28 settembre 2018 – E’ uscito Ho un sogno

Il piccolo bollettino pubblicato a cura della Associazione Proiezione Peters è al suo XXVII anno.   

In apertura c’è l’editoriale: SEGNALI e in seconda pagina un articolo, PRIMO GIORNO DI SCUOLA: UN DIRITTO PER TUTTI, che riguarda, a inizio anno scolastico, il rapporto bambini – scuola con qualche altra considerazione
Di entrambi riporto il testo e trascrivo in calce due link al mio blog dove si trova la documentazione sul caso di Trieste (le pesanti riserve del Sindaco sulla mostra fotografica organizzata dal Liceo Petrarca) che in forma sintetica si può leggere anche nel Bollettino.

SEGNALI
Con il decreto legislativo 104/2018, il Governo ha deciso di far aumentare le armi nelle mani dei cittadini. Lo ha fatto allargando la platea di coloro che possono detenere legalmente anche armi da guerra come fucili d’assalto o kalashnikov, rendendo più blandi i controlli sulle condizioni psico-fisiche dei loro detentori e abbassando le limitazioni.
Entro l’autunno saranno eliminate “le zone d’ombra che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa”. La proposta proveniente dalle file della maggioranza introduce la presunzione ex lege di legittima difesa.
La Regione Veneto chiede la reintroduzione della leva obbligatoria per tutti gli italiani.
Il reddito di cittadinanza sarà limitato ai soli cittadini italiani.
Dai primi di settembre e per i prossimi tre mesi, una settantina di agenti in dodici città – per fortuna, nessuna nella nostra regione – avranno in dotazione una pistola che spara scariche elettriche. La pistola è comunemente chiamata Taser. Da un’indagine della Reuters negli Stati Uniti, vi sarebbero almeno 153 casi nei quali il medico legale ha indicato la Taser come causa di morte.
La Regione Friuli Venezia Giulia sta utilizzando le guardie forestali per il controllo delle frontiere allo scopo di arrestare i flussi migratori sulla rotta balcanica.
La sindaca di Monfalcone ha tolto le panchine dagli spazi pubblici per evitare che vi seggano gli immigrati, ha bloccato la ristrutturazione di un immobile per utilizzarlo come centro islamico, ha messo una soglia alla presenza dei figli di stranieri nella scuola dell’infanzia.
A breve, una sola persona fisica farà da Garante regionale per i bambini e gli adolescenti, per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione, andando a sostituire i tre componenti con specifiche competenze che costituivano l’attuale organo collegiale.
Il 3 novembre Casa Pound ha organizzato una manifestazione a Trieste, città che proprio 80 anni fa ospitò quella mussoliniana con la proclamazione delle leggi razziali.
NOTA: Le guerre si combattono altrove, le grandi calamità sono riservate ad altri. La nostra vita rifugge dagli estremi. Eppure, uno degli insegnamenti del nostro recente passato è appunto che non esiste rottura tra estremi e centro, bensì una serie di impercettibili transizioni. Se nel 1933 Hitler avesse procla¬mato ai tedeschi che dieci anni dopo avrebbe sterminato tutti gli ebrei d’Europa, non avrebbe mai vinto le elezioni, come invece accadde. Ogni concessione accettata da una popolazione assolutamente non estremista è di per sé insignificante: prese insieme portano all’orrore.
T. Todorov, Di fronte all’estremo, Garzanti, 1992

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: UN DIRITTO PER TUTTI
Il 5 settembre 1938 il primo decreto legge razzista si caricò della firma di un re che la appose nella tenuta di San Rossore in cui la sua famiglia trascorreva i mesi più caldi dell’anno. Le leggi organiche sarebbero venute più tardi, in novembre, ma intanto quel decreto sciagurato garantiva una scuola ‘ripulita’ in ogni ordine e grado dalla presenza di ebrei, studenti e insegnanti. In dicembre Enrico Fermi si sarebbe recato a Stoccolma per ricevere il premio Nobel. Con lui c’era tutta la famiglia e tutti alla fine delle cerimonie partirono per gli Stati Uniti senza rientrare in Italia: era la garanzia di salvezza per Laura Capon Fermi, ebrea, moglie dello scienziato e per Nella e Giulio Fermi, figli di una madre così pericolosa.
E oggi, 80 anni dopo, la campanella suona per tutti?
Una norma di legge dal 2009 stabilisce la necessità per i migranti non comunitari di presentare il permesso di soggiorno per la registrazione della dichiarazione di nascita dei figli in Italia, una prescrizione che preoccupa le Nazioni Unite perché «condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi» negando quindi al figlio il certificato di nascita. Come potrà andare alla scuola dell’infanzia e alle successive scuole dell’obbligo un bimbo che “non esiste”?
Con la legge del 2009, che nega l’esistenza legale di questi bambini, è stata approvata una circolare, un semplice atto amministrativo, che contraddicendola indica la possibilità di iscrizione alla scuola dell’obbligo. Quel bimbo potrà essere iscritto alla scuola primaria (atto che non richiede la presentazione del permesso di soggiorno dei genitori), ma vi arriverà senza aver potuto fruire del vantaggio garantitogli dall’uso della lingua italiana al nido e alla scuola dell’infanzia. Alla fine del percorso obbligatorio, se ancora minorenne, gli sarà negato l’iter scolastico successivo sempre a causa della condizione amministrativa dei genitori. Come vivrà il suo percorso formativo?
Altri fattori da considerare sono le scelte amministrative e delle istituzioni scolastiche locali. Ne abbiamo avuto riscontro nelle recenti vicende monfalconesi, oggetto il 19 luglio scorso di una interrogazione della senatrice Rojc. La sindaca di Monfalcone aveva siglato un accordo con due istituti comprensivi limitando al 45% il tetto della presenza dei bambini extracomunitari nelle classi per constatare poi che la preiscrizione alla scuola dell’infanzia aveva rilevato 60 figli di stranieri oltre il tetto stabilito. È opportuno notare che la consistente presenza straniera a Monfalcone non dipende da arrivi imprevisti di migranti ma dalla presenza della numerosa comunità straniera, soprattutto bengalese, occupata in quei cantieri navali che rappresentano ricchezza per la città e per l’ampio indotto.
L’applicazione del principio del 45% veniva affrontata con una metodologia piuttosto rozza: non si era pensato a una rimodulazione delle classi ma semplicemente a collocare i 60 piccoli esuberi in altri comuni senza verificarne il luogo di nascita. Quindi anche se nati a Monfalcone, se registrati all’anagrafe di Monfalcone, questi piccoli vengono discriminati in base alla nazionalità dei loro genitori.
Il principio fondamentale del superiore interesse del minore?

15 settembre https://diariealtro.it/?p=6110
18 settembre diariealtro.it/?p=6126

28 Settembre 2018Permalink

20 settembre 2018 – Per tre mesi il taser sarà in prova in dodici città

Mentre il peggio avanza non dimentichiamo i vaccini
Il 13 agosto un medico modenese, Silvia Braccini, indirizza una lettera aperta alla vicepresidente del Senato Paola Taverna. Ricordiamola

Cara Senatrice Paola Taverna,
sono estremamente delusa come italiana, come cittadina e come medico, da quello che ha detto in materia di vaccini… Ha reso questo paese non più libero, ma oppresso dall’ignoranza e dalla cecità. Ogni anno milioni di volontari sanitari rischiano la vita in giro per il mondo per salvare migliaia di piccole vite da malattie che hanno decimato intere popolazioni.
E noi, del mondo ricco e civile, torniamo indietro di mille anni contro ogni ragione.
I nostri bambini non sono bestiame. Sono solo bambini a cui garantiamo un futuro. Perché non proibiamo anche tutte le altre scoperte scientifiche che hanno cambiato la sopravvivenza dell’uomo moderno e che hanno comunque possibili complicanze? Proibiamo tutte le chirurgie. Proibiamo il vaccino anti HPV contro i tumori della cervice uterina. Proibiamo le coronarografie con pci primarie che ogni giorno salvano la vita a centinaia di persone colpite da infarto. Proibiamo la trombolisi primaria per tutti i pazienti colpiti da ictus cerebri. Proibiamo le trasfusioni. Proibiamo gli antibiotici.
Spegniamo la luce, torniamo nel Medioevo.
Ma non chieda poi, a noi medici, di fare miracoli che volete distruggere. Non ci chieda di piangere la morte dei nostri bambini. La piangiamo da oggi. La piangeremo domani. Impotenti davanti ad una “politica” che riduce a voti politici e twittate la scienza.
Mi vergogno onorevole. Mi vergogno profondamente. Mi vergogno di essere rappresentata da lei e chi pensa sia giusto non vaccinare. Mi vergogno di stare in un paese in cui le decisioni sulla sanità e sicurezza pubblica, perché è di questo che si tratta, vengono prese da persone non preparate sulla materia, non adeguate nemmeno lontanamente al parlarne pubblicamente e criticamente. Per fare il mio lavoro, il medico anestesista rianimatore, ci vogliono 6 anni di università, 1 anno di abilitazione statale e 5 anni di scuola di specializzazione. Ci occupiamo di vite. È normale. Doveroso. Importante.
Per fare il suo lavoro Senatrice, basta prendere voti. Parlare sui social. Avere fortuna. Essere nel momento giusto con le persone giuste e al posto giusto. E questo non è giusto. Perché voi per un voto condannate il nostro paese al ritorno delle malattie che avremmo dovuto debellare. Condannate bambini al rischio di non poter crescere. Condannate noi a guardare il vostro irresponsabile scempio con responsabile impotenza.
È un mondo ingiusto il nostro, Senatrice. È un paese ingiusto il nostro. Ma soprattutto è ingiusto che chi come Lei, accompagnata da cattivi consigli ed ignoranza dovuta al suo non essere competente in immunologia e malattie infettive, non sarà costretta a vedere un bambino morire di morbillo.
Lei non lo farà.
Lei e i suoi colleghi politici amanti dei selfie, dei social, dei video mentre siete al lavoro, non li vedrete. E quando sarà il momento darete la colpa qualcun altro.
Dorma bene Senatrice stanotte.
Dorma bene Senatrice sempre.
Lo faccia anche per me. E per tutti i miei colleghi a cui ha tolto il sonno, la speranza, e la serenità.
Vorrei avere la sua ostentata sicurezza.
Vorrei poter credere ancora di poter fare il mio lavoro nel migliore dei modi in questo mio paese che non riconosco più…e di cui mi vergogno.
Dorma bene Senatrice.
E si ricordi sempre che il mio lavoro è un privilegio, e dovrebbe esserlo anche il suo.
Silvia Braccini
Semplicemente un medico

