11 aprile 2017 – Un decreto miracoloso, diecimila militari saranno dirigenti.

Scrive Sergio Rizzo sul Corriere della sera

Il palazzo del ministero della Difesa (foto Jpeg)Lo Stato si appresta ad arruolare un esercito di dirigenti pubblici. E mai come in questo caso i termini calzano a pennello. Perché si tratta di militari: diecimila, più o meno, per i quali un colpo di bacchetta magica spalancherà le porte di «una carriera a sviluppo dirigenziale». Automatica. Dopo 13 anni di servizio qualunque ufficiale non abbia demeritato (cioè tutti) avrà il grado di maggiore diventando in questo modo un dirigente pubblico. Il sortilegio è in un decreto legislativo all’esame del parlamento per il prescritto parere non vincolante. Sessantasette pagine piene di tabelle misteriose accompagnate da una relazione tecnica di 137 pagine. Un labirinto di articoli, commi e lettere, tempestato di rimandi e astratti riferimenti normativi. Dove l’unica cosa chiara è il costo. Allo Stato impegnato ora nella ricerca di 3,4 miliardi per evitare gli strali europei lo scherzetto costerà quasi un miliardo soltanto per i primi tre anni. Dopo di che saranno necessari circa 400 milioni ogni anno. Per sempre: ai gradi più elevati sarà concesso un aumento di stipendio fisso del 6% ogni due anni. Per non parlare della quantità di stellette. Gli ufficiali superiori con grado da maggiore in su sarebbero oggi 12.346: e con i 470 (quattrocentosettanta) generali, arriviamo a 12.816. Una cifra destinata a crescere ininterrottamente fino ai 16.031 del 2022, per scendere poi pian piano fino al 2026 quando i 13.926 appartenenti agli alti gradi saranno pur sempre 1.110 più del numero previsto oggi dal riordino. Il bello è che i generali resteranno sempre gli stessi: 57 di Corpo d’armata, 104 di Divisione e 309 di Brigata. Molti di più rispetto ai posti di comando disponibili fra Esercito, Marina e Aeronautica. Abbiamo metà dei generali degli Usa (900 circa) che contano però su un milione e mezzo di effettivi. Dieci volte i nostri, previsti ridursi a 150 mila entro il 2024, quando avremo un ufficiale superiore per ogni dieci militari. Todos caballeros…

Qualche domanda fra le molte che si affollano alla mente
Lo ‘scherzetto’ (come amaramente Rizzo  chiama una riforma evidentemente strutturale) costerà un miliardo in tre anni. Ora ci troviamo in una fase della vita del Paese in cui la povertà è montante, le pensioni sociali risultano irrisorie rispetto al costo della vita, gli stipendi spesso sono insufficienti. Non è raro il caso di persone che non riescono a pagare la bolletta della luce e del gas e non possiamo ignorare i suicidi che nascono dalla disperazione di chi non ce la fa. La somma destinata al sostegno delle carriere militari poteva essere investita, come manovra strutturale, per una delle finalità proposte dalle condizioni di povertà emergente, risparmiandoci l’amaro sapore del prevalere di un privilegio corporativo? E inoltre un passaggio così massiccio di ufficiali superiori al ruolo di pubblici dirigenti sarà favorevole all’efficienza dell’amministrazione? E infine nel testo è chiaramente indicata la natura dell’atto, un decreto legislativo, alla cui emanazione il governo è stato evidentemente delegato. Così un atto avente forza di legge, adottato dal governo, potrà avere il parere non vincolante del Parlamento. Cui prodest?

11 Aprile 2017Permalink

7 aprile 2017 – Se li cerchi li trovi …purtroppo sono sempre lì.

