2 febbraio 2018 – La memoria noiosa di una vecchia documentata … che sono io.

Oggi mi è successa una cosa strana

La pagina del mio blog che avevo pubblicato ieri ha cominciato ad agitarsi e a strillare.
Ho verificato. Il 2 febbraio è la vigilia del 3 dello stesso mese e il 3 sta scritto tra altri documentati ricordi:

3 febbraio 1998 – Strage del Cermis [Link 1 – collegamento alla narrazione di rai storia ]
Fino all’anno precedente facevo parte del Comitato Misto Paritetico (Co.Mi.Par.) del Friuli Venezia Giulia che esamina i problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriali e i programmi militari.
Il fatto che io mi interessassi del territorio (perché quello era il mio compito nel ruolo riconosciuto dalla legge) non interessava alla regione che pur a tanto mi aveva nominata e il fatto che io non mi esibissi in strilli pacifisti in luogo delle conoscenza che cercavo di assumere non piaceva all’associazionismo pacifista che pur informavo con annuali relazioni.
Così – dopo un pubblico attacco in un convegno in cui mi trovai completamente isolata (non so più quale elezione incombeva e distorceva gli interessi sulla pubblicità) – mi dimisi: era la fine di dicembre 2017.
Un mese dopo sarebbe intervenuta la strage del Cermis.

E qui comincia la storia del Memorandum ignorato (e millantato come segreto che riporto con le parole e i link di allora, 1998 [2])

La base di Aviano nacque su di un vecchio aeroporto italiano che fu affidato agli USA, a seguito dei trattati di pace, negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Un ulteriore accordo tra governi, stipulato nel ’54, stabilì che gli americani fossero da considerarsi ospiti e che le responsabilità del territorio della Base, non delle operazioni di volo, appartenessero alle Forze Armate italiane. Questo accordo tra l’Italia e gli USA è in parte noto e in parte segretato.
Io ne possiedo una parte, in qualche modo “conquistata”, perché quando si cerca di ottenere questo tipo di documentazione la prima risposta è negativa: “Si tratta di segreto militare”. Alla domanda che ne consegue: “Allora mostratemi il decreto di segretazione” (il segreto infatti non è soggetto all’arbitrio, ma è tale a seguito di una decisione precisa e formalizzata), improvvisamente i muri cadono allo squillo di immaginarie trombe di Gerico e il documento emerge, almeno nella parte non segretata .
Il documento di cui dicevo è denominato “Memorandum” ed è stato più volte contrattato fra il governo degli USA e il governo italiano.
Il testo del 30 novembre 1993 afferma esplicitamente che l’ufficiale responsabile della Base, del territorio della Base e non delle operazioni di volo, che appartengono all’aeronautica militare statunitense, è il comandante italiano.
E l’edizione successiva del Memorandum (2 febbraio1995) merita di essere letta anche per chi volesse ragionare sulla strage del Cermis. Apro una parentesi: per avere il testo di questo Memorandum i giudici di Trento sono dovuti andare fino a Roma; dopo di che – si è letto – avrebbero incriminato anche il comandante italiano della Base. Non conosco i capi d’accusa, però ritengo che, se ci sono, possano fondarsi sul testo che ora vi leggo, invitandovi a ricordare quanto ho detto precedentemente sulle competenze non solo delle Forze Armate, ma anche della Regione e dei sindaci nell’espressione di determinati pareri.

Dunque l’edizione del Memorandum del 2 febbraio 1995 precisa:
“L’installazione è posta sotto il Comando italiano. Le funzioni di tale Comando, che sono esercitate da un Ufficiale italiano, variano a seconda che l’installazione sia utilizzata congiuntamente o esclusivamente dalle Forze Armate degli USA. Il Comandante italiano ha piena giurisdizione sul sedime, sulle infrastrutture su di esso esistenti, su tutto il personale italiano militare e civile – assegnato a qualsiasi titolo all’installazione – e sull’equipaggiamento e i materiali nazionali […]. Il Comandante USA esercita il comando pieno sul personale, l’equipaggiamento e le operazioni statunitensi. Egli deve preventivamente informare il comandante italiano in merito a tutte le attività USA di rilievo, con particolare riferimento all’attività operativa e addestrativa, ai movimenti di materiali, armamenti, personale militare e civile, nonché agli avvenimenti o inconvenienti che dovessero verificarsi. Analogamente il Comandante italiano tiene informato il Comandante USA su tutte le attività nazionali di rilievo. Nel caso ritenga che le attività USA non rispettino le leggi italiane vigenti, il Comandante italiano informerà il Comandante USA e si rivolgerà immediatamente alle autorità italiane superiori per un parere. Le divergenze fra i Comandanti, in merito all’opportunità di intraprendere una particolare operazione, che non possono essere risolte localmente, saranno prontamente sottoposte alle rispettive Superiori Autorità…”.

Quindi il riferimento ai rispettivi Governi, o ai Ministeri della Difesa dei rispettivi Governi, non è un capriccio o una garanzia offerta in termini generici, ma è obbligatorio: quando i problemi non possono essere risolti in sede locale, i due Comandanti devono rivolgersi uno al Ministero della Difesa italiano, l’altro al Ministero della Difesa statunitense. Ancora una volta dobbiamo rilevare che non ci stiamo aggirando oscuramente nel quadro di un mistero imperscrutabile, ma esistono procedure che hanno il loro iter, che hanno i loro responsabili, e, nel caso specifico, ci sono anche persone tenute ad esprimere un parere su cui dovrebbe essere adeguatamente informata l’opinione pubblica. Anche in questa materia è possibile quindi identificare responsabilmente funzioni e referenti.
Viceversa nella conduzione della Base, almeno per gli aspetti di competenza del CoMiPar, c’è stata una strana collusione fra il responsabile americano e quello italiano. Non sto evidentemente parlando del problema dell’esistenza della Base. Credo che ragionare solo in termini di “Base sì, Base no, qui ed ora” sia improponibile e forse privo di efficacia, perché non mette in discussione il ruolo che gli USA possono esercitare nella politica europea. E’ già accaduto che, a fronte di proteste per la presenza della Base, gli americani abbiano proclamato che se ne sarebbero andati in Ungheria, dove ritenevano di poter avere migliore accoglienza.
In sostanza a chi tenta di dire la propria opinione sulla realtà del territorio in cui vive, i militari americani ricordano che la libertà di espressione del pensiero e della parola, quando si traduce in decisioni conseguenti, dà loro fastidio, irrita e disturba.

LINK
[1 http://raistoria.rai.it/articoli/tragedia-sul-monte-cermis/11985/default.aspx
iframe width=”630″ height=”500″ src=”http://www.raistoria.rai.it/embed/tragedia-sul-monte-cermis/11985/default.aspx” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe]

[2 link d’epoca – con gli ultimi 2 si arriva al testo del Memorandum]
https://www.google.it/search?q=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F&rls=com.microsoft:it-IT:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&gfe_rd=cr&ei=U53OVtChEZLF8AeUjbOYBw&gws_rd=ssl#q=CERMIS+1998+CORRIERE

https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_della_funivia_del_Cermis
http://www.repubblica.it/online/dossier/basi/tre/tre.html
http://www.repubblica.it/online/dossier/basi/trattato/trattato.html
http://www.repubblica.it/online/speciale/shell/uno/uno.html

2 Febbraio 2018Permalink

1 febbraio 2018 – Calendario

.1 febbraio 1876 – Gli USA dichiararono guerra ai Sioux.
……………………………..Massacro di Wounded Knee.
.1 febbraio 1945 – Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23 –
………………………………Diritto di voto alle donne. Entrata in vigore 2 febbraio 1945
.1 febbraio 1979 – L’ayatollah Khomeini torna in Iran dopo l’esilio
.2 febbraio 2017 – Muore Predrag Matvejevic
.3 febbraio 1985 – Sudafrica. Desmond Tutu è il primo vescovo anglicano nero.
.3 febbraio 1998 – Strage del Cermis
.3 febbraio 2016 – Ritrovamento della salma di Giulio Regeni
.4 febbraio 1913 – Nasce Rosa Parks
.4 febbraio 1945 – Si apre a Yalta la Conferenza tra Roosvelt, Churchill e Stalin
.4 febbraio 1906 – Nasce Dietrich Bonhoeffer
.5 febbraio  62    – Terremoto di Pompei
.5 febbraio 1848 – Processo a Marx ed Engels per attività sovversiva
.6 febbraio 1992 – Muore David Maria Turoldo
.6 febbraio             Giornata mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili
.7 febbraio 1986 – Il dittatore Marcos fugge dalla Filippine, Duvalier da Haiti
10 febbraio            “Giorno del ricordo” – vittime delle foibe (legge 92/2004)
10 febbraio 1990 – Sud Africa: De Klerk annuncia la liberazione di Mandela
11 febbraio 1929 – Firma dei Patti Lateranensi
11 febbraio 2011 – Egitto, dimissioni di Mubarak
12 febbraio 1938 – Anschluss, le truppe tedesche entrano in Austria
15 febbraio 1945 – Aerei USA bombardano Dresda
15 febbraio 1967 – Uccisione Camillo Torres
17 febbraio 1600 – Roma – Rogo di Giordano Bruno, condannato per eresia
17 febbraio 1848 – Lettere Patenti, decreto con cui il re Carlo Alberto, concedeva i
………………………… diritti civili ai valdesi e, successivamente, agli ebrei.
18 febbraio 1564 – Morte di Michelangelo
18 febbraio 1943 – Monaco – arresto fratelli Scholl e altri membri della Rosa Bianca
18 febbraio 1984 – Firma del Nuovo Concordato fra Italia e Santa Sede
18 febbraio  2018 – Muore Giacometta Limentani
19 febbraio 1937 – Strage italiana in Etiopia – Giorno dei martiri etiopici *
……………………………… (Nota  e link in calce)
19 febbraio 2016 – Morte di Umberto Eco
20 febbraio 1958 – Approvazione della legge Merlin
20 febbraio 2016 – Muore Fernando Cardenal
21 febbraio 2015 – Caduta governo Letta
21 febbraio 1965 – A New York viene ucciso Malcom X
22 febbraio 1943 – Esecuzione capitale dei membri della ‘rosa bianca’
23 febbraio 1903 – Cuba affitta ‘in perpetuo’ agli USA la baia di Guantanamo
24 febbraio 1990 – Morte di Sandro Pertini
25 febbraio 2014 – Fiducia al governo Renzi – Ieri al senato oggi alla camera
25 febbraio 2018 – Chiusura Santo Sepolcro
26 febbraio 1991 – Si scioglie il patto di Varsavia
27 febbraio 1933 – Incendio del Reichstag
28 febbraio 1986 – Assassinio del primo ministro svedese Olaf Palme
28 febbraio 2013 – Abdicazione papa Benedetto XVI
28 febbraio 2018 – Inizio Purim 5778 – digiuno di Ester
28 febbraio 2018 – Riapertura Santo Sepolcro

