28 giugno 2015 – Scrivo all’Arcivescovo di Chieti e Vasto

oggetto: rifiuto della registrazione della dichiarazione di nascita in Italia dei figli di migranti privi di permesso di soggiorno.

A S.E. mons. Bruno Forte Segretario speciale dell’Assemblea dei Vescovi sulla famiglia
Sua Sede

Egregio monsignore non so se mi rivolgo a Lei con l’indirizzo giusto e con il titolo corretto e i modi adeguati ma poiché desidero con tutta la mia forza che Le venga segnalato il problema che esporrò, mi affido all’indirizzo che ho trovato e a modalità di comunicazione che spero corrette. L’unico titolo che per me voglio segnalare è quello di essere stata battezzata nella chiesa cattolica. Ho letto (per ora frettolosamente ma ripeterò l’operazione con attenzione) l’Instrumentum Laboris, così come avevo letto la documentazione relativa al Sinodo straordinario sulla famiglia svoltosi lo scorso anno. Ho notato una significativa, rispettosa e interessante attenzione a cogliere il senso di tante relazioni umane, a porre la questione se costituiscano famiglia e famiglia riconoscibile, senza ignorarne la pluralità, nella dottrina e nella prassi della chiesa cattolica. Ho riscontrato una rispettosa attenzione ai figli “7. Nella società odierna si osservano disposizioni differenti.  … Si vanno diffondendo il riconoscimento della dignità di ogni persona, uomo, donna e bambini …” In quei documenti ho riscontrato ancora una attenzione puntuale – e non invasiva – alla legislazione in ambito civile.

Quello che non  ho trovato – e che segnalo – è la menzione della legge italiana che nega il certificato di nascita a chi nasce in Italia figlio di migranti privi di permesso di soggiorno [1] Ne immagino le ragioni. Sul fatto che alcuni bambini non abbiano il certificato di nascita la società civile (di cui fa ovviamente parte anche la base del mondo cattolico) ha monoliticamente taciuto e quindi non ha sollecitato alcuna occasione di riflessione. Da sei anni mi occupo personalmente della questione, ho trovato condivisioni di persone responsabili (cattolici e non) ma non della società civile organizzata [2]. Ritengo doveroso segnalare che in tale ambito si è fatta carico del problema, con una raccomandazione proposta nel suo congresso del 2014, solo la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM). Eppure, da quattro anni, nei rapporti firmati anche dalla Caritas Nazionale, il gruppo Convention on the Rights of the Child (Gruppo CRC) segnala questo problema e ne raccomanda una soluzione a livello istituzionale. Così si esprime, ad esempio, nel suo VIII recentissimo rapporto “non si può escludere che tra gli immigrati in situazione di irregolarità vi possa essere anche un numero di gestanti che, per paura di essere identificate, potrebbero non richiedere le cure ospedaliere cui avrebbero diritto, né provvedere alla registrazione anagrafica del figlio”. E raccomanda esplicitamente “Al Parlamento, una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori”.

In realtà in Parlamento esistono due proposte di legge, identiche nella sostanza, [3] che, se fossero approvate, risolverebbero il problema senza oneri di spesa ma, pur se affidate alle rispettive commissioni Affari Costituzionali, non vengono messe a calendario. Sembra prevalere un interesse esclusivo per i gruppi che riescono a farsi lobby, possibilità che non appartiene ai neonati in genere e, in questo caso, nemmeno ai loro terrorizzati genitori. E’ ben chiaro che autorevoli silenzi sostengono, insieme a una neghittosa opinione pubblica, la pigra negligenza di chi dovrebbe rappresentarci. So che negligenza può sembrare parola forte: la uso consapevolmente perché qui sono in gioco fondamenti costituzionali (art. 2, 3 e 10) in cui doverosamente mi riconosco. Devo lealmente riconoscere che la registrazione della dichiarazione di nascita oggi è possibile a norma di circolare [4] di cui  lo stesso gruppo CRC segnala l’inadeguata diffusione. Fosse anche diffusa io mi pongo però un problema fondante: è tollerabile che l’esistenza giuridica di nuovi nati sia affidata a una circolare che, così come è stata emessa, potrebbe venir cancellata senza neppur informarne il parlamento? E che comunque crea opportunistici dubbi negli uffici anagrafe? E chiedo: perché nei documenti del Sinodo, in tanto attento elencare e ragionevole classificare famiglie non si fa menzione di neonati cui, per legge in Italia la famiglia è negata? Perché si sostiene col silenzio la scelta inumana che impedisce per legge a due genitori (o almeno a chi di loro riconosca quel bambino se la madre si trovasse sola o il padre vedovo) di dire “questo è mio figlio”? Cordialmente

Augusta De Piero

[1] legge 94/2009, art 1 comma 22 lettera g che ha modificato l’art 6, comma 2 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)

[2] Molti mi rispondono citando un  impegno – comunque rimasto per ora al livello di intenzioni – del riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i bambini che nascono in Italia ignorando – o fingendo di ignorare – che questo è problema altro e che chi nasce figlio di stranieri assume la cittadinanza dei genitori e che anche i nuovi nati italiani devono essere registrati all’anagrafe del comune di nascita.

[3] proposta di legge presentata alla Camera:   proposta di legge  n. 740 Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 13 aprile 2013   proposta di legge presentata al Senato Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione Comunicato alla presidenza il 10 luglio 2014

[4] Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile in applicazione della legge 15 Luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

29 Giugno 2015Permalink