Mentre è stata approvata la legge sui ‘minori non accompagnati’ ho cercato di raggiungere i fantasmi, sperando fossero scomparsi mentre ci sono ancora e temo per la loro cancellazione. A tanto dovrebbe provvedere la Commissione Affari Costituzionali del Senato se approvasse le “Disposizioni in materia di cittadinanza” dove la rimozione della norma che dal 2009 infanga il nostro ordinamento è prevista al comma 3 dell’art. 2. Se finora l’ignavia e la malafede di molti legislatori nonché l’indifferenza dell’opinione pubblica hanno impedito che ciò avvenisse, l’elezione del presidente della commissioni Affari Costituzionali nella persona del senatore Torrisi non è confortante (oltre la vicenda che ho descritto ieri, 6 aprile). Anche se oggi da senatore fa parte (ma sembra ne sia stato espulso)  del gruppo  Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa (Ap-CpE), nel 2009 era deputato di Forza Italia, gruppo che votò il pacchetto sicurezza, compreso l’articolo che vuole distruggere l’esistenza giuridica dei nati da genitori non comunitari irregolari.

7 Aprile 2017Permalink

6 aprile 2017 – La storia si ripete?

Ieri sera ho letto della mancata elezione del presidente della commissione senatoriale Affari Costituzionali.
Pur di impedire l’elezione del presidente della commissione si è formata una maggioranza imprevista, analoga secondo me all’aggregazione di forze politicamente disomogenee che ha determinato la vittoria del NO nel referendum dello scorso dicembre (vittoria che sarei stata lieta di celebrare se vi avessi potuto intravedere un briciolo di possibile futuro).
Non voglio entrare nel discorso della conta che adesso occuperà per un po’ maggioranze e minoranze, indifferenti agli effetti sugli impegni che il calendario della commissione presenta, effetti quelli sì legati ad aspettative del paese.
Il problema di fondo è la legge elettorale per cui manca una norma che garantisca i cittadini nell’espressione del voto, ma resta appesa al nulla anche la legge sulla cittadinanza in cui si trova l’articolo che assicurerebbe – se fosse approvata – l’esistenza giuridica dei figli dei migranti non comunitari irregolari, esistenza loro negata dal 2009.
Si profila una situazione simile a quella che nel giugno del 2006 (il governo Prodi era nato in maggio) portò alla bocciatura della candidatura alla presidenza della commissione difesa della senatrice Menapace (una persona cui penso sempre con ammirazione e rispetto) per assicurare l’elezione del sen. De Gregorio. Il De Gregorio avrebbe poi cambiato casacca e due anni dopo contribuito alla caduta del governo Prodi cui seguì il IV governo Berlusconi.
Ricordo ancora le facce più inebetite che sgomente (e sostanzialmente ridicole) di alcuni ministri ed esponenti politici della maggioranza di allora (eletti, non voglio dimenticarlo, a norma porcellum) che evidentemente non avevano capito niente di quello che succedeva e subivano una situazione che non avevano saputo governare tutti chiusi nel loro guicciardiniano ‘particulare’.
E’ terribile assistere al caos sapendo che i cittadini non hanno neppure strumenti elettorali adeguati per porvi rimedio. Le proposte dei 5 stelle di affidamento all’azienda Casaleggio per una specie di democrazia a parer loro assembleare non producono certo speranza ma se mai aggiungono un elemento di ulteriore disperazione e sfiducia.

 

6 Aprile 2017Permalink

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

 La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l’articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook

Minori ‘non accompagnati’

La legge 07/04/2017 n° 47 era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo.
Si tratta delle “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” [1]. La notizia è molto buona. Speriamo lo sia anche l’applicazione della legge. Si afferma trattarsi del primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione di minorenni soli.
Il testo originario venne proposto nel mese di ottobre del 2013 dalla deputata Sandra Zampa che, a quanto mi consta, ne seguì attentamente l’iter, assicurando un interesse pubblico e facendo sì che non affondasse nell’indifferenza  e nel silenzio come spesso accade per le norme che riguardano i diritti dei soggetti fragili, che presentano una bassa contrattualità perché non favoriscono il successo di chi afferma occuparsi di loro.
Comunque la legge è stata approvata con 375 sì (maggioranza e 5 stelle), 13 no (lega)  e 41 astenuti (la cd “astensione critica” di Forza Italia, CoR e Fratelli d’Italia).

Vorrei poter pensare che, se l’impressionante e preoccupante numero di minori scomparsi dopo lo sbarco è stato certamente un incentivo al lavoro del parlamento, si sia anche tenuto conto del principio del ‘superiore interesse del minore’, affermato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [2] approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata con legge in Italia nel 1991.

