10 luglio 2013 – Teneri nonnini, difensori del suolo patrio!

 Il cinque luglio avevo scritto ‘oggi in Lombardia. Domani chissà!’ pubblicando il testo della mozione presentata dal consigliere  Ambrosoli al consiglio regionale lombardo con cui si chiedeva il riconoscimento “dell’assistenza sanitaria di base anche per i minori non regolari”, in sostanza il pediatra di base per i figli degli immigrati privi di permesso di soggiorno.
La mozione era stata bocciata.
Oggi leggo un articolo de La Stampa che gira su facebook  (lo si può leggere anche da qui) e apprendo che alla bocciatura di quella mozione ha contribuito anche il partito pensionati.
Verifico e scopro che è presente nel consiglio regionale nella persona di un’attiva nonnina!.
La notizia indecente diventa sconvolgente.
Rendo omaggio alla forza d’animo della signora che ha identificato il nemico e lo combatte.
E’ un nemico che in buona parte gattona non cammina ma lei sa bene che se non viene debellato camminerà e si comporta di conseguenza.
Aggiunga signora un bel re Erode alla vostra bandiera e la sventoli sui campi di Alberto da Giussano!

10 Luglio 2013Permalink

9 luglio 2013 – Figli nati fuori dal matrimonio, il governo cancella le discriminazioni

Ricopio pedissequamente un ampio tratto da un articolo de La repubblica (da cui riprendo anche il titolo)  che potete raggiungere alla fonte anche da qui

All’approvazione del Consiglio dei ministri un testo che elimina le differenze tra figli naturali e figli legittimi, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio. Introdotto anche il principio che la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti dell’intera parentela di PIERA MATTEUCCI 

ROMA – Mai più differenze tra i figli nati fuori o nel matrimonio. Il Consiglio dei ministri approverà nella prossima seduta un decreto legislativo che modifica la normativa in vigore per quanto riguarda i figli, con lo scopo di eliminare qualsiasi discriminazione ancora presente nel nostro ordinamento e garantendo la completa uguaglianza giuridica. 

Le modifiche, proposte dal presidente del Consiglio, dai ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il ministro dell’Economia, riguardano il codice civile, quello penale, quelli di procedura civile e penale e le leggi speciali in materia di filiazione e, in particolare, introducono il principio dell’unicità dello stato di figlio (anche se adottivo). Vengono, dunque, eliminati tutti i riferimenti ai figli legittimi e a quelli naturali presenti nelle norme attuali, sostituendoli appunto con la semplice dicitura di ‘figlio’. Inoltre la norma prevede che la nascita di figli fuori dal matrimonio produca effetti, per quanto riguarda la successione, nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori.

Ma c’è di più: la nozione di ‘potestà genitoriale’ viene sostituita con quella di ‘responsabilità genitoriale’ e sono previste modifiche anche alle disposizioni del diritto internazionale privato in modo che possa essere attuato il principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Gli articoli che saranno modificati. Questi gli articoli che subiranno probabilmente le modifiche:
art. 18: riguardante i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, in particolare si segnala il comma 4, ai sensi del quale l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato; l’azione rimane imprescrittibile solo per il figlio. La modifica recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’art. 244 del codice civile;
art. 27: che reca modifiche all’art. 262 del codice civile; l’articolo si adegua ai principi delineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.297 del 25 luglio 1996 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale;
art. 28: in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, introducendo per l’autore del riconoscimento il termine di cinque anni per l’impugnazione decorrente dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l’atto viene pubblicizzato, ritenendosi che oltre questo termine prevalga l’interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio;
artt. 39 e segg.: in attuazione del su menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, viene raggruppata in un unico titolo, il IX del libro I del codice civile, (artt. 316-371) la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli ed alla responsabilità genitoriale, sia nella fase per così dire “fisiologica” del rapporto genitoriale che in quella “patologica” in cui si dissolva il legame matrimoniale o di fatto tra i genitori ed il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi, ovvero dettare provvedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli (attualmente la disciplina dei rapporti fra genitori e figli si rinviene anche nel titolo VI del I, che detta disposizioni in materia di matrimonio);
art 42: l’introduzione del diritto degli ascendenti a mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
art. 53: che introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori, che abbiano compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. Tale previsione tiene luogo di numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 21 ottobre 2009 n. 22238, Cass. 16 aprile 2007 n. 9094, Cass. 18 marzo 2006 n. 6081, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21662) che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi                                   (fine della citazione)

Una precisazione e un commento

Seguono considerazioni sugli articoli 69, 71, 88 che riguardano problemi relativi all’eredità (chi ne sia interessato potrà giovarsi della lettura integrale dell’articolo).
Ho voluto però capire perché le misure descritte vengono proposte con decreto che alla sua scadenza (mi sembra di 90 giorni) richiederà una approvazione parlamentare, anche se mi rendo conto che la mia analisi non è abbastanza approfondita.
La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ‘Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali’ così intitola l’art. 2 ‘Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni vigenti in materia di filiazione’.
Quindi questo decreto di prossima approvazione realizza doverosamente una previsione di legge dove però identifico un buco di cui mi piacerebbe (ma non so se lo faranno) i deputati si ricordassero quando il decreto verrà discusso.

