29 ottobre 2015 – Lo ius soli approda in parlamento e i figli dei sans papier non sono cancellati

Da Ho un sogno n. 240 – L’ITALIA SONO ANCH’IO

Non c’è solo lo Ius soli

Il 14 ottobre, dopo essere stata votata dalla Camera è all’attenzione del Senato la legge “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”. Si tratta del risultato del dibattito aperto nel 2012 dalla proposta di legge a iniziativa popolare che proponeva il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli. Probabilmente molti ricordano lo slogan accattivante che apriva quella campagna “L’Italia sono anch’io” che non ha cancellato l’equivoco in cui molti sono caduti immaginando uno ius soli assoluto (simile a quello praticato negli USA). Non era e non è così. La norma, che si presenta ora al dibattito del Senato e introduce il principio dello ius culturae, è evidentemente il frutto di una mediazione e propone limiti più significativi di quelli della prima iniziativa.

I bambini nati in Italia saranno italiani per nascita solo se almeno uno dei genitori abbia il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extraUe) o il “diritto di soggiorno permanente” (cittadini Ue). Altrimenti, come gli altri bambini non nati in Italia, ma arrivati qui entro i dodici anni, dovranno prima frequentare uno o più cicli scolastici per almeno 5 anni e, se si tratta delle elementari, concluderle positivamente.

Per l’acquisto della cittadinanza servirà una dichiarazione di volontà presentata in Comune da un genitore entro il compimento della maggiore età del figlio, altrimenti questo potrà presentarla personalmente tra i 18 e i 20 anni. Sempre tra i 18 e i 20 anni il diretto interessato potrà anche rinunciare alla cittadi­nanza italiana, purché sia possesso di altra cittadinanza. Diverse le regole per i ragazzi arrivati in Italia entro i 18 anni di età. Potranno diventare italiani dopo sei anni di residenza regolare e dopo aver frequentato e concluso un ciclo scolastico o un percorso di istruzione e formazione professionale. In questo caso, però, non si tratterà di un diritto acquisito, ma di una “concessione”, soggetta quindi a una certa discrezionalità da parte dello Stato.

C’è anche una norma transitoria per chi ha superato i 20 anni, ma intanto ha maturato i requisiti previsti dalla nuova legge. Potranno infatti diventare italiani i nati in Italia, o arrivati qui quando avevano meno di dodici anni, se abbiano frequentato in Italia per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici e risieduto “legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale”.

Chi rientra nella norma transitoria avrà solo un anno di tem­po dall’ entrata in vigore della riforma per presentare in Comune la dichiarazione di volontà e diventare italiano. Dovrà poi però aspettare che entro sei mesi il ministero dell’Interno dia il via libera, dopo aver verificato che a suo carico in passato non ci siano stati dinieghi di cittadinanza, espulsioni o allontanamenti per motivi di sicurezza della Repubblica.

Certificato di nascita ai figli dei sans papier

Nel testo precedente abbiamo cercato di riassumere la com­plessa norma, approvata dalla camera e che il senato si ap­presta a discutere, sulle “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”. Vogliamo ora soffermarci su una questione che Ho un sogno segue con continuità da anni e che si intreccia con la problematica della cittadinanza. Nel 2009 il pacchetto sicurezza aveva imposto la presentazione del permesso di soggiorno anche per la registrazione degli atti di stato civile (legge 94/2009, art.1, comma 22 lettera g). Ora, se sarà approvata la legge all’attenzione del senato(n. 2092) si tornerà al regime precedente e di nuovo non potrà venir richiesto il permesso di soggiorno a chi si presenterà a registrare la dichiarazione di nascita del proprio figlio (art. 2 comma 3 del progetto 2092). Ciò porrà anche i figli dei sans papier in condizione di attenersi alle nuove norme sulla richiesta della cittadinanza definendo la data della propria nascita (finalmente registrata in un documento ufficiale) come punto di partenza per tutti gli adempimenti, anche di ordine temporale, che la legge prevede. Non solo, ma i genitori, finalmente riconosciuti tali, potranno provvedere agli atti necessari per aprire al figlio, nato in Italia dopo il 2009 e forse non registrato all’anagrafe, il percorso per ottenere la cittadinanza italiana.

29 Ottobre 2015Permalink