4 ottobre 2011 – Ho ricevuto due comunicazioni

Due notizie connesse

Le due notizie sono connesse: si riferiscono infatti all’articolo della legge 94 del 2009, quella che con un inconsapevole ossimoro, è stata chiamata ‘pacchetto sicurezza’.
Ho commentato più e più volte quella norma (la lettera 9, del comma 22 dell’art.1) che in sostanza impone (modificando il Testo Unico fino a quel momento in vigore) la presentazione del permesso di soggiorno per chi voglia registrare atti di stato civile.
Ora la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale richiesta in caso di matrimoni (che ho illustrato nel mio pezzo del 31 luglio, raggiungibile anche da qui)
Per ciò che riguarda le nascite a tanto aveva provveduto una circolare emanata a pochi giorni di distanza dall’approvazione del pacchetto sicurezza, circolare che pure ho illustrato – insieme alle mie riserve di principio – nel mio scritto del 15 marzo.
A questo punto mi sarebbe piaciuto chiedere al genitore sans papier, che mi ha inviato la nota di commento, di illustrarci la sua situazione, ma non l’ho fatto e non lo faccio, perché rispetto la sua probabile paura e non voglio essere causa di un’imprudenza.

Disobbedienze (in)civili

Non contenta di un’incongruenza trovata nello scritto di Repubblica, ho voluto risalire alla fonte e, in un sito governativo che raccoglie rassegna stampa, l’ho trovata in un ineffabile articolo de La Padania, datato 27 luglio “Il carroccio si ribella. No ai matrimoni di comodo”.
Sottotitolo: “Dopo la sentenza della Consulta, la Lega farà ricorso alla ‘disobbedienza’”.
“Mazzatorta duro: “I mostri sindaci non sposeranno mai i clandestini”.
Per la cronaca il duro Mazzatorta è sindaco del Comune di Chiari (Brescia) nonché senatore.
Superato lo sgomento per un sindaco che si rifiuta al suo ruolo di ufficiale di stato civile e non succede nulla – o nulla si sa in merito (e il prefetto che fa?)– trovo un’affermazione sconcertante in un virgolettato che ricopio (sono sempre parole del sullodato senatore): “Noi applicheremo l’articolo 6 della legge Bossi Fini che noi abbiamo introdotto nel 2009 e che prevede che siano richiesti i documenti per tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli di stato civile”.

Un po’ di esegesi

Prima di tutto la cronologia:
La cd. Legge Bossi Fini – o meglio  la legge 30 luglio 2002 n, 189 – precede di ben sette anni il riferimento al 2009, proposto dal sindaco-sen. Mazzatorta.
– E poi va considerata anche la connessione fra numeri buttati là e contenuto delle norme cui dovrebbero riferirsi:
Quel 2009 suggerisce forse una pista interpretativa.
Appartiene infatti al 2009 la legge 94 (più nota come ‘pacchetto sicurezza’)  e la lettera g) del comma 22 dell’art. 1 prevede esattamente ciò che il nostro descrive ma  lo fa a modifica del comma 2 dell’art. 6 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e non all’interno della Bossi Fini, improponibile per sconnessione temporale.
Io ho scelto un’esegesi del pensiero del sen. Mazzatorta che cerca di dare un senso a tutti i numeri. Se qualcuno ha un’interpretazione migliore può proporla alla voce commento.

Quando gli ufficiali di stato civile disobbediscono.

E’ evidente che a fronte di tanta tracotanza la paura di un genitore a dichiararsi tale, se irregolare, è legittima.
Quanti bambini non hanno il certificato di nascita a seguito delle operazioni amministrative della Lega?

E non solo. Anche se –comuni legadipendenti a prescindere—i sindaci, nella loro veste di ufficiali di stato civile, dal 25 luglio celebrano i matrimoni degli irregolari senza chiedere il permesso di soggiorno quante coppie hanno dovuto rinunciare a formalizzare la loro unione nei due anni precedenti quando tale permesso era documento necessario?
Abbiamo notizia di due che hanno parlato (Trento e Catania), quanti hanno rinunciato a sposarsi?
E di questi quanti avrebbero celebrato il matrimonio con rito cattolico concordatario e ora sanno che di loro una gerarchia –spesso loquace oltre il lecito in materia di leggi dello stato – si disinteressa?

4 Ottobre 2011Permalink

6 agosto 2011 – La situazione migliora ma io sono sempre turbata.

Il 31 luglio ho scritto della sentenza della Corte costituzionale che cancella il comma dell’articolo 116 del codice civile (aggiunto a seguito dell’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’ – legge 94/2009) che impone allo straniero che voglia contrarre matrimonio la presenta zione del titolo di soggiorno

E’ stata immediatamente emessa una circolare che comunica tale sentenza anche ai sindaci,
 E allora perché continuo ad interrogarmi e a non sentirmi tranquilla?