Perché se i figli naturali e adottivi sono equiparati a quelli nati fuori del matrimonio ci sono figli cui è negato avere dei genitori?
Ho scritto mille volte della vergogna della norma che tanto prevede, figlia naturale del ministro Maroni, battezzata da coloro che allora gli sono stati complici, avendo affidato il loro cervello all’indifferenza della globalizzazione.
Rinvio per una descrizione della questione al mio scritto del 17 giugno e al tag anagrafe e non mi ripeto qui. Spero di trovare un formula sintetica per porre la domanda a deputati e senatori (se i balletti sulle prescrizioni berlusconiane non ci porteranno a nuove elezioni a norma suina prima del dibattito sul decreto che ho descritto sopra).
Se la troverò – e se la porrò- e se avrò improbabili risposte registrerò il tutto nel mio diario.
Sarebbe bello lo facesse anche qualcun altro.

10 Luglio 2013Permalink

6 luglio 2013 – Dichiarazione di nascita entro il terzo giorno

Ho ricevuto dalla cortesia del Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna la relazione annuale dell’attività svolta. E’ una lettura confortante perché rivela una volontà di comunicare e chiarire che ne fa un piccolo manuale di utile informazione. Purtroppo non sono in grado (o non lo so fare o non è possibile) di inserire il documento in pfd in modo che lo si possa integralmente leggere e mi dispiace perché ci sono parecchie questioni che vorrei avessero la pur piccola diffusione che riesco ad assicurare con questo blog.
Una però non la voglio perdere.
Si tratta di un allegato con un documento che risale allo scorso anno e, a conclusione di una documentatissima analisi che ricopio, insiste sulla necessità che la dichiarazione di nascita sia fatta entro tre giorni dall’evento e questo per qualsiasi bambino a prescindere dalla nazionalità dei genitori.
Ma tanto per i sans papier non basta. Occorre prima una modifica di legge (e non sto a ripetere ciò che ho tante volte scritto e rinvio al tag anagrafe e al mio pezzo del 17 giugno dove è possibile legge la proposta di legge che, se fosse approvata, risolverebbe il problema).
Se ci fossero parlamentari e responsabili politici competenti e attenti alla tutela dovuta ai soggetti contrattualmente deboli qual è il garante dell’Emilia Romagna … ma è inutile continuare.
Se ci sono battano un colpo.

Documento del Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna (pag. 77)

 Dichiarazione di nascita e  convenzione diritti dei fanciulli    Bologna, 19 luglio 2012

Il vecchio e abrogato Ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939 n. 1238) prevedeva nell’art. 67 che la dichiarazione di nascita fosse fatta nei dieci giorni successivi al parto dal padre o dalla madre, o dall’ostetrica o da qualsiasi persona che avesse assistito al parto (art. 70). Nel caso di neonati figli di ignoti (o di madre che non voleva essere nominata) la dichiarazione veniva fatta dall’ostetrica e l’ufficiale di stato civile imponeva al bambino nome e cognome (art.71). 

Il vigente Regolamento “per la revisione e la semplificazione” dell’Ordinamento dello stato civile, emanato con d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 in attuazione della l. 15 maggio 1997 n. 127, conserva il vecchio termine di dieci giorni e introduce in alternativa il più breve termine di tre giorni quando la dichiarazione è fatta “presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita”. In tal caso essa può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale (art. 30 comma 4). 

A questo proposito si osserva che il vecchio termine di dieci giorni, riprodotto nell’art. 30 delle nuove disposizioni, appare in netto contrasto con il dettato dell’art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con la legge 27.5.1991 n. 176, il quale dispone che il fanciullo sia “registrato immediatamente al momento della nascita”, e che da allora abbia diritto al nome e alla cittadinanza”.
Benché anteriore, la norma convenzionale è stata del tutto ignorata dal d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, che per di più ha previsto per i genitori anche la facoltà di dichiarare la nascita entro dieci giorni nel proprio comune di residenza benché diverso dal comune di nascita. 

Tali disposizioni devono essere disapplicate, perché contrastano con l’art. 7 della Convenzione e con la legge di ratifica, che fonte normativa superiore al regolamento. Deve perciò ritenersi applicabile attualmente soltanto il più breve termine di tre giorni previsto come alternativo dall’art. 30 del regolamento, in quanto in armonia con il dettato della Convenzione e rispettoso del diritto del fanciullo ad avere al più presto un nome e uno status. Le direzioni sanitarie dei centri di nascita e delle case di cura con reparti ostetrici devono tutte attrezzarsi perché sia sempre possibile rispettare il termine predetto, anche in caso di nascita in prossimità con giorni festivi. 

Un ulteriore problema si può presentare all’atto delle dimissioni della puerpera. Se infatti la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento non è stata ancora effettuata, il neonato non può esserle affidato e non può lasciare il centro di nascita o la casa di cura. Manca ancora infatti lo stato di filiazione, ed il bambino, privo di nome e di identità, dal punto di vista giuridico sarebbe affidato ad un estraneo. Se la puerpera non provvede al riconoscimento e si allontana, occorre che la dichiarazione di nascita sia fatta dall’ostetrica entro il terzo giorno, con immediata segnalazione al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Sarà così possibile la nomina di tutore che rappresenti legalmente il neonato e possa agire in suo nomee per suo conto nel procedimento di adottabilità o in ogni altra esigenza. In ogni caso, la puerpera ha diritto di chiedere al tribunale per i minorenni un termine per provvedere al riconoscimento, e in tal caso il tribunale può sospendere il procedimento per un periodo massimo di due mesi (art. 11 l. 1983 n. 184 e 149 n. 2001). 