Il diritto alla continuità affettiva

Negli anni più recenti il problema dei minori e particolarmente dei bambini è apparso più volte nei mezzi che mi piacerebbe chiamare di informazione, se spesso non fossero di disinformazione; e in particolare se ne è occupata la legge n. 173/2015  [3]  che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare, privilegiando quindi – quando si manifestino le condizioni per il passaggio dall’affido all’adozione – la certezza consolidata della famiglia affidataria.
Quando però venne approvata la legge sulle unioni civili [4] le urla scomposte e sconsiderate dell’on. Giovanardi e altri suoi simili aprirono alla ricerca violenta e volgare del capro espiatorio da proporre come residuo trofeo a chi quella legge non voleva, identificando, nei figli di famiglie omossessuali, creature non degne della continuità affettiva e fu loro negata la stepchild adoption [5].
Restava così aperta la strada dell’ineguaglianza del debole, abusato – nel quadro del diritto prima che in quello dell’ineguaglianza sociale – come un deterrente in una strategia per ora vincente, buona per menti fanatiche.

I bambini fantasma per legge

Un passo fondamentale nella strada della affermazione della ineguaglianza del debole era stata l’approvazione del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ [6] sul cui punto specifico riguardante i minori l’allora deputato on. Orlando nel 2011 aveva presentato un’interrogazione parlamentare. Ne era stato sollecitato da Paola Schiratti,  consigliera provinciale di Udine, una donna competente e capace di andare oltre la ricerca del consenso da valutarsi con la conta di voti ricercati comunque. Ora purtroppo Paola non c’è più.
A quella interrogazione aveva risposto il sottosegretario Michelino Davico (componente della Lega Nord) che, per il suo ruolo, non avrebbe potuto all’epoca proporre beceri slogan (ricordo che siamo nel tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Interno on. Maroni e la lega fa parte del governo).
Eccone il testo : “Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico. Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia. Il sottosegretario di stato (Miche1ino Davico)”.

Resta misteriosa la ragione per cui, l’opposizione ai ‘matrimoni di comodo’ ne comportasse l’estensione dei danni a neonati, ridotti ad esistere a norma di circolare e non di legge. La mia interpretazione (che nessuna delle numerose persone con cui ho parlato ha mai smentito) è che si attendesse il momento opportuno per far decadere anche la foglia di fico della circolare che venne immediatamente emanata per affermare ciò che la legge diceva … ma questa è solo un’opinione mia [7].

La storia però è capace di ironie impreviste e nel 2011 il ricorso di una coppia verso l’espulsione comminata al ‘lui’ (nordafricano senza permesso di soggiorno) approdò alla Corte Costituzionale che riportò il Cadice civile alla situazione precedente il 2009 e il permesso di soggiorno scomparve dalla lista dei documenti necessari per la richiesta di pubblicazioni matrimonio nell’albo comunale  [8].
Restava la penalizzazione dei neonati per rimediare alla quale  furono presentate due proposte di legge finalizzate a cancellare il vulnus introdotto dalla legge 94 ma nessuno si prese cura di sostenerne l’iter e restarono inevase [9]

Parlamento incapace e opinione pubblica connivente

Le due proposte di legge che, se approvate, avrebbero potuto risolvere il problema furono ampiamente ignorate anche dai loro firmatari pur se inserite, dai presidenti di camera e senato, negli oggetti all’attenzione delle rispettive commissioni Affari costituzionali. Il disinteresse dell’opinione pubblica garantì la pigrizia e l’insipienza parlamentare.
Lo trovo così umiliante che non elenco neppure i tanti, troppi esempi che mi vengono alla mente, salvo uno dove al danno del silenzio si unisce la beffa di chi dichiara nella forma più ufficiale il proprio interesse per la ‘famiglia’.
Mi riferisco alla chiesa cattolica che nel 2015 celebrò il Sinodo della famiglia, conclusosi con un ampio documento. In quel testo si considerano con attenzione le criticità della vita familiare, si elencano con  puntualità i soggetti che più soffrono di tali criticità e si voltano le spalle (in associazione con spalle laiche e altrettanto sciagurate) di fronte ai bambini cui, per il solo fatto di nascere da genitori con particolari caratteristiche burocratiche, la famiglia giuridicamente riconosciuta è negata in parallelo all’impossibilità di madri e padri di dichiararsi giuridicamente tali .[10].
Quando scoprii che il  ‘segretario speciale del sinodo’ era un arcivescovo di cui avevo stimato alcuni scritti (mons . Bruno Forte) gli mandai un messaggio e pochi giorni dopo trovai un suo articolo, molto chiaro anche sul problema della negazione del certificato di nascita, pubblicato su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 [11].
Nei documenti sinodali non se ne trova traccia

