Speravo di concludere prima questa miniserie , ma quest’ultima puntata mi ha un po’ tormentato. Comunque le precedenti si trovano nelle tre giornate che collego con link:
15 dicembre https://diariealtro.it/?p=3501
16 dicembre https://diariealtro.it/?p=3510
18 dicembre https://diariealtro.it/?p=3522
L’imperativo categorico (mutilato)
Finalmente sono arrivata a Kant, di cui il relatore n. 1 nel suo intervento aveva citato integralmente la seconda formula dell’imperativo categorico «agisci in modo tale da considerare l’umanità in te e negli altri, sempre anche come un fine, mai soltanto come mezzo». Non ho nulla da obiettare sull’insieme della relazione anche se non apprezzo le citazioni decontestualizzate che, prese in sé, scatenano di regola non tanto la riflessione quanto l’esplosione dei buoni sentimenti e le fibrillazioni del cosiddetto buon senso che trova belle parole cui aggrapparsi spesso falsificandone il significato. Il mio problema è sorto a relazione conclusa quando ho chiesto ai presenti (relatori e garanti) ragione della loro eventuale soddisfazione per la sottrazione alla legge e la riduzione ad esecuzione di una circolare di un principio fondante la nostra civiltà, la garanzia del certificato di nascita. Per chiarezza premetto, ricordando l’art. 7 della Convention on the Rights of the Child (in Italia legge 176/1991) ciò che autorevolmente ne dice Geeta Rao Gupta, Vicedirettore dell’UNICEF. «La registrazione alla nascita è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino. La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione». Il relatore del 10 dicembre, riferendosi alla mia domanda, ha esordito così: «possiamo realizzare questo diritto e questo ideale che ci preme nel momento in cui troviamo una risposta anche a certe paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza» «Cioè a me interessa portare a casa il risultato». *
Poi, evidentemente per concentrare l’attenzione su un cammino storicamente almeno in parte realizzato, ha segnalato contraddizioni originaria fra i principi della Costituzione degli Stati Uniti e il trattamento di neri e donne. Molto disinvoltamente ha così trasferito il ragionamento dall’esistenza giuridica che il certificato di nascita garantisce a specifici diritti negati a particolari categoria di persone, di cui però non è messa in dubbio l’esistenza, negazioni cui via via la storia ha posto un almeno parziale rimedio promuovendo un cammino verso l’uguaglianza. Ma per iniziare quel cammino negli USA si è dovuta negare la liceità della schiavitù e per farlo si è combattuta una guerra (guerra di secessione 1861-1865).
Il relatore ha fatto però due affermazioni molto gravi e fra loro connesse, a mio parere pericolosamente. Infatti la ricerca del risultato nulla ha a che fare con l’imperativo categorico di Kant alla cui seconda formula ha fatto esplicito riferimento (e questo spero che gli insegnanti presenti lo abbiano chiarito agli studenti al ritorno in classe) e ha subordinato il rispetto di quel diritto alle ‘paure’ di una parte della popolazione.
Kant ci viene ancora in aiuto.
Il nostro, che aveva pubblicato nel 1788 la Critica della ragion Pratica (da cui è stata tratta la formula dell’imperativo categorico citata il 10 dicembre), nel 1793 precisava in un prezioso breve saggio: «Si chiama teoria un complesso di regole anche pratiche, quando queste regole sono pensate come principi generali e si fa, inoltre, astrazione da una quantità di condizioni che pure hanno necessaria influenza sulla loro applicazione. Inversamente non si chiama pratica qualsiasi atto, ma solo quello che attua uno scopo ed è pensato in rapporto a certi principi della condotta rappresentati nella loro generalità» E fra teoria e pratica «deve aggiungersi un atto del giudizio per il quale l’uomo pratico distingue se il caso cade o non sotto la regola». **
Secondo il nostro relatore 1 quindi quell’atto di giudizio per cui dovremmo chiederci se la teoria, quale espressa nella funzione che attribuiamo al certificato di nascita deve realizzarsi per tutti gli esseri umani o solo per una parte di loro (grande o piccola che sia), ha un limite quantitativo: «Allora se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che è»
Strategie
Già perché «Si pone il problema delle strategie. Allora le strategie richiedono di trovare modi di crescita culturale perché noi dobbiamo far sì che i principi e i diritti siano sentiti come significativi per tutta la popolazione. Faccio un esempio. Noi dobbiamo lottare perché indipendentemente da chi è tuo padre o da quelli che sono i […] di tuo padre un bambino appena nato andrebbe riconosciuto. Ma possiamo realizzare questo diritto e questo ideale che ci preme nel momento in cui troviamo una risposta anche a certe paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza. Cioè a me interessa portare a casa il risultato». Come volevasi dimostrare, mi avevano insegnato a scrivere a conclusione della dimostrazione di un teorema, solo che l’obiettivo di ‘portare a casa un risultato’ è estraneo alla pura formalità dell’imperativo categorico e va considerato su altro piano..
Restiamo quindi al rapporto teoria – pratica .
Teoria: l’art. 7 della Convention (e conseguentemente della legge 176)
Art. 7 . Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
Pratica: la lettera g del comma 22 dell’art 1 della legge 94/2009 che contraddice la generalità dell’art. 7
Domanda per pronunciare un giudizio: Cade o no la limitazione imposta nel 2009 sotto la regola della teoria come espressa nell’art. 7 della legge 176/1991?
Il prezzo delle strategie
Articolo meglio la domanda retorica scritta sopra: la strumentalizzazione che la pratica impone quando subordina il diritto di un soggetto debole alle paure di una parte ‘forte’ della popolazione cade sotto la regola della teoria affermata nell’art. 7? Sia chiaro che blandire questa parte (che si è imposta nel 2009) nel caso specifico significa negare il riconoscimento dell’identità e dell’esistenza di un bambino.
Evidentemente c’è chi se la sente.
NOTE * Chi volesse leggere integralmente la risposta del relatore1 potrà trovarla nel mio post del 15 dicembre nel capitoletto ‘Illusa da giovane, scema da vecchia’
** Sopra il detto comune: «Questo può essere giustificato in teoria, ma non vale per la pratica».