9 giugno 2017 – Antisemitismo, risoluzione del parlamento Europeo (1 giugno 2017)

 

Lotta contro l’antisemitismo

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo (2017/2692(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare il preambolo, il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando, nonché l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 6,

– visto l’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 7 dicembre 2000,

– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale1,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI2,

– vista l’adozione, nel 2015, dell’Agenda europea sulla sicurezza,

– vista la risoluzione n. 2106 (2016) del Consiglio d’Europa, del 20 aprile 2016, su un rinnovato impegno nella lotta contro l’antisemitismo in Europa,

– viste le conclusioni del primo convegno annuale sui diritti fondamentali organizzato dalla Commissione, tenutosi l’1 e il 2 ottobre 2015 a Bruxelles sul tema “Tolleranza e rispetto: prevenire e combattere l’odio antisemita e antislamico in Europa”,

– vista la nomina, nel dicembre 2015, di un coordinatore della Commissione per la lotta contro l’antisemitismo,

1 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

2 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

– vista l’istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell’Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza,

– visto il codice di condotta per contrastare l’illecito incitamento all’odio online concordato il 31 maggio 2016 tra la Commissione e le principali aziende informatiche nonché altre piattaforme e società del settore dei media sociali,

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 20151,

– visti gli atti di violenza e gli attentati terroristici mirati contro membri della comunità ebraica verificatisi negli ultimi anni in vari Stati membri,

– vista la responsabilità primaria dei governi di garantire la sicurezza e la protezione di tutti i loro cittadini, e pertanto la loro responsabilità primaria di monitorare e prevenire la violenza, inclusa la violenza antisemita, e di perseguirne gli autori,

– visto l’articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

  1. A. considerando che negli ultimi anni il numero degli episodi di antisemitismo verificatisi negli Stati membri dell’Unione europea è significativamente aumentato, come segnalano tra gli altri l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA);
  2. B. considerando che i dati indicano che l’introduzione di misure di sicurezza mirate contribuisce a prevenire e ridurre il numero di aggressioni antisemite violente;
  3. considerando che combattere l’antisemitismo è responsabilità dell’intera società;
  4. sottolinea che l’incitamento all’odio e ogni forma di violenza contro i cittadini europei ebrei sono incompatibili con i valori dell’Unione europea;
  5. invita gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell’Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA)2, al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia gli Stati membri a seguire l’esempio del Regno Unito e dell’Austria in proposito;
  6. invita gli Stati membri a prendere tutti i provvedimenti necessari per contribuire attivamente a garantire la sicurezza dei propri cittadini ebrei e degli edifici religiosi, scolastici e culturali ebraici, in stretta consultazione e in stretto dialogo con le comunità ebraiche, le organizzazioni della società civile e le ONG impegnate contro la discriminazione;
  7. plaude alla nomina del coordinatore della Commissione per la lotta contro l’antisemitismo e sollecita la Commissione a predisporre tutti gli strumenti e il sostegno necessari affinché tale funzione sia espletata con la massima efficacia possibile;

1 Testi approvati, P8_TA(2016)0485.

2 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144

  1. invita gli Stati membri a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l’antisemitismo;
  2. incoraggia i membri dei parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l’antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all’intero spettro politico;
  3. pone in evidenza l’importante ruolo delle organizzazioni della società civile e dell’istruzione nel prevenire e contrastare ogni forma di odio e intolleranza e sollecita un maggior sostegno finanziario;
  4. invita gli Stati membri a incoraggiare i mezzi di comunicazione a promuovere il rispetto per tutte le fedi e il riconoscimento della diversità, nonché la formazione dei giornalisti rispetto a tutte le forme di antisemitismo, in modo da combattere possibili pregiudizi;
  5. invita gli Stati membri in cui l’invocazione di motivi fondati sulla razza, l’origine nazionale o etnica, la religione o il credo non costituisce ancora un’aggravante di reato a rimediare quanto prima a questa lacuna, e ad adoperarsi per far sì che la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale sia integralmente e correttamente recepita e applicata, in modo da garantire che gli atti di antisemitismo siano perseguiti dalle autorità degli Stati membri dell’Unione sia online che offline;
  6. insiste sulla necessità di fornire alle autorità incaricate dell’applicazione della legge una formazione mirata in merito al contrasto dei reati d’odio e della discriminazione e di istituire in seno alle forze di polizia, qualora ancora non esistano, unità speciali per il contrasto dei reati d’odio, e invita le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali ad assistere gli Stati membri nel predisporre tali misure di formazione;
  7. incoraggia la cooperazione transfrontaliera, a tutti i livelli, nel perseguimento dei reati d’odio, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento dei reati gravi, come le attività terroristiche;
  8. invita l’Unione europea e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che sia posto in essere un sistema esaustivo ed efficiente che consenta di raccogliere sistematicamente dati affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d’odio, disaggregati in base alla motivazione, inclusi gli atti di terrorismo;
  9. invita gli Stati membri, in relazione al codice di condotta concordato tra la Commissione e le principali aziende informatiche, a sollecitare gli intermediari online e le piattaforme dei media sociali ad agire prontamente per prevenire e contrastare l’incitamento all’odio antisemita online;
  10. sottolinea che la scuola costituisce un’opportunità unica per trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto, dal momento che si rivolge a tutti i bambini sin dalla più tenera età;
  11. incoraggia gli Stati membri a promuovere l’insegnamento sull’Olocausto (la “Shoah”) nelle scuole e a garantire che gli insegnanti siano adeguatamente formati a tale compito e dispongano degli strumenti per affrontare in classe la questione della diversità;

incoraggia inoltre gli Stati membri a prendere in considerazione una revisione dei libri di testo per far sì che la storia ebraica e la vita ebraica contemporanea siano presentate in modo esaustivo ed equilibrato, evitando qualsiasi forma di antisemitismo;

  1. invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il sostegno finanziario per attività mirate e progetti educativi, a sviluppare e consolidare partenariati con le comunità ed istituzioni ebraiche e a incoraggiare gli scambi tra bambini e ragazzi di fedi diverse mediante attività in comune, varando e sostenendo campagne di sensibilizzazione in proposito;
  2. invita la Commissione a collaborare strettamente con attori internazionali quali l’UNESCO, l’OSCE, il Consiglio d’Europa e altri partner internazionali per combattere l’antisemitismo a livello internazionale;
  3. invita la Commissione a richiedere uno status consultivo in seno all’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto;
  4. incoraggia ogni Stato membro a celebrare ufficialmente il 27 gennaio il Giorno internazionale della memoria dell’Olocausto;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi candidati, al Consiglio d’Europa, all’OSCE e alle Nazioni Unite.

P8_TA-PROV(2017)0243

http://barbara-spinelli.it/wp-content/uploads/Risoluzione-del-Parlamento-europeo-del-1%C2%B0-giugno-2017-sulla-lotta-contro-lantisemitismo.pdf

 

9 Giugno 2017Permalink