* NOTA:
A seguito di un attentato al maresciallo Graziani le truppe italiane in Etiopia perpetrarono una delle tante stragi che caratterizzarono quella occupazione. Per qualche informazione:
http://anpi.it/media/uploads/patria/2006/6/09-13_DE_PAOLIS.pdf
http://www.rastafari-regna.com/sezioni/giornomartiri2010.html

1 Febbraio 2018Permalink

27 gennaio 2018 – Intervento del Presidente Mattarella in occasione del Giorno della Memoria

Premessa: Il grassetto nel testo che segue è mio perché in quelle parole riconosco la chiave più stringente per collegare una memoria storica correttamente e puntualmente  evocata al presente della nostra legislazione, alla norma razzista che ci predispone ad altri futuri e forse già consumanti crimini, norma passivamente accettata dall’opinione pubblica e che i governi, con il sostegno di parlamenti ondeggianti fra il razzismo e l’indifferenza, si portano dietro dal 2009.
Si tratta della lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 che il governo in carica ha ereditato e trasferirà, nella fermezza della vergogna condivisa, alla XVIII legislatura per mantenere la categoria di chi nasce in Italia ma non ha diritto al certificato di nascita.
Come ha detto il presidente Mattarella “Tutti i sentimenti erano brutalmente proibiti, tranne quello della paura” e io aggiungo “in qualche caso ci siamo di nuovo”..

Palazzo del Quirinale 25/01/2018

Rivolgo un saluto ai presidenti del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte costituzionale, ai membri del governo, a tutti i presenti, a coloro che ci ascoltano attraverso la tv.
Un saluto particolare ai superstiti dei campi di sterminio, alla senatrice Segre, ai ragazzi.

Il 27 gennaio del 1945 le truppe russe varcavano i cancelli di Auschwitz, spalancando, davanti al mondo attonito, le porte dell’abisso.
Quei corpi ammassati, i volti dei pochi sopravvissuti dallo sguardo spento e atterrito, i resti delle baracche, delle camere a gas, dei forni crematori erano il simbolo estremo della scellerata ideologia nazista.
Un virus letale – quello del razzismo omicida – era esploso al centro dell’Europa, contagiando nazioni e popoli fino a pochi anni prima emblema della civiltà, del progresso, dell’arte. Auschwitz era il frutto più emblematico di questa perversione.
Ancora oggi ciò che ci interroga e sgomenta maggiormente, di un mare di violenza e di abominio, sono la metodicità ossessiva, l’odio razziale divenuto sistema, la macchina lugubre e solerte degli apparati di sterminio di massa, sostenuta da una complessa organizzazione che estendeva i suoi gangli nella società tedesca.
Il cammino dell’umanità è purtroppo costellato di stragi, uccisioni, genocidi.
Tutte le vittime dell’odio sono uguali e meritano uguale rispetto. Ma la Shoah – per la sua micidiale combinazione di delirio razzista, volontà di sterminio, pianificazione burocratica, efficienza criminale – resta unica nella storia d’Europa.
Come fu possibile che anziani, donne, bambini anche di pochi mesi, stremati dalle lunghe persecuzioni, potessero essere sistematicamente eliminati, perché considerati pericolosi nemici? Che fine aveva fatto tra gli ufficiali di un esercito prestigioso, dalle grandi tradizioni, il senso dell’onore, quello per cui, quanto meno, non si uccidono gli inermi? Dove era finito il sentimento più elementare di umanità e di pietà di una nazione, evoluta e sviluppata, di fronte alle moltitudini di innocenti avviati, con zelo e nella generale indifferenza, verso le camere a gas?
Migliaia di cittadini, i “volenterosi carnefici di Hitler”, come li ha definiti lo storico Goldhagen, cooperavano alla distruzione degli ebrei.

Con questo consenso il nazismo riuscì a sterminare milioni di ebrei, di oppositori politici e di altri gruppi sociali – gitani, omosessuali, testimoni di Geova, disabili – considerati inferiori e ritenuti un ostacolo per il progresso della nazione.
Saluto e ringrazio per la loro presenza il presidente della Federazione dei Rom e Sinti, il presidente dell’Associazione deportati politici. Saluto anche il presidente degli internati militari: 800 mila soldati che, per il rifiuto di collaborare con i nazisti e di arruolarsi sotto le insegne di Salò, patirono privazioni, persecuzioni e violenze.
Da Liliana Segre e Pietro Terracina abbiamo sentito poc’anzi il racconto diretto, sconvolgente e inestimabile, dell’inferno dei campi, avvertendo la stessa emozione provata, nei giorni scorsi, ascoltando le parole, anch’esse essenziali e penetranti, di Sami Modiano. Agli internati venivano negati il nome, gli affetti, la memoria e il futuro, il diritto a essere persone.

Tutti i sentimenti erano brutalmente proibiti, tranne quello della paura.
Si possono uccidere, a freddo, senza remore, sei milioni di individui inermi se si nega non soltanto la loro appartenenza al genere umano ma la loro stessa esistenza. Soltanto per effetto di questa insana distorsione essi possono essere trasformati – con un progressivo e violento processo di spoliazione – da persone, titolari di diritti, in oggetti di freddi elenchi, in numeri, come quelli che i sopravvissuti ai campi di sterminio – che saluto tutti ancora – portano indelebilmente segnati sul proprio corpo.

Anche in Italia questo folle e scellerato processo di riduzione delle persone in oggetti fu attuato con consapevolezza e determinazione. Sul territorio nazionale, è vero, il regime fascista non fece costruire camere a gas e forni crematori. Ma, dopo l’8 settembre, il governo di Salò collaborò attivamente alla cattura degli ebrei che si trovavano in Italia e alla loro deportazione verso l’annientamento fisico.
Le misure persecutorie messe in atto con le leggi razziali del 1938, la schedatura e la concentrazione nei campi di lavoro favorirono enormemente l’ignobile lavoro dei carnefici delle SS.
Le leggi razziali – che, oggi, molti studiosi preferiscono chiamare “leggi razziste”- rappresentano un capitolo buio, una macchia indelebile, una pagina infamante della nostra storia.
Ideate e scritte di pugno da Mussolini, trovarono a tutti i livelli delle istituzioni, della politica, della cultura e della società italiana connivenze, complicità, turpi convenienze, indifferenza. Quella stessa indifferenza, come ha sovente sottolineato la senatrice Segre, che rappresenta l’atteggiamento più insidioso e gravido di pericoli.
Con la normativa sulla razza si rivela al massimo grado il carattere disumano del regime fascista e si manifesta il distacco definitivo della monarchia dai valori del Risorgimento e dello Statuto liberale.
Una donna forte e coraggiosa, Ernesta Bittanti, vedova dell’eroe trentino Cesare Battisti, commentava così nel suo diario quei giorni cupi e di dolore: «Io porto tutto il peso di queste sventure nel mio cuore (…) peso che mi viene dal ruinare di questa nostra povera Italia nell’abisso della barbarie spirituale. Da cui certo si riavrà un giorno!».
Lo Stato italiano del ventennio espelleva dal consesso civile una parte dei suoi cittadini, venendo meno al suo compito fondamentale, quello di rappresentare e difendere tutti gli italiani.
Dopo aver soppresso i partiti, ridotto al silenzio gli oppositori e sottomesso la stampa, svuotato ogni ordinamento dagli elementi di democrazia, il Fascismo mostrava ulteriormente il suo volto: alla conquista del cosiddetto impero accompagna l’introduzione di norme di discriminazione e persecuzione razziale, che si manifesta già nell’aprile del 1937, con il regio decreto legge volto a punire i rapporti tra cittadini italiani e quelli definiti sudditi dell’Africa orientale italiana, per evitare che venisse inquinata la razza.
Alla metà del 1938, con le leggi antiebraiche, rivolgeva il suo odio cieco contro una minoranza di italiani, attivi nella cultura, nell’arte, nelle professioni, nell’economia, nella vita sociale. Molti, venti anni prima, avevano servito con onore la Patria – come ufficiali, come soldati – nella grande guerra.
Ma la persecuzione, da sola, non fu ritenuta sufficiente. Occorreva tentare di darle una base giuridica, una giustificazione ideologica, delle argomentazioni pseudo-scientifiche. Vennero cercati – e, purtroppo, si trovarono – intellettuali, antropologi, medici, giuristi e storici compiacenti. Nacque Il Manifesto della Razza. Letto oggi potrebbe far persino sorridere, per la mole di stoltezze, banalità e falsità contenute, se sorridere si potesse su una tragedia così immane.
Eppure questo Manifesto, dalle basi così vacue e fallaci, costituì una pietra miliare della giurisprudenza del regime; e un nuovo “dogma” per moltissimi italiani, già assoggettati alla granitica logica del credere, obbedire, combattere.
La penna propagandistica, efficace nel suo cinismo, coniò lo slogan con il quale intendeva rassicurare gli italiani e il mondo, nel tentativo di prendere, apparentemente, le distanze dall’antisemitismo nazista: “Discriminare – disse Mussolini – non significa perseguitare”.
Ma cacciare i bambini dalle scuole, espellere gli ebrei dall’amministrazione statale, proibire loro il lavoro intellettuale, confiscare i beni e le attività commerciali, cancellare i nomi ebraici dai libri, dalle targhe e persino dagli elenchi del telefono e dai necrologi sui giornali costituiva una persecuzione della peggiore specie. Gli ebrei in Italia erano, di fatto, condannati alla segregazione, all’isolamento, all’oblio civile. In molti casi, tutto questo rappresentò la premessa dell’eliminazione fisica.
Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il Fascismo ebbe alcuni meriti, ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l’entrata in guerra. Si tratta di un’affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con determinazione. Perché razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di pensare, ma diretta e inevitabile conseguenza. Volontà di dominio e di conquista, esaltazione della violenza, retorica bellicistica, sopraffazione e autoritarismo, supremazia razziale, intervento in guerra contro uno schieramento che sembrava prossimo alla sconfitta, furono diverse facce dello stesso prisma.
Abbiamo, in questo giorno della Memoria, ascoltato testimonianze coinvolgenti dei sopravvissuti. Nelle loro parole si avverte la forza e il fascino della loro vita ritrovata, della loro volontà di vivere con pienezza ma, al contempo, ci si rende conto dell’immenso patrimonio di presenze e di protagonismi che ci avrebbe assicurato la vita di coloro che sono stati trucidati nei lager e che quella programmata violenza omicida ci ha sottratto.
Dalla professoressa Foa, dalla presidente Di Segni, dalla ministra Fedeli abbiamo sentito discorsi netti e lungimiranti: le ringrazio molto. Abbiamo rivissuto, attraverso le voci incisive di Remo Girone e Victoria Zinny, momenti drammatici della nostra storia di allora.
Siamo stati affascinati dalle canzoni, commoventi e piene di speranza di Noa, messaggera di pace e di bellezza. Grande amica dell’Italia, venuta appositamente da Israele per condividere con noi il Giorno della Memoria e renderlo ancora più ricco di intensità. La ringrazio di cuore, con stima e amicizia.

