14 ottobre 2009 – Quando le parole sono pietre e i silenzi pure

Pro mia futura memoria
Volevo scrivere di tante cose in questo mio sito.
Da tempo non scrivo nulla sul problema israelo-palestinese (e la marcia già Perugia-Assisi, ora trasferita a Gerusalemme amaramente mi ricorda la nascita della mia avventura sul web nel 2003. testimoniata nella homepage alla voce betlemme), ho interrotto il diario del viaggio di aprile in Iran (che riprenderò), nemmeno immagino di poter fare un diario del recente viaggio in Egitto. Per tutta l’estate ho seguito lo svolgersi della vicenda collegata a un articolo del pacchetto-sicurezza, quello riguardante la registrazione anagrafica dei neonati prima con meraviglia, poi con indignazione, infine con molto dolore.
Pur inorridita dalla constatazione che un diffuso senso comune è ormai asservito alla cultura leghista, al malgoverno di marca berlusconiana, all’inettitudine dell’opposizione politica, alla sordida pigrizia di una società che in altri momenti ho creduto civile … non immaginavo che tanto orrore cadesse nell’indifferenza.

Tento una sintesi ad, almeno mia, futura memoria.
Nel 2008 inizia il suo cammino parlamentare quello che avremmo poi chiamato ‘pacchetto sicurezza’ e nel dossier n. 69 del mese di novembre dell’Ufficio studi del Senato della Repubblica se ne può leggere un’illustrazione, articolo per articolo, significativa della volontà del legislatore.
Certamente un legislatore pigro, capace solo di immaginarsi modifiche a leggi già esistenti, incapace di costruire un progetto organico ma comunque garantito nei suoi frammentati interventi da un filo rosso in cui razzismo, pregiudizio, ignoranza si intrecciano in una forma che lascerà il segno nella nostra società per molto tempo.
A fronte del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che prevedeva per gli immigrati privi di permesso di soggiorno la possibilità di registrare gli atti di stato civile senza la presentazione di quel documento, che –per definizione- non possiedono, il nuovo provvedimento ne prevedeva (e ne prevede) la presentazione. Nel dossier del senato si può leggere la volontà del legislatore, espressa senza pudore, per cui l’articolo “in esame elimina dalle eccezioni all’obbligo di esibizione gli atti di stato civile”.
Con questa premessa, e fra varie indecenze più o meno pubblicizzate, la legge percorreva il suo iter, fino all’approvazione il 15 luglio (legge n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) .

Corpi utili e inutili
Chi non si era dimenticato che in Italia non c’è sistema che garantisca adeguatamente la popolazione bisognosa di assistenza, in maggio aveva levato la sua voce per affermare che «Nell’introduzione del reato di immigrazione clandestina, ha detto Mantovano, il Governo ha ‘saggiamente consegnato’ questa ipotesi di reato nelle mani del Parlamento, che sarà chiamato a valutare la congruità dello strumento con il fine da raggiungere. La disposizione, comunque, colpirà i clandestini che giungeranno nel Belpaese dopo l’entrata in vigore della norma e non chi è già qui. No, dunque, a un giro di vite sulle badanti …».
Così Il sole 24 ore del 23 maggio riportava, con deferente sollecitudine, la dichiarazione Mantovano e, a poca distanza di tempo, il governo si sarebbe inventato la pseudo sanatoria per le badanti e le colf che servono e possono essere utilizzate.

Non voglio però dimenticare che in conseguenza di una lunga, dignitosa campagna della società civile facente capo a medici e operatori sanitari (si veda in proposito il sito della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) era scomparso l’obbligo di denuncia del sans papier che si presentasse ad un servizio sanitario pubblico, obbligo inizialmente previsto dal diligente legislatore.

Nulla invece veniva detto sui neonati figli di sans papier, soggetti di scarso interesse, privi di voce capace di urlo di piazza (che tale non è il pianto di un neonato affamato), quella voce che viene invece utilizzata, quando non strumentalizzata, se é segno di presenza di eventuali sostenitori.
E l’urlo di piazza – sempre più confuso con l’impegno nelle istituzioni e la verifica del loro operato- non appartiene nemmeno ai poveri genitori di quei piccoli che si ritengono protetti solo dal silenzio e dal nascondimento.
Ma evidentemente qualcuno si era accorto dell’enormità della faccenda e, con uno strano ma provvidenziale giro di parole, il 7 agosto scorso il Ministero dell’Interno (Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 che ho illustrato anche nel mio articolo del 12 agosto) precisava che “Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non richiedono l’esibizione di documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.
Così ora abbiamo la garanzia di una circolare che prevale sulla legge o, quanto meno, sull’iniziale volontà del legislatore. Da un punto di vista del corretto modo di legiferare mi sembra un pasticcio ma, in ogni caso, è una garanzia?
E’ sufficiente a superare la paura che domina i sans papier?
Certamente no, se coloro che detengono i registri di stato civile –i comuni- tacciono, ignorano il dovere di trasparenza e informazione e, quando fanno qualche cosa, si affidano ad iniziative ignote e ignorate (e rinvio ancora ai miei articoli del 12 agosto e del 4 e 14 settembre).

Quando si cominciano a violare i diritti umani
la deriva è inarrestabile.
Gli esempi sarebbero numerosi e significativi. Mi limito a quello che è successo ieri in parlamento dove è stato bocciato il Ddl 1658 che prevedeva “all’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quater) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».
Una parlamentare ormai famosa per intemperanze che la rendono capace anche di calpestare i diritti umani, l’on. Binetti, ha votato insieme alla maggioranza per non riconoscere aggravanti a chi compia atti di violenza con finalità omofobe,
Ricordo a chi nel Pd protesta per il suo voto che la deputata, come ogni altro parlamentare, non è stata eletta dal popolo italiano ma dalla segreteria del partito che forma le liste elettorali secondo il peso dei voti che costoro portano con sé.
Deve dimettersi la Binetti? Sarebbe meglio ma, prima di tutto, bisognerebbe adoperarsi per far dismettere un costume indecente e per costruire le liste degli eleggibili cercando di non avere a primo, se non unico, criterio la quantità che per sé non fa qualità.
Vorrei però ricordare a tutti i sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali del Pd – soprattutto a quelli con cui ho parlato e che mi hanno risposto con il silenzio, l’indifferenza e persino con l’insulto – che agli adulti consapevoli é riconosciuto il diritto a esprimersi, oltre che con il voto, con la protesta e che è dovere prestare attenzione alle loro parole, sia a livelli di istituzioni che di solidarietà politica.
Poiché ieri sono stati beffate le legittime attese degli omosessuali mi riferisco alla loro situazione per ricordare i tempi non lontanissimi (io ne ho memoria anche per le testimonianze ricevute allora da amici) in cui era loro impossibile dirsi.
Ora che possono farlo, il ‘dirsi’ da momento di liberazione diventa rischio.

Quando i silenzi sono pietre da lapidazione.
Quello che è accaduto ieri in parlamento segna una regressione spaventosa che meglio fa comprendere lo stato dei neonati che possono affidarsi solo alle altrui parole, parole che chiedono di essere pronunciate ma non lo sono.
Particolarmente doloroso per me il silenzio delle consigliere di pari opportunità, indifferenti al fatto della disparità che colpisce alcune mamme per la loro situazione burocratica. Avevo ingenuamente riconosciuto alle donne la capacità di praticare uno spazio politico più ampio di quello tradizionalmente definito e caro agli uomini.
Mi sono definitivamente ricreduta.
In contrastante parallelo con l’on. Binetti voglio segnalare (perché anche questa è notizia di oggi che la contemporaneità rende particolarmente significativa) una senatrice statunitense, Olympia Snowe, che ieri ha votato in favore del progetto di riforma sanitaria proposto dal presidente Obama dichiarando che: “When history calls, history calls”.
Anche l’Europa ha una storia, una lunga storia che ci dovrebbe chiamare ad una coerente, non occulta, responsabilità.
Dice una costituzione beffata e ignorata: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Cosa significa per la signora Binetti solidarietà politica?
E cosa significa per tanti altri che pur votano allineati ma non la praticano?