Oggi: ancora uno spiraglio. Ottimismo esagerato? Probabilmente sì

E’ presente nei documenti della commissione Affari Costituzionali del senato il ddl 2096 già approvato dalla Camera che titola ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’. Presente, ma ignorato da un anno almeno, nell’art. 2 comma 3 contiene un passaggio che, se approvato, risolverebbe l’ormai annoso problema dei bambini fantasma almeno per il futuro. [12]. Certamente i danni che quella noma produce non potranno essere rimediati per il passato mentre continuano ad avere il loro spazio di operatività nel presente.

Un tentativo organizzato di impegno civile

Di recente un  gruppo di associazioni, sostenute nel loro impegno da alcuni cittadini, consiglieri comunali e assessori del Comune di Udine, ha inviato a mezzi di informazione nazionali e locali, nonché ai componenti della commissione Affari Costituzionali del senato, un comunicato che – in una specie di attività condivisa del ‘voltar le spalle- nessuno ha pubblicato. A futura e forse inutile memoria (se non della tristezza che provoca la fermezza del rifiuto) ne trascrivo il testo:

Diritto al certificato di nascita

La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge. Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),

chiediamo

con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.

Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori

4 Aprile 2017Permalink

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma – Note

 I numeri in parentesi quadre si riferiscono al testo che precede e che ho preferito spezzare per facilitarne la pubblicazione su facebook

[1]. Valide esposizioni sintetiche della legge  07/04/2017 n. 47 http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/29/minori-stranieri-non-accompagnati http://www.pietroichino.it/?p=44468

[2] La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È il documento che riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti. L’Italia ha ratificato la Convenzione  con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 introducendo purtroppo traducendo ‘child’ con il melenso ‘fanciullo’. Oggi si usa più spesso la dizione ‘infanzia e adolescenza’

Gli strumenti internazionali a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate.  Tali strumenti internazionali però non definiscono il principio di superiore interesse  che enunciano e cui pur si richiamano. Ricordo, per il significato che hanno in questo contesto, gli artt. 3 e 7 della Convenzione come tradotti nella legge 176/1991.

Articolo 3  In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Articolo 7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Non dimentichiamo che anche l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

[3] LEGGE  19 ottobre 2015, n. 173   Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (15G00187)   Trascrivo i link per raggiungere rispettivamente il testo della legge e la presentazione dei contenuti. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[4] LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

[5] Il bel commento di Michela Marzano sulla negazione della stepchild adoption   https://diariealtro.it/?p=4432

[6] Legge 94/2009 art.1 comma 22 lettera g Ne descrissi i contenuti  in un articolo, pubblicato dal mensile genovese Il gallo nel 2011, che si può leggere con questo link:  https://diariealtro.it/?p=673 15 marzo 2011 – quaderni de Il Gallo, periodico genovese Marzo 2011  – Anno XXXV  (LXV) N. 710   NORME DI LEGGE LESIVE DI UMANITÀ (pag. 12)

[7] Circolare Ministero dell’Interno n. 19/2009 http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-19-del-7-agosto-2009.html#.WOOYw-RU3v8

[8] http://www.meltingpot.org/Corte-Costituzionale-illegittimo-il-requisito-della.html#.WOKLieRU3v8 Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della regolarità del soggiorno ai fini del matrimonio sentenza 245/2011

[9]  Camera -Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”  (740) (presentata il 13 aprile 2013). Senato – Lo Giudice ed altri: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione  (1562) (presentata  10 luglio 2014)

Nota: la citazione numerica 286 nei titoli delle leggi è dovuta al fatto che le norme  sull’immigrazione confluiscono appunto al Testo Unico286/1998, via via modificato.. Per leggerne il testo coordinato: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

