31 luglio 2011 – Le ragioni di un turbamento

Chi legge questi diari sa – e comunque ne sono ben consapevole io che li scrivo a mia futura memoria– che da più di due anni mi occupo della registrazione della nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno e che ho, con testarda, ottusa, stupida fiducia, cercato di trasferire il problema a istituzioni, partiti politici, organizzazioni della società che civile (?!), convinta che la loro voce sarebbe stata più forte della mia.
Ma la voce non c’è stata, mai.
E continuavo a pensare che l’indifferenza di fronte alla questione fosse dovuta soltanto al fatto che i neonati non fanno opinione (a meno che non siano usati per promuovere la vendita di pannolini, omogeneizzati ecc. ecc.) e che perciò far loro riferimento fuori del contesto sentimental-commerciale non provocasse l’obiettivo esclusivamente perseguito del consenso,
E invece l’indifferenza era molto più profonda: si allargava all’impianto istituzionale, fondante la nostra vita di relazione assicurato dai principi che la Costituzione (invano ?) definisce.
E non avevo valutato fino in fondo la ferita inferta al nostro ordinamento e lo scivolamento, sempre più precipitoso, in una deriva razzista.

Nascite e matrimoni

Certamente mi era noto il significato della soppressione delle parole “per quelli inerenti agli atti di stato civile” che sottraeva la registrazione delle dichiarazioni di nascita morte e matrimonio dall’obbligo della presentazione del titolo di soggiorno. Erano parole contenute nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Le “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (il cd pacchetto sicurezza del 2009) crearono l’obbligo della presentazione di quel documento che, per definizione, i migranti irregolari non possiedono.
Per chi volesse documentarsi ricordo solo uno dei miei tanti interventi, l’articolo pubblicato dalla rivista Il Gallo e trascritto in questo blog il 15 marzo scorso.
Ora la questione è non solo evidente ma formalmente affrontata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 dd. 25 luglio 2011.

La Corte Costituzionale si esprime sul matrimonio.

Ricopio dalla sentenza della Corte:

1.— Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». 

1.1.— In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adito da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dell’illegittimità del diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio. 

[omissis]

Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more

[omissis a questo punto la Corte elenca – con preziosa puntigliosità- gli articoli della Costituzione connessi al problema e in seguito quelli relativi a documenti dell’Unione Europea]

E infine:  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

perché

il matrimonio costituisce espressione della libertà e dell’autonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati dall’universalità. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, «esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale»”.


E la nascita?

Non voglio allungare questo diario. Rinvio quindi (oltre che ai tag che collegano questo testo ad altre mie pagine) alle sottolineature che ho apposto ai frammenti di testi della sentenza ricopiati che possono rendere evidente l’analogia con la situazione dei neonati privati del certificato di nascita, primo fondamento della libertà e dell’autonomia della persona, diritto inviolabile e perciò caratterizzato dall’universalità,  testimonianza fondante la presenza del nuovo nato nella famiglia cui invece è impedito di accoglierlo se non subendo una minaccia che può essere insostenibile, l’espulsione.
Mi si è detto che la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 sistema tutto.
E’ tristissimo e preoccupante trovare persone (che si autoproclamano democratiche) che accettano di vedere un principio, che appartiene ai diritti fondamentali dell’uomo, umiliato a una procedura consentita da una circolare e negata invece da una legge che appartiene a tutti noi.  
Ed è forse ancor più triste vedere associazioni che – pur perseguendo a proprio uso interno nobili finalità – –non si oppongano a una simile norma e alle sue applicazioni (non dimentichiamo che la questione degli aspiranti  coniugi di Catania nasce dal diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio. E tante volte avevo cercato, invano, di porre la questione del ruolo dei comuni in questa vicenda).
Gli sposi di Catania (come quelli di Trento, di cui ho già scritto) sono evidentemente adulti, hanno potuto disporre dei mezzi per affidarsi a un tribunale, i neonati non hanno questa possibilità, né l’hanno – di norma – i loro genitori. Erano affidati alla custodia di tutti, quella che si esprime attraverso le reazioni della società civile e delle forze politiche, capaci di trasferire il loro impegno a livello istituzionale. Ma nessuno ha voluto far nulla.
Se volessimo ricordare che la maggioranza che ha voluto questa legge che, pezzo per pezzo, la Corte Costituzionale sta smontando, è la medesima che pochi giorni fa ha negato il riconoscimento di pregiudizi omofobici come aggravante in caso di violenza, le analogie con le prime leggi razziali italiane –e il costume di allora- si farebbero fortissime e potrebbero indurci a significative considerazioni, ma restiamo al presente.


Sulla pelle dei neonati si consolidano poteri forti.

Sappiamo che i matrimoni celebrati nell’ambito della chiesa cattolica seguono –salvo eccezioni – l’iter concordatario e che, se celebranti del sacramento sono gli sposi, il sacerdote che testimonia il loro patto in quel momento è ufficiale di stato civile, quindi deve comportarsi –perché il matrimonio sia valido agli effetti civili – secondo le norme del codice che ne assicurano la regolarità.
Ne ho già scritto nel mio pezzo del 21 maggio ma ci tengo a precisare che le indicazioni della Corte Costituzionale che sopra ho trascritto ora valgono anche come indirizzi per la chiesa cattolica che in questi ultimi due anni si è invece adeguata a una norma che viola i diritti umani fondamentali. Certamente la chiesa cattolica non ha opposto un rifiuto diretto a chi avesse voluto celebrare il matrimonio secondo il rito cattolico e non ne avesse i titoli. Non ne aveva bisogno. Il rigetto di un diritto fondamentale era invisibile.
Infatti ogni richiesta dei sans papier si sarebbe scontrata,  prima che venisse aperta la procedura ecclesiastica, con l’infame codicillo aggiunto all’art. 116 del codice civile  dal pacchetto sicurezza, «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
La chiesa cattolica nelle sue espressioni gerarchiche – e non solo – ha chiacchierato di famiglia, di vita, di figli e quant’altro in un clima di ipocrisia che io trovo offensivo e che la beneficenza, che pur viene esercitata, non riscatta.
In molte realtà parrocchiali e analoghe ha convinto persone di buona volontà che è sufficiente farsi carico di azione benefiche di tipo volontario e, con scelte evidentemente opportunistiche, ha glissato sul dovere di opporsi con la protesta civile alle leggi (di cui però sa far uso: vedi esenzione dall’ICI)
I vantaggi che il concordato assicura ai due poteri contraenti sono troppo importanti per metterli in discussione a causa di qualche poveraccio.
E sono molti, anche apparentemente insospettabili, a non volersene accorgere.

31 Luglio 2011Permalink

20 novembre 2010 – Il 18 novembre è morta Adriana Zarri. E poi una ricorrenza e una notizia

Ricordo di Adriana Zarri.Chi volesse conoscere alcune parole di chi la ricorda può farlo da qui.
Rossana Rossanda ha avuto la capacità tra le cose che ha scritto di dirne una che, da sola, è per me il ritratto di Adriana: “Un giorno le dicevo che del cristianesimo mi interessava la disciplina interiore, protestò con veemenza: disciplina era un termine che non tollerava. Né esteriore né interiore”.
Io voglio ricordarla trascrivendo l’epigrafe che lei stessa si preparò:  

EPIGRAFE

Non mi vestite di nero:
è triste e funebre.
Non mi vestite di bianco:
è superbo e retorico.
Vestitemi
a fiori gialli e rossi
e con ali di uccelli.
E tu, Signore, guarda le mie mani.
Forse c’è una corona.
Forse
ci hanno messo una croce.
Hanno sbagliato.
In mano ho foglie verdi
e sulla croce,
la tua resurrezione.
E, sulla tomba,
non mi mettete marmo freddo
con sopra le solite bugie
che consolano i vivi.
Lasciate solo la terra
che scriva, a primavera,
un’epigrafe d’erba.
E dirà
che ho vissuto,
che attendo.
E scriverà il mio nome e il tuo,
uniti come due bocche di papaveri. 

