29 luglio 2010 – Il Governo, la Camera, le intercettazioni e i blog. 30 luglio 2010 – Un lungo seguito.

Intercettazioni e blog  

Il disegno di legge “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, che ora porta il numero 1415, è approdato al dibattito della Camera. Proviene dal Senato ma il suo iter è iniziato più di due anni fa.
I quotidiani ne parlano, ha dato occasione per parecchie pesanti e autorevoli critiche.  

Da parte mia mi voglio soffermare su un aspetto soltanto, una parte del comma 29 dell’art. 1 (al solito quanto intervengono voti di fiducia i vari articoli vengono accorpati per rendere più sbrigativamente agevole la votazione e la lista dei commi si allunga a dismisura).   

Per leggere il comma 29  

Il comma  29 del disegno di legge in discussione fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2005 che al comma 2 dell’art. 32 recita  

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.  

 A sua volta quel decreto fa riferimento alla legge 8 febbraio 1948, n. 47  che all’art. 8 (risposte e rettifiche) recita  

“il direttore o vicedirettore responsabile è tenuto a far inserire, nel periodico, integralmente e gratuitamente le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrari a verità, purchè le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale”.   

Comma 29  

E infine il comma  29 dell’art. 1 prevede che “Per i siti informatici,  ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,  

le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”;  

Non mi sento di scrivere di più perché non è materia in cui io sia esperta e competente, ma, posto che il disegno oggi o in futuro (se mai fosse rinviato) venga sciaguratamente votato com’è, vorrei poter sperare che i grandi mezzi di informazione, gruppi d’opinione e partiti politici, giovandosi di veri esperti e competenti, diano indicazioni di comportamento a chi, pur volendo continuare a confrontare le proprie opinioni per via informatica, non ne sia dissuaso dal timore di incappare in situazioni insostenibili, almeno sul piano finanziario.  

Spero invece che non vengano diffuse informazioni errate o devianti che, indicando percorsi di ricerca privi di senso, distolgano l’interesse da una questione su cui si gioca la nostra libertà di sapere e dire, inducendoci a darci da fare per diffondere opinioni errate (si veda il mio scritto Contraddizioni del 30 maggio).  

Non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo: abbiamo bisogno di idee chiare.
La protesta é doverosa ma la costruzione di apparenti sommarie certezze da strillare è nociva e non fa onore a chi la promuove.   

Post scriptum: 

Sebbene io abbia già collegato i singoli argomenti alle loro fonti, ne ripeto qui l’indirizzo per chi volesse documentarsi:  

Collegato al paragrafo ‘Intercettazioni e blog’: http://www.camera.it/126?pdl=1415-B&tab=4&leg=16  

Collegati al paragrafo ‘Per leggere il comma 29’: http://www2.agcom.it/L_naz/dl177_05.htm
 http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1948/lexs_145703.html   

Collegato al paragrafo ‘Comma 29’:  http://diariealtro.altervista.org/blog/30-maggio-2010-contraddizioni/).  

30 luglio – Un lungo seguito 

Il ddl intercettazioni é defunto o dorme?

Il caos costante del parlamento italiano (e insieme del governo) ha trovato ieri nella scelta dell’on. Fini il catalizzatore che ne ha determinato un’accelerazione. In tale contesto –e non certo per un’azione politicamente corretta ed efficace di chicchessia da qualsivoglia parte- l’iter del disegno di legge 1415 si è arenato.

Tornerà al dibattito a settembre?

Io non tento previsioni in una situazione che richiederebbe l’uso della sfera di cristallo e non del ragionamento. Sono convinta che una ragionevole prudenza suggerisce di comportarsi come se fossimo certi che il dibattito riprenderà.
E’ bene quindi tener vigile l’attenzione sulle critiche relative ad argomenti alti e a quelli di apparente piccolezza (ma, a pensarci bene, l’opposizione alla censura non ha livelli: è in ogni caso necessaria e doverosa) avendo ben presente la necessità di non fare sciocchezze, di promuovere e sostenere una comune riflessione, senza indulgere al piacere di ululare in gruppo  (si veda il mio articolo di maggio – contraddizioni- collegato sopra).

Un decalogo per orientarsi nella eventuale censura dei blog
A sostegno di un percorso possibile io propongo un passo di un intervento importante, con il relativo indirizzo per il collegamento). 

