9 febbraio 2012 – Alcuni casi interessanti di corretta giustizia

Una vetrina ad Adro (BS).

Nella vetrina della sede della Lega Nord di Adro (BS) si poteva leggere il manifesto che con fatica trascrivo: “Cara la me romana [Romana  è il nome della vittima] sono tutti bravi a fare i culattoni con i culo degli altri (tipico dei comunisti: quello che è tuo è mio e quello che è mio è mio) portatelo a casa tua il beduino sfrattato (non paga l’affitto da due anni) poi nella casa del comune ci mettiamo  gente anziana e bisognosa ma di Adro. Prima i nostri e poi gli altri! W la lega nord W Bossi”
Nel sito dell’Asgi si spiega l’origine di quel manifesto: “Con tutta evidenza, il manifesto trae origine dall’opposizione manifestata dalla segretaria locale della CGIL nei confronti delle politiche e dei comportamenti adottati dalla Lega Nord locale, partito di maggioranza nel consiglio comunale (tra cui la famosa apposizione di centinaia di simboli della Lega Nord, il c.d. “Sole delle Alpi”, sulle suppellettili e sulle strutture della scuola comunale) nonché del suo impegno a favore dell’inclusione sociale e della non discriminazione degli immigrati residenti.  …Più nell’immediato, la frase si riferiva all’impegno dell’interessata a favore di una famiglia di immigrati che era stata oggetto di una procedura di sfratto”.
Il Tribunale di Brescia  – leggiamo sempre nel sito della Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione –  ha giustamente ravvisato nei contenuti e nel linguaggio utilizzato nel manifesto affisso sulla pubblica via una portata diffamatoria associata ad una valenza razzista e xenofoba, resa esplicita dall’utilizzo del termine denigratorio “beduino” per identificare un immigrato di provenienza mediorientale. Di conseguenza, il giudice di Brescia ha accolto il ricorso proposto dalla diretta interessata, da ASGI e Fondazione Guido Piccini di Brescia, ritenendo che il comportamento in oggetto abbia costituito una molestia razziale in quanto posto in essere “allo scopo di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo” (art. 2 c. 3 d.lgs. n. 215/2003) e questo con una motivazione di fondo evidentemente razzista e fondata sul disprezzo nei confronti degli immigrati extracomunitari.

Esclusi dal servizio sanitario, ma ….

Osservando con un po’ d’attenzione gli interventi della magistratura o anche semplicemente certe indicazioni di carattere amministrativo, è possibile ritrovare concetti interessanti e confortanti.
Per esempio il 30 gennaio il sito della Società italiana di medicina delle migrazioni ha pubblicato una sentenza del Tribunale del lavoro di Milano con la quale non si procede «alla cancellazione automatica della scelta del cittadino extracomunitario» se non in caso di «mancato rinnovo del permesso di soggiorno, così come comunicato all’Asl dagli organi competenti». In base al provvedimento della Regione, invece, le Asl erano autorizzate a rimuovere il nominativo anche solo in assenza di informazioni aggiornate da parte degli uffici per l’immigrazione.
E’ la risposta a quanto aveva deciso quattro anni fa la Regione Lombardia che aveva chiesto alle ASL di cancellare coloro il cui permesso di soggiorno fosse scaduto, senza che vi fosse stata formale comunicazione da parte degli uffici per l’immigrazione.
I medici, che avessero continuato a curare i loro pazienti avrebbero dovuto restituire le somme ricevute in relazione ai pazienti non in regola con il permesso di soggiorno, conteggiate con valore retroattivo.

I comuni non debordino dalle loro funzioni

L’UNAR Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (istituito nel 2003 in attuazione della Direttiva dell’Unione europea 43/2000 per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica) ha valutato discriminatoria  la delibera del Comune di Azzano X (Pn) che esclude gli stranieri dall’assistenza sociale in quanto “contraria alla normativa nazionale sull’immigrazione e non conforme al diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, e di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti e dei rifugiati”.
Lo apprendiamo dal sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione che ha pubblicato la notizia nel suo sito il 18 gennaio scorso.
Più volte, nel corso degli ultimi anni, avevamo registrato analoghe prese di posizione dell’UNAR nei confronti di casi segnalati relativi a singoli atti di comuni e regioni ma ora è l’ufficio è intervenuto  con tre raccomandazioni che evidentemente vogliono prevenire atti discriminatori.
Le tre raccomandazioni riguardano: l’ accesso all’edilizia residenziale pubblica (n. 14 del 30 gennaio 2012), l’iscrizione anagrafica (in questo caso si tratta dell’iscrizione nei registri della popolazione residente   -n.15 del 30 gennaio 2012) e le  tariffe differenziate polizze RCA (n. 16 del 31 gennaio 2012).
Senza entrare nel merito di ogni singolo documento vogliamo proporre solo una citazione che finalmente – dopo anni di grida oscillanti fra la brutalità di politiche finalizzate all’esclusione e proclami ispirati all’indeterminata e spesso confusa volatilità dei buoni sentimenti – comincia a dare un nome alle cose. La troviamo nella raccomandazione n. 15.
Citando, ed evidentemente condividendo, una sentenza del Tribunale di Brescia si afferma infatti che tra le materie che  il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali riconosce di competenza di un Sindaco ci sono anche “competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza, tra le quali non rientrano, all’evidenza, le iscrizioni anagrafiche condizionate all’esistenza di requisiti ben individuati ed eguali per tutti i soggetti richiedenti, siano essi cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”.
Se questo principio fosse stato presente nella formulazione del ‘pacchetto sicurezza’ e, per la nostra regione, nella predisposizione di numerose leggi che la corte Costituzionale ha regolarmente rinviato ne avrebbe tratto beneficio un lavoro istituzionale, causa di tante deviazioni, fra cui –last but not least – quella dei i costi inutili della politica che per motivi di pretestuosa propaganda sceglie di perdere tempo producendo decisioni non solo insensate ma inapplicabili.
Crediamo sia importante segnalare che i casi di discriminazione che possono essere posti all’attenzione dell’Unar non riguardano solo gli stranieri ma ogni situazione in cui qualcuno possa venir penalizzato in nome di una sua condizione: significativamente l’homepage dell’UNAR riporta il primo comma dell’art. 3 della Costituzione.
Un apposito spazio inoltre “consente a chi si ritiene vittima di discriminazione razziale o a chi ha assistito a fatti del genere di informare l’ UNAR che utilizzerà queste informazioni per cercare di rimuovere la discriminazione segnalata”.

9 Febbraio 2012Permalink