Lorenzo Parelli, diciottenne, è morto due giorni fa durante uno stage nel programma di alternanza scuola-lavoro.
Oggi Marina Brollo, docente Università di Udine, Ordinaria di Diritto del lavoro, ha pubblicato un interessante articolo sul Messaggero Veneto e, a mia richiesta, me ne ha gentilmente inviato la fotografia.
20 gennaio 2022 – Il mio blog riprende fiato e ricorda il 17 maggio 1990.
15 luglio 2021 Svolta della Chiesa, l’omosessualità non è una malattia di Redazione
Per la prima volta la Chiesa cattolica ha preso ufficialmente posizione contro le cosiddette «terapie riparative», cioè i trattamenti per «guarire» dall’omosessualità.
“Il Vaticano blocca le terapie di guarigione per gli omosessuali”, così titola la copertina e un lungo editoriale pubblicato in questi giorni sul settimanale cattolico spagnolo Vita Nueva (n.3231, del 10-16 luglio 2021), dopo che è emerso che la Congregazione Vaticana per il Clero, al termine di una lunga indagine sollecitata nella chiesa spagnola, ha fermamente condannato le cosiddette “terapie riparative” proposte ai fedeli cattolici da una discussa organizzazione spagnola.
“La realtà è che l’omosessualità non può essere curata, perché non è una malattia, come ha stabilito l’Organizzazione Mondiale della Sanità ben 31 anni fa”, ricorda nel suo editoriale il settimanale cattolico e “la presa di posizione del Vaticano spinge a una maggiore fermezza da parte dei responsabili della formazione delle persone consacrate e di coloro che sono in prima linea nei processi di accompagnamento e direzione spirituale, al fine di agire per segnalare e soccorrere coloro che possono essere coinvolti in queste dinamiche. Allo stesso modo, come sostiene l’indagine del Vaticano, è urgente sradicare questa iniziativa prima che il problema si aggravi. … Una Chiesa che è madre non può permetterlo. Educare all’affettività e alla sessualità non è indottrinare o prescrivere, è accompagnare e discernere, per vivere la verità di ciò che si è. Ma, soprattutto, implica accogliere senza giudicare, partendo da una misericordia che si fonda sul fatto che ogni persona è figlia di Dio…”.
Il reportage di Vita Nueva continua con una lunga indagine di Miguel Ángel Malavia e José Beltrán che ripercorre tutta la spiacevole vicenda spagnola che ha portato la Santa Sede a prende le distanze con grande chiarezza da quelle che sono comunemente conosciute come “terapie di conversione” o “riparative”, attraverso una nota della Congregazione Vaticana per il Clero.
Mentre in una lunga intervista il giovane gay cattolico spagnolo Alberto Pérez racconta la sua terribile esperienza all’interno di questa realtà, che lo ha portato ad avere “ una fede e una vita distrutte da chi mi voleva curare perché gay”
Nella chiesa cattolica le persone omosessuali non devono essere curate ma accompagnate
Editoriale pubblicato sul settimanale cattolico Vita Nueva (Spagna), n.3231 del 10-16 luglio 2021, liberamente tradotto da Innocenzo Pontillo
La Congregazione Vaticana per il Clero condanna le terapie riparative proposte ai cattolici spagnoli
Articolo di Miguel Ángel Malavia e José Beltrán pubblicato sul sito del settimanale cattolico Vida Nueva (Spagna) il 9 luglio 2021, liberamente tradotto da Giacomo Tessaro
Il 17 maggio del 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) cancellava l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. Fu un momento storico, che portò nel 2004 a scegliere proprio il 17 maggio come data per l’istituzione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia – IDAHOBIT).
Eppure, a distanza di trent’anni dalla risoluzione dell’OMS, in molti Paesi esistono ancora pratiche quali le terapie riparative e solo recentemente alcuni governi si stanno adoperando per bandirle.
L’omosessualità come malattia mentale
La decisione del 1990 costituì il culmine di un processo iniziato circa 20 anni prima e che ha radici ancora più profonde. Infatti, fin dall’Ottocento, la medicina e la psichiatria fecero propria la percezione dell’omosessualità tipica della Chiesa cattolica, evitando di definirla un “peccato” ma classificandola come disturbo mentale.
In quanto tale, i comportamenti omosessuali erano soggetti a interventi riparativi, le cosiddette aversion o conversion therapies. Soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, queste terapie consistevano nella somministrazione di droghe che inducevano il vomito oppure nell’utilizzo dell’elettroshock mentre venivano mostrate al “paziente” (generalmente di genere maschile) immagini di uomini, per poi mostrargli immagini di donne una volta terminati i trattamenti. In questo modo, si pensava di poter indurre la persona ad associare alla sofferenza l’attrazione per persone dello stesso sesso, mentre al sollievo persone del sesso opposto.
Oltre al proprio carattere profondamente degradante e nocivo, queste pratiche mettono in evidenza due elementi importanti. Il primo è la pressoché totale assenza della donna come soggetto di tali interventi “riparativi”. Se a prima vista potrebbe essere visto come qualcosa di positivo, ciò in realtà mostra come al tempo la donna non fosse considerata capace di poter “trasgredire” alle norme sociali che la vedevano relegata alla sfera domestica e non fosse dotata di una propria identità sessuale indipendente e non eteronormata. A ciò si collega il secondo elemento, ossia la completa percezione dell’omosessualità come devianza dalla “normale” mascolinità, da cui non era accettabile che un uomo potesse allontanarsi.
Dal punto di vista legislativo, l’omosessualità era criminalizzata con le cosiddette sodomy laws, le quali definivano gli atti omosessuali “crimini contro natura”. Tipiche degli ordinamenti di tradizione anglosassone o di derivazione post-coloniale britannica, le sodomy laws prevedevano che chi era accusato di comportamenti omosessuali poteva andare incontro a sanzioni molto severe, dell’incarcerazione o multe ingenti alla sterilizzazione forzata, oppure doveva sottoporsi a una terapia riparativa. Per quanto leggi simili possano sembrare appartenere al passato, è bene ricordare che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato la sodomy law incostituzionale a livello federale solo nel 2003, con la storica sentenza Lawrence v. Texas.
L’avvento delle sodomy laws nella maggior parte degli Stati Uniti nel corso degli anni Sessanta creò il terreno per la pubblicazione della seconda edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-II) nel 1968, in cui si riconosceva ufficialmente l’omosessualità tra le malattie mentali.
La decisione del 1990
Parallelamente, la fine degli anni Sessanta segnò un primo cambio di rotta, anche se il panorama si presentava piuttosto frammentato. Infatti, sia il movimento LGBT+ sia medici e psichiatri si presentavano spaccati. Da un lato, alcuni gruppi di attivisti LGBT+ accettavano le teorie che consideravano l’omosessualità una patologia pur di allontanarla dalla sfera dell’immoralità ed erano disposti a lavorare con i medici alle terapie che avrebbero dovuto curare l’omosessualità.
Dall’altro, soprattutto dopo i moti di Stonewall del 1969, altri attivisti del movimento LGBT+ statunitense portarono all’attenzione dell’American Psychiatric Association (APA) alcuni studi sulla sessualità che dimostravano scientificamente come l’omosessualità non potesse essere considerata un comportamento deviante. Questa parte del movimento era anche fermamente convinta che gli studi che invece la definivano come un disturbo mentale fossero tra i principali fattori che contribuivano allo stigma sociale legato all’omosessualità. Per questo motivo, alcuni gruppi di attivisti statunitensi fecero incursione ai meeting annuali dell’APA nel 1970 e 1971.
D’altro canto, gli psichiatri e gli psicologi che iniziarono a studiare teorie alternative a quella dominante, come fece per esempio Alfred Kinsey ed Evelyn Hooker, dovevano far fronte alla netta ostilità della maggioranza della comunità scientifica. Nonostante gli studi di Kinsey e Hooker presentassero solide basi scientifiche, la stessa APA ha a lungo ignorato i risultati delle indagini che confutavano la teoria dell’omosessualità quale malattia mentale. Solo all’inizio degli anni Settanta, quando una giovane generazione di psichiatri si avvicinava alla guida dell’organizzazione, l’APA iniziò ad assumere una maggiore sensibilità riguardo a questioni di forte impatto sociale. Pertanto, nel 1971 e nel 1972, l’APA organizzò dei panel in cui attivisti LGBT+ e studiosi venivano invitati a formare gli psichiatri, in particolare sullo stigma sociale creato dalla “diagnosi di omosessualità”.
