09 maggio 2009 – Diari e altro torna a funzionare.

Quale situazione? Evidentemente quella con cui ho forzatamente concluso i miei scritti in aprile: la sottrazione –per legge- dei neonati alle madri sans papier.
La prossima settimana la camera dei deputati voterà la fiducia sui tre maxiemendamenti al cd. pacchetto sicurezza.
La fiducia verrà posta martedì 12 maggio per essere votata mercoledì 13 maggio. Previsto invece per giovedì 14 maggio, con diretta televisiva, il voto finale sul provvedimento.
Riporto il link al sito del parlamento, dove però non compare ancora il testo degli emendamenti che saranno votati il 13 maggio.

Riassumo brevemente la situazione, per quello che ne so.
L’articolo (di cui ho scritto nel mio blog – pulsante: diari e altro – a partire dallo scorso ottobre) che prevedeva l’esercizio della funzione spia per i medici (art. 45, comma 1, lettera t) é stato soppresso.
A seguito delle pressioni del presidente della camera é stato proposto un emendamento che introdurrebbe una deroga dalla funzione spia per i presidi .
Nulla é stato invece modificato della lettera f) che, decriptata perché di difficile lettura, impegna alla presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione di atti di stato civile, ivi comprese le registrazioni delle nascite di cui mi sono occupata, in questo sito il 24 aprile, il 10, 15 e 28 marzo.
Questa norma, unita alla introduzione del ‘reato di clandestinità’ non lascia ben sperare nemmeno nella certezza dell’esonero dalla funzione spia per medici e presidi.
Quando la legge sarà passata bisognerà fare estrema attenzione a regolamenti attuativi e circolari che hanno mietuto vittime addirittura in previsione dell’approvazione parlamentare.

Insisto a scriverne poiché ho registrato –almeno a livello locale- un rifiuto di questa informazione Un pubblico amministratore, cui mi ero rivolta, mi ha scritto: “Non mi sembra il caso di esagerare predicando pericoli che in realtà non ci sono” e poi ha ribadito:“Gridare al lupo al lupo per poi essere smentiti dai fatti e’, secondo la mia opinione, un grave errore” e molte persone con cui ho tentato un colloquio si sono defilate con un bonario “Impossibile!” E, non lo dicevano per pietà. ma io glielo leggevo negli occhi “perché mai dovremmo credere a una vecchia matta?”.
Unici fatti positivi registrati localmente per l’aspetto specifico: due articoli del direttore di Voce Isontina (settimanale della diocesi di Gorizia) che –bontà sua- ha creduto all’esistenza della ‘famigerata lettera f). Potete leggerli qui e qui.
Riporto anche i link a rispettabili, autorevoli documenti:
1. comunicato ASGI sulla lettera f;
2. commento Bonetti sul ‘pacchetto sicurezza’.
(Paolo Bonetti è Professore associato di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Milano-Bicocca, membro del Consiglio direttivo dell’ASGI)

So che il respingimento della nave in Libia ha suscitato tale orrore da provocare persino una reazione dei vescovi italiani che, impegnati nel chiacchiericcio sul divorzio Berlusconi, non avevano trovato parole adeguate per la possibile sottrazione dei figli alle madri.
Escludo a priori che fossero influenzati dalla memoria del caso Mortara.
Insisto però a pensare che un orrore non ne seppellisca un altro ma che la nostra attenzione debba essere vigile su ogni aspetto.
Quindi continuo a pubblicare informazioni su fatti meno noti di altri.

9 Maggio 2009Permalink

24 aprile 2009 – Da re Erode al Parlamento italiano.

La strage continua…e c’é sempre chi sta a guardare.

Nel mio blog e in questo sito ho dato molte informazioni su due aspetti di quel coacervo di proposte confuse e spesso illeggibili, che va sotto il nome di decreto sicurezza, approvato dal Senato e ora in dibattito alla Camera.
A quanto ho capito consultando gli atti parlamentari fino alla seduta di commissione di ieri pomeriggio, il provvedimento riprenderà il suo iter in aula il 29 aprile.
E’ possibile quindi che la prossima settimana lo scempio si compia.
Forse c’é qualche speranza per ciò che riguarda l’abolizione della norma che vuole trasformare i medici in spioni –abolendo il vincolo del segreto professionale: A questo si sono opposti medici e personale sanitario in genere.
Lo hanno fatto in forma trasparente e determinata, tanto da ottenere un’audizione in parlamento

Riporto per esteso la relazione che ne hanno dato perché offre informazioni attendibili.

