Mentre è stata approvata la legge sui ‘minori non accompagnati’ ho cercato di raggiungere i fantasmi, sperando fossero scomparsi mentre ci sono ancora e temo per la loro cancellazione. A tanto dovrebbe provvedere la Commissione Affari Costituzionali del Senato se approvasse le “Disposizioni in materia di cittadinanza” dove la rimozione della norma che dal 2009 infanga il nostro ordinamento è prevista al comma 3 dell’art. 2. Se finora l’ignavia e la malafede di molti legislatori nonché l’indifferenza dell’opinione pubblica hanno impedito che ciò avvenisse, l’elezione del presidente della commissioni Affari Costituzionali nella persona del senatore Torrisi non è confortante (oltre la vicenda che ho descritto ieri, 6 aprile). Anche se oggi da senatore fa parte (ma sembra ne sia stato espulso) del gruppo Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa (Ap-CpE), nel 2009 era deputato di Forza Italia, gruppo che votò il pacchetto sicurezza, compreso l’articolo che vuole distruggere l’esistenza giuridica dei nati da genitori non comunitari irregolari.
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4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma
La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l’articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook
Minori ‘non accompagnati’
La legge 07/04/2017 n° 47 era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo.
Si tratta delle “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” [1]. La notizia è molto buona. Speriamo lo sia anche l’applicazione della legge. Si afferma trattarsi del primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione di minorenni soli.
Il testo originario venne proposto nel mese di ottobre del 2013 dalla deputata Sandra Zampa che, a quanto mi consta, ne seguì attentamente l’iter, assicurando un interesse pubblico e facendo sì che non affondasse nell’indifferenza e nel silenzio come spesso accade per le norme che riguardano i diritti dei soggetti fragili, che presentano una bassa contrattualità perché non favoriscono il successo di chi afferma occuparsi di loro.
Comunque la legge è stata approvata con 375 sì (maggioranza e 5 stelle), 13 no (lega) e 41 astenuti (la cd “astensione critica” di Forza Italia, CoR e Fratelli d’Italia).
Vorrei poter pensare che, se l’impressionante e preoccupante numero di minori scomparsi dopo lo sbarco è stato certamente un incentivo al lavoro del parlamento, si sia anche tenuto conto del principio del ‘superiore interesse del minore’, affermato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [2] approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata con legge in Italia nel 1991.
Il diritto alla continuità affettiva
Negli anni più recenti il problema dei minori e particolarmente dei bambini è apparso più volte nei mezzi che mi piacerebbe chiamare di informazione, se spesso non fossero di disinformazione; e in particolare se ne è occupata la legge n. 173/2015 [3] che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare, privilegiando quindi – quando si manifestino le condizioni per il passaggio dall’affido all’adozione – la certezza consolidata della famiglia affidataria.
Quando però venne approvata la legge sulle unioni civili [4] le urla scomposte e sconsiderate dell’on. Giovanardi e altri suoi simili aprirono alla ricerca violenta e volgare del capro espiatorio da proporre come residuo trofeo a chi quella legge non voleva, identificando, nei figli di famiglie omossessuali, creature non degne della continuità affettiva e fu loro negata la stepchild adoption [5].
Restava così aperta la strada dell’ineguaglianza del debole, abusato – nel quadro del diritto prima che in quello dell’ineguaglianza sociale – come un deterrente in una strategia per ora vincente, buona per menti fanatiche.
I bambini fantasma per legge
Un passo fondamentale nella strada della affermazione della ineguaglianza del debole era stata l’approvazione del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ [6] sul cui punto specifico riguardante i minori l’allora deputato on. Orlando nel 2011 aveva presentato un’interrogazione parlamentare. Ne era stato sollecitato da Paola Schiratti, consigliera provinciale di Udine, una donna competente e capace di andare oltre la ricerca del consenso da valutarsi con la conta di voti ricercati comunque. Ora purtroppo Paola non c’è più.
A quella interrogazione aveva risposto il sottosegretario Michelino Davico (componente della Lega Nord) che, per il suo ruolo, non avrebbe potuto all’epoca proporre beceri slogan (ricordo che siamo nel tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Interno on. Maroni e la lega fa parte del governo).
Eccone il testo : “Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico. Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia. Il sottosegretario di stato (Miche1ino Davico)”.
Resta misteriosa la ragione per cui, l’opposizione ai ‘matrimoni di comodo’ ne comportasse l’estensione dei danni a neonati, ridotti ad esistere a norma di circolare e non di legge. La mia interpretazione (che nessuna delle numerose persone con cui ho parlato ha mai smentito) è che si attendesse il momento opportuno per far decadere anche la foglia di fico della circolare che venne immediatamente emanata per affermare ciò che la legge diceva … ma questa è solo un’opinione mia [7].
La storia però è capace di ironie impreviste e nel 2011 il ricorso di una coppia verso l’espulsione comminata al ‘lui’ (nordafricano senza permesso di soggiorno) approdò alla Corte Costituzionale che riportò il Cadice civile alla situazione precedente il 2009 e il permesso di soggiorno scomparve dalla lista dei documenti necessari per la richiesta di pubblicazioni matrimonio nell’albo comunale [8].
