26 luglio 2013 – Perplessità e preoccupazioni

Un’informazione scorretta ma ufficiale

Capita che miei amici, consapevoli delle mie fissazioni, mi facciano strani regali.
Ieri uno di loro mi ha messo in mano un pieghevole che proclama: Guida rapida all’ospedale  e cita esplicitamente l’Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, la sede di Cividale del Friuli e di Gemona del Friuli.
E’ datato: aggiornamento gennaio 2012.
Scorro rapidamente la miriade di notizie chiare, stampate a più colori per facilitare la concentrazione dell’attenzione su ciò che può servire, finché arrivo là dove casca l’asino.
Mi correggo subito per l’espressione che può suonare irrispettosa verso chi quel pieghevole ha pensato e la sostituisco con un banale richiamo a una descrizione di illegittima attività prevista come possibile e leggo (copio diligentemente la notizia)
Denuncia  di nascita
COSA SERVE: documento di identità valido di entrambi i genitori, se stranieri non residenti passaporto o permesso di soggiorno valido.
Seguono le informazioni i sul dove e quando (all’ospedale di Udine)  si  possa presentare la denuncia.
Vediamo di ragionare.
La denuncia di nascita di regola si fa in comune e viene incrociata con l’atto steso al momento della nascita con cui la madre riconosce il bambino o la bambina che ha appena partorito e che può anche legalmente disconoscere.
La data del dépliant mi conforterebbe se fosse collocabile fra il 15 luglio 2009 e il 9 agosto 2009, lo stretto spazio di giorni fra l’entrata in vigore della legge 94 (che nega a chi non abbia il permesso di soggiorno la possibilità di registrare la nascita del figlio) e l’emissione della circolare che, riconoscendo il diritto che la legge nega, rende invece possibile la registrazione della nascita senza intoppi burocratici relativi allo status dei genitori.
In quel lasso di tempo sarebbe stato necessario richiedere il permesso di soggiorno, poi no, pur riconoscendo tutta precarietà dello strumento circolare rispetto alla legge.
Inoltre il permesso risulta richiesto in alternativa a un valido passaporto e anche qui ci sarebbe qualche cosa da osservare che per ora lascio perdere, supponendo che la congiunzione ‘o’ indichi veramente  un’alternativa e che gli estensori del dépliant non ne abbiano immaginato un altro significato che non so quale possa essere.
Ma dopo il 9 agosto 2009 un ente locale corretto (e l’ospedale, offrendo la possibilità della denuncia di nascita, assicura l’esercizio di una funzione che è propria del Comune e appartiene al Sindaco come ufficiale di stato civile) non dovrebbe nominare il permesso di soggiorno.
E invece lo fa.
Che ha da dire il comune di Udine? Che hanno da dire i comuni di Cividale e Gemona che, per essere citati, si suppone seguano l’itinerario descritto in questa confusa informazione o presunta tale?
(Ulteriori e più dettagliate informazioni si trovano nel mio blog in data 15 marzo 2011 )-
 
Istituzioni, società civile e giovani

E il Sindaco di Udine dovrebbe, a mio parere, sentirsi coinvolto anche da un altro problema.
Leggo su la Repubblica del 25 luglio nella rubrica lettere un testo che ricopio
Gentile Corrado Augias, ci ha molto colpiti la notizia delle dimissioni della sindaca Maria Concetta Lanzetta del comune calabrese di Monasterace. Lanzetta era una dei sindaci anti ‘ndrangheta della Locride, che ha resistito all’incendio della sua farmacia e alle numerose minacce delle cosche. Nel dimettersi ha dichiarato di essere stata abbandonata dalla politica. I mass media hanno riportato questa denuncia come uno dei tanti fatti di cronaca. Sapendo quanto la criminalità danneggi il nostro paese, le dimissioni di un amministratore che la combatte a rischio della vita, dovrebbe avere, credo, maggiore risonanza. Se la vita di una nazione dipende dalla politica, e questa abbandona le persone che meglio la interpretano, vuol dire che la politica nei fatti tollera che ciò accada. La sindaca Lanzetta ha raccontato al sua esperienza a 500 studenti e docenti di Udine, impegnati in progetti sulla legalità. I ragazzi hanno diritto di chiedersi “Se un amministratore come lei viene abbandonato dalla politi, non c’è più speranza?”
La lettera è firmata da Liliana Mauro, un’insegnante molto impegnata nei progetti cui fa cenno.
La risposta di Augias – pubblicata con il titolo “Mafia, se la politica abbandona un sindaco”- riprende i concetti espressi dalla prof. Mauro.
Io invece, poiché ero presente all’incontro della sindaca Lanzetta con gli studenti, ho qualche altra cosa da dire. Preciso che l’incontro faceva parte delle manifestazioni organizzate dall’associazione Vicino Lontano.
I ragazzi erano attenti, evidentemente coinvolti.
Era presente anche il sindaco di Udine che, salito sul palco vicino alla signora Lanzetta, si è espresso con parole di partecipazione profonda e profferte di amicizia e collaborazione oltre il suo personale apprezzamento ed espressa simpatia, strappando anche lui il suo applauso. E applaudendolo i ragazzi in sala hanno dimostrato di avere fiducia in quanto diceva.
Se mi ascoltasse (ma non so se lo farebbe anche se mi rivolgessi direttamente a lui) gli direi che ha dei doveri precisi verso quei ragazzi e gli chiederei di spiegare loro la sua impotenza e di ragionare con loro come l’impotenza della solidarietà possa essere superata purché siamo in molti a volerlo con chiarezza di obiettivi e condivisione di percorsi, in questo caso anche – e necessariamente – politici.
I ragazzi non meritano che alle parole dei momenti gioiosi segua il silenzio dei tempi difficili.