[10]  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

[11] https://diariealtro.it/?p=3863

[12] ddl2092 senato  Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm

 

4 Aprile 2017Permalink

1 aprile 2017 – Calendario di aprile

.1 aprile 1939   – Inizio della dittatura franchista in Spagna
.1 aprile 2015   – Accordo Losanna su nucleare iraniano
.2 aprile 2005   – Morte di Giovanni Paolo II
.2 aprile 2015   – Strage al campus universitario di Garissa (Kenia)
.4 aprile 1949   – A Washington viene fondata la NATO
.4 aprile 1968   – Assassinio di Martin Luther King
.5 aprile 1943   – Arresto di Dietrich Bonhoeffer
.6 aprile 1992   – Inizio dell’assedio di Sarajevo
.6 aprile 2009   – Terremoto de L’Aquila
.7 aprile 2017  –   Attentato Stoccolma
.9 aprile 1945   –  Le SS impiccano Dietrich Bonhoeffer
10 aprile 2017 –   Pesach (o Passover) cade quest’anno (5777 nel calendario ebraico)
………………………. dal 10 al 18 aprile.
11 aprile 1963 – Giovanni XXIII promulga la Pacem in terris
11 aprile 1987 –  Muore Primo Levi
13 aprile 2016 –  Muore Pietro Pinna
14 aprile 2014 –  Rapimento di 200 studentesse nigeriane da parte di Boko Haram.
15 aprile 1912 –  Affonda il Titanic
16 aprile 1995 –  Pakistan: assassinio del sindacalista Iqbal Masih. Aveva 12 anni
17 aprile 1961 –  Cuba. Fallisce lo sbarco di anticastristi nella Baia dei Porci
19 aprile 2003 –  Elezione di papa Benedetto XVI (Joseph Ratzinger)
20 aprile 570   –  Nascita del profeta Muhammad (che chiamiamo Maometto)
20 aprile 1946 –  Morte di Ernesto Buonaiuti
20 aprile 2017 –  Attentato terroristico agli Champs Elysées
21 aprile 1967 –  Grecia – colpo di stato dei colonnelli
22 aprile 1616 –  Morte di Cervantes
22 aprile 2016 – 23 aprile 1564 – Nascita di Shakespeare
24 aprile           – Commemorazione della morte e della deportazione degli Armeni
24 aprile 2013 –  Crollo fabbrica Rana Plaza Bangladesh
25 aprile          –  Festa della liberazione
25 aprile 1974. – Portogallo: rivoluzione dei garofani
26 aprile 1986 –  Ucraina: scoppia il reattore nucleare di Chernobyl
27 aprile 1937 –  Morte di Antonio Gramsci
28 aprile 1969 –   Charles de Gaulle si dimette da presidente della Francia
28 aprile 2013 –   Governo Letta
28 aprile 2013 –   Attentato a palazzo Chigi
28 aprile 2017 –    Visita papa in Egitto
29 aprile 1944 –   Rivolta del ghetto di Varsavia
30 aprile 1982 –   Palermo Cosa Nostra uccide Pio La Torre

1 Aprile 2017Permalink

30 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – Editoriale

L’Europa deve difendere i diritti di tutti

Oltre 170 associazioni hanno inviato una lettera ai Capi di Stato e Governo dei Paesi dell’Unione europea chiedendo “una gestione del fenomeno migratorio che sia etica e fondata su principi e azioni lontani dalla retorica populista“. Una gestione che può essere concreta espressione dei tanto declamati i valori europei in questo 60° anniversario del trattato di Roma e uno degli elementi fondanti della nuova convivenza nell’Unione.