Restava la penalizzazione dei neonati per rimediare alla quale furono presentate due proposte di legge finalizzate a cancellare il vulnus introdotto dalla legge 94 ma nessuno si prese cura di sostenerne l’iter e restarono inevase [9]
Parlamento incapace e opinione pubblica connivente
Le due proposte di legge che, se approvate, avrebbero potuto risolvere il problema furono ampiamente ignorate anche dai loro firmatari pur se inserite, dai presidenti di camera e senato, negli oggetti all’attenzione delle rispettive commissioni Affari costituzionali. Il disinteresse dell’opinione pubblica garantì la pigrizia e l’insipienza parlamentare.
Lo trovo così umiliante che non elenco neppure i tanti, troppi esempi che mi vengono alla mente, salvo uno dove al danno del silenzio si unisce la beffa di chi dichiara nella forma più ufficiale il proprio interesse per la ‘famiglia’.
Mi riferisco alla chiesa cattolica che nel 2015 celebrò il Sinodo della famiglia, conclusosi con un ampio documento. In quel testo si considerano con attenzione le criticità della vita familiare, si elencano con puntualità i soggetti che più soffrono di tali criticità e si voltano le spalle (in associazione con spalle laiche e altrettanto sciagurate) di fronte ai bambini cui, per il solo fatto di nascere da genitori con particolari caratteristiche burocratiche, la famiglia giuridicamente riconosciuta è negata in parallelo all’impossibilità di madri e padri di dichiararsi giuridicamente tali .[10].
Quando scoprii che il ‘segretario speciale del sinodo’ era un arcivescovo di cui avevo stimato alcuni scritti (mons . Bruno Forte) gli mandai un messaggio e pochi giorni dopo trovai un suo articolo, molto chiaro anche sul problema della negazione del certificato di nascita, pubblicato su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 [11].
Nei documenti sinodali non se ne trova traccia
Oggi: ancora uno spiraglio. Ottimismo esagerato? Probabilmente sì
E’ presente nei documenti della commissione Affari Costituzionali del senato il ddl 2096 già approvato dalla Camera che titola ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’. Presente, ma ignorato da un anno almeno, nell’art. 2 comma 3 contiene un passaggio che, se approvato, risolverebbe l’ormai annoso problema dei bambini fantasma almeno per il futuro. [12]. Certamente i danni che quella noma produce non potranno essere rimediati per il passato mentre continuano ad avere il loro spazio di operatività nel presente.
Un tentativo organizzato di impegno civile
Di recente un gruppo di associazioni, sostenute nel loro impegno da alcuni cittadini, consiglieri comunali e assessori del Comune di Udine, ha inviato a mezzi di informazione nazionali e locali, nonché ai componenti della commissione Affari Costituzionali del senato, un comunicato che – in una specie di attività condivisa del ‘voltar le spalle- nessuno ha pubblicato. A futura e forse inutile memoria (se non della tristezza che provoca la fermezza del rifiuto) ne trascrivo il testo:
Diritto al certificato di nascita
La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza giuridica per legge. Infatti una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali. Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome, l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi quella dei genitori),
chiediamo
con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare che, per sua natura, può essere disapplicata.
Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».
Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.
Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori
4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma – Note
I numeri in parentesi quadre si riferiscono al testo che precede e che ho preferito spezzare per facilitarne la pubblicazione su facebook
[1]. Valide esposizioni sintetiche della legge 07/04/2017 n. 47 http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/29/minori-stranieri-non-accompagnati http://www.pietroichino.it/?p=44468
[2] La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È il documento che riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti. L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 introducendo purtroppo traducendo ‘child’ con il melenso ‘fanciullo’. Oggi si usa più spesso la dizione ‘infanzia e adolescenza’
Gli strumenti internazionali a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate. Tali strumenti internazionali però non definiscono il principio di superiore interesse che enunciano e cui pur si richiamano. Ricordo, per il significato che hanno in questo contesto, gli artt. 3 e 7 della Convenzione come tradotti nella legge 176/1991.
Articolo 3 In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Articolo 7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Non dimentichiamo che anche l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
[3] LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (15G00187) Trascrivo i link per raggiungere rispettivamente il testo della legge e la presentazione dei contenuti. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184
[4] LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
[5] Il bel commento di Michela Marzano sulla negazione della stepchild adoption https://diariealtro.it/?p=4432
[6] Legge 94/2009 art.1 comma 22 lettera g Ne descrissi i contenuti in un articolo, pubblicato dal mensile genovese Il gallo nel 2011, che si può leggere con questo link: https://diariealtro.it/?p=673 15 marzo 2011 – quaderni de Il Gallo, periodico genovese Marzo 2011 – Anno XXXV (LXV) N. 710 NORME DI LEGGE LESIVE DI UMANITÀ (pag. 12)
[7] Circolare Ministero dell’Interno n. 19/2009 http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-19-del-7-agosto-2009.html#.WOOYw-RU3v8
[8] http://www.meltingpot.org/Corte-Costituzionale-illegittimo-il-requisito-della.html#.WOKLieRU3v8 Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della regolarità del soggiorno ai fini del matrimonio sentenza 245/2011
[9] Camera -Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (740) (presentata il 13 aprile 2013). Senato – Lo Giudice ed altri: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione (1562) (presentata 10 luglio 2014)
Nota: la citazione numerica 286 nei titoli delle leggi è dovuta al fatto che le norme sull’immigrazione confluiscono appunto al Testo Unico286/1998, via via modificato.. Per leggerne il testo coordinato: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
[10] https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
[11] https://diariealtro.it/?p=3863
[12] ddl2092 senato Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm
29 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 2
Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.
Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog
Il superiore interesse del minore: una beffa?
Recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione fu ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. Purtroppo però da noi il principio del “superiore interesse del fanciullo” sembra non aver avuto fortuna. Restiamo agli esempi più evidenti.
Mentre già aveva ascolto il dibattito sulle Unioni Civili (che sarebbero diventate legge n. 76 il 20 maggio 2016) era stata approvata la legge n. 173/2015 che riconosce il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. Si sa bene quanto lunghe siano le procedure per un’adozione – e quindi quanto penose le liste d’attesa – ma, quando per un minore in affido si realizzino le condizioni per l’adozione, il piccolo non viene tolto alla famiglia che lo ha ospitato ma questa è la prima ad essere considerata per evitagli un altro strappo nella vita che ne è già segnata.. Sembrava ovvio quindi che, nel caso di una coppia gay con un figlio, il genitore non riconosciuto tale per legge lo potesse adottare. Quindi, se un qualche evento sfortunato avesse interrotto la continuità della vita familiare, si sarebbe affermato quel “diritto alla continuità affettiva” da poco diventato legge. Sarebbe stata la stepchild adoption.. E invece no. Vi fu chi nel dibattito sulle Unioni Civili riuscì a prevaricare e a imporre – a segno della propria squallida vittoria – il capro espiatorio, identificato nel piccolo che rimanesse senza genitore e quindi condannato per legge allo stato di abbandono, non avendo l’altro papà diritto alcuno a prendersene cura.
E non basta. Nel 2009, quando fu approvato il così detto ‘pacchetto sicurezza’, si decise che per registrare la dichiarazione di nascita di un figlio, fosse necessario presentare il permesso di soggiorno che evidentemente i migranti irregolari non hanno. Dal 2009 quindi figli che loro nascano in Italia diventano centri di identificazione ed espulsione (di carne e senza oneri per lo stato) dei loro genitori, inducendoli forse a occultarli per non vederseli strappare. In sette anni il parlamento non è riuscito ad abrogare poche parole che negano l’esistenza giuridicamente riconosciuta di un bambino e il suo rapporto con sua madre e suo padre..
Quando e dove si realizza quel superiore interesse cui siamo tenti per legge? Un recentissimo caso ha riproposto il problema. Due cittadini italiani. omossessuali che vivono in Gran Bretagna, dove hanno celebrato il loro matrimonio, hanno recentemente ottenuto la registrazione in Italia dell’adozione di due piccoli figli, regolarmente avvenuta in Inghilterra secondo la legge di quello stato. Ora quei bambini, oltre ai due genitori, hanno anche nonni e zii cui possono far visita in Italia senza correre il rischio di poter essere sottratti ai loro genitori, inesistenti come tali prima della registrazione dell’adozione. Naturalmente a tanto ha provveduto la magistratura che sembra diventata il soggetto idoneo a supplire alle incapacità decisionali del parlamento. Forse non era questa l’ipotesi di Montesquieu.
18 marzo 2017 – Dare un nome alle cose. 2
Dopo l’articolo di David Gabrielli, pubblicato il 16 marzo
Un cardinale e una vittima di pedofilia
5/03/2017 Müller a Collins: “Basta col cliché delle resistenze curiali al papa”
Il prefetto dell’ex Sant’Uffizio sul caso delle dimissioni dalla commissione anti-pedofilia: «non posso capire che si parli di mancanza di collaborazione»
Andrea Tornielli Città Del Vaticano
La replica alle dichiarazioni di Marie Collins e alla sua decisione di lasciare la commissione vaticana per la Tutela dei minori in polemica con alcuni uffici a suo dire restii nell’applicare alcune indicazioni anti-pedofilia è arrivata dal Prefetto dell’ex Sant’Uffizio, il cardinale Gerhard Ludwig Müller. Intervistato dal Corriere della Sera, il porporato ha dichiarato: «Non posso capire che si parli di mancanza di collaborazione».
Müller ha detto di non aver mai incontrato la Collins, «ma naturalmente sono pronto, nulla lo impedisce». E ha continuato: «Penso si dovrebbe mettere fine a questo cliché, l’idea che ci sia da un lato il Papa che vuole la riforma e dall’altro un gruppo di resistenti che vorrebbero bloccarla. Fa parte della nostra fede cattolica e dell’ethos del lavoro della Curia romana di sostenere la missione universale del Papa, a lui affidata da Gesù Cristo».