Una vigliaccata
Riporto la notizia da La Stampa, ma si trova su molti quotidiani.
Inizialmente non volevo crederci

http://www.lastampa.it/2013/07/26/italia/politica/il-deputato-disabile-deriso-hanno-offeso-le-istituzioni-cL11Q0R2OLekDvxk2MnVRN/pagina.html

26 Luglio 2013Permalink

14 luglio 2013 – Il tentativo di un dossier –Seconda puntata

Riprendo l’argomento documentato nella prima puntata, la cacciata della signor Shalabayeva e a  chi mi ha detto che espulsa necessariamente la madre, la piccola figlia doveva essere necessariamente deportata pure lei perché altrimenti ‘dove la mettiamo?’, offro il commento pubblicato ieri su La Stampa e firmato dal vicedirettore Gramellini.
Chi mi ha parlato così è persona impegnata in una delle più stimate organizzazioni operative nel campo della solidarietà il cui guizzo di fantasia su un nuovo episodio supera il solito: ‘prima noi e poi loro’.
Quando riusciremo a capire che l’assistenza deve essere giocata entro termini di un diritto (che civiltà vorrebbe fosse noto) e non ad esclusivo riferimento del buon cuore del benefattore?
Costituzione della Repubblica, art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Il cappio espiatorio Massimo Gramellini

Riunito in seduta permanente dai tempi del tiramolla indiano sui marò, l’Ufficio Figuracce Internazionali (UFI) sta affrontando in queste ore il delicato caso del ratto delle kazake. Il problema, naturalmente, non è riportare indietro la moglie del dissidente che l’Italia ha consegnato, insieme con la figlia, al dittatore dello Stato poco libero del Kazakistan, trattandole come clandestine. Il problema è decidere a chi darne la colpa. Dai primi accertamenti dell’UFI – citiamo il comunicato ufficiale – «è emerso che l’esistenza e l’andamento delle procedure di espulsione non erano state comunicate né al presidente del consiglio, né al ministro dell’interno e neanche al ministro degli esteri o della giustizia». Il comunicato non accenna al ministro dei trasporti (le due espulse hanno viaggiato in aereo) né a quello dell’agricoltura (il Kazakistan ha un’importante tradizione di pastorizia), ma anche da una lista così scarna si deduce che non un solo fondoschiena governativo è rimasto allo scoperto.  

Escludendo l’ex ministro all’edilizia inconsapevole Scajola e il comandante scogliocentrico Schettino, e considerando momentaneamente esaurite le parentele egizie, l’elenco dei capri espiatori di routine comincia a scarseggiare. Restano i giudici che hanno esaminato la pratica e il funzionario dell’ufficio immigrazione che ha visionato i passaporti. Ma non sottovaluterei l’addetto ai bagagli («non poteva non sapere») e la hostess addetta alle salviette. L’importante è che il capro salti fuori al più presto, affinché intorno al suo collo si possa stringere il cappio mediatico che metterà in salvo tutti gli altri. Lunga vita al Kazakitalistan. 

Una documentazione da Repubblica di ieri
http://milano.repubblica.it/cronaca/2013/07/13/news/niente_pediatri_per_i_figli_degli_irregolari_pirellone_in_tribunale_discriminazione-62904619/?ref=HREA-1

Un aggiornamento su Il Corriere della sera oggi
http://www.corriere.it/cronache/13_luglio_13/shalabayeva-avvocato-nessun-maltrattamento_014673a6-eba1-11e2-8187-31118fc65ff2.shtml

Curare o non curare?

Il 5 giugno avevo scritto (e poi il 10 aggiunto un breve commento marginale) a proposito della negazione del pediatra di base  ai bambini ‘irregolari’ promossa dal Consiglio regionale Lombardo.
Naturalmente avevo documentato.

Ora trovo un appello promosso il 12 luglio dal’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale OISG con SIMM (Società Italiana Medicina delle Migrazioni) e dall’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) e altri che integralmente e ricopio

Appello  

Appello per una pronta applicazione in tutta Italia dell’Accordo Stato-­Regioni sulla tutela sanitaria degli immigrati a partire del diritto di ogni minore ad avere il suo pediatra 12.07.2013.

SIMM (Società Italiana Medicina delle Migrazioni), OISG (Osservatorio Italiano sulla Salute Globale) e ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) esprimono il più vivo disappunto per la decisione della Regione Lombardia di negare il diritto alle cure pediatriche di base ai bambini stranieri figli di genitori in condizione di irregolarità giuridica.
Il voto contrario alla mozione che chiedeva l’accesso alla pediatria di base ai bambini stranieri anche se privi di permesso di soggiorno, lede i diritti fondamentali dei soggetti già vulnerabili, viola il rispetto di obblighi nazionali ed internazionali, contrasta con le scelte operate dalla conferenza Stato Regioni.

La scelta operata dal Consiglio Regionale lombardo ignora che, come confermato da pronunce del Tribunale di Milano, il minore non può mai essere considerato “irregolare” essendo comunque non espellibile ai sensi dell’art. 19  della legge italiana sull’immigrazione. Inoltre sia l’art. 35 dello stessa legge, sia la Convenzione ONU per i diritti del fanciullo all’art.24 garantiscono il diritto di ogni minore di “beneficiare dei servizi medici” senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, regolarità del soggiorno o apolidia.

Del resto, l‘Accordo che la Conferenza Stato-­‐Regioni ha recentemente elaborato proprio allo scopo di rendere uniforme ed efficace l’accesso dei migranti ai servizi sanitari su tutto il territorio italiano prevede il riconoscimento del pediatra di libera scelta anche per i minori senza regolare permesso di soggiorno.

La scelta della regione Lombardia è dunque in contrasto con tali norme ed in palese violazione del dettato costituzionale dell’art.32 che prevede il diritto di assistenza sanitaria all’individuo, a prescindere dal suo status giuridico o amministrativo.
E’ inoltre anche una scelta miope e inefficiente perché meno difficoltà nell’erogazione delle prestazioni e una precoce diagnosi delle malattie grazie alla maggiore prevenzione si traduce in costi inferiori  per la Pubblica Amministrazione e permette una migliore salvaguardia della salute collettiva.