14 Ottobre 2009Permalink

02 ottobre 2009 – Nazioni Unite.giornata mondiale della nonviolenza.

da Giancarla Codrignani

Le date simboliche mi appassionano fino a un certo punto, anche perché ne siamo inflazionati fino a perderne il senso. Tuttavia alcuni simboli hanno un valore innegabile: ci richiamano a pensare alla necessità di portare avanti la storia anche nella fatica e nei disinganni perché non possiamo essere incoerenti se confidiamo in qualche principio. I principi non sono astrazioni che basta nominare perché qualcuno – magari non noi – li applichi. Sono mete lontane, che tuttavia motivano il vivere; che, di per sé, non sarebbe gran cosa.
Il 2 ottobre è la giornata mondiale (voluta dalle Nazioni unite) della nonviolenza. Il correttore elettronico ancora censura la parola sullo schermo del computer e, forse, saranno molti quelli che, quando la leggono, credono che manchi la separazione per errore di stampa.
In realtà la parola nuova è uno di quei segnali linguistici che fanno comprendere che il motore della storia può non essere abbandonato al caso, ma pilotato, almeno simbolicamente, verso progressivi perfezionamenti sociali. Quindi “celebriamo”. E rendiamoci conto di quanto sia modesto il procedere verso la pur conclamata pace universale e quanto la violenza abiti ancora le coscienze umane.
Ho conosciuto direttamente in anni non lontani l’odissea degli obiettori di coscienza e la resistenza che era non solo nelle fila dell’esercito, ma nella mentalità comune a non ritenerli dei renitenti per viltà, per comodo individualistico, per rifiuto di quella disciplina militare che fa diventare uomini. Oggi i cappellani militari non sarebbero più sostenitori di negatività e i tribunali non condannerebbero più don Milani e padre Balducci. Tuttavia la “violenza” non fa riferimento solo ad armi e guerre, che ormai non sono più idealizzate secondo quell’onore che permetteva alla violenza ritenuta “necessaria” dagli stati di avere i ministeri “della guerra” e non della difesa, anche se si dirà che non è cambiato molto, se tutti i patriottismi, anche quelli religiosi e ideologici, non sanno comporre civilmente i conflitti. Ma almeno da quando Freud ha richiamato alle pulsioni originarie e all’analogia tra il pene e l’arma, la nonviolenza dovrebbe guidare tutti i comportamenti sociali, a partire da quelli interpersonali e familiari ancor oggi crudeli fino all’assassinio delle persone care e inermi.
Il disconoscimento della nonviolenza è uno scacco delle religioni. Il buddismo non è diventato cultura universale di nonviolenza, anche se ne aveva tutti i presupposti. Il Cristianesimo, che da sempre conteneva i principi del rifiuto di ogni violenza, privata e tanto più pubblica, non riesce a recuperare nemmeno nominalmente questo valore. Ci sono testimoni della nonviolenza nel vissuto delle confessioni cristiane del secolo più violento che ha visto nascere il fascismo e il nazismo e ha subito due guerre mondiali; ma non conosco approfondimenti teologici che valorizzino questa virtù come interna alle ragioni di fede. Infatti, come virtù, nasce laica.
Ma se è difficile per le religioni farsi nonviolente, non è facile neppure per le organizzazioni della società civile. Un mondo che idolatra il successo facile, il consumismo, la competizione non si apre al primo requisito nonviolento che è il riconoscimento dell’uguaglianza degli esseri umani e della stoltezza del principio di forza in qualunque modo applicato. La sola forza degli umani è quella morale, dell’ingegno e dello spirito; per il resto, come diceva Lucrezio, siamo gli esseri più deboli della natura, quelli che nascono nudi piangendo il male che potranno vivere. Eppure stiamo tradendo libertà, giustizia, diritti, diseducando i figli e noi stessi, non solo nei confronti degli immigrati o dei disabili, ma scivolando nel baratro dell’ignoranza, proprio mentre l’ingegno e lo studio degli scienziati è in grado di darci macchine più raffinate delle nostre capacità di capire e prospettive di modificazioni della natura, anche umana, rischiose se affidate ad esseri ignoranti e irresponsabili. Quindi violenti.

E’ la seconda lettera di Giancarla Codrignani che pubblico a poca distanza dalla prima.
In passato ne ho condiviso attività. Oggi faccio mia la sua parola e la ringrazio.
Giancarla segnala che il correttore ortografico non riconosce la parola ‘nonviolenza’.
Posso testimoniare che non molto tempo fa non solo non riconosceva, ma trasformava automaticamente, la parola matriarche in patriarche.

 

2 Ottobre 2009Permalink

22 settembre 2009 – Giornata mondiale dell’ONU per la pace

da Giancarla Codrignani

Il 21 settembre sarebbe il giorno che l’ONU dedica al disarmo. In Italia hanno ricevuto le onoranze funebri i sei militari uccisi in Afganistan.
Della prima ricorrenza nessuno sa nulla e un pacifista che ha gridato “pace subito” (e neppure ha detto “ritiratevi”) sembra – lo troviamo su you tube – essere stato trattenuto dall’assistenza come se fosse matto. Il lutto nazionale secondo la televisione ha emozionato la massa degli utenti con strumenti orientati a una compassione patriottica che turbava poco le coscienze.
Il mondo militare è cambiato, se è vero che nessuno nomina più la guerra senza aggiungere un aggettivo che la esorcizzi: anche i capi degli eserciti sanno che la guerra non ha più onore e che la sua realtà è solo quella della morte. Anche se preventiva o umanitaria la guerra uccide: non solo i nostri sei soldati, non solo ile centinaia della Nato e degli Stati uniti, ma anche le tante migliaia di civili, che non possono accettare questa prevenzione e questa umanità.
Infatti restiamo nella vecchia logica della risposta violenta: per estendere la democrazia dove ci sono dei confitti mandiamo in ritardo i soldati e non preventivamente i cooperanti e i maestri.
Le Nazioni unite non hanno potuto realizzare quella polizia internazionale capace di fare interposizione nei casi di gravi tensioni. Oggi autorizzano missioni che dovrebbero aprire le vie della pace e invece producono guai più gravi. In Afganistan un minimo di prudenza avrebbe indotto a riflettere sulle sconfitte inferte da parte dei talebani agli inglesi nel secolo XIX e ai russi nel 1989.
Ma vale la pena di riflettere su questi funerali. Tutti amiamo il paese che chiamiamo patria come tutti i popoli chiamano patria la terra dove sono nati e dove non sempre riescono ad avere i diritti di cittadinanza. Ma dovremmo insegnare a noi stessi e alle nuove generazioni a costruire, in tutte le patrie, la vita e non la morte. La morte, che può entrare anche nella volontà di bene, non deve diventare esemplare e suggerire che è dovere ripetere le gesta dei padri e vendicare i morti della nostra parte. A quei funerali la televisione ha evidenziato da protagonisti dei bambini. E altri bambini e ragazzi hanno seguito i telegiornali, non senza sentirne qualche suggestione. I piccoli rimasti senza il babbo (che era evidente che capivano che cosa veramente accadeva nella loro vita) sono stati indotti a ripetere, mentre echeggiavano le grida cupe dei parà, comportamenti impropri per l’elaborazione di un lutto così difficile per loro: il berretto della Folgore non è adatto a un bambino. E tanto meno un’educazione che riproponga a noi tutti la morte come dovere. Non possiamo non ricordare, neppure nelle strette della dura necessità, il monito di papa Giovanni: “la guerra è roba da matti” (alienum a ratione).

22 Settembre 2009Permalink

14 settembre 2009 – Una lettera civile dal Presidente del Tribunale dei minorenni di Genova.

Devo ringraziare ancora una volta il sito ildialogo.org per aver pubblicato un documento importante che potete reperire da qui, nell’edizione in pdf. Arriverete al settore Osservatorio sul Razzismo e sulle migrazioni, dove potrete cercare il documento in data 11 settembre.

Per comodità di chi legge però ho anche ricopiato la lettera, cui faccio seguire alcuni degli articoli di norme internazionali cui il presidente Adriano Sansa fa riferimento.
Il mio commento è il grassetto.

La lettera è intestata: TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
Viale IV novembre, 4. 16 121 GENOVA e porta il numero di protocollo 878/09

Genova, li 4.09.2009

Al Signor
Comandante della Regione Liguria dei Carabinieri
Viale Brigata Salerno 19
16 147 GENOVA

Al Signor
Comandante del Comando Regionale della Liguria
della Guardia di Finanza
Via Nizza 28
16145 GENOVA

Ai Signori Questori di
GENOVA – SAVONA – LA SPEZIA- IMPERIA- MASSA

Ai Signori Comandanti della Capitaneria di Porto
GENOVA – SAVONA – LA SPEZIA- IMPERIA
Di fronte ai drammatici avvenimenti riguardanti l’immigrazione e i tentativi di ingresso in Italia lungo le coste, sento la necessità, per quanto riguarda questo Tribunale che ha competenza da Ventimiglia a Massa, di ribadire la preminenza della tutela dei minori su ogni altra istanza. Non solo la civiltà e l’onore, ai quali Codesti Corpi da sempre usano attenersi, ma le Leggi nazionali e le Convenzioni Internazionali impongono, anche in presenza di eventuali diverse disposizioni, di salvaguardare l’interesse dei minori, accertando la loro identità e la presenza di genitori o altre persone esercenti la patria potestà, assicurando comunque quando occorra l’asilo o lo status di rifugiato, anche sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951, e informando il Tribunale dei Minorenni per ogni intervento di sua competenza.
La considerazione che l’interesse del minore è superiore a ogni altro elemento viene sottolineata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20.10.1989, ratificata dall’Italia il 27.05.1991 con la legge 176, dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei Diritti del fanciullo adottata il 25.01.1996, ratificata il 4.07.2003 e dalla Convenzione dell’Aja del 29.05.1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali ratificata con Legge 31.12.1998 n. 476.
In particolare l’art. 3 della Convenzione di New York stabilisce che “in tutte le azioni relative ai fanciulli di competenza … delle Autorità Amministrative … l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ..”.
Grato se le SS. LL. vorranno comunicare la presente ai dipendenti Servizi, ringrazio per la collaborazione e invio distinti saluti.

