4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

 La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l’articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook

Minori ‘non accompagnati’

La legge 07/04/2017 n° 47 era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo.
Si tratta delle “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” [1]. La notizia è molto buona. Speriamo lo sia anche l’applicazione della legge. Si afferma trattarsi del primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione di minorenni soli.
Il testo originario venne proposto nel mese di ottobre del 2013 dalla deputata Sandra Zampa che, a quanto mi consta, ne seguì attentamente l’iter, assicurando un interesse pubblico e facendo sì che non affondasse nell’indifferenza  e nel silenzio come spesso accade per le norme che riguardano i diritti dei soggetti fragili, che presentano una bassa contrattualità perché non favoriscono il successo di chi afferma occuparsi di loro.
Comunque la legge è stata approvata con 375 sì (maggioranza e 5 stelle), 13 no (lega)  e 41 astenuti (la cd “astensione critica” di Forza Italia, CoR e Fratelli d’Italia).

Vorrei poter pensare che, se l’impressionante e preoccupante numero di minori scomparsi dopo lo sbarco è stato certamente un incentivo al lavoro del parlamento, si sia anche tenuto conto del principio del ‘superiore interesse del minore’, affermato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [2] approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata con legge in Italia nel 1991.

Il diritto alla continuità affettiva

Negli anni più recenti il problema dei minori e particolarmente dei bambini è apparso più volte nei mezzi che mi piacerebbe chiamare di informazione, se spesso non fossero di disinformazione; e in particolare se ne è occupata la legge n. 173/2015  [3]  che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare, privilegiando quindi – quando si manifestino le condizioni per il passaggio dall’affido all’adozione – la certezza consolidata della famiglia affidataria.
Quando però venne approvata la legge sulle unioni civili [4] le urla scomposte e sconsiderate dell’on. Giovanardi e altri suoi simili aprirono alla ricerca violenta e volgare del capro espiatorio da proporre come residuo trofeo a chi quella legge non voleva, identificando, nei figli di famiglie omossessuali, creature non degne della continuità affettiva e fu loro negata la stepchild adoption [5].
Restava così aperta la strada dell’ineguaglianza del debole, abusato – nel quadro del diritto prima che in quello dell’ineguaglianza sociale – come un deterrente in una strategia per ora vincente, buona per menti fanatiche.

I bambini fantasma per legge

Un passo fondamentale nella strada della affermazione della ineguaglianza del debole era stata l’approvazione del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ [6] sul cui punto specifico riguardante i minori l’allora deputato on. Orlando nel 2011 aveva presentato un’interrogazione parlamentare. Ne era stato sollecitato da Paola Schiratti,  consigliera provinciale di Udine, una donna competente e capace di andare oltre la ricerca del consenso da valutarsi con la conta di voti ricercati comunque. Ora purtroppo Paola non c’è più.
A quella interrogazione aveva risposto il sottosegretario Michelino Davico (componente della Lega Nord) che, per il suo ruolo, non avrebbe potuto all’epoca proporre beceri slogan (ricordo che siamo nel tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Interno on. Maroni e la lega fa parte del governo).
Eccone il testo : “Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico. Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia. Il sottosegretario di stato (Miche1ino Davico)”.

Resta misteriosa la ragione per cui, l’opposizione ai ‘matrimoni di comodo’ ne comportasse l’estensione dei danni a neonati, ridotti ad esistere a norma di circolare e non di legge. La mia interpretazione (che nessuna delle numerose persone con cui ho parlato ha mai smentito) è che si attendesse il momento opportuno per far decadere anche la foglia di fico della circolare che venne immediatamente emanata per affermare ciò che la legge diceva … ma questa è solo un’opinione mia [7].

La storia però è capace di ironie impreviste e nel 2011 il ricorso di una coppia verso l’espulsione comminata al ‘lui’ (nordafricano senza permesso di soggiorno) approdò alla Corte Costituzionale che riportò il Cadice civile alla situazione precedente il 2009 e il permesso di soggiorno scomparve dalla lista dei documenti necessari per la richiesta di pubblicazioni matrimonio nell’albo comunale  [8].
Restava la penalizzazione dei neonati per rimediare alla quale  furono presentate due proposte di legge finalizzate a cancellare il vulnus introdotto dalla legge 94 ma nessuno si prese cura di sostenerne l’iter e restarono inevase [9]

Parlamento incapace e opinione pubblica connivente

Le due proposte di legge che, se approvate, avrebbero potuto risolvere il problema furono ampiamente ignorate anche dai loro firmatari pur se inserite, dai presidenti di camera e senato, negli oggetti all’attenzione delle rispettive commissioni Affari costituzionali. Il disinteresse dell’opinione pubblica garantì la pigrizia e l’insipienza parlamentare.
Lo trovo così umiliante che non elenco neppure i tanti, troppi esempi che mi vengono alla mente, salvo uno dove al danno del silenzio si unisce la beffa di chi dichiara nella forma più ufficiale il proprio interesse per la ‘famiglia’.
Mi riferisco alla chiesa cattolica che nel 2015 celebrò il Sinodo della famiglia, conclusosi con un ampio documento. In quel testo si considerano con attenzione le criticità della vita familiare, si elencano con  puntualità i soggetti che più soffrono di tali criticità e si voltano le spalle (in associazione con spalle laiche e altrettanto sciagurate) di fronte ai bambini cui, per il solo fatto di nascere da genitori con particolari caratteristiche burocratiche, la famiglia giuridicamente riconosciuta è negata in parallelo all’impossibilità di madri e padri di dichiararsi giuridicamente tali .[10].
Quando scoprii che il  ‘segretario speciale del sinodo’ era un arcivescovo di cui avevo stimato alcuni scritti (mons . Bruno Forte) gli mandai un messaggio e pochi giorni dopo trovai un suo articolo, molto chiaro anche sul problema della negazione del certificato di nascita, pubblicato su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 [11].
Nei documenti sinodali non se ne trova traccia

Oggi: ancora uno spiraglio. Ottimismo esagerato? Probabilmente sì

E’ presente nei documenti della commissione Affari Costituzionali del senato il ddl 2096 già approvato dalla Camera che titola ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’. Presente, ma ignorato da un anno almeno, nell’art. 2 comma 3 contiene un passaggio che, se approvato, risolverebbe l’ormai annoso problema dei bambini fantasma almeno per il futuro. [12]. Certamente i danni che quella noma produce non potranno essere rimediati per il passato mentre continuano ad avere il loro spazio di operatività nel presente.

Un tentativo organizzato di impegno civile

Di recente un  gruppo di associazioni, sostenute nel loro impegno da alcuni cittadini, consiglieri comunali e assessori del Comune di Udine, ha inviato a mezzi di informazione nazionali e locali, nonché ai componenti della commissione Affari Costituzionali del senato, un comunicato che – in una specie di attività condivisa del ‘voltar le spalle- nessuno ha pubblicato. A futura e forse inutile memoria (se non della tristezza che provoca la fermezza del rifiuto) ne trascrivo il testo:

Diritto al certificato di nascita

La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge. Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),

chiediamo

con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.

Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori

4 Aprile 2017Permalink