Le ragioni sono tre:

–         la prima è che la sentenza della Corte nulla dice in merito al permanere della modifica all’art. 6 comma 2 del testo unico relativo alla disciplina dell’immigrazione, di cui tante volte ho scritto riferendo della norma che cancella la deroga alla presentazione del titolo di soggiorno per gli atti di stato civile (ho scelto di riferirmi non al sito in cui ritrovare la circolare in questione ma a un testo che ne spiega la natura, assicurandone nel contempo il link);

–         la seconda è la constatazione che la sentenza della Corte non si estende al problema delle nascite e delle dichiarazioni di morte (né lo poteva fare dato che in queste materie a quanto mi consta non vi erano denunce che l’attivassero);

–         la terza è la delusione in merito alla insignificanza della società civile e conseguentemente di una politica che –vuoi per l’ignoranza di chi è deputato a decidere a tutti i livelli istituzionali o quasi, vuoi per la ricerca del consenso ad ogni costo, obiettivo se non unico almeno prioritario di scelte che furono politiche – si dimostra indifferente al problema dei diritti civili.

A questo punto comunque:

–         la possibilità di celebrare matrimonio anche per chi non disponga di titolo di soggiorno è affermata per legge;

–         la possibilità di registrare le nascite è assicurata da una circolare (anche qui ho scelto di riferirmi non al sito in cui ritrovare la circolare in questione ma a un testo che ne spiega la natura, assicurandone nel contempo il link)

–         della possibilità della denuncia della morte di un proprio congiunto in condizioni di sicurezza non si sa nulla.

Voglio riportare alcune delle norme citate nella recente sentenza della Corte Cost,   
Resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010)”.

Vorrei che queste parole fossero lette anche da chi ha ridotto il soddisfacimento dei diritti dei migranti ad azioni di beneficenza, che – per quanto nobili –sempre beneficenza restano.

La Corte inoltre ci ricorda che anche il contrasto della negazione  a contrarre matrimonio per chi sia privo di titolo di soggiorno con l’articolo 117 della Costituzione che afferma: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
In merito ai matrimoni la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (C.E.D.U.), firmata – nel suo testo originario- a Roma il 4.novembre 1950, afferma all’art. 12 cheUomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”

E infine la Corte ci ricorda che: È, infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.
Ed è anche evidente a questo punto la necessità di un intervento del Parlamento su norme già originariamente confuse se non criptiche e ora spezzettate dagli interventi della Corte Costituzionale, che ne richiedono un intervento organico.

Ci sarà un deputato o un senatore che abbia la competenza e la volontà di provarcisi anche se eletto in una lista bloccata secondo la garanzia prioritaria dell’appartenenza e della fedeltà a un partico come che sia?

6 Agosto 2011Permalink

31 luglio 2011 – Le ragioni di un turbamento

Chi legge questi diari sa – e comunque ne sono ben consapevole io che li scrivo a mia futura memoria– che da più di due anni mi occupo della registrazione della nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno e che ho, con testarda, ottusa, stupida fiducia, cercato di trasferire il problema a istituzioni, partiti politici, organizzazioni della società che civile (?!), convinta che la loro voce sarebbe stata più forte della mia.
Ma la voce non c’è stata, mai.
E continuavo a pensare che l’indifferenza di fronte alla questione fosse dovuta soltanto al fatto che i neonati non fanno opinione (a meno che non siano usati per promuovere la vendita di pannolini, omogeneizzati ecc. ecc.) e che perciò far loro riferimento fuori del contesto sentimental-commerciale non provocasse l’obiettivo esclusivamente perseguito del consenso,
E invece l’indifferenza era molto più profonda: si allargava all’impianto istituzionale, fondante la nostra vita di relazione assicurato dai principi che la Costituzione (invano ?) definisce.
E non avevo valutato fino in fondo la ferita inferta al nostro ordinamento e lo scivolamento, sempre più precipitoso, in una deriva razzista.

Nascite e matrimoni

Certamente mi era noto il significato della soppressione delle parole “per quelli inerenti agli atti di stato civile” che sottraeva la registrazione delle dichiarazioni di nascita morte e matrimonio dall’obbligo della presentazione del titolo di soggiorno. Erano parole contenute nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Le “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (il cd pacchetto sicurezza del 2009) crearono l’obbligo della presentazione di quel documento che, per definizione, i migranti irregolari non possiedono.
Per chi volesse documentarsi ricordo solo uno dei miei tanti interventi, l’articolo pubblicato dalla rivista Il Gallo e trascritto in questo blog il 15 marzo scorso.
Ora la questione è non solo evidente ma formalmente affrontata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 dd. 25 luglio 2011.