https://www.huffingtonpost.it/2018/08/13/senatrice-taverna-la-vostra-ignoranza-condanna-noi-medici-a-piangere-la-morte-dei-bambini_a_23501106/

20 Settembre 2018Permalink

5 settembre 2018 – Liliana Segre ci ricorda il significato dell’indifferenza

Il razzismo e l’antisemitismo – ha affermato Segre guardando a ciò che accade oggi nei confronti dei migranti – non sono mai sopiti, solo che si preferiva nel dopoguerra della ritrovata democrazia non esprimerlo. Oggi è passato tanto tempo, quasi tutti i testimoni sono morti e il razzismo è tornato fuori così come l’indifferenza generale, uguale oggi come allora quando i senza nome eravamo noi ebrei”.
“Oggi – ha proseguito la senatrice a vita – percepisco la stessa indifferenza per quelle centinaia di migranti che muoiono nel Mediterraneo, anche loro senza nome, e ne sento tutto il pericolo”.                                                      [nota 1]

5 settembre 2018 – Oggi parla il mio calendario … e io lo ascolto

Non posso e non voglio ridurre il severo richiamo della senatrice Segre a un elemento che chiede rispetto e ammirazione. La senatrice, secondo me, impone ascolto e chiede di più.
E tanti sono i ‘di più’ possibili.
Il ‘di più’ che io so offrire è quello di anni di informazione perché sia abolita la richiesta del permesso di soggiorno a chi, migrante che ne è privo, registri la nascita di un figlio in Italia.
Anche il quarto governo Berlusconi, forte dell’impegno del Ministro Maroni (omogeno per collocazione politica e ruolo all’attuale Ministro Salvini), cominciò dal penalizzare i minori non solo nell’ingresso a scuola ma anche negandone l’esistenza legale fin dalla nascita .

Nessun partito politico volle occuparsene , nemmeno quello che, minoranza nella XVI legislatura, fu maggioranza in tutto il corso della XVII, coadiuvato in questa indifferenza dalla sinistra che vuole comunque collocarsi oltre il livello del Pd e dalle organizzazioni che nella società civile contano e pesano. Un’opinione pubblica silente (indifferente o consapevolmente complice?) si fece ed è garante di quel silenzio.

Nel passo che segue è possibile verificare che il primo provvedimento di legge razzista fu relativo alla scuola e fu approvato in tempo perché l’anno scolastico 1938/39 iniziasse con la scuola priva di ebrei, anche bambini.

5 settembre 1938 – Regio Decreto Legge 5 settembre 1938-XVI, n. 139
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Il decreto era stato accuratamente preparato
Il 14 luglio 1938 era stato pubblicato, su ““Il Giornale d’Italia” il Manifesto degli scienziati razzisti o Manifesto della razza.
Il 5 agosto 1938 il regime fascista si rese conto della necessità di sostenere con una serie di strumenti culturali efficaci e capillarmente diffusi la politica razzista inaugurata subito dopo la conquista dell’Impero. Il primo direttore fu Telesio Interlandi (1894-1965) affiancato, dal quarto numero in poi, da Giorgio Almirante (1914-1988).
La rivista uscì, con cadenza quindicinale, fino al 20 giugno 1943.

Il RD del 5 settembre aveva garantito l’inizio dell’anno scolastico senza ebrei , né scolari, né studenti, né insegnanti in tutte le scuole del Regno e venne integrato pochi mesi dopo dal RD-L 15 novembre 1938, n. 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana

Infine confluì nel Testo Unico delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana (L 5 gennaio 1939, n. 98, Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVll, n. 1779).                                  [Nota 2]

5 settembre 2018 – Iscrivere un figlio a scuola dopo il ‘pacchetto sicurezza’
Dal 2009 il genitore che si presenti a iscrivere al nido, alla scuole dell’infanzia, alla scuola successiva all’obbligo un figlio minore deve presentare il permesso di soggiorno (ne è esonerato solo per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo).
Se i testi delle leggi fasciste erano sfacciatamente razzisti avevano però il merito della chiarezza: chi fosse il ‘nemico’ era chiaro al di là di ogni dubbio.
Così non è ai giorni nostri dove la matta bestialità delle norme va ricercata, chiarita in testi criptici e subdoli anche se, a esame concluso, il ‘nemico’ risulta sempre il minore, in questo caso ‘nato in Italia’.

Qui propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2 del testo unico 25 luglio 1998 n. 286, mentre per il testo originale rinvio alla nota:
“I documenti di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n.286  non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.                                  [Nota 3]

Se nasci e non hai un nome, non esisti. Nessuno potrà chiamarti vicino a sé
e, se ti ostini ad esistere, ti impediremo anche di completare un corso scolastico aperto invece ai tuoi amici.

Poiché la stessa noma prevede il medesimo obbligo per la registrazione della dichiarazione di nascita, potrebbero esserci situazioni in cui il minore non può essere iscritto alla scuola semplicemente perché inesistente. [Nota 4]
Se invece il genitore si fosse potuto giovare della circolare 19/2009 – che ammette ciò che la legge nega – e il figlio disponesse quindi del certificato di nascita, il rischio primario è del/dei genitori che, dichiarandosi, si espongono al rischio di espulsione.                         [Nota 5]

Ma che ne sarà del piccolo?
Se sapessi inserire file in audio inserirei le urla disperate dei bambini che il Presidente degli USA ha ordinato di strappare ai loro genitori

[Nota 1]
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/09/04/liliana-segre-lindifferenza-uccide_8e9df2e0-d66e-46fd-9544-4095aaa9b687.html

https://www.rollingstone.it/cinema/news-cinema/liliana-segre-oggi-come-nel-1938-mi-fa-paura-l-indifferenza/426356/

https://www.globalist.it/cinema/2018/09/04/segre-vedo-la-stessa-indifferenza-che-uccise-noi-nei-lager-per-i-migranti-morti-in-mare-2030257.html

[Nota 2]

http://www.abmariantoni.altervista.org/storia

[Nota 3]

Legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
I documenti di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n.286, sono il permesso di soggiorno e documenti equipollenti

[Nota 4]
Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1):
«Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi». www.gruppocrc.net

[Nota 5] Ministero dell’Interno – Circolare n.19 del 7 agosto 2009
Ufficio emittente Direzione Centrale per i Servizi Demografici
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009

5 Settembre 2018Permalink

3 settembre 2018 – Tra settembre e ottobre

Mi sveglio molto presto e vedo dalle finestre una giornata grigina, la limpidezza di certi cieli estivi è già finita . Tornerà con il freddo dell’inverno, forse.
Ma questo preludio di una tipica giornata ottobrina mi suggerisce vari ricordi, frammentati, appena compaiono poi si uniscono, si confrontano e non mi piace.
Anche il mio calendario di settembre pretende la sua attenzione e mi ricorda che fra pochi giorni saranno 80 anni da quando la scuola italiana conobbe una radicale pulizia etnica.
So che quel giorno non potrò tacerne ma ora altri ricordi si impongono.
Riguardano avvenimenti vecchi ma tutti successivi alla mia nascita e questo, non so perché, mi interroga

26 settembre 1943 . Prima il furto
L’oro di Roma Durante l’occupazione di Roma i tedeschi obbligarono la comunità ebraica a raccogliere e consegnare 50 chili d’oro. [nota 1]

16 ottobre 1943 – Poi la deportazione

Giulio De Benedetti 16 ottobre 1943
Dalla quarta di copertina: «La retata nazista nel Ghetto di Roma, una mattina che si concluse con la deportazione di oltre mille ebrei: questo fu il16 ottobre 1943, e questo è ciò che racconta Giacomo Debenedetti. Pagine brucianti dove a parlare è un coro sgomento e terribile da cui si staccano, solo per infinitesimi istanti, le voci dei protagonisti, subito sommerse e per sempre perdute.
Otto ebrei, cronaca che segue 16 ottobre 1943, evoca, invece, la figura di un commissario di Pubblica sicurezza che, dopo la guerra, per provare la sua fede antifascista, testimonia di aver salvato otto ebrei dall’eccidio delle Fosse Ardeatine».