All’indomani della visita di Papa Francesco a Lampedusa, che ha riportato l’attenzione sulla drammatica condizione dei migranti e sulla necessità di lavorare per garantire loro i diritti umani fondamentali, la decisione del Consiglio regionale lombardo si pone in netta antitesi con ogni principio di legge e di buonsenso. Ecco perché i firmatari di questo documento si impegnano a promuovere in tutte le sedi opportune, ivi  compresa quella giudiziaria, tutte la  azioni possibili affinché siano rispettate le norme nazionali e internazionali e sia  tutelato il diritto alla salute di tutti,  senza esclusioni in Lombardia ed in tutta Italia. Chiedono un operativo recepimento in tutte le Regioni dell’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre2012, per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria agli immigrati.

Nel sito Simm si trova il testo dell’appello con le modalità di adesione.
http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Simm_x_news/2013/APPELLO_SIMM-OISG-ASGI.pdf

Inoltre nel sito www.simmweb.it  si può leggere un’ulteriore spiegazione  datata  luglio 2013  cui fa seguito un’ampia e utile rassegna stampa e nel sito dell’Asgi l’annuncio di “un’azione civile presso il Tribunale di Milano” promossa da Avvocati per Niente e Naga “affinché venga accertata la condotta discriminatoria della Regione Lombardia e si affermi la legalità”
Per saperne di più:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2836&l=it

14 Luglio 2013Permalink

23 giugno 2013 – Una proposta di legge che ho atteso molto

Finalmente nel sito del parlamento – Camera dei deputati è possibile leggere la proposta di legge 740, completa di firme e titolo “ROSATO ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (740)
Ne avevo riportato il testo integrale pochi giorni fa, leggibile da qui.
Per quello che mi riguarda io ho raggiunto l’obiettivo che mi ero proposta: vedere la presentazione ufficiale di un testo.
Arriveremo alla legge? Non lo so.
Quanto è accaduto nel corso di questi anni non consente grandi speranze a meno che i parlamentari che l’hanno firmata non si impegnino  a promuovere informazione attraverso i normali canali dei media e per il dibattito in commissione e in aula.
Ho scritto nella pochissima attenzione delle organizzazioni della società civile, raccogliendo le poche testimonianze che mi erano e sono note.

Un aspetto che fa ben sperare è l’assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 21 giugno 2013 (con il parere delle commissioni  II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura e XII Affari Sociali).
Mi ha sempre preoccupato una specie di riflesso condizionato per cui quando si parla di stranieri si pensa all’assistenza. In questo caso l’assistenza non c’entra proprio nulla.
Il ragionamento, a parer mio,  è su un diritto la cui mancanza di riconoscimento dovrebbe turbarci come una privazione di civiltà.

Tutto questo mi è tornato in  mente questa mattina ascoltando il dibattito che segue la rassegna stampa di Prima Pagina quando un’ascoltatrice, assolutamente contraria al matrimonio fra persone dello stesso sesso, ha tranquillamente affermato che per lei scopo del matrimonio è la procreazione che assicuri la continuità della razza. Ripeto ‘della RAZZA’.
Certamente figli di non comunitari sans papier non sono il meglio per continuare una razza: sono solo esseri umani.
La giornalista, che concludeva la sua conduzione settimanale, si è concentrata sull’aspetto omofobico della questione posta e nulla ha detto della parola razza.
Forse le scosse sismiche che oggi sembrano essere state particolarmente numerose e piuttosto intense dipendevano dai ribaltamenti nelle rispettive tombe dei Costituenti. Le cronache dell’epoca registrano una loro perplessità nell’uso della parola ‘razza’ all’art. 3 della Costituzione, dove pure è presentata fra gli ostacoli che “impediscono il pireno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Oggi la difesa e la promozione della razza, scopo del matrimonio, è stata presentata come valore positivo.

PS: Se le ho ben contate le firme dei deputati sono 134, il primo firmatario e cento parlamentari fanno parte del gruppo del Pd, 4 appartengono ad altri gruppi  e precisamente: gruppo misto-minoranze ligustiche, scelta civica per l’Italia (2) e SEL

23 Giugno 2013Permalink

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma

Il GrIS, una premessa

Prima di proporre il testo della p.d.l. 740 sulla registrazione anagrafica dei figli dei sans papier voglio segnalare un  passo della relazione con cui il responsabile regionale dott. Pitzalis ha informato in merito al lavoro svolto sin qui nel 2013:

Il Gris Fvg continuerà ad impegnarsi affinché per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non debbano essere esibiti documenti inerenti il soggiorno, chiedendo una modifica delle norme legislative in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori, così come richiesto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art.7) e dal rapporto del gruppo CRC (cap.3.1). 

Chi volesse sapere qualche cosa di più sul GrIS può andare della Società di Medicina delle migrazioni (www.simmweb.it) dove, in calce alla nota del 6 giugno troverà anche il testo del 6o Rapporto CRC citato sopra. 

Una proposta di legge che meriterebbe di essere approvata

Ringrazio l’impegno autorevole della dr. Alajmo, coordinatrice del gruppo locale di Libertà e Giustizia, che mi ha permesso di acquisire il testo completo della p.d.l. che elimina il divieto alla registrazione anagrafica dei figli degli immigrati senza permesso di soggiorno.
La proposta è accompagnata da un’ottima relazione esplicativa che trascrivo volentieri perché l’aspetto necessariamente tecnico dell’unico articolo (approvabile senza oneri finanziari) non è per sé di immediata comprensione.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 740

PROPOSTA DI LEGGE   d’iniziativa del deputato ROSATO 

Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno 

Presentata il 13 aprile 2013 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Con il termine di straniero si intende, agli effetti del citato testo unico, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea e l’apolide.

Le disposizioni del capo I del titolo II riguardano l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio italiano. All’articolo 5 viene disciplinato il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 6 è rubricato « Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno ».

