Ieri ho ricevuto da Francesca Longo, mia vecchia amica e corrispondente su facebook, un’ottima notizia e precisamente la segnalazione del link per raggiungere l’art. 33 del decreto-legge 21 giugno 2013 , n. 69 .”Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
E’ un testo che potrà dare un contributo a meglio applicare le norme già in vigore per la cittadinanza e predisporrà un quadro normativo più ordinato se e quando verrà approvato, quale che ne sia il modo e il testo, il principio dello jus soli.
Dice l’art. 33 “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia”
1. Ai fini di cui all’art 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli Uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato art. 4 della legge 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Come sempre per capire occorre far ricorso ai collages con le citazioni di altre norme.
Dice il comma 2 dell’art. 4 della legge 91 del 1992
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Quindi la possibilità di diventare cittadino italiano al momento del compimento del diciottesimo anno di età (proponendo una richiesta valida fino al compimento del diciannovesimo) esiste già.
Come mai una legge richiede un’altra legge che sembra dire la stessa cosa?
Qui mi aiuta il mio piccolo archivio, ho costruito anche con un glossario (che – a causa del linguaggio precostituito da cui il mio blog non si è potuto liberare – è strutturato con due voci: categorie e tag). Non è che mi piaccia tanto, ma è tutto quello che ho.
Rileggerlo mi consente di dare tutto il valore che merita all’espressione del comma 2 “Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti …”. I sindaci sono appunto tenuti a dare ai cittadini ‘stranieri’ al compimento dei 18 anni quelle informazioni che finora alcuni hanno dato, altri no e altri –pur fornendole – hanno proposto come un bel gesto nato dalla bontà del loro cuore e non come risposta a un diritto riconosciuto e definito.
Adesso è chiaro … la risposta è dovuta e conforta quanto avevo scritto il 21 maggio scorso, leggibile anche da qui. diariealtro.it/?p=2331
E l’espressione del comma 1, “eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli Uffici della Pubblica Amministrazione” , che riconosce la possibilità di errori in origine, risponde perfettamente al caso di Monnalisa di cui ho scritto il 22 marzo https://diariealtro.it/?p=2189
Per me vedere che le norme si adeguano alla realtà e cercano di correggere le storture di una legislazione non solo spesso peggio che discutibile ma comunque confusa e farraginosa è uno degli spiragli di speranza che la situazione consente e una gioia perché mi conforta nel lavoro di ricerca che faccio. Non sempre mi è offerta l’opportunità della verifica. Questa volta sì.
Ora devo sperare che il dl 69 diventi norma approvata nei tempi dovuti e migliori il quadro di riferimento alla cittadinanza (sia jus sanguinisi che jus soli) e che la proposta 740 sulla registrazione divenga legge per correggere la stortura relativa alla registrazione anagrafica.
Vorranno i parlamentari darsi da fare e le forze politiche impegnarsi in tal senso diffondendo, per quel che possono, informazioni esatte? e che ci siano mezzi di informazione che le raccolgono?
Non è che l’esperienza fatta finora mi consenta molta fiducia.
Codicillo del giorno dopo
Aggiungo un altro riferimento per scaricare il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. . http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2790&l=it
Lo segnalo anche perché nel sito di riferimento è scritto a chiare lettere ciò che io davo per noto ma implicito. Ed è un importante pro memoria
Si ricorda che il Decreto – Legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in questo caso 22 giugno), ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.