«Debenedetti riesce a darci tutto ciò che avremmo potuto aspettarci da uno scrittore della famiglia di Defoe e Manzoni: sgomento della ragione di fronte alla furia irrazionale, carità religiosa, pietà storica, strazio esistenziale». Alberto Moravia

1943 – 1945 La shoah italiana.
I particolari banali del male; Treni e stazioni ferroviarie

Gli ebrei del ghetto furono ammassati nei sotterranei e della stazione Tiburtina . vi restarono tre giorni, tre giorni che segnano anche il silenzio del papa Pio XII.

Roma era città aperta, nel Nord la creazione di uno Stato italiano fascista guidato da Mussolini fu annunciata dallo stesso il 18 settembre 1943 attraverso Radio Monaco.
Nei sotterranei della stazione il binario 21 si attrezzava per la deportazione.
Una delle funzioni dei lager era la distruzione delle persone: il nome spariva e diventava un codice alfanumerico sul braccio. La senatrice a vita Liliana Segre non lo ha cancellato

[nota 1] http://www.16ottobre1943.it/it/loro-di-roma.aspx

[Nota 2] Dal mio blog del 7 giugno 2018. Testo integrale del discorso della senatrice Segre con la segnalazione degli applausi differenziati. Un elemento che ora mi appare di grande attualità.
https://diariealtro.it/?p=5830

3 Settembre 2018Permalink

31 agosto 2018 – Nella fine il mio principio_4

Sconsolate conclusioni

Non posso ignorare l’indifferenza dell’opinione pubblica alla possibile mancanza del certificato di nascita a nati in Italia, privati del documento loro dovuto, non per negligenza dei genitori ma dalla legge, una delle leggi nate con lo scopo di emarginare gli stranieri pur presenti sul territorio, usando della scelta abietta di renderli prigionieri di se stessi attraverso la paura consapevolmente indotta.
A conclusione della precedente puntate di questa sconsolata sintesi scrivevo, citando il Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1) , che la Convenzione stessa suggeriva: «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori».
Era – ed è, occorre sperarlo – l’ indicazione pratica di un comportamento non risolutivo del problema ma almeno pragmaticamente garantista, se non virtuoso almeno non perverso, collocabile in un quadro di cui il già citato Terzo Rapporto scrive: «Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».                                                                                                (NOTA 1)

Scivolamenti non onorevoli

Se l’opinione pubblica si è dimostrata stordita, confusa e anche sorda a precisi richiami, una forte responsabilità appartiene al Pd, partito di maggioranza in tutta la XVII legislatura.
Subordinare i soggetti deboli è storicamente la scelta della destra sia sul piano politico che sociale e sorprende veder praticare lo stesso discrimine da chi in qualche modo raccoglie una eredità complessa ma ricca qual è il filone pluriculturale della Costituzione.
Al cinismo che consente di adeguarsi alla legalitaria negazione del certificato di nascita non posso che opporre disprezzo per l’opportunismo consapevole e di comodo che consente di non entrare in rotta di collisione con il popolo della Lega (numeroso anche all’interno della chiesa cattolica), disposto a lasciarsi blandire dal riconoscimento incontrastato di un nemico che come tale gli viene proposto da una specie di leader, un nemico che può anche pesare tre chili ma sempre nemico è.
Certamente indifferenza e acquiescenza a questo tristo comportamento non appartiene solo al Pd che però non può sfuggire a una responsabilità primaria.

Etsi Deus non daretur

Nella Costituzione ci sono gli elementi per una costruzione laica del rispetto dei ‘piccoli’, tematica molto cara alla chiesa cattolica (che considero tralasciando altre chiese e altre religioni perché maggioritaria in Italia, tanto da essere spesso interpretata come voce religiosa esclusiva).
Penso al sogno europeo del fondamento della politica che sia non esercizio di potere e speculare subordinazione ma consapevole e responsabile ricerca del ‘bene comune’, caratterizzato da forti garanzie per chi non ha i mezzi per godere dei diritti che pur gli appartengono contando sulle sole proprie forze .
Già nel 1625 il filosofo olandese Ugo Grozio diceva Etsi deus non daretur per affermare un diritto che riteneva ‘naturale’, valido di per sé, che Dio esista o meno.
Ho l’impressione che in Italia il filone della responsabilità civile (che come tale è anche garanzia della libertà religiosa) sia poco considerato e alla costruzione della propria responsabilità sia preferita quella sicurezza che viene dall’appoggiarsi ad altri che sia riconosciuto affidabile.
Tanta è l’autorevolezza della chiesa cattolica che una decina di anni fa era linguaggio comune l’espressione ‘atei devoti’ . Non dimentichiamo che erano gli ultimi anni del papato di Wojtyla .

Una occasione persa dalla chiesa cattolica, credo irrimediabilmente
Certamente l’espressione trasparente di un interesse della chiesa cattolica al certificato di nascita – assicurato in termini di uguaglianza – avrebbe confortato coloro che non sanno farsi portatori di un principio senza ricorrere a padrini .
Ma la chiesa ha taciuto. Non ha scelto la politica del silenzio: ha taciuto, pervicacemente e ostinatamente, dall’alto clero ai fedeli, su questo specifico punto.
I neonati hanno bisogno di cure ma per assicurarle loro nella pienezza del possibile devono esistere: solo così potranno avere un’identità, una famiglia, una cittadinanza.
Il silenzio della chiesa è calato su tutto come un tradimento che ha probabilmente facilitato quello che – nel 2009 – sarebbe stato assicurato da una società incivile.
Nel 2015 la Conferenza Episcopale Italiana concluse il Sinodo sulla famiglia con un corposo documento, la Relatio Synodi, tanto particolareggiato sulle varie problematiche della famiglia da far apparire il silenzio sul rifiuto dell’identità e del legame familiare dei figli dei sans papier come una opportunistica scelta deliberata. (NOTA 2)
Come verifica a ciò che ho scritto sul silenzio della chiesa, al capitolo terzo della Relatio ( punto 26) si può leggere :
I bambini
26. I bambini sono una benedizione di Dio (cf. Gn 4,1). Essi devono essere al primo posto nella vita familiare e sociale, e costituire una priorità nell’azione pastorale della Chiesa. «In effetti, da come sono trattati i bambini si può giudicare la società, ma non solo moralmente, anche sociologicamente, se è una società libera o una società schiava di interessi internazionali.[…] I bambini ci ricordano […] che siamo sempre figli […].E questo ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo ricevuta» (Francesco, Udienza generale, 18 marzo 2015). Tuttavia, spesso i bambini diventano oggetto di contesa tra i genitori e sono le vere vittime delle lacerazioni familiari. I diritti dei bambini sono trascurati in molti modi. In alcune aree del mondo, essi sono considerati una vera e propria merce, trattati come lavoratori a basso prezzo, usati per fare la guerra, oggetto di ogni tipo di violenza fisica e psicologica. Bambini migranti vengono esposti a vari tipi di sofferenza. Lo sfruttamento sessuale dell’infanzia costituisce poi una delle realtà più scandalose e perverse della società attuale. Nelle società attraversate dalla violenza a causa della guerra, del terrorismo o della presenza della criminalità organizzata, sono in crescita situazioni familiari degradate. Nelle grandi metropoli e nelle loro periferie si aggrava drammaticamente il cosiddetto fenomeno dei bambini di strada.

Mi sento costretta a concludere con una constatazione tale che solo pensarla mi amareggia: alla chiesa cattolica interessano coloro che hanno famiglia (o potrebbero averla se eventi tragici e imprevedibili non gliela avessero sottratta) non coloro cui è radicalmente negata, sia pur a seguito di una decisione normativa degna di un regime schiavistico, dato che la famiglia – per esistere – deve essere riconosciuta e riconosciuto chi vi appartiene.
Per i nati in Italia, figli di migranti irregolari, così non è e la conclusione non può essere che quella che anni di attenzione a questo problema mi hanno suggerito:
SE NASCI E NON HAI UN NOME, NON ESISTI. NESSUNO POTRA’ CHIAMARTI VICINO A SÉ                                                       FINE

(NOTA 1) Le stesse considerazioni sono state ricorrenti e ripetute nelle annuali pubblicazioni del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC), un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupa attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, coordinato da Save the Children Italia. (www.gruppocrc.net).