La lettera è firmata Il Presidente
ALCUNI DIRITTI dei MINORI – COSTITUZIONE e NORME INTERNAZIONALI

Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo primo. legge 176/1991 ( LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età’ inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 3 legge 176/1991
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 7 legge 176/1991
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8 legge 176/1991
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9 legge 176/1991
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo.

14 Settembre 2009Permalink

04 settembre 2009 – Ancora sulla registrazione dei neonati figli di migranti senza permesso di soggiorno – 11

Premessa
Ho ricevuto una preziosa memoria da parte di persona competente il cui ruolo non consente di farsi fonte di informazioni ufficiali.
Neppure io posso dare ufficialità a queste informazioni, ma il mio sito può assicurarne la trasparenza e la diffusione.
Comunque trascrivo la nota che mi è stata trasmessa e faccio mio l’appello conclusivo nella tristissima consapevolezza che ciò che si può proporre rappresenta uno schermo fragile e non una certezza per il contenimento della barbarie. Ma ai nuovi nati penalizzati dallo status giuridico dei genitori non possiamo offrire di più.
Alla fine, per chi lo volesse, non mi negherò lo spazio per qualche commento.

Il testo ricevuto

Procedura normale …
– il genitore può dichiarare la nascita del figlio e l’eventuale riconoscimento di paternità/maternità entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui la nascita è avvenuta (tali dichiarazioni vengono trasmesse, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se nessuno dei genitori ha residenza in un comune del territorio italiano, oppure all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di entrambi i genitori o, se questi hanno residenza diversa, del Comune di residenza della madre); in alternativa sono i genitori stessi a potersi recare, entro 10 giorni dalla nascita, presso l’ufficio di stato civile. In entrambi i casi è necessario esibire, come è avvenuto finora, il solo documento di riconoscimento. Se il genitore non possiede documento di riconoscimento la sua identità viene registrata così come egli stesso la dichiara a voce;

– l’ufficiale di stato civile verifica se i genitori sono iscritti in anagrafe: in questo caso inserisce il figlio nella scheda anagrafica familiare, altrimenti si limita a registrare nascita, maternità e/o paternità (il che attesta che il bambino esiste, che ha quella madre e/o padre ed esclude lo stato di abbandono);

– i genitori possono chiedere in qualunque momento un estratto di nascita da cui risulta appunto il rapporto di filiazione; l’estratto di nascita permette ai genitori di lasciare l’Italia con il figlio, se l’estratto viene legalizzato in prefettura a questo scopo

Gli ufficiali di stato civile, cui il mio interlocutore si è rivolto, hanno assicurato che la circolare (così come l’indicazione sintetica presente sul sito del Ministero Interno e il rinvio presente sul sito dell’Anusca, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe) non lascia discrezionalità alcuna, e che qualunque ufficiale di stato civile che a partire dall’8 agosto 2009 chieda il permesso di soggiorno o anche solo il passaporto dei genitori per registrare la nascita e la dichiarazione di maternità/paternità si macchia di omissione d’atti d’ufficio.

… e il reato di clandestinità
Quindi l’ufficiale di stato civile non deve chiedere il permesso di soggiorno dei genitori per registrare il figlio
Se comunque, contravvenendo ai suoi doveri, chiede il permesso di soggiorno ai genitori e si rende conto che non ce l’hanno, scopre un reato (il reato di presenza non autorizzata sul territorio nazionale, previsto dall’art. 10 bis T.U. immigrazione così come modificato dalla l. 94/2009)
Gli articoli 361 e 362 del codice penale e 331 del codice di procedura penale affermano l’obbligo di denuncia solo se il pubblico ufficiale scopre il reato nell’esercizio delle sue funzioni, fra cui non si colloca la funzione di registrazione della nascita per cui non deve essere richiesto il permesso di soggiorno. In sintesi scoprire il reato durante la registrazione di nascita non fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale.
Ma se l’ufficiale di stato civile – come pubblico ufficiale – non è obbligato a fare denuncia, come cittadino ne ha la facoltà e l’autorità di pubblica sicurezza deve ricevere ogni notizia di reato, pur proveniente da chi non era obbligato a farla.

Questo significa amaramente che ogni straniero non in regola col permesso di soggiorno, se scoperto, è oggi esposto ad una denuncia di reato, da parte di chiunque.
Nel caso ipotizzato, se denunciato e quindi espulso, il cittadino straniero potrà far ricorso contro il decreto di espulsione dicendo che la sua irregolarità è stata scoperta da un ufficiale di stato civile che l’ha ingannato e, abusando del suo ruolo, gli ha fatto credere che fosse necessario esibire il permesso di soggiorno. Il giudice potrà anche dargli ragione su questo punto, condannando il pubblico ufficiale e in questo modo ammonendo tutti i suoi colleghi. Ma nessuna sentenza potrà sanare l’irregolarità del soggiorno dello straniero.
Il soggiorno è regolare solo e soltanto in presenza di determinati requisiti da parte dello straniero.

L’unica reale difesa, per il cittadino straniero che voglia registrare il suo bambino, è quella di sapere bene in quali casi è obbligato ad esibire il permesso (lo è, ad esempio, per chiedere il bonus bebè, o per firmare un contratto di locazione, …) e in quali casi la regolarità o irregolarità del suo soggiorno è totalmente irrilevante (lo è, ad esempio, per iscrivere i figli alla scuola dell’obbligo, o per essere ospitato da altre persone in case private). Perciò prima di chiedere dei servizi, rilasciare dichiarazioni, concludere atti privati, deve informarsi.
E il comune –che abbia a cuore la regolarità della registrazione delle nascite anche nel rispetto del proprio ruolo di governo di un territorio e delle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria- non può esimersi dal produrre un chiaro e pubblico regolamento.

Il rischio di denuncia non sussiste comunque nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga resa al Direttore Sanitario dell’ospedale, in quanto il divieto a tradire il segreto sanitario non è stato abrogato e da sempre è pacificamente interpretato come avente a destinatari non solo i medici ma tutto il personale operante presso una struttura sanitaria
Leggiamo ancora una volta il comma 5 dell’art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – tuttora in vigore- che recita: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità’, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.

Rifiutiamo la paura?
Certo nella pratica, anche a causa della poca chiarezza sulla questione, i genitori possono temere di rivolgersi alle istituzioni, credendo di dover presentare il permesso di soggiorno per registrare il figlio e temendo che la mancata esibizione del titolo di soggiorno comporti non solo il mancato ricevimento della dichiarazione di nascita e filiazione ma anche la denuncia per il reato di presenza non autorizzata sul territorio italiano previsto dall’art. 10 bis del T.U. così come modificato dalla legge sicurezza 94/2009 in vigore dall’8 agosto.

È dunque necessario ora adoperarsi in tutti i modi per rimuovere le condizioni che determinano il timore dei genitori privi di permesso di soggiorno, anche sollecitando la nostra Regione a imitare chi si è già mosso a diffondere presso enti locali, ASL, Aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, ma anche presso uffici pubblici, scuole, associazioni, … una comunicazione ufficiale che:
– accolga e ribadisca la circolare del 7 agosto, per quanto riguarda le nascite;
– ricordi che il divieto di segnalazione di cui all’art. 35 comma 5, è ancora pienamente valido e, facendo riferimento alla nozione di “accesso alle strutture sanitarie” è ritenuto pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo;
– chiarisca a tutti, cittadini “zelanti”, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, i limiti ben precisi delle norme che prevedono la denuncia di reato.

Commenti non essenziali

Spero che le associazioni che hanno voce forte nella società civile trovino in questo scritto – che volutamente non ha cancellato le perplessità generate da una legge pessima anche nella sua formulazione- un sostegno per chiedere ai comuni un regolamento relativo alle dichiarazioni di nascita, conforme alla circolare ministeriale n. 19 del 7 agosto.
Vorrei poter avere altrettanta speranza negli eletti e nelle elette presenti nelle istituzioni, ad ogni livello dell’ordinamento repubblicano, dai comuni al parlamento italiano ed europeo. I contatti che ho avuto con molti e molte di loro in questi mesi non mi consentono ottimismo, anzi…
Certamente accogliere questo appello non sarà un mezzo per modificare l’impianto generale della legge 94, ma potrà aiutare a contenere (l’onestà intellettuale non mi consente di scrivere evitare, come vorrei) un rischio terribile, che si proietterà anche nel futuro di non pochi esseri umani, quello di rendere inesistenti neonati a seguito dello status giuridico dei loro genitori o di lacerare il legame fondante madre-figlio, padre-figlio.
Non sono più i tempi in cui possiamo dire –con la speranza che sia efficace a cambiare la realtà in cui viviamo- la propria condivisibile indignazione. Occorre ricostruire pezzo a pezzo una civiltà devastata: riconoscere il diritto all’esistenza di neonati altrimenti discriminati, garantirne il diritto ad avere dei genitori può essere uno di questi passi.
E’ l’unico ‘pezzo’ di cui sono riuscita a identificare le tracce possibili: mi ha chiesto mesi di lavoro.
Certamente se a livello di istituzioni e società civile avessi trovato disponibilità al dialogo (come l’ha trovata chi si occupa di assicurarsi la presenza di badanti) avrei potuto fare di più.
Ma i neonati e le loro povere mamme ‘irregolari’ non servono a nessuno.
Se qualcuno vorrà scrivermi argomentazioni contrarie all’ipotesi che di percorso che sono stata aiutata a costruire ben venga. Pubblicherò solo argomentazioni non secchi rifiuti dell’esistenza del problema che già mi sono stati grossolanamente comunicati.

