18 giugno 2015 – Come un osso a un cane

Quella che segue è una pagina che ho tratto dall’ottavo rapporto del Gruppo CRC (di cui molte volte ho scritto). Ho inserito di seguito alcune note che consentono di apprezzare meglio le modalità di presentazione del rapporto che ora propone come conclusione ciò che già sei anni fa auspicavo e che continua ad essere disatteso (si veda la relazione del 9 giugno). Fallito nel 2009 il tentativo di usare medici e operatori sanitari come spie per la segnalazione di chi si presentasse a una struttura sanitaria senza permesso di soggiorno, restava nella legge 94/2009 la lettera g del comma 22 dell’art. 1 che, sottoponendo la registrazione delle dichiarazioni di matrimonio e di nascita alla presentazione del permesso di soggiorno, rendeva inaccessibile il matrimonio e estremamente difficile la dichiarazione di nascita (si veda anche più avanti il distinguo relativo alla circolare n. 19 del 2009) per i sans papier Nel 2011 la Corte Costituzionale cancellava l’ostacolo del permesso di soggiorno per i matrimoni. Restava e resta problematico e pericoloso dichiarare la nascita del proprio figlio. Ci sono due proposte di legge che, se fossero discusse e approvate (non prevedono oneri di spesa), sanerebbero questa devastante situazione. Ma nessuno se ne occupa efficacemente. Alla voracità devastante e spregiudicata della Lega Nord e della cultura diffusa abilmente costruita (senza che l’operazione conoscesse ostacoli nella società civile) sono lasciati i neonati di cui nessuno si occupa perché non assicurano né voti né successo di pubblico. Vengono trattati come un osso gettato alla voracità di un cane perché si distragga e non  ti azzanni.

Gruppo CRC – dal Rapporto n. 8

Capitolo III DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ1. DIRITTO DI REGISTRAZIONE E CITTADINANZA

29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della Raccomandazione n. 40 durante l’Universal Periodic Review, al fine di attuare la L.91/1992 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono in Italia, raccomanda all’Italia:

a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;

   b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;

c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29

Come già riportato nei precedenti Rapporti CRC, l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con Legge n.94/2009, in combinato disposto con gli ex artt.361-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante. Tale obbligo rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio, per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. A questo riguardo si ricorda che, sebbene la Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno specifichi che non è necessario esibire documenti inerenti il soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita e dello stato civile), tale disposizione ha avuto una scarsa pubblicizzazione [1]  , così come è rimasto disatteso il sollecito sopra riportato del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, affinché l’Italia intraprenda una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dallo status giuridico dei genitori.

Rispetto al reato di ingresso e soggiorno illegale, tuttavia, si segnala l’approvazione della legge delega del 28 aprile 2014, n. 672, che prevede l’abolizione del reato di ingresso illecito in Italia, ma continua a mantenere in vigore l’arresto per i cittadini stranieri qualora rientrino nel nostro Paese dopo un provvedimento di espulsione o violino altre disposizioni, come ad esempio l’obbligo di firma in Questura.

La Fondazione Ismu ha stimato che al 1° gennaio 20143 la componente irregolare è ai minimi storici, il 6% del totale, pari a circa 300 mila unità. Tuttavia non si può escludere che tra gli immigrati in situazione di irregolarità vi possa essere anche un numero di gestanti che, per paura di essere identificate, potrebbero non richiedere le cure ospedaliere cui avrebbero diritto, né provvedere alla registrazione anagrafica del figlio.

Alla luce di tali considerazioni il Gruppo CRC raccomanda:1. Al Parlamento, una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;

2. Al Parlamento, di approvare entro il 2015 una riforma delle Legge 91/1992 che garantisca percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per i minorenni stranieri nati in Italia e per i minorenni stranieri arrivati nel nostro Paese in tenera età.

Nota 1 Si veda la proposta di legge Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”.

Note esplicative del testo CRC

Le Osservazioni Conclusive indirizzate dal Comitato ONU al Governo italiano nel 2011 in merito all’attuazione della Convenzione (CRC/C/ITA/CO/3-4) sono un utile strumento di lavoro per l’opera di monitoraggio intrapresa dal Gruppo  CRC, in quanto indicano la direzione che il Governo dovrebbe tenere per uniformare la politica e la legislazione interna sull’infanzia e l’adolescenza agli standard richiesti dalla CRC. Per questo motivo all’inizio di ogni paragrafo sono riportate le raccomandazioni relative alla tematica trattata.

Nota bene: alla fine di ogni paragrafo sono inserite le raccomandazioni che il Gruppo CRC rivolge alle istituzioni competenti. In bordeaux le raccomandazioni reiterate dagli anni precedenti e non ancora attuate.

WHO’s WHO

Seguono informazioni tratte dalle prime pagine del rapporto dove fra le 80 associazioni firmatarie del rapporto, coordinate da Save the Children Italia, si trovano anche il  Comitato italiano per l’Unicef Onlus e la Caritas Italiana. Organizzazioni rispettate e attive firmano l rapporto, come 80 altre associazioni ma non sprecano le loro energie per neonati che non sanno farsi utili, neppure come immagine.

Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza cui il gruppo CRC presenta il proprio annuale rapporto verifica i progressi compiuti dagli Stati che hanno ratificato la CRC nell’attuazione dei diritti in essa sanciti, attraverso la presentazione e relativa discussione a Ginevra di Rapporti periodici governativi e dei Rapporti Supplementari delle Ong.

CRC  Acronimo di Convention on the Rights of the Child la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo», ma nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente «Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».

Maggiori informazioni su www.gruppocrc.net

 

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10 giugno 2015 – Parlamentari coraggiosi: famiglie negate ai neonati

Ultime notizia da Strasburgo – strategie di parità

Il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato a larga maggioranza un rapporto sull’uguaglianza di genere in Europa in cui si parla, per la prima volta in maniera così esplicita, di ‘famiglie gay’. “Il Parlamento – si legge nel testo – prende atto dell’evolversi della definizione di famiglia”. La relazione, che non contiene elementi vincolanti per gli stati membri, è stata approvata con 341 voti favorevoli, 281 contrari e 81 astensioni.

Le nuove aperture Ue sulle famiglie gay sono contenute in una risoluzione sulle nuove strategie sulla parità di genere in cui si invita la Ue ad adottare azioni specifiche per rafforzare i diritti delle donne disabili, migranti, appartenenti a minoranze etniche, delle donne Rom, delle donne anziane, delle madri single e le LGBTI.

Dal link in calce è possibile accedere all’elenco degli stati europei che hanno riconosciute, sia pur in forme diverse, le famiglie omossessuali.

La fermezza contro i neonati figli dei sans papier permane e unisce laici e cattolici.

Nulla si dice invece, né a Strasburgo né in Italia, sulla legge che esclude i figli dei sans papier dal diritto al certificato di nascita (ieri né ho pubblicato un’altra relazione di facile accesso). Ancora una volta ho scritto delle proposte di legge che potrebbero rimediare e non vengono messe a calendario. Ora provo a costruire una domanda che trasferirò a facebook sperando in qualche risposta che pubblicherò in questo blog, qualunque ne sia il tenore.
La domanda che trasferirò su facebook si rivolge al mondo cattolico ma devo onestamente segnalare anche il silenzio delle chiese riformate che però non hanno l’aggravante della forza e del potere della chiesa cattolica.