(NOTA 2)
Synod15 – Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco (24 ottobre 2015), 24.10.2015
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

Puntate precedenti:
1_ 11 agosto 2018_ https://diariealtro.it/?p=6015
2_ 18 agosto 2018_ https://diariealtro.it/?p=6029
3_ 21 agosto 2018_ https://diariealtro.it/?p=6044

31 Agosto 2018Permalink

22 agosto 2018 – A proposito di pedofilia nella chiesa

20 agosto 2018    LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

AL POPOLO DI DIO
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.

1. Se un membro soffre
Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si descrive l’esperienza di almeno mille persone che sono state vittime di abusi sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti, in un arco di circa settant’anni. Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il passato, tuttavia, col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e constatiamo che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con forza queste atrocità, come pure a concentrare gli sforzi per sradicare questa cultura di morte; le ferite “non vanno mai prescritte”. Il dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere. Ma il suo grido è stato più forte di tutte le misure che hanno cercato di farlo tacere o, anche, hanno preteso di risolverlo con decisioni che ne hanno accresciuto la gravità cadendo nella complicità. Grido che il Signore ha ascoltato facendoci vedere, ancora una volta, da che parte vuole stare. Il cantico di Maria non si sbaglia e, come un sottofondo, continua a percorrere la storia perché il Signore si ricorda della promessa che ha fatto ai nostri padri: «Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53), e proviamo vergogna quando ci accorgiamo che il nostro stile di vita ha smentito e smentisce ciò che recitiamo con la nostra voce.
Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli. Faccio mie le parole dell’allora Cardinale Ratzinger quando, nella Via Crucis scritta per il Venerdì Santo del 2005), si unì al grido di dolore di tante vittime e con forza disse: «Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! […] Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison – Signore, salvaci (cfr Mt 8,25)» (Nona Stazione).

2. Tutte le membra soffrono insieme
La dimensione e la grandezza degli avvenimenti esige di farsi carico di questo fatto in maniera globale e comunitaria. Benché sia importante e necessario in ogni cammino di conversione prendere conoscenza dell’accaduto, questo da sé non basta. Oggi siamo interpellati come Popolo di Dio a farci carico del dolore dei nostri fratelli feriti nella carne e nello spirito. Se in passato l’omissione ha potuto diventare una forma di risposta, oggi vogliamo che la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo ed esigente, diventi il nostro modo di fare la storia presente e futura, in un ambito dove i conflitti, le tensioni e specialmente le vittime di ogni tipo di abuso possano trovare una mano tesa che le protegga e le riscatti dal loro dolore (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tale solidarietà ci chiede, a sua volta, di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l’integrità di qualsiasi persona. Solidarietà che reclama la lotta contro ogni tipo di corruzione, specialmente quella spirituale, «perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché “anche Satana si maschera da angelo della luce” (2 Cor 11,14)» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 165). L’appello di San Paolo a soffrire con chi soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodurre tra di noi le parole di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).
Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano l’integrità dei bambini e degli adulti in stato di vulnerabilità, come pure della diffusione della “tolleranza zero” e dei modi di rendere conto da parte di tutti coloro che compiono o coprono questi delitti. Abbiamo tardato ad applicare queste azioni e sanzioni così necessarie, ma sono fiducioso che esse aiuteranno a garantire una maggiore cultura della protezione nel presente e nel futuro.
Unitamente a questi sforzi, è necessario che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria e ci porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore. Così amava dire San Giovanni Paolo II: «Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49). Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare dove il Signore vuole che stiamo, a convertire il cuore stando alla sua presenza. Per questo scopo saranno di aiuto la preghiera e la penitenza. Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore (Nota 1), che risveglia la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura della protezione e del “mai più” verso ogni tipo e forma di abuso.
E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita (Nota 2).  Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l’autorità nella Chiesa – molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza – quale è il clericalismo, quell’atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente» (Nota 3). Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo.
E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Pertanto, l’unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell’abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione. La dimensione penitenziale di digiuno e preghiera ci aiuterà come Popolo di Dio a metterci davanti al Signore e ai nostri fratelli feriti, come peccatori che implorano il perdono e la grazia della vergogna e della conversione, e così a elaborare azioni che producano dinamismi in sintonia col Vangelo. Perché «ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 11).
E’ imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione.
Al tempo stesso, la penitenza e la preghiera ci aiuteranno a sensibilizzare i nostri occhi e il nostro cuore dinanzi alla sofferenza degli altri e a vincere la bramosia di dominio e di possesso che tante volte diventa radice di questi mali. Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella verità appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie. Un digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella carità con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale per lottare contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscienza.
In tal modo potremo manifestare la vocazione a cui siamo stati chiamati di essere «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1).
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme», ci diceva San Paolo. Mediante l’atteggiamento orante e penitenziale potremo entrare in sintonia personale e comunitaria con questa esortazione, perché crescano tra di noi i doni della compassione, della giustizia, della prevenzione e della riparazione. Maria ha saputo stare ai piedi della croce del suo Figlio. Non l’ha fatto in un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e accanto ad essa. Con questa posizione esprime il suo modo di stare nella vita. Quando sperimentiamo la desolazione che ci procurano queste piaghe ecclesiali, con Maria ci farà bene “insistere di più nella preghiera” (cfr S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 319), cercando di crescere nell’amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima discepola, insegna a tutti noi discepoli come dobbiamo comportarci di fronte alla sofferenza dell’innocente, senza evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria vuol dire imparare a scoprire dove e come deve stare il discepolo di Cristo.
Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio.

Vaticano, 20 agosto 2018
Francesco

Nota 1 _ «Questa specie di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno» ( Mt 17,21).

Nota 2_ Cfr Lettera al Popolo di Dio pellegrino in Cile, 31 maggio 2018.

Nota 3_ Lettera al Cardinale Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, 19 marzo 2016.

***

Michael Davide Semeraro “Lettera al popolo di Dio”