Va ricordato infine che sul piano della responsabilità civile, fino a che del neonato non sia dichiarata la nascita e non si sia provveduto al riconoscimento o alla nomina di un tutore, la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura potrebbe essere chiamate a rispondere ai sensi dell’art. 402 cod. civile dei danni subiti dal minore o della sua scomparsa.

6 Luglio 2013Permalink

5 luglio 2013 – Oggi in Lombardia, Domani chissà

O il parlamento si decide a modificare la norma che nega la registrazione anagrafica dei neonati figli di sans papier o dovremo aspettarci altre umiliazioni della dignità di tutti noi.
La proposta di modifica c’è: il testo si trova anche nel mio pezzo del 17 giugno.
Riporto un articolo da Il sole 24 ore

Una vicenda lombarda. Solo lombarda?

La Lombardia nega il diritto al pediatra di base per i bambini figli di immigrati irregolari. Al Consiglio regionale del 2 luglio è stata bocciata da Centrodestra la mozione presentata dal Patto Civico (primo firmatario Umberto Ambrosoli) e sottoscritta dagli altri esponenti del Patto Civico e da alcuni consiglieri del Partito Democratico, con la quale si chiedeva il
riconoscimento “dell’assistenza sanitaria di base anche per i minori
non regolari” con “l’attribuzione del pediatra di libera scelta e l’erogazione di determinate prestazioni sanitarie per i figli di immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno”. L’Aula si è divisa a metà: il Centrodestra ha negato che la Lombardia non assiste i bambini non regolari e ha accusato i gruppi di opposizione di “sfruttare” la questione per portare avanti invece la “battaglia ideologica che punta alla cancellazione della legge Bossi-Fini che regola i flussi immigratori”. “I bambini degli irregolari possono già contare su un’ampia offerta di prestazioni offerte dal nostro sistema sanitario – ha spiegato in aula l’assessore alla Sanità, Mario Mantovani. “A parte le urgenze, riconosciute da tutti i pronto soccorso, ci sono poi le cure essenziali e gli interventi di medicina preventiva, tutti servizi a carico della nostra sanita’”.
Ambrosoli nel suo intervento ha sottolineato che questo servizio è già attivo nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana e nella Provincia autonoma di Trento, e che la lacuna che interessa la Lombardia deve essere colmata “perche’ lasciare senza cure continuative un bambino non è un’eccellenza ma una barbarie”.
“Vogliamo solo la parità di accesso al sistema sanitario”, ha sottolineato in aula Ambrosoli. Il Consigliere del Pd Fabio Pizzul ha annunciato che chiederà in commissione Sanità l’audizione di Caritas e Naga che si occupano dei bambini non regolari per testimoniare “che così come vengono erogate, le cure non garantiscono rispetto per i minori ed efficacia”.

Associazione studi giuridici per l’immigrazione (Asgi) e Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) promettono battaglia. “Il voto contrario alla mozione – sottolinea l’Asgi – i diritti fondamentali dei soggetti già vulnerabili, viola il rispetto di obblighi nazionali e internazionali, contrasta con le scelte operate dalla conferenza Stato Regioni”. Secondo l’Asgi si priva del diritto alla cura chi è più vulnerabile e non si tutela la salute pubblica. “La scelta operata ieri dal Consiglio Regionale lombardo – continua l’associazione – ignora infatti che, come confermato da pronunce proprio del Tribunale di Milano, il minore non può mai essere considerato “irregolare” essendo comunque non espellibile ai sensi dell’art. 19 della legge italiana sull’immigrazione. Inoltre sia l’art. 35 dello stessa legge e la Convenzione ONU per i diritti del fanciullo all’art. 24 garantiscono il diritto di ogni minore di “beneficiare dei servizi medici” senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, regolarità del soggiorno o apolidia”.
Infine l‘Accordo che la Conferenza Stato-Regioni ha recentemente elaborato proprio allo scopo di rendere uniforme ed efficace l’accesso dei migranti ai servizi sanitari su tutto il territorio italiano prevede il riconoscimento del pediatra di libera scelta anche per i minori senza regolare permesso di soggiorno. “La scelta della Regione Lombardia – conclude l’Asgi – è dunque in contrasto con tali norme; ma è anche una scelta miope e inefficiente perché meno difficoltà nell’erogazione delle prestazioni e una precoce diagnosi delle malattie grazie alla maggiore prevenzione si traduce in costi inferiori per la Pubblica Amministrazione e permette una migliore salvaguardia della salute collettiva”.
Asgi e Simm si attiveranno per promuovere in tutte le sedi opportune, ivi compresa quella giudiziaria, tutte la azioni possibili affinché siano rispettate le norme nazionali e internazionali e sia tutelato il diritto alla salute di tutti, senza esclusioni.