La Corte Costituzionale si esprime sul matrimonio.

Ricopio dalla sentenza della Corte:

1.— Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». 

1.1.— In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adito da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dell’illegittimità del diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio. 

[omissis]

Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more

[omissis a questo punto la Corte elenca – con preziosa puntigliosità- gli articoli della Costituzione connessi al problema e in seguito quelli relativi a documenti dell’Unione Europea]

E infine:  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

perché

il matrimonio costituisce espressione della libertà e dell’autonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati dall’universalità. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, «esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale»”.


E la nascita?

Non voglio allungare questo diario. Rinvio quindi (oltre che ai tag che collegano questo testo ad altre mie pagine) alle sottolineature che ho apposto ai frammenti di testi della sentenza ricopiati che possono rendere evidente l’analogia con la situazione dei neonati privati del certificato di nascita, primo fondamento della libertà e dell’autonomia della persona, diritto inviolabile e perciò caratterizzato dall’universalità,  testimonianza fondante la presenza del nuovo nato nella famiglia cui invece è impedito di accoglierlo se non subendo una minaccia che può essere insostenibile, l’espulsione.
Mi si è detto che la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 sistema tutto.
E’ tristissimo e preoccupante trovare persone (che si autoproclamano democratiche) che accettano di vedere un principio, che appartiene ai diritti fondamentali dell’uomo, umiliato a una procedura consentita da una circolare e negata invece da una legge che appartiene a tutti noi.  
Ed è forse ancor più triste vedere associazioni che – pur perseguendo a proprio uso interno nobili finalità – –non si oppongano a una simile norma e alle sue applicazioni (non dimentichiamo che la questione degli aspiranti  coniugi di Catania nasce dal diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio. E tante volte avevo cercato, invano, di porre la questione del ruolo dei comuni in questa vicenda).
Gli sposi di Catania (come quelli di Trento, di cui ho già scritto) sono evidentemente adulti, hanno potuto disporre dei mezzi per affidarsi a un tribunale, i neonati non hanno questa possibilità, né l’hanno – di norma – i loro genitori. Erano affidati alla custodia di tutti, quella che si esprime attraverso le reazioni della società civile e delle forze politiche, capaci di trasferire il loro impegno a livello istituzionale. Ma nessuno ha voluto far nulla.
Se volessimo ricordare che la maggioranza che ha voluto questa legge che, pezzo per pezzo, la Corte Costituzionale sta smontando, è la medesima che pochi giorni fa ha negato il riconoscimento di pregiudizi omofobici come aggravante in caso di violenza, le analogie con le prime leggi razziali italiane –e il costume di allora- si farebbero fortissime e potrebbero indurci a significative considerazioni, ma restiamo al presente.


Sulla pelle dei neonati si consolidano poteri forti.

Sappiamo che i matrimoni celebrati nell’ambito della chiesa cattolica seguono –salvo eccezioni – l’iter concordatario e che, se celebranti del sacramento sono gli sposi, il sacerdote che testimonia il loro patto in quel momento è ufficiale di stato civile, quindi deve comportarsi –perché il matrimonio sia valido agli effetti civili – secondo le norme del codice che ne assicurano la regolarità.
Ne ho già scritto nel mio pezzo del 21 maggio ma ci tengo a precisare che le indicazioni della Corte Costituzionale che sopra ho trascritto ora valgono anche come indirizzi per la chiesa cattolica che in questi ultimi due anni si è invece adeguata a una norma che viola i diritti umani fondamentali. Certamente la chiesa cattolica non ha opposto un rifiuto diretto a chi avesse voluto celebrare il matrimonio secondo il rito cattolico e non ne avesse i titoli. Non ne aveva bisogno. Il rigetto di un diritto fondamentale era invisibile.
Infatti ogni richiesta dei sans papier si sarebbe scontrata,  prima che venisse aperta la procedura ecclesiastica, con l’infame codicillo aggiunto all’art. 116 del codice civile  dal pacchetto sicurezza, «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
La chiesa cattolica nelle sue espressioni gerarchiche – e non solo – ha chiacchierato di famiglia, di vita, di figli e quant’altro in un clima di ipocrisia che io trovo offensivo e che la beneficenza, che pur viene esercitata, non riscatta.
In molte realtà parrocchiali e analoghe ha convinto persone di buona volontà che è sufficiente farsi carico di azione benefiche di tipo volontario e, con scelte evidentemente opportunistiche, ha glissato sul dovere di opporsi con la protesta civile alle leggi (di cui però sa far uso: vedi esenzione dall’ICI)
I vantaggi che il concordato assicura ai due poteri contraenti sono troppo importanti per metterli in discussione a causa di qualche poveraccio.
E sono molti, anche apparentemente insospettabili, a non volersene accorgere.