Infatti, il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo e familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (articolo 6, comma 1).
Nella sua versione originale, poi, il successivo comma 2, imponeva a carico dello straniero l’obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La disposizione faceva salvi da questo obbligo i soli provvedimenti riguardanti: 1) le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo; 2) gli atti di stato civile o inerenti l’accesso a pubblici servizi.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, è intervenuta modificando l’articolo 6 originario del decreto legislativo di cui sopra. In particolare, la lettera g) del comma 22, dell’articolo 1, ha sostituito la prima parte del comma 2 « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione… » con una nuova formulazione che recita: « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione (…) ».

L’articolo 35, infatti, riguarda le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno. Queste riguardano, in breve sintesi, la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Il comma 5 dell’articolo dispone che l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità. Viene fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Questa norma e la modifica che ha mantenuto salve le prestazioni sanitarie dall’obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno hanno permesso di tutelare – anche nei casi di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale – un principio fondamentale quale il diritto alle cure mediche urgenti, il diritto alla maternità e il diritto alla salute. Risulta inoltre tutelato il diritto alla salute inteso come interesse della collettività.

L’esonero relativo ai provvedimenti inerenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, invece, garantisce il rispetto del diritto fondamentale all’istruzione e all’educazione, più volte sancito dalla nostra Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 2maggio 1991, n. 176.

La nuova formulazione, però, escludendo gli atti « di stato civile » o inerenti « all’accesso a pubblici servizi », ha lasciato dubbi interpretativi circa l’applicabilità dell’esonero ad alcune fattispecie di provvedimento quali, ad esempio, gli atti di nascita, di famiglia e di morte dello straniero.

Se, da un lato, infatti, il testo unico riconosce la specificità delle prestazioni sanitarie urgenti – quindi anche di pronto soccorso – e tutela il diritto alla maternità (il citato articolo 35), dall’altra parte non riconosce i provvedimenti che possono derivare dalla prestazione sanitaria medesima ovvero l’atto di nascita e l’atto di morte. La legge 15 luglio 2009, n. 94, nell’intervenire sull’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha esplicitamente omesso – anzi ha sostituito – il richiamo agli atti di stato civile. Ha fatto, quindi, emergere la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.

La necessità urgente di chiarimenti ha portato il Ministero dell’interno ad emettere una circolare già il 7 agosto 2009 (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che, al punto 3, recita: « Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto ».

Poi la circolare, nel medesimo punto 3, ribadisce che « l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 ».

Quindi, il testo della circolare non risulta essere del tutto risolutivo ed anzi appare, per certi versi, anche contraddittorio.

Alcuni enti locali ritengono che l’articolo 6 sia abbastanza esplicito nel definire quali sono i documenti esenti da obbligo e non riscontrano nella circolare alcun beneficio interpretativo, ma al contrario registrano un intento di modificare il tenore della norma oltre la reale portata giuridica di una circolare.

Altre uffici, nel dubbio rispetto a quale norma devono applicare, rifiutano ancora oggi di registrare la nascita da parte di genitori extracomunitari presenti sul territorio nazionale illegalmente. Secondo alcuni, infatti, la circolare non rappresenterebbe un sufficiente scudo giuridico per giustificare l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 6.

Il Ministero dell’interno ha, comunque, rassicurato che il riconoscimento della nascita e dello status di nascituro vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarità del soggiorno dello straniero in territorio nazionale.

Lo stesso Ministero è consapevole che una differente interpretazione lederebbe un diritto assoluto del figlio, il quale, in assenza di atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.

Si richiama, a tal proposito, l’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l’Italia ha ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione dichiara che « Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi ».

Lo Stato deve quindi garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all’atto di nascita. Per fare ciò occorre accogliere l’interpretazione della circolare di cui si diceva, la quale inseriva anche la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione tra i provvedimenti che non dovrebbero richiedere l’esibizione da parte dello straniero dei documenti di soggiorno, così da consentire anche agli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale di effettuare tale registrazione.

La circolare non è riuscita a dirimere il dubbio circa l’interpretazione del citato articolo 6 e, va aggiunto, non potrebbe evitare il contrasto della norma con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Per ottenere la piena efficacia dell’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessità di una modifica legislativa dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Illustrare le motivazioni giuridiche e sociali per le quali è corretta l’interpretazione esposta nella circolare e valutata la necessità di riformulare l’attuale articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo unico della presente proposta di legge si limita a reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno.

Va sottolineato che tale proposta di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1. 

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati»

17 Giugno 2013Permalink

13 giugno 2013 – ‘Libertà e Giustizia’ per la registrazione anagrafica dei sans papier

Loredana Alajmo, coordinatrice del Circolo territoriale di Udine e provincia ‘Libertà e Giustizia’, ha inviato ai parlamentari Pd e SEL del Friuli Venezia Giulia la lettera di cui ho riportato il testo in questo blog il 9 giugno. segnalando la fondamentale raccomandazione
al Parlamento dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza per «attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori».
Ritengo – e Loredana Alajmo mi conferma che la valutazione del circolo è analoga – questo invio di grande importanza perché si tratta del primo coinvolgimento nel problema specifico di un gruppo caratterizzato dall’impegno per una cultura politica attenta alla Costituzione.
Già il 24 ottobre 2011 avevo documentato la condivisione del GrIS, gruppo locale che opera nell’ambito della Società italiana di Medicina della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.  Ora la SIMM propone nel suo sito (www.simmweb.it) l’intero testo del Sesto rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2012-2013, come elaborato dal Gruppo di lavoro a ciò dedicato, quel Rapporto che è stato presentato in Parlamento dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e da cui è tratta la citazione riportata sopra.
Risponderanno i parlamentari? Vedremo e conto che Loredana Alajmo se riceverà risposte ce le farà conoscere. Io mi limito a ricordare l’unica indiretta risposta ricevuta, l’interrogazione Rosato, di cui ho scritto il 29 aprile scorso e per cui non ho trovato tracce di un qualsiasi seguito

13 Giugno 2013Permalink

4 maggio 2013 – NOTIZIE in FRAMMENTI

UNO

Ho aggiornato le segnalazioni con il calendario di maggio e giugno degli incontri  promossi dal Gruppo Immigrazione Salute Friuli Venezia Giulia della Società italiana di Medicina delle Migrazioni. www.simmweb.it 

Ho inserito anche nella stessa rubrica il programma del  progetto formativo  
IL PIACERE DELLA LEGALITÀ? MONDI A CONFRONTO   Edizione   2013

E infine la presentazione del libro di Ivo Andrić: Buffet Titanic.
(10 maggio ore 18)

DUE

Seguo inoltre lo scorrere sulla piattaforma change.org delle firme per la richiesta di espulsione dal parlamento europeo  dell’on. Borghezio (Lega Nord) a causa delle offese alla signora Cécile Kyange, ministro all’Integrazione.
La petizione è stata presentata il primo maggio e ad oggi – 4 maggio alle 9.40 – ha raggiunto le 72.504 firme.