Abbiamo incontrato anche i giovani appena tornati dall’esperienza, sconvolgente ma formativa, del viaggio ad Auschwitz. A loro viene affidato il compito di custodire e tramandare la Memoria, perché non si attenui e non si smarrisca mai, per non rischiare di provocare nuovi lutti e nuove tragedie.
Focolai di odio, di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo sono infatti presenti nelle nostre società e in tante parti del mondo. Non vanno accreditati di un peso maggiore di quel che hanno: il nostro Paese, e l’Unione Europea, hanno gli anticorpi necessari per combatterli; ma sarebbe un errore capitale minimizzarne la pericolosità.
I cambiamenti rapidi e sconvolgenti che la globalizzazione comporta – le grandi migrazioni, i timori per lo smarrimento della propria identità, la paura di un futuro dai contorni incerti – possono far riemergere dalle tenebre del passato fantasmi, sentimenti, parole d’ordine, tentazioni semplificatrici, scorciatoie pericolose e nocive.
La predicazione dell’odio viene amplificata e propagata dai nuovi mezzi di comunicazione. La tecnologia e la scienza offrono grandi opportunità ma, come sempre, se non correttamente utilizzate, possono rendere disponibili strumenti sofisticati nelle mani di vecchi e nuovi profeti di morte.
Contro queste minacce, contro il terrorismo, contro il razzismo e la violenza dell’intolleranza serve cooperazione internazionale, servono coraggio e determinazione. E’ necessario, soprattutto, consolidare quegli ideali di democrazia, libertà, tolleranza, pace, eguaglianza, serena convivenza, sui quali abbiamo riedificato l’Europa dalle macerie della seconda guerra mondiale.
Le leggi razziali in Italia erano entrate in vigore nell’autunno del 1938.
Il 1 gennaio del 1948, dopo neppure dieci anni, la Costituzione Italiana sanciva solennemente che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Di mezzo, vi era stata la cesura della guerra. Una guerra terribile, che aveva sparso morte e devastazione su larga parte del mondo. E che aveva aperto gli occhi del mondo sulla follia portatrice di morte del nazismo e del fascismo.

La Memoria, custodita e tramandata, è un antidoto indispensabile contro i fantasmi del passato.
La Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, si è definita e sviluppata in totale contrapposizione al fascismo.
La nostra Costituzione ne rappresenta, per i valori che proclama e per gli ordinamenti che disegna, l’antitesi più netta.
L’indicazione delle discriminazioni da rifiutare e respingere, al suo articolo 3, rappresenta un monito. Il presente ci indica che di questo monito vi era e vi è tuttora bisogno.
Egualmente credo che tutti gli italiani abbiano il dovere, oggi, di riconoscere che un crimine turpe e inaccettabile è stato commesso, con l’approvazione delle leggi razziali, nei confronti dei nostri concittadini ebrei.
La Repubblica italiana, proprio perché forte e radicata nella democrazia, non ha timore di fare i conti con la storia d’Italia, non dimenticando né nascondendo quanto di terribile e di inumano è stato commesso nel nostro Paese, con la complicità di organismi dello Stato, di intellettuali, giuristi, magistrati, cittadini, asserviti a una ideologia nemica dell’uomo.
La Repubblica e la sua Costituzione sono il baluardo perché tutto questo non possa mai più avvenire.
Vi ringrazio.

Ho trascritto il testo dal  sito del senato dove è possibile anche raggiungere il video
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Video&key=2527&vKey=2262&fVideo=7

27 Gennaio 2018Permalink

20 gennaio 2018 – Liliana Segre nominata senatrice a vita: “E’ stato un fulmine, sono solo un araldo”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Senatrice a vita, ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, la dottoressa Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, per avere dato lustro alla Patria con altissimi meriti nel campo sociale.
Il decreto è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni.
Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Consigliere Ugo Zampetti provvederà alla consegna al Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, del decreto di nomina.
Il Presidente della Repubblica ha informato telefonicamente la neo Senatrice a vita della nomina. (fonte ANSA [1])

Il presidente del consiglio, Gentiloni ha dichiarato: ‘Indicherà il valore della memoria’
Quale memoria?
Liliana Segre ha usato una parola importantissima e illuminante: “Sono solo un araldo”
Nel Medioevo l’araldo era un pubblico ufficiale addetto alle corti dei sovrani o agli ordini cavallereschi, con mansioni di maestro delle cerimonie e di rappresentante del sovrano o del feudatario, ed anche con uffici militari o incarichi di fiducia presso i sovrani esteri.
I dizionari ci ricordano che si tratta di un messaggero che estensivamente può dirsi promotore o sostenitore di un movimento ideale.

Icasticamente lo scrittore uruguayano Eduardo Galeano ha chiarito “ Quando é viva davvero la memoria non contempla la storia, ma spinge a farla. <…> Come noi… è piena di contraddizioni … non è nata per servirci da ancoraggio. La sua vocazione sarebbe piuttosto di farci da catapulta”.

La presenza di Liliana Segre – condannata bambina come tanti, persone di ogni età, distrutti nei lager non per ciò che avessero fatto o sconsideratamente detto ma per ciò che erano– ci impone il ricordo delle leggi razziali – volute da Benito Mussolini , firmate da un re la cui salma è stata incomprensibilmente trasferita in Italia.
Il presidente della Repubblica ha dichiarato di averla nominata senatrice a vita per “aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. E le parole della signora Segre ci spiegano il significato di quel ‘campo sociale’. “Non posso darmi altra importanza – dice – che quella di essere un araldo, una persona che racconta ciò di cui è stata testimone”.
Quindi il senso dell’impegno di Liliana Segre è fondamentalmente un fatto culturale.

In parallelo ricordiamo che le leggi razziali del 1938 ebbero come primo motore il Manifesto degli scienziati razzisti [2]. Ne seguì la Dichiarazione sulla razza, approvata da Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938 e pubblicata sul “Foglio d’ordine” del Partito nazionale fascista il 26 ottobre 1938. (Fonte di questi documenti e delle leggi un sito governativo che le elenca e fornisce un link [3])
E ricordiamo ancora che il primo decreto fu approvato allora in modo da impedire l’ingresso nelle scuole italiane di studenti e insegnanti [4].
Solo più tardi fu approvato il decreto organico che merita di essere visitato ampiamente [5].
Mi limito a un punto che mi sembra pertinente:
Diceva l’art. 8 del Regio Decreto Legge  17 novembre 1938 – XVII, n. 1728
Art. 8 Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Nel 2009 si è approvata una legge che, non con la spudoratezza aperta e chiara della norma del 1938 (che pur gli italiani accettarono), ma con formula subdola, ambigua e vigliacca (che a chi la contrasti non impone i rischi di coloro che nel 1938 subirono senza consentire) afferma doversi presentare il permesso di soggiorno per registrare le dichiarazioni di matrimonio e di nascita e quindi, nel momento in cui si afferma un diritto umano proprio e dei propri figli, ci si esponga all’espulsione prevista dalla stessa norma per gli irregolari (detti clandestini con vulgata che il pregiudizio spiega ma l’ignoranza non giustifica) [6].
Due anni dopo (2011) la Corte Costituzionale con sentenza n. 245 stabilì che non si dovesse presentare il permesso di soggiorno in previsione di matrimonio e il codice civile che era stato modificato fu rimodificato.
Nulla fu fatto per i neonati, capri espiatori da offrire all’idolatria di cui è profeta la Lega Nord che, con un accorto, abile, costante lavoro ha corrotto la coscienza di molti italiani [7]

Oggi Liliana Segre entra in Senato in una situazione paradossale.
Il comma 3 dell’art. 2 della proposta sulle “Disposizioni in materia di cittadinanza” (cd ius soli) proponeva una norma che, se approvata, avrebbe consentito il superamento della condanna a norma razzista emanata otto anni prima. [8]
Le Disposizioni non sono state approvate e quindi lavoro, aspettative di chi credeva all’impegno preso anche dal presidente del senato di facilitare l’accesso alla cittadinanza per chi ne facesse richiesta, tutto è andato cancellato e insieme è andata vanificata la norma che avrebbe corretto l’infamia del 2009.
Resta e resterà fermo solo l’articolo che dal 2009 si fa beffa del dovere di assicurare il certificato di nascita ai propri figli, usando i piccoli nati in Italia da non comunitari senza permesso di soggiorno per creare paura e favorire il nascondimento che renda quei nuovi nati legalmente inesistenti.
Suggerisco la lettura del cap. 3.1 del 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2016-2017, presentato dal gruppo CRC Convention on the Rights of the Child [9]
Contro la richiesta da anni reiterata del gruppo CRC la norma, voluta da Maroni con il conforto del quarto governo Berlusconi, è stata mantenuta dal pregiudizio dominante anche in parlamento e dalla paciosa indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi .
Ora Il presidente Gentiloni la traghetterà a chi gli sarà successore nella XVIII legislatura.
Questo è il senato in cui entra la senatrice Segre.