E all’epigrafe aggiungo la citazione con cui Uomini e Profeti (radio 3) apre il testo che annuncia la trasmissione che oggi dedicherà  ad Adriana (appena possibile aggiungerò la sigla per risentirla in podcast):

Signore, non voglio il tuo cielo, Signore, voglio la mia terra:
le strade, i pozzi, le fontane, e le lune che cadono nell’acqua;
e, se c’è un rovo irto di spine, voglio anche quello,
perché fiorisce, a primavera;
 e se c’è un rospo, sul sentiero, voglio anche quello,
perché sa gracidare, nella notte, lungo la riva dello stagno…
Adriana Zarri

Una ricorrenza – 20 novembre

Copio le notizie che seguono dal sito della CISL scuola:
Il 20 novembre 1959 l'”Assemblea Generale” dell’ONU, su proposta della “Commissione per i diritti umani”, ha adottato la “Dichiarazione dei diritti del bambino”. E’ una risoluzione, una dichiarazione di principi che espande e amplifica il diritto abbozzato nel 1948 nella “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo” che all’art. 25 stabilisce “che alla maternità e all’infanzia devono essere assicurate speciali tutele e assistenza”.

Il 20.11.1989 è ¨ stata approvata la “Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia”. Da allora molti passi avanti sono stati fatti ed oggi i Paesi che hanno assunto questo importante impegno nei confronti dell’infanzia sono ben 193 (mancano all’appello solo gli Stati Uniti d’America e la Somalia).
Ogni anno, nella sua ricorrenza, si rinnova un impegno.

Possiamo oggi considerare quei documenti qualche cosa di diverso da una presa in giro? Perché lo penso?
Chi volesse capirlo può far ricorso nel mio blog alle parole chiave (gergo tag) bambini, anagrafe, nascita. 

Notizie dal sito ASGI   19.11.2010 

Tribunale di Udine:  E’ illegittimo il requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell’accesso ai contributi per il sostegno alle locazioni in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione europea.
I Comuni e la direzione regionale devono disapplicare la normativa regionale, assicurando rispettivamente l’accesso dei richiedenti ai bandi di concorso ed il trasferimento delle risorse economiche agli enti locali. 

Chi volesse saperne di più può farlo da qui.
Domanda finale: Quando accadrà, se mai accadrà, che il parlamento si faccia carico delle indicazioni che vengono dalla magistratura sollecitata, nell’esercizio del compito che le è proprio, caso per caso e saprà farne principi di carattere generale?

P.S.: Due notizie su analogo argomento (e sempre riferite al Friuli Venezia Giulia) si possono leggere, dal sito Asgi. in data 17 novembre e 18 novembre.
Vi si può accedere evidenziando le rispettive date.

20 Novembre 2010Permalink

11 agosto 2010 – Buon Ramadan! – Corte Costituzionale e Regione Toscana

Buon Ramadan!

Questa notte la comparsa della prima falce della luna crescente ha segnato l’inizio del mese lunare del Ramadan. Comincio augurando buon Ramadan a coloro che lo celebrano e in particolare agli amici mussulmani che tante volte mi hanno augurato buon Natale.

Avrei voluto soffermarmi un po’ su questo argomento ma lo farò i prossimi giorni quando, e se, le informazioni che sto raccogliendo mi consentiranno di riprendere anche una confusa ma importante notizia del Manifesto di ieri sull’espulsione dei figli degli immigrati irregolari da Israele.

Corte Costituzionale. ASGI e immigrazione.
Oggi mi soffermo su una informazione – come il solito ben documentata – offerta dal prezioso sito dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che trascriverò integralmente a seguito di queste mie righe.
Innanzitutto constato con piacere che l’ASGI é entrata a far parte dellelenco delle associazioni legittimate ad agire nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione su base etnico- razziale (Dipartimento per le Pari Opportunità – decreto 9 aprile 2010 in G.U. n. 180 dd. 04.08.2010). chi volesse saperne di più può farlo da qui.

Il fatto che, come che mi legge potrà vedere fra poco, la Corte Costituzionale abbia respinto le eccezioni di incostituzionalità proposte dal Governo nei confronti di alcune norme della legge della Regione Toscana sull’immigrazione non implica di per sé l’automatismo delle ricadute che vanno dalla regione ai comuni, ma non possono trascurare il livello di coinvolgimento dell’opinione pubblica, e che, solo se esistono, trasformano norme positive in cultura e occasione di comportamenti virtuosi.
Ho cercato di raccogliere queste briciole di positività e ne ho scritto nel mensile locale Ho un sogno del mese scorso e poi trascritto nel mio pezzo del 20 luglio e che chi vuole può leggere da qui.

Purtroppo, almeno per la realtà che io conosco- resta dominante il tristissimo disperante intreccio del rapporto politica – istituzioni -realtà associative-opinione pubblica conformista al basso … ma per oggi basta così

 dal sito dell’ASGI

10.08.2010  La legge della Regione Toscana sull’integrazione degli immigrati è in accordo con la Costituzione

Con sentenza n. 269 depositata il 22 luglio 2010, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità proposte dal Governo nei confronti di alcune norme della legge della Regione Toscana 09/06/2009, n. 29 (“Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”).

Secondo la Corte Costituzionale, la norma della legge regionale toscana che prevede l’estensione dell’applicazione della normativa anche ai cittadini comunitari è pienamente compatibile con la Costituzione in quanto le indicazioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in materia di libera circolazione devono essere armonizzate con le norme dell’ordinamento costituzionale italiano che sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l’esercizio del diritto all’istruzione e, comunque, attengono a prestazioni concernenti la tutela dei diritti fondamentali.

La norma della legge regionale toscana che assicura a tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di permesso di soggiorno, l’accesso agli interventi socio –assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, non eccede le competenze regionali in quanto interviene in una materia, quella dell’assistenza sociale, ove è prevista una competenza residuale esclusiva delle Regioni e comunque, tale norma è volta ad assicurare il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, per cui lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona. In particolare, la Corte ricorda che con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”. 

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata pure l’eccezione di incostituzionalità proposta dal Governo con riferimento a quella norma della legge regionale toscana che prevede il sostegno alla rete regionale di sportelli informativi per i cittadini stranieri nell’ambito della sperimentazione avviata tra ANCI e Ministero dell’Interno volta ad attribuire progressivamente le competenze ai Comuni per quanto riguarda l’istruttoria relativa al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno. Secondo la Corte infatti, tale norma non incide sulla condizione giuridica dello straniero e la regolamentazione dell’immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato, ma semplicemente si limita a prevedere una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale. Ugualmente infondata è apparsa alla Corte l’eccezione di incostituzionalità riferita alla norma regionale  che afferma il diritto all’iscrizione al Servizio sanitario regionale del richiedente  asilo che abbia proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione è volta a riconoscere in favore dello straniero il diritto umano fondamentale alla salute oltreché è pienamente compatibile con la legislazione nazionale in materia di immigrazione e asilo.

