23 ottobre 2012 – Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita

Uno spiraglio di vita per i bambini fantasma?

Concludevo il mio post precedente con un paragrafo che avevo intitolato: Chi vuole i bambini fantasma e che ora in parte ricopio

Se non posso far colpa ai parlamentari dissenzienti (e so che ce ne sono) dalla legge 94 (ho ricordato sopra il voto di fiducia) faccio una colpa che mi ripugna al silenzio di tutti i politici, non solo parlamentari ma anche sindaci che dovrebbero sentirsi offesi dal vulnus che la legge 94 impone al loro compito di farsi garanti della popolazione che nasce e vive nel loro territorio. A questo proposito ricordo un episodio squallido e ridicolo: mentre era ancora parlamentare l’on. Orlando aveva presentato una proposta di legge per sanare il vulnus inserito nel nostro ordinamento dalla legge 94 (l’avevo pubblicata nel mio blog 5 dicembre scorso)..

Ma, felicemente smentendomi (una, per ora una, eccezione c’è!) il 5 ottobre scorso la giunta del comune di Udine ha approvato una delibera che in parte riassumo, ricopiandone poi la parte dispositiva:

LA GIUNTA COMUNALE  …CONSIDERATO CHE

Seguono
– alcuni dati statistici sulla presenza straniera in Italia e a Udine (relativamente ai bambini);
– citazione di alcune affermazioni del Presidente della Repubblica in merito alla cittadinanza, relative al passaggio dallo jus sanguinis allo jus soli, come previsto dalla proposta di legge a iniziativa popolare;
– ricorda poi la modifica al testo unico sull’immigrazione, intervenuta con la legge 94 del 2009, che ha imposto la presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione degli atti di stato civile e la circolare che, per gli atti di nascita, consente agli uffici competenti un comportamento difforme da quello previsto dalla legge

DELIBERA

1 di dar mandato al Sindaco di procedere con tutti gli atti necessari a sostegno del riconoscimento della cittadinanza italiana per lo jus soli ai figli nati in Italia da genitori entrambi stranieri regolarmente residenti e ai ragazzi arrivati in  Italia adolescenti, figli di cittadini non italiani regolarmente residenti e che abbiano compiuto un ciclo scolastico;

2 di attivare altresì ogni utile iniziativa per richiedere il ripristino della norma di legge che non prevede la presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione delle nascite, come da testo precedente la legge 94/2009, prendendo atto che per ciò che concerne la registrazione degli atti di matrimonio a tanto ha provveduto la Corte Costituzionale con sentenza 245 del 25 luglio 2011.

Un mio commento

Mi soffermo solo sul punto 2 di cui questo blog si occupa da quattro anni, non senza notare che nel punto 1 la giunta del comune di Udine si è discostata dal testo della P.d.l. a iniziativa popolare sulla cittadinanza a proposito della definizione dell’età pur salvando il principio fondamentale del passaggio dallo jus sanguinis allo jus soli.

Il punto 2 dà mandato al Sindaco perché operi nelle sedi opportune al fine di ripristinare il Testo Unico sull’Immigrazione come precedente il cd pacchetto sicurezza del 2009, esonerando quindi i genitori del nuovo nato dalla presentazione del permesso di soggiorno.
Voglio sottolineare qui che – a seguito di una sentenza 245/2011 della Corte Costituzionale correttamente citata – il vulnus introdotto nel 2009 è stato superato per i matrimoni.
Nessuno però si è preoccupato di agire in modo trasparente e responsabile in nome dei neonati – come una coppia cui era stato negato il diritto al matrimonio e che, con la denuncia presentata, ha aperto la via della correzione della legge.
Voglio ostinatamente sperare che il richiamo al Sindaco di Udine, presentatogli dalla sua giunta, diventi operativo (e che quindi chi tale richiamo ha voluto ne verifichi con costanza il percorso efficace)  e che altri comuni seguano l’esempio di quello udinese che, a mia conoscenza, è il primo in Italia a dignitosamente occuparsi della questione.
Spero non prendano esempio dai parlamentari dell’IDV che hanno bellamente dimenticato la proposta di legge a suo tempo presentata dall’on. Orlando che risolverebbe il problema se non giacesse in Parlamento negletta e ignorata.

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”.
Così dice il comma 1 dell’art 7 della legge 27 maggio 1991, n.176  Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Ed è importante (al di là dell’infelice traduzione: perché non dire minore?) ricordare anche l’art. 2 della stessa legge che al comma 1 recita: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”.

Spero che il sindaco di Udine quando onorerà l’impegno che la giunta gli ha attribuito avrà sempre presente a quale alto livello politico si sta ispirando e non scivoli nella melassa dell’assistenzialismo.

 

 

 

 

 

 

23 Ottobre 2012Permalink