Domando

Ormai anche nel mondo cattolico si discute di famiglie al plurale. Non parlo delle diverse posizioni ma chiedo – e sarei lieta che qualcuno mi rispondesse – perché in tanto elencare, classificare, distinguere e giudicare nessuno mai ha avuto una parola per i neonati cui la legge italiana nega, insieme all’identità, una famiglia, accettando silenti che per legge non abbiano certificato di nascita.
E’ chiaro che per questi pericolosi nemici, il cui peso non supera i quattro chili e la cui voce che si esprime nel pianto non è in grado di manifestare pensieri articolati, vi è anche da parte della cultura cattolica (e dati i silenzi ufficiali anche della relativa gerarchia) un fermo, determinato, insormontabile rifiuto. Perché? Concluderanno l’impegno del Sinodo assicurando col loro marmoreo silenzio che costoro non devono esistere e che condividono la legge italiana in proposito?
http://www.repubblica.it/esteri/2015/06/09/news/famiglie_gay_parlamento_ue_approva_rapporto-116466956/?ref=HRER2-1

elenco degli stati che riconoscono le unioni omossessuali: http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/23/news/non_solo_italia_ecco_i_9_paesi-115087626/

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-Parlamento-europeo-riconosce-la-famiglia-gay-e-suoi-diritti-907634ce-a525-49b3-85ec-06efc92f6b46.html

http://www.ilgiornale.it/news/politica/parlamento-europeo-riconosce-famiglie-gay-1138680.html

10 Giugno 2015Permalink

9 giugno 2015 – Bambini ostinatamente invisibili

Faccio seguito alla relazione pubblicata il 2 maggio scorso inserendone una più completa proposta a fine maggio nel contesto delle iniziative del Festival della Costituzione di San Daniele del Friuli

Il certificato di nascita: un diritto personale assoluto

Dal 1991 è legge in Italia la ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che all’art. 3 recita: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi”. La registrazione alla nascita infatti, afferma Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell’Unicef « è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» ed «è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».  [i]

L’articolo 10 della Costituzione conferma la conformità dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [ii]  e, per ciò che riguarda il minore, l’art 3 della Convenzione e conseguentemente della legge 176/1991, precisa ancora che il suo superiore interesse debba essere la considerazione preminente, comunque, in ogni decisione [iii] . Ciò non bastasse anche Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata il 18 dicembre del 2000 riprende questi principi  [iv]

Sembra che l’alto significato etico e politico di queste norme sia entrato in qualche modo nella cultura del nostro paese e così quando mi capita di riferire che “Dall’8 agosto del 2009 ad alcuni bambini che nascono in Italia è ostacolata l’acquisizione del  certificato di nascita”  in alcuni interlocutori scattano anche atteggiamenti di democratico, fiducioso negazionismo. C’è chi infatti drasticamente rifiuta  tale possibilità, forse forte di una fresca o lontana memoria dell’avvenuta dichiarazione di nascita dei propri figli e della garanzia loro assicurata proprio dal certificato che li accompagnerà per  tutta la vita [v] . Purtroppo chi non crede nella legale possibilità del rifiuto del certificato di nascita ha torto ma per capire il pasticcio legislativo che conduce a tanto bisogna ripercorrere la storia della norma in questione.

Il permesso di soggiorno fra istituzione e legittimo abuso 

Il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi fu istituito nel 1998 con la cd legge Turco-Napolitano  [vi] . Ma non era un assoluto. Già in quella norma ne venivano indicate deroghe alla necessità di presentazione di quel documento  relative e chi venisse in Italia per esercitare “attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” e per chi richiedesse “atti di stato civile” (cioè la registrazione della dichiarazione di nascita, matrimonio e morte). La dichiarazione di nascita riguardava e riguarda evidentemente chi nasce in Italia, e non è cittadino italiano perché viene registrato necessariamente a seguito della cittadinanza dei genitori. Il permesso di soggiorno invece doveva – e deve – essere opportunamente esibito “agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero” Quattro anni dopo la norma  fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini  [vii] Sette anni dopo, nel 2oo9, il cd ‘pacchetto sicurezza’ cancellò le parole ‘inerenti agli atti di stato civile’, vanificando così l’eccezione già prevista,  e imponendo quindi la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli  [viii]E insisto per evitare equivoci: “dei proprio figli che nascono in Italia”. L’aspetto surreale della questione è che il permesso di soggiorno viene chiesto anche a chi, essendo irregolare, non possiede quel documento per definizione ma nello stesso tempo deve assicurare la dichiarazione di nascita al proprio figlio perché essere registrato all’anagrafe è un diritto proprio del bambino.

La conseguenza della norma quale si presenta oggi è quella di offrire agli amministratori e alle forze dell’ordine l’opportunità di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere. A quei poveri cosini inconsapevoli è affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore.

In realtà la norma originaria era più radicale. Si prevedeva infatti che– in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessità a una struttura sanitaria- i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero  comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Evidentemente il legislatore di allora ignorava norme fondamentali della deontologia professionale dei medici e si manifestò quindi una reazione forte della categoria a livello nazionale  e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Non mancarono anche reazioni locali. Scriveva il dr. Conte, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e ripercorrendo nel suo comunicato un elenco che troviamo nell’art. 3 della Costituzione: «Il medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia”, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera» [ix]. La sua presa di posizione da noi ebbe solo il sostegno del Gruppo locale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ne diffuse lo slogan “Siamo medici e infermieri, non siamo spie”. Non accadde altrettanto invece per la questione degli atti di stato civile dando luogo a una situazione che in un suo scritto anche il dr. Salvatore Geraci, in quegli anni presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni,  [x]  definiva «inutile per aumentare sicurezza e dannosa per il convivere sociale».

Ma è tempo di tornare ai neonati che da allora – era il tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’interno l’on. Maroni – continuano ad essere presenti in legge come fragili ma implacabili presidi delle condizioni per l’espulsione dei loro genitori.

Ministro Maroni: un acrobata

Quando la legge 94 (il cd pacchetto sicurezza, approvata il 15 luglio 2009) entrò in vigore – era l’8 agosto – il ministero dell’interno aveva emanato da 24 ore una circolare, evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali, che affermava ciò che la legge negava e tuttora nega  [xi]. Ce ne illustra il significato una risposta data dal sottosegretario di stato Davico (della Lega Nord) ad una interrogazione presentata dall’allora parlamentare Leoluca Orlando (a tanto sollecitato dalla nostra corregionale Paola Schiratti, allora consigliera provinciale). Scriveva il sottosegretario: «Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 <…>, volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale  [xii], indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico». Quindi il governo di allora, dimostrandosi ben consapevole della funzione del certificato di nascita, sventolava lo spauracchio dei “matrimoni di comodo” come copertura dello sfregio costituito dalla negazione del certificato di nascita stesso. Certamente il problema dei matrimoni di comodo era reale e non poteva essere ignorato. Ciò che non sembra essere tollerabile è lo strumento scelto per provvedere e soprattutto  l’uso che ne venne fatto per creare un coacervo confuso in cui inserire anche i neonati. E’ buffo ma –per una piccola ma non insignificante eterogeneità dei fini – proprio lo scritto ministeriale che ho letto mi ha suggerito il titolo di questa relazione. Bambini che non esistono, diceva il sottosegretario. E io chioso: se non devono esistere non si vedono, sono invisibili.

Come dicevo a fronte di una legge negazionista fu approvata – probabilmente allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali – la circolare che consente ciò che la legge nega. Non dimentichiamo che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al parlamento, così come per atto unilaterale del ministero era stata stilata.

Il 10 luglio 2014 è stata presentata in senato una proposta di legge (e non è la sola) che ha lo scopo di cancellare la norma che nega un  diritto di nuovi nati in Italia e nella relazione che l’accompagna leggiamo che quella circolare non è per sé in grado di assicurare la certezza nel bloccare gli effetti perniciosi della legge: «… il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all’anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni. Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale». Analoghe affermazioni troviamo negli annuali rapporti del Gruppo Convention on the Rights of the Chid dove 80 associazioni, coordinate da Save the Children, affermano che [xiii]: «Il timore, …, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno  Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare». E non bastasse questo il 23 aprile 2014, durante una trasmissione di RAI 3, un avvocato del foro di Roma, membro dell’Associazione Giuridici Immigrazione dichiarava che: « c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno». [xiv] Non ho voluto ignorare questa inquietante testimonianza che aggrava certamente il problema ma di cui non è stato possibile sapere più nulla.

