4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

 La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l’articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook

Minori ‘non accompagnati’

La legge 07/04/2017 n° 47 era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo.
Si tratta delle “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” [1]. La notizia è molto buona. Speriamo lo sia anche l’applicazione della legge. Si afferma trattarsi del primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione di minorenni soli.
Il testo originario venne proposto nel mese di ottobre del 2013 dalla deputata Sandra Zampa che, a quanto mi consta, ne seguì attentamente l’iter, assicurando un interesse pubblico e facendo sì che non affondasse nell’indifferenza  e nel silenzio come spesso accade per le norme che riguardano i diritti dei soggetti fragili, che presentano una bassa contrattualità perché non favoriscono il successo di chi afferma occuparsi di loro.
Comunque la legge è stata approvata con 375 sì (maggioranza e 5 stelle), 13 no (lega)  e 41 astenuti (la cd “astensione critica” di Forza Italia, CoR e Fratelli d’Italia).

Vorrei poter pensare che, se l’impressionante e preoccupante numero di minori scomparsi dopo lo sbarco è stato certamente un incentivo al lavoro del parlamento, si sia anche tenuto conto del principio del ‘superiore interesse del minore’, affermato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [2] approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata con legge in Italia nel 1991.

Il diritto alla continuità affettiva

Negli anni più recenti il problema dei minori e particolarmente dei bambini è apparso più volte nei mezzi che mi piacerebbe chiamare di informazione, se spesso non fossero di disinformazione; e in particolare se ne è occupata la legge n. 173/2015  [3]  che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare, privilegiando quindi – quando si manifestino le condizioni per il passaggio dall’affido all’adozione – la certezza consolidata della famiglia affidataria.
Quando però venne approvata la legge sulle unioni civili [4] le urla scomposte e sconsiderate dell’on. Giovanardi e altri suoi simili aprirono alla ricerca violenta e volgare del capro espiatorio da proporre come residuo trofeo a chi quella legge non voleva, identificando, nei figli di famiglie omossessuali, creature non degne della continuità affettiva e fu loro negata la stepchild adoption [5].
Restava così aperta la strada dell’ineguaglianza del debole, abusato – nel quadro del diritto prima che in quello dell’ineguaglianza sociale – come un deterrente in una strategia per ora vincente, buona per menti fanatiche.

I bambini fantasma per legge

Un passo fondamentale nella strada della affermazione della ineguaglianza del debole era stata l’approvazione del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ [6] sul cui punto specifico riguardante i minori l’allora deputato on. Orlando nel 2011 aveva presentato un’interrogazione parlamentare. Ne era stato sollecitato da Paola Schiratti,  consigliera provinciale di Udine, una donna competente e capace di andare oltre la ricerca del consenso da valutarsi con la conta di voti ricercati comunque. Ora purtroppo Paola non c’è più.
A quella interrogazione aveva risposto il sottosegretario Michelino Davico (componente della Lega Nord) che, per il suo ruolo, non avrebbe potuto all’epoca proporre beceri slogan (ricordo che siamo nel tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Interno on. Maroni e la lega fa parte del governo).
Eccone il testo : “Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico. Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia. Il sottosegretario di stato (Miche1ino Davico)”.

Resta misteriosa la ragione per cui, l’opposizione ai ‘matrimoni di comodo’ ne comportasse l’estensione dei danni a neonati, ridotti ad esistere a norma di circolare e non di legge. La mia interpretazione (che nessuna delle numerose persone con cui ho parlato ha mai smentito) è che si attendesse il momento opportuno per far decadere anche la foglia di fico della circolare che venne immediatamente emanata per affermare ciò che la legge diceva … ma questa è solo un’opinione mia [7].