Tutti ricordiamo con commozione il primo apparire di papa Francesco alla loggia centrale della Basilica di san Pietro per presentarsi alla Chiesa e al mondo come Vescovo di Roma. Di certo papa Francesco, sin dal primo momento, ha parlato una che si è espressa con le parole e, soprattutto, con i gesti.
Quell’attimo di lungo silenzio, che ha preceduto l’inatteso saluto familiare di un semplice ed intimo , ha permesso di comprendere come il nuovo Vescovo di Roma veniva a salutare la Chiesa di Dio che è in Roma e, attraverso di essa, tutte le Chiese sparse nel mondo. Era rivestito degli abiti propri che indicano il suo ministero, in realtà spogliandosi di tutto ciò che perpetuava i segni del potere imperiale-sacerdotale del Sommo Pontefice. Rivestendo il ministero petrino ha dismesso quel sommo pontificato ereditato dal paganesimo, così stridente con la nudità del Crocifisso.
Il solenne riconoscimento della precedenza del popolo di Dio radicato nel battesimo, da cui fluisce non solo il mistero della Chiesa, ma anche ogni suo ministero, è stato centrale in tutto il magistero, di parole e gesti, in questi cinque anni abbondanti. Il giorno della memoria di san Bernardo, autore del “De consideratione”, in cui l’abate di Clairvaux insegnava al suo antico discepolo, divenuto papa Eugenio III, ad esercitare bene il suo ministero, papa Francesco ha pubblicato la sua Lettera al popolo di Dio. Se la prima sera del suo “pontificato”, Francesco si è leggermente inclinato per ricevere la silenziosa benedizione del popolo di Dio e del popolo di Umanità, riunito in piazza san Pietro e collegato con Roma da tutto il mondo, con questa Lettera si mette in ginocchio per chiedere perdono. Il messaggio è inequivocabile .
In questi ultimi anni, a più riprese e in varie parti del mondo, la Chiesa è stata messa in ginocchio dal susseguirsi di scandali per gli . Alcune diocesi sono ormai in ginocchio non solo a livello economico, ma di dignità. Papa Francesco non si accontenta di prendere atto che la Chiesa è stata messa in ginocchio dalle circostanze. In fedeltà al suo ministero chiede a tutti i fedeli, come popolo santo di Dio che sa di essere non una società più o meno perfetta, ma il Corpo di Cristo, di mettersi spontaneamente in ginocchio per riconoscere i suoi errori. La Chiesa nell’umiltà e nella verità di Cristo si cosparge il capo di cenere, per far sì che la sofferenza inflitta si trasformi in appello alla conversione. Oggi, la Chiesa, che in molte e troppe occasioni è stata fustigatrice dei mali altrui, riconosce, in tutta umiltà, il proprio bisogno di penitenza e di urgente rinnovamento interiore. Con parole forti papa Francesco richiama il senso del popolo di Dio che fa il mistero della Chiesa e ricorda a tutti che . Come battezzati siamo tutti implicati, perché ci riconosciamo nella sofferenza degli abusati e nella responsabilità di quanti si sono macchiati di queste colpe. L’antico adagio patristico, che indicava la Chiesa come , ritrova tutta la sua profondità di senso e di appello.
Papa Francesco sta mantenendo la sua parola e si dimostra ancora una volta pastore onesto e umile. Rimane fermo il suo primo segno, quando chiese al popolo di ratificare, con una preghiera di benedizione, la scelta fatta dai cardinali di santa romana Chiesa. Il segnale che resta fondamentale è quello della spoliazione che significa concretamente abbracciare un lungo processo di declericalizzazione delle strutture e dello stile nella vita della Chiesa. Declericalizzare significa rinunciare continuamente alla mentalità di un potere ricevuto e da esercitare come privilegio ed esenzione da valutazione. Declericalizzare significa cercare appassionatamente, ogni giorno, di imitare e assumere (Fil 2, 5) e lo stile di Cristo Signore, il quale (2, 7).
Nella Lettera al popolo di Dio, ciò che è stato ripetuto in mille modi in questi anni dal Vescovo di Roma viene indicato come la sfida primaria e fondamentale della nostra vita di Chiesa. Siamo di fronte ad un appello profetico alla conversione che non è più procrastinabile. Se qualcuno non l’avesse capito o non lo volesse capire, papa Francesco, con l’autorità oggettiva del suo magistero ordinario, chiama con nome e cognome il male fondamentale della Chiesa: .
Esercitando il suo ministero di (Lc 22, 32) e di orientamento del cammino della Chiesa nella sua fedeltà incarnata e non incartata al Vangelo, papa Francesco mobilita il popolo di Dio in questa missione interna di declericalizzazione radicale e urgente. Dopo duemila anni, il “cristianesimo” – ormai al suo inevitabile tramonto come sistema religioso – è chiamato a radicarsi di nuovo nella logica esigente del Vangelo. Siamo di fronte ad un appello urgente di partire interiormente per una “crociata evangelica”, la più esigente e così disarmata da essere disarmante. Saremo capaci, come popolo di Dio, di rispondere a questo appello come, in passato, ci siamo impegnati – non senza ambiguità – in altre “crociate” assai meno compatibili con il Vangelo? Il primo passo, perché questo possa avvenire, è un sussulto di intelligenza e di ricerca del modo più adeguato di essere Chiesa nel nostro tempo per gli uomini e le donne che attendono, attraverso di noi, la grazia del Vangelo. Un simile processo implica una riflessione radicale sull’esercizio dei vari ministeri nella Chiesa e, in particolare, di quelli legati al sacramento dell’Ordine.
Riprendo, con gratitudine e stima, le parole con cui padre Ghislain Lafont – monaco e teologo ultranovantenne – ha concluso la recensione al mio ultimo libro (1), in cui cerco di dare il mio contributo proprio a questa riflessione che papa Francesco rilancia con urgenza. Così scrive padre Lafont: <è un invito a ripensare e ad esercitare il “sacerdozio” all’interno di una vocazione cristiana che cerca di assumere interamente la propria umanità. In conclusione, l’autore fa allusione alla Rivoluzione copernicana, poi alla Rivoluzione francese, ciò che fa del suo libro il carattere di provocazione per una terza Rivoluzione, proprio mentre – ci tocca ammetterlo – gli anni che ci separano dal Concilio Vaticano II evocano piuttosto la Restaurazione>.
Dopo la Lettera al popolo di Dio, vorrei, idealmente o virtualmente, dedicare proprio al Vescovo di Roma questo mio testo –Preti senza battesimo?– per sostenere con il mio piccolo contributo il compito che papa Francesco affida a tutti i battezzati. Ritrovare l’ordine nella vita della Chiesa e in particolare nel ministero dei chierici esige di rimettere in ordine la gerarchia dei sacramenti. Il cammino che ci viene indicato sarà possibile solo se saremo capaci di ritrovare, tutti insieme e in modo eguale, il fondamento del Battesimo nella comunione al Corpo di Cristo che viene nutrita e rafforzata dall’Eucaristia.
Non ci resta che metterci tutti in ginocchio! Dobbiamo farlo non solo per esprimere il necessario stato di cui ci richiama papa Francesco in riparazione degli scandali. Dobbiamo metterci serenamente in ginocchio per ritrovare l’attitudine propria e specifica di ogni buon (Mt 13, 52). Il Cristo Signore si è messo amorosamente al posto di chi serve e ci ha chiesto di (Gv 13, 14). Come dimenticare ciò che segue: (13, 17)? Non ci resta che cominciare con entusiasmo e tutti insieme… non è mai troppo tardi se cominciamo (Lc 19, 9).
Fr. MichaelDavide, osb

[1] Preti senza battesimo? Una provocazione, non un giudizio, San Paolo 2018.

20 agosto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html

21 agosto
https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.com/2018/08/michaeldavide-semeraro-lettera-al.html#more

22 Agosto 2018Permalink

21 agosto 2018 – Nella fine il mio principio_3

Cominciamo da un punto fermo
La presentazione di uno specifico documento attestante non semplicemente l’identità ma anche le modalità della presenza degli stranieri, a tal fine suddivisi in precise categorie che li distinguano gli un i dagli altri, è un passaggio essenziale nella vita dei migranti e della tipologia di relazioni che possono instaurare là dove si trovano a vivere.
Ormai è intervenuta per esempio, a prova che certe categorie di informale classificazione sono entrate nell’uso, l’espressione ‘migranti economici’, che non ha alcun significato definito se non quello di essere utile nella più sommaria comunicazione
Per capire con modalità meno linguisticamente fantasiose è necessario fare riferimento all’art. 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) che, completo delle modifiche inserite con la legge 94/2009 (il cd. Pacchetto sicurezza), così recita: .

Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo,
per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e
per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie,
i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Ne propongo, come nella puntata precedente, una lettura facilitata:
“I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia
– l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo
– l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale ( di cui all’articolo 35 dgl 25 luglio 1998 n. 286)
– l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie

Quando non è prevista l’esibizione del permesso di soggiorno
Lasciamo perdere le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo (sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re, al ricco, al cardinale… cantavano Jannacci e Fo!) Sappiamo
cosa sono i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8
e quali sono le prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 dlg 25 luglio 1998 n. 286)
L’elenco di entrambi si può leggere nelle trascrizioni rispettivamente alle fonti 6 e 8 della seconda puntata del mio tentativo di sintesi (18 agosto) [Fonte 1]
A questo punto non dobbiamo dimenticare l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie che richiedono una ulteriore adeguata documentazione [Fonte 2]
E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e il rispetto di tale obbligo prevede un dovere e un’attività di vigilanza.                                                         [Fonte 3]
Ricordo che prima dell’arrivo in aula di quello che sarebbe stato il ‘pacchetto sicurezza’ – votato con un blindato voto di fiducia, il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie fu sollecitato dall’allora presidente della camera on. Fini e presentato con un emendamento dall’allora parlamentare Alessandra Mussolini. L’inserimento ebbe efficacia perché passò nel quadro del voto blindato
La lettura della dimensione temporale dell’obbligo e dell’elenco dei soggetti cui appartiene il dovere di vigilanza ci consente di rilevare nell’art. 6 una lacuna importantissima e artatamente ignorata da chi (almeno nel mondo della scuola) avrebbe dovuto considerarne la pesantezza.
Si tratta dei nidi e della scuola dell’infanzia per cui la frequenza non è obbligatoria. L’iscrizione a questi due istituti quindi deve essere formalizzata, esplicitando la propria situazione di stranieri con o senza permesso di soggiorno, autodenuncia non richiesta solo per la scuola dell’obbligo.                                    [fonte 3]
Di fatto viene così ostacolato ai figli dei sans papier l’apprendimento della lingua italiana in una fascia di età particolarmente importante, ostacolo che li metterà in difficoltà nella comunicazione rispetto ai loro coetanei.
La cosa era ben nota: chi vada alla seconda puntata di questo piccolo dossier (18 agosto) troverà che nella proposta di legge dello stesso on. Orlando (novembre 2011) il comma 2 dell’unico articolo, che è in sostanza una riscrittura dell’art 6 integrato, recita “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
E la stessa dizione di ritrova nelle proposte di legge 740 (Camera) e 1562 (senato) citate con link nella fonte 10 del testo del 18 agosto.
La prova della devastante funzionalità di questo omissione ci è stata fornita di recente da un accordo fra la sindaca di Monfalcone e i dirigenti scolastici di due istituti comprensivi che ha penalizzato una quarantina di bimbi stranieri .
La situazione è descritta nel contesto dell’interrogazione della senatrice Tatiana Rojc che è riportato in nota. [fonte 4]

Quando è prevista l’esibizione del permesso di soggiorno

Dopo aver considerato le situazioni in cui non è prevista l’esibizione del permesso di soggiorno e averne rilevato un aspetto di ambiguità, vediamo quando tale esibizione è apertamente prevista e rifacciamoci ad alcuni passaggi della risposta all’ interrogazione dell’on. Orlando, firmata dall’allora sottosegretario Davico, riportata integralmente nella puntata precedente e qui ancora integralmente in nota [fonte 5]

Matrimoni
In un primo punto l’on. sottosegretario affronta il problema dei matrimoni di comodo affermando che la legge 94 era finalizzata a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intendesse sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
Ma il sottosegretario precisa (e per questo ostenta la circolare 19) che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può incidere sulla situazione del figlio per cui “la mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”
E a questo punto viene citata la legislazione pertinente “Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie”.
Si può quindi ritenere che l’art. 10 della Costituzione anche se non viene esplicitamente citato non fosse ignoto, dato l’esplicita citazione di una normativa internazionale.