Torniamo alla  dichiarazione del sottosegretario Davico perché non  possiamo permetterci di trascurare un paradosso che vi è insito. Infatti lo spauracchio “matrimoni di comodo” (giustificativo – secondo il legislatore – della negazione del certificato di nascita anche ai neonati) non esiste più. Quindi gli unici penalizzati restano i neonati, dimenticati fra il segreto sanitario rispettato e i matrimoni  che non richiedono la presentazione del permesso di soggiorno.

Sì ai matrimoni con sans papier protetti. NO ai neonati

Ancora nel 2009 infatti una coppia ‘mista’ richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta – per lui, cittadino del Marocco – un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l’espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011  [xv], riportò la situazione a quella precedente il 2009 che non richiedeva la presentazione del permesso di soggiorno per presentare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio. I ‘promessi sposi’ erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunità negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, e insieme opportunità negate ai loro terrorizzati genitori.

Sulla residua norma funzionale a penalizzare una definita categoria di neonati così si è espressa la dr. Mellina Bares, garante regionale in FVG dei diritti della persona  «l’attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità – in conseguenza dell’irregolarità del soggiorno dei genitori – con conseguenze gravissime per l’effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all’identità personale…) » e ha aggiunto, nella sua veste di garante regionale dei diritti della persona, che « ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,»  – che – «dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa»  [xvi].

E’ un importante passo avanti perché viene esplicitata la richiesta dell’approvazione delle proposte di legge già presentate, una alla camera [xvii] e l’altra in senato [xviii] (che ho ricordato poco fa), identiche nell’obiettivo e nella quasi totalità del testo (la proposta senatoriale contiene un elemento in più di cui dirò fra poco). Il problema della dichiarazione di nascita ostacolata nel pacchetto sicurezza sarebbe infatti risolto se venissero messe a calendario le due proposte che ripristinano la dizione che prima del 2009 escludeva la dichiarazione di nascita dalla presentazione del permesso di soggiorno e che non prevedono alcun onere di spesa. Ma così non è. [xix]

Proibiti in Svizzera, invisibili in Italia

Che i figli vengano divisi dai genitori è una tragedia non nuova nella storia d’Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Shoà, che strappò figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un’altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei “bambini proibiti”, come si intitola uno studio loro dedicato  [xx] .

Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perché la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacità lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non è accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando però la situazione aveva già conosciuto modifiche dovute all’efficace intervento della società civile, quell’intervento che in Italia oggi spesso si nega. Ripeto che a mia conoscenza solo la Società di Medicina delle Migrazioni si è espressa in Italia a sostegno della modifica di legge e più tardi le ha fatto eco anche l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione   [xxi]. Per il resto silenzio e, se voci di singoli parlano, restano inascoltate. E inascoltato è stato anche il piccolo mensile locale, Ho un sogno, che di tutto questo ha dato nel tempo puntuale informazione.

Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato già ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d’origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. I bambini penalizzati dalla legge italiana invece non devono esistere e perciò sono invisibili Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia,  invisibili perché inesistenti. E, insisto,  inesistenti per legge

Si può rimediare, ma …

Ho detto poco fa che la proposta di legge senatoriale contiene un elemento che non è presente nella proposta della camera e precisamente l’indicazione della non presentazione del permesso di soggiorno dei genitori che iscrivano i figli alla scuola dell’obbligo.

La precisazione della proposta senatoriale è in realtà ripetitiva della norma che si trova già nella legge in vigore, introdotta a suo tempo  su indicazione dell’allora presidente della camera, on. Fini  [xxii] Certamente quella norma, apparentemente solidale verso chi ha il diritto di andare a scuola ma rischiava di esserne escluso dalla condizione burocratica dei propri genitori (secondo lo stesso meccanismo che scatta ancora per le nascite), contiene un limite molto ambiguo. Si definisce infatti l’ambito del diritto all’istruzione nel quadro della scuola dell’obbligo e nulla si dice del nido e della scuola dell’infanzia dove l’apprendimento della lingua potrebbe trovare il suo luogo naturale in una adatta fase della vita infantile. E’ davvero conforme al superiore interesse del minore presentarsi alla scuola dell’obbligo con una scarsa conoscenza della lingua italiana? Costruire una situazione di grave difficoltà non contribuirà a quel fenomeno della dispersione scolastica che ci dicono essere fonte anche di danno finanziario? Come contabilizzeranno le conseguenze di questo problema i futuri presidi manager?. E quando finisce il tempo dell’obbligo che accade per l’iscrizione a scuola dei figli degli irregolari?

Invisibili a scuola

Su questo piano il prossimo anno scolastico si presenta come un anno particolare. Vi accederanno infatti i primi bambini nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno. Però il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) e la relazione alla proposta di legge del senato ci lasciano intendere che alcuni potrebbero non avere il certificato di nascita e saranno quindi privi persino di un nome legale. Ammesso che possano accedere alla scuola come potranno rivolgersi loro gli insegnanti?

Resi invisibili e anonimi per legge, rispuntano con autorevole provocazione fra due articoli della Costituzione, proprio quelli iniziali, il numero due e tre   [xxiii]     E’ chiesto alla Repubblica, quindi non all’entità astratta dello stato bensì a tutti noi, “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. E’ affidato alla Repubblica il compito di affermare con efficacia che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E’ sconvolgente pensare che per alcuni nuovi nati nella nostra terra gli ostacoli non derivano da una sorte avversa ma da norme che, insieme a loro ci umiliano tutti. E’ un  fatto che personalmente mi pesa in una forma insopprimibile perché rende vivo e attuale, sia pur nella forma lattiginosa dell’alba di un giorno cupo, il razzismo che ritenevo da noi solo fenomeno presente nella conoscenza dovuta allo studio. Per questo ringrazio la Società di Medicina delle Migrazioni (SIMM) che bloccò il primo sfregio e ha rilanciato la necessità di modificare la legge, il Gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC)  che a quella richiesta si associa e la cui voce viene sia pur tardivamente replicata dall’Associazione per gli Studi Giuridici dell’Immigrazione (ASGI) e ringrazio anche il piccolo mensile Ho un Sogno che di tutto ciò ha fatto negli anni costante memoria. E naturalmente ringrazio il direttore dr. Vecchiet chi mi ha dato la possibilità di parlare in questa sala e l’accoglienza nell’ambito degli incontri ‘Aspettando Festival Costituzione’, che precedono il Festival stesso, promosso dall’associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli.. L’approvazione della proposte legislative già presentate da deputati e senatori consapevoli risolverebbe la radice del problema. Chi gode di autorevolezza parli e solleciti il parlamento a provvedere.

NOTE

[i] http://www.unicef.it/doc/5228/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm   

[ii] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[iii] Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo –  New York, 20 novembre 1989 Ratificata in legge 27 maggio 1991, n.176 Articolo 3

  1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
  2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Preambolo alla Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonchè l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’articolo 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”, Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

 

[iv]  http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

http://www.sulleregole.it/approfondimenti/convenzioni-internazionali/carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

(2000/C 364/01)  Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

PROCLAMAZIONE SOLENNE Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso

Articolo 21  Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
  2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 24  Diritti del bambino

  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

 

[v] LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11-6-1991 – Suppl. Ordinario n.35,  Entrata in vigore della legge: 12/6/1991

Art. 7

  1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
  2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

art. 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
“Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di  una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».