Il testo della mozione

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE
secondo i dati fomiti dall’ORIM (Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità) il numero dei cittadini stranieri extracomunitari che risiedono in Lombardia è aumentato sensibilmente negli ultimi anni;
che i figli di stranieri senza permesso di soggiorno possono accedere alle strutture sanitarie solo per prestazioni urgenti ed essenziali, come le vaccinazioni o per patologie che, se non curate, provocano danni permanenti;
che i figli di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno hanno diritto
all’assistenza del pediatra di famiglia solo fino ai 6 mesi di vita, il che significa che manca la continuità delle cure e la prevenzione, determinando evidenti rischi anche per la salute pubblica;
CONSTATATO CHE
il DPR n. 394/99, ha delegato alle regioni italiane l’organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione dei destinatari e dei luoghi dove fornire l’assistenza sanitaria:
“le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica;
CONSTATATO INOLTRE CHE
le regioni come Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, e P.A. di Trento prevedono l’accesso dei minori irregolari anche all’assistenza pediatrica fornita dai PLS;
CONSIDERATO CHE
i figli degli stranieri senza permesso di soggiorno non hanno diritto al pediatra di famiglia cioè alla continuità delle cure e che questo determina una limitazione del diritto alla salute del minore che si trova chiaramente in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso ali’ assistenza sanitaria;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
– il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati membri, con la Risoluzione A7-0032/2011 dell’S febbraio 2011, “ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario” e “a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano”;
– che molti medici in diverse strutture, ottemperando al giuramento di Ippocrate, prestano comunque l’assistenza in una condizione di indeterminatezza che rischia di risultare in contrasto con le normative;
VISTO CHE
gli artt. 2 comma 2 e il 24 della Convenzione di New Y ork disciplinano la tutela del
diritto alla salute di tutti i minori non solo di quelli che hanno la cittadinanza;
l’art. 32 comma 2 della Costituzione recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”;
INVITA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE:
a riconoscere l’assistenza sanitaria di base anche per i minori non regolari tramite l’attribuzione del Pediatra di libera scelta e l’erogazione di determinate prestazioni sanitarie per i figli di immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno.

Umberto Ambrosoli; Lucia Castellano; Fabio Pizzul; Laura Barzaghi; Roberto Bruni; Carlo Borghetti; Michele Busi;
Marco Carra; Paolo Micheli; Gianantonio Girelli; Sara Valmaggi

5 Luglio 2013Permalink

24 giugno 2013 – DL 69 art 33 e pdl 740. L’inizio di un po’ di chiarezza?

Ieri ho ricevuto da Francesca Longo, mia vecchia amica e corrispondente su facebook, un’ottima notizia e precisamente la segnalazione del link per raggiungere l’art. 33 del decreto-legge 21 giugno 2013 , n. 69 .”Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
E’ un testo che potrà dare un contributo a meglio applicare le norme già in vigore per la cittadinanza e predisporrà un quadro normativo più ordinato se e quando verrà approvato, quale che ne sia il modo e il testo, il principio dello jus soli.

Dice l’art. 33 “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia”

1. Ai fini di cui all’art 4, comma 2, della  legge 5 febbraio 1992, n.91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli Uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato art. 4 della legge 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Come sempre per capire occorre far ricorso ai collages con le citazioni di altre norme.

Dice il comma 2 dell’art. 4 della legge 91 del 1992

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Quindi la possibilità di diventare cittadino italiano al momento del compimento del diciottesimo anno di età (proponendo una richiesta valida fino al compimento del diciannovesimo) esiste già.
Come mai una legge richiede un’altra legge che sembra dire la stessa cosa?
Qui mi aiuta il mio piccolo archivio, ho costruito anche con un glossario (che – a causa del linguaggio precostituito da cui il mio blog non si è potuto liberare – è strutturato con due voci: categorie e tag). Non è che mi piaccia tanto, ma è tutto quello che ho.

Rileggerlo mi consente di dare tutto il valore che merita all’espressione del comma 2 “Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti …”. I sindaci sono appunto tenuti a dare ai cittadini ‘stranieri’ al compimento dei 18 anni quelle informazioni che finora alcuni hanno dato, altri no e altri –pur fornendole – hanno proposto come un bel gesto nato dalla bontà del loro cuore e non come risposta a un diritto riconosciuto e definito.
Adesso è chiaro … la risposta è dovuta e conforta quanto avevo scritto il 21 maggio scorso, leggibile anche da qui. diariealtro.it/?p=2331

E l’espressione del comma 1, “eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli Uffici della Pubblica Amministrazione” , che riconosce la possibilità di errori in origine, risponde perfettamente al caso di Monnalisa di cui ho scritto il 22 marzo https://diariealtro.it/?p=2189

Per me vedere che le norme si adeguano alla realtà e cercano di correggere le storture di una legislazione non solo spesso peggio che discutibile ma comunque confusa e farraginosa è uno degli spiragli di speranza che la situazione consente e una gioia perché mi conforta nel lavoro di ricerca che faccio. Non sempre mi è offerta l’opportunità della verifica. Questa volta sì.

Ora devo sperare che il dl 69 diventi norma approvata nei tempi dovuti e migliori il quadro di riferimento alla cittadinanza (sia jus sanguinisi che jus soli) e che la proposta 740 sulla registrazione divenga legge per correggere la stortura relativa alla registrazione anagrafica.
Vorranno i parlamentari darsi da fare e le forze politiche impegnarsi in  tal senso diffondendo, per quel che possono, informazioni esatte? e che ci siano mezzi di informazione che le raccolgono?
Non è che l’esperienza fatta finora mi consenta molta fiducia.