Al meeting annuale del 1973, si tenne un simposio in cui i membri dell’APA si interrogarono se l’omosessualità dovesse continuare a essere considerata una patologia o meno. Il dibattito si concluse con la decisione del Board of Trustees di rimuovere l’omosessualità dal DSM. Alcuni si opposero e si arrivò al punto per cui i membri furono chiamati a esprimersi sulla decisione del Board, la quale fu infine approvata con il 58% di voti favorevoli.
Pertanto, la sesta ristampa del DSM-II del 1974 non presentava più il termine “omosessualità” tra le patologie, ma un generico “sexual orientation disturbance” (SOD). Con questo termine si andava a indicare un comportamento omosessuale che causava sofferenza alla persona, la quale intendeva cambiarlo, andando di conseguenza a legittimare le terapie riparative. Con la pubblicazione del DSM-III nel 1980, la sexual orientation disturbance diventava “ego-dystonic homosexuality” (EDH), un’altra formula di compromesso che fu eliminata solo nel 1987, con la revisione dell’ultimo DSM (DSM-III-R).
I progressi fatti dall’associazione di psichiatria più grande e conosciuta al mondo ebbero un’influenza sostanziale nel contesto internazionale. Fu proprio sulla scia della decisione dell’organizzazione statunitense che il 17 maggio del 1990, durante i lavori della 44ª assemblea, l’OMS cancellò l’omosessualità dall’International Classification of Diseases (ICD-10). Il fatto che l’OMS, un’organizzazione di carattere internazionale, assumesse una posizione del genere ha mosso il dibattito dalla sfera della medicina e della psichiatria a quella della politica, portando istituzioni e governi ad adottare misure che decriminalizzassero l’omosessualità e tutelassero i diritti delle persone LGBT+.
Trent’anni dopo
Anche se sono passati trent’anni dalla decisione dell’OMS, il 2020 ha visto una crescente attenzione sulle terapie riparative. Il fatto che sulla carta l’omosessualità non sia più considerata una malattia non ha fermato le conversion therapies. Ancora oggi, esistono terapie che vanno a intervenire non più solo sull’orientamento sessuale, ma anche sull’identità di genere. Infatti, la concezione per cui l’orientamento sessuale e l’identità di genere possano essere cambiati e riportati “alla normalità” è purtroppo ancora diffusa, nonostante non abbia alcuna base scientifica.
Un recente report delle Nazioni Unite ha evidenziato che i promotori delle terapie tutt’oggi esistenti appartengono a una vasta gamma di attori, statali e non statali (come le comunità religiose e l’ambiente familiare). Il report mette anche in luce come si siano trasformate in attività molto lucrative, molto spesso a danno di minori o giovani adulti i quali riportano danni psicologici profondi.
Presentando i risultati del report, Victor Madrigal-Borloz, l’Esperto Indipendente sull’Orientamento Sessuale e l’Identità di Genere dell’ONU, ha chiamato le Nazioni Unite a una messa a bando internazionale delle terapie riparative.
Alcuni Paesi hanno preso provvedimenti. La Germania, per esempio, a maggio scorso ha approvato una legge che vietava il ricorso a terapie riparative sui minori. Nonostante sia stato considerato un primo passo avanti, in molti hanno contestato che non sia stato sufficiente e che le terapie riparative dovrebbero essere bandite in qualsiasi circostanza. Altri Paesi, come la Svizzera, gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia, hanno invece adottato delle misure che rendevano illegali tali pratiche.
A trent’anni dal momento in cui la comunità internazionale ha riconosciuto come l’omosessualità non fosse una malattia, la strada da fare verso la piena consapevolezza che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non sono sfere dell’identità sessuale su cui si possa intervenire è ancora tanta e piena di ostacoli, primo fra tutti la disinformazione. In questo, lo Stato può fare molto, agendo dal punto di vista non solo legislativo ma anche sociale, adottando politiche che promuovano una corretta informazione.
14 gennaio 2022 – DAVID SASSOLI, 30 MAGGIO 1956 – 11 GENNAIO 2022
David Sassoli, il mieloma, il trapianto di midollo e le falsità dei no vax
di Paolo Conti
David Sassoli era ricoverato nel reparto di Oncoematologia dell’Istituto Tumori Friulano ad Aviano ed era seguito dallo staff medico del Centro di riferimento oncologico da lungo tempo.
Anni fa Sassoli era stato colpito da un mieloma, un tumore del sangue, ed era stato sottoposto a un trapianto di midollo. Per questa ragione il 26 dicembre era stato deciso il suo trasferimento ad Aviano quando le sue condizioni si erano aggravate dopo un’ultima ricaduta nei giorni di Natale, seguita alla brutta polmonite da legionella di cui aveva parlato in un video il 9 novembre 2021, raccontando anche di un ricovero a Bruxelles.
L’istituto di Aviano ha spiegato con una scarna dichiarazione le ragioni della morte di David Sassoli: «Una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario». Niente altro, nessun particolare «nel rispetto del riserbo mantenuto dal presidente Sassoli e dalla famiglia».
Quella di Aviano è una struttura di eccellenza a livello internazionale e segue pazienti con neoplasie dell’apparato emopoietico, leucemie acute e croniche e altre malattie di questo tipo. L’istituto di Aviano è una struttura modernissima, aperta nel 1984 e riconosciuta già dal 1990 come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico da parte del ministero della Salute.
Un quadro clinico complesso da tempo, quello di David Sassoli, ma mantenuto sotto controllo fino alla polmonite da legionella che aveva pesantemente debilitato il suo fisico, come è purtroppo facile capire proprio dal video con la dichiarazione del 9 novembre.
Nonostante tutto ciò, molti nell’area no vax hanno speculato persino sulla sua morte. Il filosofo Paolo Becchi si è chiesto: «Ma è morto in seguito alla terza dose? Non c’è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l’autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima». Insieme a tante reazioni indignate, l’incredibile frase di Becchi ha scatenato anche altri messaggi di irrisione e di odio.
Lo staff di Sassoli ha detto che, durante la malattia, «si erano diffuse in rete deliranti malevolenze su Covid e affini» e che la scelta di Sassoli era stata quella «di non replicare, di non inasprire i toni». Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ha definito «ignobili esseri, vigliacchi» gli autori di alcuni messaggi su Twitter da parte di no vax che attribuivano la scomparsa di Sassoli alla terza dose di vaccino.
https://www.corriere.it/esteri/22_gennaio_12/sassoli-mieloma-no-vax-788287cc-7372-11ec-947d-d1048d2c4770.shtml adria
2022 – Calendario di gennaio
1 gennaio 1948 – Italia, entra in vigore la Costituzione
.1 gennaio 1959 – Inizio della rivoluzione cubana
.2 gennaio 1979 – Brasile, assassinio di Francisco Jentel, difensore dei contadini
………………… indios
.2 gennaio 2016 – Entra in vigore l’accordo fra la Santa Sede e lo stato di Palestina,
………………. firmato il 26 giugno 2015
.3 gennaio 1964 – New York, 500mila studenti in piazza contro l’apartheid
.4 gennaio 2005 – La Corte Suprema del Cile autorizza il processo a Pinochet
.5 gennaio 1942 – Morte di Tina Modotti
.5 gennaio 1948 – Nasce Peppino Impastato. Sarà eliminato da Cosa Nostra..
.5 gennaio 1968 – Inizio della primavera di Praga [nota 1]
.5 gennaio 1984 – Cosa nostra uccide il giornalista Giuseppe Fava.
.5 gennaio 2017 – Muore Tullio De Mauro
.6 gennaio 1907 – Maria Montessori apre la prima casa dei bambini
.6 gennaio 1980 – Assassinio del presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella
.6 gennaio 1992 – Il Consiglio di sicurezza dell’ONU condanna all’unanimità Israele ……………………….. per la deportazione di Palestinesi (risoluzione n. 726)
.7 gennaio – …… ..Natale ortodosso e copto
.7 gennaio 2015 – Parigi, strage alla redazione di Charlie Hebdo
.8 gennaio 1642 – Morte di Galileo
.8 gennaio 1913 – Sudafrica: Nasce l’African National Congress (Anc)
.8 gennaio 2015 – Romero è riconosciuto ‘martire’ dalla chiesa cattolica
…………………………………. (era stato assassinato il 24 marzo 1980). [ nota 2]
10 gennaio 1948 – Prima assemblea generale delle Nazioni Unite a Londra
11 gennaio 1947 – Scissione di Palazzo Barberini (nascita Psdi)
11 gennaio 2014 – Morte di Ariel Sharon
11 gennaio 2022 – Morte di David Sassoli [nota 3]
12 gennaio 1948 – La Corte Suprema USA dichiara l’uguaglianza fra neri e bianchi
14 gennaio – ……….. Capodanno ortodosso e copto
14 gennaio 2011 – Tunisia, cade il regime di Ben Alì
14 gennaio 2019 – Il parlamentare Calderoli è condannato per le offese alla on. Kyenge.