Se ne riportano i primi due commi:
“Articolo 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”

Tutto bene? Assolutamente no
Infatti se la ragione della legge erano i matrimoni di comodo perché venne usata l’espressione atti di stato civile introducendo poi la circolare per non penalizzare un diritto che loro stessi proclamano dei neonati? .
Di matrimoni invece si occupò la Corte Costituzionale con la sentenza 245/2011 (si può leggere in nota e vi si troverà anche la descrizione della vicenda che ne promosse l’azione ) concludendo che la Corte «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Quindi agli sposi non deve essere chiesto il permesso di soggiorno o analogo documento.
Da quella sentenza ricopio altri due passaggi:
«Con riguardo, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale pone in luce, in primo luogo, come il matrimonio costituisca espressione della libertà e dell’autonomia della persona, sicché il diritto a contrarlo liberamente è oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo».
«Tale diritto, infatti, tende a tutelare … la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel prevedere che la Repubblica agevola «la formazione della famiglia», esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale».
Ricordo che allora, dopo la formalizzazione della sentenza dell’Alta Corte c i furono alcuni sindaci che si rifiutarono di celebrare matrimoni di immigrati irregolari – contraddicendo apertamente il loro ruolo di ufficiali di stato civile che si riproponeva come era stato prima che il pacchetto sicurezza diventasse legge.
Ne scrissi persino io nel mio blog il 2 ottobre 2011 quando si manifestò la figura dell’Ufficiale di stato civile obiettore non tanto di coscienza quanto di pregiudizio, un pregiudizio allora orientato ai temi della razza oggi dell’omofobia. Le documentazioni sul rifiuto di celebrare Unioni Civili di coppie omosessuali sono significative. [fonte 6]

Leggere questi testi vedendone la voragine che nega i neonati fa male.

L’efficacia della sentenza della consulta sui matrimoni non può estendersi alle nascite .
I minori non hanno chi li rappresenti e men che meno possono contare sui genitori che, per il fatto stesso di riconoscerli come figlio, scoprirebbero la loro irregolarità..
Ho dovuto constare nei colloqui che mi è capitato di praticare in tutti questi anni l’assoluta indifferenza della società civile e dei partiti politici alle considerazioni cui pure la lettura di questi passaggi avrebbe dovuto indurre.
La negazione dell’esistenza di un nato in Italia è vissuta con l’indifferenza annoiata propria di una cultura burocratica che sembra aver invaso ogni spazio etico.
Un ordine del giorno del comune di Udine, votato all’unanimità il 31 maggio 2016, propone una felice eccezione. Quell’ordine del giorno affermava:

“Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura
amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge.
Rilevato che:
– i bambini ai quali è negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, una famiglia, una qualsivoglia cittadinanza, in Italia esistono come conferma anche il Gruppo Convention on the Rights of the Child (network attualmente composto da 85 soggetti del Terzo settore che dal 2000 esegue il monitoraggio sull’attuazione dei principi della Convenzione di New York sull’infanzia e l’adolescenza) che nei suoi rapporti afferma che “il timore dei genitori privi di permesso di soggiorno di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori.”.
– nel suo settimo e ultimo rapporto il gruppo CRC riferisce che l’ONU stessa chiede all’Italia di modificare su questo specifico punto la legge 94/2009”.

E ancora una grave confusione a livello concettuale.
La più volte citata risposta ad Orlando firmata dal sottosegretario Davico afferma: “Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia”.
Perché mai dovrebbero essergli arrivate segnalazioni e di che? Del fatto che un bambino ha avuto il certificato di nascita? O che suo padre avendolo chiesto è stato espulso?

Una norma occultata da non ignorare
Di fronte al dilagare del pregiudizio razziale e xenofobo riporto ancora una volta una norma (punto 5 dell’art. 35) che, se fosse nota, sarebbe un freno a tante lego bufale e a tanta stordita e pericolosa credulità sull’ammissione incontrollata di soggetti pericolosi.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.

Una conclusione: Se nasci e non hai un nome non esisti. Nessuno potrà chiamarti vicino a sé
Se per anni ho sperato, insieme ad altre persone, che gli atti di stato civile rientrassero per legge fra quelli la cui registrazione non è soggetta alla richiesta del permesso di soggiorno, oggi non posso che constatare la beffa giocata a quella speranza.
Stabilito che la legge era nata per contrastare i matrimoni di comodo, fallito quell’obiettivo per la sentenza della Consulta che ritiene che il diritto a contrarre matrimonio «tende a tutelare … la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni»
non posso che concludere con due considerazioni sottolineando che l’eventuale estensione in legge della non richiesta del permesso di soggiorno per la registrazione delle dichiarazioni di nascita non comportava previsione alcuna di spesa né di impegno del proprio tempo come accade nelle attività di volontariato.
Oggi, dopo le elezioni di marzo, sembra impensabile la richiesta di una modifica di legge già fallita, e quindi bisogna realisticamente concludere che il riconoscimento formalizzato nell’anagrafe comunale è affidato a una circolare interpretativa e ne diventano responsabili i comuni. Ci saranno sindaci, giunte, consiglieri comunali che si faranno carico di un impegno certo e trasparente per aderire alla raccomandazione del Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1): «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori»?
Credo di dover dare la più pessimistica delle risposte per cui mi voglio concedere ancora qualche annotazione.                                        (continua – 3)

[Fonte 1]
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2
Testo unico sull’immigrazione – Titolo II
Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, articolo 6

[Fonte 2]
https://www.orizzontescuola.it/guida/obbligo-scolastico-vigilanza-e-inadempienze-chi-compete-segnalazione/
L’art.5 comma 1 del dlg 76/05 stabilisce che i responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
Nel comma 2 del succitato articolo viene ribadito il quadro dei soggetti responsabili della vigilanza, ossia il sindaco del comune in cui il minore risiede e il Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica o al responsabile dell’istituzione formativa in cui il minore è iscritto o abbia fatto richiesta di iscrizione.

[Fonte 3]
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76     Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53
ART. 5 (Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni)
1. Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b. il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c. la Provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

[fonte 4]  Interrogazione della senatrice Tatiana Rojc
Atto n. 3-00109 (in Commissione) Pubblicato il 19 luglio 2018, nella seduta n. 24