Di fronte alla preoccupante narrativa populista e xenofoba che sta caratterizzando il dibattito sulla migrazione in Europa e nel mondo, vogliamo lanciare con questa lettera un appello a voi, leader europei, perché vi facciate portavoce in Europa e nel mondo dei diritti e dei valori che caratterizzano l’Unione Europea ormai da più di 60 anni. Dobbiamo essere uniti nell’impedire che un approccio della gestione dei flussi migratori basato sulla deterrenza e la chiusura delle frontiere denigri e saboti il più ampio progetto europeo. Ogni giorno siamo testimoni della solidarietà delle persone comuni verso coloro che fuggono da guerre brutali, persecuzioni, violazioni dei diritti umani, instabilità e povertà estrema. In tutta Europa e nel mondo, vediamo gente accogliere rifugiati e migranti nelle loro comunità, aprire la propria porta di casa, fornire volontariamente sostegno economico e beni di prima necessità o a volte anche solo tempo e conforto umano. Siamo orgogliosi dell’impegno che l’Europa ha preso in passato nel garantire il rispetto del diritto internazionale e i diritti umani, e confidiamo in voi per portare avanti e promuovere questo impegno sia all’interno che all’esterno dell’Europa. Tuttavia, con l’aumento del numero di persone bisognose arrivate in Europa nell’estate del 2015, l’Europa stessa non è stata capace di rispondere con umanità, dignità e solidarietà alle pressioni migratorie e alle richieste di aiuto di gente disperata in fuga o in cerca di una vita migliore. Sentiamo continuamente ribadito l’impegno di garantire il rispetto dei valori europei da parte dei Governi – valori quali la dignità umana, la liberà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e i diritti umani. E’ arrivato il momento di tradurre questo impegno in azione. L’Europa e gli Stati Membri stanno concentrando le proprie politiche migratorie sul controllo delle frontiere, bloccando l’arrivo dei migranti e richiedenti asilo al di fuori dei confini europei, in paesi di transito, spesso pericolosi, che non garantiscono adeguato accesso alla protezione internazionale. Vi chiediamo dunque una gestione del fenomeno migratorio che sia etica e fondata su principi e azioni lontani dalla retorica populista. Dimostrare forza non significa cacciare chi è in difficoltà. Dimostrare forza significa avanzare sicuri e uniti sulla via della difesa dei propri valori umani. Paesi quali la Turchia, la Giordania e il Libano continuano ad accogliere milioni di rifugiati. L’Unione Europea e gli Stati membri devono continuare ad agire in quanto attori politici credibili e non costringere migliaia di persone a vivere in condizioni inumane e degradanti sulle isole greche, o respingendole in zone di guerra come la Libia. Un approccio basato sulla deterrenza e la chiusura delle frontiere non può prevalere su politiche migratorie sostenibili e capaci di garantire il rispetto dei diritti delle persone. Chiediamo a voi e ai leader europei di aprire vie regolari e sicure verso l’Europa, ad esempio attraverso il rilascio di visti umanitari e altri tipi di visti, l’incremento delle quote di reinsediamento, l’accesso a programmi di ricongiungimento familiare rapidi ed efficaci, una più efficace mobilità lavorativa che consideri tutti i livelli di qualificazione. Ricordate sempre che le vostre decisioni hanno conseguenze importanti sulla vita e la morte delle persone. Continuando un pericoloso gioco al ribasso degli standard di accoglienza, gli altri paesi del mondo seguiranno il vostro esempio. L’Europa riprenda coraggiosamente il suo ruolo di garante dei diritti umani e fondamentali nel mondo.

30 Marzo 2017Permalink

29 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 2

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

Il superiore interesse del minore: una beffa?

Recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione fu ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. Purtroppo però da noi il principio del “superiore interesse del fanciullo” sembra non aver avuto fortuna. Restiamo agli esempi più evidenti.

Mentre già aveva ascolto il dibattito sulle Unioni Civili  (che sarebbero diventate legge n. 76 il 20 maggio 2016) era stata approvata la legge n. 173/2015 che riconosce il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. Si sa bene quanto lunghe siano le procedure per un’adozione – e quindi quanto penose le liste d’attesa – ma, quando per un minore in affido si realizzino le condizioni per l’adozione, il piccolo non viene tolto alla famiglia che lo ha ospitato ma questa è la prima ad essere considerata per evitagli un altro strappo nella vita che ne è già segnata.. Sembrava ovvio quindi che, nel caso di una coppia gay con un figlio, il genitore non riconosciuto tale per legge lo potesse adottare.  Quindi,  se un qualche evento sfortunato avesse interrotto la continuità della vita familiare, si sarebbe affermato quel  “diritto alla continuità affettiva” da poco diventato legge. Sarebbe stata la stepchild adoption.. E invece no. Vi fu chi nel dibattito sulle Unioni Civili riuscì a prevaricare e a imporre – a segno della propria squallida vittoria – il capro espiatorio, identificato nel piccolo che rimanesse senza genitore e quindi condannato per legge allo stato di abbandono, non avendo l’altro papà diritto alcuno a prendersene cura.