  22 aprile 2009. Audizione alle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Questo pomeriggio in Commissione congiunta Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, sono stati auditi il dr. Bianco della FNOMCeO, la dr.ssa Di Tullio a nome dell’Intersindacale medica, il dr. Magnano di MSF ed il dr. Geraci della SIMM (che ha rappresentato anche l’OISG). Questa audizione fa parte di una serie di audizioni sul c.d. “pacchetto sicurezza”. In modo unanime è stata espressa, con varie argomentazioni, la contrarietà alla cancellazione del “divieto di segnalazione” con l’invito pressante a ristabilire la “ratio” della norma originaria e cioè rimuovere tutti gli aspetti ostativi (quindi anche eventuali timori di denuncia) nell’accesso alla tutela sanitaria degli immigrati. In base a specifiche domande sono stati forniti dati e considerazioni sulla salute degli immigrati e sui possibili scenari. La SIMM ha espresso una esplicita critica anche all’introduzione del “reato di clandestinità”, condizione patogena di per sé!Si è cercato di avere conferme sulla notizia circa lo stralcio dal ddl della norma in questione (abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del D.Livo 286 del 98) pubblicata su La Repubblica (22 aprile pg. 11). Nessuno dei parlamentari presenti (circa 15) ha confermato la notizia.
Prima dell’audizione, su sollecitazione dell’on. Mussolini, e successivamente all’incontro in una discussione con un esponente della Lega, ci è stato fatto notare come l’eventuale stralcio della norma non cambi nella sostanza il dovere dei sanitari di denunciare l’immigrato senza permesso di soggiorno, in quanto sussiste un reato perseguibile d’ufficio come quello di presenza irregolare. Ci riserviamo di approfondire tale scenario anche se riteniamo che qualora auspicabilmente persistesse il divieto di “alcuna segnalazione”, ciò possa essere di per se esaustivo.

Per ciò che riguarda invece l’impossibilità per chi sia privo di permesso di soggiorno di registrare atti di stato civile il silenzio é plumbeo da tutte le parti o quasi.
Eppure, sia pur tardivamente, alcuni siti specializzati ne hanno dato notizia e proposto commenti.
Cito per tutti l’Associazione Studi Giuridici Immigrazione cui rinvio per un esame più accurato della questione.
Da parte mia mi limito a segnalare una novità storica di significativa portata: le leggi razziali del 1938 impedivano la registrazione del matrimonio dei non ariani (presto sarà impedito il matrimonio dei sans papier), ma non ponevano ostacoli alla registrazione della nascita.
Presto probabilmente la possibilità di tale registrazione sarà negata agli stessi sans papier per ragioni etno-burocratiche.
L’unico precedente storico a me noto é l’appropriazione di neonati da parte dei colonnelli argentini, che poi provvedevano ad ucciderne le madri per farli ‘adottare’ da loro complici.
Ce ne hanno parlato le nonne di piazza di maggio, evidentemente inascoltate.
Io mi aspettavo una reazione da parte dei sindaci: come possono accettare di non avere l’evidenza della popolazione del territorio che dicono di governare?
Ho guardato i comunicati dell’ANCI. Nulla.
Nemmeno uno squittio, almeno nella regione dove mi é capitato di vivere.
Probabilmente se fossero minacciati da una proposta di legge intesa a decurtare la loro retribuzione si recherebbero tempestivamente a Roma, coperti da fascia tricolore.
Ma i bambini, cui sarà impedita la vita in famiglia, non meritano tanto sforzo.
Io dispero e mi chiedo: dopo il parto chi avrà il compito di strapparli alle madri?

24 Aprile 2009Permalink

28 marzo 2009 – Angoscia e vergogna

Comincio dall’angoscia o dalla vergogna?