ROJC – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per la famiglia e le disabilità. –
Premesso che:
ha avuto ampia eco di stampa non solo a livello locale, ma anche nazionale, la notizia che il
Comune di Monfalcone (Gorizia) avrebbe sottoscritto con due istituti scolastici comprensivi una
convenzione che fisserebbe un tetto massimo, pari al 45 per cento, per la presenza di stranieri in classe;
in base all’accordo “le parti convengono di accettare per l’anno scolastico 2018/2019 l’applicazione della percentuale di alunni stranieri fino al 45% per cento allo scopo di dare risposte ai bisogni dei bambini e delle famiglie e nel rispetto dei criteri di precedenza che gli istituti comprensivi stabiliranno”;
nel documento, inoltre, si cita tra gli obiettivi quello di “incentivare le iscrizioni a Monfalcone, in particolare da parte delle famiglie italofone residenti”;
tale “patto”, secondo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non sarebbe stato firmato dall’Ufficio scolastico regionale e provinciale, che a fronte delle liste d’attesa avrebbe,
invece, inviato 4 insegnanti in più per formare due nuove sezioni;
a seguito nell’accordo, nel mese di settembre 2018 circa 60 alunni rischiano di essere esclusi dai percorsi formativi; sarà, pertanto, loro impedito conoscere coetanei di altre origini, avranno problemi di lingua e di inserimento nella comunità cittadina, mentre per le scuole materne di Monfalcone si aprirebbe un problema di insegnanti in esubero;
si tratta di un grave pregiudizio per i bambini e le loro famiglie che non può essere risolto con la mera previsione di accompagnamento degli alunni in eccesso con uno scuolabus eventualmente presso altri comuni, né con la costituzione, a carico di Fincantieri, di classi specificamente dedicate, come pretenderebbe il sindaco di Monfalcone;
considerato che:
l’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione nel comune di Monfalcone è di poco superiore al 20 per cento e il Comune è al 45° posto su 7.978 comuni per percentuale di stranieri sul totale della popolazione;
per regolamentare la presenza di stranieri in una classe, una circolare ministeriale del 2010 stabiliva un tetto del 30 per cento, cui i singoli Uffici scolastici regionali, d’intesa con gli Enti territoriali, possono però derogare, sia in aumento che in diminuzione;
il problema della formazione di classi di soli stranieri o a larghissima presenza di stranieri è presente in varie località del nostro Paese, ed è oggetto di valutazioni diverse in relazione alla capacità di fornire agli scolari tutti gli strumenti utili all’integrazione sociolinguistica,
le quote di alunni, tese ad evitare le cosiddette classi ghetto, possono avere un’utilità indicativa se hanno un carattere propositivo e se nell’ambito dell’autonomia della comunità scolastica si presta la dovuta attenzione ai percorsi di integrazione e non già di esclusione;
appare, pertanto, necessario affrontare in modo organico un fenomeno che tocca in modo particolare alcune località ad alta densità d’immigrazione, soprattutto regolare e stanziale, al fine di prevenire frizioni e incomprensioni e favorire l’integrazione di alunni e famiglie, senza pregiudizio per lo svolgimento del cursus formativo degli alunni a tutti gli effetti italiani e italofoni;
rilevato, inoltre che:
l’articolo 3 della Costituzione prevede che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”;
l’articolo 34 della Costituzione dispone che: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni in merito;
quali iniziative, alla luce delle macroscopiche violazioni degli articoli 3 e 34 della Costituzione, intendano assumere al fine di assicurare a tutti i bambini il diritto allo studio e alla formazione, evitando, così, il trauma di una discriminazione precoce e, garantendo, invece, l’opportunità di un’armoniosa e progressiva integrazione.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1069502

[fonte 5]
Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando
Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

[fonte 6]
https://diariealtro.it/?p=818

21 Agosto 2018Permalink

21 agosto 2018 – La fabbrica della paura. Solo volontariato?

Segue alla notizia del 2 agosto.
Lo schema è sempre uguale : armi improprie che per sé escludono l’intenzionalità di uccidere , sparatoti ignari o minorenni, vittime immigrati preferibilmente di colore.

20 agosto 2018 – Terracina, bracciante indiano colpito da pallini sparati da auto in corsa
Nel mirino di due giovani che si sono dati alla fuga un sikh 40enne ferito mentre era in bici sulla Pontina. L’uomo ha denunciato ai carabinieri l’accaduto accompagnato dal datore di lavoro. Alcuni giorni fa un episodio analogo ad Aprilia di CLEMENTE PISTILLI
n provincia di Latina prosegue la caccia allo straniero e i bersagli non sono più soltanto gli ospiti dei centri d’accoglienza. Questa volta a finire ferito da una pistola a piombini è stato un bracciante di nazionalità indiana.

L’uomo, un sikh di 40 anni, fa parte della folta comunità che manda avanti l’economia agricola nell’agro pontino e che spesso è vittima di gravissime forme di sfruttamento. Questa mattina l’uomo si è recato dai carabinieri per presentare una denuncia.

Accompagnato dal suo datore di lavoro, il 40enne ha raccontato che attorno alle 21.30 di ieri, a Terracina, mentre era su via Badino Vecchia e stava tornando a casa da lavoro in sella alla sua bici, due giovani da un’auto in corsa hanno esploso dei colpi di pistola a piombini contro di lui. Con particolari agghiaccianti. L’uomo ha sentito un colpo alla schiena, si è subito fermato e poi si è voltato per capire cosa stesse accadendo. A quel punto ha detto di aver visto due giovani su un’auto, una Mazda grigia, che fissandolo gli hanno puntato contro la pistola e l’hanno nuovamente colpito. Mentre il bracciante si accasciava a terra, i due sono fuggiti. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.

Nella zona sono presenti telecamere di sorveglianza e l’identificazione degli autori di quella che appare l’ennesima intimidazione a sfondo razziale potrebbe essere solo questione di ore.

La scorsa settimana, ad Aprilia, un ventenne e due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati per aver sparato con un fucile ad aria compressa contro un africano. In precedenza, nei pressi di Latina, sono invece stati denunciati altri tre giovani, tra cui il figlio di un assessore comunale di un paese lepino, per aver sparato sempre con un’arma giocattolo contro un gruppo di migranti che stava aspettando l’autobus. L’episodio più grave sempre ad Aprilia, risale allo scorso 29 luglio, quando un marocchino scambiato per un ladro, venne inseguito in auto e pestato a morte da alcuni residenti.

E diversi sono stati, tra Aprilia, Latina e Sermoneta, i danneggiamenti compiuti ai danni dei centri d’accoglienza. Il clima d’odio presente in Italia in terra pontina appare aver attecchito in maniera più forte, con quella che è ormai una vera e propria caccia al nero.
Aggiungo solo il titoli delle notizie citate nell’articolo
16 agosto Aprilia, sparano dalla finestra e feriscono un immigrato: denunciati tre ragazzi

Il giovane camerunense è stato raggiunto da un piombino al piede mentre passeggiava. “Stavamo provando il fucile dalla finestra ma un colpo è partito per sbaglio”, così hanno detto agli inquirenti i tre, due minorenni e un ventenne. Lo scorso 29 luglio in quella zona un marocchino fu inseguito in auto e pestato a morte da alcuni residenti
12 luglio Latina, spari ad aria compressa contro i migranti che aspettano l’arrivo del bus: due feriti
Una atroce eccezione
29 luglio Aprilia, lo credono un ladro: immigrato inseguito e pestato a morte

http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/08/20/news/terracina_migrante_indiano_ferito_da_pallini_con_un_fucile_ad_aria_compressa-204513448/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P3-S1.6-T1

21 Agosto 2018Permalink

18 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _2

Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?

Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.
Mettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro è impercorribile
I figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?

Per assicurare che non ci siano più figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” da attuarsi con delega al governo.
Il testo di quella norma di sintesi stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.                                                                         [fonte 1]

Potremmo quindi sperare che la novità, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi  nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.
Potremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilità dell’adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption).                                                                            [fonte 2]

Ancora una volta il capro espiatorio è il bambino.
Quello che è accaduto nella mutilazione della proposta Cirinnà è il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalità della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuità affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E’ stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si può usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta è promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia è culturalmente significativa nella sua capacità di diffusione.                    [fonte 3]
Se è pienamente comprensibile che – nel restringimento dei tempi e delle modalità del dibattito –  il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all’approvazione della legge sulle Unioni Civili, è pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l’allora on. Giovanardi, ma non era il solo).
Fu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali.                                                     [fonte 4]

Il neonato fantasma
E così torniamo al “principio della fine”. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere ‘di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.
Secondo me, è necessario – o almeno per me lo è – ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all’eventuale devastazione del l’art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.

Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.

Il Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l’impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.
Io comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all’art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguirà l’anno successivo con il n. 94.
Vado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.
So che questa è la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.
In Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso ‘fanciullo’.                                                                   [fonte 4]

Come si creano spie efficaci e gratuite.

Il primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.
Il tentativo fallì per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arrivò in parlamento senza quell’articolo.
Ne ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio.                    [fonte 5]
La legge, così come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.
E nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.

Cominciamo dal permesso di soggiorno.
La legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, passò indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:

Art. 6 comma 2  “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La norma letta in altro modo forse è più comprensibile:
Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell’ingresso in Italia sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi”.                        [fonte 6]

Ma non è alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, né alla successiva Bossi Fini (2002), bensì al pacchetto sicurezza.

Ora propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l’originale in nota                                     [fonte 7]
I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.

Mentre annoto in nota l’elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie              [fonte 8]

Non posso però sorvolare sul punto 5 dell’articolo 35 che recita:
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Nelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l’hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica ‘l’altro’ con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra – anche di quella che più sinistra non si può

Per parlare di chi non esiste ma c’è – Due documenti ufficiali

Un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza l’on Leoluca Orlando interroga il governo.
Al testo dell’interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..
Sono due documenti importanti perché dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: “Ci sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, papà, fratelli e sorelle”.

Il primo: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363

LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;
questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;
in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;
con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;
a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Il secondo: Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

Qualche tempo dopo l’on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non è più fra noi), presentò una proposta di legge di assoluta semplicità che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.
Sia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalità di spesa.
Ricopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]

XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

Una strada verso il nulla

La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l’interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriverò più avanti.
Durante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740/camera e 1562/senato) che – pur con qualche precisazione maggiore – ricalcavano lo schema della proposta Orlando.
Se ne possono leggere i testi con i link in nota                          [fonte 10]

L’on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla società (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perché nel 2015 avvenne un cambiamento che investì poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura
Nel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”
Nel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell’opinione pubblica, soprattutto di giovani
In nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessità della materia.