La storia però è capace di ironie impreviste e nel 2011 il ricorso di una coppia verso l’espulsione comminata al ‘lui’ (nordafricano senza permesso di soggiorno) approdò alla Corte Costituzionale che riportò il Cadice civile alla situazione precedente il 2009 e il permesso di soggiorno scomparve dalla lista dei documenti necessari per la richiesta di pubblicazioni matrimonio nell’albo comunale  [8].
Restava la penalizzazione dei neonati per rimediare alla quale  furono presentate due proposte di legge finalizzate a cancellare il vulnus introdotto dalla legge 94 ma nessuno si prese cura di sostenerne l’iter e restarono inevase [9]

Parlamento incapace e opinione pubblica connivente

Le due proposte di legge che, se approvate, avrebbero potuto risolvere il problema furono ampiamente ignorate anche dai loro firmatari pur se inserite, dai presidenti di camera e senato, negli oggetti all’attenzione delle rispettive commissioni Affari costituzionali. Il disinteresse dell’opinione pubblica garantì la pigrizia e l’insipienza parlamentare.
Lo trovo così umiliante che non elenco neppure i tanti, troppi esempi che mi vengono alla mente, salvo uno dove al danno del silenzio si unisce la beffa di chi dichiara nella forma più ufficiale il proprio interesse per la ‘famiglia’.
Mi riferisco alla chiesa cattolica che nel 2015 celebrò il Sinodo della famiglia, conclusosi con un ampio documento. In quel testo si considerano con attenzione le criticità della vita familiare, si elencano con  puntualità i soggetti che più soffrono di tali criticità e si voltano le spalle (in associazione con spalle laiche e altrettanto sciagurate) di fronte ai bambini cui, per il solo fatto di nascere da genitori con particolari caratteristiche burocratiche, la famiglia giuridicamente riconosciuta è negata in parallelo all’impossibilità di madri e padri di dichiararsi giuridicamente tali .[10].
Quando scoprii che il  ‘segretario speciale del sinodo’ era un arcivescovo di cui avevo stimato alcuni scritti (mons . Bruno Forte) gli mandai un messaggio e pochi giorni dopo trovai un suo articolo, molto chiaro anche sul problema della negazione del certificato di nascita, pubblicato su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 [11].
Nei documenti sinodali non se ne trova traccia

Oggi: ancora uno spiraglio. Ottimismo esagerato? Probabilmente sì

E’ presente nei documenti della commissione Affari Costituzionali del senato il ddl 2096 già approvato dalla Camera che titola ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’. Presente, ma ignorato da un anno almeno, nell’art. 2 comma 3 contiene un passaggio che, se approvato, risolverebbe l’ormai annoso problema dei bambini fantasma almeno per il futuro. [12]. Certamente i danni che quella noma produce non potranno essere rimediati per il passato mentre continuano ad avere il loro spazio di operatività nel presente.

Un tentativo organizzato di impegno civile

Di recente un  gruppo di associazioni, sostenute nel loro impegno da alcuni cittadini, consiglieri comunali e assessori del Comune di Udine, ha inviato a mezzi di informazione nazionali e locali, nonché ai componenti della commissione Affari Costituzionali del senato, un comunicato che – in una specie di attività condivisa del ‘voltar le spalle- nessuno ha pubblicato. A futura e forse inutile memoria (se non della tristezza che provoca la fermezza del rifiuto) ne trascrivo il testo:

Diritto al certificato di nascita

La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge. Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),

chiediamo

con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.

Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori

4 Aprile 2017Permalink

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma – Note

 I numeri in parentesi quadre si riferiscono al testo che precede e che ho preferito spezzare per facilitarne la pubblicazione su facebook

[1]. Valide esposizioni sintetiche della legge  07/04/2017 n. 47 http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/29/minori-stranieri-non-accompagnati http://www.pietroichino.it/?p=44468

[2] La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È il documento che riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti. L’Italia ha ratificato la Convenzione  con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 introducendo purtroppo traducendo ‘child’ con il melenso ‘fanciullo’. Oggi si usa più spesso la dizione ‘infanzia e adolescenza’

Gli strumenti internazionali a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate.  Tali strumenti internazionali però non definiscono il principio di superiore interesse  che enunciano e cui pur si richiamano. Ricordo, per il significato che hanno in questo contesto, gli artt. 3 e 7 della Convenzione come tradotti nella legge 176/1991.