Inizialmente ci stanno tutte due. Ho scritto molto nel mio blog ‘diariealtro’ (che potete raggiungere anche da qui, per esempio il 15 marzo) sul problema di cui tratterò ancora e, ne sono certa, ancora … Sono noiosa?
Forse, ma non squallida come molti responsabili della realtà che ci disonora tutti.
Chi andrà a leggere il mio articolo del 10 marzo 2009 (Siamo tutti mostri?) potrà avere una adeguata descrizione di un fenomen0 che non avrei saputo immaginare da me: l’impossibilità per gli stranieri privi di permesso di soggiorno di riconoscere i propri figli.
Questo fenomeno é stato soffocato dentro uno più noto: l’offerta ai medici di farsi delatori dei propri pazienti per identificare i sans papier al momento della necessità delle cure (ivi comprese quelle relative alla maternità e quelle dovute ai bambini).
I medici hanno dignitosamente e apertamente protestato (guardate qui) e in molti hanno creduto (o finto di credere?) che il silenzio dei medici avrebbe risolto tutto.
Certamente non é vero e non potrà risolvere per nulla lo scippo dall’anagrafe dei bambini che si vuole vengano al mondo in veste di fantasmi.
Io pensavo a una rivolta dell’opinione pubblica o, almeno, dei sindaci e invece niente o quasi, almeno a Udine dove vivo.
Attendono che il parlamento si pronunci e poi eseguiranno.
Così ho scritto al sindaco e qualche assessore … signori votati al silenzio.
(Si veda: 15 marzo 2009 – Ci stiamo organizzando per creare i bambini fantasma).
E così la vergogna per avere amministratori irresponsabili (non si permettano di venirmi a chiedere un voto alle prossime elezioni, se mai il regime venturo e molto prossimo ci lascerà ancora il diritto di voto) diventa l’angoscia del non poter far nulla.

Altrove invece…
La determinazione distruggere i bambini non trova spazio solo in Italia.
Quando nel 2003 arrivai a Betlemme, per un soggiorno che sarebbe durato qualche mese, i muri della cittadina erano coperti da manifesti con le fotografie di una bambina che era stata assassinata qualche mese prima,
Sei anni fa, in marzo, si trovava “nell’auto dei genitori, di ritorno a casa dopo una visita di famiglia, quando i soldati colpirono la macchina con una raffica di proiettili. Aveva 12 anni al tempo della sua morte”. Così ne scrisse il 20 ottobre 2004 un bravo giornalista israeliano, Gideon Levy (Uccidere i bambini non è più una faccenda tanto importante. Haaretz Domenica 17 ottobre 2004 Cheshvan 2, 5765).

La chiamò Kristen Saada, io la conoscevo come Christine e per me resta l’icona di tutti i bambini eliminati, di qua o di là, dentro quello e ogni altro confine.
Due anni dopo tornai e cercai la “mia” Christine ma di quei manifesti restava qualche residuo brandello e mi chiedevo se fossero tutto quello che rimaneva del ricordo di lei, piccola vittima di una delle tante morti che, ovunque avvengano, sono senza senso. Ma alzando gli occhi nella preziosa bottega del signor Jacaman (il prezioso negoziante che mi preparava il caffè macinato con la giusta dose di cardamomo) scorsi la fotografia della piccola, in alto, perché le merci che arrivavano quasi al soffitto non la nascondessero. Scoprii che il signor Jacaman le era parente e ne parlammo per un po’.
Nessuno di noi due ebbe il coraggio di dire “fino a quando?”. Per Christine e per tante bambine e bambini come lei un “quando” non era e non è più pronunciabile se non al passato.

