15 ottobre 2018 – 75 anni fa: 16 ottobre 1943

 OGGI:
sarà diffusa la mostra degli studenti del Liceo triestino sulle leggi razziali? Dallo scorso mese l’aula magna del Liceo è dedicata alla ex insegnante Anita Pesante, Giusta fra le Nazioni 

12 ottobre 2018 Prodotto dagli studenti del liceo Petrarca, sarà presentato lunedì 15 al Teatro Miela con il documentario ‘1938 Vita Amara’
Visitata da tantissime persone, che in migliaia hanno affollato in questi giorni le sale del Museo Sartorio, la mostra Il razzismo in cattedra chiude domenica 14 i battenti e lascia Trieste per girare l’Italia su richiesta di diversi comuni.
Per tutti quelli che non hanno potuto vederla, e per ringraziare coloro che hanno reso possibile l’allestimento, il liceo Petrarca ha realizzato un video, che sarà proiettato lunedì 15 ottobre alle 20 al Teatro Miela, in piazza Duca degli Abruzzi 3.
A seguire, il documentario 1938 Vita Amara, della regista Sabrina Benussi. Il filmato è parte dello stesso progetto di alternanza scuola-lavoro che il liceo Petrarca ha svolto nell’anno scolastico 2017/2018, in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Trieste, il Museo della comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner” e l’Archivio di Stato in occasione degli ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali. 
Sulla base della ricerca che gli studenti e le studentesse hanno svolto in archivi privati e pubblici, il film offre in 40 minuti uno spaccato vivido e intenso della vita degli uomini e delle donne diventata tristemente ‘amara’ in quei giorni del 1938. La stessa realizzazione del documentario è stata possibile grazie a chi ha accettato di rivivere quel dolore, mettendo a disposizione le carte e le fotografie di famiglia e raccontando quel dramma che ebbe inizio proprio con l’espulsione dal Liceo Ginnasio, quando furono bollati come appartenenti alla razza ebraica. [fonte 1]

IERI
16 ottobre 1943: 72 anni fa il rastrellamento del Ghetto di Roma. Di Segni: “Ferita mai ricomposta” Gli uomini della Gestapo invasero le strade intorno al Portico d’Ottavia, nel Ghetto di Roma, strappando alla vita 1259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 tra bambini e bambine. Due giorni dopo furono deportati ai campi di sterminio di Auschwitz da cui solo in 15 fecero ritorno – [fonte 2]
Non è possibile ignorare il meritato, enorme ascolto del programma di Alberto Angela –[fonte 3]
Copio un passaggio della presentazione: “Obiettivo di Viaggio senza ritorno è condurre fisicamente lo spettatore nel mezzo del rastrellamento nel cuore di Roma, sui camion telonati, lungo il binario 21 della stazione di Milano Centrale, e poi ad Auschwitz-Birchenau. Infine a Berlino, allo Jüdisches Museum e al Memoriale dell’Olocausto. Un viaggio spiegato anche “con la voce di testimoni, come Liliana Segre e Sami Modiano – continua Angela – che l’hanno vissuto sulla loro pelle e ti dicono la verità con la saggezza e il calore di un nonno. Sono la parola, quello che il loro cuore e la loro anima hanno attraversato. Ti arriva addosso l’orrore della guerra, hai venti minuti per fare la valigia e lasciare tutto. Non sarà mai possibile entrare realmente in quella tragedia ma cercare di essere presenti sì, di far capire. Anche io che un po’ di Storia me ne intendo ho scoperto cose atroci che non conoscevo, tutti eravamo profondamente scossi”.

FONTI:
[fonte 1 ]http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/La_mostra_-quote-Il_razzismo_in_cattedra-quote-_diventa_un_video_/13/187359

[fonte 2] http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/16-ottobre-1943-72-anni-fa-il-rastrellamento-del-Ghetto-di-Roma-aa097814-89c5-4823-ac47-5e76675c42f5.html

[fonte 3] https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2018/10/11/news/alberto_angela_ulisse_puntata_rastrellamento_ghetto_quartiere_ebraico_roma-208723289/

15 Ottobre 2018Permalink

31 agosto 2018 – Nella fine il mio principio_4

Sconsolate conclusioni

Non posso ignorare l’indifferenza dell’opinione pubblica alla possibile mancanza del certificato di nascita a nati in Italia, privati del documento loro dovuto, non per negligenza dei genitori ma dalla legge, una delle leggi nate con lo scopo di emarginare gli stranieri pur presenti sul territorio, usando della scelta abietta di renderli prigionieri di se stessi attraverso la paura consapevolmente indotta.
A conclusione della precedente puntate di questa sconsolata sintesi scrivevo, citando il Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1) , che la Convenzione stessa suggeriva: «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori».
Era – ed è, occorre sperarlo – l’ indicazione pratica di un comportamento non risolutivo del problema ma almeno pragmaticamente garantista, se non virtuoso almeno non perverso, collocabile in un quadro di cui il già citato Terzo Rapporto scrive: «Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».                                                                                                (NOTA 1)

Scivolamenti non onorevoli

Se l’opinione pubblica si è dimostrata stordita, confusa e anche sorda a precisi richiami, una forte responsabilità appartiene al Pd, partito di maggioranza in tutta la XVII legislatura.
Subordinare i soggetti deboli è storicamente la scelta della destra sia sul piano politico che sociale e sorprende veder praticare lo stesso discrimine da chi in qualche modo raccoglie una eredità complessa ma ricca qual è il filone pluriculturale della Costituzione.
Al cinismo che consente di adeguarsi alla legalitaria negazione del certificato di nascita non posso che opporre disprezzo per l’opportunismo consapevole e di comodo che consente di non entrare in rotta di collisione con il popolo della Lega (numeroso anche all’interno della chiesa cattolica), disposto a lasciarsi blandire dal riconoscimento incontrastato di un nemico che come tale gli viene proposto da una specie di leader, un nemico che può anche pesare tre chili ma sempre nemico è.
Certamente indifferenza e acquiescenza a questo tristo comportamento non appartiene solo al Pd che però non può sfuggire a una responsabilità primaria.

Etsi Deus non daretur

Nella Costituzione ci sono gli elementi per una costruzione laica del rispetto dei ‘piccoli’, tematica molto cara alla chiesa cattolica (che considero tralasciando altre chiese e altre religioni perché maggioritaria in Italia, tanto da essere spesso interpretata come voce religiosa esclusiva).
Penso al sogno europeo del fondamento della politica che sia non esercizio di potere e speculare subordinazione ma consapevole e responsabile ricerca del ‘bene comune’, caratterizzato da forti garanzie per chi non ha i mezzi per godere dei diritti che pur gli appartengono contando sulle sole proprie forze .
Già nel 1625 il filosofo olandese Ugo Grozio diceva Etsi deus non daretur per affermare un diritto che riteneva ‘naturale’, valido di per sé, che Dio esista o meno.
Ho l’impressione che in Italia il filone della responsabilità civile (che come tale è anche garanzia della libertà religiosa) sia poco considerato e alla costruzione della propria responsabilità sia preferita quella sicurezza che viene dall’appoggiarsi ad altri che sia riconosciuto affidabile.
Tanta è l’autorevolezza della chiesa cattolica che una decina di anni fa era linguaggio comune l’espressione ‘atei devoti’ . Non dimentichiamo che erano gli ultimi anni del papato di Wojtyla .

