28 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 1

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

LE PAROLE SONO PIETRE 

Afferma la Costituzione all’art. 10: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».
Va precisato che dal 1967 «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

Naturalmente in 70 anni il tempo e le mutate condizioni internazionali hanno modificato – anche in termini normativi – l’attenzione al problema delle migrazioni, siano queste legate a scelte intese a migliorare la propria condizione di vita o a circostanze drammatiche (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) che inducono alla fuga. Fugge chi è costretto, senza sua scelta, a trasformarsi in profugo, fugge chi abbandona il paese d’origine per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza politica. Proprio la pressione migratoria ha costretto il legislatore italiano a dar ordine a una materia che comunque la realtà continuamente trasforma. Lo ha fatto dal 1998 quando la legge nota come Turco Napolitano introdusse il ‘permesso di soggiorno’ per i non comunitari che entrassero in Italia.

Non può dirsi utile semplificazione il successivo uso grossolano di termini arbitrariamente confusi per indicare categorie diverse fino alla presenza, consueta nel linguaggio comune  e favorita da poco professionali mezzi di informazione, del termine clandestino che ormai sembra associare lo straniero a una categoria minacciosa e per sé illegale. Dare il nome alle ‘cose’ è anche strumento per mettere ordine nei nostri pensieri o condannarli al disordine se il ‘nome’ non è tale da far chiarezza.

Diventa così particolarmente importante conoscere la sentenza del Tribunale di Milano, emessa lo scorso mese di febbraio, che considerando discriminatorio e denigratorio l’uso della parola “clandestini”, ha condannato il comune di Saronno, che  aveva tappezzato le strade di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi, a una multa di 10.000 euro.  Il processo era stato intentato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e dalla Associazione Volontaria di Assistenza Socio sanitaria e per i Diritti di Cittadini stranieri, Rom e Sinti (Naga), che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri

Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica».

Le parole possono essere pietre e le pietre possono essere lanciate per distruggere o messe una accanto all’altra per costruire. E’ opportuno che qualcuno autorevolmente lo ricordi.

Per leggere l’ordinanza del tribunale di Milano:

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ASGI-NAGA-BORGHI-DAVIDE-2-TRIBUNALE-DI-MILANO-ORDINANZA-DEL-22.2.2017.pdf

28 Marzo 2017Permalink