NOTE:
[1] http://www.governo.it/sites/governo.it/files/leggi_antiebraiche_38_43.pdf
e anche
Centro di documentazione ebraica contemporanea –CDEC http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=558&son=1&figlio=877&level=2
[2] http://www.cdec.it/dsca/Manif.htm
[3] http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/01/19/mattarella-nomina-liliana-segre-senatrice-a-vita-_fc751e24-d8ba-4f12-beab-afb6887040ee.html
[4] Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=643&son=1&figlio=558&level=6
[5] REGIO DECRETO – LEGGE 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=564&son=1&figlio=558&level=7 [6] http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/04/18/pacchetto-sicurezza-introdotto-il-reato-di-immigrazione-clandestina
[7] https://diariealtro.it/?p=5485
Dal mio blog del 5 gennaio: La crudeltà stupida che appaga e paga
[8] lettera g, del comma 22 dell’art. 1 della legge 94 2009
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/04/18/pacchetto-sicurezza-introdotto-il-reato-di-immigrazione-clandestina
[9] Ho dovuto cancellare il link perché introduce una pagina impropria.
Ci si arriva attraverso il sito ASGI
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Rapporto-CRC-3-Basso-per-sito-pdf.pdf

 

20 Gennaio 2018Permalink

17 gennaio 2018 – Fra ONU e Regione spuntano i bambini-persona

Una proposta di legge del Friuli Venezia Giulia
Mentre mi apprestavo a pubblicare nel blog la nota che segue ho avuto dalla Consigliera regionale Silvana Cremaschi la notizia del deposito della la proposta di legge “Crescere in Friuli Venezia Giulia: Armonizzazione delle politiche regionali per il benessere dei bambini e degli adolescenti”
Noto con piacere la conformità della norma al linguaggio del Comitato ONU, un segno di presa di distanza da terminologia arcaiche e dolciastre che ancora sono care a molti.

Dopo una immediata lettura frettolosa (ma sarà un testo di cui seguire l’iter sperando che l’approvazione intervenga in tempo prima delle elezioni) propongo una sola nota.
Il comma 3 dell’art. 2 alla lettera f recita “assicura il diritto delle giovani generazioni a essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e a esprimere la propria cultura;”
A me sembrerebbe preferibile un richiamo alle persone interessate piuttosto che alle “generazioni” e mi piacerebbe che al diritto all’espressione “della propria cultura” venisse unito il diritto alla pronuncia delle proprie opinioni.
Ma queste sono quisquilie rispetto agli indirizzi proposti che aprono strade importanti nelle politiche di riferimento.

La prossima legislatura sarà capace di raccogliere le raccomandazioni che seguono e farne norme di civiltà?.

Il gruppo CRC (www.gruppocrc.net) nel mese di dicembre dello scorso anno ha presentato il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, alla cui redazione hanno contribuito 144 operatori delle 96 associazioni del network.

Il gruppo CRC (Convention on the rights of the Child, Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) è un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
Il Gruppo si è costituito nel dicembre 2000 con l’obiettivo prioritario di preparare il Rapporto sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Da anni ne riporto una particolare raccomandazione che subito trascriverò anche se ci troviamo in una situazione ridicola. Infatti il Gruppo pubblicava nel proprio sito il 3o Rapporto , raccomandando l’approvazione dell’impegno “sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori” , mentre il Senato di apprestava ad affossare la proposta di legge (lo scempio sarebbe avvenuto il 23 dello stesso mese con la chiusura dell’attività parlamentare).
Il comma 3 dell’articolo 2, che avrebbe soddisfatto la raccomandazione del Gruppo e del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, finirà nel nulla quando la conclusione della legislatura segnerà la scomparse di tutto ciò che, pur elaborato nella legislatura, non rappresenta una legge approvata.
Resterà, ferma, inamovibile, approvata al tempo del quarto governo Berlusconi, tutelata da tre governi e ora traghettata dal governo Gentiloni alla prossima legislatura, solo la norma che le raccomandazioni di cui copierò in calce il testo chiedono di abrogare da anni.

Raccomandazione del Comitato ONU (Capitolo 3.1)
29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell’Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all’Italia:
a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;
b) di intraprendere una campagna di sensibiliz¬zazione sul diritto di tutti i bambini a esse¬re registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;
c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

Raccomandazione del Gruppo CRC
Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:
1. Al Parlamento, alla luce dell’urgenza di ottenere una riforma che faciliti l’ac¬quisto della cittadinanza italiana per i minorenni di origine straniera, di ap¬provare in via definitiva, prima della fine dell’attuale Legislatura, il disegno di legge S. 2092 – “Modifiche alla leg¬ge 5 febbraio 1992 n. 91 e altre dispo¬sizioni in materia di cittadinanza” – già approvato in prima lettura alla Camera nel 2015;
2. Al Parlamento di legiferare in modo da garantire il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, in¬dipendentemente dalla situazione am¬ministrativa dei genitori, adeguando in tal senso l’ordinamento interno.

17 Gennaio 2018Permalink

15 gennaio 2018 – Il nemico contro cui gli italici eroi possono lottare è sempre lì: il neonato a discrimine di razza

Una verifica importante
Da molti anni vado segnalando la sentenza della Corte Costituzionale (245/2011) che ha annullato la necessità di presentazione del permesso di soggiorno per la celebrazione dei matrimoni.
Il caso riportato è esemplare: La coppia ‘mista’ si è potuta sposare ma, fuori di quel momento garantito, il posto di ‘lui’ –irregolare – era il CIE.
E così è stato in attesa di una soluzione migliore della situazione di cui dice anche l’articolo che ricopio.
Ricordo che gli unici atti di stato civile per cui sussiste ancora la necessità di presentazione del permesso di soggiorno sono le registrazioni delle dichiarazioni di nascita.
Se sapessi far musico costruirei un inno ad Erode da proporre co me inno nazionale.
Credo avrebbe successo in particolare in questo intollerabile clima già elettorale

Brindisi, migrante si sposa ma non ha il permesso di soggiorno: lascia la moglie da sola e torna al Cie
La sposa campana e i parenti hanno festeggiato senza l’uomo, che è dovuto rientrare nel centro di Restinco. Ora il 40enne, nato in India, potrà chiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di CENZIO DI ZANNI
L’amore vince su tutto e questo, Jasvir e Gelsomina, lo sanno bene. Anche sui muri di un Centro di identificazione ed espulsione per migranti come quello di Restinco, alla periferia di Brindisi. Anche sulla burocrazia, talvolta cieca, dello Stato. E anche se il permesso per convolare a nozze dura il tempo necessario del rito civile, senza la possibilità di festeggiare.
Lui, Jasvir, è un 40enne indiano da tempo residente in Italia; lei, Gelsomina, ha qualche anno in più ed è della provincia di Napoli. Da sabato 13 gennaio sono marito e moglie, ma la cerimonia al Comune di San Vito dei Normanni davanti al vicesindaco Valerio Longo non è stata una come tante. Perché dopo aver detto ‘sì’ lo sposo è dovuto tornare fra le mura del Cie di Restinco. E alla festa con una ventina di amici e parenti arrivati da tutta l’Italia, Gelsomina c’è dovuta andare senza il marito.
Jasvir ha lavorato come collaboratore domestico in provincia di Brescia, con tutte le carte a posto, secondo quanto riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La loro storia d’amore è iniziata a Sorrento. È lì che durante una vacanza Jasvir ha incontrato Gelsomina. Tra loro è scoccata la scintilla e lui ha deciso di trasferirsi in Campania, dove ha continuato a lavorare stabilmente. Nel 2015, però, gli è stato negato un altro permesso di soggiorno. E dopo un controllo di routine delle forze dell’ordine mentre era in sella a un motorino è diventato ‘irregolare’. Così sulla carta, così per la legge. Quindi, tre mesi fa, le autorità hanno deciso il suo trasferimento a Brindisi. Destinazione Cie.
Intanto, le pratiche per il matrimonio erano già state avviate con l’assistenza dell’avvocato del 40enne indiano, Cosimo Castrignanò, cassazionista del foro di Lecce. C’era anche lui fra gli invitati della coppia. E il giorno del sì è arrivato il 13 gennaio, in ritardo per un inghippo burocratico con un nullaosta atteso dall’India, dove risiede la famiglia dello sposo. “Lui è un bravo ragazzo e la loro ci è sembrata da subito una bella storia d’amore. Di amore vero, non di soli interessi”, dice un funzionario dell’ufficio dello Stato civile di San Vito dei Normanni. “Avrà un permesso di soggiorno per ricongiungersi al coniuge e secondo la legge – aggiunge – occorrono due anni perché abbia la cittadinanza italiana, tempi che si dimezzano a un anno se arriva un figlio”.

http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/01/15/news/migranti_puglia_salento_festa_di_nozze_senza_lo_sposo-186514457/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1

