16 gennaio 2013 – Le notizie si affollano

Minori, pediatri e permessi di soggiorno.

In due precedenti articoli avevo scritto del caso di una bambina che, priva del permesso di soggiorno, non otteneva l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per poter fruire delle cure di un pediatra..
Quella notizia si è intrecciata con la ‘promessa’, da parte del Ministero della Sanità, alla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni di un documento che rendesse obbligatoria l’iscrizione per i minori al Servizio Sanitario Nazionale. Il documento si è poi sostanziato in una circolare del Ministero della Sanità che ha reso possibile la regolare iscrizione al SSN della piccola cui in prima battuta era stato negato (entrambi i passaggi sono reperibili nel mio blog il 3 e il 6 gennaio- Questo dimostra tra l’altro l’importanza della circolazione corretta e puntuale delle informazioni che non vengano ridotte a facile attività di tipo deprecatorio).
E’ necessaria comunque una precisazione: il permesso di soggiorno assicurato ha la validità di tre mesi, secondo una prassi consolidata e identica per cittadini italiani e stranieri. La scelta ha aspetti ovvii: la mancanza del permesso di soggiorno è facilmente collegabile alla temporaneità. se non alla precarietà, della residenza e cerca di corrispondere a questa situazione. Mi assicurano comunque che i tre mesi, almeno per esigenze di tipo pediatrico,  sono rinnovabili con procedura praticamente automatica.
Resta però una osservazione obbligata: considerato che la legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti del minore (legge n. 176 /1991) identifica l’attenzione ai minori come un valore prioritario e incondizionato, senza distinzioni di sesso, di religione ecc. ecc., rispecchiando perfettamente l’art. 3 della Costituzione, è evidente che la legislazione italiana necessita di un aggiornamento radicale e rapido.
La gimcana virtuosa fra circolari e direttive fa onore ai professionisti che vi si dedicano con competenza e rispetto dei soggetti di cui si occupano ma non a chi, politicamente, se ne disinteressa o peggio.
A questo punto non posso non esprimere la mia dissennata speranza che il prossimo parlamento legiferi e trovi una soluzione anche alla norma che vuole neonati del tutto inesistenti sempre per ragioni burocratiche. Ne ho parlato tante volte nel mio blog che non mi ripeto.
Se i candidati alle prossime elezioni hanno una qualche consuetudine alla lettura (cosa di cui dubito) affido loro la notizia e la mia – temo improbabile- speranza.

Il fulmine che attraversa i pastrocchi e arriva alla sintesi

Due giorni fa scrivevo della bambina affidata alla mamma e della canea scatenata attorno alla sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato la priorità dei diritti del minore su ogni altra considerazione. Ho già inserito il link e non mi ripeto, ma voglio segnalare la pubblicazione della sentenza nel sito dell’Asgi. limitandomi a trascrivere la sintesi che ne propone la stessa associazione.

La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza n. 601/2013 depositata l’11 gennaio 2013, ha respinto il ricorso proposto da un padre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva confermato il decreto del Tribunale dei Minorenni con il quale veniva disposto l’affidamento esclusivo del figlio naturale alla madre, con diritto di visita del padre regolato e vigilato dai servizi sociali territoriali.

Il padre aveva sostenuto che il provvedimento andava censurato perché, tra l’altro, il nucleo familiare della madre del bambino era composto da due donne, legate tra di loro da una relazione lesbica e pertanto, non sarebbe stato adeguatamente motivato se tale fatto fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore in relazione al suo diritto di “essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio”. Ulteriormente, il ricorrente sosteneva che l’affido del minore alla madre convivente in una relazione omosessuale sarebbe di pregiudizio al diritto fondamentale di entrambi i genitori di provvedere all’educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose e culturali, non potendosi prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana.