 

[vi] legge 6 marzo 1998, n. 40. “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”  http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

[vii] legge 30 luglio 2002, n.189. “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

 

[viii] http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/57195 Atto a cui si riferisce: C.4/08314 [Tutela della maternità della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie] Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 All’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando. Risposta – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo». È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.  Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

 

[ix]  Comunicato stampa dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Udine   Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’  ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia.   <omissis >  OMCeO Udine – 20 novembre 2008

[x] www.saluteinternazionale.info › Aree di Salvatore Geraci  La nuova legge sulla sicurezza è ingiusta, dannosa e pericolosa. Inserito da Redazione SI on 12 luglio 2009 – 20:27 Nel merito, l’ultimo provvedimento prevede una serie di atti, a nostro avviso inutili per aumentare sicurezza e dannosi per il convivere sociale, e che schematicamente riassumiamo: Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità e scuola dell’obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita – bambini invisibili, riconoscimento del figlio naturale – figli invisibili, registrazione della morte)

[xi]  Settore: Anagrafe Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile in applicazione della legge 15 Luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[xii]  http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746

La cancellazione del riferimento al figlio ‘naturale’ è stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154 leggibile dal link

Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ciò che qui più ci interessa):

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

[xiii]  Rapporto CRC        I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2011-2012      –  capitolo III.1     pag.36 http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf

[xiv]  Tutta la città ne parla 23 aprile 2014

Giornalista: ….  C’è un punto …. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.  Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c’è stata un circolare che se non  abbiamo capito male ha rimosso questo  divieto perché, come diceva l’ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita è un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di più nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all’avv. Salvatore Fachile. Buongiorno Avvocato: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista: Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che più volte abbiamo ospitato qui a La Città, l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico ‘certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno’. Avvocato: Guardi, non c’è un problema relativo ai certificati di nascita, c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo è stato poi sventato in  parlamento perché  si è riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identità; però la normativa rimane una normativa valida. Per cui non è raro – purtroppo non è raro – il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilità di riconoscere il figlio senza documento di identità, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verità è che la normativa non è chiarissima. E’ chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non può che essere riconosciuto dalla madre  anche senza un documento di identità. Però nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che  succede è che .. Giornalista:  che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? Avvocato:  Il pericolo non è quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo è addirittura maggiore Giornalista:  E’ il mancato riconoscimento. Avvocato:  L’ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre … Giornalista:  Si diventa minori non accompagnati Avvocato: Diventa un minore assolutamente abbandonato, perché il bambino non viene fatto uscire dall’ospedale .. Giornalista: Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi però è interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? Avvocato: Abbiamo provato in più occasioni a capire numericamente ed è veramente impossibile perché si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d’Italia ovviamente […] e una prassi così diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile  con conseguenze drammatiche rispetto appunto all’impossibilità di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente è impossibile fare … Giornalista: avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#

Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c’è qualche complicazione tecnica che non so superare. E’ una testimonianza che introduce un elemento inquietante su cui non è stato possibile avere delucidazioni ulteriori. Voglio sottolineare però che il 28 agosto 2014, successivamente alla denuncia dell’avvocato Fachile, la sua associazione di appartenenza l’ASGI pe r la prima volta si pronunciava in favore della pdl 740 e faceva menzione del 7mo rapporto CRC http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

[xv]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

 

[xvi] Così la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, lettera  del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova però allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014      https://diariealtro.it/wp-content/uploads/2014/10/6918.pdf

 

[xvii]  Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013    “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=

 

[xviii] Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10  luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

 

[xix] Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell’Interno la nota informativa. La mia lettera e la scansione della risposta si trovano https://diariealtro.it/?p=3653

 

[xx]  Marina Frigerio Martina.  Bambini proibiti – Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine  Trento “Lo Statuto degli stagionali è stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)”.

 

[xxi]  http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

 

[xxii] La legge 94 è stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati ‘nell’era del pacchetto sicurezza’, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l’età, non frequentano la scuola dell’obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Però a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell’infanzia. Saranno stati  quindi gravemente penalizzati nell’uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della società civile proclamano l’uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l’apprendimento naturale?

 

[xxiii] Art. 2  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

10 Giugno 2015Permalink

19 maggio 2015 – Il clandestino esce dall’utero valigia

Avevo scritto la prima parte di questa storia il 9 maggio e si può leggere anche da qui

Dal notiziario si rai news 24 del 18 maggio 2015
Una corsa, l’abbraccio, le lacrime. Questa volta di gioia. Finisce nel migliore dei modi l’incredibile viaggio del piccolo Adou Ouattara, il bimbo ivoriano di otto anni scovato all’interno di una valigia alla frontiera adoudell’enclave spagnola di Ceuta. La ‘foto’ scattata dai macchinari ai raggi X ha fatto il giro del mondo e l’attenzione dei media ha fatto il resto. Così Adou ha potuto riabbracciare la madre, Lucie Ouattara, arrivata in nave da Algeciras per riprenderselo. “E’ stato molto toccante”, ha detto a El Mundo l’avvocato della famiglia, Juan Isidro Fernández. “Il bambino è corso incontro alla madre, che è scoppiata a piangere”. Ora, nel giro di 15-20 giorni, i documenti necessari saranno messi a punto e Adou potrà ufficialmente risiedere in Spagna. “Era la nostra battaglia”, ha sottolineato Fernández. Il passo successivo è quello di occuparsi del padre Alí, finito in prigione dopo che i poliziotti spagnoli lo avevano individuato come il destinatario ultimo di quella ‘consegna eccezionale’ tentata – su compenso – da una giovane marocchina di 19 anni. Una volta passata la frontiera – questo era il piano – la ragazza avrebbe affidato il piccolo al padre che vive a Las Palmas, alle Canarie, con un regolare permesso di soggiorno. Invece l’uomo è stato arrestato qualche ora più tardi, mentre tentava di raggiungere il figlio a Ceuta, con l’accusa di aver messo in pericolo la vita di un minore. Non solo. Sulle prime i giudici avevano mostrato più di un dubbio sulle dichiarazioni rese dall’uomo dopo l’arresto, soprattutto per quanto riguarda le modalità del trasporto del bimbo in territorio spagnolo. Che Adou sarebbe stato infilato in una valigia, dove peraltro non respirava bene, Alí non sembrava esserne al corrente. Circostanza che ha insospettito i magistrati e ha fatto balenare l’ipotesi di un traffico di minori. Invece era solo disperazione. “Cercheremo di tirarlo fuori dalla galera in settimana”, ha detto ancora Fernández. “E’ una bravissima persona, solo una vittima in più di questa storia”. La mamma di Adou, dal canto suo, ha portato la documentazione ai magistrati locali per dimostrare il rapporto di parentela con Adou e lasciare un campione di saliva per la prova del Dna – così da escludere ogni possibile sospetto di tratta dei minori. Il piccolo resterà affidato ora alle cure dei servizi sociali mentre le pratiche burocratiche verranno ultimate. La madre, nel frattempo, risiederà a Fuerte ventura con la figlia. Poi, tra un paio di settimane, tornerà per riabbracciare Adou una volta per tutte. – Si può leggere anche da qui

Una domanda che – ormai lo so – non avrà risposta.
Il bambino nella valigia aveva un nome riconosciuto ed evidente un certificato di nascita che attesta le generalità dei genitori. Il suo nome infatti viene scritto e pronunciato con sicurezza, come fosse uno dei ‘nostri’ bambini. (Se qualcuno legge mi scuso per il possessivo che ho usato solo per chiarezza).
Il dna in questo caso (per quel che si capisce della notizia comunque reperibile anche su la Repubblica) dovrebbe accertare l’identità già nota e dichiarata del bambino anche con una prova biologica.
Se un bambino, quel bambino fosse nato in Italia e si fosse trovato senza certificato di nascita negatogli per legge cosa sarebbe accaduto?