Una occasione persa dalla chiesa cattolica, credo irrimediabilmente
Certamente l’espressione trasparente di un interesse della chiesa cattolica al certificato di nascita – assicurato in termini di uguaglianza – avrebbe confortato coloro che non sanno farsi portatori di un principio senza ricorrere a padrini .
Ma la chiesa ha taciuto. Non ha scelto la politica del silenzio: ha taciuto, pervicacemente e ostinatamente, dall’alto clero ai fedeli, su questo specifico punto.
I neonati hanno bisogno di cure ma per assicurarle loro nella pienezza del possibile devono esistere: solo così potranno avere un’identità, una famiglia, una cittadinanza.
Il silenzio della chiesa è calato su tutto come un tradimento che ha probabilmente facilitato quello che – nel 2009 – sarebbe stato assicurato da una società incivile.
Nel 2015 la Conferenza Episcopale Italiana concluse il Sinodo sulla famiglia con un corposo documento, la Relatio Synodi, tanto particolareggiato sulle varie problematiche della famiglia da far apparire il silenzio sul rifiuto dell’identità e del legame familiare dei figli dei sans papier come una opportunistica scelta deliberata. (NOTA 2)
Come verifica a ciò che ho scritto sul silenzio della chiesa, al capitolo terzo della Relatio ( punto 26) si può leggere :
I bambini
26. I bambini sono una benedizione di Dio (cf. Gn 4,1). Essi devono essere al primo posto nella vita familiare e sociale, e costituire una priorità nell’azione pastorale della Chiesa. «In effetti, da come sono trattati i bambini si può giudicare la società, ma non solo moralmente, anche sociologicamente, se è una società libera o una società schiava di interessi internazionali.[…] I bambini ci ricordano […] che siamo sempre figli […].E questo ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo ricevuta» (Francesco, Udienza generale, 18 marzo 2015). Tuttavia, spesso i bambini diventano oggetto di contesa tra i genitori e sono le vere vittime delle lacerazioni familiari. I diritti dei bambini sono trascurati in molti modi. In alcune aree del mondo, essi sono considerati una vera e propria merce, trattati come lavoratori a basso prezzo, usati per fare la guerra, oggetto di ogni tipo di violenza fisica e psicologica. Bambini migranti vengono esposti a vari tipi di sofferenza. Lo sfruttamento sessuale dell’infanzia costituisce poi una delle realtà più scandalose e perverse della società attuale. Nelle società attraversate dalla violenza a causa della guerra, del terrorismo o della presenza della criminalità organizzata, sono in crescita situazioni familiari degradate. Nelle grandi metropoli e nelle loro periferie si aggrava drammaticamente il cosiddetto fenomeno dei bambini di strada.

Mi sento costretta a concludere con una constatazione tale che solo pensarla mi amareggia: alla chiesa cattolica interessano coloro che hanno famiglia (o potrebbero averla se eventi tragici e imprevedibili non gliela avessero sottratta) non coloro cui è radicalmente negata, sia pur a seguito di una decisione normativa degna di un regime schiavistico, dato che la famiglia – per esistere – deve essere riconosciuta e riconosciuto chi vi appartiene.
Per i nati in Italia, figli di migranti irregolari, così non è e la conclusione non può essere che quella che anni di attenzione a questo problema mi hanno suggerito:
SE NASCI E NON HAI UN NOME, NON ESISTI. NESSUNO POTRA’ CHIAMARTI VICINO A SÉ                                                       FINE

(NOTA 1) Le stesse considerazioni sono state ricorrenti e ripetute nelle annuali pubblicazioni del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC), un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupa attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, coordinato da Save the Children Italia. (www.gruppocrc.net).

(NOTA 2)
Synod15 – Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco (24 ottobre 2015), 24.10.2015
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

Puntate precedenti:
1_ 11 agosto 2018_ https://diariealtro.it/?p=6015
2_ 18 agosto 2018_ https://diariealtro.it/?p=6029
3_ 21 agosto 2018_ https://diariealtro.it/?p=6044

31 Agosto 2018Permalink

30 agosto 2018 – Basta il voto popolare per legittimare limitazioni delle libertà?

Analogamente a quanto ho fatto il 26 agosto con l’articolo di Furio Colombo, pubblicato su Il fatto Quotidiano, ricopio l’articolo che ho letto su il Corriere della sera del 29 c. m. perché vi ho trovato razionalità e competenza di cui nel disturbante caos che ci circonda sento una assoluta necessità. (Nota sull’autore in calce)

Noi, Budapest, l’Europa pag. 30
La democrazia svanisce se diventa illiberale di Sabino Cassese

Il vice-presidente del Consiglio dei ministri italiano ha incontrato a Milano il Primo Ministro ungherese Viktor Mihály Orbán. Quest’ultimo ha dichiarato già da tempo che «i valori liberali occidentali oggi includono la corruzione, il sesso, la violenza», e che «i valori conservatori della patria e dell’identità culturale prendono il sopravvento sull’identità della persona». Ispirato da questi orientamenti, ha poi trasformato la televisione pubblica in un mezzo di propaganda governativa, limitato la libertà di stampa, l’autonomia universitaria e l’indipendenza dell’ordine giudiziario.
Ha inoltre ridisegnato i collegi elettorali, fatto approvare una legge elettorale che gli consente di avere la maggioranza di due terzi dei seggi in Parlamento, con il 45 per cento dei voti, dato una svolta nazionalistica e anti-immigrazione al governo. Il maggiore esperto dei problemi ungheresi, la professoressa Kim Lane Scheppele, dell’Università di Princeton, ritiene che oggi l’Ungheria abbia una «costituzione incostituzionale» e il «Washington Post» qualche mese fa ha intitolato una sua analisi della situazione ungherese «la democrazia sta morendo in Ungheria e il resto del mondo dovrebbe preoccuparsi».
Orbán, tuttavia, è stato eletto e rieletto, e gode quindi di un consenso popolare. Perché allora tante voci preoccupate? Basta il voto popolare per legittimare limitazioni delle libertà?
Il primo ministro ungherese ha dichiarato più volte di voler realizzare una «democrazia illiberale». Questo è un disegno impossibile perché la democrazia non può non essere liberale.
La democrazia non può fare a meno delle libertà perché essa non si esaurisce, come ritengono molti, nelle elezioni. Se non c’è libertà di parola, o i mezzi di comunicazione sono nelle mani del governo, non ci si può esprimere liberamente, e quindi non si può far parte di quello spazio pubblico nel quale si formano gli orientamenti collettivi. Se la libertà di associazione e quella di riunione sono impedite o limitate, non ci si può organizzare in partiti o movimenti, e la società civile può votare, ma non organizzare consenso o dissenso. Se i mezzi di produzione sono concentrati nelle mani dello Stato, non c’è libertà di impresa, e le risorse economiche possono prendere soltanto la strada che sarà indicata dal governo. Se l’ordine giudiziario non è indipendente, non c’è uno scudo per le libertà. Se la libertà personale può essere limitata per ordine del ministro dell’Interno (come è accaduto nei giorni scorsi in Italia), i diritti dei cittadini sono in pericolo. Insomma, come ha osservato già nel 1925 un grande studioso, Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del liberalismo europeo», i principi democratici sono «la logica esplicazione delle premesse ideali del liberalismo»: estensione dei diritti individuali a tutti i membri della comunità e diritto del popolo di governarsi. Quindi, «una divisione di province tra liberalismo e democrazia non è possibile». Una «democrazia illiberale» non è una democrazia.
Tutto il patrimonio del liberalismo è parte essenziale della democrazia, così come oggi lo è quello del socialismo. Queste tre grandi istanze che si sono succedute negli ultimi due secoli in Europa e nel mondo, fanno ormai corpo. Il liberalismo con le libertà degli uomini e l’indipendenza dei giudici. L’ideale democratico, con l’eguaglianza e il diritto di tutti di partecipare alla vita collettiva (suffragio universale). Il socialismo con lo Stato del benessere e la libertà dal bisogno (sanità, istruzione, lavoro, protezione sociale). Questi tre grandi movimenti, pur essendosi affermati in età diverse, e pur essendo stati inizialmente in conflitto tra loro (come ha spiegato magistralmente, nel 1932, Benedetto Croce nella sua “Storia d’Europa nel secolo decimonono”) fanno ora parte di un patrimonio unitario e inalienabile come è dimostrato da due importanti documenti internazionali, il Trattato sull’Unione europea e la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite. Il primo dispone che l’Unione “si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto”. Il secondo che le Nazioni Unite si impegnano a «promuovere la democrazia e a rafforzare il rispetto per tutti i diritti umani e le libertà fondamentali».
L’Italia è ora in un punto di passaggio critico, nel quale si decide il futuro delle sue libertà e la sua collocazione internazionale, tra quelli che sono stati per secoli i nostri «compagni di strada» ed esempi (Francia, Germania, Regno Unito) o nuovi alleati. Che significato possiamo attribuire a un «incontro esclusivamente politico e non istituzionale o governativo», ma tenuto in Prefettura, tra il primo ministro ungherese e un vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano?