31 Luglio 2011Permalink

6 luglio 2011 – L’Italia sono anch’io. Una campagna per una diversa cittadinanza.

Riporto alcuni stralci dai molti documenti che illustrano la campagna di cui i promotori hanno dato notizia il 22 giugno.
A titolo di esempio collego il sito del centro Astalli e della CGIL.

Scopo della campagna è riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e del dibattito politico il tema dei diritti di cittadinanza e la possibilità per chiunque nasca o viva in Italia di partecipare alle scelte della comunità di cui fa parte.
Oggi nel nostro Paese vivono oltre 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono bambini e ragazzi nati o cresciuti qui, che tuttavia solo al compimento del 18° anno di età si vedono riconosciuta la possibilità di ottenere la cittadinanza, iniziando nella maggior parte dei casi un lungo percorso burocratico. Questo genera disuguaglianze e ingiustizie, limita la possibilità di una piena integrazione, disattende il dettato costituzionale (art. 3) che stabilisce l’uguaglianza tra le persone e impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento.

I promotori della campagna si propongono di contribuire a rimuovere questi ostacoli, attraverso un’azione di sensibilizzazione che inizia ora, ma soprattutto attraverso la modifica dell’attuale legislazione che codifica le disuguaglianze.
Per questo, dall’autunno 2011 promuoveranno la raccolta di firme per due leggi di iniziativa popolare, una di riforma dell’attuale normativa sulla cittadinanza, l’altra sul diritto di voto alle elezioni amministrative.
Alla conferenza stampa di presentazione della Campagna partecipano: il sindaco di Reggio Emilia e presidente del Comitato promotore Graziano Delrio, l’editore Carlo Feltrinelli, Vera Lamonica, della segreteria nazionale della Cgil, Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci, il presidente delle Acli Andrea Olivero, Lorenzo Trucco dell’Asgi.

Attualmente l’unica possibilità di acquisto della cittadinanza per questa fascia della popolazione immigrata è quella che riconosce allo straniero nato in Italia, solo al raggiungimento della maggiore età ed entro un anno da questa data, la facoltà di chiedere la cittadinanza italiana, a condizione che vi “abbia risieduto legalmente senza interruzione”. L’applicazione della normativa, però, ha confermato il carattere del tutto residuale di questa disposizione, in quanto la necessità di residenza (non solo la regolare presenza, come invece sarebbe auspicabile), anagraficamente registrata ed ininterrotta per l’intero arco della minore età, costituisce, nella maggioranza dei casi, ragione ostativa alla richiesta.
In condizioni ancora più difficili si trovano i minori che arrivano in Italia piccoli o piccolissimi con i genitori o per i ricongiungimenti famigliari: vivono e crescono in Italia, frequentano le scuole italiane, ma per diventare cittadini italiani dovranno seguire, a partire dai 18 anni, lo stesso percorso burocratico degli immigrati stranieri adulti

La proposta di legge della campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO riconosce un diritto per i tantissimi minori che crescono e vivono in Italia da italiani : i bambini e le bambine che, nati in Italia da genitori privi di titolo di soggiorno, o entrati in Italia entro il 10° anno di età, vi abbiano soggiornato legalmente, possono diventare italiani con la maggiore età se ne fanno richiesta entro due anni. Un percorso che dà una certezza ai bambini e alle bambine di poter diventare cittadini una volta maggiorenni. Inoltre, su richiesta dei genitori, diventano cittadini italiani i minori che hanno frequentato un corso di istruzione. 

NOTA: Ho evidenziato in grassetto, oltre l’intitolazione dei due oggetti della campagna anche la frase che riprendo qui:
“La proposta di legge della campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO riconosce un diritto per i tantissimi minori che crescono e vivono in Italia da italiani : i bambini e le bambine che, nati in Italia da genitori privi di titolo di soggiorno, o entrati in Italia entro il 10° anno di età, vi abbiano soggiornato legalmente
E’ la questione di cui mi occupo da più di due anni e per cui ora, a livello locale, non ero riuscita a suscitare alcun interesse  se non da parte di alcune singole  persone.
Fra i miei molti scritti sull’argomento voglio ricordare la lettera al Presidente della Repubblica che ho inviato alla fine dello scorso anno.

Ora spero che l’autorevolezza dei proponenti la campagna e la pluralità delle loro appartenenze suscitino interesse anche nelle soporifere realtà politiche, istituzionali e associative del Friuli Venezia Giulia.
Certamente non vi vorrà molto a un così ampio e variegato schieramento di forze a raccogliere le firme necessarie alle proposte di legge; sarà soprattutto importante il lavoro di informazione e formazione (non uso la parola sensibilizzazione: troppo labile e inconsistente si è finora dimostrata–almeno nelle realtà che conosco – la consapevolezza delle problematiche connesse alla presenza straniera suscitata, appunto, sensibilizzando).
Per fortuna i regolamenti della camera e del senato prevedono, rispettivamente al comma 4 dell’art. 107 e al comma 2 dell’art. 74, che le proposte di legge a iniziativa popolare non decadano con al fine delle legislatura in cui sono state presentate.
Quindi se questo parlamento non se ne occuperò –o non lo farà rapidamente – il dibattito è aperto anche alla prossima legislatura.