19 Maggio 2015Permalink

17 maggio 2015 – Gli atti di stato civile non sono tutti uguali

Il sindaco di Udine ha deciso di trascrivere l’atto di matrimonio di coppie omossessuali registrato all’estero. Gli avevo già scritto un messaggio di consenso all’iniziativa lo scorso mese di ottobre. Si può leggere anche da qui Poi ha deciso di fare di più e ha esposto la bandiera arcobaleno sul balcone del palazzo municipale in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia.
Io, pensando che gli atti di stato civile sono sempre atti di stato civile quale che ne sia il soggetto che alla trascrizione ha diritto, gli ho scritto la lettera aperta che riporto di sotto.
Infatti mi sembra che la sua preoccupazione di rispettare il diritto delle coppie gay possa trasferirsi anche ai bambini che, nascendo in Italia, hanno diritto al certificato di nascita (vedi art. 7 della legge 176/1991 che rappresenta la ratifica della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del minore. Non mi dilungo perché ho trascritto una mia ampia relazione con molta documentazione il 2 maggio).
Alla mia lettera il sindaco non ha (ancora) dato risposta ma avendola io annunciata a seguito di un pezzo su fb che valutava positivamente l’evento-bandiera mi è stato chiesto che c’entrasse il mio riferimento ai bambini con le nozze di coppie omossessuali e, a una mia sottolineatura dell’analogia (in entrambi i casi – ripeto – di atti di stato civile si trattava), l’interlocutrice – dopo alcune parole di derisione – ha rivelato una carenza lessicale confondendo registrazione anagrafica e cittadinanza.
Così ho cancellato quello che avevo scritto e passo alla lettera che proverò a replicare in fb.

13 maggio – Lettera aperta al Sindaco di Udine
Egregio prof Honsell,
sindaco di Udine Ho letto della sua iniziativa di esporre la bandiera arcobaleno sul balcone del municipio come segno celebrativo della giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia. Apprezzo molto questa determinazione a ricordarci che la trascrizione di matrimoni omossessuali celebrati all’estero non è un evento occasionale ma nasce dall’attenzione che ci viene proposta come propria della responsabilità di un sindaco di fronte alle situazioni di cittadini udinesi cui l’evolversi dei tempi concede finalmente di non umiliarsi in una situazione di nascondimento. Certamente questo gesto di civiltà compiuto da un sindaco rappresenta un autorevole impulso perché il parlamento si esprima in proposito con la necessaria chiarezza della legge. Voglio però ricordare che ci sono altri cittadini che hanno necessità dell’attenzione del sindaco al riconoscimento della loro esistenza legale: sono coloro che nascono in Italia, figli di migranti privi di permesso di soggiorno, cui la legge nega il certificato di nascita, subordinato all’esibizione del documento di cui i genitori, o almeno uno di loro, non dispongono. Per chiarezza tanto avviene dal 2009, a seguito dell’approvazione del cosiddetto pacchetto sicurezza, (legge 94/2009, art. 1 comma 22 lettera g). Ciò che la legge nega è ammesso con successiva circolare ma io chiedo al sindaco della città in cui sono nata e vivo se ritenga opportuno che – per un nuovo nato – il diritto a un nome, all’appartenenza familiare, all’identità, in sintesi il rispetto di un diritto che mette in condizione di avere dei diritti, sia appeso alla labilità di una circolare che potrebbe essere revocata senza intervento di legge così come è stata emanata. Sono certa, voglio essere certa, che a Udine la circolare sia sempre stata rispettata ma le chiedo di esprimere pubblicamente per queste creature senza voce la stessa consapevole responsabilità che ha voluto manifestare per la registrazione dei matrimoni omossessuali dando così un impulso all’intervento correttivo della legge in vigore per cui esistono già due progetti che non comportano oneri di spesa, ma non vengono messi a calendario. Se la sua decisione relativa ai matrimoni ha suscitato prevedibile dibattito penso che in questa scelta, se mai la farà, sarà solo e probabile oggetto di pesanti critiche. Al di là di singoli cittadini solo la Società Italiana per la Medicina delle Migrazioni ha trovato voce dignitosa e competente in proposito. Per il resto partiti e organizzazioni, sia laiche sia vicine alle chiese, hanno opportunisticamente taciuto: i neonati non portano onore e gloria, non esprimono utili consensi. Ma lei rappresenta anche chi nasce sul suo territorio senza voce come questi piccoli. Cordialmente Augusta De Piero

17 Maggio 2015Permalink

11 maggio 2015 – Dal cestello alla valigia. Frammenti

Madri fra mito, caso, storia e burocrazia a modello europeo

Il mito: dal libro dell’esodo: “Allora il faraone diede quest’ordine a tutto il suo popolo: “Gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina” (1,22). La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. 3Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. 4La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto (2,2)”.

Una storia: 9 maggio 2015  –  Un giornalista a che tempo che fa
Gramellini dedica l’editoriale al bambino di otto anni che ha “provato” a passare la frontiera tra il Marocco e la Spagna nascondendosi all’interno di un trolley. A scoprirlo giovedì 7 aprile sono stati gli agenti alla frontiera di Ceuta, enclave spagnola in Marocco. La sagoma di Abou è stata individuata all’interno del trolley. Le forze dell’ordine hanno fermato una giovane marocchina di 19 anni. La ragazza è stata arrestata e ha ammesso di avere ricevuto dei soldi per il trasporto del piccolo di 8 anni. Poco dopo un uomo con il passaporto ivoriano e permesso di soggiorno in regola è stato fermato dagli agenti alla frontiera. L’uomo ha chiarito di essere il padre di Abou e di avere cercato di fare arrivare suo figlio nascosto in Spagna nascondendolo all’interno della valigia. Gramellini: “Possiamo davvero ‘arrestare’ tutto questo? Ogni essere umano ha diritto sacrosanto a una seconda chance”.

Una storia: fra l’illegalità della valigia e l’illegalità della menzogna
Giacomo Debenedetti. 16 ottobre 1943 pagg,36-38’
“E’ in corso la razzia al ghetto ebraico, dove vivono anche ariani fra cui la signora S. che si trova sul pianerottolo di casa sua e, identificata come ariana, viene allontanata dai soldati. “In questo momento, vedendola avviarsi per le scale, quattro bambini scappano dagli altri due appartamenti, le si attaccano alle braccia, alle vesti. «Aiutaci, Laurina! Laurina, salvaci!» … La S. strinse a sé i bambini, disse che erano suoi. I tedeschi lasciarono correre. Appena in istrada i piccoli se la squagliano. La signora S. fa pochi passi e poi sviene, La soccorrono alcuni “ariani” che la portano al caffè di Ponte Garibaldi”.

Oggi in Italia: Non sappiamo che sia accaduto in Spagna al piccolo Abou estratto dalla sua valigia-utero. Un bambino che nascesse in Italia, figlio di immigrati non comunitari privi di permesso di soggiorno, uscirebbe invisibile dall’utero-non valigia che fino a quel momento l’aveva protetto. Per legge infatti non esiste (lettera g comma 22 art.1 legge 94/2009). Potrebbero renderlo visibile i parlamentari italiani che modificassero la legge ma non sembrano interessati a provvedere in ciò confortati dalla società civile organizzata (anche se per farlo non dovrebbero proporre nuovi costi agli italiani).

11 Maggio 2015Permalink

10 maggio 2015 – Clandestino nell’utero-valigia

Dal blog di Daniele Barbieri, un pezzo di Daniela Piaricongiungimento familiare1

Noi donne sappiamo cosa significa “trasportare” un bambino.

Ce lo portiamo appresso per nove mesi, quando tutto va bene. Lo culliamo nel liquido amniotico, gli parliamo senza proferir parola. Lo accarezziamo attraverso il ventre. Lo partoriamo nel dolore per godere subito dopo della gioia della sua pelle, del vagito, del pugno che stringe il dito e delle labbra che si attaccano al seno.

Sappiamo che ogni distacco è fonte di dolore, ansia e preoccupazione.

Ma, nel nostro mondo fatto di tutele e certezze, il tempo del distacco possiamo gestirlo, sappiamo che nessuno potrà frapporsi, senza fare i conti con la legge, a volte un poco miope, al ricongiungimento di una madre con il proprio figlio. Questo “naturalmente” se sei una madre dell’opulento Occidente industrializzato, membro dunque della “civilissima” Europa, quella trincerata dietro il filo spinato di una linea Maginot tesa a escludere gli ultimi, i fratelli e i figli più bisognosi: quelli che eravamo noi… non molto tempo fa.