Fonte: https://www.corriere.it/firme/sabino-cassese

Nota:  Sabino Cassese

Giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché professore di “Global governance” al “Master of Public Affairs” dell’”Institut d’Etudes Politiques” di Parigi.
Laureato nel 1956, a Pisa, dove è stato allievo del Collegio Giuridico della Scuola Normale Superiore, è dottore “honoris causa” nelle Università di Aix-en-Provence, di Cordoba (Argentina), di Paris II, di Castilla-la-Mancha, di Atene, di Macerata, di Roma”Sapienza” e dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze.
Ha insegnato nelle Università di Urbino, Napoli, Roma, New York, Parigi e Nantes.
È stato Ministro per la Funzione Pubblica del 50° Governo della Repubblica italiana, presieduto da Carlo Azeglio Ciampi.
Ha scritto numerosi volumi ed articoli, in Italia e all’estero.
Dal 2015 è editorialista del “Corriere della Sera” e dal 2017 de “Il Foglio”.
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30 Agosto 2018Permalink

29 agosto 2018 – UN DECALOGO DI RESISTENZA DEMOCRATICA

Copio da facebook e trasmetto di seguito un commento che devo a me stessa..

DECALOGO DI RESISTENZA DEMOCRATICA di Marco Faccio 27 agosto 

Ovvero: l’unico modo per battere Salvini è smettere di parlarne.
Vi chiedo un po’ di pazienza e tanta buona volontà. Per cominciare devo informarvi del fatto che Salvini non è il cretino che sembra (purtroppo) ma un leader istintivo con al proprio servizio una squadra di comunicatori estremamente bravi e attrezzati. Usano una piattaforma social (la chiamano La Bestia…) in grado di analizzare migliaia di post e di modificare la strategia del Capitano in base a quanto hanno raccolto. Vi faccio un esempio: molti stanno scrivendo che i neri (nella migliore delle ipotesi) ci rubano il lavoro? Bene, il post successivo di Salvini sarà: “attenti che i neri vi ruberanno il lavoro!”. Strategia banale ma estremamente efficace che gli permette di ribaltare il ruolo leader-elettore; il leader non indica più la strada per il bene di tutti ma se la fa indicare dalle persone, la trasforma in terrore e la reintroduce nel flusso di comunicazione vomitandola. E’ così che il Capitano diventa l’unico che capisce le persone (laggente), quindi l’unico che può aiutarle.
Questo sistema mediatico è trasversale ai canali e localizzato (una felpa per ogni città, una frase per ogni problema). Salvini raccoglie, mastica e la spara grossa. Il resto lo facciamo noi… siamo i suoi amplificatori. Che sia per solidarietà o per indignazione, promuoviamo i suoi slogan, le sue foto, la sua presenza. La sensazione è che ci sia solo più lui. Ovunque.
Ma veniamo al dunque, ecco le 10 regole di resistenza:
1) Non pensate che Salvini sia cretino. Non lo è purtroppo (ha una strategia).
2) Non pensate che tutti i suoi sostenitori siano decerebrati o fake. Molti non lo sono e, insultandoli, li radicalizzate.
3) Non pensate che i suoi sostenitori siano tanti come appare. Sono più numerosi i confusi che cercano di capire dove stia il giusto.
4) Non postate MAI frasi di Salvini per sdegno, gli fate solo da megafono.
5) Non postate MAI foto di Salvini (so che la tentazione è enorme). Le scatta apposta. Se guardate il vostro feed noterete che sembra un vostro parente…
6) Non accanitevi in estenuanti discussioni con persone che vi aggrediscono e insultano. Probabilmente state parlando con qualcuno che non esiste neppure.
7) Non postate compulsivamente cose su di lui o sul suo operato. E’ quello che vuole. Anche i meme, non servono a nulla se non a scatenare i troll.
8) Non usate la sua stessa strategia. Insistete sui dati di realtà e sulla razionalità. State sempre sul punto. Ma solo se capite che ne val la pena.
9) Postate cose positive, reali e positive.
10) Bloccate e segnalate. Bloccate e segnalate. Bloccate e segnalate.
Ecco, non c’è altro. So che per mettere in pratica tutto ciò bisogna essere zen… io stesso ci riesco solo ogni tanto, ma provateci.
Se credete che ci sia qualcosa di utile in tutto ciò condividetelo. In qualsiasi caso informatevi, informatevi, informatevi. In rete potete trovare un sacco di articoli e video interessanti, come, ad esempio, l’intervista di RollingStone ad Alex Orlowski.
E ora… via ai troll!
(NdR: so cosa sono i troll ma non ne capisco il riferimento. Forse si tratta di una convenzione.)

COMMENTO: Leggo il decalogo e scopro che l’ho sempre rispettato senza conoscerlo perché vi ritrovo modi di agire che mi sono sempre imposta.
Per restare un momento a Salvini io non ne ho elencato descrizioni di azioni ripugnanti ma le ripetizioni di leggi volute dalla sua parte politica e seguaci pur varianti nel tempo , sostenute da chi esplicitamente le ha volute e da chi ne tace per prudenza o opportunismo per me intollerabile. Naturalmente so che non ci sono riuscita ma l’intenzione era quella di far conoscere un aspetto di ciò che ha già ottenebrato la nostra convivenza.
Per rapidità segnalo due voci del decalogo che mi stanno particolarmente a cuore. Eccole:
” 8) Non usate la sua stessa strategia. Insistete sui dati di realtà e sulla razionalità. State sempre sul punto. Ma solo se capite che ne val la pena.
9) Postate cose positive, reali e positive”
Leggere “cose positive” mi amareggia perché penso alla mia campagna assicurata fallimentare dal piccolo numero di riscontri senza sostegni “autorevoli” a proposito della garanzia del certificato di nascita a tutti i bambini.
So che non ha avuto successo anche per l’assenza totale della politica organizzata in quanto tale.
Il mio disprezzo va prima di tutto al Pd (non genericamente alle persone che vi militano anche dolorosamente ma alla deriva che vedo da ‘orgogliosamente autorottamata’) e a quella che si proclama sinistra che più sinistra di così non si può.
Ieri sera guardavo le due fazioni che si fronteggiavano a Rocca di Papa
Una urlava il suo benvenuto a vittime in arrivo mentre di fronte Casa Pound e seguaci urlavano il rifiuto.
In sostanza era una guerra civile al momento disarmata: resistenza in nome di una civiltà sommariamente richiamata e odio fatto norma di vita.
Ho pensato ai bambini senza nome per legge come vittime occultate e utili per mantenere nelle nostre leggi uno strappo, un varco costruito nel 2009 per impedire ai migranti irregolari di garantire il certificato di nascita ai loro figli nati in Italia.
Dire a un bambino appena nato: “Tu non esisti” è, a mio parere, uno strappo di civiltà così grave che inserire quel varco facilita l’ingresso di qualunque vergogna ci venga proposta e, una volta affermata, ci distrugge come persone civili anche senza che ce ne accorgiamo o meglio fingiamo di non accorgercene .
Questo strappo è consolidato da anni di silenzi fra cui segnalo quello dei vescovi italiani rotto da uno solo, il vescovo Bruno Forte che il 28 giugno 2015 si espresse contro la norma del pacchetto sicurezza che nega il certificato di nascita ai figli dei migranti irregolari. Lo fece su Il Sole 24 Ore non sull’Osservatore Romano.
Posso ricordare ai monsignori della CEI che per quello strappo entrano anche regole infami e escono le vittime, anche i bambini inesistenti, come tali esposti senza difese a ogni tipo di uso turpe, oggi conclamato nella storia recente anche ‘occidentale’.
Per me quei piccoli sono stati cartina al tornasole e, per me, hanno funzionato per arricchire lo spazio della mia osservazione.
Insisto nel dirlo perché credo sia il tempo di non tacere: la prudenza sta nella parola non del ritiro in un guscio insonorizzato.