Il bavaglio ai blog spiegato in 10 punti

DIECI COSE CHE NON SI POSSONO NON SAPERE SULL’OBBLIGO DI RETTIFICA PER I BLOG

«Il ddl intercettazioni, ancora in fase di approvazione, come è ampiamente noto, minaccia di incidere anche su Internet.
Il comma 29, infatti, prevede alcune modifiche alla legge stampa, imponendo l’obbligo di dichiarazione e rettifica, entro quarantotto ore dalla richiesta, anche ai “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. Le rettifiche dovranno essere pubblicate con analoghe caratteristiche grafiche, metodologia di accesso al sito e pari visibilità della notizia cui si riferiscono.
Ma nel caos che ha scatenato questa proposta di legge, è necessario fare un po’ di chiarezza e precisare in quale contesto giuridico si inserisce la proposta di modifica.

10 cose che non si possono non sapere quando si parla di diritto di rettifica….

1) Che cos’è il diritto di rettifica?
È il diritto di fare pubblicare gratuitamente dichiarazioni dei soggetti interessati dalla pubblicazione di immagini, dichiarazioni, notizie ritenute lesive della loro dignità o contrarie a verità.
In sostanza, è il diritto – riconosciuto a certe condizioni – di affermare la propria verità.

2) Dove o come è pubblicata la notizia, la dichiarazione o l’immagine?
Nei giornali o in televisione.

3) Quali sono oggi le norme di riferimento?
a) La legge sulla stampa (e precisamente l’art. 8 della l. n. 47 del 1948) che afferma: il diritto di rettifica è il diritto di fare inserire “gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale” .

b) Il T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (e precisamente l’art. 32 quinquies del d. lgs. n. 177 del 2005) che dispone: “chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (…) o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere (…) che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.

4) Il diritto di rettifica elimina altri diritti?
Il diritto di rettifica si aggiunge, ma non elimina le azioni, cioè gli strumenti giuridici di tutela riconosciuti da altri diritti (querela per diffamazione, risarcimento del danno, ecc.).

5) Qual è il presupposto ad oggi per l’esercizio del diritto di rettifica?
Ad oggi, il diritto di rettifica è previsto per la stampa (quotidiani, periodici, agenzie di stampa) e per le radiotelevisioni, che trasmettono in via analogica o digitale.
Il presupposto è che la notizia o la dichiarazione siano state diffuse da un mezzo di informazione. Si presuppone che ci sia una struttura organizzativa creata allo scopo di produrre “informazione”, in altri termini, un’impresa a ciò finalizzata.

6) Il “sito informatico” è un giornale o una trasmissione televisiva?
E’ banale affermare che il sito telematico possa essere qualunque cosa. Anche un giornale (ad esempio un quotidiano on line). Ma certo non tutti i siti sono giornali. QUI STA L’ERRORE CONCETTUALE.

7) Il blog è un giornale?
No. Ci sono tanti tipi di blog, ma il blog tipicamente non ha i caratteri di periodicità di un giornale e non è registrato.

8) Il blogger è un imprenditore?                        Non in quanto blogger.

9) Quali sono rischi maggiore derivante da questa norma del ddl intercettazioni?

Oltre alle pesanti sanzioni (da Euro 7.746 ad Euro 12.911), oltre ai termini stringenti per la rettifica (appena quarantotto ore dalla richiesta) che appaiono concretamente non praticabili, il grave pericolo è che, a lungo termine, questa norma, se approvata, consentirà di equiparare siti (e blog) ai giornali, creando il presupposto per l’applicazione di norme severe (amministrativamente impegnative, e corredate di sanzioni penali) nate per le imprese di informazione ai “siti informatici” e magari ad ogni trasmissione telematica (perché no? anche social network e Twitter).

10) Allora, la conclusione è affermare che Internet sia o debba essere il Far West?
No. Oggi, esistono già validi strumenti giuridici di tutela (quali: diffamazione, risarcimento dei danni patiti, pubblicazione della sentenza). Se ne possono introdurre anche altri, ma meglio ponderati.
La libertà di espressione non è (SOLO) degli imprenditori dell’informazione, ma di tutti. Espressione del pensiero e attività imprenditoriale sull’informazione non coincidono.»

Qualche lettura

E infine ecco l’indirizzo per leggere il testo del disegno di legge sulle intercettazioni, sia morto, in agonia o ‘in sonno’, come un vecchio massone temporaneamente silente.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0038530.pdf 

Se poi qualcuno volesse documentarsi sul (dis) funzionamento della legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, può farlo servendosi dell’indirizzo che trascrivo di seguito:
http://www.ildialogo.org/norazzismo/documenti_1280409675.htm

 

30 Luglio 2010Permalink