Perché se sei nato dalla parte sbagliata del mondo – quello che fa partorire infinite volte nel dolore, nella fame, nella guerra – il distacco si fa odissea. E il mare non è liquido amniotico ma nemico, una scommessa che sai di poter perdere ma che devi fare se vuoi far sopravvivere i tuoi figli. «Fatti non fummo a viver come bruti, ma seguir virtute e conoscenza» ma quella conoscenza pare perduta nel nostro comodo experire il mondo.

Quando non è il mare, il limbo da attraversare per trovare una parvenza di futuro si fa aria. Cercare di ritrovare una madre attraverso l’aria è un poco più arduo. Il cordone ombelicale si avviluppa e si annoda, persino in un trolley: solo che il neonato è già cresciuto, ha 8 anni ormai, eppure non ha dimenticato la postura fetale. La tiene per ore. Infinite. Il grembo di plastica non lo culla; non è l’ ecografia che lo indaga per tutelarlo, è uno scanner che lo rivela per denunciarlo: clandestino. Bimbo clandestino alla ricerca del suo destino che ha nome di madre. Bizzarro bagaglio in mano a una fanciulla, nipote di Nessuno, 19 anni a sfidare il filo spinato che separa madri e figli.

Sento di non poter contenere questa infamia. Mi arrogo il diritto di donna di appellarmi a tutti i tribunali del mondo perché facciano propria la postura fetale di un figlio che sfida la sorte e sceglie di rattrappirsi in un utero di plastica per ritrovare sua madre.

Ne avevo scritto ieri e mi ripeto

L’articolo che ho trascritto è molto bello. Sono certa che emozionerà molte donne, molte persone.  Ha emozionato anche me, lo confesso, anche se sono allergica alle emozioni che ci giustificano quando ci rifiutiamo di uscire da noi stessi e agire su un piano di tutela di altrui diritti. Chiedo però a tutte le donne italiane che si sono sentite coinvolte da questo scritto di simpatizzare anche con le madri che – a causa della lettera g del comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza (legge 94/2009) – hanno paura a registrare la nascita del proprio figlio. Ne ho scritto tante volte, riporto il link all’ultima relazione organica (2 maggio) che ho trascritto, cui faccio seguire doverosamente il link dal blog di Barbieri.
Il  bambino salvato (forse: sarà ricongiunto a sua madre?) da una valigia mi fa pensare a Mosè salvato dalla distruzione voluta dal faraone in un cestino di giunchi improprio quanto una valigia

https://diariealtro.it/?p=3746

http://www.labottegadelbarbieri.org/clandestino-nellutero-valigia/

10 Maggio 2015Permalink

9 maggio 2015 – Il diritto ad esistere fra valige ammesse e certificati negati.

Leggo nel sito facebook di Lino Di Gianni. Ne parlano molti giornali.

Viaggiava chiuso in un trolley, con le gambe piegate strette al petto, ed è stato trovato dai funzionari dell’immigrazione durante i controlli nell’aeroporto di Ceuta, enclave spagnola nel territorio marocchino. A ‘trasportare’ il piccolo di otto anni di nome Abou nella valigia, una 19enne marocchina, arrestata con l’accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina. ”Pensavamo che trasportasse droga” hanno spiegato i poliziotti che hanno fermato la giovane. Secondo le prime ricostruzioni la donna stava cercando di riportare il piccolo a sua madre, legalmente residente in Spagna. La città autonoma spagnola di Ceuta è un luogo chiave – insieme a Melilla – nel panorama delle migrazioni transnazionali ed è diventata una porta d’ingresso all’Europa per i migranti provenienti dall’Africa subsahariana

SPAGNA 2015 
In Italia invece dal 2009 festeggiamo proprio domani mamme ‘di razza’ e neghiamo a quellle ‘d’altra nazza’ il diritto di dare al figlio il certificato di nascita costringendole quindi ricongiungimento familiare1a negargli una famiglia.
La maternità è ridotta a un fatto politicamente scorretto se mamma o papà non comunitari sono .’di razza’ sbagliata, identificabile dalla mancanza del permesso di soggiorno.
Storicamente in Europa Il razzismo burocratico ha il suo precedente in Eichmann

9 Maggio 2015Permalink

6 maggio 2015 – Un ricordo e una notizia

6 maggio 1976 Terremoto del Friuli

Un diritto o un privilegio?

Mentre c’è chi si occupa della pettinatura post partum della signora Kate Middleton, duchessa di Cambridge per matrimonio, il sito della casa reale inglese si fa premura di rendere noto nel testo e con fotografia il certificato di nascita della neonata. L’atto di nascita era stato esposto al pubblico subito dopo essere stato steso.
Per chi volesse vedere il tutto alla fine inserisco il relativo link. Qui trascrivo semplicemente il testo dell’annuncio.
«Il duca e la duchessa di Cambridge hanno registrato formalmente la nascita della principessa Carlotta. Il duca di Cambridge ha firmato il registro di nascita a Kensington Palace questo pomeriggio, assistito da un cancelliere dall’ufficio di registro di Westminster».
https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy?fref=nf Un diritto o un privilegio?
A prescindere dal servizio domiciliare sembra trattarsi di diritto sempre che lo riconoscano per tutti coloro che nascono sul territorio nazionale. In Italia invece lo abbiamo ridotto a privilegio.

6 Maggio 2015Permalink

2 maggio 2015 – Bambini invisibili: una relazione integrata

Faccio seguito all’impegno che avevo preso con me stessa il 27 aprile quando ho presentato nella sede della Casa delle donne di Udine (che ringrazio per l’opportunità offertami) una relazione sul problema dei ‘bambini invisibili’, i figli dei sans papier per cui la legge italiana vuole che l’acquisizione del certificato di nascita conosca gravissimi ostacoli.
Per la prima volta, da che ho iniziato ad impegnarmi in proposito sei anni fa, sono riuscita a proporre un intervento organico a un pubblico diverso da quello già incontrato in qualche sede ‘specialistica’ e così attento e reattivo da costringermi a una felice modificazione del testo della relazione che pubblico ora integrata da alcuni commenti raccolti che mi sono sembrati significativi e che si possono leggere anche in nota. Ringrazio anche gli amici di Ho un sogno, il piccolo mensile udinese che hanno condiviso questo problema nello spazio di informazione che teniamo vivo da più di vent’anni.

Bambini invisibili

In Italia esistono bambini cui la legge nega l’esistenza, non l’esistenza fisica ma quella giuridica e quindi, per cominciare, il legame con la propria famiglia pur desiderosa di accoglierli: sono i bambini invisibili. E’ una tragedia non nuova nella storia d’Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Shoà, che strappò figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un’altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei “bambini proibiti”, come si intitola uno studio loro dedicato  [i] .

Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perché la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacità lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non è accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando però la situazione aveva già conosciuto modifiche dovute all’intervento della società civile, quell’intervento che in Italia oggi si nega.

Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato già ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d’origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo-svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia,  invisibili perché inesistenti. E inesistenti per legge

Come è possibile che una legge sottragga un nuovo nato alla condizione di esistente? L’iter è già sufficientemente chiarito nella locandina a vostra disposizione (stesa – in occasione di un recente convegno della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni [ii]  con la confortante collaborazione di Chiara Gallo che ringrazio) ma ricordiamo tale procedura cominciando dalle modalità che assicurano – o meglio dovrebbero assicurare ad ogni bambino –  l’esistenza giuridica. Il documento che l’attesta è il certificato di nascita. Così lo descrive Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell’Unicef [iii]:

«La registrazione alla nascita è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» ed «è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».

Dal 2009, in Italia, questo diritto, altrimenti universale e assoluto, è negato ai figli di coloro che non hanno il permesso di soggiorno. In Italia quindi ci sono bambini che, per legge, non esistono, non si vedono o meglio non si devono vedere.