Da qui è possibile risalire al sito dell’ASGI e anche leggere integralmente  la sentenza della Corte Costituzionale.

11 Agosto 2010Permalink

12 agosto 2009 – Qualche aggiustamento per l’infamia? Non basta – 9

Di seguito le informazioni, ma voglio aprire questa (che vorrei potesse essere l’ultima puntata di una delle vicende più squallide della nostra storia) con qualche mia considerazione.
Il pacchetto sicurezza non ha retto alla prova dei fatti dimostrando che il governo è stato incapace di proposte che non siano sommari e imprecisi giochi di propaganda di questo o quel partito che si sforza di identificarsi anche con la promozione dell’infamia. L’opposizione parlamentare non ha forze sufficienti per contrastare una maggioranza ignorante e arrogante, incapace anche di decorosamente legiferare.
Ritengo comunque doveroso segnalare:

– il buon lavoro dei medici e degli operatori sanitari, le uniche categorie che, focalizzato un problema (la violazione del segreto sanitario), si sono impegnate con serietà ad opporsi alla devastazione di uno dei fondamenti della loro etica professionale;

– la paura per il rischio di perdere la badante che, probabilmente estesa anche a ministerial famiglie o qualche cosa del genere, ha creato lo stimolo efficace per una specifica sanatoria mascherata (si veda il Sole 24 ore del 23 maggio da me più volte citato; ricordo in particolare l’articolo del 1 giugno);

– il contorcimento linguistico escogitato per affermare (vedi sotto *) che è possibile, anche per gli immigrati irregolari registrare la nascita dei propri figli.

Possiamo dire che almeno da questo punto di vista siamo tranquilli?

Certamente no.
Infatti sarà necessaria una vigilanza continua per evitare abusi ed eccessi di diligenza, e tanto più assidua dovrà essere questa vigilanza se si tiene conto che i luoghi della registrazione sono i comuni che, nella stragrande maggioranza, hanno atteso le indicazioni della circolare di cui riporto di seguito gli estremi.
E mi aspetto anche le necessarie circolari regionali, anzi è meglio che non me le aspetti perché immagino che – almeno in Friuli Venezia Giulia- ci sarà più interesse per i dictat grossolani, urlati dalla Lega Nord Padania che per la correttezza amministrativa.
Speravo soprattutto in un movimento di sindaci a tutela del loro ruolo di responsabili di un territorio: non c’é stato. Meschini podestà di un nuovo corso aberrante hanno taciuto. Inconsapevolezza? Volontà di discriminare i nuovi nati non autoctoni, quelli che ormai possiamo chiamare militarmente “effetti collaterali” di un processo violento, finalizzato a spaventare i loro genitori e a soddisfare diffusi appetiti a sfondo razzista?
Non lo so: so con certezza, per aver seguito le miserevoli vicende del comune di Udine dove vivo e voto, che nessuno (e nessuna: donne silenti, occupate non a onorare le funzioni per cui sono state elette, ma a smentire la tradizione che le vuole ciarliere!) degli assessori, dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e avanti fino al sindaco se si ripresenterà alle prossime elezioni (nella veste attuale o in altra veste) avrà il mio voto. Non posso e non potrò mai più esprimere fiducia a persone che si sono fatte beffe – o almeno si sono disinteressate – di neonati solo perché non autoctoni, violandone il rispetto dei diritti e beffandosi delle leggi che li garantiscono.
Decisione che estendo ai consiglieri regionali e ai parlamentari.
Quanto alla società civile (salvo eccezioni che ho via via segnalato in questo mio sito) si é compiaciuta – insieme alle chiese- di avvoltolarsi nel voyerismo provocato dalle gesta (vere o millantate che fossero) del presidente del consiglio e –strenuamente impegnata a guardare e osservare ogni più pruriginoso particolare – non ha trovato il tempo per occuparsi di neonati: quelli minacciati sono pochi, non si dedicano a sguaiate proteste di piazza, non si accoppiano con mediatico clamore. Che farsene?

E ora qualche informazione
Riporto le indicazioni per risalire all’ultima pagina del sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione, che pubblica il testo integrale della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’ è stata pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 ed e’ entrata in vigore l’8 agosto 2009

Al testo della legge fanno seguito le circolari applicative:

– Circolare del Ministero dell’Interno – Capo di Gabinetto – del 5 agosto 2009
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

– Circolare del Ministero dell’Interno del 6 agosto 2009
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Modifiche in materia di cittadinanza.

– Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7 agosto 2009
Legge 15 luglio 2009, n .94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

e le disposizioni relative alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari addetti a servizi domestici o di assistenza alla persona (colf o badanti) che erano alle loro dipendenze almeno dal 1 aprile 2009

Per la registrazione della nascita dei figli di immigrati privi di permesso di soggiorno, di cui mi sono ripetutamente occupata in questo mio sito, la circolare applicativa del 7 agosto dice:

* “Il comma 22, lett. g), dell’articolo 1 modifica l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”.
Di seguito si riporta il testo del citato comma 2, con le modifiche introdotte,
evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: “Fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6”.

Altra documentazione di trova nel sito della Società Italiana di medicina delle migrazioni. www.simmweb.it

12 Agosto 2009Permalink

05 agosto 2009 – L’ultima sicurezza: l’infamia fa cucu – 8

 I dubbi di un funzionario della prefettura di Prato …..
Mi trovo fuori casa e apro un giornale locale: è l’Alto Adige del 29 luglio che a pag. 7 titola: Per i clandestini ‘figli invisibili’ (Annalisa D’Aprile), poi cita una analisti proposta dal sito ‘meltingpot’ (che potete leggere qui) e un’intervista all’attrice Pamela Villoresi che esprime le sue preoccupazioni per gli ostacoli opposti all’esperienza della maternità per immigrate non regolari.
Pamela Villoresi è di Prato e il riferimento geografico non è casuale perché in contemporanea possiamo leggere su Repubblica (29 luglio – ‘Neonati fantasma se figli di clandestine’ – Vladimiro Polchi. Notizie riportate dal quotidiano Il Tirreno) precise dichiarazioni di Giovanni Daveti, funzionario della prefettura di Prato:
“Il pacchetto sicurezza obbliga i clandestini a mostrare il permesso di soggiorno negli atti di stato civile. Non abbiamo alcuna circolare che ci spieghi come comportarci dall’8 agosto, quando entrerà in vigore la legge, avremo neonati che non potrann0o essere riconosciuti dai genitori”.
Continua Repubblica: “Non è tutto: in Friuli Venezia Giulia, la Lega è pronta a presentare esposti alle procure per la chiusura di tutti gli ambulatori che curano gli immigrati irregolari”. Tralascio questo aspetto che, per fortuna, è considerato anche dove io vivo da quel mondo associativo che viene ascoltato dalle cd. autorità, avendo a suo vantaggio non tanto la validità delle ragioni quanto il numero di chi le sostiene.
Avrei voluto sentir pronunciare la domanda del funzionario di Prato anche dai responsabili del comune di Udine, cui mi sono rivolta in più occasioni.
Così non è stato.