Il cardinale ha quindi spiegato che «il compito della Commissione è molto diverso da quello della Congregazione. Quest’ultima fa i processi canonici ai chierici accusati dei delitti più gravi. Lo scopo è differente ma la Congregazione ha collaborato alla costituzione della Commissione». E a proposito dei cambiamenti di procedura suggeriti dalla commissione e non accettati dalla Congregazione, ha spiegato: «Non so di questi presunti episodi. La Commissione ha solo inoltrato una richiesta formale chiedendoci di scrivere lettere alle vittime per mostrare la vicinanza della Chiesa alla loro sofferenza. Ma quest’atto della cura pastorale è un compito dei vescovi nelle loro chiese particolari e dei superiori generali degli istituti religiosi, che sono più vicini».
«Se c’e una decisione del Papa o la consegna di un compito specifico – ha continuato il Prefetto – non ci sono resistenze. La Congregazione ha il compito di fare un processo canonico. Il contatto personale con le vittime è bene sia svolto dai pastori del luogo. E quando arriva una lettera, chiediamo sempre al vescovo che sia lui ad avere cura pastorale della vittima, chiarendole che la Congregazione farà tutto il possibile per fare giustizia. È un malinteso che questo dicastero, a Roma, possa occuparsi di tutte le diocesi e ordini religiosi nel mondo. Non si rispetterebbe il principio legittimo dell’autonomia delle diocesi e della sussidiarietà».
Quanto all’annunciato «tribunale dei vescovi», che avrebbe dovuto iniziare a lavorare presso l’ex Sant’Uffizio occupandosi degli insabbiamenti e delle sottovalutazioni a carico dei responsabili delle diocesi, Müller ha dichiarato: «Si è trattato di un progetto, ma dopo un dialogo intenso fra vari dicasteri coinvolti nella lotta contro la pedofilia nel clero si è concluso che per affrontare eventuali negligenze delittuose dei vescovi abbiamo già la competenza del dicastero per i vescovi, gli strumenti e i mezzi giuridici. Inoltre il Santo Padre può sempre affidare un caso speciale alla Congregazione».
14/03/2017 Prevenzione della pedofilia, Collins risponde al cardinale Mueller
Sul National Catholic Reporter la replica della vittima di abusi al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede dopo le dimissioni dalla Commissione pontificia
Iacopo Scaramuzzi Città del Vaticano
Marie Collins, donna irlandese che da bambina è stata abusata sessualmente da un sacerdote, controreplica punto per punto, in un intervento pubblicato dal National Catholic Reporter, all’intervista che il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, aveva dato per rispondere a sua volta alle accuse che Collins aveva indirizzato al suo dicastero nel momento di dimettersi dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.
Primo, il cardinale Mueller aveva affermato di «non poter capire che si parli di mancanza di collaborazione» tra la Commissione per la Tutela dei Minori e l’ex Santo Uffizio, e Collins ricorda che «nel 2015 sono state inviate alla sua congregazione inviti da alcuni dei gruppi di lavoro della commissione che chiedevano la partecipazione di un rappresentante ai successivi incontri a Roma per discutere questioni di reciproco interesse» e la congregazione declinò tali inviti facendo sapere che erano possibili solo comunicazioni scritte. Solo nel settembre 2016 un rappresentante della Congregazione per la Dottrina della Fede ha partecipato agli incontri e «la discussione è stata molto utile, spero per la congregazione così come per la commissione».
Secondo, Mueller aveva detto che «in questi ultimi anni c’è stato un contatto permanente» tra il Dicastero e la Commissione: «Non so che forma abbia preso questo contatto permanente», replica Collins secondo la quale i membri della Commissione non hanno avuto riscontro di «alcun risultato positivo» di un tale contatto.
Il Porporato tedesco aveva sottolineato che un collaboratore della Congregazione «fa parte» della Commissione, e Collins precisa che va utilizzato il verbo al passato poiché Claudio Papale «ha cessato il suoi coinvolgimento nella commissione nel 2015 (sebbene ai membri della commissione le sue dimissioni non sono state rese note sino al maggio 2016)».
Collins si sofferma poi lungamente su quanto affermato dal cardinale Mueller in merito a un nuovo tribunale per i vescovi negligenti di fronte alle denunce a un sacerdote pedofilo, ossia che si trattava solo di un «progetto» che è poi stato accantonato in seguito a «un dialogo intenso fra vari dicasteri coinvolti nella lotta contro la pedofilia nel clero»: «Era solo un progetto, dice?», domanda la donna irlandese, ricordando la dichiarazione vaticana del 10 giugno 2015 circa «l’istituzione di una nuova Sezione Giudiziaria all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede e la nomina di personale stabile che presterà servizio nel Tribunale Apostolico» e l’approvazione dalla proposta da parte del Papa che aveva altresì autorizzato «affinché siano fornite risorse adeguate per conseguire questi fini». Rilevando che nelle discussioni tra dicasteri la Commissione non è stata coinvolta, Marie Collins afferma: «Vorrei ringraziarla, eminenza, per confermare con le sue parole che la mia affermazione circa il tribunale era vera. La commissione pontificia l’ha proposto, il consiglio dei cardinali e il Papa l’hanno approvato, e poi è stato respinto dalla sua congregazione». La donna domanda poi al Porporato perché, se gli strumenti già ci sono, «nessun vescovo è stato ufficialmente e in modo trasparente sanzionato o rimosso per la sua negligenza: se non è mancanza di norme, è mancanza di volontà?».