4 Settembre 2009Permalink

01 settembre 2009 – Logica e modelli – 10

Una poesia e i suoi effetti

Una bufera
di notte ha strappato tutte le foglie dell’albero
tranne una fogliolina
lasciata
a dondolarsi in un a solo sul ramo nudo.

Con questo esempio
la Violenza dimostra
che certo –
a volte le piace scherzare un po’.

(Wislawa Szymborska. La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), Adelphi, Milano 2009, p. 713 – Testo diffuso dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo).

Non è giusto commentare la poesia, ma questa di Wislawa Szymborska, poetessa polacca premio Nobel per la letteratura, mi è stata di stimolo a rivedere ricordi e considerazioni.

Ricordi perché?
Ciò che oggi accade ha precedenti di regola ignorati che fanno parte anche della mia memoria e che mi sono d’aiuto a capire.
Solo a me? Non lo so perché nel luogo in cui vivo trionfa l’abitudine di sottrarsi al dialogo; i colloqui avvengono solo fra persone che si ritengono simili non per modalità di ragionamento e condivisioni di obiettivi ma per appartenenze, … e allora mi limito a scrivere.
Se il tempo che corre mi porterà alla perdita della memoria non voglio trovarmi inchiodata a un presente che ora giudico insensato e che la memoria e il ragionamento mi aiutano ancora a comprendere e giudicare.

Un po’ di storia
Non è la prima volta che in Italia arrivano fuggiaschi: l’arrivo in massa iniziò negli anni ’90 con la fuga degli albanesi. Poco dopo però cominciò la crisi balcanica e l’arrivo degli “sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia”, come li chiamò, non senza dibattiti e difficoltà nella scelta dei vocaboli, la legge 390 del 1992.
Quella legge aveva un titolo estremamente lungo che di per sé indica la fatica di comprendere situazioni che era inopportuno dissociare: “Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all’estero”.
Nel 1990 la cosiddetta legge Martelli aveva ribadito la convenzione di Ginevra sul rifugio politico negando contestualmente la validità della ‘riserva geografica’ che –fino ad allora- aveva limitato il riconoscimento possibile del rifugio politico a chi venisse dai territorio dell’Unione Sovietica.
Ma –per ragioni che non sto qui ad analizzare- quel rifugio non era estensibile a chi fuggiva minacciato ‘solo’ dalla guerra.
Di qui quel termine vago di ‘sfollati’ in cui, una società civile in rapporto con alcuni validi parlamentari, riuscì a far aggiungere nella legge 390 (e anche questa non fu un’operazione facile, ma funzionò) l’art. 2-bis: “La Repubblica italiana è impegnata a garantire comunque l’ingresso e l’ospitalità ai giovani cittadini delle Repubbliche ex- jugoslave che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza”.
Oggi il dibattito sulle possibili conseguenze operative della Convenzione di Ginevra appare devastato e degradato: i barconi vengono cacciati senza porre in atto le operazioni per verificare la possibilità di chiedere e concedere il rifugio politico e la terminologia di quella povera vecchia leggina, così precaria e così voluta, è scomparsa anche dal linguaggio della società civile.
Già perché molte associazioni, allora determinate nella costruzione della pace, sono diventate attente solo alle proprie iniziative che, anche se positive, si propongono come del tutto estranee a un qualsiasi interesse per le istituzioni. In particolare hanno dimenticato che le istituzioni della Repubblica cooperano, secondo il proprio ruolo e nei limiti delle loro funzioni, al raggiungimento della finalità fondamentali che la Costituzione indica.

Neonati e circolari ministeriali
Chi legge le mie segnalazioni avrà già visto in quel settore le informazioni che trascrivo di seguito perché le ritengo di estrema importanza e voglio quindi sottrarle alla volatilità che caratterizza le segnalazioni stesse.
In una sua nota sintetica del 7 agosto il Ministero dell’Interno, a proposito della registrazione anagrafica, precisa che:
“Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non richiedono l’esibizione di documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.
Mi sembra che – con una ‘virtuosa’ interpretazione della lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 – la nota sintetica, riprendendo la circolare n. 19 del 7 agosto – apra la strada per la garanzia della pubblica evidenza del rapporto di filiazione di modo che il minore non possa venir sottratto ai suoi genitori non identificati come tali.

I luoghi in cui far chiarezza ad assicurare quanto al minore è dovuto sono, evidentemente, i comuni che possono quindi farsi sedi per il rispetto delle convenzioni internazionali non attraverso occasionali ammucchiate di piazza per protestare contro il governo e il pacchetto sicurezza globalmente inteso (e probabilmente ignoto anche ai protestatari) ma per realizzare al meglio le proprie funzioni.
Nel caso specifico i comuni, regolamentando adeguatamente la circolare che concede –in non definite situazioni di sicurezza- la dichiarazione di nascita dei figli di immigrati privi di permesso di soggiorno, realizzerebbero l’articolo 7 della Convenzione di New York che afferma: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”. (Si veda, tra l’altro, il mio articolo del 26 luglio)

Badanti e nuovi nati
Mi è già capitato, in una disperata ricerca di informazioni presso autorità comunali sulle modalità di riconoscimento dei nuovi nati, figli di immigrati irregolari, di riceverne silenzio quando non insulti.
Appena avrò, se ne avrò, informazioni attendibili in merito a proposte competenti e ragionevoli ne scriverò.
Voglio però segnalare che la circolare che consente l’emersione delle badanti e colf ha un regolamento attuativo, diffuso anche dai maggiori organi di stampa, del tutto assente invece per ciò che concerne il riconoscimento anagrafico dei neonati figli di immigrati senza permesso di soggiorno. (sono le foglioline di Wislawa Szymborska. Ne ho scritto nel mio articolo del 1 giugno).
Per ora mi limito a ragionare su un caso esemplare che le cronache internazionali ci offrono a proposito di bambine nate ma inesistenti.

Modelli d’oltre oceano
I modelli sono sempre stati importanti nel fornire il supporto dell’analogia alla conoscenza tramite la trasmissione di indirizzi di comportamento d’altri, ritenuti degni d’essere imitati e perciò rassicuranti. (Proprio in questi giorni ne abbiamo un esempio illustre: l’operazione Feltri anti quotidiano vescovi, speculare all’operazione Repubblica anti costumi sessuali berlusconiani. L’esempio si conclude qui perché non mi piace rimestare nel pattume da qualsiasi parte prodotto).

Per la questione della possibile mancata registrazione di nascita per i nati da genitori privi di permesso di soggiorno un recente significativo modello viene dagli Stati Uniti.

Diciotto anni fa, in California, un uomo ha rapito una bambina. L’ha tenuta in stato di schiavitù con la complicità della moglie, l’ha messa incinta facendola partorire due volte di nascosto e evitando quindi alle nuove nate la registrazione anagrafica, comunque si chiami oltre Atlantico.
Le figlie – che oggi hanno 15 e 11 anni – non sono mai andate a scuola, evidentemente non sono mai state visitate da un medico (a meno che non si trattasse di complice del signore di cui sopra), nessuno – né vicini di casa, né autorità locali – le ha mai viste.
Per maggiori informazioni indico alcuni link, dalla BBC e dal Corriere della sera
Se i sindaci italiani, sceriffi, organizzatori di ronde, – o semplicemente sciattoni che ignorano il loro ruolo di garanti della popolazione del territorio di cui sono responsabili- hanno nel Far West un modello, ora possono aggiungere ai loro riferimenti internazionali anche la eventuale mancata registrazione dei neonati, se a tanto arriveranno.

NOTA: Forse questa parte del mio scritto subirà qualche modifica e integrazione se riuscirò ad avere le informazioni che sto cercando sulla registrazione anagrafica e l’obbligo scolastico in California. Per ora mi limito a segnalare ciò che so.

