28 settembre 2016 – Scuola in partenza : Quale diritto all’educazione per i figli di genitori irregolari?

Inizio con una mia MIA DOMANDA  la cui ratio è chiarita dal documento che segue:

Scrive l’Associazione Studi Giuridici Immigrazione: “recente la notizia di un nuovo rifiuto di iscrizione alla scuola per l’infanzia di un minore straniero a causa del mancato possesso del permesso di soggiorno da parte della madre”.

CHIEDO: Perché l’ASGI giustamente sottolinea la ‘discriminazione infondata’ del bambino rifiutato dalla scuola dell’infanzia per la mancanza del permesso di soggiorno della madre e non si occupa dei bambini cui è negata l’esistenza – con il radicale rifiuto del certificato di nascita?


DOCUMENTO

Dal sito della ’Associazione Studi Giuridici Immigrazione   –   15/09/2016    

Accade spesso che i minori stranieri paghino il prezzo del mancato diritto di soggiorno dei propri genitori in Italia, incontrando ostacoli nell’accesso ai diritti fondamentali, tra cui l’istruzione pubblica. Che cosa dicono la normativa e gli indirizzi ministeriali?

I minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto all’istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sebbene le Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolscenza, l’ordinamento comunitario e la Costituzione italiana garantiscano il diritto del minore all’istruzione e alla formazione, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza, accade spesso che i minori stranieri paghino il prezzo del mancato diritto di soggiorno dei propri genitori in Italia, incontrando ostacoli nell’accesso ai diritti fondamentali.

Ci sembra opportuno e utile riportare questo articolo che abbiamo realizzato per il sito Sesamo didattica interculturale .

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Cronache di ordinaria ingiustizia

È recente la notizia di un nuovo rifiuto di iscrizione alla scuola per l’infanzia di un minore straniero a causa del mancato possesso del permesso di soggiorno da parte della madre.

Sebbene le Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolscenza, l’ordinamento comunitario e la Costituzione italiana garantiscano il diritto del minore all’istruzione e alla formazione, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza, accade spesso che i minori stranieri paghino il prezzo del mancato diritto di soggiorno dei propri genitori in Italia, incontrando ostacoli nell’accesso ai diritti fondamentali.

La scuola non è in effetti l’unico ambito in cui i minori stranieri figli di irregolari non possono godere della parità con i loro coetanei i cui genitori sono regolarmente presenti sul territorio. È solo di un paio di anni fa il tentativo della Regione Lombardia, poi fallito grazie all’intervento di alcune associazioni che tutelano il diritto degli stranieri, di non riconoscere l’accesso al pediatra di base ai minori figli di genitori irregolari.

E ancora è frutto di una recente modifica normativa, peraltro ancora non sempre correttamente applicata, il riconoscimento della possibilità ai neo diciottenni figli di irregolari di ottenere la cittadinanza italiana anche in mancanza di iscrizione anagrafica e permesso di soggiorno, qualora dimostrino con qualsiasi mezzo la permanenza stabile e continuativa sul territorio dal momento della nascita.

La normativa

Eppure come negli ambiti sopra descritti anche in materia di istruzione la normativa nazionale–e gli indirizzi dei vari ministeri – sono chiari sul punto. Infatti l’art 38 del d.lgs. 286/1998 (TU Immigrazione) e l’art 45 comma 1 del DPR 394/1999 (Regolamento attuativo TU Immigrazione) prevedono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto all’istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado.

L’art. 6 comma 2 del regolamento citato esclude poi esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie nella quale non vi è dubbio che vi rientri anche la scuola dell’infanzia facendo parte del sistema educativo di istruzione e formazione (L 53/03 art.2 comma 1) e concorrendo allo sviluppo del minore. Il Ministero dell’Interno ha confermato con nota 2589 del 13 aprile 2010 che non vi è necessità “di esibire i documenti attestanti la regolarità del soggiorno per iscrivere un minore straniero al servizio di asilo nido” e anche il Ministero dell’istruzione ha fornito specifiche indicazioni in materia con la circolare n. 375 del 25 gennaio 2013 ricordando che “l’obbligo scolastico integrato nel più ampio concetto di diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia e che in mancanza dei documenti prescritti la scola iscrive comunque il minore straniero”.

Tali affermazioni risultano peraltro coerenti con quanto previsto dallo stesso TU Immigrazione laddove l’art. 19 comma 2 let a) e l’art. 28 del regolamento attuativo citato prevedono che il minore – in quanto inespellibile – non sia mai irregolare ed abbia sempre e comunque diritto, sino al raggiungimento della maggiore età, ad un permesso di soggiorno.

Non solo ma la questione è stata già oggetto anche di un’azione giudiziale; il Tribunale di Milano (est. Marangioni, ordinanza del 11.2.2008) ha infatti ritenuto discriminatorio il comportamento del comune di Milano che subordinava l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di un minore straniero al possesso del permesso di soggiorno della madre.

Discriminazioni infondate

Appare dunque inspiegabile che, nonostante la normativa e gli indirizzi ministeriali siano estremamente chiari sul punto e riconoscano senza dubbio la possibilità di iscrizione alcune istituzioni pubbliche ancora continuino a discriminare e violare il diritto all’istruzione dei minori figli di stranieri irregolari.

Anna Baracchi

Per saperne di più

Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e all’accesso ai servizi socio-educativi, di Elena Rozzi

Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e all’accesso ai servizi socio-educativi – GIUNTI

La sezione del sito Sesamo didattica interculturale con gli articoli curati da ASGI

FONTE http://www.asgi.it/famiglia-minori/scuola-diritto-educazione-figli-stranieri-genitori-irregolari/

28 Settembre 2016Permalink