Per me, dato che il mio interesse si è mosso a partire dall’esame che ho condotto sulla lettera g) del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) restano aperti alcuni problemi su cui voglio riflettere e di cui certamente scriverò, come al solito a mia futura memoria.
Per ora mi limito a far riferimento al mio articolo pubblicato dal mensile Il Gallo che è raggiungibile nel mio blog in data 15 marzo e anche da qui.

6 Luglio 2011Permalink

2 giugno 2011 – Un esempio di non dialogo e una precisazione del giorno dopo.

Il pezzo che ho pubblicato il 21 maggio conteneva alla fine una lettera aperta, destinata al Vescovo di Trieste, in risposta alla Sua scritta pochi giorni prima delle elezioni amministrative e, dato il ruolo di monsignore, ponevo alcune domande . L’ho spedita doverosamente al Vescovo, a un quotidiano locale che l’ha pubblicata il 22 maggio e al direttore del settimanale diocesano di Trieste, ‘Vita Nuova”, che l’ha pubblicata nel numero del 27 maggio 2011.
Al testo integrale della mia lettera ha fatto seguito una risposta che integralmente trascrivo: “Per evitare i suoi turbamenti chiederò al vescovo di emanare in vista del ballottaggio un nuovo Comunicato per dire che in politica tutti possono fare quello che vogliono e che non c’è questione di bene e di male.
Poi, però, non sarebbe né bene né male anche quello che lei denuncia:  impedire il ricongiungimento familiare, questione su cui in mille occasione la Chiesa è intervenuta per ricordare il diritto ad una famiglia unita anche per gli immigrati.  Quando si difende la vita e la famiglia si difendono anche le situazioni che lei segnala. Il vescovo non poteva fare l’inventario di tutti i problemi, ha indicato i criteri fondamentali. Spero che lei possa seguire anche Vita Nuova oltre ai Comunicati della Diocesi”.

Meravigliata dal sovvertimento di ruoli che il direttore sembra dichiarare nell’ultima riga (io pensavo che un comunicato firmato di un vescovo fosse più autorevole delle posizioni del settimanale diocesano) mi soffermo solo su due punti:

  1. L’oscurità dell’espressione ‘in politica tutti possono fare quello che vogliono e che non c’è questione di bene e di male’. Chi sono quei ‘tutti’?
    Io avevo scritto di libera coscienza cui, in politica, mi sembrava ovvio il riferimento alla Costituzione, il contratto che tutti ci lega, mentre così non è per l’espressione –pur autorevole – di un qualsiasi credo religioso.
  2. Il richiamo al ricongiungimento familiare in cui il direttore fa rientrare anche il riconoscimento delle registrazioni degli atti di stato civile.
    Non conosce l’argomento? Non ha capito? Tutto è possibile.

Non gli risponderò; se lo facessi rischierei, come è già avvenuto, di aprire uno di quei dialoghi surreali in cui ciò che lega i dialoganti è solo la contemporaneità delle battute sconnesse una dall’altra nel loro significato.
Ricordate la pubblicità del Parmacotto? Cliente: ‘Mi dia due etti di Parmacotto’.
Salumiere: ‘L’ho finito’. Cliente: ‘Allora me ne dia due etti’. Un dialogo così può proseguire all’infinito senza che domande e risposte si connettano

Se scrivessi al direttore

Se però scrivessi a quel direttore gli chiederei:
a) Come può esservi ricongiungimento familiare per una famiglia che non c’é perché le è negata esistenza a norma di legge (e delle conseguenze sul matrimonio concordatario di questa imposizione incivile ho scritto il 21 maggio, mentre per la negazione del matrimonio ai sans papier si possono vedere i miei pezzo del 15 marzo e del 21 maggio);
b) Come sia possibile tutelare tutti i diritti che si connettono alla vita di un bambino (a partire da quelli inerenti la salute) se quel bambino non esiste oltre la sua presenza fisica.
Ma queste domande se le dovrebbero porre anche le organizzazioni cattoliche e non solo (per restare a presenze cristiane, penso alle chiese protestanti, il cui silenzio può essere giustificato forse in Italia dalla loro debolezza numerica).
Però non lo fanno confortate forse dal silenzio della società civile, della politica e delle istituzioni..
Purtroppo su questi temi nulla hanno detto nemmeno gli eletti sindaci che, evidentemente, subiranno legalmente passivi l’imposizione a non celebrare matrimoni di sans papier.
Sindaci meritevoli di fiducia? Non della mia.