Articolo 3  In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Articolo 7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Non dimentichiamo che anche l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

[3] LEGGE  19 ottobre 2015, n. 173   Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (15G00187)   Trascrivo i link per raggiungere rispettivamente il testo della legge e la presentazione dei contenuti. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[4] LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

[5] Il bel commento di Michela Marzano sulla negazione della stepchild adoption   https://diariealtro.it/?p=4432

[6] Legge 94/2009 art.1 comma 22 lettera g Ne descrissi i contenuti  in un articolo, pubblicato dal mensile genovese Il gallo nel 2011, che si può leggere con questo link:  https://diariealtro.it/?p=673 15 marzo 2011 – quaderni de Il Gallo, periodico genovese Marzo 2011  – Anno XXXV  (LXV) N. 710   NORME DI LEGGE LESIVE DI UMANITÀ (pag. 12)

[7] Circolare Ministero dell’Interno n. 19/2009 http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-19-del-7-agosto-2009.html#.WOOYw-RU3v8

[8] http://www.meltingpot.org/Corte-Costituzionale-illegittimo-il-requisito-della.html#.WOKLieRU3v8 Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della regolarità del soggiorno ai fini del matrimonio sentenza 245/2011

[9]  Camera -Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”  (740) (presentata il 13 aprile 2013). Senato – Lo Giudice ed altri: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione  (1562) (presentata  10 luglio 2014)

Nota: la citazione numerica 286 nei titoli delle leggi è dovuta al fatto che le norme  sull’immigrazione confluiscono appunto al Testo Unico286/1998, via via modificato.. Per leggerne il testo coordinato: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

[10]  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

[11] https://diariealtro.it/?p=3863

[12] ddl2092 senato  Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm

 

4 Aprile 2017Permalink

30 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – Editoriale

L’Europa deve difendere i diritti di tutti

Oltre 170 associazioni hanno inviato una lettera ai Capi di Stato e Governo dei Paesi dell’Unione europea chiedendo “una gestione del fenomeno migratorio che sia etica e fondata su principi e azioni lontani dalla retorica populista“. Una gestione che può essere concreta espressione dei tanto declamati i valori europei in questo 60° anniversario del trattato di Roma e uno degli elementi fondanti della nuova convivenza nell’Unione.