Codicillo del giorno dopo

Aggiungo un altro riferimento per scaricare il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. . http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2790&l=it

Lo segnalo anche perché nel sito di riferimento è scritto a chiare lettere ciò che io davo per noto ma implicito. Ed è un importante pro memoria

Si ricorda che il Decreto – Legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in questo caso 22 giugno), ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

24 Giugno 2013Permalink

23 giugno 2013 – Una proposta di legge che ho atteso molto

Finalmente nel sito del parlamento – Camera dei deputati è possibile leggere la proposta di legge 740, completa di firme e titolo “ROSATO ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (740)
Ne avevo riportato il testo integrale pochi giorni fa, leggibile da qui.
Per quello che mi riguarda io ho raggiunto l’obiettivo che mi ero proposta: vedere la presentazione ufficiale di un testo.
Arriveremo alla legge? Non lo so.
Quanto è accaduto nel corso di questi anni non consente grandi speranze a meno che i parlamentari che l’hanno firmata non si impegnino  a promuovere informazione attraverso i normali canali dei media e per il dibattito in commissione e in aula.
Ho scritto nella pochissima attenzione delle organizzazioni della società civile, raccogliendo le poche testimonianze che mi erano e sono note.

Un aspetto che fa ben sperare è l’assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 21 giugno 2013 (con il parere delle commissioni  II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura e XII Affari Sociali).
Mi ha sempre preoccupato una specie di riflesso condizionato per cui quando si parla di stranieri si pensa all’assistenza. In questo caso l’assistenza non c’entra proprio nulla.
Il ragionamento, a parer mio,  è su un diritto la cui mancanza di riconoscimento dovrebbe turbarci come una privazione di civiltà.

Tutto questo mi è tornato in  mente questa mattina ascoltando il dibattito che segue la rassegna stampa di Prima Pagina quando un’ascoltatrice, assolutamente contraria al matrimonio fra persone dello stesso sesso, ha tranquillamente affermato che per lei scopo del matrimonio è la procreazione che assicuri la continuità della razza. Ripeto ‘della RAZZA’.
Certamente figli di non comunitari sans papier non sono il meglio per continuare una razza: sono solo esseri umani.
La giornalista, che concludeva la sua conduzione settimanale, si è concentrata sull’aspetto omofobico della questione posta e nulla ha detto della parola razza.
Forse le scosse sismiche che oggi sembrano essere state particolarmente numerose e piuttosto intense dipendevano dai ribaltamenti nelle rispettive tombe dei Costituenti. Le cronache dell’epoca registrano una loro perplessità nell’uso della parola ‘razza’ all’art. 3 della Costituzione, dove pure è presentata fra gli ostacoli che “impediscono il pireno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Oggi la difesa e la promozione della razza, scopo del matrimonio, è stata presentata come valore positivo.

PS: Se le ho ben contate le firme dei deputati sono 134, il primo firmatario e cento parlamentari fanno parte del gruppo del Pd, 4 appartengono ad altri gruppi  e precisamente: gruppo misto-minoranze ligustiche, scelta civica per l’Italia (2) e SEL

23 Giugno 2013Permalink

18 giugno 2013 – Cercando di rendere visibili i bambini fantasma.

Ieri nel mio blog ho scritto dei bambini fantasma, considerando la proposta di legge di cui ho riportato il testo come un primo possibile sguardo su di loro o almeno per non  essere coloro che si rendono disponibili a produrne.
Oggi ne ho scritto al Sindaco di Udine. So bene che non è compito suo votare leggi, ma sollecitare iniziative necessarie a tutela dei soggetti più deboli sì.
Ne ho mandato copia anche ad alcuni assessori e consiglieri comunali.
Se qualche cosa accadrà ne darò notizia.

Lettera aperta

Egregio prof Honsell,
con questa lettera mi rivolgo al Sindaco della città dove sono nata e vivo per segnalare una questione che da anni mi tormenta.
Nel 2009 quando fu approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza venne introdotta una modifica, secondo me di squallida portata storica, alla norma che era stata introdotta con la legge Turco Napolitano e rispettata persino dalla Bossi Fini.
Precedentemente al 2009 infatti il testo unico sull’immigrazione non richiedeva l’esibizione del permesso di soggiorno per alcuni documenti tra cui gli atti di stato civile o inerenti l’accesso a pubblici servizi.
Nel 2009, con la legge 94 (lettera g, comma 22, art. 1) si impose la presentazione del permesso di soggiorno anche per la registrazione degli atti di stato civile.
Lo stesso governo che aveva voluto quella norma, blindandola con un voto di fiducia, non potendo violare norme internazionali che impongono la registrazione anagrafica per ogni nuovo nato, intervenne con una circolare ‘interpretativa’ che consente ciò che la legge nega.
Vedo in questo anche un vulnus al ruolo del sindaco, custode dell’evidenza della popolazione del suo comune, che non può rifiutare ai nuovi nati il certificato di nascita, accontentandosi della labilità di una circolare che potrebbe essere abrogata senza intervento parlamentare.

So che ora si propongono iniziative non solo per il passaggio dal principio di jus sanguinis a quello di jus soli, come fondamento della cittadinanza, ma anche per ripristinare il regime precedente il 2009 per ciò che concerne la registrazione anagrafica, registrazione che non consegue automaticamente dall’attribuzione della cittadinanza, quale che sia, come ho scoperto essere convinzione di molti (per chiarezza mi riferisco alla pdl 740/2013).