…. e i comunicati confusi del Comune di Udine
Il 26 luglio, in previsione di una partecipazione del Sindaco a una manifestazione di associazioni, l’Ufficio Stampa del comune ha pubblicato un comunicato stampa di cui, se si trattasse di un elaborato scolastico, potrei scrivere: “Nonostante alcuni errori evidenti nel testo, l’elaborazione rivela buona volontà da parte dell’alunno…”.
Ma non posso e non devo essere pietosa verso un documento del comune quando scrive (e chi voglia verificare può farlo da qui):

“L’art. 45 del ddl “Disposizione in materia di sicurezza”, infatti, introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita. Una norma che di fatto impedisce la registrazione della nascita e si configura come una misura che oggettivamente scoraggia una protezione del minore e della maternità. Senza contare che molte delle donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, decidano di non partorire in ospedale, con il conseguente ed elevatissimo rischio che aumentino le morti per parto o di quelle dei neonati.
I minori non registrati, infatti, secondo quanto denunciato, resterebbero privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni. In mancanza di un’attestazione da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno apolidi di fatto. In secondo luogo c’è il forte rischio che i neonati partoriti in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, visto che a quest’ultimi è impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono.
“Più in generale – spiega l’assessore con delega ai Diritti di Cittadinanza Kristian Franzil – condividiamo con il Tavolo Unico la preoccupazione per tutto il quadro delineato dal pacchetto sicurezza, che di fatto rischia di creare discriminazioni, basti vedere l’idea di introdurre l’anzianità di residenza in regione, e soprattutto ulteriori ostacoli all’integrazione degli immigrati.
Tra le azioni che ci proponiamo di intraprendere per appoggiare l’iniziativa della Rete per i Diritti di Cittadinanza e del Centro Balducci c’è la possibilità di convocare la presidenza dell’Ordine dei Medici e delle Ostetriche alla presenza dei responsabili dei servizi anagrafici per esplorare, qualora il comma relativo al segreto sanitario diventasse legge, la possibilità di misure di contrasto alla creazione di apolidi”.

Per favorire di una lettura consapevole devo precisare che:
1) l’articolo del Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs. 286/1998), che impegna i medici al rispetto del segreto sanitario, è presente nel cd pacchetto sicurezza (ora legge 94/2009) e il 26 luglio si sapeva benissimo che sarebbe stato votato e che il problema era –ed è- quello dell’interpretazione, che il comunicato stampa udinese non cita.
2) il segreto sanitario è questione diversa dalla registrazione dei neonati figli di immigrati irregolari, su cui il comune di Udine non prende alcun impegno, né esprime alcun onesto dubbio come ha fatto il funzionario della prefettura di Prato, di cui persino il locale Messaggero Veneto ha riportato le dichiarazioni (29 luglio. Pg. 4).

Una parrocchia domanda.
In tanta confusione sulla bacheca di una parrocchia udinese è possibile leggere finalmente una domanda onesta, evidentemente sfuggita agli amministratori locali:

“Il pacchetto sicurezza è diventato legge dello stato.
In una delle nuove norme è scritto che il permesso di soggiorno diventa obbligatorio per qualsiasi atto: registrazione nuovi nati, matrimonio, etc. Quindi quando nasce un bambino una mamma senza permesso di soggiorno (anche se ha fatto domanda per ottenerlo e ne è in attesa) non può registrarlo, né può farlo il suo papà, se privo del permesso (ad esempio in seguito alla perdita del posto di lavoro).
Il pacchetto non prevede, come in un primo momento si temeva, che il medico che assiste al parto debba denunciare la mamma in quanto ‘clandestina’, ma quel bambino non può essere registrato all’anagrafe a meno che non venga abbandonato per essere dato in adozione e quindi registrato come figlio adottivo altrui.
Se alla mamma sarà concesso tenere il piccolo, potrà restare in Italia per sei mesi, ma, trascorso il periodo di protezione dopo il parto che non risulta soppresso, se non avrà sanato la sua posizione verrà espulsa e non è possibile sapere che ne sarà di quel piccolo al passaggio del confine.
Infatti il neonato non risulterà in nessun modo figlio della sua mamma, che potrebbe essere praticamente assimilata a un rapitore di bambini e il piccolo potrebbe esserle sottratto.
Se poi la mamma morisse di parto o di malattia il papà non avrebbe modo alcuno di poter riconoscere il piccolo neppure nel periodo immediatamente successivo alla nascita.
Chiediamo al sindaco di dirci come si comporterà il nostro comune quando dovrà affrontare il rifiuto di registrazione di una nascita, come la nuova legge impone”.

Equivoci in regione: ignoranza o malafede?
Un amico mi ha mostrato il Gazzettino del 30 luglio in cui un consigliere regionale della Lega Nord, dopo aver dichiarato che l’impossibilità di registrazione dei neonati figli di immigrati irregolari ‘è una panzana’ (per me è impossibile sostituire alle argomentazioni e alla citazioni delle fonti il tono assertorio e arrogante di questi signori, ma so che piace e genera consenso), afferma: “Qualcuno fa finta di non sapere che la legge fa un’eccezione per le donne in gravidanza durante quel periodo e per sei mesi dopo il parto hanno diritto a un permesso di soggiorno temporaneo, a tutela del bambino”.
Ciò è vero per le donne sposate ma il fatto che non vengano cacciate non sostituisce la registrazione anagrafica negata e, se la donna non è sposata, il permesso semestrale non è estensibile al compagno, mentre lo è al marito. Quindi se la donna muore, il bambino è immediatamente suscettibile di venir penalizzato da una procedura di abbandono perché il padre naturale non può riconoscerlo.
E’ cosa che ho scritto tante volte, chiaramente espressa anche nella domanda della parrocchia udinese.

Pareri autorevoli o no?
A conclusione di questa mia serie sull’infamia governativa e non solo che ora, nel polverone sollevato può permettersi il lusso di ammiccare, anziché dichiararsi, riporto alcuni passi di recenti pareri autorevoli.
Non so se i vari esponenti politici locali, che si sono dichiarati e che ho consultato, li riterranno tali. Io ritengo corretto diffonderli con i mezzi di cui dispongo.

UNO.
Innanzitutto faccio notare che la mia ricostruzione (proposta nelle puntate precedenti) dell’art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull’immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, corrisponde a quanto scrive l’ASGI:

“Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

Ricopio il collegamento a due lettere che l’Asgi ha predisposto per un eventuale invio, da parte delle associazioni al Presidente del consiglio e ai Presidenti delle regioni.

DUE
Sempre nel sito dell’ASGI è possibile reperire il testo integrale di un parere della Sesta Commissione del Consiglio superiore della Magistratura, come proposto all’approvazione del plenum del Consiglio stesso il 10 giugno 2009.
Ne riporto soltanto il passo che riguarda la questione del riconoscimento:

5.3. Parallelamente va rilevato che l’art. 6, comma 2, t.u. immigrazione, come modificato dall’art. 45, lett. f (ora art. 1, comma 20, lett. f, d.d.l.), richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, la esibizione all’ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera.
Ciò, come segnalato in una nota 30 aprile 2009 della Associazione magistrati per i minorenni e la famiglia, si pone “in contrasto con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176)”, “determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio”, con la conseguenza che lo stesso non solo “verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull’adozione”.

Perché l’arroganza del consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia – onorata dalla sciatteria dei mezzi di (dis)informazione che non si fanno carico di indagare autonomamente su una questione di estremo interesse e delicatezza- dovrebbe essere più credibile del ragionevole (e documentato) dubbio dei magistrati?