…………………..Riconosciuta l’aggravante razziale
15 gennaio 1919 – Assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht
15 gennaio 1929 – Nascita di Martin Luther King
15 gennaio 1993 – Arresto di Totò Riina
16 gennaio 1992 – Accordi di pace in El Salvador
17 gennaio 1961 – Congo, assassinio di Patrice Lumumba
17 gennaio 1991 – Inizia la prima Guerra del Golfo
18 gennaio 1919 – Luigi Sturzo fonda il Partito Popolare Italiano
18 gennaio 2017 – Valanga a Rigopiano – distruzione albergo
19 gennaio 1969 – Praga, Jan Palach si dà fuoco in piazza San Venceslao
20 gennaio 1996 – Arafat eletto presidente dell’Anp
21 gennaio 1924 – Morte di Lenin
21 gennaio 1984 – Brasile: nasce il Movimento Sem Terra
21 gennaio 2022 – Muore David Sassoli. Presidente del Parlamento Europeo
24 gennaio 1979 – Assassinio di Guido Rossa
25 gennaio 2015 – Rapimento di Giulio Regeni
26 gennaio 1564 – Pubblicazione delle conclusioni del Concilio di Trento
27 gennaio -……………… Giornata mondiale in memoria delle vittime della Shoa
29 gennaio 1895 – José Martì inizia la guerra per l’indipendenza di Cuba
30 gennaio 1948 – Assassinio di Gandhi a Nuova Delhi
31 gennaio 1929 – L’Urss esilia Lev Trotsky
31 gennaio 2015 – Sergio Mattarella, dodicesimo presidente della Repubblica
31 gennaio 2018 – Entra in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219
……………….……… …Norme in materia di consenso informato e disposizioni
…………………… …anticipate di trattamento.
[nota 1] La Primavera di Praga: iniziò quando il riformista slovacco Alexander Dubček salì al potere, proseguendo fino al 20 agosto 1968.
[nota 2] Non voglio perdere la battuta invitami da Giancarla Codrignani a un anno dalla morte.
ricordando la celebrazione della sua memoria, tenuta a Roma da Ursula von der Leyen
“Davide era un politico cattolico. Letta è un Cattolico democristiano”
[nota 3] Dopo una latenza della questione durata qualche anno, il 14 ottobre 2018 papa Francesco proclama santo Oscar Romero.
31 dicembre 2021 – Contro qualsivoglia discriminazione dei neonati
Cronaca di un piacevole incontro.
Scrive Annapaola Laldi della associazione ADUC
Ho conosciuto la signora Augusta De Piero, autrice dell’articolo che segue, nell’agosto 2021 a Vallombrosa, e ne ho apprezzato subito la forza e la tenacia, con cui da anni porta avanti la battaglia per il diritto dei neonati figli di immigrati irregolari a essere iscritti nei registri di stato civile senza il rischio che tale atto possa essere usato contro gli stessi genitori. Una spada di Damocle che nuoce non solo al diritto di ogni creatura che viene al mondo di essere pienamente riconosciuta dalla società in cui si trova a vivere, ma nuoce anche a detta società, certamente sul piano della salute pubblica, perché un bambino “clandestino” (suo malgrado!) non può riceve le dovute vaccinazioni né avere un pediatra che lo segue, e, se si ammala, può diventare, sempre suo malgrado, un veicolo di infezione per chicchessia. Per non parlare del diritto allo studio, calpestato, e di tanti altri diritti di cui è portatore ciascuno di noi.
Condividendo l’oggetto e le motivazioni del suo impegno, mi schiero al suo fianco, pubblicando la seguente riflessione/trattazione nella speranza che questo tema possa trovare più vasta diffusione ed eco, e quindi la soluzione qui auspicata – che sulla materia intervenga di nuovo una legge dello Stato.
Cedo dunque la parola ad AUGUSTA DE PIERO di Udine.
“Decostruire la categoria dei bambini condannati a non avere nome
Correva l’anno 2009 e i partiti politici, più storditi che preoccupati dall’arrivo crescente di stranieri, stimolati da una società più o meno civile ma ascoltata soprattutto quando lanciava il grido “prima gli italiani”, cercavano le modalità per improvvisarne una cacciata.
Undici anni prima la Legge 6 marzo 1998 n.40 (“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) aveva definito i criteri per stabilirne la presenza legale e aveva identificato il “permesso di soggiorno” come testimonianza di percorsi conclusi con situazioni accettabili.
Quel permesso, esibito, garantiva l’immigrato nelle sue richieste di lavoro e di presenza nella società civile e garantiva a chi lo accogliesse la certezza di una situazione legale.
Questo non ne faceva un italiano, restava cittadino del suo Paese che, in parecchi casi, non c’era più o si manifestava come una dittatura feroce, devastante di ogni diritto umano.
La stessa legge 40/1998 aveva stabilito i casi in cui la richiesta di uno straniero NON dovesse accompagnarsi all’esibizione del permesso di soggiorno e, fra queste eccezioni , spiccava la richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio, atto che viene formulato al momento del parto.
Ma poi, appunto, la Legge 15 luglio 2009 n.94 ( “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) non riconosceva più l’eccezione, costringendo i genitori, che chiedessero la registrazione della nascita in Italia del loro bambino, a dichiararsi irregolari davanti a un ufficiale di stato civile.
La trovata del legislatore era – nella sua sordida violenza – geniale.
Per identificare i clandestini (temine intollerabile se usato come capita quale sinonimo di irregolari) occorrevano le spie e le spie costano.
Il figlio nato in Italia diventava spia inconsapevole e gratuita dei propri genitori, una trappola che può far sì che la paura dei genitori potesse e possa diventare ragione di un nascondimento del piccolo attraverso la mancata registrazione.
In questo modo era ed è negata a quel nuovo essere umano la possibilità di godere, quando ne avesse bisogno, di beni e servizi che l’amministrazione pubblica doverosamente assicura nel rispetto di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti, quali, ad esempio, la salute e l’istruzione.
Come si fa, infatti, ad aprire un qualsiasi percorso di vita a chi non esiste visto che gli è stata negata la documentazione che lo fa riconoscere come esistente?
Eppure l’Italia aveva ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”) quella Convenzione fatta a New York il 20 novembre 1989, che afferma irrevocabilmente il superiore interesse di ogni nato.
Impossibilitato a eludere tale ratifica, il Ministero dell’Interno emanò, a ridosso della promulgazione della Legge 94/2009, di cui si è parlato sopra, la Circolare n. 19 del 7 agosto 2009, riconoscendo che la mancata iscrizione nei registri dello stato civile andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Ma, ancora una volta, si trova l’inganno. E’ ben vero che, se dovesse mancare l’atto di nascita, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico, ma non è mai stata e ancora non è promossa in alcun modo la conoscenza della circolare 19/2009, così che parecchi Comuni e Consultori (dove approdano molte donne in attesa di dare alla luce la propria creatura), dopo 12 anni, non ne sono ancora (bene) al corrente.
Ebbene, qui ci si appella a ogni cittadino e cittadina affinché tutti si facciano promotori della conoscenza di questa circolare che, pur non avendo il rango di legge, tuttavia, nell’immediato, rappresenta l’unico strumento di salvezza per tanti bambini che rischiano di restare dei fantasmi, con ricadute nefaste non solo su loro stessi, ma anche su tutta la nostra società, in primis, sulla salute.
Un impegno di civiltà vuole certezze nei confronti dei soggetti deboli, e una delle azioni possibili, che attengono alla responsabilità di ognuno, è far conoscere a tutti i Comuni e a tutti i soggetti interessati (le mamme nei consultori!) questa certezza che non ha il rango della legge ma, nell’immediato, rappresenta uno strumento di salvezza.
Non possiamo però dimenticare che, se tolleriamo nel silenzio dell’indifferenza il discrimine introdotto con legge, ci troviamo nella scomoda posizione di contribuire a legittimare socialmente un meccanismo di esclusione che penalizza soggetti deboli fino a negarne un’esistenza riconosciuta.