Marie Collins poi risponde con molti dettagli all’affermazione di Mueller che, in risposta a due episodi citati dalla stessa donna nel motivare le proprie dimissioni, un «cambiamento di procedura» nella cura delle vittime e una «richiesta di collaborazione», entrambi «rifiutati» dall’ex Sant’Uffizio, aveva detto: «Non so di questi presunti episodi». Quanto alla prima, ossia la richiesta che la Congregazione rispondesse a ogni lettera ricevuta da una vittima di abusi, Collins afferma, tra l’altro: «Sembra che la preoccupazione che un vescovo locale possa sentirsi non rispettato (se una congregazione romana lo scavalca rispondendo a una vittima della sua diocesi, ndr) ha molto più peso della mancanza di rispetto nei confronti di un sopravvissuto». Quanto al secondo punto, ossia la richiesta della commissione di cooperare alle linee-guida per la salvaguardia dei bambini, «può essere», afferma Collins, che la stessa Commissione «è percepita come esperti “esterni” che usurpano quella che il dicastero considera una propria area di responsabilità: in tal caso, non si potrebbe superare il problema con una franca discussione» nel nome della tutela dei bambini?
Marie Collins respinge, ancora, l’affermazione del Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, secondo il quale «le lamentele si fondano su un malinteso riguardo al nostro vero compito», sottolineando che la richiesta di una risposta alle lettere dei sopravvissuti era niente altro che per una «conferma che la lettera era stata ricevuta e avrebbe ricevuta la debita attenzione» in modo che la vittima di abusi che l’aveva scritta non si sentisse «ignorato».
Settimo, ultimo e «più personale» punto della precisazione di Marie Collins, in risposta alla affermazione di Mueller, «non ho mai avuto prima l’occasione di incontrarla», la donna ricorda una cena a Dublino dopo la propria nomina nella Commissione assieme ad altri officiali della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Marie Collins, infine, precisa che tutto quello che la commissione desidera è di «migliorare la protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili dovunque nel mondo ci sia la Chiesa cattolica» e «anziché tornare indietro in un atteggiamento di negazione e offuscamento, quando una critica come la mia viene sollevata il popolo della Chiesa merita una spiegazione appropriate. Abbiamo tutti il diritto di trasparenza, onestà e chiarezza. I malfunzionamenti non possono più essere tenuti nascosti dietro le porte chiuse dell’istituzione. Ciò accade solo fintantoché coloro che conoscono la verità vogliono continuare a rimanere in silenzio». Firmato, Marie Collins, ex membro della Commissione pontificia per la Tutela dei Minori.
16 marzo 2017 – Dare un nome alle cose
Ricopio l’articolo pubblicato sul mensile Confronti – marzo 2017
Pedofilia del clero, “peccato” o “delitto”? di David Gabrielli
Chi violenta un minore non “offende” solo la castità (come dice il catechismo) ma compie un vero e proprio “delitto”.
La questione della pedofilia del clero cattolico rimbalza, da qualche tempo, sulle prime pagine dei giornali, ed è tema di libri di successo. Essa – la violenza sessuale su bambini e adolescenti (seppure per questi si dovrebbe parlare di efebofilia) – non è affatto una “esclusiva” del clero; avviene soprattutto in famiglia, o col “turismo sessuale” in paesi esotici, praticata da gente che svolge le professioni più variegate e, di norma, è coperta da un’insuperabile omertà. Tristissimo fenomeno sul quale di solito si tace.
Venendo poi al clero, la pedofilia non è “caratteristica” di quello cattolico, perché tocca egualmente ecclesiastici di altre confessioni. In ambito cattolico, infine, la quantificazione del fenomeno varia da paese a paese. Grosso modo, si può prendere come punto di riferimento quanto nel 2009 affermava il cardinale brasiliano Cláudio Hummes, allora prefetto della Congregazione per il clero: «In alcune diocesi la pedofilia coinvolge il 4% del clero». Dunque, una piccola minoranza. Sarebbe perciò sommamente ingiusto considerare la pedofilia una peste che infetta l’intero clero. Ma, quand’anche si trattasse di un solo caso, sarebbe tremendo per chi, per missione, annunzia l’Evangelo.
Da qui il clamore suscitato da casi come quelli della diocesi di Boston, rigorosamente descritti dal film Spotlight: per l’opinione pubblica cattolica statunitense, che in generale ha un’alta stima del prete, è stato uno shock apprendere che un sacerdote (parroco o educatore), al quale dai genitori con fiducia totale era stato affidato un ragazzo/a, ha compiuto su questi/a violenza sessuale. Il cardinale arcivescovo, Bernard F. Law (dimessosi nel 2002), era a conoscenza del “vizietto” di alcuni preti pedofili ma, invece di denunciarli, li aveva spostati da una parrocchia all’altra, ove essi avevano seguitato a violentare adolescenti. E la Santa Sede, alla quale infine dalle diocesi arrivavano le segnalazioni? Fin quasi alla fine del secolo scorso, i casi di preti pedofili erano trattati con riserbo massimo: l’urgenza, però, non era quella di difendere le vittime, ma di coprire lo scandalo perché il “buon nome” della Chiesa non fosse macchiato.