Di nuovo Christine e non solo lei
Lucia Cuocci del mensile Confronti, con cui ho condiviso esperienze israelo palestinese, ha ristrovato la mamma di Christine e l’ha messa in virtuale colloquio con la mamma di Agai, un ragazzo israeliano ucciso da terroristi palestinesi.
Il colloquio a distanza fra le due donne ci rivela che la condivisione del dolore può farsi relazione capace di suscitare speranza.
Le due donne fanno parte dell’organizzazione Parents Circle Family Forum (che Lucia conosce bene), dove persone colpite da un lutto si incontrano con il nemico per realizzare, come e dove possono, qualche passo per costruire la pace.
In Italia, a Udine molte persone con cui ne ho parlato alzano le spalle e dicono “ma sono realtà piccole! Occorre ben altro!”.
E’ vero occorre molto di più, ma intanto ci si costruisce l’alibi che consente il lusso di burlarsi anche di chi é capace, nonostante tutto, di sperare. La prima condizione per costruire un possibile futuro.
E’ l’alibi che serve al sindaco, agli amministratori tutti della città dove mi é capitato di nascere e vivere (e non solo a loro) per affrontare con disinvoltura e senza vergogna l’ipotesi di farsi produttori di bambini fantasma, appena un parlamento senza decenza e senza pudore glielo consentirà.
Sarà il prezzo dell’affettuosa alleanza del Pdl (ivi compresa la fu An) con la Lega Nord. Ma davvero tanto legame ha bisogno anche di vittime sacrificali? Si rendono conto questi individui che non occorre abbandonare i bambini ai cani randagi (come a Scicli, Ragusa) per distruggerli? Basta distruggerne il legame con la madre, con i genitori. E’ sufficiente un pezzo di carta. Il sangue non si vede e gli italiani, come sempre brava gente, staranno buoni: parlamentari, sindaci, cittadini tutti, persino papi e vescovi – altrimenti loquaci- non troveranno nulla da dire.

28 Marzo 2009Permalink

15 marzo 2009 – Ci stiamo organizzando per creare i bambini fantasma.

All’Assessore regionale
alla salute e protezione sociale

Al Sindaco di Udine

Agli assessori comunali ai servizi sociali, demografici e di cittadinanza

LORO SEDI
Egregi signori,

Può accadere che leggi di livello nazionale investano così direttamente la nostra esistenza da esigere, ancor prima di circolari esplicative che ne chiariscano i modi dell’operatività, l’intervento dell’ente locale quale momento di diretto contatto con le persone, minacciate da rischi il cui annuncio é già per sé carico di gravi conseguenze. Le istituzioni in questi casi possono essere, come non mai, garanzie di coesione e ragionevoli certezze nell’organizzazione sociale.

E’ ormai noto, perché anche mezzi di comunicazione spesso sommari e sonnacchiosi ne hanno dato ampia informazione, che la minacciata soppressione del segreto professionale nei confronti degli immigrati irregolari ha mobilitato le coscienze di medici e operatori sanitari in genere, determinati a difendere, insieme ai diritti dei migranti sans papier, la propria etica professionale e il bene della popolazione tutta.
Il comma 5 dell’articolo 35 della Dlgs 286/1998 – di cui il senato ha previsto la soppressione -così recita: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano” (Ne é prevista la soppressione alla lettera t) comma 1 del ddl 733).
Perciò non dirò nulla in merito al problema appena richiamato, per soffermarmi invece su un altro aspetto meno noto della questione, anche perché espresso nel disegno di legge in un linguaggio inaccessibile al lettore, che pur avrebbe diritto ad essere informato sui contenuti dell’attività parlamentare.

Oggi le norme ancora in vigore prevedono che gli immigrati non siano tenuti ad esibire il permesso di soggiorno (o analogo documento quale, ad esempio, la carta di soggiorno, come indicato all’articolo 5, comma 8 del Dlgs 286/1998) quando chiedano documenti attinenti lo stato civile.
Così recita il comma 2 dell’art. 6 del Dlgs 286/1998 ” Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Se alla Camera dei deputati verrà confermato il testo del ‘pacchetto sicurezza’ già approvato inl Senato non sarà più così: la richiesta degli atti di stato civile comporterà l’esibizione del permesso di soggiorno, di cui –per definizione- un sans papier non dispone. Di conseguenza la nuova legge, se approvata, “introdurrebbe l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita” (Comunicato ASGI – 11 marzo 2009 che si riporta integralmente in calce).

Così recita, nel quadro delle Modifiche al testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 proposte dal ‘pacchetto sicurezza’, la lettera f) del comma 1) dell’articolo 45:
”le parole «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35».
Il nuovo articolo che ho cercato di ricostruire reciterebbe: ”Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Per l’aspetto che qui ci interessa così recita l’articolo 35 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286: “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani”.
Nella stesura del nuovo articolo le parole ‘atti di stato civile’ scompaiono per essere sostituite dal riferimento alle prestazioni sanitarie previste dall’art. 35 (per cui non sarebbe richiesto il permesso di soggiorno, ma che sono diventate di diffuso interesse per essere soggette a possibilità di conclamata delazione).