Di fronte alla preoccupante narrativa populista e xenofoba che sta caratterizzando il dibattito sulla migrazione in Europa e nel mondo, vogliamo lanciare con questa lettera un appello a voi, leader europei, perché vi facciate portavoce in Europa e nel mondo dei diritti e dei valori che caratterizzano l’Unione Europea ormai da più di 60 anni. Dobbiamo essere uniti nell’impedire che un approccio della gestione dei flussi migratori basato sulla deterrenza e la chiusura delle frontiere denigri e saboti il più ampio progetto europeo. Ogni giorno siamo testimoni della solidarietà delle persone comuni verso coloro che fuggono da guerre brutali, persecuzioni, violazioni dei diritti umani, instabilità e povertà estrema. In tutta Europa e nel mondo, vediamo gente accogliere rifugiati e migranti nelle loro comunità, aprire la propria porta di casa, fornire volontariamente sostegno economico e beni di prima necessità o a volte anche solo tempo e conforto umano. Siamo orgogliosi dell’impegno che l’Europa ha preso in passato nel garantire il rispetto del diritto internazionale e i diritti umani, e confidiamo in voi per portare avanti e promuovere questo impegno sia all’interno che all’esterno dell’Europa. Tuttavia, con l’aumento del numero di persone bisognose arrivate in Europa nell’estate del 2015, l’Europa stessa non è stata capace di rispondere con umanità, dignità e solidarietà alle pressioni migratorie e alle richieste di aiuto di gente disperata in fuga o in cerca di una vita migliore. Sentiamo continuamente ribadito l’impegno di garantire il rispetto dei valori europei da parte dei Governi – valori quali la dignità umana, la liberà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e i diritti umani. E’ arrivato il momento di tradurre questo impegno in azione. L’Europa e gli Stati Membri stanno concentrando le proprie politiche migratorie sul controllo delle frontiere, bloccando l’arrivo dei migranti e richiedenti asilo al di fuori dei confini europei, in paesi di transito, spesso pericolosi, che non garantiscono adeguato accesso alla protezione internazionale. Vi chiediamo dunque una gestione del fenomeno migratorio che sia etica e fondata su principi e azioni lontani dalla retorica populista. Dimostrare forza non significa cacciare chi è in difficoltà. Dimostrare forza significa avanzare sicuri e uniti sulla via della difesa dei propri valori umani. Paesi quali la Turchia, la Giordania e il Libano continuano ad accogliere milioni di rifugiati. L’Unione Europea e gli Stati membri devono continuare ad agire in quanto attori politici credibili e non costringere migliaia di persone a vivere in condizioni inumane e degradanti sulle isole greche, o respingendole in zone di guerra come la Libia. Un approccio basato sulla deterrenza e la chiusura delle frontiere non può prevalere su politiche migratorie sostenibili e capaci di garantire il rispetto dei diritti delle persone. Chiediamo a voi e ai leader europei di aprire vie regolari e sicure verso l’Europa, ad esempio attraverso il rilascio di visti umanitari e altri tipi di visti, l’incremento delle quote di reinsediamento, l’accesso a programmi di ricongiungimento familiare rapidi ed efficaci, una più efficace mobilità lavorativa che consideri tutti i livelli di qualificazione. Ricordate sempre che le vostre decisioni hanno conseguenze importanti sulla vita e la morte delle persone. Continuando un pericoloso gioco al ribasso degli standard di accoglienza, gli altri paesi del mondo seguiranno il vostro esempio. L’Europa riprenda coraggiosamente il suo ruolo di garante dei diritti umani e fondamentali nel mondo.

30 Marzo 2017Permalink

29 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 2

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

Il superiore interesse del minore: una beffa?

Recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione fu ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. Purtroppo però da noi il principio del “superiore interesse del fanciullo” sembra non aver avuto fortuna. Restiamo agli esempi più evidenti.

Mentre già aveva ascolto il dibattito sulle Unioni Civili  (che sarebbero diventate legge n. 76 il 20 maggio 2016) era stata approvata la legge n. 173/2015 che riconosce il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. Si sa bene quanto lunghe siano le procedure per un’adozione – e quindi quanto penose le liste d’attesa – ma, quando per un minore in affido si realizzino le condizioni per l’adozione, il piccolo non viene tolto alla famiglia che lo ha ospitato ma questa è la prima ad essere considerata per evitagli un altro strappo nella vita che ne è già segnata.. Sembrava ovvio quindi che, nel caso di una coppia gay con un figlio, il genitore non riconosciuto tale per legge lo potesse adottare.  Quindi,  se un qualche evento sfortunato avesse interrotto la continuità della vita familiare, si sarebbe affermato quel  “diritto alla continuità affettiva” da poco diventato legge. Sarebbe stata la stepchild adoption.. E invece no. Vi fu chi nel dibattito sulle Unioni Civili riuscì a prevaricare e a imporre – a segno della propria squallida vittoria – il capro espiatorio, identificato nel piccolo che rimanesse senza genitore e quindi condannato per legge allo stato di abbandono, non avendo l’altro papà diritto alcuno a prendersene cura.

E non basta. Nel 2009, quando fu approvato il così detto ‘pacchetto sicurezza’, si decise che per registrare la dichiarazione di nascita di un figlio, fosse necessario presentare il permesso di soggiorno che evidentemente i migranti irregolari non hanno. Dal 2009 quindi figli che loro nascano in Italia diventano centri di identificazione ed espulsione (di carne e senza oneri per lo stato) dei loro genitori, inducendoli forse a occultarli per non vederseli strappare. In sette anni il parlamento non è riuscito ad abrogare poche parole che negano l’esistenza giuridicamente riconosciuta di un bambino e il suo rapporto con sua madre e suo padre..