Tuttavia, l’eco suscitata, soprattutto in Nordamerica, da alcuni casi, e dai risarcimenti milionari che alcune diocesi hanno dovuto sborsare per cause portate in tribunale, ha costretto il Vaticano a cambiar rotta: e da Giovanni Paolo II in poi la questione è stata affrontata di petto, sia pure non senza ritardi e contraddizioni. «Tolleranza zero per i preti pedofili»: questo, ora, il principio che guida l’azione vaticana, per estirpare un comportamento malefico che Francesco ha definito «mostruosità assoluta e orrendo peccato».
E, per il passato, un colpo di spugna? Così è accaduto in molti paesi; ma vi sono eccezioni. Le Conferenze episcopali del Canada (e, qui, anche la Chiesa anglicana), dell’Irlanda, della Francia e della Svizzera hanno fatto un pubblico “mea culpa”, seppure non sempre con adeguata franchezza. I vescovi d’Oltralpe hanno costituito una “Commissione nazionale indipendente” per occuparsi della pedofilia del clero, composta di magistrati, psicologi e familiari delle vittime. E, in Svizzera, il 5 dicembre nella basilica di Valère (Sion) i vescovi hanno organizzato una giornata di penitenza in espiazione «degli abusi sessuali [dei preti], del silenzio e della mancanza di aiuto alle vittime»; e, per indennizzare i reati “prescritti”, hanno istituito un fondo di cinquecentomila franchi.
E in Italia? Qui la Conferenza episcopale sembra partire dal presupposto che «da noi non è come altrove», ipotesi minimalista smentita da molti fatti. Per smuovere tale imbarazzante status quo il movimento riformista cattolico “Noi siamo Chiesa” ha suggerito ai vescovi: 1) l’istituzione di una Commissione come quella pensata dai francesi, e una “giornata nazionale di penitenza”; 2) una riflessione autocritica sul passato, e il riconoscimento che sono insufficienti le “Linee guida” stabilite dalla Cei nel 2012 e ’14; 3) l’impegno di denunciare alla magistratura i fatti sicuri.
Stella polare per la Cei non può essere semplicemente il Catechismo cattolico, che definisce lo “stupro” su minori una “offesa contro la castità” (n. 2356); deve essere il Codice italiano, per il quale la violenza sessuale su minori è un “delitto” contro la persona.
Fonte: http://www.confronti.net/confronti/2017/02/pedofilia-del-clero-peccato-o-delitto/
Una considerazione finale Nel 1966 Franca Viola, rifiutando il matrimonio riparatore, dimostrò quanto potesse la dignità di una giovane donna nello svelamento della caratteristica fondamentate della violenza sessuale, reato contro la persona e non (come voleva il ‘codice Rocco) contro la moralità pubblica e il buon costume. Passarono 30 anni perché questo principio diventasse legge (15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale). Ora David Gabrielli segnala, a conclusione del suo articolo, una ambiguità del catechismo della chiesa cattolica che ci riporta a un dibattito purtroppo sempre necessario….
Storia della legge sullo stupro
http://www.zeroviolenza.it/component/k2/item/4255-storia-della-legge-sullo-stupro
24 febbraio 2017 – Il peso delle parole, dette e taciute.
Parole dette Riporto di seguito la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione clandestini cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio».
23/02/2017 “La parola clandestini è denigratoria”, condannata la Lega Nord Chiara Baldi
Sentenza del tribunale di Milano: sanzione di 10 mila euro per dei manifesti affissi a Saronno
La parola “clandestini” è discriminatoria. È quanto ha stabilito ieri una sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Milano, che ha condannato la Lega Nord al pagamento di diecimila euro (5mila per il partito nazionale e altrettanti per quello cittadino di Saronno, in provincia di Varese).
Lo scorso aprile, infatti, il partito del sindaco Alessandro Fagioli – che è alla guida della città varesotta dal giugno 2015 – aveva tappezzato le strade di Saronno di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi: nel comune di Fagioli, secondo una richiesta della Caritas, sarebbero infatti dovuti arrivare 32 migranti, che sarebbero stati alloggiati nella ex sede distaccata del liceo G.B Grassi, in via Bruno Buozzi. Ma poiché lo stesso Fagioli si era detto contrario – dichiarando che «non voleva africani maschi vicino alle scuole» – i profughi in città non sono mai arrivati.
La sentenza del giudice Martina sottolinea «il carattere discriminatorio e denigratorio dell’espressione clandestini». Ma ancora più importante è il fatto che questa sentenza potrebbe creare un precedente importante, dal momento che nel partito di Matteo Salvini non manca l’abitudine a chiamare “clandestini” i profughi. A partire proprio dal segretario del Carroccio.