1 Settembre 2009Permalink

12 agosto 2009 – Qualche aggiustamento per l’infamia? Non basta – 9

Di seguito le informazioni, ma voglio aprire questa (che vorrei potesse essere l’ultima puntata di una delle vicende più squallide della nostra storia) con qualche mia considerazione.
Il pacchetto sicurezza non ha retto alla prova dei fatti dimostrando che il governo è stato incapace di proposte che non siano sommari e imprecisi giochi di propaganda di questo o quel partito che si sforza di identificarsi anche con la promozione dell’infamia. L’opposizione parlamentare non ha forze sufficienti per contrastare una maggioranza ignorante e arrogante, incapace anche di decorosamente legiferare.
Ritengo comunque doveroso segnalare:

– il buon lavoro dei medici e degli operatori sanitari, le uniche categorie che, focalizzato un problema (la violazione del segreto sanitario), si sono impegnate con serietà ad opporsi alla devastazione di uno dei fondamenti della loro etica professionale;

– la paura per il rischio di perdere la badante che, probabilmente estesa anche a ministerial famiglie o qualche cosa del genere, ha creato lo stimolo efficace per una specifica sanatoria mascherata (si veda il Sole 24 ore del 23 maggio da me più volte citato; ricordo in particolare l’articolo del 1 giugno);

– il contorcimento linguistico escogitato per affermare (vedi sotto *) che è possibile, anche per gli immigrati irregolari registrare la nascita dei propri figli.

Possiamo dire che almeno da questo punto di vista siamo tranquilli?

Certamente no.
Infatti sarà necessaria una vigilanza continua per evitare abusi ed eccessi di diligenza, e tanto più assidua dovrà essere questa vigilanza se si tiene conto che i luoghi della registrazione sono i comuni che, nella stragrande maggioranza, hanno atteso le indicazioni della circolare di cui riporto di seguito gli estremi.
E mi aspetto anche le necessarie circolari regionali, anzi è meglio che non me le aspetti perché immagino che – almeno in Friuli Venezia Giulia- ci sarà più interesse per i dictat grossolani, urlati dalla Lega Nord Padania che per la correttezza amministrativa.
Speravo soprattutto in un movimento di sindaci a tutela del loro ruolo di responsabili di un territorio: non c’é stato. Meschini podestà di un nuovo corso aberrante hanno taciuto. Inconsapevolezza? Volontà di discriminare i nuovi nati non autoctoni, quelli che ormai possiamo chiamare militarmente “effetti collaterali” di un processo violento, finalizzato a spaventare i loro genitori e a soddisfare diffusi appetiti a sfondo razzista?
Non lo so: so con certezza, per aver seguito le miserevoli vicende del comune di Udine dove vivo e voto, che nessuno (e nessuna: donne silenti, occupate non a onorare le funzioni per cui sono state elette, ma a smentire la tradizione che le vuole ciarliere!) degli assessori, dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e avanti fino al sindaco se si ripresenterà alle prossime elezioni (nella veste attuale o in altra veste) avrà il mio voto. Non posso e non potrò mai più esprimere fiducia a persone che si sono fatte beffe – o almeno si sono disinteressate – di neonati solo perché non autoctoni, violandone il rispetto dei diritti e beffandosi delle leggi che li garantiscono.
Decisione che estendo ai consiglieri regionali e ai parlamentari.
Quanto alla società civile (salvo eccezioni che ho via via segnalato in questo mio sito) si é compiaciuta – insieme alle chiese- di avvoltolarsi nel voyerismo provocato dalle gesta (vere o millantate che fossero) del presidente del consiglio e –strenuamente impegnata a guardare e osservare ogni più pruriginoso particolare – non ha trovato il tempo per occuparsi di neonati: quelli minacciati sono pochi, non si dedicano a sguaiate proteste di piazza, non si accoppiano con mediatico clamore. Che farsene?

E ora qualche informazione
Riporto le indicazioni per risalire all’ultima pagina del sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione, che pubblica il testo integrale della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’ è stata pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 ed e’ entrata in vigore l’8 agosto 2009

Al testo della legge fanno seguito le circolari applicative:

– Circolare del Ministero dell’Interno – Capo di Gabinetto – del 5 agosto 2009
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

– Circolare del Ministero dell’Interno del 6 agosto 2009
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Modifiche in materia di cittadinanza.

– Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7 agosto 2009
Legge 15 luglio 2009, n .94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

e le disposizioni relative alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari addetti a servizi domestici o di assistenza alla persona (colf o badanti) che erano alle loro dipendenze almeno dal 1 aprile 2009

Per la registrazione della nascita dei figli di immigrati privi di permesso di soggiorno, di cui mi sono ripetutamente occupata in questo mio sito, la circolare applicativa del 7 agosto dice:

* “Il comma 22, lett. g), dell’articolo 1 modifica l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”.
Di seguito si riporta il testo del citato comma 2, con le modifiche introdotte,
evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: “Fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6”.

Altra documentazione di trova nel sito della Società Italiana di medicina delle migrazioni. www.simmweb.it

12 Agosto 2009Permalink

05 agosto 2009 – L’ultima sicurezza: l’infamia fa cucu – 8

 I dubbi di un funzionario della prefettura di Prato …..
Mi trovo fuori casa e apro un giornale locale: è l’Alto Adige del 29 luglio che a pag. 7 titola: Per i clandestini ‘figli invisibili’ (Annalisa D’Aprile), poi cita una analisti proposta dal sito ‘meltingpot’ (che potete leggere qui) e un’intervista all’attrice Pamela Villoresi che esprime le sue preoccupazioni per gli ostacoli opposti all’esperienza della maternità per immigrate non regolari.
Pamela Villoresi è di Prato e il riferimento geografico non è casuale perché in contemporanea possiamo leggere su Repubblica (29 luglio – ‘Neonati fantasma se figli di clandestine’ – Vladimiro Polchi. Notizie riportate dal quotidiano Il Tirreno) precise dichiarazioni di Giovanni Daveti, funzionario della prefettura di Prato:
“Il pacchetto sicurezza obbliga i clandestini a mostrare il permesso di soggiorno negli atti di stato civile. Non abbiamo alcuna circolare che ci spieghi come comportarci dall’8 agosto, quando entrerà in vigore la legge, avremo neonati che non potrann0o essere riconosciuti dai genitori”.
Continua Repubblica: “Non è tutto: in Friuli Venezia Giulia, la Lega è pronta a presentare esposti alle procure per la chiusura di tutti gli ambulatori che curano gli immigrati irregolari”. Tralascio questo aspetto che, per fortuna, è considerato anche dove io vivo da quel mondo associativo che viene ascoltato dalle cd. autorità, avendo a suo vantaggio non tanto la validità delle ragioni quanto il numero di chi le sostiene.
Avrei voluto sentir pronunciare la domanda del funzionario di Prato anche dai responsabili del comune di Udine, cui mi sono rivolta in più occasioni.
Così non è stato.

…. e i comunicati confusi del Comune di Udine
Il 26 luglio, in previsione di una partecipazione del Sindaco a una manifestazione di associazioni, l’Ufficio Stampa del comune ha pubblicato un comunicato stampa di cui, se si trattasse di un elaborato scolastico, potrei scrivere: “Nonostante alcuni errori evidenti nel testo, l’elaborazione rivela buona volontà da parte dell’alunno…”.
Ma non posso e non devo essere pietosa verso un documento del comune quando scrive (e chi voglia verificare può farlo da qui):

“L’art. 45 del ddl “Disposizione in materia di sicurezza”, infatti, introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita. Una norma che di fatto impedisce la registrazione della nascita e si configura come una misura che oggettivamente scoraggia una protezione del minore e della maternità. Senza contare che molte delle donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, decidano di non partorire in ospedale, con il conseguente ed elevatissimo rischio che aumentino le morti per parto o di quelle dei neonati.
I minori non registrati, infatti, secondo quanto denunciato, resterebbero privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni. In mancanza di un’attestazione da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno apolidi di fatto. In secondo luogo c’è il forte rischio che i neonati partoriti in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, visto che a quest’ultimi è impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono.
“Più in generale – spiega l’assessore con delega ai Diritti di Cittadinanza Kristian Franzil – condividiamo con il Tavolo Unico la preoccupazione per tutto il quadro delineato dal pacchetto sicurezza, che di fatto rischia di creare discriminazioni, basti vedere l’idea di introdurre l’anzianità di residenza in regione, e soprattutto ulteriori ostacoli all’integrazione degli immigrati.
Tra le azioni che ci proponiamo di intraprendere per appoggiare l’iniziativa della Rete per i Diritti di Cittadinanza e del Centro Balducci c’è la possibilità di convocare la presidenza dell’Ordine dei Medici e delle Ostetriche alla presenza dei responsabili dei servizi anagrafici per esplorare, qualora il comma relativo al segreto sanitario diventasse legge, la possibilità di misure di contrasto alla creazione di apolidi”.

Per favorire di una lettura consapevole devo precisare che:
1) l’articolo del Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs. 286/1998), che impegna i medici al rispetto del segreto sanitario, è presente nel cd pacchetto sicurezza (ora legge 94/2009) e il 26 luglio si sapeva benissimo che sarebbe stato votato e che il problema era –ed è- quello dell’interpretazione, che il comunicato stampa udinese non cita.
2) il segreto sanitario è questione diversa dalla registrazione dei neonati figli di immigrati irregolari, su cui il comune di Udine non prende alcun impegno, né esprime alcun onesto dubbio come ha fatto il funzionario della prefettura di Prato, di cui persino il locale Messaggero Veneto ha riportato le dichiarazioni (29 luglio. Pg. 4).