I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso sostenendo che considerare dannoso di per sé all’equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, a prescindere da dati di esperienza riferibili alla situazione concreta, equivarrebbe a sancire un mero pregiudizio discriminatorio, così come i principi costituzionali del diritto di entrambi i genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni educative e religiose non possono essere fatti valere in astratto, in maniera generica e non concludente, ma debbono essere calati nella realtà concreta dei rapporti relazionali genitori-figli, secondo il principio della valutazione del superiore interesse del minore.

Pertanto, la Cassazione ricorda che non si può avallare il pregiudizio nei confronti delle coppie omosessuali, secondo il quale quel contesto familiare sarebbe di per sé inidoneo per lo sviluppo equilibrato di un minore, senza che nella situazione concreta venissero invece specificate quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino.

A tale riguardo, la Cassazione rileva che nel caso in specie, la Corte di Appello aveva correttamente valutato negativamente il comportamento del padre, il quale aveva esercitato violenza fisica nei confronti della convivente della madre del bambino, in presenza di quest’ultimo, con conseguente disagio manifestato dal minore; fatto di cui doveva tenersi in adeguato conto nell’interesse del minore essendo la convivente della madre comunque una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà del ricorrente di accettare, date la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva, non poteva essere considerata circostanza alleviante la gravità della sua condotta.

La sentenza della Cassazione è dunque importante perché sancisce il fondamentale principio del divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale nell’ambito della vita privata e familiare, ma anche perché fornisce alcune sommarie ma importanti considerazioni sul limite, anche sotto il profilo giudiziale, che può trovare il riconoscimento della diversità culturale e religiosa nel momento in cui entrano in gioco i principi e i valori dell’autonomia e responsabilità personale e del superiore interesse del minore.

Per quanto concerne il primo punto, la sentenza della Cassazione appare pienamente conforme ed in linea con gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’Uomo che si è espressa sul divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, in relazione anche a questioni di adozione e affido dei minori. Ad esempio, nella causa E.B. c. Francia (sentenza 22 gennaio 2008 n. 43546/02), la domanda di adozione della ricorrente era stata respinta in ragione del fatto che nella sua famiglia non era presente una figura maschile. Il diritto nazionale francese permetteva le adozioni da pater di genitori single e la Corte di Strasburgo ha constatato che la decisione delle autorità era principalmente basata sul fatto che la ricorrente aveva una relazione e conviveva con una donna. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che si trattava di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale vietata dall’art. 14 CEDU in collegamento con l’art. 8 (protezione vita privata e familiare).                                                      a cura di Walter Citti

Credo sia importante leggere l’intera sentenza anche se ne esce con una sensazione di amarezza: c’era bisogno che si sventolasse questa povera bambina come una bandiere, da una parte contro il ‘matrimonio’ di omossessuali, dall’altra come argomento a favore?

Un comune si corregge.

Sempre dal sito ASGI in data 15 gennaio:

A seguito della segnalazione del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Pordenone ha annunciato che verrà modificato il Regolamento comunale per l’assegnazione di borse di studio per studenti universitari meritevoli appartenenti a famiglie in condizione di bisogno economico dal lascito testamentario “Mior-Brussa”, alle quali possono attualmente concorrere solo gli studenti di cittadinanza italiana residenti nel comune di Pordenone da almeno cinque anni.

L’Assessore all’Istruzione, Ines Flavia Rubino, ha annunciato che i requisiti di cittadinanza italiana e di anzianità di residenza verranno tolti a partire dal prossimo bando che verrà indetto nel settembre 2013, consentendo la partecipazione a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di bisogno, residenti nel Comune di Pordenone e a prescindere dalla loro nazionalità.

L’Assessore ha precisato che non vi era un intenzione dell’Amministrazione di discriminare gli studenti stranieri, ma che i requisiti ‘discriminatori’ erano stati previsti originariamente sulla base del contenuto del lascito testamentario. L’Amministrazione comunale ha condiviso le osservazioni mosse dall’ASGI che una pubblica amministrazione non può ritenersi vincolata da un negozio giuridico privato a mettere in atto una discriminazione contraria ai principi costituzionali fondamentali.

L’ASGI esprime apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione comunale di Pordenone.

16 Gennaio 2013Permalink