TRE

Questa sera sarò a Torviscosa (Villa Ilenia 20.30) con lo scrittore Božidar  Stanisić  e il giornalista Max Mauro per presentare il libro dello stesso Mauro  La mia casa è dove sono felice. Storie di emigrati e immigrati.

4 Maggio 2013Permalink

25 gennaio 2013 – Un po’ di sintesi e un manifesto

Il sonno della ragione genera mostri

‘Il sonno della ragione genera mostri’, così nel 1797 Francisco Goya intitolava una sua acquaforte e tanto gli abbiamo dato ragione che potremmo anche sospendere  questa azione di postuma solidarietà. Poiché parecchi tentativi di inserirmi in un collettivo ragionare sono falliti assicuro almeno a me stessa uno spazio per far sintesi delle notizie che ho raccolto e che mi hanno costretta a qualche non occasionale riflessione.

La scuola dell’obbligo senza permesso di soggiorno?

Così raccontava la lettera g) del comma 22 della legge 94/2009 (nota come ‘pacchetto sicurezza’) e, per la cronaca, l’eccezione relativa alla scuola dell’obbligo era stata frutto di un emendamento presentato dalla on. Mussolini, ispirata dal presidente della Camera on. Fini. Questa eccezione risolveva solo un frammento del problema (più a discutibile onore dei proponenti che a garanzia dei soggetti interessati) perché restavano del tutto scoperti gli asili nido, le scuole dell’infanzia e, posto che fosse possibile l’accesso alla scuola superiore, c’era il rischio che al compimento dei 18 anni lo studente non potesse essere ammesso all’esame di maturità. Problemi emersi, fallimenti, circolari occasionali … un caos e una perdita di tempo dovuti a una pessima modalità di legiferare.

Ora anche quel frammento crolla perché

1) chi iscrive i figli alla scuola pubblica, con le modalità previste per la metodologia elettronica, anche se non possiede un PC – e la scuola stessa lo soccorre- deve però disporre di un indirizzo e-mail.
Che se ne fa uno senza computer di un indirizzo di posta elettronica? Credo siamo nello spazio culturale della regina Maria Antonietta: “Se non hanno pane mangino brioches”;

2) Nella documentazione da proporre per l’iscrizione alla scuola ci deve essere il codice fiscale di cui, chi non ha il permesso di soggiorno, non dispone. Fantastico!
Adesso capisco perché un destino ironico e amaro ha fatto sì che tutto questo pastrocchio facesse capo a un comma 22! Joseph Heller era stato profeta e oggi potrebbe riscrivere il suo cerchio indistruttibile così:
‘Chi non ha il permesso di soggiorno può iscrivere i propri figli alla scuola dell’obbligo
ma chi iscrive i propri figli alla scuola dell’obbligo deve avere il permesso di soggiorno’.

Il Manifesto dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione (ASGI) per riformare la legislazione sull’immigrazione

Il Manifesto si sostanzia in dieci punti che non trascrivo. Sono indicazioni preziose e chi vorrà potrà andarsele a leggere nel sito che ho collegato all’acronimo ASGI, sperando che chi lo praticherà non si fermi all’enunciazione ma entri, secondo le proprie competenze e interessi, nelle singole voci.
E’ un’operazione che ho fatto anch’io e mi limito a un punto che è strettamente connesso a quello che scrivo inutilmente da anni:
Ricopio dal paragrafo 3 del Manifesto ASGI:

I minori stranieri devono essere trattati, in primo luogo, come minori.
La
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con legge n. 176/91, stabilisce che i diritti da essa sanciti devono essere riconosciuti a tutti i minori che rientrano nella giurisdizione dello Stato, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, regolarità del soggiorno o apolidia. Ai sensi della Convenzione, inoltre, in tutte le decisioni che riguardano i minori, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente. Tali principi sono già previsti nel testo unico delle leggi sull’immigrazione, ma spesso, nella prassi, sono disapplicati o non attuati.
Per garantire i diritti dei minori stranieri è dunque necessario che:
1) si affermi inequivocabilmente che ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno da parte loro o dei genitori, sono riconosciuti in via generale pari diritti rispetto ai minori italiani, inclusi i diritti inerenti gli atti di stato civile, il diritto all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, l’accesso agli interventi di sostegno al nucleo familiare finalizzati a consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, il diritto all’istruzione e alla formazione fino al conseguimento del titolo finale del corso iniziato durante la minore età;

Come rendere operativi i principi del manifesto ASGI?

Per me gli ostacoli sono due e mi limito ad enunciarli

1) nei parlamentari, senatori o deputati che siano, o aspiranti tali, l’incapacità a considerare i diritti fondamentali al di fuori di una logica di voto di scambio e la determinazione a dare risposte occasionali con un occhio di riguardo alle lobbies e quindi al numero e alla visibilità di chi si rivolge loro con qualche proposta. Di recente una persona, che è ben emersa alle primarie e quindi si proporrà al nostro acritico voto (condizionato dalla scelta del partito a norma di legge suina) mi ha detto: ‘ma a queste cose penseremo in un futuro con una nuova legge sull’immigrazione!” E io parlavo di registrazione anagrafica! Possibile che non riescano a capire che i diritti fondamentali non sono beneficenza, per quanto nobile, ma garanzie universali?!