15 Gennaio 2018Permalink

15 gennaio 2018 – Un appello inutile ma doveroso

Per favore leggete e provate a far ragionare quelli che hanno accettato la legge del 2009 che nega il certificato di nascita ai nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno.
Era l’inizio
Ora stiamo avvicinandoci all’orlo del baratro e poi il baratro si aprirà.
Fra stermini e burocrazia si era già destreggiato Eichmann.
non cercate i malvagi, gli amanti di stragi e orrori ormai il marciume è diventato senso comune e ci affogherà

5 gennaio 2018_Elezioni in Lombardia, il candidato del centrodestra Attilio Fontana: “Razza bianca a rischio”

L’ex sindaco leghista di Varese scelto per il dopo-Maroni in diretta a Radio Padania: “Gli immigrati vogliono occupare il nostro territorio, dobbiamo ribellarci”
di ORIANA LISO

“Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate”. Meno di una settimana fa, quando è stato scelto dal centrodestra come candidato governatore della Lombardia dopo la rinuncia di Roberto Maroni, Attilio Fontana è stato presentato e raccontato come il “leghista moderato”, uomo di istituzioni e di governo, visti i suoi due mandati da sindaco di Varese (e uno da sindaco di Induno), l’incarico di presidente di Anci Lombardia, la presidenza del Consiglio regionale ai tempi di Formigoni. Ma in pochi giorni, allineandosi alle posizioni del suo leader Matteo Salvini, Fontana ha scelto posizioni tutt’altro che moderate.
E per esporre la sua posizione sulla questione immigrazione, ha scelto un collegamento con Radio Padania, domenica mattina, durante la trasmissione “Sulla strada della libertà”, condotta da Roberto Maggi. A una domanda sul tema, infatti, ha risposto senza mezzi termini che “uno Stato serio dovrebbe programmare e dire: noi vogliamo e riteniamo giusto che possono essere accolti 1, 100mila, 10 milioni di immigrati, dire come vogliamo assisterli, quali case, lavori e scuole vogliamo dare loro, a quel punto chiedere ai cittadini se sono d’accordo”. Fin qui, niente di diverso dalle tesi solite del centrodestra, anche di quello più moderato, appunto. Ma subito dopo Fontana attacca, con una frase netta di cui si è accorto per primo il blogger de L’Espresso Daniele Sensi, che già pochi giorni fa aveva raccontato della trasmissione in diretta di Radio Padania in cui si invitavano gli ascoltatori a chiamare per offendere Roberto Maroni, reo di aver criticato la linea di Salvini.

Quindi, ecco Fontana che spiega: “E’ un discorso demagogico e inaccettabile quello di dire che dobbiamo accettarli, è un discorso a cui dobbiamo reagire, dobbiamo ribellarci: non possiamo accettarli tutti. Vorrebbe dire che non ci saremmo più noi come realtà sociale e etnica, perché loro sono molti più di noi, perché loro sono molto più determinati di noi nell’occupare questo territorio. Di fronte a queste affermazioni dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle, perché qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, ma logici e razionali: non possiamo perché tutti non ci stiamo, quindi dobbiamo fare delle scelte, decidere se la nostra etnia, razza bianca, società deve continuare ad esistere o deve essere cancellata, è una scelta. Se la maggioranza degli italiani dovesse dire noi vogliamo autoeliminarci vorrà dire che noi che non vogliamo autoeliminarci ce ne andiamo da un’altra parte”.

Tra le prime reazioni, quella del candidato governatore del centrosinistra Giorgio Gori: “C’è chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa, senza isterismi e demagogia”.

http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/01/15/news/elezioni_lombardia_attilio_fontana_lega_razza_bianca-186527143/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1

 

15 Gennaio 2018Permalink

8 gennaio 2018 – Quando sperare è un dovere

Ho pubblicato le segnalazioni che trascrivo su facebook e inviato con lettera alla mia lista cieca.

Prima delle elezioni mi sembra il caso di sollecitare ancora l’interesse per i minori senza certificato di nascita.

Segnalo il link a un articolo del 2015, tutt’altro che inattuale per chi ancora voglia il rispetto dei diritti devastati dalla Shoà e oggi – pur proclamati dall’assemblea delle Nazioni Unite – ignorati se non apertamente beffati. L’ho trascritto nel mio blog il 4 gennaio e si può leggere da qui.
Nel 2015 l’autore svolgeva la funzione di Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, incarico che ha ricoperto dal 2011 al 2016.

LUIGI FADIGA : DA FIGLIO A BAMBINO. Il fanciullo come persona titolare di diritti
Pubblicato nella rivista: Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269

Luigi Fadiga è stato giudice del Tribunale per i minorenni dal 1970 al 1979, è passato al Tribunale civile e penale nei due anni successivi, poi ha diretto l’ Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero.
Negli ultimi otto anni ho dovuto constatare che, a proposito della fragilità indifesa dei diritti dei minori , non c’è limite al peggio.
Nell’approssimarsi delle elezioni, più che rammarico per la devastante esperienza vissuta, ho paura. Ho imparato che quando ci si confronta con soggetti fragili, che non hanno parola, non c’è limite al peggio.
La lettura dell’articolo di Fadiga può – a chi sia in buona fede – aiutare a definire i termini del problema.
Sarà possibile farlo conoscere a chi – forse – sta preparando un progetto per la prossima legislatura?
Il 5 gennaio, ho tentato alcuni richiami ai tentativi di affermare il cd ius soli, tentativi che si chiudono con una beffa perpetrata in Senato e non solo dalla destra. L’articolo si po’ leggere anche da qui

Ancora una segnalazione
Da lunedì 8 gennaio, #SandraToffolatti legge #AdAltaVoce IL DIARIO DI ETTY HILLESUM Radio3 Rai ore 17
“Etty Hillesum è una giovane donna che ad Amsterdam legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È un’ebrea, ma non osservante anche se pensa, se non alla religione, a dio. E quando nella sua realtà comincia a entrare il quotidiano della persecuzione, Etty non pensa nemmeno per un momento a salvarsi. Deve parlare, deve osservare. Dal campo di Westerbork sarà mandata ad Auschwitz. A mano a mano che si avvicina la fine, la voce di Etty Hillesum diventa sempre più limpida e sicura, senza incrinature, anche nel pieno dell’orrore”.
Nel #MeseDellaMemoria, il ricordo della vita in tempo di guerra. Il diario è pubblicato da Adelphi Edizioni

Riprendo questa informazione, per me molto importante, perché la lettura di Etty Hillesum consente di conoscere una donna significativa nella cultura europea, voce poco nota della vicenda tragica che ha segnato irrimediabilmente la storia d’Europa.

8 Gennaio 2018Permalink

5 gennaio 2018 – La crudeltà stupida che appaga e paga.

Continuo a chiedermi come mai in otto anni non sia stato possibile cancellare interamente l’articolo del pacchetto sicurezza che nega il certificato di nascita ai nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno. E’ un articolo che propone una operatività da svolgersi nel disprezzo di ogni fondamento etico che impegni alla tutela del minore, dissociandosi di fatto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 176/1991.
In ogni caso viene compromesso il rispetto della Costituzione. La norma del ‘pacchetto sicurezza’, che ostacola la garanzia del certificato di nascita per ogni nato in Italia, nega il significato dell’art. 3 che promuove l’uguaglianza senza distinzioni di “sesso, di razza di lingua, di opinioni politiche “ e, per quello che qui ci interessa, “di condizioni personali e sociali”. E insieme si fa beffe dell’art. 10 per cui “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Del tutto estraneo invece ai dibattiti parlamentari (ma anche nella società civile) il significato della Convenzione che riconosce ogni essere umano come “titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio”.
Riprendo questa citazione da un articolo del 2015 di Luigi Fadiga, allora Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.
L’ho pubblicato interamente ieri nel mio blog [1]
L’articolo ricorda anche la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 la cui finalità è l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali (così erano definiti i nati fuori dal matrimonio). Cita poi molte norme del codice civile che può essere interessante conoscere per cui rimando all’articolo.

I minori nella legislazione italiana, la mia cartina al tornasole
Ritorno ai minori senza certificato di nascita per legge come a cartine al tornasole, riferimento per il confronto con ogni norma che si voglia leggere avendo presenti i disvalori del razzismo e del disprezzo dei ‘figli degli altri’ già alla nascita.
Era un’espressione che avevo scritto non so più quanti anni fa considerando la negazione del certificato di nascita misura appartenente a una cultura con una radice razzista per aver identificato minori da penalizzare sul fondamento dell’etnia d’origine dei genitori e della loro irregolarità burocratica.
Purtroppo si tratta di una cultura ben accetta anche a livello d’opinione pubblica largamente influenzata dal lungo lavorio corruttivo perpetrato dalla Lega Nord

Lo spezzettamento dei minori
A questo punto torna utile considerare le varie norme che in anni piuttosto recenti hanno discriminato via via particolari categorie di minori, cui era negato ciò che a loro coetanei era ed è invece assicurato.
Punto di partenza fondamentale: la lettera g del comma 22 dell’art. 1 (Testo Unico sull’immigrazione D.lgs, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, art. 5 comma 2) quando fu imposta la presentazione del permesso di soggiorno per registrare le dichiarazioni di matrimonio e di nascita.
A ripristinare la possibilità di contrarre matrimonio senza presentare il permesso di soggiorno provvide la Corte Costituzionale con sentenza 245/2011.
Nulla di efficace fu fatto invece per i minori cui era ed è negata l’esistenza legale se nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno.
La diversità fra matrimoni e nascite a mio parere si può spiegare facendosi forza di tutto il cinismo che l’analisi di questa legge impone.
Mentre il ripristino della possibilità di contrarre matrimonio poteva avere come referenti del legislatore persone adulte con capacità di parola e di ascolto, i neonati nulla avevano di tutto questo né lo avevano i loro genitori, spaventati dal doversi dichiarare irregolari di fronte a un ufficiale di stato civile, disponibile ad usare i neonati come esca per cacciare i loro genitore
E dico disponibile perché in realtà si potrebbe giovare della circolare che, emanata contestualmente alla legge, afferma il contrario della legge stessa e, con tutta la precarietà di uno strumento amministrativo, consente ciò che la legge nega [2].
Ne ho diffusamente scritto più e più volte per concludere con un appello al presidente Gentiloni, pubblicato nel mio blog il 31 dicembre scorso, [3] perché vigili sull’applicazione della circolare nei tre mesi che ha davanti a sé.
Per capire occorre considerare la situazione con rispetto della logica e senza ricorso a non si sa quali buone intenzioni di un legislatore che si presume competente e corretto.
Vennero presentate due proposte di legge, n.740/2013 alla camera e 1562/2014 al senato e, sebbene fossero state affidate dalla presidente Boldrini e dal presidente Grasso alle rispettive commissioni Affari Costituzionali, non se ne fece nulla.
Sia chiaro che quelle proposte non prevedevano di condividere e dividere risorse. Entrambe senza oneri di spesa, riaffermavano solo un principio violato.
Nel 2015 la situazione cambiò ancora ma di ciò più avanti.
Ora è opportuno tornare a norme che hanno in comune il discrimine dei minori in base, in spregio alla Costituzione, alle loro ‘condizioni personali’.