Forse gli ‘atti di stato civile’ non sono nominati nel nuovo testo – né per venir riconosciuti, né per essere esclusi al fine dell’esibizione o meno di documenti identificativi – perché. nell’intenzione del legislatore dall’oscuro linguaggio, rientrano fra quelli relativi al “rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati” (sempre elencati nell’ormai famosa lettera f) del comma 1 dell’art. 45) che richiedono l’esibizione previa del permesso di soggiorno o analogo documento.

Ora cerchiamo di immaginare quale circostanza crea la necessità della richiesta dell’atto di stato civile che attesta una nascita: é evidentemente quella del parto, quando una mamma riconosce formalmente che una relazione d’amore durata nove mesi approda all’autonomia di un essere umano oppure decide di non riconoscerlo o viene costretta a tanto dalle circostanze (in cui rientrerebbe a pieno titolo il pacchetto sicurezza). La sua volontà é certificata nell’apposito modulo “Certificato di assistenza al parto”, compilato dall’ostetrica o dal medico che assiste al parto, in cui sono riportate anche le generalità della madre (data di nascita, comune di residenza e cittadinanza). A questo primo atto seguirà la registrazione presso il comune di residenza.

Se ciò le viene reso impossibile dall’assenza di un pezzo di carta, il permesso di soggiorno appunto, il neonato sarà un individuo insostituibilmente presente nel divenire dell’umanità, ma inesistente all’anagrafe, impossibilitalo ad essere riconosciuto figlio dei suoi genitori che, comunque, offrirebbero allo stato italiano la possibilità di censire una fetta di stranieri irregolari.

Che accadrà di quel piccolo?

Se la mancata registrazione del bambino all’anagrafe comunale verrà incrociata con i dati del certificato di assistenza al parto, ne potrebbe conseguire l’espulsione della non-mamma (é possibile essere riconosciute madri di fantasmi?).
Le norme ancora in vigore prevedono che le puerpere non possano venir espulse, per rispettare il diritto del neonato ad essere accudito, appunto, dalla sua mamma.
A chi spetterebbe la cura di fantasmi neonati nella previsione del legislatore italiano?
Oppure quel piccolo potrebbe venir sottratto alla madre (che volesse prendersene cura pur senza poterlo riconoscere, se, per farlo, dovesse esibire il fatal pezzo di carta di cui qualsiasi irregolare non dispone) e inserito di forza in qualche rinato istituto, a beneficio dei gestori dello stesso.
In tal caso chi si occuperebbe di strapparlo dalle braccia della madre per adempiere al dettato criptato nella lettera f del comma 1 dell’art. 45?
E se la madre, indotta dalla paura della delazione sanitaria, lo partorisse occultamente (affrontando tutti i conseguenti danni per la salute sua e del piccolo) potrebbe facilmente esserle tolto da organizzazioni criminali per venir immesso in qualche canale finalizzato al ‘dono’ d’organi, allo sfruttamento sessuale, ad adozioni illegali (simili nell’origine a quelle praticate in Argentina ai tempi dei colonnelli) o ad altro obiettivo perverso.
Si permetta infine ad una singola cittadina di chiedere al Sindaco in virtù del Suo ruolo e agli Assessori nell’ambito delle rispettive competenze, se vogliano preoccuparsi della questione almeno per lo sconcio imposto ai servizi anagrafici, qualora accettino, a seguito di un’omissione che in futuro potrebbe essere imposta, che sul loro territorio si costruiscano apolidi o bimbi fantasma.
Non sembra che la gravità del problema consenta un’attesa silente e passiva della deprecata, ma possibile, approvazione del pacchetto sicurezza, un’attesa che non si assicuri la precostituzione di difese delle persone minacciate e insieme della dignità dell’ente locale.
E permetta l’assessore regionale, sempre ad una persona scollegata da qualsiasi vincolo di appartenenza politica o associativa, di chiedere che vengano allertati -nell’ambito dei poteri della regione- i comuni e i punti nascita perché ottemperino, nonostante tutto, il dettato della Legge 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 di cui si trascrivono pochi articoli (precisando che il termine fanciullo indica convenzionalmente il minore).
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 7
1. Il fanciullo e’ registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio’ non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo e’ illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Distinti saluti
Augusta De Piero

15 Marzo 2009Permalink