Per capire come ciò avvenga è utile  percorrere l’itinerario che assicura la registrazione alla nascita. Quando nasce un bambino viene compilato l’atto di nascita in cui vengono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Se si tratta di bambini con genitori ignoti, sarà compito dell’ufficiale di stato civile attribuire al piccolo il nome ed il cognome. Nell’atto viene descritto anche il modo di accertamento della nascita. A ciò provvede il personale medico presente al parto o un sanitario che, pur non avendo direttamente assistito al parto, sia intervenuto successivamente. Era in questo momento che i bambini partoriti dalle prigioniere nelle carceri argentine al tempo del regime dei colonnelli venivano sottratti alle mamme dagli sgherri del regime. Le mamme poi venivano uccise, spesso gettate nell’oceano da apparecchi in volo. Così si creavano, fondandosi su un originario falso sanitario, le condizioni per false attribuzioni di genitorialità. E’ un crimine di cui ancora si parla per l’intervento delle “nonne di piazza di maggio” che cercano i nipoti, figli dei figli e delle figlie perduti. Ma torniamo a noi ribadendo che in questo contesto non ci occuperemo di minori che arrivano in Italia con i genitori richiedenti asilo, dei minori non accompagnati né dei minori infradiciottenni che possono presentare la richiesta di cittadinanza ma solo di bambini che nascono in Italia i cui genitori – o uno dei due – non hanno o hanno perso il permesso di soggiorno. E’ buona norma, quando si voglia affrontare un problema, definirne i termini e delimitarne il significato. Ciò non significa sottovalutare gli altri problemi, ma solo trarne uno da un groviglio che, se abbandonato alle nostre emozioni, potrebbe diventare inestricabile.

Il  23 aprile 2014 un avvocato del foro di Roma, facente parte dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) telefonò alla trasmissione di Radio3-Rai, Tutta la città ne parla’, segnalando un problema molto grave che, a suo dire, sarebbe intervenuto e che si colloca proprio a questo punto della vicenda: l’assenza di un documento di riconoscimento (p.es. il passaporto) impedirebbe in assoluto il riconoscimento del figlio pur intervenendo l’evento del parto in Italia. Ho raccolto il testo della telefonata che riporto in nota  [iv] Dopo la formulazione dell’atto di nascita interviene obbligatoriamente la dichiarazione di nascita che assicura l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile. A ciò provvedono, se lo riconoscono, i genitori o uno di essi o, in assenza, altri soggetti. E finalmente il bambino dispone del certificato di nascita dove risulterà anche la sua cittadinanza che sarà quella dei genitori e non quella italiana, perché così vuole la legge. Se un domani la legge fosse modificata e “chi nasce in Italia diventa italiano” (come fu detto con uno slogan tanto accattivante quanto confusamente inesatto) il problema si porrebbe lo stesso perché anche gli italiani devono essere muniti di regolare certificato di nascita. Oggi tutto potrebbe avvenire nella sicurezza della legalità, i nuovi nati avrebbero il certificato di nascita e sarebbero ‘visibili’ (per restare al titolo della relazione) se nel 2009 non fosse intervenuto il cd ‘pacchetto sicurezza’ (era il quarto governo Berlusconi e ministro dell’interno – che volle con forza questa norma e la impose con voto di fiducia– era l’on Maroni, oggi governatore della Lombardia). [v] La ratio della norma è quella di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere: a quei poveri cosini inconsapevoli è affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore. In realtà la norma originaria era più radicale. Si prevedeva infatti che– in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessità a una struttura sanitaria – i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero  comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Per fortuna vi fu una reazione – in nome dell’etica inerente la professione medica che impone doveri precisi (ricordo un bel comunicato dell’allora presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Udine [vi] ) – e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Il logo che accompagnò l’impegno – forte e pubblico – degli operatori sanitari tutti, “siamo medici e infermieri, non siamo spie”, aveva anche il contributo della società civile attraverso, per esempio, l’illustrazione che ne aveva fatto Altan.

Restò però la subdola lettera g del comma 22 dell’articolo 1 del  cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ che fu approvato nel mese di luglio 2009 come legge 94. Questa norma ha una formulazione obliqua, che bisogna decodificare e tale non insuperabile difficoltà richiede però un qualche impegno ed è forse una delle ragioni per cui la pigrizia giornalistica, l’indifferenza della società civile, l’irresponsabilità politica o la ripugnanza che sgomenta e invita a sorvolarne il significato, inducono ad ignorarne gli effetti. Purtroppo la società civile (e conseguentemente i mezzi di informazione che vogliono assicurarsi vendite e ascolti) si eccita solo a seguito di episodi sanguinolenti e di situazioni violente, quantitativamente significative e possibilmente mortali, ignorando l’efficacia grigia e sordida della burocrazia che pur nella storia europea ha già avuto un ruolo ben noto. Cito solo la figura di Eichmann (così efficacemente analizzata da Hanna Arendt ne La banalità del male). Vediamo di capire. La prima norma relativa ai migranti che giungevano in Italia fu la cd legge Turco-Napolitano  [vii]  che istituiva il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi e, nello stesso tempo, indicava la possibilità di non presentare tale documento per chi venisse in Italia per esercitare “attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” e per chi richiedesse “atti di stato civile”. Il permesso di soggiorno invece doveva essere opportunamente esibito “agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero” Quindi la norma che escludeva dalla presentazione del permesso di soggiorno chi richiedesse atti di stato civile fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini  [viii] Abilmente il pacchetto sicurezza del 2oo9 cassò invece le parole ‘inerenti agli atti di stato civile’, cancellando così l’eccezione già prevista e imponendo la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli  [ix] . Introdusse invece, su indicazione dell’allora presidente della camera, on. Fini, la garanzia della possibilità di iscrizione alla scuola dell’obbligo senza necessità di presentare il premesso di soggiorno [x]

Ma torniamo ai nostri neonati: Contemporaneamente all’entrate in vigore della legge  il Ministro dell’interno emanò una circolare evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali. La funzione della circolare venne così descritta dal sottosegretario di stato Davico in risposta a un’interrogazione dell’allora deputato Leoluca Orlando, che l’aveva presentata sollecitato da Paola Schiratti, allora consigliera provinciale e oggi vicepresidente della commissione regionale Pari Opportunità..

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 <…>, volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale  [xi], indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”. A questo punto il testo della circolare fa riferimento alla Convenzione di New York del 1989 di cui si dirà più avanti. E’ già possibile però segnalare, insieme al richiamo all’inesistenza del minore privo di certificato di nascita (bambino invisibile!,  come dal mio titolo) un paradosso. A fronte di una legge negazionista fu approvata – probabilmente come ho detto allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali – la circolare che consente ciò che la legge nega. Non dimentichiamo però che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al Parlamento, così come per atto unilaterale del ministero è stata stilata.

La circolare inoltre prevede un importante distinguo. Se i nuovi nati in Italia ne vengono (con tutta la precarietà del caso) tutelati, permane la penalizzazione per i matrimoni se uno dei due sposi non abbia il permesso di soggiorno e siano quindi suscettibili di essere considerati “matrimoni di comodo”. E a questo punto la realtà si è fatta beffe della pur maligna intenzione del legislatore. Ancora nel 2009 infatti una coppia ‘mista’ richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta – per lui, cittadino del Marocco – un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l’espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011  [xii], riportò la situazione a quella precedente l’inserimento degli effetti della perversa lettera g. I ‘promessi sposi’ erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunità negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, opportunità negate insieme ai loro terrorizzati genitori.

Quindi, se ci rifacciamo ai ‘valori’ proclamati dal sottosegretario di stato, cadde allora ogni riferimento al pretesto dei matrimoni di comodo, ma restò inalterata la violazione del diritto del minore la cui certezza di esistere restava e resta appesa alla labilità di una circolare. Così si è espressa in merito la dr. Mellina Bares, garante regionale dei diritti della persona «l’attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità – in conseguenza dell’irregolarità del soggiorno dei genitori – con conseguenze gravissime per l’effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all’identità personale…) » e quindi « ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,»  – che – «dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa»  [xiii].