Il diritto alla continuità affettiva
Per stabilire il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il Parlamento ha approvato la legge n. 173 del 2015, che ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e affidamento familiare. A tal fine riconosce alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nell’adozione [4].
Il diritto alla continuità degli affetti appartiene a tutti i minori indistintamente?
Non è facile farsi beffe dei nostri inflessibili eroi italici e quindi no.
Per tutti i nostri figli sì, per i figli degli altri … distinguiamo.
Se cessano di essere strumento per far danno ai loro genitori non ci servono più .. fuori da casa nostra con mamma e papà!

Ma anche in casa nostra …
L’occasione per costruire il caso esemplare si presentò ben presto, quando fu discussa la cd legge Cirinnà che venne approvata il 20 maggio 2016, n. 76 con il titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. [5]
La legge Cirinnà, che si applica alle coppie dello stesso sesso che hanno contratto all’estero matrimonio o istituto analogo alle unioni civili, inizialmente prevedeva la stepchild adoption, (“adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari, un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore. [6]
E’ ben chiaro che, se morisse o intervenisse altro radicale impedimento per il genitore il partner di costui o costei potrebbe assicurare al bambino cresciuto da entrambi la continuità affettiva prevista dalla legge 173/2015.
E invece no!
Il parlamento italiano si dimostrò incapace di riconosce ogni essere umano come “titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio”.
Ne approfittò per punire le coppie che avessero messo al mondo un figlio con il sistema della maternità surrogata e non seppero distinguere fra l’intento punitivo e i diritti del bambino che non è bagaglio appresso dei suoi genitori, quale che sia la condizione di costoro.
Così anche le unioni civili hanno la loro vittima sacrificale, ancora una volta un bambino.
L’estensione della norma del 2009 – nata per colpire i figli dei migranti non comunitari irregolari – colpisce anche i figli delle coppie omossessuali.
Ma esiste qualche possibilità di sfuggire all’implacabile scure dell’intento punitivo dei vari difensori di non so che e infatti lo scorso giugno la Cassazione ha approvato la stepchild adoption per una coppia di lesbiche: una di loro potrà adottare la figlia della compagna e risultare così madre della bambina. [7]
Altri piccoli fantasmi però si aggirano nelle aule del nostro insaziabile parlamento e sono ancora i figli dei sans papier e non sfuggono certamente all’occhio acuto e alla urla incontenibili dell’indimenticabile senatore Giovanardi, mentre altri intervengono con i mezzi che la tecnica legislativa assicura loro.

Lo ius soli deve sparire
Lo ius soli che non è ius soli [8] perché non prevede un automatismo nella concessione della cittadinanza al momento della nascita (come accade, per esempio, negli USA) è stato discusso ampiamente anche nei media per cui mi limito a considerarne un aspetto, non senza ricordare una ottima sintesi proposta dal senatore Dalla Zuanna [9].
Nel 2015 venne inserito nel testo che il parlamento aveva elaborato, recependo il testo a iniziativa popolare, un prezioso articoletto (comma 3 art. 2) che, se approvato, avrebbe riportato la registrazione delle dichiarazioni di nascita alla situazione precedente il pacchetto sicurezza e quindi anche i figli dei sans papier avrebbero avuto il loro certificato di nascita. Il comma 3 è morto con le ‘Disposizioni’ ma , per paura che fosse discusso e (Dio non voglia!) approvato, otto sentato di FI PdL avevano presentato un emendamento soppressivo.
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella mia memoria digitale che è il mio blog. 2.3 PAOLO ROMANI, BERNINI, GASPARRI, D’ALÌ, MALAN, PELINO, FLORIS, FAZZONE
Sono creature orrende ma quel che fanno è così strano da incuriosirmi.
Se li conoscessi chiederei ‘Perché?’ ma non li conosco. Meglio così

Il traghettatore
Chi ha seguito l’appassionato, intenso lavoro dei promotori dello ‘ius soli’ , protrattosi per anni, raccogliendo le firme necessarie, presentando la legge, verificando i lavori del Parlamento si chiederà dove finisce ora quella caterva di elaborati e di dibattiti.
E’ molto semplice: sparirà con la fine della legislatura.
Resterà un solo articolo: quello che appartiene al ‘pacchetto sicurezza’ perché norma di legge. Ancora una volta elemento di stabile certezza è il danno permanente ai neonati.
Lo ha voluto nel 2009 l’allora ministro Maroni (nel quadro del quarto governo Berlusconi), è transitato al governo Monti e, a conclusione della XVI legislatura lo ha ereditato il governo Letta che, serenamente lo ha passato al governo Renzi, che –fra una chiacchiera e l’altra – ne ha fatto carico al governo Gentiloni che ne sarà traghettatore alla XVIII legislatura.
Così va la storia degli italici squallori conforto di molte e molti!

[1] Articolo Fadiga https://diariealtro.it/?p=5482
[2] Circolare 19 /2009 Ministero dell’interno
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2019%20-%202009.pdf
[3] Dal blog diari e altro 31 dicembre 2017 https://diariealtro.it/?p=5462
[4] http://www.camera.it/leg17/522?tema=diritto_alla_continuit__affettiva_dei_bambini_e_delle_bambine_in_affido_familiare_
[5] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
[6] http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/27/stepchild-adoption-coppie-omosessuali
[7] http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gay-nato-con-eterologa-estero-Gran-Bretagna-gay-lesbiche-cittadine-italiane-coniugate-in-Gran-Bretagna-4b30625f-3214-4209-b315-e6703991c32e.html
[8] Disegno di legge S 2092 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza. Titolo breve: Disposizioni in materia di cittadinanza .
[9] 28 giugno 2017 sintesi Dalla Zuanna https://diariealtro.it/?p=5047

5 Gennaio 2018Permalink

4 gennaio 2018 – Essere minori in Italia – Un saggio del 2015

Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti
                                                      Luigi Fadiga
(Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna)

1. La CRC e la sua ratifica
Con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, il Parlamento italiano ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (Convention on the Rights of the Child adottata a New York il 20 novembre 1989, di sèguito CRC). Con il deposito degli strumenti di ratifica, avvenuto il 5 settembre 1991, la CRC ha acquisito il valore di legge dello Stato italiano. In forza degli obblighi internazionali così assunti dall’Italia, le sue disposizioni che non richiedono modifiche della legge interna sono immediatamente applicabili nel nostro Paese, e a loro volta le norme interne incompatibili con le disposizioni della CRC sono abrogate.

2. Un problema non solo linguistico
Il testo ufficiale della CRC è redatto in due lingue: inglese e francese. Il nostro legislatore si è trovato subito di fronte a un problema: come tradurre in lingua italiana il termine inglese child,o il corrispondente francese enfant? Con la parola “bambino”? Ma la Convenzione si applica a tutto l’arco della minore età e dunque fino al diciottesimo anno. “Ragazzo”? Ma sorge il problema inverso: non si può chiamare ragazzo un bimbo di un anno, e meno che mai un neonato. “Minorenne” o “minore”? Ma quei sostantivi provengono da un aggettivo diminutivo e hanno un evidente sapore semantico riduttivo e limitativo. La scelta è caduta così sul desueto termine “fanciullo”, che ricorda il libro Cuore e che a rigore non è applicabile ai bambini piccolissimi, né ai giovani prossimi alla maggiore età.
Questa iniziale divagazione è filologica solo in apparenza. Essa infatti cerca di dimostrare come nella lingua, nel diritto, nella cultura e nel costume italiani, non si disponga di un termine che designi (per usare le parole della CRC) “ogni essere umano avente un’età da zero a diciotto anni”. In sostanza e paradossalmente si tratta di termini intraducibili, come intraducibile era la parola single, che è entrata nell’uso non potendo certo essere tradotta con “zitella”, per di più indeclinabile al maschile.
Un’altra apparente divagazione deve essere fatta, non di carattere linguistico ma sociologico. La sociologia dell’infanzia (Saporiti, Sgritta, Qvortrup1) ha messo in luce che le persone minori dei diciotto anni rappresentano ormai l’unica fascia sociale debole priva di un sistema di rappresentanza. I minorenni non votano, non hanno sindacati, non hanno partiti politici, non hanno l’arma dello sciopero. Per questa fascia sociale la nostra lingua nemmeno possiede un termine appropriato. L’unica via che hanno i suoi appartenenti per far sentire la loro voce è quella che passa attraverso il filtro degli adulti che per legge li rappresentano: genitori, tutori, organismi socio-assistenziali e simili.
La voce del fanciullo è quindi una voce necessariamente mediata, ma non da un interprete (che se sbaglia traduzione lo fa per insufficiente professionalità), bensì da coloro che hanno su di lui un potere, quanto meno di fatto.