Infine la risposta loro dovuta è affidata al parlamento perché una legge è necessaria.
Pubblicato il mio articolo Annapaola Landi aggiunge alcuni richiami importanti per chi desideri conoscere questo problema
(Dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia
Art. 2 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
Art.2 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”
Art.6 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
Art. 6 2 Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Sulla Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7 agosto 2009
La circolare chiarisce al punto 3, quanto segue:
«Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.»
Quindi, l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi..
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2, 3, 30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie”.
N.B. Il 6 ottobre 2021, sulle pagine web dell’associazione ADUC è stato pubblicato l’articolo dell’avvocata Sara Astorino dal titolo “Madri irregolari e diritto alla salute” https://www.aduc.it/articolo/madri+irregolari+diritto+alla+salute_33280.php
che ha preso spunto, fra l’altro, proprio alla segnalazione della signora Augusta De Piero.
https://www.aduc.it/articolo/contro+qualsivoglia+discriminazione+dei+neonati_33697.php
Infine, aggiunge Augusta, l’articolo della avv. Astorino è stato pubblicato nel sito
equal uniud, facente capo al Laboratorio lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine, nello spazio delle letture.
In questo caso fra le letture di ottobre.
26 dicembre 2021 – Per una riscrittura dell’art. 3 della Costituzione: non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
Da molto tempo trascuro il mio blog.
Mi sento quindi obbligata a riprendere la questione della registrazione anagrafica dei nati in Italia, negata dal 2009 ai figli dii migranti privi del permesso di soggiorno.
L’art. 3 della Costituzione afferma al primo comma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Il legislatore italiano sembra averlo rimosso dalla propria attenzione e offre lo stesso disimpegno alla Agenda 2030 delle Nazioni Unite il cui obiettivo 16.9 afferma:
“Entro il 2030 fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite”.
E’ stata presentata una proposta di legge (3048) che si intitola “”Modifica all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”
A otto mesi dalla presentazione però dormicchia con firme del solo Pd e si srotola stancamente fra prese di distanza delle associazioni riconosciute e altrimenti impegnate nella tutela e promozione dei diritti civili ed umani.
Così i mezzi di comunicazione non ne parlano.
A differenza di quanto accaduto costantemente negli anni scorsi nel numero di dicembre anche il periodico Ho un sogno ha scelto di tacerne .
Che doveva scrivere: che l’emendamento presentato dal consigliere Honsell al consiglio regionale del FVG è stato respinto?
Nel blog Diariealtro lo si può leggere in data 7 dicembre con il link
7 dicembre 2021 – In consiglio regionale si chiacchiera di famiglia
Comunque nel numero di dicembre Ho un Sogno pubblica una riflessione importante che offre il quadro giuridico e filosofico per collocare correttamente il problema della registrazione anagrafica negata.
Perciò lo trascrivo.
SOLIDARIETÀ
La parola solidarietà ci sollecita subito considerazioni di carattere morale. Non è immediato quasi per nessuno associarla al diritto. In altre parole, quasi nessuno pensa che la solidarietà sia un dovere, ossia un comportamento sostenuto dalla forza della legge. Anzi, a ragionare in questo modo sembra di trovarsi dinanzi a un controsenso. Infatti, avendo in mente la sua accezione morale, è piuttosto difficile disgiungerla dalla libertà di scegliere se assumere o meno un atteggiamento solidale nei rapporti con gli altri.
Eppure, la nostra Costituzione è chiara al riguardo, quando all’articolo 2 parla di «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Quindi non solo doveri, ma addirittura inderogabili, cioè doveri che nessuno ha il potere di cancellare in alcun modo. Doveri che caratterizzano trasversalmente tutto il nostro vivere collettivo, come ci ricordano i tre aggettivi, “politica, economica e sociale”. In alcune sue pronunce, la Corte costituzionale si spinge ancora oltre: ne fa una precondizione per la piena esplicazione della personalità individuale.
In altre parole, secondo la Consulta, la solidarietà è in grado di produrre lo spazio sociale necessario per consentire a ogni persona di realizzarsi nelle proprie relazioni.
Stefano Rodotà ce ne ha parlato in un libro dal titolo “Solidarietà: un’utopia necessaria” (Laterza, 2014). Fin dalle primissime pagine del volume, della solidarietà si dice che è un principio «volto a scardinare barriere, a congiungere, a esigere quasi il riconoscimento reciproco e così a permettere la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell’universalismo». Come tutti i principi giuridici, si tratta di una regola peculiare, perché il legislatore si limita a indicarci un obiettivo senza precisare come concretamente dobbiamo comportarci per raggiungerlo. Dunque, viene spontaneo chiedersi quale sia il fine del principio della solidarietà. Possiamo rispondere, sempre con le parole di Rodotà: uno degli elementi costitutivi della solidarietà «è la finalità dell’inclusione, che porta con sé anche l’ineliminabile attitudine cooperativa con altre persone».
La nostra Costituzione non poteva che partire dalla dimensione collettiva della solidarietà nel momento stesso in cui fondava uno Stato sociale. Quanto di questa visione è ancora presente nella nostra organizzazione sociale? Quanto le nostre politiche sociali sono effettivamente sulle nostre scelte quotidiane la consapevolezza di far parte di una collettività? Se si riuscisse a cogliere l’imprescindibilità del principio di solidarietà per la piena attuazione della legalità costituzionale, probabilmente dovremmo rivedere il contenuto di molte regole e di molti nostri comportamenti.
A ben pensarci, potrebbe essere uno dei tanti modi per cominciare a superare la cultura neoliberale che ci sta soffocando.
Francesco Bilotta Docente di diritto privato, Università di Udine
7 dicembre 2021 – In consiglio regionale si chiacchiera di famiglia
Pro memoria: Alcuni giorni fa è stata approvata la legge di cui riporto due articoli e la relazione di minoranza
Friuli Venezia Giulia – LEGGE REGIONALE N. (148)
Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
- La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali, valorizza il ruolo della famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali fondate su relazioni di reciprocità, responsabilità, solidarietà intergenerazionale, parità di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione, nonché sull’equa ripartizione e valorizzazione dei compiti di cura.
- Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e persegue politiche integrate volte ad accompagnare i progetti di vita delle famiglie e dei loro componenti, a incentivare la natalità, a rafforzare l’autonomia dei giovani, a contrastare le disuguaglianze socioeconomiche ed educative, nonché a ridurre le disparità tra uomo e donna, anche attraverso il coordinamento, l’aggiornamento e il potenziamento degli strumenti di intervento previsti dalle politiche di settore, orientandoli al perseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 2 (Sistema integrato delle politiche familiari)
- Per realizzare le finalità previste dall’articolo 1 la Regione, nell’ambito di un’azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:
a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l’autonomia dei giovani, anche facilitando l’accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;
d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell’ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l’occupazione femminile;
f) iniziative volte a favorire l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
h) l’apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l’altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia
Relazione del Consigliere Regionale Furio Honsell su DDL 148 “Famiglia, giovani e pari opportunità”
Questo disegno di legge presenta alcuni aspetti di pregio, dalla struttura redazionale alle risorse economiche che permette di attivare, ma è gravato da alcune pastoie ideologiche che purtroppo gli impediscono di diventare il Testo Unico regionale delle politiche a favore dei minori e dei giovani, nel quale tutte le forze politiche possano riconoscere quello strumento di emancipazione etico-sociale di cui la nostra comunità avrebbe profondo bisogno.
Nel corso delle preziose audizioni delle associazioni sindacali, della Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI, e dell’ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, vi sono state numerose sollecitazioni a rimuovere tali gravami. Molte di queste sono state riportate anche nelle osservazioni scritte pervenute ai membri della VI Commissione, che raccomanderei a tutti di leggere, e meritano una rispettosa considerazione in sede di approvazione dell’articolato. Alcune osservazioni potrebbero essere scambiate per meri ritocchi linguistici, quali l’uso di plurali: famiglie, uomini, donne, povertà educative, oppure l’enfasi sull’utilizzo della genitorialità in luogo di paternità e maternità, e soprattutto la proposta di utilizzare espressioni quali un più ampio contrasto alle discriminazioni per sesso e identità di genere in luogo della, linguisticamente più limitativa, parità tra uomo e donna.