Una parrocchia domanda.
In tanta confusione sulla bacheca di una parrocchia udinese è possibile leggere finalmente una domanda onesta, evidentemente sfuggita agli amministratori locali:

“Il pacchetto sicurezza è diventato legge dello stato.
In una delle nuove norme è scritto che il permesso di soggiorno diventa obbligatorio per qualsiasi atto: registrazione nuovi nati, matrimonio, etc. Quindi quando nasce un bambino una mamma senza permesso di soggiorno (anche se ha fatto domanda per ottenerlo e ne è in attesa) non può registrarlo, né può farlo il suo papà, se privo del permesso (ad esempio in seguito alla perdita del posto di lavoro).
Il pacchetto non prevede, come in un primo momento si temeva, che il medico che assiste al parto debba denunciare la mamma in quanto ‘clandestina’, ma quel bambino non può essere registrato all’anagrafe a meno che non venga abbandonato per essere dato in adozione e quindi registrato come figlio adottivo altrui.
Se alla mamma sarà concesso tenere il piccolo, potrà restare in Italia per sei mesi, ma, trascorso il periodo di protezione dopo il parto che non risulta soppresso, se non avrà sanato la sua posizione verrà espulsa e non è possibile sapere che ne sarà di quel piccolo al passaggio del confine.
Infatti il neonato non risulterà in nessun modo figlio della sua mamma, che potrebbe essere praticamente assimilata a un rapitore di bambini e il piccolo potrebbe esserle sottratto.
Se poi la mamma morisse di parto o di malattia il papà non avrebbe modo alcuno di poter riconoscere il piccolo neppure nel periodo immediatamente successivo alla nascita.
Chiediamo al sindaco di dirci come si comporterà il nostro comune quando dovrà affrontare il rifiuto di registrazione di una nascita, come la nuova legge impone”.

Equivoci in regione: ignoranza o malafede?
Un amico mi ha mostrato il Gazzettino del 30 luglio in cui un consigliere regionale della Lega Nord, dopo aver dichiarato che l’impossibilità di registrazione dei neonati figli di immigrati irregolari ‘è una panzana’ (per me è impossibile sostituire alle argomentazioni e alla citazioni delle fonti il tono assertorio e arrogante di questi signori, ma so che piace e genera consenso), afferma: “Qualcuno fa finta di non sapere che la legge fa un’eccezione per le donne in gravidanza durante quel periodo e per sei mesi dopo il parto hanno diritto a un permesso di soggiorno temporaneo, a tutela del bambino”.
Ciò è vero per le donne sposate ma il fatto che non vengano cacciate non sostituisce la registrazione anagrafica negata e, se la donna non è sposata, il permesso semestrale non è estensibile al compagno, mentre lo è al marito. Quindi se la donna muore, il bambino è immediatamente suscettibile di venir penalizzato da una procedura di abbandono perché il padre naturale non può riconoscerlo.
E’ cosa che ho scritto tante volte, chiaramente espressa anche nella domanda della parrocchia udinese.

Pareri autorevoli o no?
A conclusione di questa mia serie sull’infamia governativa e non solo che ora, nel polverone sollevato può permettersi il lusso di ammiccare, anziché dichiararsi, riporto alcuni passi di recenti pareri autorevoli.
Non so se i vari esponenti politici locali, che si sono dichiarati e che ho consultato, li riterranno tali. Io ritengo corretto diffonderli con i mezzi di cui dispongo.

UNO.
Innanzitutto faccio notare che la mia ricostruzione (proposta nelle puntate precedenti) dell’art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull’immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, corrisponde a quanto scrive l’ASGI:

“Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

Ricopio il collegamento a due lettere che l’Asgi ha predisposto per un eventuale invio, da parte delle associazioni al Presidente del consiglio e ai Presidenti delle regioni.

DUE
Sempre nel sito dell’ASGI è possibile reperire il testo integrale di un parere della Sesta Commissione del Consiglio superiore della Magistratura, come proposto all’approvazione del plenum del Consiglio stesso il 10 giugno 2009.
Ne riporto soltanto il passo che riguarda la questione del riconoscimento:

5.3. Parallelamente va rilevato che l’art. 6, comma 2, t.u. immigrazione, come modificato dall’art. 45, lett. f (ora art. 1, comma 20, lett. f, d.d.l.), richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, la esibizione all’ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera.
Ciò, come segnalato in una nota 30 aprile 2009 della Associazione magistrati per i minorenni e la famiglia, si pone “in contrasto con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176)”, “determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio”, con la conseguenza che lo stesso non solo “verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull’adozione”.

Perché l’arroganza del consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia – onorata dalla sciatteria dei mezzi di (dis)informazione che non si fanno carico di indagare autonomamente su una questione di estremo interesse e delicatezza- dovrebbe essere più credibile del ragionevole (e documentato) dubbio dei magistrati?

TRE.
Sempre l’Asgi ci offre la lettura di una ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di un ricorso presentato congiuntamente da un rifugiato politico liberiano e dall’ASGI stessa, ha ordinato al Comune di Ospitaletto (BS) di rimuovere le ordinanze del Sindaco datate 11.02.2009 e 8.03.2009, con le quale veniva subordinata l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri nei registri della popolazione residente in quel Comune al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e alla presentazione di certificati relativi alle eventuali pendenze giudiziarie nel paese di origine.
Il Tribunale civile di Brescia ha riconosciuto che tali due ordinanze sindacali sono discriminatorie in quanto prevedono dei requisiti e delle prescrizioni ai fini dell’iscrizione anagrafica degli stranieri non previsti dalla legislazione anagrafica, così come difformi e aggiuntivi rispetto a quanto richiesto per i cittadini italiani. Il Tribunale inoltre ha affermato che il Sindaco non poteva adottare un comportamento difforme da quanto stabilito dalla legislazione anagrafica sulla base di presunte giustificazioni e finalità di sicurezza e ordine pubblico. Tali motivazioni addotte dal Sindaco sono apparse inconsistenti alla Corte, perché, in ogni caso, alla luce della legislazione, il Sindaco non potrebbe mai rigettare una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di un soggetto, sia esso italiano o straniero, che avesse precedenti penali, così come appare palesemente discriminatorio il comportamento del Sindaco che si arroga il diritto di conoscere gli eventuali carichi penali degli stranieri all’estero, senza fare altrettanto per i cittadini italiani.

Una richiesta al Sindaco.
Dice l’antico proverbio: “Quando il saggio indica la luna, l’idiota guarda il dito”.
E questo sarebbe ancora poco se quel dito non fosse abbastanza grande per oscurare la realtà, provocando un disturbo visivo, ora significativamente diffuso fra i sindaci.
Potremmo chiamarlo ‘Oscuramento visivo temporaneo da permesso di soggiorno’. Capita infatti che questi signori siano così indifferenti al governo della realtà in cui vivono da accettare che nel loro territorio nascano bambini di cui verrà cancellata l’esistenza.
Tale cancellazione non avverrà a seguito di un rito di magia nera o bianca che sia, ma semplicemente perché allo sportello degli uffici comunali qualcuno dirà di non poter accettare la domanda di registrazione di un atto di nascita in quanto il genitore che ne farà domanda non sarà in grado di esibire il permesso di soggiorno.
Io chiedo ad ogni sindaco che accetti questo scempio nel suo comune (per immarcescibile fede leghista, per ignoranza, per indifferenza ) di non consentire a quel dito di oscurare anche la presenza di un impiegato che allo sportello dovrà pronunciare la sentenza.
Vuol distruggere la vita di relazione di un bambino?
Lo faccia assumendosene la responsabilità, nello spirito d’obbedienza dei podestà d’epoca.
Vada allo sportello e, rispettando almeno la coscienza dell’impiegato, ultimo anello della catena, pronunci lui quel “no” infame; si renda responsabile almeno di questo.

5 Agosto 2009Permalink

26 luglio 2009 – Senza sicurezza: il silenzio dei sindaci- 7

Prof. Furio Honsell, Sindaco del Comune di Udine
e p.c. all’Assessore ai Servizi sociali, Antonio Corrias

Signor Sindaco
nel comunicato emesso dall’Ufficio stampa del comune il 26 giugno leggo tra l’altro:
“Tra le azioni che ci proponiamo di intraprendere per appoggiare l’iniziativa della Rete per i Diritti di Cittadinanza e del Centro Balducci c’è la possibilità di convocare la presidenza dell’Ordine dei Medici e delle Ostetriche alla presenza dei responsabili dei servizi anagrafici per esplorare, qualora il comma relativo al segreto sanitario diventasse legge, la possibilità di misure di contrasto alla creazione di apolidi”.
E’ su questo punto che mi permetto di intervenire rivolgendomi a Lei, come sindaco del Comune in cui sono nata e risiedo, mentre attendo di conoscere le decisioni conseguenti le intenzioni espresse nel comunicato.
Il 15 luglio il Presidente della Repubblica, promulgando le ‘Disposizioni in materia di pubblica sicurezza’ (come approvate dal senato il 2 luglio) ha scritto tra l’altro:

”In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle “alte cariche dello Stato”, a partire dal dicembre 2006), come provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e rendano sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge.
Ritengo doveroso ribadire oggi che e’ indispensabile porre termine a simili ‘prassi’, specie quando si legifera su temi che – come accade per diverse norme di questo provvedimento – riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. E’ in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare”.