Il processo era stato intentato dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e dal Naga, che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri. Come spiegano gli avvocati dell’Asgi in una nota – pubblicata anche sul loro sito – «l’associazione dei termini clandestini (ossia di coloro che entrano/permangono irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull’ingresso e il soggiorno) e richiedenti asilo (ossia di coloro esercitano un diritto fondamentale ovvero quello di chiedere asilo in quanto nel loro paese “temono, a ragione, di essere perseguitati) oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile».
Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica».
Per leggere la sentenza del tribunale di Milano: ASGI + NAGA – BORGHI DAVIDE + 2 – TRIBUNALE DI MILANO – ORDINANZA DEL 22.2.2017
La storia di parole pensate per essere dette e taciute…fino a creare neonati fantasma.
La legge Turco Napolitano (Legge 6 marzo 1998, n. 40) prevedeva la necessità di presentare il permesso di soggiorno per i non comunitari che entrassero in Italia (art. 4 comma 1) ma faceva eccezione per i «provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi». Nessuna modifica interveniva a seguito della legge Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) ma a peggiorare persino quella norma si impegnava l’allora ministro Maroni nel quadro del quarto governo Berlusconi. Il colpo di teatro fu la soppressione furbescamente non dichiarata, ma sostituita da una ridondante positiva accettazione, dell’espressione «e per quelli inerenti agli atti di stato civile». Alcuni dei risultati di questa norma vennero via via modificati se non cancellati dalla Corte Costituzionale. In particolare l’Alta Corte ha dichiarato illegittimo il divieto di contrarre matrimonio per gli stranieri in posizione irregolare (sentenza 245/211) ma nulla venne fatto per le registrazioni delle dichiarazione di nascita, ottenendo così di produrre per legge ***, ciò che non si può giustamente dire secondo il tribunale di Milano.
Alcuni giorni fa un gruppo di cittadini, consiglieri comunali di Udine e associazioni ha inviato alla stampa regionale e nazionale il comunicato che trascrivo e che fa il punto della situazione
Diritto al certificato di nascita
«La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza giuridica per legge. Infatti una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali. Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome, l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi quella dei genitori),
chiediamo
con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare che, per sua natura, può essere disapplicata.
Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».
Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.
Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori.»
Fonti di parole dette
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-condannata-lega-manifesto-clandestini
FONTI di parole taciute
Per leggere le norme citate sopra con le modifiche via via introdotte , può essere utile leggere il Testo unico sull’immigrazione Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2
Sentenza della Corte Costituzionale 245/2011 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245#
Interviene il dialogo
Il 25 febbraio, il periodico on line ildialogo ha pubblicato questa pagina del blog
http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/norazzismo/notizie_1488054984.htm
6 febbraio 2017 – Oggi è la giornata mondiale contro le Mutilazioni genitali femminili
Ricevo dal GrIS (di cui sono socia – vedi nota in calce) la lettera che trascrivo.
Non dimentico che proprio il consapevole impegno del GrIS del FVG portò ad affrontare, in un congresso della SIMM, la questione del rifiuto in legge della registrazione della dichiarazione di nascita con una posizione chiara che purtroppo altre associazioni non sanno manifestare
Carissime e carissimi soci del GrIS,
come saprete, oggi , 6 febbraio, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili.
Le MGF, messe al bando dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2012, rappresentano una grave violazione dell’integrità fisica, psichica e morale delle donne e di uno dei diritti umani fondamentali che è il diritto alla salute.
Secondo le stime dell’UNICEF, nel mondo, vi sono 200 milioni di donne che sono state sottoposte a Mutilazioni Genitali Femminili; la pratica è diffusa principalmente in 30 Paesi, di cui la maggior parte si trova in Africa.
La presenza numericamente sempre più importante della componente femminile tra la popolazione immigrata ha reso visibile anche nei paesi occidentali e quindi anche in Italia il fenomeno delle Mutilazioni Genitali Femminili.
Secondo le stime del Parlamento Europeo, in Europa vi sono 500.000 donne portatrici di MGF, 39.000 in Italia.
Colgo l’occasione per ricordarvi che nel nostro paese esiste una legge “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” varata nel 2006 , per il contrasto delle MGF.
E’ nostro impegno, quali operatori sociali e sanitari, offrire azioni di supporto e aiuto alle donne presenti nel nostro paese portatrici di MGF e cercare di impedire con tutti i mezzi a disposizione (informazione, sensibilizzazione, segnalazione ecc.) che bambine e ragazze siano sottoposte alla pratica in Italia o nei paesi di provenienza dei genitori durante un periodo di soggiorno nei medesimi, come spesso avviene, ad esempio durante le vacanze estive.