Quando e dove si realizza quel superiore interesse cui siamo tenti per legge? Un recentissimo caso ha riproposto il problema. Due cittadini italiani. omossessuali che vivono in Gran Bretagna, dove hanno celebrato il loro matrimonio, hanno recentemente ottenuto la registrazione in Italia dell’adozione di due piccoli figli, regolarmente avvenuta in Inghilterra secondo la legge di quello stato. Ora quei bambini, oltre ai due genitori, hanno anche nonni e zii cui possono far visita in Italia senza correre il rischio di poter essere sottratti ai loro genitori, inesistenti come tali prima della registrazione dell’adozione. Naturalmente a tanto ha provveduto la magistratura che sembra diventata il soggetto idoneo a supplire alle incapacità decisionali del parlamento. Forse non era questa l’ipotesi di Montesquieu.

29 Marzo 2017Permalink

28 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 1

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

LE PAROLE SONO PIETRE 

Afferma la Costituzione all’art. 10: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».
Va precisato che dal 1967 «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

Naturalmente in 70 anni il tempo e le mutate condizioni internazionali hanno modificato – anche in termini normativi – l’attenzione al problema delle migrazioni, siano queste legate a scelte intese a migliorare la propria condizione di vita o a circostanze drammatiche (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) che inducono alla fuga. Fugge chi è costretto, senza sua scelta, a trasformarsi in profugo, fugge chi abbandona il paese d’origine per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza politica. Proprio la pressione migratoria ha costretto il legislatore italiano a dar ordine a una materia che comunque la realtà continuamente trasforma. Lo ha fatto dal 1998 quando la legge nota come Turco Napolitano introdusse il ‘permesso di soggiorno’ per i non comunitari che entrassero in Italia.

Non può dirsi utile semplificazione il successivo uso grossolano di termini arbitrariamente confusi per indicare categorie diverse fino alla presenza, consueta nel linguaggio comune  e favorita da poco professionali mezzi di informazione, del termine clandestino che ormai sembra associare lo straniero a una categoria minacciosa e per sé illegale. Dare il nome alle ‘cose’ è anche strumento per mettere ordine nei nostri pensieri o condannarli al disordine se il ‘nome’ non è tale da far chiarezza.

Diventa così particolarmente importante conoscere la sentenza del Tribunale di Milano, emessa lo scorso mese di febbraio, che considerando discriminatorio e denigratorio l’uso della parola “clandestini”, ha condannato il comune di Saronno, che  aveva tappezzato le strade di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi, a una multa di 10.000 euro.  Il processo era stato intentato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e dalla Associazione Volontaria di Assistenza Socio sanitaria e per i Diritti di Cittadini stranieri, Rom e Sinti (Naga), che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri

Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica».

Le parole possono essere pietre e le pietre possono essere lanciate per distruggere o messe una accanto all’altra per costruire. E’ opportuno che qualcuno autorevolmente lo ricordi.

Per leggere l’ordinanza del tribunale di Milano:

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ASGI-NAGA-BORGHI-DAVIDE-2-TRIBUNALE-DI-MILANO-ORDINANZA-DEL-22.2.2017.pdf

28 Marzo 2017Permalink

26 marzo 2017 – Cominciando dall’immagine. 2

Per non ignorare e per non dimenticare

Questa mattina avevo riportato la fotografia di un verbale della Polizia di Stato di Ventimiglia che, muovendo dal sito dell’associazione Antigone, gira su facebook.
Mi rendevo conto che il documento è quasi illeggibile ma mi sono impuntata e trascriverlo (almeno nei passaggi pertinenti) perché lo trovo tanto interessante da ritenere doveroso contribuire a diffonderne la lettura (e che la mia trascrizione non sia un falso può essere verificato da chiunque la confronti con il documento che si trova nel post di sotto, se riesce a farlo rispettando gli occhi. I miei protestano un po’). Eccolo:

POLIZIA DI STATO
Questura di Imperia
Commissariato di PS di Ventimiglia

Oggetto: Verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio – nomina difensore    (ai sensi dell’Art. 349, 161 e 96 c.p,p, a carico di segue nome e cognome ( che ovviamente non  trascrivo) e la nota

identificato tramite C.I. Francese

L’anno 2017 il giorno 20 del mese di marzo alle ora 19,45 in parcheggio S: Antonio, via Tenda (Ventimiglia) innanzi a noi sottoscritti UFF.li/ AG.ti di P.S. tutti appartenenti al suindicato Ufficio, in data 20/03/2017 a disposizione della Questura di Imperia, è presente il nominato in oggetto il quale conferma le generalità sopra dichiarate (in relazione al documento non sussistono dubbi circa l’autenticità), previo avvertimento delle conseguenze cui si espone chi le rifiuta o le dà false, e conseguentemente viene avvertito che verrà segnalato in stato di libertà alla competente A.G., in quanto indagato per aver somministrato senza autorizzazione cibo ai migranti, art. 650 C.P. contravvenendo a un’ordinanza del sindaco di Ventimiglia. In ordine a tale procedimento l’indagato dichiara di non avere difensore di fiducia, per cui gli viene nominato d’ufficio l’avv. (seguono generalità dell’avvocato) del Foro d’Imperia. (Segue dichiarazione del domicilio e tutto è regolarmente firmato)

Commenti miei

Di solito ne scrivo. In questo caso li ritengo superflui.
Il documento si commenta da sé.

Un favore:
Chi lo leggerà su fb, dove lo riprenderò, NON scriva ‘mi piace’ anche se su fb è una convenzione diffusa … a meno che non si voglia predisporre una rappresentazione della storia del conte Ugolino, nuova edizione di dantesca memoria.

26 Marzo 2017Permalink

19 marzo 2017 – Quando un documento di identificazione è un’arma impropria

 

Spero leggano la notizia che ricopio anche coloro che non si sono mai voluti occupare della legge che dal 2009 nega il certificato di nascita ai figli dei migranti non comunitari irregolari. Tanto è successo a una studentessa modello neolaureata che “esiste”.
Cosa è accaduto, accade e accadrà ai fantasmi per legge?

Studentessa modello premiata a Montecitorio, ma non entra perché immigrata

Ilham Mounssif, 22 anni, vive in Italia da quando ne aveva due: ha ricevuto il riconoscimento nell’aula dei gruppi parlamentari, ma non ha potuto assistere alla seduta della Camera perché ha passaporto del Marocco

ROMA – Italiana per ricevere un premio ai nostri migliori neolaureati e per rappresentarci alle simulazioni dell’Assemblea delle Nazioni unite del Rome Mun 2017, ma extracomunitaria per una delle commesse della Camera dei Deputati. Quanto è successo giovedì scorso a Ihlam Mounssif, nata in Maroccco 22 anni fa ma italianissima, anzi “sarda” come ama definirsi, è paradossale. Ihlam era a Montecitorio, nell’aula dei gruppi parlamentari, per ricevere il premio che la fondazione Italia-Usa destina ai neolaureati più brillanti nelle discipline di interesse dell’ente. Laureata in scienze politiche, indirizzo relazioni internazionali con 110 e lode Ihlam racconta con orgoglio: “Eravamo ben cinque sardi ad essere premiati e finita la cerimonia volevo visitare il simbolo della nostra democrazia, un’occasione da non perdere visti i miei studi”. Insieme a un’amica è quindi andata all’ingresso principale di piazza del Parlamento, dove dietro presentazione di un documento e compilazione di un modulo è possibile essere ammessi ad assistere alle sedute. “La commessa – racconta la giovane – dopo una breve consultazione telefonica mi ha detto che poiché ho il passaporto di un Paese extraeuropeo non potevo entrare, specificando che la regola non riguarda me in quanto marocchina ma anche i cittadini americani. Ci sono rimasta malissimo, la mia amica ha deciso a quel punto che non sarebbe entrata neanche lei. Per quanto mi riguarda – osserva – è stata una delle tante ingiustizie e assurdità del nostro Paese, che non ci riconosce come cittadini, è la prova che la legge va approvata al più presto. Sono arrivata in Sardegna dal Marocco quando avevo due anni, mi sono laureata a Sassari, amo l’isola dove vivo con la mia famiglia. Credo in un’Italia migliore e sogno di rappresentarla. Non sopporto più che la mia vita e quella di tanti come me dipendano dalla decisione di una classe politica che inspiegabilmente vuole ignorarci”. Quanto accaduto non è stato però ignorato dalla presidente della Camera Laura Boldrini, che saputo da Repubblica della storia di Ihlam, ha subito chiesto di verificare l’accaduto. La Camera sta così accertando sulla base di quale disposizione del regolamento è stato negato l’accesso alla giovane. Intanto,  però, già questa mattina Ihlam sarà ospite della presidente Boldrini in occasione di “Montecitorio porte aperte”. “Non vedo l’ora – ha detto ieri Ihlam – sarò nel luogo dove si esprime al massimo la nostra Costituzione”.