29 Agosto 2018Permalink

26 agosto 2018 – Caso diciotti: l’Italia contro l’Italia di Furio Colombo

Ricopio l’articolo che ho letto su Il fatto quotidiano del 26 agosto perché vi ho trovato razionalità e competenza di cui nel disturbante caos che ci circonda sento una assoluta necessità.  (Nota sull’autore in calce)

Articolo pag. 13

Quando il capo di metà del governo italiano (vincolato da un contratto ma da nessun principio comune con l’altra metà) ha detto “Non arretrerò di un millimetro”, si è capito che tutto avveniva fuori dalla politica. E dipendeva non da progetti di governo ma da trasalimenti di furore caratteriale non controllabile, di una persona isolata dalla media conoscenza del suo tempo e dei fatti umani.
Gli ingredienti sono: insulti per tutti; una serie di scenate in pubblico del tutto sconnesse con il ruolo istituzionale ma anche con la realtà.

Sta accadendo che da più di una settimana una nave della Marina militare italiana (Guardia costiera) non può sbarcare il suo carico umano in un porto italiano (nel caso, prima Lampedusa, poi Catania) perché ha compiuto il gesto di raccogliere in mare e salvare dall’annegamento 177 naufraghi in fuga da guerre in terre come Somalia, Eritrea, Sud Sudan, dunque evidenti titolari del diritto di asilo. I naufraghi, accolti su nave italiana, sono già su Territorio italiano, lo sono dal momento in cui la marina italiana ha impedito che finissero di nuovo in mano ai libici (ci sono parecchie vittime del trattamento nelle prigioni libiche, a bordo). Lo sono dal momento in cui la marina italiana non è andata a scaricare i naufraghi a Malta (nonostante gli illogici ordini ricevuti) perché sono persone protette dalla nostra bandiera. Ma quando la metà leghista del governo ha detto ai profughi già accolti dall’Italia: «Non mi ubbidite? E io, che posso, vi faccio restare in mare», ai profughi e alla Guardia Costiera italiana, quel mezzo governo ha violato di colpo leggi, trattati, consuetudini e Costituzione. Ed è incorso nel reato di sequestro di persona e lo ha fatto con la rabbia incontenibile con cui avviene un pestaggio fuori da una discoteca. La disputa esiste, ma il furore acceca e porta a volte a conseguenze tragiche molto al di là del previsto. A meno che qualcuno si intrometta e cerchi di fermare chi ha perso la testa.
Quando il capo del mezzo governo leghista (titolare però di un terzo dei voti) ha preso a insultare, senza potersi fermare, il presidente della Camera, che rappresenta l’altro partito del contratto, si è capito che, in preda a una incontrollabile euforia del potere, il leader che stiamo discutendo, andava separato dalla preda e tenuto a distanza non “benché titolare di una simile carica” ma “perché titolare di una simile carica”.
E’ quello che stanno facendo i procuratori della Repubblica di tre città siciliane, anche a nome del presidente della Repubblica, che difficilmente può tollerare la chiusura dei porti italiani alla Marina italiana, per qualunque ragione al mondo. A meno che si tratti di ammutinamento e che dunque, tutti noi, inconsapevoli tranne il ministro, stiamo assistendo al caso della corazzata “Diciotti” che, come la Potiomkin, dell’Ottobre rosso, sta dando segnali di una rivoluzione. Ma chi si ribella a chi, se il presidente della Repubblica e le Procure dello Stato danno ragione ai marinai? Fin dall’inizio della cacciata in mare dei reietti, il capo del mezzo governo leghista si era vantato di incredibili sondaggi (80 per cento a favore, fonte Sky) che lo sostenevano.
Mai dimenticare che certe cose (dalla Notte dei cristalli al Ku Klus Klan) non possono accadere se non c’è una stragrande maggioranza di gente favorevole intorno.

La folla leghista ha sentito l’odore del sangue o è improvvisamente ansiosa di battersi per i confini della Patria. Tutto ciò dopo aver lavorato alla secessione , e mentre prepara ui referendum di Lombardia e Veneto per l’autonomia. Ora appare ansiosa di partecipare allo scontro Italia contro Italia, così affine alla natura della Lega di Borghezio, Gentilini, Calderoli.
La folla leghista sembra aver capito la trovata crudele: tenere in ostaggio centinaia di salvati, segati dalle torture nelle carceri libiche e dalla tensione dell’attesa insensata e dunque inspiegabile, umiliare la Guardia Costiera (non si è sentita mai la voce della titolare della Difesa) e profittare del caldo eccessivo del sole di agosto per far capire ai “negri” di questo esemplare episodio del governare con mano ferma, che la “pacchia è finita”.
E che, come ha detto il capo dell’altro mezzo governo, ricordando i caduti di Marcinelle, l’importante è non emigrare.
Il nostro uomo però non si placa. Dice che sta adottando i metodo australiano, (abbandono di profughi in isole deserte) considerato disumano persino da Putin.

Fonte:
https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/caso-diciotti-litalia-contro-litalia/

Nota: Furio Colombo
Giornalista e scrittore, ha diviso la sua vita fra Italia e Stati Uniti. È stato giornalista ed inviato di molte testate e direttore dei programmi culturali della Rai-Tv ed è autore di numerosi saggi e romanzi. Nel 1963 è tra i fondatori del Gruppo ‘63. All’inizio degli anni ‘70 partecipa alla fondazione del DAMS di Bologna dove insegna dal 1970 al 1975. Negli Stati Uniti è stato corrispondente de La Stampa e di La Repubblica. Ha scritto per il New York Times e la New York Review of Books.E’ stato presidente della Fiat USA, professore di giornalismo alla Columbia University, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura. Direttore storico de L’Unità. È stato senatore e deputato del Partito Democratico per due legislature.

28 Agosto 2018Permalink

21 agosto 2018 – Nella fine il mio principio_3

Cominciamo da un punto fermo
La presentazione di uno specifico documento attestante non semplicemente l’identità ma anche le modalità della presenza degli stranieri, a tal fine suddivisi in precise categorie che li distinguano gli un i dagli altri, è un passaggio essenziale nella vita dei migranti e della tipologia di relazioni che possono instaurare là dove si trovano a vivere.
Ormai è intervenuta per esempio, a prova che certe categorie di informale classificazione sono entrate nell’uso, l’espressione ‘migranti economici’, che non ha alcun significato definito se non quello di essere utile nella più sommaria comunicazione
Per capire con modalità meno linguisticamente fantasiose è necessario fare riferimento all’art. 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) che, completo delle modifiche inserite con la legge 94/2009 (il cd. Pacchetto sicurezza), così recita: .

Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo,
per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e
per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie,
i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Ne propongo, come nella puntata precedente, una lettura facilitata:
“I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia
– l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo
– l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale ( di cui all’articolo 35 dgl 25 luglio 1998 n. 286)
– l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie

Quando non è prevista l’esibizione del permesso di soggiorno
Lasciamo perdere le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo (sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re, al ricco, al cardinale… cantavano Jannacci e Fo!) Sappiamo
cosa sono i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8
e quali sono le prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 dlg 25 luglio 1998 n. 286)
L’elenco di entrambi si può leggere nelle trascrizioni rispettivamente alle fonti 6 e 8 della seconda puntata del mio tentativo di sintesi (18 agosto) [Fonte 1]
A questo punto non dobbiamo dimenticare l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie che richiedono una ulteriore adeguata documentazione [Fonte 2]
E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e il rispetto di tale obbligo prevede un dovere e un’attività di vigilanza.                                                         [Fonte 3]
Ricordo che prima dell’arrivo in aula di quello che sarebbe stato il ‘pacchetto sicurezza’ – votato con un blindato voto di fiducia, il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie fu sollecitato dall’allora presidente della camera on. Fini e presentato con un emendamento dall’allora parlamentare Alessandra Mussolini. L’inserimento ebbe efficacia perché passò nel quadro del voto blindato
La lettura della dimensione temporale dell’obbligo e dell’elenco dei soggetti cui appartiene il dovere di vigilanza ci consente di rilevare nell’art. 6 una lacuna importantissima e artatamente ignorata da chi (almeno nel mondo della scuola) avrebbe dovuto considerarne la pesantezza.
Si tratta dei nidi e della scuola dell’infanzia per cui la frequenza non è obbligatoria. L’iscrizione a questi due istituti quindi deve essere formalizzata, esplicitando la propria situazione di stranieri con o senza permesso di soggiorno, autodenuncia non richiesta solo per la scuola dell’obbligo.                                    [fonte 3]
Di fatto viene così ostacolato ai figli dei sans papier l’apprendimento della lingua italiana in una fascia di età particolarmente importante, ostacolo che li metterà in difficoltà nella comunicazione rispetto ai loro coetanei.
La cosa era ben nota: chi vada alla seconda puntata di questo piccolo dossier (18 agosto) troverà che nella proposta di legge dello stesso on. Orlando (novembre 2011) il comma 2 dell’unico articolo, che è in sostanza una riscrittura dell’art 6 integrato, recita “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
E la stessa dizione di ritrova nelle proposte di legge 740 (Camera) e 1562 (senato) citate con link nella fonte 10 del testo del 18 agosto.
La prova della devastante funzionalità di questo omissione ci è stata fornita di recente da un accordo fra la sindaca di Monfalcone e i dirigenti scolastici di due istituti comprensivi che ha penalizzato una quarantina di bimbi stranieri .
La situazione è descritta nel contesto dell’interrogazione della senatrice Tatiana Rojc che è riportato in nota. [fonte 4]

Quando è prevista l’esibizione del permesso di soggiorno

Dopo aver considerato le situazioni in cui non è prevista l’esibizione del permesso di soggiorno e averne rilevato un aspetto di ambiguità, vediamo quando tale esibizione è apertamente prevista e rifacciamoci ad alcuni passaggi della risposta all’ interrogazione dell’on. Orlando, firmata dall’allora sottosegretario Davico, riportata integralmente nella puntata precedente e qui ancora integralmente in nota [fonte 5]

Matrimoni
In un primo punto l’on. sottosegretario affronta il problema dei matrimoni di comodo affermando che la legge 94 era finalizzata a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intendesse sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
Ma il sottosegretario precisa (e per questo ostenta la circolare 19) che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può incidere sulla situazione del figlio per cui “la mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”
E a questo punto viene citata la legislazione pertinente “Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie”.
Si può quindi ritenere che l’art. 10 della Costituzione anche se non viene esplicitamente citato non fosse ignoto, dato l’esplicita citazione di una normativa internazionale.

Se ne riportano i primi due commi:
“Articolo 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”

Tutto bene? Assolutamente no
Infatti se la ragione della legge erano i matrimoni di comodo perché venne usata l’espressione atti di stato civile introducendo poi la circolare per non penalizzare un diritto che loro stessi proclamano dei neonati? .
Di matrimoni invece si occupò la Corte Costituzionale con la sentenza 245/2011 (si può leggere in nota e vi si troverà anche la descrizione della vicenda che ne promosse l’azione ) concludendo che la Corte «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Quindi agli sposi non deve essere chiesto il permesso di soggiorno o analogo documento.
Da quella sentenza ricopio altri due passaggi:
«Con riguardo, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale pone in luce, in primo luogo, come il matrimonio costituisca espressione della libertà e dell’autonomia della persona, sicché il diritto a contrarlo liberamente è oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo».
«Tale diritto, infatti, tende a tutelare … la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel prevedere che la Repubblica agevola «la formazione della famiglia», esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale».
Ricordo che allora, dopo la formalizzazione della sentenza dell’Alta Corte c i furono alcuni sindaci che si rifiutarono di celebrare matrimoni di immigrati irregolari – contraddicendo apertamente il loro ruolo di ufficiali di stato civile che si riproponeva come era stato prima che il pacchetto sicurezza diventasse legge.
Ne scrissi persino io nel mio blog il 2 ottobre 2011 quando si manifestò la figura dell’Ufficiale di stato civile obiettore non tanto di coscienza quanto di pregiudizio, un pregiudizio allora orientato ai temi della razza oggi dell’omofobia. Le documentazioni sul rifiuto di celebrare Unioni Civili di coppie omosessuali sono significative. [fonte 6]

Leggere questi testi vedendone la voragine che nega i neonati fa male.

L’efficacia della sentenza della consulta sui matrimoni non può estendersi alle nascite .
I minori non hanno chi li rappresenti e men che meno possono contare sui genitori che, per il fatto stesso di riconoscerli come figlio, scoprirebbero la loro irregolarità..
Ho dovuto constare nei colloqui che mi è capitato di praticare in tutti questi anni l’assoluta indifferenza della società civile e dei partiti politici alle considerazioni cui pure la lettura di questi passaggi avrebbe dovuto indurre.
La negazione dell’esistenza di un nato in Italia è vissuta con l’indifferenza annoiata propria di una cultura burocratica che sembra aver invaso ogni spazio etico.
Un ordine del giorno del comune di Udine, votato all’unanimità il 31 maggio 2016, propone una felice eccezione. Quell’ordine del giorno affermava:

“Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura
amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge.
Rilevato che:
– i bambini ai quali è negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, una famiglia, una qualsivoglia cittadinanza, in Italia esistono come conferma anche il Gruppo Convention on the Rights of the Child (network attualmente composto da 85 soggetti del Terzo settore che dal 2000 esegue il monitoraggio sull’attuazione dei principi della Convenzione di New York sull’infanzia e l’adolescenza) che nei suoi rapporti afferma che “il timore dei genitori privi di permesso di soggiorno di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori.”.
– nel suo settimo e ultimo rapporto il gruppo CRC riferisce che l’ONU stessa chiede all’Italia di modificare su questo specifico punto la legge 94/2009”.

E ancora una grave confusione a livello concettuale.
La più volte citata risposta ad Orlando firmata dal sottosegretario Davico afferma: “Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia”.
Perché mai dovrebbero essergli arrivate segnalazioni e di che? Del fatto che un bambino ha avuto il certificato di nascita? O che suo padre avendolo chiesto è stato espulso?

Una norma occultata da non ignorare
Di fronte al dilagare del pregiudizio razziale e xenofobo riporto ancora una volta una norma (punto 5 dell’art. 35) che, se fosse nota, sarebbe un freno a tante lego bufale e a tanta stordita e pericolosa credulità sull’ammissione incontrollata di soggetti pericolosi.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.

Una conclusione: Se nasci e non hai un nome non esisti. Nessuno potrà chiamarti vicino a sé
Se per anni ho sperato, insieme ad altre persone, che gli atti di stato civile rientrassero per legge fra quelli la cui registrazione non è soggetta alla richiesta del permesso di soggiorno, oggi non posso che constatare la beffa giocata a quella speranza.
Stabilito che la legge era nata per contrastare i matrimoni di comodo, fallito quell’obiettivo per la sentenza della Consulta che ritiene che il diritto a contrarre matrimonio «tende a tutelare … la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni»
non posso che concludere con due considerazioni sottolineando che l’eventuale estensione in legge della non richiesta del permesso di soggiorno per la registrazione delle dichiarazioni di nascita non comportava previsione alcuna di spesa né di impegno del proprio tempo come accade nelle attività di volontariato.
Oggi, dopo le elezioni di marzo, sembra impensabile la richiesta di una modifica di legge già fallita, e quindi bisogna realisticamente concludere che il riconoscimento formalizzato nell’anagrafe comunale è affidato a una circolare interpretativa e ne diventano responsabili i comuni. Ci saranno sindaci, giunte, consiglieri comunali che si faranno carico di un impegno certo e trasparente per aderire alla raccomandazione del Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1): «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori»?
Credo di dover dare la più pessimistica delle risposte per cui mi voglio concedere ancora qualche annotazione.                                        (continua – 3)

[Fonte 1]
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2
Testo unico sull’immigrazione – Titolo II
Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, articolo 6

[Fonte 2]
https://www.orizzontescuola.it/guida/obbligo-scolastico-vigilanza-e-inadempienze-chi-compete-segnalazione/
L’art.5 comma 1 del dlg 76/05 stabilisce che i responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
Nel comma 2 del succitato articolo viene ribadito il quadro dei soggetti responsabili della vigilanza, ossia il sindaco del comune in cui il minore risiede e il Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica o al responsabile dell’istituzione formativa in cui il minore è iscritto o abbia fatto richiesta di iscrizione.