2) nella società civile, l’arroccamento attorno al proprio ‘particulare’, nobile o ignobile che sia (provate a rileggere Guicciardini!) che riduce il rapporto politico se non a un voto di scambio alle sue premesse e l’incapacità –per paura di perdere simpatie calate dall’alto – a farsi propositivi. Non diverso danno viene da coloro che limitano la propria partecipazione a un urlo contro, tanto appagante se collettivamente esercitato, quanto inutile.

C’è il rischio che i principi ASGI, sventolati come bandiere, vengano vanificati nel loro significato e non si sostanzino in leggi di cui abbiamo bisogno. Che fare?

La prima cosa che faccio io

Trascrivo l’art. 1 della legge in vigore sulla cittadinanza e l’art. 1 della proposta di legge a iniziativa popolare con cui dovrebbe confrontarsi anche il futuro parlamento (se mai lo farà).

Legge n. 91/1992   Art. 1

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza
.

Proposta di legge a iniziativa popolare:

Art. 1. (Nascita)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
b-bis).Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno.”

“b-ter). Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia.”

Ultima domanda:
perché quando pongo il problema della registrazione anagrafica dei sans papier molti mi dicono che l’accoglimento della proposta  di legge a iniziativa popolare risolverà il problema?
Pensano di tranquillizzarmi?
Signori miei, essere vecchie non significa essere sceme e comunque non fa perdere il diritto di voto, anche se vale uno e non si unisce a lobbies da sondaggio.

25 Gennaio 2013Permalink

6 gennaio 2013 – In salute ma inesistenti?

Ricevo dal dr. Pitzalis, responsabile del GrIS del Friuli Venezia Giulia il comunicato del Ministero della salute che trascrivo di seguito, collegandomi a quanto avevo scritto il 26 dicembre scorso e il 3 gennaio.

Io però continuo a domandarmi quale perversione mentale, quale vuoto etico, quale sostanziale incompetenza impedisca ai parlamentari italiani (anzi abbia impedito visto che ora sono in scadenza) di affrontare il problema della registrazione anagrafica dei figli di un papà senza permesso di soggiorno..

Comunicato n. 1
02 Gennaio 2013

Comunicato stampa

Ministro Balduzzi su accordo Stato-Regioni per sanità stranieri: “Nessuno sia escluso da assistenza”

Il Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi, sottolinea – dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel quale il Capo dello Stato ha ricordato come un Paese solidale deve avere cura “dei soggetti più deboli, garantendoli dal timore della malattia e dell’isolamento” – l’importanza dell’Accordo sancito nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni per l’applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari. L’Accordo reca il titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”. Il Ministro Balduzzi spiega che esso va nella direzione dell’accoglienza di “chi arriva in Italia per cercare protezione da profugo o lavoro da immigrato e offrendo l’apporto di nuove risorse umane per il nostro sviluppo”, così come affermato dal Presidente Napolitano. Si è reso necessario realizzare iniziative più efficaci per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il Ministro Balduzzi spiega che si è dovuto “raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari, poiché sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata, che può essere in contrasto con l’art. 32 della Costituzione”. Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche, come quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma, sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011). Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti. Infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e nella Pubblica Amministrazione. Va ricordato che a seguito della Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le Regioni sono gli enti di programmazione cui spetta la competenza legislativa in termini di tutela della salute, ma, compito dello Stato è quello di garantire l’equità nell’attuazione di questo diritto sancito dalla Costituzione, svolgendo un ruolo di garante della realizzazione di risposte efficaci ai bisogni di salute di tutti i gruppi di popolazione, particolarmente di quelli vulnerabili, attraverso un costante confronto con le Regioni. L’accordo prevede tra l’altro l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno. Il Ministero della Salute nel recente riparto dei fondi destinati ai cosiddetti obiettivi di piano ha previsto una cifra vincolata di 30 milioni di euro per la tutela della salute degli stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Il Ministro Balduzzi a questo proposito dichiara: “Si tratta di iniziative che concretizzano l’art. 32 della Costituzione, perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un’ottica di equità e di giustizia”.

Ufficio Stampa Ministero della Salute
Tel.: 06/59945293-5397 mail: ufficiostampa@sanita.it
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

 

6 Gennaio 2013Permalink

5 gennaio 2013 – Piccola rassegna stampa.

Ricevo dall’amica Giancarla Codrignani (che ringrazio) un suo articolo che totalmente condivido e trascrivo. E’ tratto da Mosaico di pace, mensile di Pax Christi.
Poi …senza annoiare nessuno con le mie considerazioni segnalo altri due articoli, entrambi pubblicati giovedì 3.gennaio.

Il primo si trova ne La Stampa:
Vladimiro Zagrebelsky  Il grande deserto dei diritti
Per accedere a questo articolo ho trovato anche un link che funziona: http://www.lastampa.it/2013/01/03/cultura/opinioni/editoriali/diritti-e-liberta-le-questioni-fuori-agenda-uC7dQiTwIBsHBDgrpf5HoL/pagina.html

Il secondo si trova ne la Repubblica:
Stefano Rodotà  Diritti e libertà le questioni “fuori agenda”
ed è facilmente reperibile nel sito del giornale inserendo il nome dell’autore.

Io sono ancora molto perplessa a fronte della intervista che ieri sera la bravissima giornalista Lilli Gruber ha fatto all’attualmente in carica e aspirante presidente del Consiglio. Spero di poterla riascoltare per potermi esprimermi fuori della atmosfera negativa che il sen. Monti ha creato (almeno per me) con le risposte date e negate. Ma potrei sbagliarmi.

LO STRANO INTRECCIO                       Mosaico di pace, dicembre  2012

Chiesa, Politica, Poteri forti: oltre gli scadali quale compromissione della Chiesa emerge?   E’ possibile una nuova evangelizzazione?