Confortata da questa autorevole considerazione, mi permetta di considerare un aspetto in cui la tutela della pubblica sicurezza, come immaginata da questo governo, suscita più che dubbi, angoscia
Lo stesso comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Udine afferma: “…Questa politica anziché favorire il processo d’integrazione <.. > rischia invece di comprometterlo, innescando gravi meccanismi di esclusione, con la pericolosa conseguenza di abbassare i livelli di coesione e sicurezza sociale”.

Voglio però scendere nel dettaglio.
Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 – S.O. n. 139”), significativamente modificato dalla nuova legge sopra citata, sembra assicurare ancora il rispetto del segreto sanitario. Recita infatti il non abrogato comma 5 dell’art. 35 “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Quindi il segreto sanitario non sarebbe in gioco se non ci fosse, su tutta questa materia, l’ombra del reato di clandestinità, come previsto dalla nuova normativa e di cui il Presidente della Repubblica nel suo messaggio del 15 luglio ha, tra l’altro, scritto:
”Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e’ perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili.
In particolare, suscita in me forti perplessità la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza determinata da “giustificato motivo”. La Corte costituzionale (sentenze n. 5/2004 e n. 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente può avere ai fini della “tenuta costituzionale” di disposizioni del genere di quella ora introdotta”.
E’ chiaro a mio parere che paghiamo e faremo pagare la mancata legislazione sul rifugio politico a soggetti non responsabili delle negligenze di parlamento e governi diversi succedutisi nel tempo (personalmente ricordo che l’ultimo tentativo di proporre una normativa in merito fu compiuto dall’on. Fernanda Contri, ministro con delega all’immigrazione. nei primi anni novanta)”

A differenza della pur problematica salvezza del segreto sanitario, ora l’esclusione totale dalla presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione degli atti di stato civile (già prevista dal comma 2 dell’art. 6 del TU 286/1998) risulta significativamente limitata ai “… provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e … inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie”.
Escluse le situazioni citate infatti “i documenti inerenti al soggiorno <…> devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Resta sempre l’ombra delle prassi che possano derivare dall’introduzione del reato di immigrazione clandestina ma soprattutto, per quel che riguarda l’oggetto di questa mia comunicazione, è evidente che la registrazione dell’atto di nascita richiede l’esibizione del permesso di soggiorno, il che è logicamente impossibile ‘per la contraddizion che nol consente’.
Come esibire un documento di cui, per le più svariate ragioni, non si può essere in possesso?
Un gruppo consistente di associazioni per la tutela dei minori (gliene proporrò il testo integrale in allegato) ha descritto alcune delle conseguenze che potranno colpire i bambini non registrati alla nascita nel corso della loro crescita, senza considerare il rischio di sottrazione ai genitori.
Se espulsa dopo i sei mesi dal parto (ancora previsti dalla legge come periodo di tutela) come farà una madre a presentarsi al confine con un bimbo non registrato sul suo passaporto, né riconosciuto da alcun documento legalmente valido come figlio suo?
Come farà a registrarlo come figlio suo in qualsivoglia altro paese in cui possa trovare rifugio, sempre che rifugio sia concesso ad entrambi nel rispetto del legame che li unisce?
Verrà denunciata come una rapitrice di minori e quel bimbo le sarà sottratto se l’orrore non si sarà compiuto prima? Per salvare suo figlio dovrà rinnovare la sua clandestinità offrendosi ai mercanti di carne umana che ormai pullulano anche in Europa?
Comunque scrivono le associazioni suddette: “A nostro avviso, saranno molto gravi gli effetti del previsto reato di clandestinità che spingerà, di fatto, la popolazione straniera, oggetto del provvedimento, a non avere alcun contatto con le istituzioni ne’ con alcun tipo di servizio pubblico, relegando alla marginalità non solo gli adulti ma anche i loro figli, rendendo la loro presenza assolutamente invisibile con conseguenze sociali gravi e difficilmente prevedibili.
La conseguente esclusione dai servizi scolastici e sociali così come dalle prestazioni sanitarie, per il timore di un genitore di essere segnalato all’autorità’, viola diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi quali il diritto all’istruzione e alle cure sanitarie. Mentre e’ obbligo dello Stato – uno Stato responsabile di fronte ai propri doveri – riconoscere a tutti i minorenni pari trattamento senza alcuna discriminazione.
Serissime saranno altresì le conseguenze della mancata registrazione alla nascita dei nati da genitori “irregolari”, in aperta violazione del diritto fondamentale ad un nome, previsto dalla Convenzione, nonché notevoli gli ostacoli che i minori stranieri non accompagnati arrivati da adolescenti in Italia incontreranno al compimento della maggiore età, non potendo di fatto regolarizzare la loro permanenza nel nostro Paese. Quanto sopra indicato rappresenta solo alcune delle gravi situazioni che dovranno affrontare, per il semplice fatto di non essere italiani, i minorenni di origine straniera in conseguenza dell’attuazione di queste norme previste a tutela della sicurezza pubblica”.

Rivolgendomi al Lei ho la consapevolezza di prendere contatto con chi rappresenta un elemento costitutivo della Repubblica italiana.
Recita infatti l’art. 114 della Costituzione della Repubblica, nel testo modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 201 n, 3: “ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Mi rendo conto che ora Lei, nell’esercizio delle sue funzioni, si trova dinanzi a una contraddizione che sembra insanabile: da una parte la nuova legge sulla pubblica sicurezza pretenderebbe di essere elemento di costruzione di ordine mentre dall’altra rafforza una tendenza così descritta da un gruppo di giuristi che si sono recentemente rivolti al Presidente della Repubblica:
“Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che (…) non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l’affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a ‘nascondere’ la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli”. Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità’ del reato di “mendicità” di cui all’art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell’immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessità e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone”.
A Lei spetta entrare nel momento fondante questa condizione di povertà assoluta, non solo di beni materiali, ma anche del fondamento di una qualsivoglia cittadinanza: la registrazione anagrafica e certamente non ignora le conseguenze inevitabili della negazione di tale atto.
Gliene voglio citare, insieme a quelle sopra trascritte dall’appello delle associazioni per la tutela dei minori, una soltanto che pure può coinvolgere un servizio che anche il comune di Udine garantisce, quello della Biblioteca civica. Faccio mia la voce che viene dalla biblioteca di Cervia : “Mi unisco … agli appelli degli intellettuali e dei giuristi firmatari degli appelli perché non venga promulgato il ddl 733 B aggiungendo la mia voce di bibliotecaria di una biblioteca pubblica che, con tante altre, ha promosso da marzo scorso una campagna d’opinione per ribadire il diritti di accesso ai servizi bibliotecari alle persone che si trovano nel nostro Paese senza documenti “regolari”.

E infine un altro aspetto che non voglio trascurare.
Ai nostri bambini offriamo la lettura del diario di Anna Frank.
Se il comune di Udine accetterà di rifiutare la registrazione della nascita dei figli di irregolari potrà farlo ancora con la dignità che viene dalla coerenza?
E ancora: spesso nella giornata della memoria ha parlato nelle nostre scuole Bruno Segre. Lui stesso si definisce “un vecchio italiano ebreo, figlio di antifascisti, nato 79 anni fa nell’Italia fascista, bandito nel 1938 in quanto ebreo da tutte le scuole del Regno d’Italia”.
Cosa diremo a giovani ed adolescenti che hanno ascoltato Segre con l’attenzione e il coinvolgimento che i giovani sanno esprimere a chi si rivolge loro testimoniando coerenza e manifestando rispetto esente da pregiudizi? Diremo che il 27 gennaio – la giornata della memoria – è come uno shopping day dettato da volatili opportunità?
Non voglio sovrapporre la mia voce a quella di Bruno Segre di cui, concludendo, sono onorata di trascrivere il testo integrale della lettera recentemente inviata al Presidente della Repubblica.
” Sull’atto integrale di nascita a me intestato, che si conserva negli archivi dell’anagrafe di Milano, sta ancora oggi scritto a chiare lettere “di razza ebraica”: una dicitura che mi portero’ appresso sino alla morte. Memore del fascismo e delle sue aberrazioni razziste, mi permetto di rivolgermi a Lei per chiederLe di non ratificare il cosiddetto “pacchetto sicurezza” approvato in via definitiva dal Senato il 2 luglio scorso, dopo ben tre voti di fiducia imposti dal governo. Si tratta di un provvedimento che, in palese violazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, introduce nei confronti dei gruppi sociali più deboli misure persecutorie e discriminatorie che, per la loro gravità, superano persino le mostruosità previste dalle leggi razziali del 1938. Si pensi, per citare un unico esempio, al divieto imposto alle madri immigrate irregolari di fare dichiarazioni di stato civile: un divieto che, inibendo alle genitrici il riconoscimento della prole, farà si che i figli, sottratti alle madri che li hanno generati, vengano confiscati dallo Stato che li darà successivamente in adozione. Per buona sorte, le garanzie previste dai Costituenti Le consentono, caro Presidente, di correggere questo e altri simili abusi. Anche in omaggio alla memoria delle migliaia di vittime italiane del razzismo nazifascista Le chiedo di non promulgare un provvedimento che, ispirato nel suo insieme a una percezione dello straniero, del “diverso”, come nemico, mina alla radice la convivenza civile, pacifica e reciprocamente proficua tra italiani e stranieri, rischiando di alterare in modo irreversibile la natura stessa della nostra Repubblica”. (Bruno Segre)
Ringraziandola per l’attenzione porgo distinti saluti.