[Fonte 3]
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76     Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53
ART. 5 (Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni)
1. Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b. il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c. la Provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

[fonte 4]  Interrogazione della senatrice Tatiana Rojc
Atto n. 3-00109 (in Commissione) Pubblicato il 19 luglio 2018, nella seduta n. 24

ROJC – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per la famiglia e le disabilità. –
Premesso che:
ha avuto ampia eco di stampa non solo a livello locale, ma anche nazionale, la notizia che il
Comune di Monfalcone (Gorizia) avrebbe sottoscritto con due istituti scolastici comprensivi una
convenzione che fisserebbe un tetto massimo, pari al 45 per cento, per la presenza di stranieri in classe;
in base all’accordo “le parti convengono di accettare per l’anno scolastico 2018/2019 l’applicazione della percentuale di alunni stranieri fino al 45% per cento allo scopo di dare risposte ai bisogni dei bambini e delle famiglie e nel rispetto dei criteri di precedenza che gli istituti comprensivi stabiliranno”;
nel documento, inoltre, si cita tra gli obiettivi quello di “incentivare le iscrizioni a Monfalcone, in particolare da parte delle famiglie italofone residenti”;
tale “patto”, secondo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non sarebbe stato firmato dall’Ufficio scolastico regionale e provinciale, che a fronte delle liste d’attesa avrebbe,
invece, inviato 4 insegnanti in più per formare due nuove sezioni;
a seguito nell’accordo, nel mese di settembre 2018 circa 60 alunni rischiano di essere esclusi dai percorsi formativi; sarà, pertanto, loro impedito conoscere coetanei di altre origini, avranno problemi di lingua e di inserimento nella comunità cittadina, mentre per le scuole materne di Monfalcone si aprirebbe un problema di insegnanti in esubero;
si tratta di un grave pregiudizio per i bambini e le loro famiglie che non può essere risolto con la mera previsione di accompagnamento degli alunni in eccesso con uno scuolabus eventualmente presso altri comuni, né con la costituzione, a carico di Fincantieri, di classi specificamente dedicate, come pretenderebbe il sindaco di Monfalcone;
considerato che:
l’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione nel comune di Monfalcone è di poco superiore al 20 per cento e il Comune è al 45° posto su 7.978 comuni per percentuale di stranieri sul totale della popolazione;
per regolamentare la presenza di stranieri in una classe, una circolare ministeriale del 2010 stabiliva un tetto del 30 per cento, cui i singoli Uffici scolastici regionali, d’intesa con gli Enti territoriali, possono però derogare, sia in aumento che in diminuzione;
il problema della formazione di classi di soli stranieri o a larghissima presenza di stranieri è presente in varie località del nostro Paese, ed è oggetto di valutazioni diverse in relazione alla capacità di fornire agli scolari tutti gli strumenti utili all’integrazione sociolinguistica,
le quote di alunni, tese ad evitare le cosiddette classi ghetto, possono avere un’utilità indicativa se hanno un carattere propositivo e se nell’ambito dell’autonomia della comunità scolastica si presta la dovuta attenzione ai percorsi di integrazione e non già di esclusione;
appare, pertanto, necessario affrontare in modo organico un fenomeno che tocca in modo particolare alcune località ad alta densità d’immigrazione, soprattutto regolare e stanziale, al fine di prevenire frizioni e incomprensioni e favorire l’integrazione di alunni e famiglie, senza pregiudizio per lo svolgimento del cursus formativo degli alunni a tutti gli effetti italiani e italofoni;
rilevato, inoltre che:
l’articolo 3 della Costituzione prevede che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”;
l’articolo 34 della Costituzione dispone che: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni in merito;
quali iniziative, alla luce delle macroscopiche violazioni degli articoli 3 e 34 della Costituzione, intendano assumere al fine di assicurare a tutti i bambini il diritto allo studio e alla formazione, evitando, così, il trauma di una discriminazione precoce e, garantendo, invece, l’opportunità di un’armoniosa e progressiva integrazione.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1069502

[fonte 5]
Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando
Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

[fonte 6]
https://diariealtro.it/?p=818

21 Agosto 2018Permalink

21 agosto 2018 – La fabbrica della paura. Solo volontariato?

Segue alla notizia del 2 agosto.
Lo schema è sempre uguale : armi improprie che per sé escludono l’intenzionalità di uccidere , sparatoti ignari o minorenni, vittime immigrati preferibilmente di colore.

20 agosto 2018 – Terracina, bracciante indiano colpito da pallini sparati da auto in corsa
Nel mirino di due giovani che si sono dati alla fuga un sikh 40enne ferito mentre era in bici sulla Pontina. L’uomo ha denunciato ai carabinieri l’accaduto accompagnato dal datore di lavoro. Alcuni giorni fa un episodio analogo ad Aprilia di CLEMENTE PISTILLI
n provincia di Latina prosegue la caccia allo straniero e i bersagli non sono più soltanto gli ospiti dei centri d’accoglienza. Questa volta a finire ferito da una pistola a piombini è stato un bracciante di nazionalità indiana.

L’uomo, un sikh di 40 anni, fa parte della folta comunità che manda avanti l’economia agricola nell’agro pontino e che spesso è vittima di gravissime forme di sfruttamento. Questa mattina l’uomo si è recato dai carabinieri per presentare una denuncia.

Accompagnato dal suo datore di lavoro, il 40enne ha raccontato che attorno alle 21.30 di ieri, a Terracina, mentre era su via Badino Vecchia e stava tornando a casa da lavoro in sella alla sua bici, due giovani da un’auto in corsa hanno esploso dei colpi di pistola a piombini contro di lui. Con particolari agghiaccianti. L’uomo ha sentito un colpo alla schiena, si è subito fermato e poi si è voltato per capire cosa stesse accadendo. A quel punto ha detto di aver visto due giovani su un’auto, una Mazda grigia, che fissandolo gli hanno puntato contro la pistola e l’hanno nuovamente colpito. Mentre il bracciante si accasciava a terra, i due sono fuggiti. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.

Nella zona sono presenti telecamere di sorveglianza e l’identificazione degli autori di quella che appare l’ennesima intimidazione a sfondo razziale potrebbe essere solo questione di ore.

La scorsa settimana, ad Aprilia, un ventenne e due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati per aver sparato con un fucile ad aria compressa contro un africano. In precedenza, nei pressi di Latina, sono invece stati denunciati altri tre giovani, tra cui il figlio di un assessore comunale di un paese lepino, per aver sparato sempre con un’arma giocattolo contro un gruppo di migranti che stava aspettando l’autobus. L’episodio più grave sempre ad Aprilia, risale allo scorso 29 luglio, quando un marocchino scambiato per un ladro, venne inseguito in auto e pestato a morte da alcuni residenti.

E diversi sono stati, tra Aprilia, Latina e Sermoneta, i danneggiamenti compiuti ai danni dei centri d’accoglienza. Il clima d’odio presente in Italia in terra pontina appare aver attecchito in maniera più forte, con quella che è ormai una vera e propria caccia al nero.
Aggiungo solo il titoli delle notizie citate nell’articolo
16 agosto Aprilia, sparano dalla finestra e feriscono un immigrato: denunciati tre ragazzi

Il giovane camerunense è stato raggiunto da un piombino al piede mentre passeggiava. “Stavamo provando il fucile dalla finestra ma un colpo è partito per sbaglio”, così hanno detto agli inquirenti i tre, due minorenni e un ventenne. Lo scorso 29 luglio in quella zona un marocchino fu inseguito in auto e pestato a morte da alcuni residenti
12 luglio Latina, spari ad aria compressa contro i migranti che aspettano l’arrivo del bus: due feriti
Una atroce eccezione
29 luglio Aprilia, lo credono un ladro: immigrato inseguito e pestato a morte

http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/08/20/news/terracina_migrante_indiano_ferito_da_pallini_con_un_fucile_ad_aria_compressa-204513448/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P3-S1.6-T1

21 Agosto 2018Permalink

18 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _2

Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?

Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.
Mettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro è impercorribile
I figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?

Per assicurare che non ci siano più figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” da attuarsi con delega al governo.
Il testo di quella norma di sintesi stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.                                                                         [fonte 1]

Potremmo quindi sperare che la novità, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi  nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.
Potremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilità dell’adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption).                                                                            [fonte 2]

Ancora una volta il capro espiatorio è il bambino.
Quello che è accaduto nella mutilazione della proposta Cirinnà è il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalità della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuità affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E’ stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si può usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta è promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia è culturalmente significativa nella sua capacità di diffusione.                    [fonte 3]
Se è pienamente comprensibile che – nel restringimento dei tempi e delle modalità del dibattito –  il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all’approvazione della legge sulle Unioni Civili, è pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l’allora on. Giovanardi, ma non era il solo).
Fu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali.                                                     [fonte 4]

Il neonato fantasma
E così torniamo al “principio della fine”. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere ‘di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.
Secondo me, è necessario – o almeno per me lo è – ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all’eventuale devastazione del l’art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.

Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.

Il Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l’impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.
Io comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all’art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguirà l’anno successivo con il n. 94.
Vado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.
So che questa è la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.
In Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso ‘fanciullo’.                                                                   [fonte 4]

Come si creano spie efficaci e gratuite.

Il primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.
Il tentativo fallì per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arrivò in parlamento senza quell’articolo.
Ne ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio.                    [fonte 5]
La legge, così come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.
E nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.

Cominciamo dal permesso di soggiorno.
La legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, passò indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:

Art. 6 comma 2  “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La norma letta in altro modo forse è più comprensibile:
Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell’ingresso in Italia sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi”.                        [fonte 6]

Ma non è alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, né alla successiva Bossi Fini (2002), bensì al pacchetto sicurezza.

Ora propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l’originale in nota                                     [fonte 7]
I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.

Mentre annoto in nota l’elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie              [fonte 8]

Non posso però sorvolare sul punto 5 dell’articolo 35 che recita:
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Nelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l’hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica ‘l’altro’ con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra – anche di quella che più sinistra non si può

Per parlare di chi non esiste ma c’è – Due documenti ufficiali

Un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza l’on Leoluca Orlando interroga il governo.
Al testo dell’interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..
Sono due documenti importanti perché dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: “Ci sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, papà, fratelli e sorelle”.

Il primo: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363

LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;
questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;
in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;
con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;
a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Il secondo: Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

Qualche tempo dopo l’on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non è più fra noi), presentò una proposta di legge di assoluta semplicità che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.
Sia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalità di spesa.
Ricopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]

XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

Una strada verso il nulla

La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l’interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriverò più avanti.
Durante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740/camera e 1562/senato) che – pur con qualche precisazione maggiore – ricalcavano lo schema della proposta Orlando.
Se ne possono leggere i testi con i link in nota                          [fonte 10]

L’on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla società (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perché nel 2015 avvenne un cambiamento che investì poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura
Nel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”
Nel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell’opinione pubblica, soprattutto di giovani
In nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessità della materia.

Un testo risolutore e un emendamento negazionista

Anche il testo che si raggiunge con questo link però non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell’art. 2 che propongo con l’inserimento della modifica e pubblicando in nota l’originale
“2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.                                               [fonte 11]

Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un’identità riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora così si trova.
E tale era il convincimento che così dovesse essere che otto fra senatori/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell’art. 2.
Questo punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni più mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.

Provvisoria conclusione
A questo punto abbiamo la certezza che l’opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un’identità riconosciuta e quindi un nome e una famiglia è totale.
Nessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perché è convinto che così debba essere ha giocato fra ignoranza e viltà.
L’impegno di alcune persone interne alle istituzioni non è servito a nulla
Ora mi restano nell’ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.
Lo farò con la prossima puntata.
Per il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19,  la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorità che scappa.

[fonte 1]

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali

[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018
https://diariealtro.it/?p=5485

[fonte 3] – Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)

[fonte 5]   3 febbraio 2017
https://diariealtro.it/?p=4831

[fonte 6]
Elenco dei documenti indicati nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[fonte 7]
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

[fonte 8]
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1 e 2. (omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. (omissis)
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5

[fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all’accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall’attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.
La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell’interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
In termini pratici, ciò che ne consegue è l’impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
Dal Ministero dell’interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell’atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.
La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall’obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.

[fonte 10]
XVI legislatura https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf
XVII legislatura
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005820.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44666_testi.htm

[fonte 11]
28 giugno 2017 – La proposta di legge sulla cittadinanza https://diariealtro.it/?p=5047
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46079.pdf
Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

(continua  _  2)

18 Agosto 2018Permalink

17 agosto 2018 – Una vecchia signora è ammanettata a terra (in Georgia)

Dopo i pianti disperati dei bambini strappati ai genitori, ancora una volta l’esemplarità degli USA

Per semplificare la lettura ricopio per intero il testo dell’articolo che mi ha fatto riflettere (link in calce)
Il capo della polizia di Chatsworth, cittadina della Goergia a est di Chattanooga, ha giustificato l’uso di una pistola a scarica elettrica Taser nei confonti di una donna di 87 anni che stava tagliando con un coltello dei denti di leone ( in italiano, i cosiddetti soffioni) vicino a casa sua.

“Sono stati seguiti i nostri protocolli”, ha detto il capo della polizia di Chatsworth, Josh Etheridge, aggiungendo che l’anziana colpita aveva con sé un coltello. I fatti risalgono a venerdì scorso. Martha Al-Bishara, una ottantenne che non parla inglese, è stata colpita al petto su un sentiero, dove lei era solita raccogliere i denti di leone. La donna è stata anche arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Una volta a terra, la polizia l’ha ammanettata. “Le hanno sparato”, ha detto Martha Douhne, la nipote dell’ottuagenaria, citata dalla NBC. “Non le è mai stato detto che stavano utilizzando una scarica elettrica o taser, quindi non sapeva cosa fosse”, ha aggiunto.

La polizia locale ha invece riaffermato che la donna di 87 anni poteva rappresentare un pericolo e che l’utilizzo del Taser era giustificato nella situazione. “Abbiamo iniziato cercando di metterci in contatto con lei, ovviamente chiedendole di mettere via il coltello”, ha detto Etheridge, che ha partecipato con altri due agenti nell’intervento nei confronti della signora Al-Bishara.

Martha Al-Bishara

“Non capiva cosa le veniva detto o soffriva di un problema (mentale)”, ha detto, aggiungendo che solo uno degli agenti ha usato la sua pistola che blocca le persone. “Hai una persona che cammina nella tua direzione con un coltello, gli ordini di smettere e alla fine usi il Taser piuttosto che la forza letale”, ha concluso il capo della polizia.ù

Anch’io ho qualche cosa sa dire: oggi in Georgia domani in Italia?