Un testo risolutore e un emendamento negazionista

Anche il testo che si raggiunge con questo link però non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell’art. 2 che propongo con l’inserimento della modifica e pubblicando in nota l’originale
“2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.                                               [fonte 11]

Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un’identità riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora così si trova.
E tale era il convincimento che così dovesse essere che otto fra senatori/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell’art. 2.
Questo punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni più mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.

Provvisoria conclusione
A questo punto abbiamo la certezza che l’opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un’identità riconosciuta e quindi un nome e una famiglia è totale.
Nessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perché è convinto che così debba essere ha giocato fra ignoranza e viltà.
L’impegno di alcune persone interne alle istituzioni non è servito a nulla
Ora mi restano nell’ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.
Lo farò con la prossima puntata.
Per il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19,  la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorità che scappa.

[fonte 1]

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali

[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018
https://diariealtro.it/?p=5485

[fonte 3] – Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)

[fonte 5]   3 febbraio 2017
https://diariealtro.it/?p=4831

[fonte 6]
Elenco dei documenti indicati nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[fonte 7]
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

[fonte 8]
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1 e 2. (omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. (omissis)
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5

[fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all’accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall’attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.
La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell’interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
In termini pratici, ciò che ne consegue è l’impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
Dal Ministero dell’interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell’atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.
La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall’obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.

[fonte 10]
XVI legislatura https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf
XVII legislatura
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005820.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44666_testi.htm

[fonte 11]
28 giugno 2017 – La proposta di legge sulla cittadinanza https://diariealtro.it/?p=5047
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46079.pdf
Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

(continua  _  2)

18 Agosto 2018Permalink

11 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _1

L’anagrafe e i diritti dei figli di Chiara Saraceno [fonte 1]
Essere riconosciuti come figli dei genitori che hanno deciso, o accettato, di metterli al mondo e che quindi assumono la responsabilità di accompagnarne la crescita e di provvedere i mezzi necessari, è un diritto di ogni bambino solennemente statuito dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo del 1959 e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e adolescenza del 1989.
Insieme al diritto ad avere un nome e una cittadinanza, fa parte del suo diritto all’identità. Solo in caso di grave inadempienza, o incapacità, del genitore rispetto a questo compito, questo diritto può essere negato.
Sempre e solo a tutela del benessere del bambino. Questa decisione richiede quindi sempre una valutazione caso per caso, non sulla base di un giudizio a priori su chi non può, per definizione, essere genitore. É in nome di questo diritto dei bambini che , sia pure tardivamente, l’Italia ha consentito, dal 1975, il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio anche a chi era sposato e, dal 2012, ha eliminato ogni distinzione tra figli naturali e legittimi, anche per i figli nati da rapporti incestuosi. É sem pre in nome di questo diritto che molti tribunali oggi riconoscono, vuoi con la formula dell’adozione speciale da parte del genitore non biologico, vuoi, sempre più spesso, dalla nascita, che i figli nati per decisione di coppie dello stesso sesso abbiano come genitori entrambi i componenti la coppia, non il solo genitore biologico.
Ora il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, vorrebbe interrompere questo lento processo di riconoscimento della centralità del diritto di un bambino ad essere riconosciuto dai propri genitori. Cioè da coloro che lo hanno voluto e lo amano, in nome del principio che devono esserci sempre un uomo e una donna a fare rispettivamente da padre e da madre. Come se i ruoli sociali della genitorialità fossero perfettamente sovrapponibili a quelli della riproduzione e non si manifestassero in molte forme, a seconda della sensibilità e del carattere di ciascuno, a prescindere dal sesso di appartenenza.
Secondo Salvini, peraltro, in perfetta sintonia su questo punto non solo con il Movimento per la vita e le associazioni che si mobilitano nei ‘Family Day’, ma anche con papa Francesco, se i genitori effettivi sono dello stesso sesso, legalmente ce n’è solo uno, almeno sulla carta d’identità, anche nei casi in cui sentenza di tribunali o trascrizioni anagrafiche abbiano stabilito diversamente. In attesa di chiarire come pensi di risolvere l’eventuale difformità tra i dati della carta di identità e risultanze anagrafiche, il ministro ha dichiarato che il suo obiettivo è difendere i bambini. In realtà, lede il diritto di molti di loro ad avere una identità pubblica legale corrispondente alla realtà. L ‘obiettivo è quello di contrastare il processo di legittimazione della filiazione da parte di coppie dello stesso sesso.
La lunga vicenda che ha portato alla equiparazione di tutti i figli, nati dentro o fuori il matrimonio, mettendo fine a situazioni dolorose e ingiuste, mostra, tuttavia, come la centralità dei diritti dei bambini abbia costretto nel tempo a rivedere criticamente un concetto di ‘famiglia naturale’ troppo stretto. Ma forse è proprio questo che teme Salvini, e chi la pensa come lui. Meglio sacrificare i bambini, allora.

E come la mettiamo con  il superiore interesse del minore senza certificato di nascita per legge?

L’’articolo della sociologa e filosofa Chiara Saraceno è uno dei primi scritti fra quanti ne ho consultati che riparte dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (da noi ratificata in legge 176/1991) per affermare il superiore interesse del minore come criterio fondante cui riferirsi in tutte le leggi che lo riguardano.
Ne ho isolato alcune frasi (i grassetti sono miei) che, collegate fra loro, illustrano perfettamente la tesi che sostengo (insieme a non molte altre persone) da otto anni sulla necessità di modificare la legge che nega il certificato di nascita ai figli dei migranti non comunitari privi di permesso di soggiorno.

Sacrificare il bambino o modificare la legge?
  (le poche parole che ho introdotto per chiarire  i testi estrapolati  sono fra parentesi quadre)

La centralità dei diritti dei bambini abbia [ha] costretto nel tempo a rivedere criticamente un concetto di ‘famiglia naturale’ troppo stretto. Ma forse è proprio questo che teme Salvini, e chi la pensa come lui. Meglio sacrificare i bambini, allora….

[anche se] essere riconosciuti come figli dei genitori che hanno deciso, o accettato, di metterli al mondo e che quindi assumono la responsabilità di accompagnarne la crescita e di provvedere i mezzi necessari, è un diritto di ogni bambino
[e ] insieme al diritto ad avere un nome e una cittadinanza, fa parte del suo diritto all’identità

Sempre e solo a tutela del benessere del bambino. Questa decisione richiede [E’ necessaria] quindi sempre una valutazione caso per caso, non sulla base di un giudizio a priori su chi non può, per definizione, essere genitore.

Una strada che si è interrotta
L’art. 3 della Costituzione ci ricorda che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. [fonte 2]
Sappiamo che ormai il termine uguaglianza si declina come pari opportunità e che le distinzioni fra le tipologie che un tempo indicavano i figli (distinguendoli in legittimi e naturali) sono cadute per affermare il termine figlio come un riferimento assoluto il cui diritto a una famiglia si afferma senza distinzioni o gerarchie
C’è stata anche una giusta preoccupazione per privilegiare la continuità di un rapporto affettivo instaurato in una famiglia affidataria quando per il bambino affidato si prospetti la possibilità di adozione vera e propria. [fonte 3]
Sembrava di vedersi realizzare quanto “rilevava un maestro del diritto minorile, Carlo Alfredo Moro, [per cui] la CRC non è soltanto un codice di norme giuridiche, bensì un vero programma pedagogico di educazione alla libertà e alla responsabilità basata sul rispetto” [fonte 4].
La continuità di confortanti validi provvedimenti si è interrotta nel 2009 (questo è quello che io so e ho verificato; non escludo che possa esserci anche altro) quando la lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 ha ignorato i termini di uguaglianza presenti nell’art. 3 della Costituzione aprendo un varco all’ineguaglianza per i figli dei migranti irregolari [fonte 5]

Come era prevedibile la voragine aperta era destinata ad allargarsi (continua)

FONTI
[fonte 1] la Repubblica 11 agosto
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2018/08/10/news/la_famiglia_secondo_salvini_il_genitore_1_e_i_diritti_dei_bambini-203846323/

[fonte 2 ] http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/12/19/costituzione-italiana
Con questo link si può leggere il testo della Costituzione della Repubblica Italiana aggiornato alle ultime modifiche apportate dalla L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).

[fonte 3]
– Legge 28 marzo 2001 n. 149, che, modificando la precedente norma sull’adozione e affidamento (n. 184/1983) significativamente scrive nel Titolo primo: Diritto del minore alla propria famiglia
– Legge 12 luglio 2011 n. 112, Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
– Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Ho tratto questa citazione da un articolo del giurista Luigi Fadiga. Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti
Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269
http://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/fadiga.html

[fonte 5]
L’articolo in questione è confluito nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”  –   Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286)
che si può leggere con gli aggiornamenti che le diverse leggi via via impongono in
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

11 Agosto 2018Permalink