3. Figlio o persona minorenne?
Dal punto di vista giuridico si giunge a conclusioni analoghe. Infatti nel Libro primo del Codice civile e fino all’entrata in vigore d.lgs. 154/2013 (vale a dire fino al 7 febbraio 2014) il soggetto minorenne è sempre stato preso in considerazione unicamente come figlio. Ciò significa che egli è stato ed è pensato come membro di uno status (lo status filiationis), a prescindere dalla sua minore età. E a questo proposito va ricordato che negli status le persone non sono considerate nella loro individualità ma come membri di un certo gruppo sociale (es.: lo status civitatis), cosicché è la loro appartenenza al gruppo a determinarne diritti e doveri, e non il loro essere persona.
Caratteristica dello status filiationis è una relazione intergenerazionale, che nel caso di figlio minorenne è una relazione di subordinazione. Solo recentemente il bimillenario istituto giuridico della patria potestas è stato messo in ombra dall’art. 1 della legge 10 dicembre 2012 n.219 e dal d.lgs. 154/2013 sopra citato. La riforma così operata ha abolito ogni differenza tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio (art. 316), e ha sostituito al termine “potestà” quello di “responsabilità”. Ma soprattutto ha introdotto nel codice civile due norme di grandissimo rilievo, che aprono orizzonti nuovi anche all’interprete. Si tratta dell’art. 315 bis e dell’art. 336 bis. Nel primo, accanto ai doveri del figlio verso i genitori si parla dei suoi diritti nei loro confronti: diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti; diritto di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano. Nel secondo, e cioè nell’art. 336 bis relativo al diritto all’ascolto2, per la prima volta si prende in considerazione la persona minorenne in quanto tale, anche a prescindere dal suo status di figlio.
Dunque, e contrariamente a quanto accadeva prima della recente riforma, il diritto all’ascolto è divenuto la via maestra che permette alla fascia sociale delle persone di minore età ed ai suoi singoli appartenenti di far sentire la loro voce e di esprimere in prima persona bisogni e desideri.

4. L’ottica della CRC
Proprio quest’ultimo è l’approccio della CRC, dove il fanciullo è preso in considerazione in quanto persona: egli è, come si è detto, “un essere umano avente un’età da zero a diciotto anni”, e in quanto tale è titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio. Ne consegue che quei diritti valgono anche nei confronti degli altri membri del gruppo di appartenenza e possono essere fatti valere anche in contrasto o in conflitto con loro. Per di più, sin dai primissimi articoli viene sancito dalla CRC il criterio della preminenza dell’interesse del minore (art. 3) e il dovere dei genitori di dare al fanciullo “l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione”. Viene così introdotto un dovere dei genitori che in qualche misura tocca le loro stesse scelte educative di fondo: chi pretende di educare il figlio come cosa propria e insindacabilmente si pone fuori dalla Convenzione e dai suoi obblighi.
A questo proposito una giurisprudenza coraggiosa portata avanti dai Tribunali per i minorenni della Calabria ordina l’allontanamento dal nucleo familiare dei ragazzi appartenenti a famiglie della ‘ndrangheta, sul presupposto che occorre sottrarli all’influenza dei boss mafiosi, di per se stessa lesiva del diritto all’educazione. A prescindere dagli aspetti procedurali, certamente complessi, la sostanziale conformità di tale giurisprudenza alla CRC non può essere messa in dubbio.
In tutt’altro contesto e situazione ma con ottica non dissimile, assai di recente la Procura per i minorenni di Torino ha chiesto al Tribunale misure civili di protezione nei confronti di bambini collocati dai genitori fuori dalla famiglia in un convitto di una comunità Yoga. E a questo proposito va ricordato che a norma della legge 184/1983 e s.m., i genitori non hanno più il potere di collocare il figlio fuori della casa familiare, e che non è consentito il ricovero dei minori in istituto.

5. Genitori e care givers
È da notare che, nel testo dell’articolo 5 della CRC, le responsabilità “dei tutori o di altre persone legalmente responsabili del fanciullo”sono equiparate alle responsabilità dei genitori. Nel nostro diritto interno ciò non avviene. I poteri del genitore nella qualità di legale rappresentante del figlio sono assai maggiori di quelli del tutore, che ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una lunga serie di atti considerati eccedenti l’ordinaria amministrazione (cfr. artt. 374-375 cod. civ. in rel. all’art. 320 stesso codice). Parallelamente, i controlli sull’esercizio della potestà sono assai meno invasivi di quelli sull’esercizio della tutela, e sono sempre controlli ex post e mai ex ante. Occorre cioè che la condotta del genitore abbia prodotto un grave pregiudizio del figlio (art. 330) o sia comunque pregiudizievole al figlio (art. 333), e dunque occorre che un danno si sia già verificato. Manca infatti nel nostro diritto la nozione di enfant en danger propria del diritto minorile francese, dove il pericolo di pregiudizio è sufficiente a legittimare un intervento preventivo di protezione.
Ciò si spiega con la radicata presunzione che le scelte dei genitori siano sempre coincidenti con l’interesse del figlio, fatta eccezione per quelle di carattere patrimoniale. Per queste infatti l’art. 320 cod. civ., rubricato significativamente “Rappresentanza e amministrazione”, prevede in modo esplicito l’ipotesi del conflitto di interessi patrimoniali e la conseguente nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare. Manca invece nel codice civile analoga esplicita previsione per il conflitto di interessi non patrimoniali, e la giurisprudenza di merito ha dovuto sudare non poco per dare spazio a questa ipotesi, che nella nostra società attuale è ben più frequente e non meno pregiudizievole dell’altra.
Lo squilibrio è diretta conseguenza di un diritto minorile e di famiglia incapaci di rinnovarsi secondo un disegno organico di largo respiro, capaci invece e soltanto di interventi settoriali incompleti e non coordinati. Ne è un buon esempio la meccanica sostituzione del termine “potestà genitoriale” con quello di “responsabilità genitoriale”, operato dal d.lgs. 2013 n. 154 in attuazione della delega di cui alla l. 2012 n. 219 senza che vi sia stata una contestuale ridefinizione generale dei doveri e poteri dei genitori. L’equivalenza genitori/care givers di cui vi è traccia nella CRC è invece diretta conseguenza di un approccio tutto basato sul diritto della persona di minore età ai diritti primari di essere curato ed educato, e quindi di un approccio costruito su una relazione di responsabilità e non su una relazione di potere.

6. Freni e acceleratori
Nel nostro Paese l’adeguamento della normativa interna diretta alla integrale applicazione della CRC è caratterizzata da grande lentezza. Basti considerare che risale al 1975 l’ultima riforma organica del diritto di famiglia, e che gli interventi successivi – compresi quelli più recenti – hanno tutti un approccio parziale e di settore. Esistono fattori frenanti che rallentano il processo evolutivo del nostro diritto, e gli impediscono di tenere il passo con i profondi mutamenti dei modelli familiari che sono in atto. Si tratta di fattori di ordine culturale sociale e politico, tra i quali è oggettivamente difficile trovare una scelta sufficientemente condivisa. E d’altra parte esistono anche fattori di accelerazione, che si sviluppano nella giurisprudenza e nell’attività dell’interprete.
Tra i freni si possono individuare due percorsi che vanno in senso contrario alla CRC o quanto meno al suo spirito: quello del figlio come ‘dono’ e quello del figlio come ‘diritto’. Il primo non è privo di suggestioni positive. Esso tuttavia ha dei rischi, perché trova radici nella concezione tradizionale della potestà genitoriale e ne rappresenta in certo modo l’ultimo stadio: da figlio come ‘proprietà privata’ a figlio come ‘forza militare’ o ‘forza lavoro’; da figlio come ‘erede’ e ‘continuatore della stirpe’, o come ‘aiuto per la vecchiaia’ a figlio come ‘dono’. Nessuna di queste immagini considera prioritaria la persona, e la stessa immagine del dono evoca necessariamente la res, cioè la cosa che viene donata, della quale si diventa domini a tutti gli effetti.
Il secondo percorso che si sviluppa in senso contrario alla CRC e ne costituisce un freno è più insidioso. Esso infatti porta alla conseguenza che il figlio va considerato come un diritto, cosicché il desiderio di genitorialità si trasforma in un ‘diritto alla genitorialità’. Si tratta di un radicale capovolgimento di prospettiva, che trova causa nella nozione di salute così come intesa e proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia o di infermità. In una definizione così vasta, che per certi versi evoca quella del diritto alla felicità della Costituzione degli Stati Uniti d’America, trova largo spazio il concetto di fertilità/infertilità e di ogni possibile rimedio. Gli enormi progressi della biologia e della riproduzione assistita rinforzano questa nuova concezione del figlio come diritto, che reifica il fanciullo ancor di più della concezione del figlio come dono. Essa meriterebbe riflessioni ben maggiori di quante se ne facciano. Ma una prima riflessione è agevole: in questo quadro, la nozione di fanciullo così come intesa dalla CRC acquista un’importanza ancora maggiore: non basta più parlare di diritti del figlio, occorre parlare di diritti del fanciullo.

7. Qualcosa si muove
Sarebbe sbagliato tacere dei segnali di attenzione che provengono dalla giurisprudenza a questo proposito. Il primo e il più lontano va individuato nella notissima sentenza 2002/1 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto al minorenne la qualità di parte in senso sostanziale nei procedimenti civili che lo riguardano. Si tratta di una decisione che ha indicato al legislatore il percorso mancante, e che ha aperto all’interprete larghi spazi non ancora del tutto utilizzati. Il più recente segnale può invece essere indicato nella giurisprudenziale di legittimità e di merito concernente il cosiddetto “danno endo-familiare”.
La nozione di danno endo-familiare, e cioè della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari, è oggetto di una profonda rielaborazione diretta alla tutela dei diritti fondamentali della persona. La Corte di Cassazione con la sentenza 2013/26205 e da ultimo con la sentenza 3070/2015 ha confermato la condanna di un padre al risarcimento del danno con decorrenza dalla nascita a favore dei figli che non aveva voluto riconoscere come suoi, rifiutando la responsabilità di dare loro assistenza morale e materiale. I giudici di legittimità hanno precisato che la privazione degli elementi fondanti dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell’obbligo costituzionale sancito dall’art. 30 della Costituzione “nel senso rafforzato dall’integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell’Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo”. Pertanto, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. E questo perché “il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita”: preesiste dunque allo status di figlio e ha riguardo soltanto al suo essere persona titolare di diritti.