Purtroppo per la questione dello jus soli il significato delle proposte è affogato dentro un bellissimo slogan ‘L’Italia sono anch’io’ che spesso nasconde il necessario approccio al tema, che merita certamente adesione ma deve accompagnato da quella consapevolezza critica che è la condizione necessaria per ogni efficace attuazione di un principio.
Per la registrazione anagrafica non è così. La modifica necessaria e – a mio parere anche urgente- della norma in vigore passa attraverso la correttezza della legge, per non ridursi a fonte di emozioni, piacevoli a viversi ma inutili a dare dignità alla vita stessa di coloro cui il riconoscimento di tale dignità è sottratto all’origine. E in una operazione del genere il linguaggio è tecnico. Altrimenti si riduce a beffa.

La prego quindi di fare, ciò che è possibile avvalendosi dell’autorevolezza che il suo ruolo consente, per sostenere lo spirito di tali iniziative e assicurare quindi ai nuovi nati nel comune di Udine il diritto (non la conseguenza di una benevolenza burocratica) a disporre di quel certificato di nascita che li rende legalmente  componenti di una famiglia, riconoscendone ai genitori il diritto – dovere di tutela,  e che li rende cittadini italiani (o d’altro stato finché viga il principio dello jus sanguinis)

Ora ce lo chiede anche il 6o Rapporto del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) – rapporto presentato al Parlamento all’inizio del mese – che raccomanda al Parlamento: “ …di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori” (Cap 3.1).
Il Rapporto dello scorso anno così descriveva la condizione di famiglie naturali e non legalmente riconosciute di bambini non registrati all’anagrafe: “ … la scarsa conoscenza dei contenuti di questa circolare, in primo luogo tra le donne immigrate prive di permesso di soggiorno, rende necessario  promuovere una reale e diffusa campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita senza che questo comporti alcun rischio per le loro famiglie. Si deve comunque sottolineare come la Circolare Ministeriale non sia una fonte primaria del diritto e di conseguenza sia suscettibile di essere modificata o revocata dal potere esecutivo senza bisogno di alcun passaggio parlamentare.
Il timore, quindi, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori”.

Ringraziandola per l’attenzione porgo distinti saluti
Augusta De Piero

18 Giugno 2013Permalink

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma

Il GrIS, una premessa

Prima di proporre il testo della p.d.l. 740 sulla registrazione anagrafica dei figli dei sans papier voglio segnalare un  passo della relazione con cui il responsabile regionale dott. Pitzalis ha informato in merito al lavoro svolto sin qui nel 2013:

Il Gris Fvg continuerà ad impegnarsi affinché per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non debbano essere esibiti documenti inerenti il soggiorno, chiedendo una modifica delle norme legislative in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori, così come richiesto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art.7) e dal rapporto del gruppo CRC (cap.3.1). 

Chi volesse sapere qualche cosa di più sul GrIS può andare della Società di Medicina delle migrazioni (www.simmweb.it) dove, in calce alla nota del 6 giugno troverà anche il testo del 6o Rapporto CRC citato sopra. 

Una proposta di legge che meriterebbe di essere approvata

Ringrazio l’impegno autorevole della dr. Alajmo, coordinatrice del gruppo locale di Libertà e Giustizia, che mi ha permesso di acquisire il testo completo della p.d.l. che elimina il divieto alla registrazione anagrafica dei figli degli immigrati senza permesso di soggiorno.
La proposta è accompagnata da un’ottima relazione esplicativa che trascrivo volentieri perché l’aspetto necessariamente tecnico dell’unico articolo (approvabile senza oneri finanziari) non è per sé di immediata comprensione.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 740

PROPOSTA DI LEGGE   d’iniziativa del deputato ROSATO 

Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno 

Presentata il 13 aprile 2013 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Con il termine di straniero si intende, agli effetti del citato testo unico, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea e l’apolide.

Le disposizioni del capo I del titolo II riguardano l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio italiano. All’articolo 5 viene disciplinato il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 6 è rubricato « Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno ».

Infatti, il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo e familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (articolo 6, comma 1).
Nella sua versione originale, poi, il successivo comma 2, imponeva a carico dello straniero l’obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La disposizione faceva salvi da questo obbligo i soli provvedimenti riguardanti: 1) le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo; 2) gli atti di stato civile o inerenti l’accesso a pubblici servizi.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, è intervenuta modificando l’articolo 6 originario del decreto legislativo di cui sopra. In particolare, la lettera g) del comma 22, dell’articolo 1, ha sostituito la prima parte del comma 2 « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione… » con una nuova formulazione che recita: « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione (…) ».

L’articolo 35, infatti, riguarda le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno. Queste riguardano, in breve sintesi, la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Il comma 5 dell’articolo dispone che l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità. Viene fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Questa norma e la modifica che ha mantenuto salve le prestazioni sanitarie dall’obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno hanno permesso di tutelare – anche nei casi di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale – un principio fondamentale quale il diritto alle cure mediche urgenti, il diritto alla maternità e il diritto alla salute. Risulta inoltre tutelato il diritto alla salute inteso come interesse della collettività.

L’esonero relativo ai provvedimenti inerenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, invece, garantisce il rispetto del diritto fondamentale all’istruzione e all’educazione, più volte sancito dalla nostra Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 2maggio 1991, n. 176.

La nuova formulazione, però, escludendo gli atti « di stato civile » o inerenti « all’accesso a pubblici servizi », ha lasciato dubbi interpretativi circa l’applicabilità dell’esonero ad alcune fattispecie di provvedimento quali, ad esempio, gli atti di nascita, di famiglia e di morte dello straniero.