 

FONTE: http://www.repubblica.it/cronaca/2017/03/19/news/studentessa_modello_premiata_a_montecitorio_ma_non_entra_perche_immigrata-160884533/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-F4

19 Marzo 2017Permalink

3 marzo 2017 – Un corso di falegnameria per richiedenti asilo

Ricevo dal dr. Guglielmo Pitzalis (responsabile Gruppo Immigrazione Salute Friuli-Venezia Giulia (GrIS  Fvg) unità operativa territoriale della SIMM (Società Italiana Medicina Migrazioni) la notizia che pubblico nella speranza che il corso di falegnameria abbia permesso ai richiedenti asilo del Centro Accoglienza Cavarzerani (Udine) non solo di aver occupato il loro tempo nel clima di dignità che chiedono ma anche di aprirsi a una speranza di futuro.
E soprattutto spero che la presenza dei rappresentanti istituzionali alla consegna dei diplomi li aiuti a costruire i modi della loro responsabilità nelle politiche di migrazioni e non sia un mero fatto formale.
E voglio ancora sperare che l’efficienza nella cura delle pratiche burocratiche non riduca il centro a un limbo di munga durata.

MIGRANTI: A UDINE I PRIMI DIPLOMI DI FALEGNAME

Sono stati consegnati ai richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza Cavarzerani di Udine i diplomi di falegname a seguito dei corsi frequentati da chi ne ha fatto richiesta.
“Si tratta di un’iniziativa sperimentale e unica nel suo genere – ha commentato l’assessore regionale alla Solidarietà, Gianni Torrenti, rivolgendosi ai ragazzi che hanno sostenuto il corso – e il successo del vostro risultato sarà un esempio di impegno per tutti i compatrioti”.
Il corso di falegname, cui seguiranno altri da elettricista, muratore e idraulico, è stato molto seguito dai richiedenti asilo che hanno messo in mostra le prime creazioni: attaccapanni, panche, tavoli e oggetti di uso quotidiano.
“Sono molto soddisfatto di questo primo risultato – ha aggiunto l’assessore – ma auspico che a questo impegno materiale segua uno di tipo più intellettuale legato all’apprendimento della lingua italiana, condizione ottimale per raggiungere una più facile integrazione”.
Alla consegna dei diplomi erano presenti anche il prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, il sindaco Furio Honsell, i rappresentanti della Croce rossa e il presidente della Confartigianato regionale, Graziano Til

3 Marzo 2017Permalink

24 febbraio 2017 – Il peso delle parole, dette e taciute.

Parole dette Riporto di seguito la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione clandestini cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio».

23/02/2017  “La parola clandestini è denigratoria”, condannata la Lega Nord Chiara Baldi

Sentenza del tribunale di Milano: sanzione di 10 mila euro per dei manifesti affissi a Saronno

La parola “clandestini” è discriminatoria. È quanto ha stabilito ieri una sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Milano, che ha condannato la Lega Nord al pagamento di diecimila euro (5mila per il partito nazionale e altrettanti per quello cittadino di Saronno, in provincia di Varese).

