5 gennaio 2018 – La crudeltà stupida che appaga e paga.

Continuo a chiedermi come mai in otto anni non sia stato possibile cancellare interamente l’articolo del pacchetto sicurezza che nega il certificato di nascita ai nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno. E’ un articolo che propone una operatività da svolgersi nel disprezzo di ogni fondamento etico che impegni alla tutela del minore, dissociandosi di fatto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 176/1991.
In ogni caso viene compromesso il rispetto della Costituzione. La norma del ‘pacchetto sicurezza’, che ostacola la garanzia del certificato di nascita per ogni nato in Italia, nega il significato dell’art. 3 che promuove l’uguaglianza senza distinzioni di “sesso, di razza di lingua, di opinioni politiche “ e, per quello che qui ci interessa, “di condizioni personali e sociali”. E insieme si fa beffe dell’art. 10 per cui “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Del tutto estraneo invece ai dibattiti parlamentari (ma anche nella società civile) il significato della Convenzione che riconosce ogni essere umano come “titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio”.
Riprendo questa citazione da un articolo del 2015 di Luigi Fadiga, allora Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.
L’ho pubblicato interamente ieri nel mio blog [1]
L’articolo ricorda anche la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 la cui finalità è l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali (così erano definiti i nati fuori dal matrimonio). Cita poi molte norme del codice civile che può essere interessante conoscere per cui rimando all’articolo.

I minori nella legislazione italiana, la mia cartina al tornasole
Ritorno ai minori senza certificato di nascita per legge come a cartine al tornasole, riferimento per il confronto con ogni norma che si voglia leggere avendo presenti i disvalori del razzismo e del disprezzo dei ‘figli degli altri’ già alla nascita.
Era un’espressione che avevo scritto non so più quanti anni fa considerando la negazione del certificato di nascita misura appartenente a una cultura con una radice razzista per aver identificato minori da penalizzare sul fondamento dell’etnia d’origine dei genitori e della loro irregolarità burocratica.
Purtroppo si tratta di una cultura ben accetta anche a livello d’opinione pubblica largamente influenzata dal lungo lavorio corruttivo perpetrato dalla Lega Nord

Lo spezzettamento dei minori
A questo punto torna utile considerare le varie norme che in anni piuttosto recenti hanno discriminato via via particolari categorie di minori, cui era negato ciò che a loro coetanei era ed è invece assicurato.
Punto di partenza fondamentale: la lettera g del comma 22 dell’art. 1 (Testo Unico sull’immigrazione D.lgs, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, art. 5 comma 2) quando fu imposta la presentazione del permesso di soggiorno per registrare le dichiarazioni di matrimonio e di nascita.
A ripristinare la possibilità di contrarre matrimonio senza presentare il permesso di soggiorno provvide la Corte Costituzionale con sentenza 245/2011.
Nulla di efficace fu fatto invece per i minori cui era ed è negata l’esistenza legale se nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno.
La diversità fra matrimoni e nascite a mio parere si può spiegare facendosi forza di tutto il cinismo che l’analisi di questa legge impone.
Mentre il ripristino della possibilità di contrarre matrimonio poteva avere come referenti del legislatore persone adulte con capacità di parola e di ascolto, i neonati nulla avevano di tutto questo né lo avevano i loro genitori, spaventati dal doversi dichiarare irregolari di fronte a un ufficiale di stato civile, disponibile ad usare i neonati come esca per cacciare i loro genitore
E dico disponibile perché in realtà si potrebbe giovare della circolare che, emanata contestualmente alla legge, afferma il contrario della legge stessa e, con tutta la precarietà di uno strumento amministrativo, consente ciò che la legge nega [2].
Ne ho diffusamente scritto più e più volte per concludere con un appello al presidente Gentiloni, pubblicato nel mio blog il 31 dicembre scorso, [3] perché vigili sull’applicazione della circolare nei tre mesi che ha davanti a sé.
Per capire occorre considerare la situazione con rispetto della logica e senza ricorso a non si sa quali buone intenzioni di un legislatore che si presume competente e corretto.
Vennero presentate due proposte di legge, n.740/2013 alla camera e 1562/2014 al senato e, sebbene fossero state affidate dalla presidente Boldrini e dal presidente Grasso alle rispettive commissioni Affari Costituzionali, non se ne fece nulla.
Sia chiaro che quelle proposte non prevedevano di condividere e dividere risorse. Entrambe senza oneri di spesa, riaffermavano solo un principio violato.
Nel 2015 la situazione cambiò ancora ma di ciò più avanti.
Ora è opportuno tornare a norme che hanno in comune il discrimine dei minori in base, in spregio alla Costituzione, alle loro ‘condizioni personali’.

Il diritto alla continuità affettiva
Per stabilire il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il Parlamento ha approvato la legge n. 173 del 2015, che ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e affidamento familiare. A tal fine riconosce alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nell’adozione [4].
Il diritto alla continuità degli affetti appartiene a tutti i minori indistintamente?
Non è facile farsi beffe dei nostri inflessibili eroi italici e quindi no.
Per tutti i nostri figli sì, per i figli degli altri … distinguiamo.
Se cessano di essere strumento per far danno ai loro genitori non ci servono più .. fuori da casa nostra con mamma e papà!