E non basta. Nel 2009, quando fu approvato il così detto ‘pacchetto sicurezza’, si decise che per registrare la dichiarazione di nascita di un figlio, fosse necessario presentare il permesso di soggiorno che evidentemente i migranti irregolari non hanno. Dal 2009 quindi figli che loro nascano in Italia diventano centri di identificazione ed espulsione (di carne e senza oneri per lo stato) dei loro genitori, inducendoli forse a occultarli per non vederseli strappare. In sette anni il parlamento non è riuscito ad abrogare poche parole che negano l’esistenza giuridicamente riconosciuta di un bambino e il suo rapporto con sua madre e suo padre..

Quando e dove si realizza quel superiore interesse cui siamo tenti per legge? Un recentissimo caso ha riproposto il problema. Due cittadini italiani. omossessuali che vivono in Gran Bretagna, dove hanno celebrato il loro matrimonio, hanno recentemente ottenuto la registrazione in Italia dell’adozione di due piccoli figli, regolarmente avvenuta in Inghilterra secondo la legge di quello stato. Ora quei bambini, oltre ai due genitori, hanno anche nonni e zii cui possono far visita in Italia senza correre il rischio di poter essere sottratti ai loro genitori, inesistenti come tali prima della registrazione dell’adozione. Naturalmente a tanto ha provveduto la magistratura che sembra diventata il soggetto idoneo a supplire alle incapacità decisionali del parlamento. Forse non era questa l’ipotesi di Montesquieu.

29 Marzo 2017Permalink

28 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 1

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

LE PAROLE SONO PIETRE 

Afferma la Costituzione all’art. 10: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».
Va precisato che dal 1967 «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

Naturalmente in 70 anni il tempo e le mutate condizioni internazionali hanno modificato – anche in termini normativi – l’attenzione al problema delle migrazioni, siano queste legate a scelte intese a migliorare la propria condizione di vita o a circostanze drammatiche (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) che inducono alla fuga. Fugge chi è costretto, senza sua scelta, a trasformarsi in profugo, fugge chi abbandona il paese d’origine per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza politica. Proprio la pressione migratoria ha costretto il legislatore italiano a dar ordine a una materia che comunque la realtà continuamente trasforma. Lo ha fatto dal 1998 quando la legge nota come Turco Napolitano introdusse il ‘permesso di soggiorno’ per i non comunitari che entrassero in Italia.

Non può dirsi utile semplificazione il successivo uso grossolano di termini arbitrariamente confusi per indicare categorie diverse fino alla presenza, consueta nel linguaggio comune  e favorita da poco professionali mezzi di informazione, del termine clandestino che ormai sembra associare lo straniero a una categoria minacciosa e per sé illegale. Dare il nome alle ‘cose’ è anche strumento per mettere ordine nei nostri pensieri o condannarli al disordine se il ‘nome’ non è tale da far chiarezza.

Diventa così particolarmente importante conoscere la sentenza del Tribunale di Milano, emessa lo scorso mese di febbraio, che considerando discriminatorio e denigratorio l’uso della parola “clandestini”, ha condannato il comune di Saronno, che  aveva tappezzato le strade di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi, a una multa di 10.000 euro.  Il processo era stato intentato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e dalla Associazione Volontaria di Assistenza Socio sanitaria e per i Diritti di Cittadini stranieri, Rom e Sinti (Naga), che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri

Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica».

Le parole possono essere pietre e le pietre possono essere lanciate per distruggere o messe una accanto all’altra per costruire. E’ opportuno che qualcuno autorevolmente lo ricordi.

Per leggere l’ordinanza del tribunale di Milano:

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ASGI-NAGA-BORGHI-DAVIDE-2-TRIBUNALE-DI-MILANO-ORDINANZA-DEL-22.2.2017.pdf

28 Marzo 2017Permalink