Rimango a vostra disposizione per qualsiasi informazione o approfondimento sull’argomento,
un caro saluto Caudia Gandolfi
GrIS FVG
NOTA per saperne di più: GrIS – Gruppo Immigrazione e Salute – vedi https://www.simmweb.it/coordinamento-nazionale/gruppi-immigrazione-e-salute/15-gris-friuli-venezia-giulia
SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – vedi www.simmweb.it
Avevo segnalato la ricorrenza del 6 febbraio nel calendario del mio blog che pubblico il primo giorno di ogni mese
25 gennaio 2017 – Due donne scrivono alla Senatrice Doris Lo Moro
Gentile Senatrice Doris Lo Moro
Le scriviamo come cittadine dopo aver letto la Sua dichiarazione, come riportata da La Repubblica, di oggi: “porteremo la riforma a casa”. Nel nostro sforzo di essere responsabilmente consapevoli ci rendiamo conto che nella commissione Affari Costituzionali del Senato si è creato una sorta di ingorgo istituzionale per cui sono contemporaneamente all’attenzione della commissione stessa due ddl, il n. 2092 e il numero 2583 IL primo porta il titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, il secondo “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Sembrano due soggetti dissociati e non lo sono: ci permettiamo di segnalare un filo che li unisce e connette e che impone lo sforzo pesante e difficile ma necessario dell’approvazione di entrambi. Chi siano i minori non accompagnati lo sappiamo: la guerra, la violenza, la fame li cacciano dai loro paesi esponendoli al rischio di annegare e, quando arrivano, di sparire nell’oscurità dove protagoniste si fanno le più infami forme di tratta. Ce lo testimonia anche la relazione al ddl 2583 sopra citato. Nel ddl 2092 invece, insieme alla chiarezza del diritto alla cittadinanza per chi nasce o almeno trascorre un significativo tempo di vita nel nostro paese (senza che neppure conosca quello che è origine sua e dei suoi genitori), si sottolinea la creazione di una categoria di bambini cui è negata alla nascita non la cittadinanza ma la stessa esistenza giuridicamente riconosciuta. Sono i figli dei migranti senza permesso di soggiorno che la legge 94/2009 art. 1, comma 22, lettera g ha voluto ridurre a fantasmi. Chiediamo a Lei e ai suoi colleghi nella commissione Affari Costituzionali di non cedere sul rispetto del comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 che, modificando la norma del 2009, riconosce a questi piccoli la dignità di persone e toglie a noi tutti la responsabilità (dolorosa e, per chi vi consente, infamante) di sostenere una norma sostanzialmente razzista.
Cordialmente Augusta De Piero e Adriana Libanetti – Udine
NOTA 1: La senatrice ha immediatamente ringraziato
NOTA 2: La senatrice Lo Moro è stata relatrice al Senato della legge approvata dalla Camera e diventata oggetto, ignorato da un anno, del silenzio della Commissione Affari costituzionali del Senato. Porta il titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” (ddl 2092) e contiene il comma 3 dell’art. 2 che, se la norma fosse approvata anche dal Senato, salverebbe i bambini fantasma. Ho l’impressione che, con il conforto di un’opinione pubblica sbrindellata e neghittosa, non accadrà nulla e con l’intervenire delle elezioni tutto finirà nel baratro delle cose non fatte. Quindi cercherò di pubblicare rapidamente materiali secondo me importanti che vado raccogliendo per salvare dalla certezza del prossimo buio, memorie – che saranno probabilmente tradite – di tentativi di affermazione di una civile responsabilità
15 gennaio 2017 – Invito a firmare un appello
Appello Fuori l’esercito dalle scuole! di Franco Ferrario
Sono frequenti gli episodi in cui alunni, anche della scuola primaria (6-10 anni), vengono invitati a visitare caserme delle Forze Armate ed effettuare prove di tiro a mano armata.
Gentile Redazione del sito www.ildialogo.org,
vorrei invitarvi a sottoscrivere la petizione scaturita da una vicenda che mi ha coinvolto direttamente essendo accaduta alla scuola frequentata da mio figlio (ma, purtroppo, non solo lì).
Lo scopo è quello di tentare di STIMOLARE SERI – quantomeno meno ipocriti – PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA PACE nelle scuole primarie e medie E ABBANDONARE LA PRASSI PEDAGOGICAMENTE SCONCERTANTE DI ARMARE LA MANO DI BAMBINI come purtroppo spesso ancora accade in particolare nel corso delle “gite” delle scolaresche nelle caserme in occasione della festa dalle Forze Armate (potrete leggere l’articolo pubblicato a proposito dal periodico dei Padri Saveriani “Missione Oggi” nel febbraio 2014 inserendo il mio nome nel “cerca” del sito della rivista).
Vi chiedo anche di “fare eco”, se ne condividete il contenuto… di chiedere esplicitamente a vostri amici di firmare e di diffondere… ecco il link, al cui interno – nella sezione “aggiornamenti” – troverete anche rimandi sia all’interrogazione parlamentare al Ministro della Difesa con relativa sconcertante ed “imprecisa” risposta (nessun genitore fu preventivamente informato del fatto che avrebbero fatto il “tiro al bersaglio” con armi ad aria compressa) sia alla vigente normativa in materia di armi (tra cui quelle ad aria compressa utilizzate) e minori.
Per firmare andate su change.org
Franco Ferrario
Trovate il collegamento anche nel sito ildialogo.org, di cui riporto il link
http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/appelli/indice_1484480091.htm