Un esempio illuminante che ha il sapore della previsione. Secondo me è un caso interessantissimo che si può associare, o almeno a me sembra possibile e ragionevole, a ciò che avviene in Italia a seguito dell’uso ripetuto e proclamato di armi per sé non letali per essere strumenti ad aria compressa che sparano pallini e non pallottole. Capita che in mezzo a spari che le armi usate per le ragioni più varie (pulitura delle stesse, tiro a un piccione e via fantasticando) siano tutte prove della non intenzione di uccidere che viene proclamata nell’informazione in spirito di solidarietà per gli sparatori.. Poi capitano gli incidenti di percorso: il corpo che riceve il pallino è quello di una piccola bambina (incidentalmente rom) per cui anche un’arma impropria può provocare danni gravi e irreversibili, il desiderio di giovani in cerca di stimoli goliardici – e che abbiano scelto le uova in luogo dei succitati pallini è un’altra prova della intenzione non letale – colpiscano un’atleta (incidentalmente di colore) …
Ineffabili poliziotti georgiani mettono a terra una vecchia dopo averla immobilizzata con una scarica elettrica. Anche per loro un incidente di percorso: la vecchia signora gettata a terra e a terra ammanettata non parla inglese. Non credo sia stata un’operazione faticosa e forse la facilità della stessa avrebbe dovuto far riflettere se il legalitario poliziotto attore dello scontro con la vecchia signora non si fosse rifugiato dietro lo scudo del protocollo che gli ha consentito l’uso del taser.
Mi sono documentata: Il dissuasore o taser è un’arma in uso alla polizia statunitense che genera una scossa elettrica per rendere inoffensiva la vittima e immobilizzarla.

http://www.repubblica.it/esteri/2018/08/17/news/taser-204283525

17 Agosto 2018Permalink

11 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _1

L’anagrafe e i diritti dei figli di Chiara Saraceno [fonte 1]
Essere riconosciuti come figli dei genitori che hanno deciso, o accettato, di metterli al mondo e che quindi assumono la responsabilità di accompagnarne la crescita e di provvedere i mezzi necessari, è un diritto di ogni bambino solennemente statuito dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959 e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e adolescenza del 1989.
Insieme al diritto ad avere un nome e una cittadinanza, fa parte del suo diritto all’identità. Solo in caso di grave inadempienza, o incapacità, del genitore rispetto a questo compito, questo diritto può essere negato.
Sempre e solo a tutela del benessere del bambino. Questa decisione richiede quindi sempre una valutazione caso per caso, non sulla base di un giudizio a priori su chi non può, per definizione, essere genitore. É in nome di questo diritto dei bambini che , sia pure tardivamente, l’Italia ha consentito, dal 1975, il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio anche a chi era sposato e, dal 2012, ha eliminato ogni distinzione tra figli naturali e legittimi, anche per i figli nati da rapporti incestuosi. É sem pre in nome di questo diritto che molti tribunali oggi riconoscono, vuoi con la formula dell’adozione speciale da parte del genitore non biologico, vuoi, sempre più spesso, dalla nascita, che i figli nati per decisione di coppie dello stesso sesso abbiano come genitori entrambi i componenti la coppia, non il solo genitore biologico.
Ora il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, vorrebbe interrompere questo lento processo di riconoscimento della centralità del diritto di un bambino ad essere riconosciuto dai propri genitori. Cioè da coloro che lo hanno voluto e lo amano, in nome del principio che devono esserci sempre un uomo e una donna a fare rispettivamente da padre e da madre. Come se i ruoli sociali della genitorialità fossero perfettamente sovrapponibili a quelli della riproduzione e non si manifestassero in molte forme, a seconda della sensibilità e del carattere di ciascuno, a prescindere dal sesso di appartenenza.
Secondo Salvini, peraltro, in perfetta sintonia su questo punto non solo con il Movimento per la vita e le associazioni che si mobilitano nei ‘Family Day’, ma anche con papa Francesco, se i genitori effettivi sono dello stesso sesso, legalmente ce n’è solo uno, almeno sulla carta d’identità, anche nei casi in cui sentenza di tribunali o trascrizioni anagrafiche abbiano stabilito diversamente. In attesa di chiarire come pensi di risolvere l’eventuale difformità tra i dati della carta di identità e risultanze anagrafiche, il ministro ha dichiarato che il suo obiettivo è difendere i bambini. In realtà, lede il diritto di molti di loro ad avere una identità pubblica legale corrispondente alla realtà. L ‘obiettivo è quello di contrastare il processo di legittimazione della filiazione da parte di coppie dello stesso sesso.
La lunga vicenda che ha portato alla equiparazione di tutti i figli, nati dentro o fuori il matrimonio, mettendo fine a situazioni dolorose e ingiuste, mostra, tuttavia, come la centralità dei diritti dei bambini abbia costretto nel tempo a rivedere criticamente un concetto di ‘famiglia naturale’ troppo stretto. Ma forse è proprio questo che teme Salvini, e chi la pensa come lui. Meglio sacrificare i bambini, allora.

E come la mettiamo con  il superiore interesse del minore senza certificato di nascita per legge?

L’’articolo della sociologa e filosofa Chiara Saraceno è uno dei primi scritti fra quanti ne ho consultati che riparte dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (da noi ratificata in legge 176/1991) per affermare il superiore interesse del minore come criterio fondante cui riferirsi in tutte le leggi che lo riguardano.
Ne ho isolato alcune frasi (i grassetti sono miei) che, collegate fra loro, illustrano perfettamente la tesi che sostengo (insieme a non molte altre persone) da otto anni sulla necessità di modificare la legge che nega il certificato di nascita ai figli dei migranti non comunitari privi di permesso di soggiorno.

Sacrificare il bambino o modificare la legge?
  (le poche parole che ho introdotto per chiarire  i testi estrapolati  sono fra parentesi quadre)

La centralità dei diritti dei bambini abbia [ha] costretto nel tempo a rivedere criticamente un concetto di ‘famiglia naturale’ troppo stretto. Ma forse è proprio questo che teme Salvini, e chi la pensa come lui. Meglio sacrificare i bambini, allora….

[anche se] essere riconosciuti come figli dei genitori che hanno deciso, o accettato, di metterli al mondo e che quindi assumono la responsabilità di accompagnarne la crescita e di provvedere i mezzi necessari, è un diritto di ogni bambino
[e ] insieme al diritto ad avere un nome e una cittadinanza, fa parte del suo diritto all’identità

Sempre e solo a tutela del benessere del bambino. Questa decisione richiede [E’ necessaria] quindi sempre una valutazione caso per caso, non sulla base di un giudizio a priori su chi non può, per definizione, essere genitore.

Una strada che si è interrotta
L’art. 3 della Costituzione ci ricorda che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. [fonte 2]
Sappiamo che ormai il termine uguaglianza si declina come pari opportunità e che le distinzioni fra le tipologie che un tempo indicavano i figli (distinguendoli in legittimi e naturali) sono cadute per affermare il termine figlio come un riferimento assoluto il cui diritto a una famiglia si afferma senza distinzioni o gerarchie
C’è stata anche una giusta preoccupazione per privilegiare la continuità di un rapporto affettivo instaurato in una famiglia affidataria quando per il bambino affidato si prospetti la possibilità di adozione vera e propria. [fonte 3]
Sembrava di vedersi realizzare quanto “rilevava un maestro del diritto minorile, Carlo Alfredo Moro, [per cui] la CRC non è soltanto un codice di norme giuridiche, bensì un vero programma pedagogico di educazione alla libertà e alla responsabilità basata sul rispetto” [fonte 4].
La continuità di confortanti validi provvedimenti si è interrotta nel 2009 (questo è quello che io so e ho verificato; non escludo che possa esserci anche altro) quando la lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 ha ignorato i termini di uguaglianza presenti nell’art. 3 della Costituzione aprendo un varco all’ineguaglianza per i figli dei migranti irregolari [fonte 5]

Come era prevedibile la voragine aperta era destinata ad allargarsi (continua)

FONTI
[fonte 1] la Repubblica 11 agosto
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2018/08/10/news/la_famiglia_secondo_salvini_il_genitore_1_e_i_diritti_dei_bambini-203846323/

[fonte 2 ] http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/12/19/costituzione-italiana
Con questo link si può leggere il testo della Costituzione della Repubblica Italiana aggiornato alle ultime modifiche apportate dalla L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).

[fonte 3]
– Legge 28 marzo 2001 n. 149, che, modificando la precedente norma sull’adozione e affidamento (n. 184/1983) significativamente scrive nel Titolo primo: Diritto del minore alla propria famiglia
– Legge 12 luglio 2011 n. 112, Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
– Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Ho tratto questa citazione da un articolo del giurista Luigi Fadiga. Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti
Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269
http://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/fadiga.html

[fonte 5]
L’articolo in questione è confluito nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”  –   Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286)
che si può leggere con gli aggiornamenti che le diverse leggi via via impongono in
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

11 Agosto 2018Permalink