Giancarla Codrignani

In quel tempo, Gesù diceva alla folla mentre insegnava: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze,  avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna più grave».  E, sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte.  Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino.  Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.  Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Non so se qualcuno ricorda il Report televisivo in cui Alberto Nerazzini (giornalista dell’équipe Gabanelli) ripercorreva la storia del Presidente (da 17 anni) della Regione Lombardia Roberto Formigoni. Oltre al singolo personaggio – nella cui lista è stata eletta Nicole Minetti, nota per essersi segnalata in funzioni non propriamente amministrative – la trasmissione portava l’attenzione su CL, l’Opus Dei, il San Raffaele e anche del partito di appartenenza del ciellino Formigoni, il PdL. Comparivano anche i memores Domini, gruppo interno di CL di cui il Celeste è sodale e che si vanta di essere un’élite laicale che sceglie vita comunitaria e pronuncia i voti di povertà, castità, obbedienza. Loro assistente è don Juliàn Carròn, autore di una poco opportuna lettera di contestazione dei “trent’anni (ovvio riferimento ai cardinali Martini e Tettamanzi) di rottura della tradizione ambrosiana di profonda unità tra fede e vita”. I memores Domini come Formigoni (e come un paio di adepti ascoltati nella trasmissione di cui il tacere è bello perché uno parlava intercalando termini di uso televisivo comune non propriamente casti, mentre l’altro non riusciva a capire la differenza tra voto di povertà e uso del denaro) non si sa bene di quale Signore facciano memoria, nonostante i voti pronunciati. Anche se il “bene comune” deve essere tenuto in primo piano da laici e credenti soprattutto se politici e amministratori e anche se – purtroppo – da molto tempo laici e credenti approfittano della loro responsabilità civile, non avremmo voluto sapere che l’effettiva eccellenza del San Raffaele era destinata al fallimento da malversazioni e suicidi, che Piero Daccò è stato condannato a dieci anni, che Formigoni insieme con Angelo Scola ha fatto “formazione” a Berlusconi, Dell’Utri, Confalonieri. E nemmeno che il presidente dello Ior Gotti Tedeschi ha sentito dire dal presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi che sarebbe andato “a dare del coglione a Bagnasco” (espressione poi definita “colorita e usata in privato tra amici”).

Fin qui episodi scandalistici – peraltro senza alcun querelante – relativi a grosse organizzazioni cattoliche di cui si stanno occupando magistrati e moralisti. Resta la compromissione della Chiesa, non nuova a rapporti poco evangelici con i poteri. Anche perché è potere essa stessa da quando Teodosio inventò la religione di stato. Non per tirare in ballo sempre il Vaticano II, ma Giovanni XXIII, che conosceva bene la sua curia, indicava la speranza dei segni dei tempi, a partire dalla sconfitta dello Stato Pontificio nel 1870 che era stata una liberazione. E auspicava, comunque, una laicità e una libertà religiosa che avrebbero contribuito non alla fine della tradizione cattolica, ma alla rinuncia dei compromessi con poteri che, desiderosi di benedizioni ecclesiastiche, l’avrebbero asservita.

E’ una pena – perfino per quei “laicisti” che si interessano di spiritualità – che chi ha fede venga a conoscenza di avvenimenti vaticani quali una fuga di notizie seguita da  denunce e tribunali, imprudenze di cardinali legati ai salesiani, scandali finanziari nel sistema ospedaliero dei Figli dell’ Immacolata, del San Carlo di Nancy e di Villa Paola (non bastava il crac di un miliardo di euro del San Raffaele) o in appalti riconducibili a personaggi tipo Anemone e Balducci e a conti correnti dello Ior. Può consolare che mons. Carlo Maria Viganò, segretario del Governatorato,  abbia denunciato al Papa gli sprechi e le operazioni dubbie  o che Benedetto XVI abbia istituito un’Autorità di Informazione Finanziaria con pieni poteri di controllo sui movimenti dello Ior e delle amministrazioni vaticane; ma destano ulteriori preoccupazioni il trasferimento di mons.Viganò come nunzio a Washington e la destituzione del direttore della banca vaticana Gotti Tedeschi, che verificava i “conti esterni” dello Ior e si era rivolto alla società di revisione internazionale Deloitte per un controllo dei movimenti bancari.

Oggi i poteri chiamati “forti” costituiscono un intreccio complesso la cui trama risulta poco individuabile. Il nuovo capitalismo è un mercato competitivo in cui si formano alleanze sempre più grandi fra interessi sempre più rilevanti, ma che è sostanzialmente quasi virtuale: la merce numero uno è lo stesso denaro, che corre su rete perseguendo la crescita della ricchezza a danno dei più deboli, sia individui, sia paesi. Come mostra l’invenzione della agenzie di rating che, non si sa in virtù di quale norma, bocciano o promuovono i governi.

La globalizzazione ha prodotto compattamento di grandi interessi transnazionali, ma anche nuova e diversa frammentazione dei vecchi poteri all’interno degli stati: banche, società private, istituzioni, enti, associazioni insidiano i diritti sostenendo il principio del successo e corrompendo l’area del pubblico (nelle elezioni americane Romney sosteneva che la riforma sanitaria e la limitazione del mercato era “puro socialismo”).

E’ ovvio che nulla si regge senza mercati e senza denaro, ma ci rendiamo sempre più conto del beneficio che ci viene dal non aver accettato di devolvere a chi aveva meno di noi al tempo delle vacche grasse quei miliardi che oggi bruciamo nella crisi. Chi fa politica (ma tutti la facciamo, perché tutte le persone che oggi scrediitiamo sono state elette da noi) ha la fatica di dover dimostrare che non tutti sono così; ma chi ha una fede ha il compito di testimoniare. Il dio di Gesù non non è un dio che non chiede, ma dà a tutti. Ed è un non senso, dopo aver assistito al crollo di un partito demo-cristiano, rivendicare anche in seno a coalizioni pluralistiche riserve che non partono dai diritti di tutti, a partire dalle minoranze.