L’acqua secondo Vita Nuova

Ora, proprio l’editoriale del numero del settimanale diocesano in cui è stata pubblicata la mia lettera con la relativa non-risposta lascia prevedere un altro rischio: il suggerimento a disertare i referendum da parte di esponenti della gerarchia cattolica.
Si riconosce che ‘Uno dei temi del prossimo referendum del 12 giugno è quello dell’acqua’.
E si conclude ‘Ha un bel dire la Dottrina sociale della Chiesa che bisogna costruire un sistema a tre: privato, Stato e società civile.  Poi, invece, molti ancora pensano che il privato sia il babau e la municipalizzata sia il tutore del bene comune. Non riusciremo a garantire l’acqua ai nostri figli se non supereremo questi moralismi, che con «sor’Aqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta» di San Francesco non hanno niente a che fare’.

Mi riservo di trascrivere l’intero editoriale più avanti e, mentre prevedo la condivisione dell’elegante riferimento a ‘molti che pensano che il privato sia il babau’ o il silenzio obbediente del mondo cattolico istituzionale (immemore del fatto che nel 2005 il card. Ruini riuscì a far mancare il quorum nel referendum di allora),   inserisco un logo   che ho scaricato da Repubblica.

3 giugno  – PRECISAZIONE

Mi sveglio e vado al sito del settimanale della diocesi di Trieste. So che oggi esce il nuovo numero e sono curiosa di vedere come procede la questione di cui mi sono occupata.
Non ne scriverei  se non fosse per un’intervista che trascrivo nel mio archivio. Un avvocato di Trieste parla del referendum sull’ acqua in termini abbastanza articolati e diversi da quelli dell’editoriale della settimana precedente.
E scopro anche un’altra faccenda: i vecchi articoli non sono visibili in rete. E’ inutile quindi che io pubblichi l’indirizzo dell’editoriale del 27 maggio. 
Si può leggere invece l’intervista all’avvocato triestino, al momento raggiungibile dall’indirizzo:  http://www.vitanuovatrieste.it/content/view/5582/1/.
Chi volesse il testo completo dell’editoriale del 27 maggio potrà scrivermi a augdep@alice.it fornendomi l’indirizzo cui spedire il testo richiesto.
Il mio blog è piccola cosa ma alla correttezza dell’informazione ci tengo 

2 Giugno 2011Permalink

21 MAGGIO 2011 — VESCOVI, MATRIMONI E BATTESIMI

Nel parlare, come da anni faccio, della questione del diritto degli immigrati privi di permesso di soggiorno ad accedere la registrazione degli atti di stato civile, non ero entrata nelle questione interne ai comportamenti della chiesa cattolica perché ritengo che i nostri doveri di solidarietà verso gli altri, quelli che la Costituzione della Repubblica prevede,  siano prima di tutto da affermarsi sul piano civile (laici siamo tutti, atei e credenti di qualsivoglia religione) e poi perché la chiesa come istituzione non ha detto nulla sul diritto a sposarsi dei sans papier e sui diritti dei loro figli.
Ma ora mons. Arcivescovo di Trieste mi ci ha trascinata dentro e non riesco a tacere anche perché il problema della registrazione anagrafica di nascite e matrimoni mi sembra strettamente connesso con la celebrazione di due sacramenti, il battesimo e il matrimonio.
Certamente questa è questione che riguarda i cattolici, che però sono cittadini italiani e non vedo come possano svincolarsi dai loro precisi diritti/doveri che anche il monsignore in questione richiama con una evidente attenzione al momento presente. Afferma:
“ … il momento elettorale conserva una sua indubbia importanza perché in esso il cittadino riflette non solo sui propri bisogni e interessi, ma sul “nostro” bene, il bene di tutti, il bene della comunità percepita come un tutto. E’ così anche per la comunità di Trieste. E’ così anche per le prossime elezioni amministrative”

Non rispetto l’ordine cronologico e comincio dal matrimonio.