TRE.
Sempre l’Asgi ci offre la lettura di una ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di un ricorso presentato congiuntamente da un rifugiato politico liberiano e dall’ASGI stessa, ha ordinato al Comune di Ospitaletto (BS) di rimuovere le ordinanze del Sindaco datate 11.02.2009 e 8.03.2009, con le quale veniva subordinata l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri nei registri della popolazione residente in quel Comune al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e alla presentazione di certificati relativi alle eventuali pendenze giudiziarie nel paese di origine.
Il Tribunale civile di Brescia ha riconosciuto che tali due ordinanze sindacali sono discriminatorie in quanto prevedono dei requisiti e delle prescrizioni ai fini dell’iscrizione anagrafica degli stranieri non previsti dalla legislazione anagrafica, così come difformi e aggiuntivi rispetto a quanto richiesto per i cittadini italiani. Il Tribunale inoltre ha affermato che il Sindaco non poteva adottare un comportamento difforme da quanto stabilito dalla legislazione anagrafica sulla base di presunte giustificazioni e finalità di sicurezza e ordine pubblico. Tali motivazioni addotte dal Sindaco sono apparse inconsistenti alla Corte, perché, in ogni caso, alla luce della legislazione, il Sindaco non potrebbe mai rigettare una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di un soggetto, sia esso italiano o straniero, che avesse precedenti penali, così come appare palesemente discriminatorio il comportamento del Sindaco che si arroga il diritto di conoscere gli eventuali carichi penali degli stranieri all’estero, senza fare altrettanto per i cittadini italiani.

Una richiesta al Sindaco.
Dice l’antico proverbio: “Quando il saggio indica la luna, l’idiota guarda il dito”.
E questo sarebbe ancora poco se quel dito non fosse abbastanza grande per oscurare la realtà, provocando un disturbo visivo, ora significativamente diffuso fra i sindaci.
Potremmo chiamarlo ‘Oscuramento visivo temporaneo da permesso di soggiorno’. Capita infatti che questi signori siano così indifferenti al governo della realtà in cui vivono da accettare che nel loro territorio nascano bambini di cui verrà cancellata l’esistenza.
Tale cancellazione non avverrà a seguito di un rito di magia nera o bianca che sia, ma semplicemente perché allo sportello degli uffici comunali qualcuno dirà di non poter accettare la domanda di registrazione di un atto di nascita in quanto il genitore che ne farà domanda non sarà in grado di esibire il permesso di soggiorno.
Io chiedo ad ogni sindaco che accetti questo scempio nel suo comune (per immarcescibile fede leghista, per ignoranza, per indifferenza ) di non consentire a quel dito di oscurare anche la presenza di un impiegato che allo sportello dovrà pronunciare la sentenza.
Vuol distruggere la vita di relazione di un bambino?
Lo faccia assumendosene la responsabilità, nello spirito d’obbedienza dei podestà d’epoca.
Vada allo sportello e, rispettando almeno la coscienza dell’impiegato, ultimo anello della catena, pronunci lui quel “no” infame; si renda responsabile almeno di questo.

5 Agosto 2009Permalink

09 giugno 2009 – Mariastella prima, graziosa sovrana.

La storia di Daria
Aveva cominciato il mattino di Napoli “io clandestina, che sogna la maturità. Daria da tre anni in un liceo di Napoli….” e poi ancora il giorno successivo: “La Gelmini a Daria: si all’esame. Napoli, é clandestina ma farà la matura”.
E ancora Repubblica –sempre l’otto- “é clandestina e senza codice fiscale,‘niente maturità’ e poi il dietrofront”.
E ancora il Corriere della sera: “Daria, bravissima a scuola, ma senza codice fiscale: niente maturità. La ragazza, ucraina e clandestina, rischia di saltare l’esame. Prof e compagni si mobilitano per lei”
La rassegna stampa del governo riporta un articolo de Il messaggero (8 giugno) dello stesso tenore che riassume la situazione così: “Questo è l’anno del suo esame di maturità, ma una circolare di Stato ha rischiato di bloccarle la strada. La ragazza ucraina è bravissima, conosce sei lingue, ma è ucraina e clandestina, non ha documenti italiani, tantomeno il codice fiscale che da quest`anno è obbligatorio per sostenere la prova scolastica”.
Sottolineo quel geniale “da quest’anno” che ci aiuterà a capire
La graziosa ministra distrattamente tranquillizzava già il 7 giugno (Cfr. La Repubblica) con un comunicato in contraddizione con quello del giorno successivo tratto dalla rassegna stampa del ministero: “Non c’è nessun motivo di legge per cui la ragazza di Napoli non possa affrontare l’esame di maturità. Ogni altra indiscrezione su questa vicenda è priva di qualsiasi fondamento giuridico”.
Si parla quindi di un errore di interpretazione da parte del dirigente scolastico, che però è sicuro: la circolare era tassativa, senza inserire i dati completi dello studente (e quindi anche il codice fiscale) sul sito del ministero, l’esame non si può fare”.
Anche un’agenzia dell’Associated Press precisa che “una circolare del 22 maggio 2009 della Gelmini vuole che senza codice fiscale non si possa sostenere l’esame”.

Il codice fiscale e il diritto allo studio.

Mi scuso a priori perché voglio contestualizzare questa notizia e darle un senso oltre l’occasionalità e perciò sarò particolarmente lunga ma sono stanca e irritata dalla confusione che regna sotto il nostro povero cielo e provo a fare un po’ d’ordine a modo mio.
Se non piace a chi legge c’é lo spazio dei commenti per farcelo sapere, per chi ne avesse voglia.

La legge ancora in vigore (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) all’art. 6 comma 2 afferma che “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno , devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.”.
Lo scorso mese di febbraio il senato, riformando questa norma all’interno del non ancora approvato ‘pacchetto sicurezza’, eliminava (con la lettera f del comma 1 dell’art. 45) il riferimento agli atti di stato civile che si sarebbero quindi potuti registrare tutti solo presentando il permesso di soggiorno.
I medici avevano già protestato perché tale misura li avrebbe fatti spie e. a questo punto, alcuni presidi facevano lo stesso (ma non é stato chiarito se li dominasse la paura di perdere allievi o il rispetto del diritto allo studio degli stessi).
Interveniva allora il Presidente della Camera, proponendo due deroghe alla presentazione del permesso di soggiorno: l’accesso alle prestazioni sanitarie, previste anche per i sans papier dal citato testo unico 286, e l’accesso alle ‘prestazioni scolastiche obbligatorie’ per cui non sarebbe stato richiesto il permesso di soggiorno.
Oggi il Senato é chiamato a discutere ancora il pacchetto sicurezza e si trova, tra l’altro, davanti al comma 22 dell’art. 1 (ex lettera f del comma uno dell’art. 45) che, modificato dagli emendamenti approvati alla camera, potrebbe in futuro suonare così: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno , devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.”.
Precisando che (salvo pochissimi casi che, per quelli a me noti, io ho citato e illustrato) i sindaci sono rimasti indifferenti al fatto che fra qualche tempo si potrebbero trovare a non registrare alcuni nati nel loro territorio a seguito di un discrimine razzista (e ricordo anche la mostruosa impossibilità per alcuni genitori di riconoscere i figli) torniamo al caso Daria, vittima eroina di questa vicenda che ha avuto il coraggio di denunciare, trovando ascolto e voci dignitose a suo sostegno.