Se, da un lato, infatti, il testo unico riconosce la specificità delle prestazioni sanitarie urgenti – quindi anche di pronto soccorso – e tutela il diritto alla maternità (il citato articolo 35), dall’altra parte non riconosce i provvedimenti che possono derivare dalla prestazione sanitaria medesima ovvero l’atto di nascita e l’atto di morte. La legge 15 luglio 2009, n. 94, nell’intervenire sull’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha esplicitamente omesso – anzi ha sostituito – il richiamo agli atti di stato civile. Ha fatto, quindi, emergere la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.

La necessità urgente di chiarimenti ha portato il Ministero dell’interno ad emettere una circolare già il 7 agosto 2009 (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che, al punto 3, recita: « Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto ».

Poi la circolare, nel medesimo punto 3, ribadisce che « l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 ».

Quindi, il testo della circolare non risulta essere del tutto risolutivo ed anzi appare, per certi versi, anche contraddittorio.

Alcuni enti locali ritengono che l’articolo 6 sia abbastanza esplicito nel definire quali sono i documenti esenti da obbligo e non riscontrano nella circolare alcun beneficio interpretativo, ma al contrario registrano un intento di modificare il tenore della norma oltre la reale portata giuridica di una circolare.

Altre uffici, nel dubbio rispetto a quale norma devono applicare, rifiutano ancora oggi di registrare la nascita da parte di genitori extracomunitari presenti sul territorio nazionale illegalmente. Secondo alcuni, infatti, la circolare non rappresenterebbe un sufficiente scudo giuridico per giustificare l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 6.

Il Ministero dell’interno ha, comunque, rassicurato che il riconoscimento della nascita e dello status di nascituro vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarità del soggiorno dello straniero in territorio nazionale.

Lo stesso Ministero è consapevole che una differente interpretazione lederebbe un diritto assoluto del figlio, il quale, in assenza di atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.

Si richiama, a tal proposito, l’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l’Italia ha ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione dichiara che « Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi ».

Lo Stato deve quindi garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all’atto di nascita. Per fare ciò occorre accogliere l’interpretazione della circolare di cui si diceva, la quale inseriva anche la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione tra i provvedimenti che non dovrebbero richiedere l’esibizione da parte dello straniero dei documenti di soggiorno, così da consentire anche agli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale di effettuare tale registrazione.

La circolare non è riuscita a dirimere il dubbio circa l’interpretazione del citato articolo 6 e, va aggiunto, non potrebbe evitare il contrasto della norma con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Per ottenere la piena efficacia dell’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessità di una modifica legislativa dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Illustrare le motivazioni giuridiche e sociali per le quali è corretta l’interpretazione esposta nella circolare e valutata la necessità di riformulare l’attuale articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo unico della presente proposta di legge si limita a reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno.

Va sottolineato che tale proposta di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1. 

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati»

17 Giugno 2013Permalink

13 giugno 2013 – ‘Libertà e Giustizia’ per la registrazione anagrafica dei sans papier

Loredana Alajmo, coordinatrice del Circolo territoriale di Udine e provincia ‘Libertà e Giustizia’, ha inviato ai parlamentari Pd e SEL del Friuli Venezia Giulia la lettera di cui ho riportato il testo in questo blog il 9 giugno. segnalando la fondamentale raccomandazione
al Parlamento dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza per «attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori».
Ritengo – e Loredana Alajmo mi conferma che la valutazione del circolo è analoga – questo invio di grande importanza perché si tratta del primo coinvolgimento nel problema specifico di un gruppo caratterizzato dall’impegno per una cultura politica attenta alla Costituzione.
Già il 24 ottobre 2011 avevo documentato la condivisione del GrIS, gruppo locale che opera nell’ambito della Società italiana di Medicina della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.  Ora la SIMM propone nel suo sito (www.simmweb.it) l’intero testo del Sesto rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2012-2013, come elaborato dal Gruppo di lavoro a ciò dedicato, quel Rapporto che è stato presentato in Parlamento dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e da cui è tratta la citazione riportata sopra.
Risponderanno i parlamentari? Vedremo e conto che Loredana Alajmo se riceverà risposte ce le farà conoscere. Io mi limito a ricordare l’unica indiretta risposta ricevuta, l’interrogazione Rosato, di cui ho scritto il 29 aprile scorso e per cui non ho trovato tracce di un qualsiasi seguito

13 Giugno 2013Permalink

9 giugno 2013 – Miscellanea: dalla legge suina ai bimbi fantasma

Libertà e giustizia

Ricevo dalla coordinatrice del circolo locale libertà e Giustizia un volantino da cui traggo una citazione per me importantissima sia per chi ne è l’autore sia per i contenuti..
“Possiamo confidare d’avere una legge elettorale conforme alla democrazia, per quando si sarà chiamati a votare?
Un Parlamento di nominati non dispiace affatto a chi li può nominare, distribuendo favori e, al contempo, assicurandosi fedeltà incrollabili. Gli accoliti possono essere più utili di rappresentanti della Nazione. E anch’essi possono riporre nel sistema delle nomine dall’alto la speranza di “rielezione”, in cambio della fedeltà ai capi”. Gustavo Zagrebelsky

Avevo sperato che il governo Letta si adoperasse per portarci subito fuori dai meandri della legge suina. Non è così. Come voteremo la prossima volta e quando sarà?
Mentre scrivo sento le notizie relative alla non affluenza ai seggi elettorali.
Ma cosa si aspettavano? Non capiscono che siamo stanchi di uomini dalla fedeltà che quando non è complice (non credo all’equazione politico-delinquente, che però è diffusa) è incompetente e inconcludente?

