30 dicembre 2022 – Se il Natale era triste,  questo Capodanno in arrivo è desolato

Alla fine d’anno si tirano i conti e i miei fanno capo alla memoria, intristita da tante vicende  testimoniate anche dal mio blog .
La più significativa, grondante di inutili narrazioni , è il tentativo di affrontare la questione della registrazione di tutti i nati in Italia nei registri di stato civile, un atto dovuto e tradito che ha una  storia da non dimenticare.

Nel 1998  fu approvata la legge 40 (così detta Turco Napolitano)  che fu base per la formazione del   “Decreto Legislativo 25 luglio  1998  n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Inutile entrare nei particolari, tante volte narrati e comunque reperibili nel mio blog, diariealtro.it,  con  le  parole chiave  : anagrafe, bambini, nascite, razzismo. In questo mio tristissimo tirar le somme, mi limiterò ai problemi concernenti chi nasce  ma chi volesse documentarsi sui matrimoni può
servirsi  del termine stesso come parola  chiave per  far ricerche anche in questo campo.
E’ chiaro che il testo unico raccoglie le norme che via via si pongono nella materia che gli è propria e, nella prima fase, il legislatore  testimoniò una misura saggia: ferma restando l’importanza del permesso di soggiorno in tante situazioni dell’esistenza, stabiliva che per la richiesta di accesso agli atti di stato civile il permesso non dovesse venir richiesto.
E’ ben evidente  che, chi non possa presentare il permesso essendone privo, si dichiara con ciò stesso irregolare  e tanto può indurlo a non registrare la nascita di un figlio in Italia

Certamente questa ovvietà non sfuggì all’occhiuta presenza del Ministro  dell’interno Roberto Maroni che nel 2009  (siamo nei tempi del quarto governo Berlusconi) ,  modificando la norma precedente , impose il voto di fiducia su una legge costituita da un coacervo di norme confusamente ammucchiate  che attribuisce la funzione di autodenuncia ai genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno quando si presentino in comune a registrare (come deve essere fatto) la nascita di un  figlio in Italia, un neonato dal 2009 ridotto a spia.
Quindi è legittimo temere che vi siano neonati non registrati nei registri di stato civile e quindi inesistenti.                                                                                                                  [Link 1]

Purtroppo nonostante un impegno realizzato nella società civ ile  a diffondere la conoscenza di questo gioco, per quanto legale,  incivile e perverso, nulla avvenne nelle istituzioni salvo un caso recente che documenterò più avanti

Particolarmente interessante un caso accaduto a Trieste nel quadro di una attività scuola/lavoro dove una classe del liceo Petrarca documentò la cacciata  da scuola di due studentesse ebree con un  lavoro emozionante e di assoluta chiarezza.  Ancora una volta il mio blog si fa memoria                                                                                                                                                       [Link 2]

Mi fa piacere illustrare ancora una volta questo evento, che non ebbe l’onore che meritava anche per una inadeguata informazione e una scarsa disponibilità dei comuni a replicare la mostra  (se ben ricordo ciò avvenne a Milano).

Mi chiedo se, una condivisione aperta e consapevole di quella mostra non avrebbe potuto aiutarci allora e non potrebbe aiutarci oggi a identificare il virus maligno che nel secolo scorso portò all’orrore di ciò che mente umana non avrebbe potuto prevedere  e invece avvenne

Un passo  avanti importante sarebbe potuta essere l’approvazione delle legge regionale  proposta dal consigliere Honsell con una  procedura insolita ma ineccepibile per garantire il principio di universalità  nella registrazione degli atti di nascita.                                                                                                   [Link 3]

 

Link 1  Legge 94/2009. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/8/2009
Art. 1, comma 22, lettera G
all’articolo 6, comma 2, le parole:  “e  per  quelli  inerenti agli atti di stato civile o  all’accesso  a  pubblici  servizi”  sono  sostituite dalle seguenti: “, per quelli  inerenti  all’accesso  alle  prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per  quelli  attinenti  alle prestazioni scolastiche obbligatorie”;che così si legge nel testo unico Testo unico sull’immigrazione (aggiornato al 2022)
Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, G.U. 18/08/1998
Articolo 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148)
art. 6/
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, (2) i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
(2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
In questo testo è scomparsa la citazione degli atti di stato civile come situazioni in cui non debba essere richiesto di presentate il permesso di soggiorno  e quindi ne sia cinicamente ovvia la richiesta di presentazione .

Link 2
17 maggio 2019 – La memoria del presente: ieri a Trieste oggi a Palermo (diariealtro.it)

Link 3

https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/IterLeggi/IterLeggiDettaglio.aspx?Leg=5&ID=19-m17

30 Dicembre 2022Permalink