Ma anche in casa nostra …
L’occasione per costruire il caso esemplare si presentò ben presto, quando fu discussa la cd legge Cirinnà che venne approvata il 20 maggio 2016, n. 76 con il titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. [5]
La legge Cirinnà, che si applica alle coppie dello stesso sesso che hanno contratto all’estero matrimonio o istituto analogo alle unioni civili, inizialmente prevedeva la stepchild adoption, (“adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari, un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore. [6]
E’ ben chiaro che, se morisse o intervenisse altro radicale impedimento per il genitore il partner di costui o costei potrebbe assicurare al bambino cresciuto da entrambi la continuità affettiva prevista dalla legge 173/2015.
E invece no!
Il parlamento italiano si dimostrò incapace di riconosce ogni essere umano come “titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio”.
Ne approfittò per punire le coppie che avessero messo al mondo un figlio con il sistema della maternità surrogata e non seppero distinguere fra l’intento punitivo e i diritti del bambino che non è bagaglio appresso dei suoi genitori, quale che sia la condizione di costoro.
Così anche le unioni civili hanno la loro vittima sacrificale, ancora una volta un bambino.
L’estensione della norma del 2009 – nata per colpire i figli dei migranti non comunitari irregolari – colpisce anche i figli delle coppie omossessuali.
Ma esiste qualche possibilità di sfuggire all’implacabile scure dell’intento punitivo dei vari difensori di non so che e infatti lo scorso giugno la Cassazione ha approvato la stepchild adoption per una coppia di lesbiche: una di loro potrà adottare la figlia della compagna e risultare così madre della bambina. [7]
Altri piccoli fantasmi però si aggirano nelle aule del nostro insaziabile parlamento e sono ancora i figli dei sans papier e non sfuggono certamente all’occhio acuto e alla urla incontenibili dell’indimenticabile senatore Giovanardi, mentre altri intervengono con i mezzi che la tecnica legislativa assicura loro.

Lo ius soli deve sparire
Lo ius soli che non è ius soli [8] perché non prevede un automatismo nella concessione della cittadinanza al momento della nascita (come accade, per esempio, negli USA) è stato discusso ampiamente anche nei media per cui mi limito a considerarne un aspetto, non senza ricordare una ottima sintesi proposta dal senatore Dalla Zuanna [9].
Nel 2015 venne inserito nel testo che il parlamento aveva elaborato, recependo il testo a iniziativa popolare, un prezioso articoletto (comma 3 art. 2) che, se approvato, avrebbe riportato la registrazione delle dichiarazioni di nascita alla situazione precedente il pacchetto sicurezza e quindi anche i figli dei sans papier avrebbero avuto il loro certificato di nascita. Il comma 3 è morto con le ‘Disposizioni’ ma , per paura che fosse discusso e (Dio non voglia!) approvato, otto sentato di FI PdL avevano presentato un emendamento soppressivo.
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella mia memoria digitale che è il mio blog. 2.3 PAOLO ROMANI, BERNINI, GASPARRI, D’ALÌ, MALAN, PELINO, FLORIS, FAZZONE
Sono creature orrende ma quel che fanno è così strano da incuriosirmi.
Se li conoscessi chiederei ‘Perché?’ ma non li conosco. Meglio così

Il traghettatore
Chi ha seguito l’appassionato, intenso lavoro dei promotori dello ‘ius soli’ , protrattosi per anni, raccogliendo le firme necessarie, presentando la legge, verificando i lavori del Parlamento si chiederà dove finisce ora quella caterva di elaborati e di dibattiti.
E’ molto semplice: sparirà con la fine della legislatura.
Resterà un solo articolo: quello che appartiene al ‘pacchetto sicurezza’ perché norma di legge. Ancora una volta elemento di stabile certezza è il danno permanente ai neonati.
Lo ha voluto nel 2009 l’allora ministro Maroni (nel quadro del quarto governo Berlusconi), è transitato al governo Monti e, a conclusione della XVI legislatura lo ha ereditato il governo Letta che, serenamente lo ha passato al governo Renzi, che –fra una chiacchiera e l’altra – ne ha fatto carico al governo Gentiloni che ne sarà traghettatore alla XVIII legislatura.
Così va la storia degli italici squallori conforto di molte e molti!

[1] Articolo Fadiga https://diariealtro.it/?p=5482
[2] Circolare 19 /2009 Ministero dell’interno
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2019%20-%202009.pdf
[3] Dal blog diari e altro 31 dicembre 2017 https://diariealtro.it/?p=5462
[4] http://www.camera.it/leg17/522?tema=diritto_alla_continuit__affettiva_dei_bambini_e_delle_bambine_in_affido_familiare_
[5] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
[6] http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/27/stepchild-adoption-coppie-omosessuali
[7] http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gay-nato-con-eterologa-estero-Gran-Bretagna-gay-lesbiche-cittadine-italiane-coniugate-in-Gran-Bretagna-4b30625f-3214-4209-b315-e6703991c32e.html
[8] Disegno di legge S 2092 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza. Titolo breve: Disposizioni in materia di cittadinanza .
[9] 28 giugno 2017 sintesi Dalla Zuanna https://diariealtro.it/?p=5047

5 Gennaio 2018Permalink