Prima di concludere non posso però dimenticare un altro problema, quello delle madri che, paralizzate dalla paura di ciò che potrebbe loro accadere al momento della richiesta della dichiarazione di nascita, sfuggono alle garanzie sanitarie dovute  per legge all’atto del parto. Ce ne parlano i rapporti stilati da un network di più di 80 associazioni che, coordinate dall’organizzazione Save the Children, da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e si sono fatte carico di monitorare le politiche riferibili alla Convenzione di New York del 1989, dal 1991 legge in Italia. [xiv] Loro obiettivo prioritario è quello di preparare il Rapporto sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

E’ presente all’incontro Majda Badaoui, mediatrice ci comunità, che sollecita (come anche il gruppo CRC) la diffusione della conoscenza della Circolare 19 come prima difesa per le madri. Infatti se, a norma della citata circolare, il migrante privo di permesso di soggiorno non deve presentare il documento che non possiede per assicurare al figlio la dichiarazione di nascita, la mamma ha diritto a una protezione supplementare. Presentando il passaporto potrà rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica per ottenere  al compimento della dodicesima settimana di gravidanza, un certificato che attesti il suo stato. Avrà un permesso di soggiorno per motivi sanitari fino al parto, permesso che sarà poi rinnovato fino al compimento del sesto mese del neonato.

Ma ci sono donne per cui tale possibilità non è sufficiente. Nel 5° rapporto del gruppo Convention on the Rights of the Child   [xv]  leggiamo: «Il timore, …, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno  Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare».

Così scriveva il gruppo CRC nel 2012 e, nel 2014, ripetendo la considerazione appena letta, nel suo settimo rapporto segnala che

«Il Comitato ONU è preoccupato per le restrizioni  legali e pratiche al diritto dei minorenni di origine straniera di essere registrati alla nascita. In particolare, il Comitato esprime preoccupazione per come la L. 94/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per i non cittadini mostrare il permesso di soggiorno per gli atti inerenti il registro civile»

e chiede ancora all’Italia:

«a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia; b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori; »  [xvi] 

E’ chiaro quindi che la soluzione è politica: si tratta di ripristinare in legge un brevissimo passaggio cancellato nel 2009. Ci sono due proposte, una presentata da un centinaio di parlamentari nel 2013 [xvii] (durante il governo Monti) e l’altra da una decina di senatori (nessuno della nostra regione) nel 2014  [xviii]

Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell’Interno la nota informativa. [xix] Quindi il parlamento ha i mezzi per modificare la norma, le commissioni Affari Costituzionali di entrambe le camere ne sono investite e così pure ne è investito il governo. Se la legge passasse (e non prevede onere alcuno di spesa) verrebbe rispettato l’art. 7 della Convenzione di New York, norma disattesa nello stato italiano che recita: 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché’ questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Se impegnarsi al superamento della norma che dal 2009 ostacola la dichiarazione di nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno è azione che promuove la solidarietà politica dichiarata dall’art. 2 della Costituzione, è però anche azione che salvaguarda la nostra dignità di cittadine/i. E al razzismo non ci si nega con le circolari.

Ce lo ha ricordato il 27 aprile, nel dialogo che ha coinvolto molti dei presenti, Adriana Libanetti sottolineando che così com’è la norma, che subordina l’esistenza legale di un figlio allo status e alla nazionalità dei genitori, ha un fondamento razzista che tutti ci offende.

NOTE:

[i]  Marina Frigerio Martina.  Bambini proibiti – Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine  Via Taramelli n.8 – 38122 Trento “Lo Statuto degli stagionali è stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)”.

 

[ii] www.simmweb.it Per il gruppo Immigrazione e Salute del Friuli Venezia Giulia (GrIS) http://www.simmweb.it/index.php?id=373

[iii] http://www.unicef.it/doc/5228/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm

 

[iv] Tutta la città ne parla 23 aprile 2014

Giornalista: ….  C’è un punto …. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.  Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c’è stata un circolare che se non  abbiamo capito male ha rimosso questo  divieto perché, come diceva l’ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita è un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di più nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all’avv. Salvatore Fachile. Buongiorno Avvocato: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista: Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che più volte abbiamo ospitato qui a La Città, l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico ‘certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno’. Avvocato: Guardi, non c’è un problema relativo ai certificati di nascita, c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo è stato poi sventato in  parlamento perché  si è riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identità; però la normativa rimane una normativa valida. Per cui non è raro – purtroppo non è raro – il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilità di riconoscere il figlio senza documento di identità, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verità è che la normativa non è chiarissima. E’ chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non può che essere riconosciuto dalla madre  anche senza un documento di identità. Però nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che  succede è che .. Giornalista:  che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? Avvocato:  Il pericolo non è quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo è addirittura maggiore Giornalista:  E’ il mancato riconoscimento. Avvocato:  L’ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre … Giornalista:  Si diventa minori non accompagnati Avvocato: Diventa un minore assolutamente abbandonato, perché il bambino non viene fatto uscire dall’ospedale .. Giornalista: Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi però è interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? Avvocato: Abbiamo provato in più occasioni a capire numericamente ed è veramente impossibile perché si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d’Italia ovviamente […] e una prassi così diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile  con conseguenze drammatiche rispetto appunto all’impossibilità di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente è impossibile fare … Giornalista: avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#

Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c’è qualche complicazione tecnica che non so superare. Di questo particolare ci ha fatto memoria Mary Silva Remonato (che ringrazio) che ci ha detto di aver scritto all’avv. Fachile, invitandolo – con la sua associazione – a farsi parte diligente di una denuncia che, pur proteggendo le persone in questione, creasse condizioni per il superamento della ‘lettera g)’ ma non ha mai ricevuto  risposta

[v] Legge 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm

 

[vi]  COMUNICATO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE    PREOCCUPAZIONE SU PROPOSTA EMENDAMENTO DEL C.D. “PACCHETTO SICUREZZA” Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’  ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia. <omissis >  OMCeO Udine – 20 novembre 2008

[vii] legge 6 marzo 1998, n. 40. “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”

http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

[viii] legge 30 luglio 2002, n.189. “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

 

[ix] http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/57195” Atto a cui si riferisce:  C.4/08314 [Tutela della maternità della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie] Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011     nell’allegato B della seduta n. 426     All’Interrogazione 4-08314 presentata da    LEOLUCA ORLANDO     Risposta.   –   Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «  fittizi  »   o di   «  comodo  »  .     È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.     Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.     Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

 

[x] Una interlocutrice, Marisa Duca, pone un problema che finora non sembra aver suscitato alcun interesse. La legge 94 è stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati ‘nell’era del pacchetto sicurezza’, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l’età, non frequentano la scuola dell’obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Però a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell’infanzia. Saranno stati  quindi gravemente penalizzati nell’uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della società civile proclamano l’uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l’apprendimento naturale?

 

[xi]  http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746

La cancellazione del riferimento al figlio ‘naturale’ è stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154 leggibile dal link

Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ciò che qui più ci interessa):

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

[xii]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

 

[xiii] Così la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, lettera  del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova però allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014      https://diariealtro.it/wp-content/uploads/2014/10/6918.pdf

 

[xiv] Convenzione 20 novembre 1989.  In Italia è ratificata con legge 176 del 1991, http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convnewyork_201189.pdf

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

 

[xv] Rapporto CRC        I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2011-2012      –  capitolo III.1     pag.36 http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf

[xvi] Rapporto CRC  I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia anno 2013-2014    cap. III.1     pag. http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf

[xvii] Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013    “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=

[xviii] Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10  luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

[xix] Corrispondenza leggibile nel mio blog   https://diariealtro.it/?p=3653

 

 

2 Maggio 2015Permalink