Secondo la dottrina cattolica i celebranti del matrimonio sono gli sposi stessi, ma la loro volontà non si manifesta nel rifugio del privato bensì in una situazione del cui ordinato proporsi è garante un sacerdote (appunto se si tratta di cattolici) e dal 1929 il sacerdote, all’atto della celebrazione, è anche ufficiale di stato civile.
Quindi il matrimonio concordatario viene celebrato dopo che, anche negli idonei locali della chiesa, sono state esposte le pubblicazioni, la cui eventuale assenza non consente la celebrazione del matrimonio stesso. Ed è chiaro che, se entrambi o uno dei due sposi sono immigrati senza permesso di soggiorno, non ci saranno pubblicazioni poiché la chiesa deve attenersi alla decisione del Comune che agisce a norma della lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009.
Della questione ho fatto cenno l’8 dicembre 2010, per un interessante intervento del giudice di Trento, alla fine del mio pezzo di allora.
Che fare a questo punto? Se gli sposi vogliono essere i celebranti del sacramento della loro unione possono chiedere un matrimonio che abbia significato solo religioso.
A questo punto il parroco che raccogliesse la loro richiesta dovrebbe rivolgersi al vescovo ed esibire motivazioni forti perché così gli è stato raccomandato dalle autorità canoniche. Se il permesso arriverà potrà farsi garante di questa celebrazione ‘segreta’. Infatti, se lo sposalizio fosse esibito alla pubblica attenzione, potrebbe esserci la ‘spiata’ già messa in atto persino a fronte di un medico costretto a intervenire pubblicamente a seguito di un malore di un sans papier(si veda il mio ‘quaderni del Gallo’ – 15 marzo).
Mi si è detto che così quel parroco darebbe soddisfazione alla sua coscienza di sacerdote ma, come dice mons. Vescovo, è valore umano “l’aiuto solidale ai poveri condotto in modo sussidiario, ossia evitando sprechi ed assistenzialismo e favorendo, invece, la creatività e l’assunzione di responsabilità di persone e corpi intermedi”.
Il matrimonio solo religioso agli effetti civili non esiste e quindi priva gli sposi di tutti i diritti che la legge loro altrimenti riconoscerebbe, a partire dalla reversibilità della pensione, e soprattutto li lascerebbe in balia della situazione di cui più volte ho scritto per ciò che riguarda il riconoscimento dei figli (si consultino i tag anagrafe, bambini, nascita).
Come la mettiamo qui con la creatività della solidarietà di cui al documento di monsignore?
Mi si è detto anche che la stessa situazione vale per qualsiasi coppia non sposata: vero solo in parte perché per molte coppie è possibile il matrimonio civile e per altre la discussione è aperta (penso alle unioni degli omosessuali) mentre nel caso dei sans papier il silenzio –laico e religioso che sia – è totale.
E inoltre i sans papier vengono discriminati non per una scelta di vita che le leggi dello stato o della chiesa cattolica non riconoscono ma perché stranieri con burocratiche difficoltà artatamente costruite e io continuo a pensare che questo sia razzismo.

Il battesimo e l’accoglienza della comunità
Riporto la lettera aperta che ho scritto al vescovo di Trieste. Se mi risponderà ne darò notizia.

Egregio monsignore,
pur non risiedendo nella diocesi di cui Lei è vescovo non posso non dichiararmi turbata, anche come cattolica, dal comunicato stampa emesso dai Suoi uffici il 10 maggio.
Inizio soffermandomi sulla frase finale che invita il cattolico a cercare  l’accettabilità dei programmi dei candidati “dal punto di vista dei valori fondamentali …” e a valutare “ la storia e il retroterra culturale dei partiti dentro cui i candidati operano”.
Non posso analizzare tutti i valori che Lei elenca –me lo impedisce la necessaria brevità dello scritto – per cui mi limito ad augurarmi che La sua proposta voglia essere una autorevole indicazione per la libera coscienza dei cattolici e non pretenda di farsi – sollecitando l’adesione di forze politiche in quanto tali – vincolo politico per chiunque, anche non cattolico.
Mi permetto però di richiamare la Sua attenzione su un punto che non c’è nel Suo comunicato.
La legge che, con uno sprezzante ossimoro, è stata chiamata “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” prevede che, per registrare gli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio), lo straniero non regolare debba presentare il permesso di soggiorno, esponendosi quindi, nel momento in cui cerca di avvalersi del godimento di diritti umani fondamentali al rischio dell’espulsione (il riferimento è alla lettera g) del comma 22 dell’art.1 della legge 94/2009).
Potrei dire molte cose ma, rivolgendomi a un Vescovo, Le chiedo come vi comporterete quando nelle chiese italiane si celebrerà il battesimo di un bambino senza famiglia per disposizione di legge, essendo i genitori impediti a riconoscere il piccolo dalla ragionevole paura dell’espulsione. Quel battesimo non potrà essere celebrato sottolineando, come si usa, l’atteggiamento di accoglienza della comunità al nuovo nato ma solo in forma che, per essere protettiva, dovrà essere catacombale, umiliando l’immagine gioiosa della celebrazione di un sacramento a quella oscura di un’attività scaramantica.
Non mi risponda che c’è una circolare che rende possibile la registrazione anagrafica delle nascite. La conosco bene ma non posso accettare che la difesa contro un principio di legge che discrimina i cittadini più deboli proprio per ciò che sono, sia affidata alla volatilità di un atto burocratico che comunque non garantirebbe sicurezza alla pubblica presenza dei genitori del battezzando in chiesa.
Certamente quando mi sono rivolta (inutilmente) ad esponenti politici il mio discorso non si basava sulla contraddizione fra la celebrazione del sacramento e la violazione dei diritti di un neonato che, crescendo apolide, non solo sarebbe privato a priori di ogni diritto ma diventerebbe, per l’oscurità cui sarebbe condannato, vittima privilegiata di ogni crimine a partire dalla pedofilia. La mia interrogazione teneva conto di un quadro ben più ampio e ora mi piacerebbe sapere come prevedono di comportarsi gli eletti sindaci e i candidati ai diversi ballottaggi (oltre naturalmente a quello triestino) quando la legge imporrà loro di farsi complici – nell’esercizio legittimo del loro ruolo di sindaci– della negazione di una registrazione di nascita, matrimonio, morte.
Ma non lo posso sapere perché nessuno glielo ha chiesto con quella autorevolezza che merita risposta né questo argomento mi risulta essere presente in alcun programma elettorale.
Ringraziandola per l’attenzione porgo distinti saluti.
(Augusta De Piero)