Lo scorso aprile, infatti, il partito del sindaco Alessandro Fagioli – che è alla guida della città varesotta dal giugno 2015 – aveva tappezzato le strade di Saronno di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi: nel comune di Fagioli, secondo una richiesta della Caritas, sarebbero infatti dovuti arrivare 32 migranti, che sarebbero stati alloggiati nella ex sede distaccata del liceo G.B Grassi, in via Bruno Buozzi. Ma poiché lo stesso Fagioli si era detto contrario – dichiarando che «non voleva africani maschi vicino alle scuole» – i profughi in città non sono mai arrivati.

La sentenza del giudice Martina sottolinea «il carattere discriminatorio e denigratorio dell’espressione clandestini». Ma ancora più importante è il fatto che questa sentenza potrebbe creare un precedente importante, dal momento che nel partito di Matteo Salvini non manca l’abitudine a chiamare “clandestini” i profughi. A partire proprio dal segretario del Carroccio.

Il processo era stato intentato dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e dal Naga, che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri. Come spiegano gli avvocati dell’Asgi in una nota – pubblicata anche sul loro sito – «l’associazione dei termini clandestini (ossia di coloro che entrano/permangono irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull’ingresso e il soggiorno) e richiedenti asilo (ossia di coloro esercitano un diritto fondamentale ovvero quello di chiedere asilo in quanto nel loro paese “temono, a ragione, di essere perseguitati) oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile».

Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica».

Per leggere la sentenza del tribunale di Milano:  ASGI + NAGA – BORGHI DAVIDE + 2 – TRIBUNALE DI MILANO – ORDINANZA DEL 22.2.2017

La storia di parole pensate per essere dette e taciute…fino a creare neonati fantasma.

La legge Turco Napolitano (Legge 6 marzo 1998, n. 40) prevedeva la necessità di presentare il permesso di soggiorno per i non comunitari che entrassero in Italia (art. 4 comma 1) ma faceva eccezione per i «provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi». Nessuna modifica interveniva a seguito della legge Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) ma a peggiorare persino quella norma si impegnava l’allora ministro Maroni nel quadro del quarto governo Berlusconi. Il colpo di teatro fu la soppressione furbescamente non dichiarata, ma sostituita da una ridondante positiva accettazione, dell’espressione «e per quelli inerenti agli atti di stato civile». Alcuni dei risultati di questa norma vennero via via modificati se non cancellati dalla Corte Costituzionale. In particolare l’Alta Corte ha dichiarato illegittimo il divieto di contrarre matrimonio per gli stranieri in posizione irregolare (sentenza 245/211) ma nulla venne fatto per le registrazioni delle dichiarazione di nascita, ottenendo così di produrre per legge ***, ciò che non si può giustamente dire secondo il tribunale di Milano.

Alcuni giorni fa un gruppo di cittadini, consiglieri comunali di Udine e associazioni ha inviato alla stampa regionale e nazionale il comunicato che trascrivo e che fa il punto della situazione

Diritto al certificato di nascita

«La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge. Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),

chiediamo

con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.

Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori.»

Fonti di parole dette

http://www.lastampa.it/2017/02/23/edizioni/milano/la-parola-clandestini-denigratoria-condannata-la-lega-nord-T458dE7P0MtxLWBARbauzI/pagina.html

http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/02/23/news/clandestini_lega_condanna_discriminazione_profughi-158956059/

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-condannata-lega-manifesto-clandestini

FONTI di parole taciute

Per leggere le norme citate sopra con le modifiche via via introdotte , può essere utile leggere il Testo unico sull’immigrazione Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286

http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2

Sentenza della Corte Costituzionale  245/2011 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245#

Interviene il  dialogo
Il 25 febbraio, il periodico on line ildialogo ha pubblicato questa pagina del blog
http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/norazzismo/notizie_1488054984.htm

24 Febbraio 2017Permalink