In realtà queste osservazioni non sono mere riformulazioni lessicali. Qualora accolte offrirebbero l’opportunità di conferire alla legislazione regionale un respiro più ampio, dato dall’esplicitare la consapevolezza della pluralità di modalità nelle quali, sia il minore che i suoi genitori, possono sviluppare ed esprimere la pienezza della propria personalità, nel senso dell’Art. 3 della Costituzione. Questa consapevolezza, senza pregiudizi, è una delle cifre della Contemporaneità e si è venuta delineando negli ultimi decenni attraverso processi spesso molto dolorosi e difficili di emancipazione, di promozione dell’inclusione, di contrasto alle discriminazioni e di tutela delle diversità. Sono conquiste ottenute a seguito di battaglie di civiltà, non ancora pienamente affermate. Si pensi alla legge contro l’omotransfobia che la legislazione UE chiede che l’Italia recepisca già da un decennio. Accogliere questo spirito non sarebbe un aspetto secondario per questa Amministrazione Regionale che si caratterizzò con una svolta oscurantista appena insediata, decretando come proprio primo atto amministrativo, nel maggio del 2018, l’uscita della Regione dalla Rete Re.a.dy- la Rete nazionale delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione.
Il senso della presente relazione di minoranza, e quello di numerosi emendamenti che intendiamo proporre, è proprio quello di evidenziare e di indicare, in un contesto normativo, come la Regione possa assumere quel ruolo di advocacy del contrasto ad ogni emarginazione, a cui una comunità emancipata e non abbruttita da ideologie dovrebbe aspirare. Non ritrovando ancora nel testo questo spirito, come Open Sinistra FVG, in commissione non siamo stati favorevoli a molti articoli nell’auspicio però che queste istanze vengano riconosciute attraverso il dibattito in Consiglio.
Questa legge presenta essenzialmente due elementi di pregio. Il primo è quello di proporsi come Legge Quadro/Testo Unico e dunque non costringendo a quelle acrobazie e corto circuiti normativi fatte di rincorse a tappe lungo intarsi e rimandi legislativi per comprendere cosa davvero intenda l’estensore. Va dato atto all’Assessore dello sforzo stilistico compiuto, anche perché non è certo pratica molto frequentata dalla Giunta in questa legislatura.
Purtroppo il corposo Art.39 delle Abrogazioni non è stato sufficientemente analizzato e c’è il rischio concreto che siano state abrogate inconsapevolmente situazioni che, ancorché residuali in termini numerici, non diventano certamente poco importanti nei casi specifici, soprattutto quando trattasi di minori.
Il secondo aspetto positivo di questa legge è l’Art. 6 (Dote famiglia) che, aldilà di un sottotitolo a nostro avviso infelice perché rimanda ad un vocabolo che caratterizzò la mercificazione delle relazioni umani, istituzionalizza da parte della Regione la possibilità di garantire ai minori appartenenti a famiglie, ovvero nuclei familiari, disagiate e a rischio di povertà, l’opportunità di accedere a contesti educativi, ludici, ricreativi, musicali, culturali importanti per realizzare il loro progetto di vita. L’assessore ha parlato di una potenziale platea di quasi 100,000 minori nella nostra regione alla cui crescita socio-culturale attribuirebbe quest’anno ben 23 milioni. Non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad una scelta tutt’altro che scontata e che va apprezzata. Ricordo che, in scala minore, progetti simili non sono nuovi da parte dei comuni. Il Comune di Udine quando ero Sindaco, all’indomani della crisi economica del 2008, allorquando le famiglie precipitate repentinamente nella povertà furono costrette a far interrompere qualsiasi attività sportiva dei figli perché impossibilitate a pagare le quote, varò il progetto, tutt’ora operativo a Udine, denominato FAR SPORT oltre la crisi. Sono a conoscenza di progetti analoghi a Grado e presso altri comuni.
Alle modalità di sostegno attraverso la carta e la dote famiglia (Artt.5-6) il DDL 148 ne aggiunge altre, alcune anche piuttosto sofisticate e interessanti come la previdenza complementare all’Art.8, nonché il sistema integrato dalla nascita a sei anni Art.7 e ulteriori misure fiscali. Nei capi successivi della norma vengono poi delineati vari servizi, molti dei quali già operativi sulla base di normative preesistenti, ma qui inquadrati nel conteso di un Testo Unico/Legge quadro. Molteplici e opportune sono infatti le misure e azioni definite a favore dei giovani e volte alle pari opportunità, all’educazione alla genitorialità, e al sostegno sociale e socio-sanitario d’intesa con i Comuni.
Discuto quindi ulteriori aspetti specifici che richiedono a nostro avviso un affinamento.
Il primo è quello che relativo al requisito di 24 mesi di residenza continuativa nella nostra regione per l’accesso alla Carta Famiglia e a tutte le altre misure ad essa legate. Questo criterio numericamente arbitrario e discriminante non può che avere un riflesso estremamente pesante sui minori che ne verrebbero colpiti e pertanto emarginati rispetto ai propri coetanei. Immaginate come debba sentirsi un minore che partecipi alle attività sportive, anche come occasione di inclusione sociale, quando viene discriminato già all’iscrizione perché i suoi genitori si sono trasferiti da poco in regione! Questo prerequisito penalizzerebbe anche simbolicamente una regione che è al crocevia delle principali culture europee e anche storicamente è stata regione di frontiera accogliente, e che per giunta soffre oggi di un fenomeno di denatalità.
Il secondo aspetto critico riguarda il concetto di famiglia. Questa legge si riferisce molto frequentemente a tale concetto senza definirlo, però. A ben vedere non ne ha mai veramente bisogno rivolgendosi di volta in volta a nuclei anagrafici, anche monoparentali, all’interno dei quali vivono uno o più minori, o giovani. La parola famiglia spesso appare come ingombrante affermazione ideologica e si sarebbe potuta espungere senza che tante norme mutassero di valenza. Proprio per questo riterremmo opportuno dare una definizione di famiglia nel senso inteso proprio da molti articoli del DDL 148, ovvero quello più ampio definito dal DPR 223/1989, come precisato anche dalla L. 76/2016, ovvero come famiglia anagrafica, ovvero come insieme di persone legate da vincoli di: matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, o convivenza di fatto. L’aggiunta di questa definizione non altererebbe il senso di nessuna delle norme ma amplierebbe il respiro sociale del concetto di famiglia. Famiglia è quel contesto che giustamente permette ai minori, ai giovani, ai genitori e indistintamente a tutti i propri membri di ampliare le possibilità di sviluppo di un proprio adeguato progetto di vita.
Il terzo punto riguarda la valutazione, come andiamo ormai predicando ad ogni DDL. Anche in questo caso, poiché molte delle misure si inquadrano all’interno di un opportuno programma regionale triennale di politiche integrate della famiglia (Art.3), è importante non limitarsi a cesellare chi fa parte del Tavolo regionale per le politiche familiari (Art. 4) ed è chiamato a elaborare o convalidare tale programma. Forse, ancora più importante, è prevedere che siano valutati gli esiti di tale programma, secondo modalità evidence-based. Per questo motivo proponiamo che ci sia un momento di valutazione nella rielaborazione triennale del programma, nonché proponiamo che sia inclusa anche una clausola valutativa nel DDL 148.
Nel giugno del 2021 abbiamo presentato come Open Sinistra FVG il PDL 139 <<Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia>>. Riteniamo infatti che la musica e la produzione musicale siano un momento indispensabile nella vita dei cittadini e, come scriveva nel 2007 Il Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alla musica nella scuola, “La musica è componente fondamentale dell’esperienza e intelligenza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale indispensabile all’acquisizione di strumenti di conoscenza, cooperazione e socializzazione (…) allo sviluppo del senso di appartenenza di una comunità ma al tempo stesso all’interazione di culture diverse”. Non solamente la nostra regione ha una tradizione e una cultura musicale particolarmente ricca, ma la musica è linguaggio di emancipazione e la produzione musicale è opportunità imprenditoriale. Questa visione ci spinge ad enfatizzare in molti articoli accanto alle attività sportive anche quelle musicali, avanzando alcune proposte.