8. Diritti ma anche doveri
Tra i freni che in qualche modo si frappongono a una piena e convinta attuazione nel nostro Paese della CRC e dei suoi principi sui diritti del fanciullo va messa l’obiezione di quanti non riescono a condividere un approccio alle nuove generazioni basato sui diritti e non anche sui doveri, e vedono specialmente nei diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione un attentato alle responsabilità educative dei genitori.
Circa quest’ultimo aspetto, se è vero che la CRC delinea un tipo di “fanciullo” che non ci è familiare, occorre però sottolineare che l’art. 14 della stessa CRC riafferma il diritto-dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell’esercizio di quei diritti in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità; che per l’art. 29 l’educazione del fanciullo deve avere tra l’altro come finalità quella di sviluppare in lui il rispetto dei diritti dell’uomo e il rispetto dei genitori e altresì quella di prepararlo ad assumere le responsabilità della vita. Dunque, come già rilevava un maestro del diritto minorile, Carlo Alfredo Moro, la CRC non è soltanto un codice di norme giuridiche, bensì un vero programma pedagogico di educazione alla libertà e alla responsabilità basata sul rispetto: e in quest’ottica riesce molto difficile non condividerla.
Si aggiunga che nel contesto italiano, per una serie di tradizioni e ragioni culturali cui si sono ora aggiunte ragioni economiche, l’uscita dei figli dalla famiglia avviene con fortissimo ritardo rispetto agli altri paesi europei. Secondo i dati del censimento del 1991 il 91% dei giovani maschi di 20-24 anni e il 75% delle giovani donne della stessa fascia di età si trovava ancora nella casa dei genitori. Appena il 3% dei maschi e il 2% delle donne vivevano soli. Negli ultimi censimenti (2001 e 2011) il fenomeno risulta in espansione. Cifre di questa chiarezza mostrano che nelle giovani generazioni di italiani è presente una forte resistenza all’assunzione di responsabilità proprie della vita adulta, e una conseguente spinta al rinvio di quel momento. Ovvio che la crisi economica abbia favorito il fenomeno, che tuttavia ha radici più profonde e strutturali.
Circa l’obiezione che la CRC concede diritti ma si dimentica dei doveri, la risposta è più facile. Basta infatti notare (e far notare) che se io ho diritto al gioco e al riposo, anche l’altro ha uguale diritto; se io ho diritto a non essere oggetto di derisione o di atti di bullismo, anche il mio compagno di banco ha lo stesso diritto; che se io ho diritto a non essere discriminato per motivi di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione o di qualsiasi altra mia diversità, uguale diritto hanno tutti i miei compagni di scuola e ciascuno di essi.
Per concludere su questo punto, un’educazione alla libertà comporta necessariamente consapevolezza di responsabilità e di reciprocità: cosicché, insieme ai diritti del fanciullo, essa ne riafferma e ne rafforza tutti i doveri.

9. Ruolo dei garanti
Non molti anni addietro, nel 2006, in tutto il nostro Paese erano appena tre i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza: quelli del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, e delle Marche. Da allora sono più che quintuplicati, e ormai solamente la Sicilia, la Sardegna e il Piemonte con la Valle d’Aosta ne sono privi. Un simile sviluppo deve fare riflettere sulle sue ragioni e sulle sue prospettive.
Quanto alle prime, alcune sembrano da sottolineare. In primo luogo, si è verificato nel Paese un progressivo aumento di conoscenza e di consapevolezza dei nuovi diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dell’esigenza di dar loro concreta attuazione sul territorio regionale. Un forte stimolo in questa direzione è stato dato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, “Diritto del minore ad una famiglia”, che ha riaffermato tra l’altro il dovere delle Regioni di sostenere i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l’abbandono; di promuovere iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione; di organizzare corsi di aggiornamento professionale degli operatori sociali (art. 1, co. 3). Anche la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha contribuito nel senso predetto. In Emilia-Romagna va ricordata la l.r. 12 marzo 2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Quanto alle seconde, e più in generale, alcuni fattori hanno fatto emergere l’esigenza di specifiche figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza. Tra questi il rapido mutamento dei modelli familiari; il progressivo sganciamento del rapporto genitore-figlio dall’appartenenza genetica; la presa di coscienza che il bambino è persona titolare di diritti prima ancora di essere figlio; che può esservi conflitto di interessi anche non patrimoniali tra diritti del figlio e genitore legale rappresentante; che la rigida presunzione di coincidenza tra volontà del genitore e diritti del figlio si è fatta sempre più debole.
Infine, la necessità di mantenere una stretta interazione tra protezione socio-assistenziale, protezione giudiziaria e territorio ha accelerato il processo. Quell’interazione infatti, già assicurata dai poteri ufficiosi attribuiti fin dal 1983 al tribunale per i minorenni, era stata fortemente compromessa dalla legge 149/2001 con l’attribuzione al solo pubblico ministero minorile dei poteri di iniziativa in materia di stato di abbandono.
È recente la nomina del garante infanzia della Regione Lombardia, cosicché si può ritenere ormai prossimo il completamento della rete dei garanti regionali. Ciò costituisce un segnale preciso della rilevanza acquisita da queste figure e delle prospettive di sviluppo che esse possono avere nell’ambito del sistema pubblico di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. La legge 12 luglio 2011 n. 112, istitutiva dell’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha previsto una Conferenza nazionale composta da tutti i Garanti regionali o da altre figure analoghe. Ad essa spetta il compito di promuovere linee comuni di azione in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di individuare forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

10. Possibili prospettive
La domanda che ci si deve porre a questo punto sembra essere la seguente: potrebbe l’accelerazione dei cambiamenti nei modelli familiari e nel comportamento delle giovani generazioni favorire la presa di coscienza che le persone minori di età sono titolari di diritti prima ancora di diventare giuridicamente figli?
La risposta non è semplice. Il processo sociale e culturale sintetizzato nel titolo di quese note (“Da figlio a bambino”) non pare arrestabile, ma lasciato a se stesso non è esente da rischi anche gravi di far retrocedere anziché avanzare i diritti delle persone di minore età, e specialmente di quelle della prima e primissima infanzia. La scienza offre ormai la possibilità di costruirsi un figlio su misura, scegliendone a priori le caratteristiche psicosomatiche e anche genetiche, attraverso la selezione dei donatori di gameti. È una possibilità assai vicina a inquietanti nuove forme di selezione della “razza”.
Tutto ciò comporta l’esigenza di studiare e sperimentare, per le persone minori dei diciotto anni e per i loro diritti, forme di protezione più appropriate e più adeguate ai tempi. Un ruolo importante portebbe essere svolto in questo dalle nuove figure di garanzia. Il legislatore potrebbe riconoscere ai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza il ruolo e le funzioni di tutori pubblici dei minorenni, con facoltà del giudice di deferire a loro la tutela. Nella Regione Veneto sono state fatte esperienze a tale riguardo. Altro campo di sviluppo è quello della curatela. Anche là dove il genitore conserva la rappresentanza legale del figlio, si possono verificare conflitti di interesse tali da giustificare la nomina di un curatore, e la necessità di una sua costituzione in giudizio. L’ufficio del Garante regionale potrebbe svolgere questo compito.
Un ulteriore possibile scenario, che tuttavia presuppone modifiche a livello di normativa statale, è la legittimazione dei garanti regionali ad intervenire nei procedimenti penali dove il minore è vittima. A questo proposito si ricorda che già l’art. 3 della legge regionale 2005 nr. 9 dell’Emilia-Romagna prevede la facoltà del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di intervenire nei procedimenti amministrativi ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini o ragazzi, di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. Ma più ancora si ricorda che gli artt. 91 e segg. Cod. proc. pen. conferiscono agli enti che hanno finalità di tutela degli interessi lesi dal reato il potere di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Non parrebbe fuori luogo dunque una norma di legge dello Stato che riconoscesse ai garanti regionali, nella loro qualità di enti pubblici di garanzia, poteri analoghi.
Le prospettive di sviluppo delle figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza sopra indicate non sono certo esaustive. Disegnare un sistema che favorisca uno sviluppo corretto dei diritti delle persone di minore età richiede un approccio di ampio respiro, impossibile in questa sede. Tuttavia, va sottolineato che quelle prospettive, come ogni altra proposta in questo campo, sono condizionate dai risultati raggiunti in questa prima fase di operatività dai garanti regionali, dagli ostacoli che hanno incontrato, e dal tipo di sviluppo che potranno avere nei prossimi anni quelle figure specializzate. La partita rimane aperta: ma sarebbe un peccato perdere questa occasione senza averla adeguatamente coltivata e sperimentata.

1 Si vedano: A. Saporiti, G.B. Sgritta, La staffetta – una ricerca sui rapporti generazionali, Roma, ed. Lavoro, 1997; G.B. Sgritta, La condizione dell’infanzia. Teorie, politiche, rappresentazioni sociali, Milano, FrancoAngeli, 1988; J. Qvortrup, Social Studies of Childhood Developments since the 1980s, relazione tenuta a Firenze, Istituto degli Innocenti, il 24 novembre 2009 in occasione del Seminario in memoria di Angelo Saporiti sul tema “I diritti di bambini e ragazzi a vent’anni dalla Convenzione Onu”.
2 Si veda al riguardo il contributo di Francesca Baraghini in questo Forum.

Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269
http://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/fadiga.html

4 Gennaio 2018Permalink