Occorre distinguere il diritto della Chiesa ad esprimersi nella libertà dallo Stato-città del Vaticano? E’ la Chiesa o il Vaticano che ha una banca, riceve dallo stato italiano l’ 8/000 (mentre i fedeli pagano volontariamente una tassa alla propria chiesa in Germania, dove la Conferenza episcopale giudica non più cattolici – ed esclude dai sacramenti – chi non contribuisce), non paga le tasse anche per iniziative senza fini di lucro che altri istituti pagano provocando la sanzione dell’Europa al governo? Se le chiese si vuotano, è tutta colpa della secolarizzazione?

5 Gennaio 2013Permalink

3 gennaio 2013 – Neonati, pediatri e aspiranti parlamentari.

Pediatra o non pediatra?

Mi viene segnalato che in un’ASL della regione Friuli Venezia Giulia è stata rifiutata l’iscrizione al Servizio Sanitario a una bambina di otto anni perché il padre non ha il permesso di soggiorno non so per quali ragioni.
Non ne so molto di più e comunque mi sento di dover proteggere chi mi ha riferito la notizia della cui veridicità sono certa e, attraverso chi mi ha informato, l’identità dei protagonisti.
Le sono state negate anche le cure? Se ciò è avvenuto spero che nessuno leggendo abbia un sobbalzo di inaccettabile meraviglia: “ma come! Non si curano i bambini!”.
No, capita che non si curino e molti si adeguano senza sapere che ciò è illegale.
Nella nostra regione esiste dal 2007 una delibera (n. 340) che prevede l’ “Assistenza primaria pediatrica a favore di minori di anni 14, figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno”. (Ringrazio il dr. Pitzalis, responsabile del GrIS del FVG per avermene segnalato l’esistenza). Quindi quella delibera ha garantito ai bambini senza permesso di soggiorno il diritto alla assistenza pediatrica dei pediatri di base come per i loro coetanei iscritti al Servizio Sanitario, ma non l’iscrizione al Servizio stesso.
Ovviamente, com’è giusto, il servizio pediatrico era regolarmente retribuito.
E tutto ciò nel rispetto della legge 27.5.1991, n. 176 che è la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei minori.

E, se tanto non bastasse, il 20 dicembre 2012 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato un Accordo sul documento  “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”. In tale documento, constatato che sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata, vengono definiti alcuni punti che richiedono uniformità e, fra questi si trova l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno’.
Il problema della piccola quindi dovrebbe essere risolto ma se l’Asl di competenza abbia informato il padre di questa opportunità non lo so. Se mai verrò a saperlo ne scriverò.

Per chi volesse verificare il testo dell’Accordo segnalo che la prima organizzazione a darne notizia è stata la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, come riportato in questo blog il 26 dicembre scorso (è leggibile anche da qui ) e dal 2 gennaio si trova anche nel sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione (leggibile anche da qui).

Certificato di nascita e cure

La bambina di cui ho scritto all’inizio aveva evidentemente un papà (che altrimenti la richiesta dell’iscrizione al servizio sanitario non avrebbe potuto essere presentata da chi a questo ha provveduto). Per avere un papà doveva avere un atto di nascita su cui si potesse leggere l’identità dei genitori, doveva –in definitiva – essere stata registrata all’anagrafe del comune di nascita.
Chi pratica questo blog sa che ci sono bambini per cui la legge italiana ha stabilito che di tale certificato e di tutto ciò che ne consegue devono essere privi (vedi alla voce anagrafe e, in particolare, quanto ho scritto il 15 marzo 2011).
Che poi la norma possa essere fortunatamente aggirata con l’uso di circolari è un fatto (finché un governo prossimo venturo non decida di abrogarle senza che debba darne notizia al parlamento, appunto perché di circolari si tratta) ed è un fatto anche che operatori consapevoli e competenti informano gli interessati in modo da  rendere possibile la registrazione anagrafica.
Ma è una misura sempre e uniformemente applicata su tutto il territorio nazionale?
Credo di no, ma c’è di peggio

I candidati alle primarie, vincenti o perdenti

Poiché mi piace sapere qual è il livello di competenza di chi mi rappresenta, mi rappresenterà o vorrebbe rappresentarmi ho cercato di contattare, via facebook, candidati alle ‘primarie’ del Pd e di Sel (o almeno chi della loro propaganda si è fatto carico) con risultati squallidi. La maggior parte non ha nulla da dire, qualcuno/a si scoccia perché sembra non si debba andare oltre il consenso, l’applauso, gli auguri (mi sembra si chiamasse culto della personalità), uno/a di loro mi ha spiegato che questa è questione da affrontarsi di in termini di solidarietà con una nuova legge sull’immigrazione. E no signor/signora mio/a. Io, con queste premesse, non ti voterò mai. Non è una questione di migranti: stiamo giocando con diritti civili fondamentali che vanno salvati oggi (anzi dovevano esserlo ieri) e lo possiamo fare senza modifiche complessive pur, per altre ragioni, necessarie. Ci basta la Costituzione letta nel rispetto delle norme internazionali che abbiamo ratificato: siamo nel campo dei diritti inviolabili dell’uomo caratterizzati dall’universalità (si veda il mio pezzo del 31 luglio 2011).

La società (in)civile 

Se chi vorrebbe rappresentarci può permettersi di proclamare sciocchezze lo fa certamente in virtù di una basilare incompetenza ma anche perché la società (in)civile glielo permette.
E’ passato da poco il Natale e chiese e grandi magazzini si sono uniti nelle più dolciastre delle promozioni di beni materiali ed emotivi.

Vogliamo vedere se corrispondono almeno ai testi dei Vangeli canonici?
Giuseppe, che era un uomo giusto (Vangelo di Matteo cap. 1, 19) si fece carico di un bimbo non suo e cui fu messo il  nome di Gesù (Vangelo di Luca cap. 2, 21).
Il che significa che fin dall’antichità si conoscevano i modi di una responsabilità verso i neonati oltre la generazione e la dignità di un nome che identifica una persona.
Oggi anche la legge ce ne dà strumenti che vorrebbero essere certi.
Il legislatore italiano non è d’accordo? Sarebbe bene che chi vuole entrare in Parlamento ci facesse un pensierino.

3 Gennaio 2013Permalink