Un altro aspetto che riteniamo importante è includere nella presente legge l’impegno alla piena realizzazione nella nostra regione del traguardo 16.9 degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 2030 dell’ONU, ovvero fornire l’identità giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite. In Italia a seguito della L. 40/1998 come modificata dalla L. 94/2009 si prevede ancora che debba essere presentato il permesso di soggiorno alla richiesta di registrazione della nascita di un figlio, ancorché esista una circolare che ne dà un’interpretazione diversa. Questo Consiglio in data 01 ottobre 2019 approvò all’unanimità la mozione n. 92 “Sull’ottenimento del certificato di nascita per figli nati in Itala da persone non comunitarie irregolari” e nella successiva legge di stabilità la Giunta prese l’impegno con un ordine del giorno di “dare evidenza alla circolare interpretativa n. 19 del 2009 del Ministero dell’Interno al fine di assicurare un’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato nel territorio”. Riteniamo pertanto qualificante per questo DDL/Testo Unico sui minori, riconoscere questo impegno alla luce del fatto che la nostra normativa nazionale è ancora gravata da questa aperta violazione della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) che l’Italia ha ratificato con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
Infine, proprio per la ricchezza e complessità delle misure regionali di sostegno introdotte dal presente DDL che si aggiungeranno a quelle comunali preesistenti e ad ulteriori e, per certi versi, analoghe misure nazionali, ma con valori e parametri diversi, si suggerisce di potenziare la rete di sportelli informativi e di counselling per le famiglie, in modo che tutti possano trarre il massimo beneficio da questo spettro di opportunità. Potrebbe addirittura contribuire a creare una giungla normativa, con effetti paradosso, se non sufficientemente sostenuto da una rete informativa e di assistenza. A nostro avviso è insufficiente delegare solamente agli assistenti sociali o ad alcuni sportelli dei centri per l’impego tali compiti, senza prevedere un coordinamento di tutti questi soggetti erogatori. Diversamente il sistema complessivo potrebbe non dare i frutti che tutti noi auspichiamo, c’è sempre un rischio che il sistema sia dispersivo. Ricordiamo la formula sometimes less is more dell’architetto Ludwig Mies van der Rohe.
Con gli obiettivi sopra elencati proporremo emendamenti e ordini del giorno nel rispetto del ruolo costruttivo di consiglieri di opposizione che abbiamo sempre interpretato. Auspichiamo che possano esserne accolti alcuni in modo da poter sostenere questa legge quadro con pieno convincimento.
Testo di due emendamenti proposti e respinti:
- Disegno di Legge n. 148 <<Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità>>
PROPONENTE: HONSELL Emendamento modificativo
Art. 1 (Finalità)
Al comma 2 dell’articolo 1 le parole <<incentivare la natalità>> sono sostituite con le presenti: <<sostenere una procreazione responsabile>>. HONSELL
NOTA: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.
Considerazione mia: Questo emendamento non è stato direttamente bocciato perché l’art. 1 è stato riscritto ma la volgarità di quel <<incentivare la natalità>> è rimasta.
- Disegno di legge n. 148 <<Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità>>
PROPONENTE: HONSELL Emendamento modificativo
Art. 2 (Sistema integrato delle politiche familiari)
Al comma 1, dopo la lettera i) viene aggiunta la seguente:
<< i bis.) azioni volte ad assicurare piena realizzazione del traguardo 16.9 degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 2030 dell’ONU, ovvero il pieno riconoscimento ad un’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato sul territorio del Friuli Venezia Giulia dando informazione della circolare interpretativa n .19/2009 del Ministero dell’Interno riferita alla legge 15 luglio 2009, n. 94. >> HONSELL
NOTA: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.
Considerazione mia: Intollerabile la bocciatura e soprattutto l’indifferenza con cui è stata accolta.
1 dicembre 2021 – Calendario di dicembre
.1 dicembre 1970 – Approvazione della legge 898. Disciplina dei casi di scioglimento
………… ……………………………………………………………….di matrimonio
………………………..Nota come ‘legge sul divorzio ’ sarà difesa con referendum nel 1974
.1 dicembre 1955 – Rosa Parks si rifiuta di cedere a un bianco il suo posto in autobus.
……………………Boicottaggio dei bus a Montgomery. Alabama (Montgomery Bus Boycott)
.1 dicembre 2000 – Il giudice Guzman dispone il processo contro Pinochet in Cile
.2 dicembre 2002 – Morte di Ivan Illich
.2 dicembre 2015 – Strage a San Bernardino (California) in un centro sociale per disabili
.3 dicembre 1984 – India, disastro di Bhopal. Muoiono più di 3800 persone
.3 dicembre 1967 – Primo trapianto di cuore in Sud Africa
.4 dicembre 1975 – Muore Hanna Arendt
.4 dicembre 1999 – Muore Nilde Jotti
.4 dicembre 2016 – Referendum confermativo modifica Costituzione – Fallito
.5 dicembre 1349 – Norimberga – strage di ebrei accusati di essere responsabili della
……………………………… ……………………………………………………peste del 1348.
.5 dicembre 2000 – Italia: ergastolo per due generali della dittatura argentina
.5 dicembre 2013..- Muore Nelson Mandela
.6 dicembre 2021 – Fine della festa ebraica di Hanukkah o Chanukkà [nota 1]
.8 dicembre 1978 – Fallisce il golpe di Junio Valerio Borghese
.8 dicembre 1965 – Chiusura del Concilio Vaticano II
.9 dicembre 1987 – Israele: inizio della prima Intifada
10 dicembre 1948 – Firma della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo [nota 2]
11 dicembre 1997 – L’Unione europea firma il protocollo di Kyoto
11 dicembre 2016 – Morte del biblista e teologo Paolo De Benedetti
11 dicembre 2018 – Strage al mercatino di Natale di Salisburgo
12 dicembre 570 (?)– Nascita del profeta Muhammad
…………………………. La data è spostata da alcuni storici anche fino al 580
12 dicembre 1969 – Milano: strage alla Banca dell’agricoltura di piazza Fontana
13 dicembre 1294 – Celestino V rinuncia al papato
14 dicembre 1995 – Bosnia: firma degli accordi di Dayton
14 dicembre 2019 – Sardine a Roma. Piazza San Giovanni
15 dicembre 1969 – Morte di Giuseppe Pinelli
15 dicembre 1972 – Approvazione della legge 772 sull’obiezione di coscienza [Nota 3]
15 dicembre 2018 – Morte di Antonio Megalizzi [nota 4]
17 dicembre 2014 – USA e Cuba annunciano relazioni diplomatiche
19 dicembre 2001 – In Argentina inizia il carcerolazo contro il governo
19 dicembre 2016 – Berlino: strage al mercatino di Natale (probabile origine terroristica)
19 dicembre 2021 – Cile_elezione di Gabriel Boric, presidente del Cile
20 dicembre 2008 –Morte di Piergiorgio Welby
22 dicembre 1988 – Brasile: uccisione di ‘Chico’ Mendes
22 dicembre 2017 – Viene approvata la legge n. 219 “Norme in materia di consenso
……………………………………….informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
23 dicembre 1899 –Nascita di Aldo Capitini
23 dicembre 2016 – ONU – approvata risoluzione sulla illegalità delle colonie nei Territori
23 dicembre 2017 – Il senato NON vota il cd ius soli con la collaborazione di Pd e .5stelle
……………………………..opportunisticamente silenti
24 dicembre 1979 – Le truppe sovietiche invadono l’Afghanistan
25 dicembre 1989 – Romania: viene giustiziato Nicolae Ceausescu
26 dicembre 1965 – Rapimento di Franca Viola
26 dicembre 1991 – Si dissolve ufficialmente l’Unione Sovietica
26 dicembre 2021 – Morte di Desmond Tutu , primo arcivescovo nero del Sud Africa,
…………………….presidente della Commissione per la verità e la Riconciliazione,
premio Nobel per la pace 1994.
27 dicembre 2007 – Uccisione di Benazir Bhutto
27 dicembre 2016 – Consiglio di Sicurezza dell’ONU approva la risoluzione 2334 relativa
…………………………………………………………………………agli insediamenti nei Territori.
28 dicembre 2018 _ Morte di Amos Oz
29 dicembre 1908 –Terremoto di Messina
29 dicembre 1890 –USA. Il 7o cavalleggeri stermina gli ultimi Lakota Sioux
29 dicembre 2020 – Assassinio di Agitu Gudeta, imprenditrice de “la capra felice”
30 dicembre 2006 – Impiccagione di Saddam Hussein
31 dicembre 1991 – Si dissolve ufficialmente l’URSS
NOTE
Nota 1 Hanukkah o Chanukkà è la festività Ebraica dei lumi che si festeggia con l’accensione
serale della menorah.
Nota 2
La Giornata mondiale dei diritti umani è una celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il mondo il 10 dicembre di tutti gli anni. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.
Nota 3
Legge 15 dicembre 1972, n. 772 “Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza” (abrogata dall’art. 23 della Legge 8 luglio 1998, n. 230).