(Augusta De Piero) 19 luglio 2009

Il 19 luglio ho inviato al Sindaco di Udine la lettera che trascrivo.
Naturalmente non ha avuto risposta. Come non l’ha avuta una lettera del 15 marzo.
Se qualcuno ci si provasse son altro sindaco mano allergico allo scritto?

26 Luglio 2009Permalink

17 luglio 2009 – Senza sicurezza: la paura sale al colle? – 6

Un messaggio da un’amica

Ricevo:
“Io ho scritto oggi: PRESIDENTE, SI VERGOGNI! Spero che lo farai anche tu e tanti altri.
Un caro saluto AR”

Cara AR,
non lo farò ma cercherò di concludere la mia serie – credimi disperata- di ”Una sola sicurezza: l’infamia” con una sesta puntata in cui proverò a spiegare, almeno a me perché non mi riesce facile, le ragioni del mio diniego, che non vorrebbe essere un farsi da parte, ma forse lo è. Come posso saperlo?
Altri mi hanno detto, a seguito dell’invio dei miei scritti, di considerarmi ridicola, polemica, incapace di correggermi quando propongo e ripropongo (ho cominciato a parlare di tutto ciò lo scorso mese di ottobre nel mio vecchio blog e in questo sito da marzo) idee sbagliate e tali da poter ostacolare l’azione di lotta contro chi fa leva sulle pulsioni razziste che anche questo mio corrispondente considera alquanto diffuse tra gli italiani.
Sono valutazioni che addolorano, soprattutto perché vengono da amici e anche da persone con ruoli istituzionali.
La pervasività della cultura della Lega – che da anni fa con successo un accurato lavoro inteso a creare paura – è ormai inarrestabile?
Non lo so. Io cerco di comportarmi come se non lo fosse, convinta tra l’altro che opporre a un’emozione un’emozione speculare e contraria non sia utile.
Perciò, stimolata dal tuo invito, tento un ragionamento che ti invierò
augusta

Il messaggio del Presidente: una cattiva modalità di legiferare.
Sarebbe necessaria prima di tutto un’analisi puntuale del messaggio del Presidente della Repubblica. Non l’affronto in questo scritto; mi limito a registrare il link per la lettura integrale, e aggiungo qualche mia osservazione su pochi punti specifici.

Innanzitutto il presiedente rileva la pessima qualità della legislazione che ha creato una norma per molti incomprensibile e – aggiungo io- i cui criteri di comprensione, quando non faceva comodo, sono stati occultati, a mio parere con malizia intesa a conseguire finalità criminose di cui io ho esaminato una soltanto: l’impossibilità di registrare la nascita dei figli per chi non sia in grado di presentare il permesso di soggiorno.

Su questo punto é stato inviato al presidente un messaggio di parecchie associazioni che di occupano di diritti dei minori.
Se ne può leggere il testo integrale nel sito dell’ASGI. Io ne riporto pochi passi.

”A nostro avviso, saranno molto gravi gli effetti del previsto reato di clandestinità che spingerà, di fatto, la popolazione straniera, oggetto del provvedimento, a non avere alcun contatto con le istituzioni ne’ con alcun tipo di servizio pubblico, relegando alla marginalità non solo gli adulti ma anche i loro figli, rendendo la loro presenza assolutamente invisibile con conseguenze sociali gravi e difficilmente prevedibili.
La conseguente esclusione dai servizi scolastici e sociali così come dalle prestazioni sanitarie, per il timore di un genitore di essere segnalato all’autorità’, viola diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi quali il diritto all’istruzione e alle cure sanitarie. Mentre e’ obbligo dello Stato – uno Stato responsabile di fronte ai propri doveri – riconoscere a tutti i minorenni pari trattamento senza alcuna discriminazione.
Serissime saranno altresì le conseguenze della mancata registrazione alla nascita dei nati da genitori “irregolari”, in aperta violazione del diritto fondamentale ad un nome, previsto dalla Convenzione, nonché notevoli gli ostacoli che i minori stranieri non accompagnati arrivati da adolescenti in Italia incontreranno al compimento della maggiore età, non potendo di fatto regolarizzare la loro permanenza nel nostro Paese”.

Il messaggio del Presidente: il reato di immigrazione clandestina.
Nel suo messaggio il presidente rileva la centralità delle “disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e’ perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili”.
Mi sembra una risposta indiretta, ma importante, al tentativo di salvare colf e badanti: uno strumento opportunistico, e certamente efficace, per zittire italiche proteste e nello stesso tempo uno strumento rispondente a bisogni reali di assistenza.
Ne ho scritto nel mio precedente intervento (12 luglio) e finisco qui.
Mi limito ad indicare il modo per raggiungere testo della legge approvata e non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (il testo approvato in senato é identico a quello votato alla camera – colonna destra)

La paura sale al colle?
Non so quali fossero i timori del presidente quando ha scelto di promulgare il ‘pacchetto sicurezza’. Io tento un’ipotesi.
Dice l’art. 74 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”.
E’ possibile che l’on. Napolitano, convinto che il parlamento avrebbe approvato senza alcuna modifica la legge già votata, abbia voluto evitare il braccio di ferro istituzionale che l’avrebbe portato a dover scegliere fra l’obbedienza alla decisione parlamentare e le dimissioni.
Cosa ne sarebbe seguito? Una guerra civile che avrebbe potuto trasformare l’Italia in una diffusa caserma di Bolzaneto?
Non sono domande retoriche. Io non lo so: so però che se la paura presidenziale può essere giudicata con un ragionevole dubbio io, come cittadina, non me la posso permettere.

La disobbedienza civile
Il Direttivo regionale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza – Cgil della Toscana, riunitosi a Firenze in data 14 luglio 2009 scrive tra l’altro: “Il nostro sindacato, la Cgil, intende rappresentare queste lavoratrici e questi lavoratori e intende difendere i loro diritti di cittadinanza. Intendiamo essere al loro fianco nella campagna di disobbedienza civile contro queste nuove vergognose leggi razziali – nelle scuole e nelle università, negli ambulatori e nelle ospedali, ovunque sia necessario”.
Ma la disobbedienza civile è una strada, ma non è una strada che garantirà tutti gli irregolari, né tutti i loro figli e comunque il suo successo è legato alla quantità delle adesioni.

Fra due settimane
Dice l’art. 73 della Costituzione: “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”.
Quindi fra due settimane molti italiani, in diverse situazioni professionali, si troveranno davanti al dovere di attuare obblighi di legge che possono confliggere con la loro coscienza.
Io affronto, a modo mio, una sola situazione.
Vorrei ci fosse un modo per proporre una procedura tale per cui quando un impiegato dell’ufficio anagrafe di un qualsiasi comune riceva la richiesta di registrare un atto di nascita non sia ridotto a comportarsi da ultimo anello della catena della paura, ma sia lo stesso sindaco a dire alla mamma ‘irregolare’, in presenza del neonato, che quel piccolo non può avere un nome, se non quello con cui l’amore dei genitori vorrà chiamarlo, e che non può essere riconosciuto, forse addirittura che alla mamma sarà sottratto.
E rifiutiamoci almeno di credere che i sei mesi post partum, durante i quali una puerpera non può essere espulsa, possono sanare l’orrore come molti vanno raccontando.
Nella migliore delle ipotesi a quella mamma sarà concesso di allattare un fantasma
Anche in questo caso la storia, che non é maestra ma testimone di vita, ci offre utili precedenti.

L’art. 5 del decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana) diceva “L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall’art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila”.

Allora ci si limitava ai matrimoni, il trascorrere del tempo ci ha insegnato ad andare oltre.

E quando un bimbo nascesse ‘irregolare’ qualcuno andrà a chiedere al sindaco del proprio comune se riuscità a guardarlo in faccia senza arrossire? L’indifferenza degli italiani alle procedure (che non li riguardino personalmente) può ridurre il loro rifarsi ai principi e chiudere lì come un rifugio per coscienze disorientate.

PS.: In questi giorni ho chiesto tre volte di parlare a Prima Pagina (radio 3) e non sono stata ammessa in trasmissione.
Alcuni giorni fa ho inviato al quotidiano locale Messaggero Veneto la lettera di Bruno Segre -pubblicata nel mio articolo dell’otto luglio- facendo presente che si trattava di persona che più volte aveva parlato nelle scuole udinesi in occasione della giornata della memoria.
Non è stata (ancora) pubblicata.

17 Luglio 2009Permalink