16 marzo 2024 – 16  marzo  1978.  Rapimento di Aldo Moro

Oggi apro con un ricordo che darà il titolo alla pagina del mio blog (la mia memoria storica)
Contiene anche altro che trasferirò su fb perché è  l’unico mezzo con cui riesco a documentare pubblicamente ciò che penso sperando di aprire un dialogo e di trovare una condivisione efficace.

16  marzo  1978.  Rapimento Aldo Moro   –
La salma del politico assassinato fu ritrovata il  9 maggio.
E fu la fine del  “compromesso storico”
Non è un commento ma solo un dato di fatto su cui oggi non mi soffermo.

Ieri sera, guardando la trasmissione Tv Propaganda Live,    ho ascoltato un accorato racconto di don Ciotti (link) che,  nel corso della sua presenza  alla prima commemorazione della strage di Capaci  (1992) ,  aveva condiviso il  dolore di una  donna, la madre di Antonio Montinaro, poliziotto della scorta Falcone. Mentre venivano pronunciati i nomi dei morti illustri la donna  chiedeva: “perché non quello di mio figlio”?
Da lì la riflessione di don Ciotti che insisteva, con la passione che gli è propria, sul dovere della pronuncia dei nomi delle vittime, a prescindere dal loro ‘rango’. E’ una cosa che  si fa , per esempio, nel ricordo  della strage di Bologna.

A me  quella donna in lagrime ha fatto venire in mente le madri cui è negata la documentazione dell’atto di nascita di una figlia/di un figlio nati in Italia  nei registri di stato civile .
La tragica , indegna decisione appartiene  alla legge 94/2009 (art. 1 comma 22 lettera g) . Quella norma abrogò la precedente  che, inserita  nella legge 40/1998 (cd Turco Napolitano), dichiarava non dovesse essere richiesto il permesso di soggiorno (o altro titolo equipollente) a  coloro che si presentassero  a registrare la nascita  di un proprio figlio in Italia.
Così,  dopo l’approvazione con voto  di fiducia della legge 94 citata sopra, lo sportello dell’anagrafe comunale diventava un muro per chi, sapendosi irregolare, non avrebbe osato  esporsi tale davanti a un ufficiale di stato civile.
La  legge  174/1991, ratifica della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,  dichiara il superiore interesse del fanciullo e quindi il suo diritto ad avere un certificato di nascita che ne attesti la presenza giuridicamente riconosciuta nel nostro stato, prescindendo da – quale che sia –  condizione dei suoi genitori (art. 3 della Costituzione).
Persino al governo di allora (Quarto Berlusconi, ministro dell’interno Maroni ) fu  chiara la contraddizione   di  quella norma con norme internazionali vincolanti.
Quindi  lo stesso  ministero dell’interno  emanò  immediatamente  una circolare  (n. 94/2009 )  che, in relazione alle nascita,  interpretava la legge affermando che non si debba chiedere il permesso di soggiorno  ai migranti non comunitari  che  si presentino all’anagrafe a dichiarare la nascita di un figlio.
Ora, constatata la neghittosità  parlamentare in vista della modifica della legge e, soprattutto,  l’indifferenza della società civile  di fronte a una legge che può produrre solo vittime invisibili  (e quindi comodamente   inesistenti) non resta che garantirsi della consapevolezza dei comuni che li porti a rispettare senza eccezioni il dettato della circolare 19.
Rispetto significa anche una  azione di informazione pubblica e capillare che significhi rassicurazione tale da  permettere ad ognuno / a degli interessati di superare il muro interiore della paura di esporsi di fronte a un Ufficiale di stato civile.

 

 

16 Marzo 2024Permalink