Art. 1 Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l’obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
Nota 4
Morte di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo di martedì sera 11 dicembre. Il giovane, 28 anni, era in coma e le sue condizioni erano state definite «irreversibili». Non era stato giudicato operabile a causa della posizione in cui si era bloccato il proiettile che lo ha colpito.
25 novembre 2021 – L’importanza fondamentale del dare un nome alle cose
L’importanza fondamentale del dare un nome alle cose , secondo Zygmunt Bauman
Ritrovo un articolo scritto a un anno dalla morte di Zygmunt Bauman. Lo ricopio volentieri perché pone un problema che mi interessa come tale e per il suo impatto con una situazione sempre più caotica.
Mentre ci si affanna a sostenere la legge che dal 2009 nega il nome ai figli dei sans papier, mi fa piacere trovare un ragionamento sull’importanza dei nomi.
8 gennaio 2018 – Un anno senza Zygmunt Bauman di David Bidussa
Osservatorio su storia e memoria
Il futuro e il passato si sono scambiati i ruoli?
È la domanda generativa da cui parte Zygmunt Bauman in Retrotopia, l’ultimo libro compiuto a cui abbia messo mano prima di morire. Libro che segna una tappa importante di riflessione, ma che non chiude né definisce un percorso.
Bauman è convinto che futuro e passato si siano scambiati i ruoli. Il futuro ci spaventa, dice, perché lo percepiamo come una retrocessione, come perdita della possibilità di avanzamento perché non siamo in grado di controllarlo. E comunque dal futuro riceviamo immagini che non ci piacciono, immagini di arretramento. Per questo preferiamo rifugiarci nel passato.
E conclude: “Una volta privata del potere di modellare il futuro, la politica tende a trasferirsi nello spazio della memoria collettiva”
Affermazione che segnala la prosecuzione di un sentiero su cui Bauman si è incamminato da tempo, non più soddisfatto di “Società liquida”, la metafora che a lungo ha segnato il passaggio tra XX e XXI secolo. Quello scavo nel malessere attuale nasce dalla consapevolezza della fine della promessa della società del Welfare, e dalla volontà, al tempo stesso, di tener ferma la necessità di una politica democratica e riformista.
Allo scavo intorno a quel tema Bauman – prima di quella sua ultima fatica, che per noi rimane la spia di un percorso riflessivo inconcluso – lavora già da tempo con vari interventi. Questa la sua convinzione: la politica non è la gestione naturale delle cose, e non è nemmeno la naturalità dello sviluppo. La politica è l’indizio di una scelta che nasce da una decisione, consapevole. Scelta che indirizza il presente, prefigura un futuro e riordina il passato.
Quando Zygmunt Bauman nel 2013 pubblica La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso! (Laterza) sembra che inviti a una riconsiderazione del modello di sviluppo che egli intravede in corsa dall’inizio del XXI secolo.
Quel percorso, ha come parola centrale la diseguaglianza, ma soprattutto, come sottolinea in Retrotopia, riguarda la nostalgia, il rimpianto costante per il passato. Sentimento che esprime senso al nostro agire, secondo Bauman, una volta che il futuro sia percepito non solo come incerto, ma come tempo segnato dalla perdita di status.
Condizione che fa da carburante alla costruzione dell’identità. L’identità è sempre il risultato di un processo di convinzione, anche quando chiama a proprio sostegno le testimonianze del passato. Ma soprattutto quando invoca in nome del futuro le parole che danno senso al proprio desiderio.
Retrotopia designava una sfera di sentimenti, ma non individuava ancora una parola (anche se il titolo ha una sua efficacia, come molte altre volte è capitato a Bauman contribuendo alla costruzione del lessico del nostro tempo presente). L’assenza di quella parola è forse il segno più tangibile del vuoto che ha lasciato Zygmunt Bauman.
Il nome è importante, non solo per i significati che include, ma perché l’atto di denominare non è un dato tecnico, ma descrive un processo culturale e intellettuale di primaria importanza.
È nel nome che la lingua manifesta il suo carattere ontologico: nel nome il mondo viene alla presenza, nel nome l’uomo si apre alla verità del mondo. In esso la parola dell’uomo si apre, prima ancora che alla conoscenza del mondo, all’incontro con il mondo e la sua lingua si svela tutt’altro che semplice strumento per afferrare e impadronirsi di ciò che non ha lingua.
Le cose esistono, ma non basta indicarle. Per comprenderle, perché acquistino per noi un significato, siano discutibili, entrino a pieno titolo nella riflessione pubblica e dunque siano oggetto di confronto, e di crescita, occorre che abbiano un nome. La facoltà di nominare come aveva intuito molto tempo fa Walter Benjamin nel suo Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo (1916), è quella condizione e quella possibilità che consente poi di dare un volto e, nel tempo, contenuto alle cose. Non consente solo di riconoscerle, ma di parlarne.
Una tra le cose che ci mancano di Zygmunt Bauman, a un anno dalla sua scomparsa – era il 9 gennaio 2017 – anche se non ce lo siamo detti, è proprio la parola con cui provare a dare un volto al carattere di questo nostro tempo. Quale sarebbe stata la parola che Zygmunt Bauman ci avrebbe suggerito per dare profondità e definire una genealogia del presente nel corso del 2017? Noi in questo anno non l’abbiamo individuata.
Noi siamo “orfani di una parola” capace di dare non solo una descrizione ma anche un significato a questo nostro tempo.
https://fondazionefeltrinelli.it/un-anno-senza-zygmunt-bauman/
14 novembre 2021 – A fronte del crollo di civiltà una persona sola non può fare nulla
Continuo a ridare vita al mio blog pubblicando una lettera che non voglio perdere spedita ad alcuni amici il 5 novembre
la grafica è penosa ma un po’ alla volta imparerò.
Vi segnalo in particolare l’asta dei marchi di Auschwitz a Gerusalemme
Gentili amici,
da dodici anni mi sto occupando di un problema giudicato (dalle più rispettate associazioni locali) irrilevante o irritante o una di quelle cose che è meglio non nominare a seguito di un ‘galateo’ del silenzio opportunista e omertoso. Il giudizio è mio e me ne assumo la piena responsabilità che non trasferisco ad altri.
Lo scorso mese di aprile stata presentata una proposta di legge (C3048) per correggere la stortura inserita nel 2009 nella nostra normativa che vuole la richiesta della registrazione della nascita di un proprio figlio in Italia accompagnata dalla presentazione del permesso di soggiorno .
[Per chiarezza: il riferimento è alla legge 94/2009 art. 1 comma 22 lettera G].
Naturalmente tanto vale per i cittadini non comunitari. Purtroppo mi sembra che la pur positiva presentazione non abbia caratteristiche che facciano pensare a un impegno politico, sostenuto dalla società civile, perché la proposta giunga all’approvazione prima di nuove elezioni.
Recita il decreto legislativo 286 /1998, Testo Unico sulle immigrazioni, naturalmente aggiornato, precisando con le parole evidenziate in grassetto alcuni aspetti che si vogliono noti mentre il silenzio copre il fatto che l’accesso alla registrazione della nascita non è più situazione protetta dalla non prevista esibizione del permesso di soggiorno come avveniva con la legge 40/1998 (cd Turco Napolitano).
«Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».
Affido ogni commento al Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia (Gruppo CRC), un network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di monitoraggio indipendente sull’attuazione della CRC e delle Osservazioni finali del Comitato ONU in Italia.
I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
11° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 20 novembre 2020.
Cap. 3.1 (diritto di registrazione e cittadinanza)
“Inoltre, sempre in riferimento alla Legge 94/2009, che ha introdotto il reato d’ingresso e soggiorno irregolare e successivo obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, è emerso il rischio di mancata registrazione alla nascita per i minorenni nati in Italia da genitori privi di permesso di soggiorno. Nonostante la Circolare esplicativa n. 19/2009 del Ministero dell’Interno, nonché la successiva Legge 67/2014 che ha depenalizzato il reato autorizzando il Governo a convertire la fattispecie in una sanzione <…>la Legge 94/2009 continua a essere in vigore, rischiando di indurre in errore genitori in posizione irregolare, portandoli così a non provvedere alla registrazione alla nascita dei figli, per paura di essere identificati”.
http://gruppocrc.net/documento/11-rapporto-crc/
Come il solito, nella mia sprovvedutezza irrimediabile credevo che la diffusione di questa tematica con documenti sempre citati e linkati avesse un qualche effetto sulla società civile organizzata che potrebbe ora consapevolmente sostenere la proposta 3048 perché venga approvata prima delle prossime elezioni ma così non è: la forza dei ‘grandi’ si è sovrapposta alla insignificanza di ogni voce sola e soprattutto a quella di piccoli gruppi e persone seriamente interessate, motivate e correttamente informate che hanno finito per adeguarsi alle risultanze del clima omertoso che ho indicato all’inizio.