Monitorare una Convenzione ONU

In Italia la convenzione Onu sui diritti dei minori è legge (n.176/1991) e la sua attuazione viene monitorata dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) che presenterà domani al Parlamento il suo sesto  rapporto annuale.
E’ un testo molto chiaro e documentato che, attraverso le raccomandazioni poste alla fine di ogni paragrafo, fornisce alle istituzioni competenti indicazioni concrete e soprattutto attuabili per promuovere un cambiamento.
Chi volesse leggere l’intero documento (più di 160 pagine) può accedervi da vari siti,
Al momento quello dell’Asgi di cui di solito mi servo non funziona, ma potete farlo da qui.

Domani, lunedì, il Rapporto Annuale dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza verrà presentato al Parlamento.
Nella speranza che qualche parlamentare ascolti e ne tragga efficaci indicazioni per il suo lavoro ho scritto la lettera che ricopio e che ho inviato a parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia (cui ho aggiunto l’on. Khalid  Chaouki che mi hanno detto essere persona attenta a questo tipo di problemi).

Ai signori senatori Francesco Russo, Isabella De Monte, Carlo Pegorer, Lodovico Sonego,
Ai signori deputati Gianna Malisani, Giorgio Zanin; Ettore Rosato, Giorgio Brandolin,  Tamara Blazina,  Serena Pellegrino

Vi scrivo come cittadina italiana preoccupata dal fatto che in Italia nascano bambini cui è negata la registrazione anagrafica preoccupazione confermata dal documento che vi sarà presentato lunedì 10 giugno, secondo quanto ho ricavato dal sito del Parlamento e di cui trascrivo il riferimento.

Vicepresidente Di Maio lunedì a Presentazione Rapporto Autorità Garante Infanzia e Adolescenza
Il Vicepresidente della Camera dei deputati, Luigi Di Maio, lunedì 10 giugno, alle ore 11.00, parteciperà alla Presentazione del Rapporto Annuale dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Vincenzo Spadafora, presso Palazzo Giustiniani – nella Sala Zuccari del Senato (Via della Dogana Vecchia, 29).


Sono pienamente a conoscenza dell’ampiezza del documento citato nel comunicato e vi prego pertanto di fare efficace attenzione a quanto raccomandato e ampiamente descritto al punto 1 del cap. III e che, per quanto di competenza del Parlamento, trascrivo.

Capitolo III  1. Diritto registrazione e cittadinanza
Alla luce di tali considerazioni il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al Parlamento di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;
2. Al Parlamento di attuare una riforma della Legge 91/1992 che garantisca percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per i minori stranieri nati in Italia e per i minori arrivati nel nostro Paese in tenera età;

Ringrazio per l’attenzione  Augusta De Piero – Udine

Nella lettera ho fatto riferimento solo al problema della registrazione anagrafica dei figli degli immigrati senza permesso di soggiorno di cui ho parlato tante volte (si attivi il tag anagrafe e in particolare il mio pezzo del 20 giugno 2012 ) sorpresa dal fatto che il Gruppo CRC raccomandi al punto 1 quello che io chiedo dal 2009. (Per saperne di più si vedano i punti 28 e 29 del capitolo citato sopra)

Cristian cittadino italiano   
Ne ho scritto il 5 giugno, riportando un articolo del Corriere della Sera dove c’erano anche dei link relativi alla pregressa attività del ministro Cancellieri (ieri interni, oggi giustizia). L’articolo, facendo riferimento alla disabilità del ragazzo che gli avrebbe impedito di diventare cittadino italiano perché non in grado di capire il senso del giuramento sulla Costituzione  affermava correttamente : “C’è, però, e prevale sulle norme nazionali, la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia, che stabilisce esplicitamente: il diritto di cittadinanza non può essere negato”.
Tutto chiaro? Non troppo perché l’osservazione che segue è molto preoccupante.
Trascrivo: “La materia diventa allora complessa e delicata, come osserva il ministro, e potrebbe riguardare molti casi, finora rimasti in ombra. Nei dati dell’Istruzione relativi all’anno scolastico 2009-10, riportati dall’Agenzia Redattore sociale, si calcolano nelle classi italiane oltre 10.500 alunni immigrati con disabilità intellettiva”.
I 10.500 disabili segnalati sono tali per patologie o per difficoltà intercorse  nel processo di integrazione e in particolare nell’apprendimento della lingua italiana?

No, tu no … né libero né giusto

Fra le tante contraddizioni del coacervo di norme che trattano della condizione dei minori ricordo (e non sarà l’ultima volta. Magari lo fosse!) la condizione dei bambini non registrati all’anagrafe, il cui processo di integrazione è impedito per legge all’origine.
Tutti condannanti al destino di disabili certificati?
E se si troveranno in una scuola dove i disabili vengono picchiati e insultati (la documentazione del caso che collego dei carabinieri) chi potrà difenderli dato che non esistono e che i loro genitori tali non sono? Dove mai è scritto? Ma è possibile che parlamentari, sindaci e opinione pubblica se ne infischino?

9 Giugno 2013Permalink