Nuove leggi e legali omissioni

Già in maggio l’Asgi segnalava che alcuni presidi avevano scritto sulla lavagna i nomi degli studenti stranieri che avrebbero dovuto esibire il permesso di soggiorno.
Chi distrattamente li sosteneva parlava di minorenni senza rendersi conto che il problema riguardava anche gli ultradiciottenni.
Comunque la faccenda restava ignorata fino al caso Daria e soprattutto nessun sindaco né alcun assessore delegato ai servizi anagrafici parlava della registrazione dei minori alla nascita. Preciso che, per il caso di Daria, non ho trovato nessuna parola di solidarietà da parte della signora Jervolino, la città dove Daria studia e lavora e dove i suoi genitori lavorano. Ma neppure il sindaco della città dove vivo si é preoccupato del fatto che forse in futuro non potrà registrare alcuni neonati all’anagrafe.
I Sindaci sembrano essere diventati – nella loro maggioranza- una categoria un po’ arcaica nella concezione delle relazioni sociali e piuttosto distratta per ciò che riguarda loro compiti primari.

Contestualizzata la storia la conclusione é facile.

Oggi la graziosa ministra ha messo Daria in condizioni di ringraziarla, offrendo al buon popolo plaudente un’immagine di sé buona e pietosa caso per caso, in quell’intima relazione umana che é al di sopra di ogni legge e che di ogni contratto sociale può infischiarsi.
Domani ci sarà il comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza a togliere all’on. Gelmini anche il fastidio di un’operante pietà.
I neonati figli di irregolari non saranno registrati (e se entreranno in Italia gia cresciuti é facile prevedere misure tali da impedire loro il godimento di diritti essenziali) e quindi le varie Darie faranno le badanti (perché a quella clandestinità nessuno farà opposizione) senza titolo di studio.
Sarà loro concessa la lettura se potranno permettersi l’acquisto dei libri.

10 giugno. L’Asgi segnala una nota legislativa sul problema degli studenti maggiorenni, permesso di soggiorno e/o codice fiscale

9 Giugno 2009Permalink

24 maggio 2009 – Nemici dell’Italia: Neonati senza madre e senza padre, fantasmi senza nome.

Ne ho scritto nel mio vecchio blog, ne ho scritto in questo sito, ho scritto lettere ad amici (forse annoiandoli), ho scritto al sindaco del mio comune (senza ricevere risposta), ho scritto ad assessori del mio comune (impermeabili al dubbio, negano il problema).
Ora segnalo con ammirazione e sollievo l’odg approvato da un comune della provincia di Udine.
Ne riporto il testo e il comunicato che lo precede.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
Gruppo Consiliare del Partito Democratico

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Palazzolo dello Stella tenutosi venerdì 8 maggio u.s. è stato discusso un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare del PD avente per oggetto l’ appello dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione (ASGI) sulle conseguenze dell’art. 45, comma 1° lett. f) del D.D.L. C. 2180 sul diritto del minore a essere registrato alla nascita. Il documento, richiamata la raccolta di firme promossa dall’ASGI per l’appello in oggetto teso a sottolineare come la norma che impedisce all’ ufficiale di stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita e di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno costituisca una misura che nega alla radice uno dei principali diritti della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità, e per questo rappresenta una palese violazione sia della Costituzione che della Convenzione ONU dei diritti per l’infanzia, invita i parlamentari a tener conto di tali innegabili conseguenze e quindi a respingere la disposizione di cui all’art. 45, comma 1° lett. f) del D.D.L. C. 2180. L’ ordine del giorno del PD è stato approvato dal consiglio comunale con la sola astensione dei tre appartenenti alla Lega Nord (il sindaco e due consiglieri comunali). Il risultato della votazione (in un consiglio con maggioranza di centrodestra) è significativo e rappresenta la fine che farebbero molto probabilmente gran parte dei provvedimenti demagogici, razzisti ed incostituzionali contenuti nel disegno di legge sulla sicurezza all’esame del Parlamento senza la fiducia imposta da Maroni e Berlusconi. La prima firmataria dell’ordine del giorno palazzolese è una “nuova cittadina”, la consigliera del PD Mendez Amelia Georgina, nata a Santiago di Cuba.

Il capogruppo del PD Lorenzo Fabbro

 COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA – ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: “APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE (ASGI) SULLE CONSEGUENZE DELL’ART, 45, COMMA 1, LETT. F DEL DDL C.2180 SUL DIRITTO DEL MINORE ESSERE REGISTRATO ALLA NASCITA”.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Premesso che

– L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigraziOne – ASGI – ha promosso una raccolta firme per l’appello in oggetto, riportato nel presente Ordine del Giorno, da rivolgere alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, alla Commissione infanzia e ai Capigruppo;
– l’art. 45, comma 1, lett. F) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180) introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimento riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile;
– l’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento dal figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno;

Considerato che

– La disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si configura con una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:
– in primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 32 comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30 comma 1 Cost.);
– in secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato;
– la norma è altresì costituzionale per violazione del limite previsto dall’art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge del 2 maggio 1991, n. 176 che gli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e sue reazioni famigliari”;
– la disposizione in oggetto violerebbe inoltre l’art. 24 comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 81, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome;

Valutato che

Le conseguenze di tale modifica normativa sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari sarebbero gravissime:
– i minori che non saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore: Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione inclusa la scuola. Proprio a causa del loro essere invisibili, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della ratta di esseri umani.
– in secondo luogo, vi è il forte rischi che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della legislazione italiana.

Valutato inoltre che

Molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, potrebbero decidere di no partorire in ospedale, e, anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita.

Invita

i Parlamentari, in particolare ai membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, i membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i membri della Commissione parlamentare per l’infanzia e i gruppi parlamentari della Camera dei deputati, come richiesto dall’appello dell’ASGI, a respingere la disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. F) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza” (C.2180), per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori, oltre che dei loro genitori

E’ stato diffuso fra persone con ruolo istituzionale negli enti locali e ne ha dato notizia ‘persino’ un quotidiano locale’ (Messaggero Veneto di Udine 23 maggio pag. III).

Una sola precisazione: ora il pacchetto sicurezza é di nuovo in senato, trascrivo l’iter del ddl, chi volesse verificare può farlo anche da qui

S.733 – stralcio di S.733-BIS approvato 5 febbraio 2009
C.2180 approvato con modificazioni 14 maggio 2009
S.733-B assegnato (non ancora iniziato l’esame) 14 maggio 2009

24 Maggio 2009Permalink

09 maggio 2009 – Diari e altro torna a funzionare.

Quale situazione? Evidentemente quella con cui ho forzatamente concluso i miei scritti in aprile: la sottrazione –per legge- dei neonati alle madri sans papier.
La prossima settimana la camera dei deputati voterà la fiducia sui tre maxiemendamenti al cd. pacchetto sicurezza.
La fiducia verrà posta martedì 12 maggio per essere votata mercoledì 13 maggio. Previsto invece per giovedì 14 maggio, con diretta televisiva, il voto finale sul provvedimento.
Riporto il link al sito del parlamento, dove però non compare ancora il testo degli emendamenti che saranno votati il 13 maggio.