I neonati non hanno parola: ci vorrebbe il coraggio e l’impegno etico di prendere questa parola in vece loro perché tanto è loro dovuto.. Ma così non è.
Ancora una volta mi è stato detto che il mio incaponirmi non fa altro che esaltare la nullità del mio essere una.
Ho imparato: torno al mio blog trascurato dove continuerò a inserire notizie e valutazioni, cercando di non disturbare i manovratori di un consenso che torni loro utile.
Ora ci sono notizie che trasferirò nel mio blog a mia futura memoria e cito appena: rimandano a ben altro mentre ricordo quello che è successo a Novara, i no vax travestiti da internati nei campi di sterminio cui oppongo con un link la risposta di Liliana Segre e cui unisco con successivo link il rifiuto di Edith Bruck alla cittadinanza offertale dal comune di Anzio, dove cittadino onorario è anche Benito Mussolini
https://www.nextquotidiano.it/risposta-liliana-segre-no-pass-di-novara-vestiti-da-deportati/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-rifiuto-di-edith-bruck-mai-accanto-a-mussolini
Ammiro la senatrice Liliana Segre e la scrittrice Edith Bruck ma non mi basta, sono convinta che la deroga al riconoscimento dell’esistenza di chi non conta nulla sia solo il punto di partenza di altre deroghe che svuoteranno di significato i diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 3 della nostra Costituzione.
Un esempio forte – che mi ha spinta a questo scritto – ci v iene da Israele:
La memoria della Shoah trasformata in mercato ha dato un primo esempio in Israele.
Vi prego di leggere il testo che ho ricopiato dal link che trascrivo inncalce e ho attivato inserendolo sul motore di ricerca google
ANSA.it Mondo Redazione ANSA TEL AVIV 03 novembre 2021
Rinviata l’asta dei timbri di Auschwitz per ‘marchiare’ gli ebrei
Dopo le polemiche, un tribunale ha bloccato la vendita di un simbolo della Shoah
Il tribunale distrettuale di Tel Aviv ha ordinato il rinvio di un’asta, fissata per il 9 novembre, in cui dovevano essere messi in vendita timbri di metallo utilizzati (secondo gli organizzatori) dai nazisti nel campo di sterminio di Auschwitz per tatuare le braccia degli internati ebrei.
Il ricorso è stato presentato oggi dal ‘Centro delle organizzazioni dei sopravvissuti alla Shoah’.
Il tribunale ha fissato “una udienza urgente” per il 16 novembre.
Intanto il presidente della associazione degli ebrei in Europa, il rabbino Menachem Margolin, ha scritto al ministro della giustizia israeliano Gideon Saar per chiedergli un intervento. “La prego di agire immediatamente – ha scritto – per impedire l’asta pubblica di quei timbri nazisti che, con nostro sgomento, è stata fissata proprio a Gerusalemme”. ”Agiremo secondo le decisioni del tribunale di Tel Aviv” ha anticipato il proprietario della casa d’aste, Meir Tzolman. Ha peraltro dubitato che il ministro della giustizia Saar abbia alcuna veste per intervenire nella vicenda.
IL CASO – L’orrore di Auschwitz era apparso nei giorni scorsi nel rione di Gilo, a Gerusalemme, dove una casa d’aste aveva messo in vendita reperti ritenuti ormai introvabili: otto piccoli marchi utilizzati per imprimere numeri sulla pelle degli ebrei internati in quel lager. “Sono otto tavolette di metallo, di un centimetro per un centimetro e mezzo ciascuna, su cui compare in risalto la sagoma di una cifra diversa” aveva spiegato il proprietario della casa d’aste, Meir Tzolman.
A breve distanza dal suo edificio, il direttore del Museo Yad Vashem Dany Dayan era subito passato all’attacco sostenendo che “il commercio di oggetti del genere è inaccettabile moralmente e non fa che incoraggiare la produzione di falsi”. “Yad Vashem – aveva aggiunto – si oppone a vendite del genere e chiede alle case d’aste e ai siti online di cessare le vendite di oggetti storici che derivano dall’Olocausto”. Tzolman aveva poi spiegato all’ANSA di aver deciso di mettere in vendita quella sorta di timbri “proprio per evitare il rischio che scomparissero dalle pagine della Storia” e nella speranza che raggiungano un museo. “Ad Auschwitz – ha raccontato – fu internato anche mio nonno, Yechiel Tzolman. Anche lui fu tatuato ad un braccio dai nazisti. Si salvò solo grazie alla prestanza fisica che indusse i suoi aguzzini a destinarlo a lavori pesanti piuttosto che all’eliminazione”. Dopo la Shoah sarebbe poi immigrato in Israele, dove è morto 20 anni fa.
La casa d’aste del nipote – un ebreo ortodosso – è peraltro un inno alla cultura ebraica, con vendite costanti di testi ebraici antichi e manoscritti. “Nella mia famiglia – ha aggiunto Tzolman – nessuno ha obiettato alla messa in vendita di quelle tavolette”.
A quanto gli risulta quei timbri di metallo con i punzoni a forma di cifra erano sistemati in un telaio di legno, e poi impressi a forza sulla carne del detenuto. Quindi nelle ferite aperte veniva versato un inchiostro indelebile di colore blu. “Era la stessa tecnica utilizzata allora per marchiare il bestiame – ha spiegato -. Ma le dimensioni erano state adattate appositamente per gli esseri umani, dunque erano molto più ridotte”. Con questi tatuaggi i nazisti volevano far comprendere ai prigionieri che anche se fossero scappati, sarebbero stati poi inevitabilmente rintracciati, come bovini allo sbando. Nella vendita è incluso anche un manuale prodotto dalla società tedesca Aesculap, che illustrava “l’uso corretto del prodotto”.
Secondo Tzolman, un sopravvissuto alla Shoah gli ha confermato di aver visto di persona quel genere di marchi. In Israele l’asta, fissata per il 9 novembre, ha sollevato un vespaio di polemiche. Ma Tzolman si dice determinato a non annullarla. “C’è un grande interesse, oggi le offerte si sono moltiplicate. Penso che quelle tavolette saranno acquistate ad un prezzo di 30-40 mila dollari”. Nulla di quanto afferma ha smosso minimamente Yad Vashem, che si è rifiutato di avere con lui alcun contatto. In termini generali ha fatto invece sapere di essere disposto a ricevere quelle tavolette per analizzarne l’autenticità e utilizzarle eventualmente come testimonianza storica del passato.
Ecco il link per una eventuale verifica.
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/11/02/allasta-i-timbri-di-auschwitz-per-marchiare-gli-ebrei
E infine, a proposito di discriminazioni, o meglio di rifiuto delle discriminazioni, segnalo un prezioso libretto dei giuristi Francesco Bilotta e Anna Zilli: Combattere le discriminazioni. Forum. Se ne può anche ascoltare la lettura integrale on il link che riporto in calce.
Prima però trascrivo l’incipit del testo che, nella mia intenzione, chiude il cerchio che ho aperto con questo mio lungo, noioso intervento .
So già che qualcuno si chiederà che c’entra tutto questo con qualche neonato inesistente per legge. Io ho perso la fiducia nell’altrui ascolto : mi affido a questo testo di Stefano Rodotà (Il diritto ad avere dei diritti. Laterza. Bari 2012 pag. 76):
«Bisogna avere il coraggio dei diritti, vecchi o nuovi che siano. Non lasciarsi intimidire da chi ne denuncia l’inflazione, addirittura la prepotenza, la sfida ai valori costituiti. Viviamo un tempo di grande travaglio e difficoltà che però non giustificano le inerzie».
Aggiungo la bella citazione che trovo nella quarta di copertina. Non ha autore dichiarato, la faccio mia.
«Il contrasto delle discriminazioni va considerato un dovere di tutte e tutti: anche se non siamo le vittime di una discriminazione , la nostra sola tolleranza verso la discriminazione di cui siamo testimoni, ci mette nella scomoda posizione di contribuire a legittimare socialmente quel meccanismo di esclusione che abbiamo visto in azione».
https://forumeditrice.it/percorsi/storia-e-societa/diversa_mente/combattere-le-discriminazioni?version=open
Augusta De Piero