Riassumo brevemente la situazione, per quello che ne so.
L’articolo (di cui ho scritto nel mio blog – pulsante: diari e altro – a partire dallo scorso ottobre) che prevedeva l’esercizio della funzione spia per i medici (art. 45, comma 1, lettera t) é stato soppresso.
A seguito delle pressioni del presidente della camera é stato proposto un emendamento che introdurrebbe una deroga dalla funzione spia per i presidi .
Nulla é stato invece modificato della lettera f) che, decriptata perché di difficile lettura, impegna alla presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione di atti di stato civile, ivi comprese le registrazioni delle nascite di cui mi sono occupata, in questo sito il 24 aprile, il 10, 15 e 28 marzo.
Questa norma, unita alla introduzione del ‘reato di clandestinità’ non lascia ben sperare nemmeno nella certezza dell’esonero dalla funzione spia per medici e presidi.
Quando la legge sarà passata bisognerà fare estrema attenzione a regolamenti attuativi e circolari che hanno mietuto vittime addirittura in previsione dell’approvazione parlamentare.

Insisto a scriverne poiché ho registrato –almeno a livello locale- un rifiuto di questa informazione Un pubblico amministratore, cui mi ero rivolta, mi ha scritto: “Non mi sembra il caso di esagerare predicando pericoli che in realtà non ci sono” e poi ha ribadito:“Gridare al lupo al lupo per poi essere smentiti dai fatti e’, secondo la mia opinione, un grave errore” e molte persone con cui ho tentato un colloquio si sono defilate con un bonario “Impossibile!” E, non lo dicevano per pietà. ma io glielo leggevo negli occhi “perché mai dovremmo credere a una vecchia matta?”.
Unici fatti positivi registrati localmente per l’aspetto specifico: due articoli del direttore di Voce Isontina (settimanale della diocesi di Gorizia) che –bontà sua- ha creduto all’esistenza della ‘famigerata lettera f). Potete leggerli qui e qui.
Riporto anche i link a rispettabili, autorevoli documenti:
1. comunicato ASGI sulla lettera f;
2. commento Bonetti sul ‘pacchetto sicurezza’.
(Paolo Bonetti è Professore associato di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Milano-Bicocca, membro del Consiglio direttivo dell’ASGI)

So che il respingimento della nave in Libia ha suscitato tale orrore da provocare persino una reazione dei vescovi italiani che, impegnati nel chiacchiericcio sul divorzio Berlusconi, non avevano trovato parole adeguate per la possibile sottrazione dei figli alle madri.
Escludo a priori che fossero influenzati dalla memoria del caso Mortara.
Insisto però a pensare che un orrore non ne seppellisca un altro ma che la nostra attenzione debba essere vigile su ogni aspetto.
Quindi continuo a pubblicare informazioni su fatti meno noti di altri.

9 Maggio 2009Permalink

24 aprile 2009 – Da re Erode al Parlamento italiano.

La strage continua…e c’é sempre chi sta a guardare.

Nel mio blog e in questo sito ho dato molte informazioni su due aspetti di quel coacervo di proposte confuse e spesso illeggibili, che va sotto il nome di decreto sicurezza, approvato dal Senato e ora in dibattito alla Camera.
A quanto ho capito consultando gli atti parlamentari fino alla seduta di commissione di ieri pomeriggio, il provvedimento riprenderà il suo iter in aula il 29 aprile.
E’ possibile quindi che la prossima settimana lo scempio si compia.
Forse c’é qualche speranza per ciò che riguarda l’abolizione della norma che vuole trasformare i medici in spioni –abolendo il vincolo del segreto professionale: A questo si sono opposti medici e personale sanitario in genere.
Lo hanno fatto in forma trasparente e determinata, tanto da ottenere un’audizione in parlamento

Riporto per esteso la relazione che ne hanno dato perché offre informazioni attendibili.

  22 aprile 2009. Audizione alle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Questo pomeriggio in Commissione congiunta Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, sono stati auditi il dr. Bianco della FNOMCeO, la dr.ssa Di Tullio a nome dell’Intersindacale medica, il dr. Magnano di MSF ed il dr. Geraci della SIMM (che ha rappresentato anche l’OISG). Questa audizione fa parte di una serie di audizioni sul c.d. “pacchetto sicurezza”. In modo unanime è stata espressa, con varie argomentazioni, la contrarietà alla cancellazione del “divieto di segnalazione” con l’invito pressante a ristabilire la “ratio” della norma originaria e cioè rimuovere tutti gli aspetti ostativi (quindi anche eventuali timori di denuncia) nell’accesso alla tutela sanitaria degli immigrati. In base a specifiche domande sono stati forniti dati e considerazioni sulla salute degli immigrati e sui possibili scenari. La SIMM ha espresso una esplicita critica anche all’introduzione del “reato di clandestinità”, condizione patogena di per sé!Si è cercato di avere conferme sulla notizia circa lo stralcio dal ddl della norma in questione (abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del D.Livo 286 del 98) pubblicata su La Repubblica (22 aprile pg. 11). Nessuno dei parlamentari presenti (circa 15) ha confermato la notizia.
Prima dell’audizione, su sollecitazione dell’on. Mussolini, e successivamente all’incontro in una discussione con un esponente della Lega, ci è stato fatto notare come l’eventuale stralcio della norma non cambi nella sostanza il dovere dei sanitari di denunciare l’immigrato senza permesso di soggiorno, in quanto sussiste un reato perseguibile d’ufficio come quello di presenza irregolare. Ci riserviamo di approfondire tale scenario anche se riteniamo che qualora auspicabilmente persistesse il divieto di “alcuna segnalazione”, ciò possa essere di per se esaustivo.

Per ciò che riguarda invece l’impossibilità per chi sia privo di permesso di soggiorno di registrare atti di stato civile il silenzio é plumbeo da tutte le parti o quasi.
Eppure, sia pur tardivamente, alcuni siti specializzati ne hanno dato notizia e proposto commenti.
Cito per tutti l’Associazione Studi Giuridici Immigrazione cui rinvio per un esame più accurato della questione.
Da parte mia mi limito a segnalare una novità storica di significativa portata: le leggi razziali del 1938 impedivano la registrazione del matrimonio dei non ariani (presto sarà impedito il matrimonio dei sans papier), ma non ponevano ostacoli alla registrazione della nascita.
Presto probabilmente la possibilità di tale registrazione sarà negata agli stessi sans papier per ragioni etno-burocratiche.
L’unico precedente storico a me noto é l’appropriazione di neonati da parte dei colonnelli argentini, che poi provvedevano ad ucciderne le madri per farli ‘adottare’ da loro complici.
Ce ne hanno parlato le nonne di piazza di maggio, evidentemente inascoltate.
Io mi aspettavo una reazione da parte dei sindaci: come possono accettare di non avere l’evidenza della popolazione del territorio che dicono di governare?
Ho guardato i comunicati dell’ANCI. Nulla.
Nemmeno uno squittio, almeno nella regione dove mi é capitato di vivere.
Probabilmente se fossero minacciati da una proposta di legge intesa a decurtare la loro retribuzione si recherebbero tempestivamente a Roma, coperti da fascia tricolore.
Ma i bambini, cui sarà impedita la vita in famiglia, non meritano tanto sforzo.
Io dispero e mi chiedo: dopo il parto chi avrà il compito di strapparli alle madri?

24 Aprile 2009Permalink

15 marzo 2009 – Ci stiamo organizzando per creare i bambini fantasma.

All’Assessore regionale
alla salute e protezione sociale

Al Sindaco di Udine

Agli assessori comunali ai servizi sociali, demografici e di cittadinanza

LORO SEDI
Egregi signori,

Può accadere che leggi di livello nazionale investano così direttamente la nostra esistenza da esigere, ancor prima di circolari esplicative che ne chiariscano i modi dell’operatività, l’intervento dell’ente locale quale momento di diretto contatto con le persone, minacciate da rischi il cui annuncio é già per sé carico di gravi conseguenze. Le istituzioni in questi casi possono essere, come non mai, garanzie di coesione e ragionevoli certezze nell’organizzazione sociale.

E’ ormai noto, perché anche mezzi di comunicazione spesso sommari e sonnacchiosi ne hanno dato ampia informazione, che la minacciata soppressione del segreto professionale nei confronti degli immigrati irregolari ha mobilitato le coscienze di medici e operatori sanitari in genere, determinati a difendere, insieme ai diritti dei migranti sans papier, la propria etica professionale e il bene della popolazione tutta.
Il comma 5 dell’articolo 35 della Dlgs 286/1998 – di cui il senato ha previsto la soppressione -così recita: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano” (Ne é prevista la soppressione alla lettera t) comma 1 del ddl 733).
Perciò non dirò nulla in merito al problema appena richiamato, per soffermarmi invece su un altro aspetto meno noto della questione, anche perché espresso nel disegno di legge in un linguaggio inaccessibile al lettore, che pur avrebbe diritto ad essere informato sui contenuti dell’attività parlamentare.

Oggi le norme ancora in vigore prevedono che gli immigrati non siano tenuti ad esibire il permesso di soggiorno (o analogo documento quale, ad esempio, la carta di soggiorno, come indicato all’articolo 5, comma 8 del Dlgs 286/1998) quando chiedano documenti attinenti lo stato civile.
Così recita il comma 2 dell’art. 6 del Dlgs 286/1998 ” Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Se alla Camera dei deputati verrà confermato il testo del ‘pacchetto sicurezza’ già approvato inl Senato non sarà più così: la richiesta degli atti di stato civile comporterà l’esibizione del permesso di soggiorno, di cui –per definizione- un sans papier non dispone. Di conseguenza la nuova legge, se approvata, “introdurrebbe l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita” (Comunicato ASGI – 11 marzo 2009 che si riporta integralmente in calce).

Così recita, nel quadro delle Modifiche al testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 proposte dal ‘pacchetto sicurezza’, la lettera f) del comma 1) dell’articolo 45:
”le parole «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35».
Il nuovo articolo che ho cercato di ricostruire reciterebbe: ”Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Per l’aspetto che qui ci interessa così recita l’articolo 35 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286: “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani”.
Nella stesura del nuovo articolo le parole ‘atti di stato civile’ scompaiono per essere sostituite dal riferimento alle prestazioni sanitarie previste dall’art. 35 (per cui non sarebbe richiesto il permesso di soggiorno, ma che sono diventate di diffuso interesse per essere soggette a possibilità di conclamata delazione).

Forse gli ‘atti di stato civile’ non sono nominati nel nuovo testo – né per venir riconosciuti, né per essere esclusi al fine dell’esibizione o meno di documenti identificativi – perché. nell’intenzione del legislatore dall’oscuro linguaggio, rientrano fra quelli relativi al “rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati” (sempre elencati nell’ormai famosa lettera f) del comma 1 dell’art. 45) che richiedono l’esibizione previa del permesso di soggiorno o analogo documento.

Ora cerchiamo di immaginare quale circostanza crea la necessità della richiesta dell’atto di stato civile che attesta una nascita: é evidentemente quella del parto, quando una mamma riconosce formalmente che una relazione d’amore durata nove mesi approda all’autonomia di un essere umano oppure decide di non riconoscerlo o viene costretta a tanto dalle circostanze (in cui rientrerebbe a pieno titolo il pacchetto sicurezza). La sua volontà é certificata nell’apposito modulo “Certificato di assistenza al parto”, compilato dall’ostetrica o dal medico che assiste al parto, in cui sono riportate anche le generalità della madre (data di nascita, comune di residenza e cittadinanza). A questo primo atto seguirà la registrazione presso il comune di residenza.

Se ciò le viene reso impossibile dall’assenza di un pezzo di carta, il permesso di soggiorno appunto, il neonato sarà un individuo insostituibilmente presente nel divenire dell’umanità, ma inesistente all’anagrafe, impossibilitalo ad essere riconosciuto figlio dei suoi genitori che, comunque, offrirebbero allo stato italiano la possibilità di censire una fetta di stranieri irregolari.

Che accadrà di quel piccolo?

Se la mancata registrazione del bambino all’anagrafe comunale verrà incrociata con i dati del certificato di assistenza al parto, ne potrebbe conseguire l’espulsione della non-mamma (é possibile essere riconosciute madri di fantasmi?).
Le norme ancora in vigore prevedono che le puerpere non possano venir espulse, per rispettare il diritto del neonato ad essere accudito, appunto, dalla sua mamma.
A chi spetterebbe la cura di fantasmi neonati nella previsione del legislatore italiano?
Oppure quel piccolo potrebbe venir sottratto alla madre (che volesse prendersene cura pur senza poterlo riconoscere, se, per farlo, dovesse esibire il fatal pezzo di carta di cui qualsiasi irregolare non dispone) e inserito di forza in qualche rinato istituto, a beneficio dei gestori dello stesso.
In tal caso chi si occuperebbe di strapparlo dalle braccia della madre per adempiere al dettato criptato nella lettera f del comma 1 dell’art. 45?
E se la madre, indotta dalla paura della delazione sanitaria, lo partorisse occultamente (affrontando tutti i conseguenti danni per la salute sua e del piccolo) potrebbe facilmente esserle tolto da organizzazioni criminali per venir immesso in qualche canale finalizzato al ‘dono’ d’organi, allo sfruttamento sessuale, ad adozioni illegali (simili nell’origine a quelle praticate in Argentina ai tempi dei colonnelli) o ad altro obiettivo perverso.
Si permetta infine ad una singola cittadina di chiedere al Sindaco in virtù del Suo ruolo e agli Assessori nell’ambito delle rispettive competenze, se vogliano preoccuparsi della questione almeno per lo sconcio imposto ai servizi anagrafici, qualora accettino, a seguito di un’omissione che in futuro potrebbe essere imposta, che sul loro territorio si costruiscano apolidi o bimbi fantasma.
Non sembra che la gravità del problema consenta un’attesa silente e passiva della deprecata, ma possibile, approvazione del pacchetto sicurezza, un’attesa che non si assicuri la precostituzione di difese delle persone minacciate e insieme della dignità dell’ente locale.
E permetta l’assessore regionale, sempre ad una persona scollegata da qualsiasi vincolo di appartenenza politica o associativa, di chiedere che vengano allertati -nell’ambito dei poteri della regione- i comuni e i punti nascita perché ottemperino, nonostante tutto, il dettato della Legge 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 di cui si trascrivono pochi articoli (precisando che il termine fanciullo indica convenzionalmente il minore).
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 7
1. Il fanciullo e’ registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio’ non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo e’ illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Distinti saluti
Augusta De Piero

15 Marzo 2009Permalink