21 Maggio 2011Permalink

15 marzo 2011 – quaderni de Il Gallo, periodico genovese

quaderni de IL GALLO   – Marzo 2011  – Anno XXXV  (LXV) N. 710   NORME DI LEGGE LESIVE DI UMANITÀ (pag. 12) 

La paradossalità della situazione, così complessa da essere ignorata anche dagli organi di informazione, ci ha indotto a chiedere alla competenza dell’amica Augusta De Piero precise indicazioni – purtroppo un po’ complesse – sulle norme vigenti relative all’iscrizione anagrafica si nascite, matrimoni, morti da parte di stranieri presenti in Italia in situazioni di clandestinità. 

Sono ormai trascorsi due anni dall’approvazione della legge ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’ ( Legge 15 luglio 2009, n. 94  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009) e se non è facile, né forse possibile, trarne un bilancio, sembra però necessario farsi consapevoli del contenuto della norma, anche esaminandola punto per punto.
Qui ci soffermeremo soltanto su un aspetto che identifica i casi in cui il migrante deve presentare il permesso di soggiorno per ottenere determinati documenti (art. 1, la lettera g,  comma 22) .Leggere il testo e decriptarlo è necessario per capire. Così dice la legge in vigore (94/09):

g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli inerenti all’accesso  alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

Ed ecco il testo della norma precedente (Legge 6 marzo 1998, n. 40; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148):

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno <…>  devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Nel 2009 quindi l’eccezione, precedentemente prevista per gli atti di stato civile, è deliberatamente soppressa e quindi la presentazione del permesso di soggiorno diventa necessaria anche per registrare nascite, matrimoni, morti. E’ importante sottolineare che la condanna a diventare apolidi, a non sposarsi, ad avere nel corpo di un estinto, per quanto caro, un ostacolo alla propria vita resa altrimenti possibile dall’essere migranti, non consegue ad una espressione esplicitamente e chiaramente discriminatoria, ma a un gioco linguistico di addizioni e sottrazioni di parole.
Naturalmente se una persona priva di permesso di soggiorno per qualsivoglia motivo (si tratti anche di un migrante che sia diventato irregolare per la perdita del lavoro) viene identificata come tale (e quale luogo più appropriato di un pubblico ufficio!) ne segue l’espulsione. La clandestinità, identificata surrettiziamente con l’irregolarità, è reato!
Queste disposizioni inducono quindi di fatto i genitori che si trovino in questa situazione a non iscrivere il neonato all’anagrafe, facendone un apolide privo di ogni diritto.

Lo Stato si fa creatore di apolidi

Persino il governo in carica deve essersi accorto della enormità per cui uno stato democratico si fa creatore di apolidi se, a pochi giorni dalla approvazione della legge, il Ministero dell’interno  ha emanato una circolare  (Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e   stato civile in applicazione della legge n.94,)  che dice essere possibile la registrazione anagrafica, anche in assenza del fatale permesso.
Al di là della stravaganza di una circolare che supera la legge (e che, come è stata emanata, così può essere cancellata senza interventi del parlamento), qualcuno ha finalmente cominciato ad accorgersi della intollerabilità di questa norma. Di recente il Giudice di Pace di Trento ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un provvedimento di espulsione conseguente le pubblicazioni di matrimonio di una cittadina cilena (priva appunto del permesso) con un italiano.
In attesa della pronuncia della Corte il provvedimento di espulsione é stato sospeso , mentre il giudice ricordava che il diritto a contrarre matrimonio ha carattere di universalità e può essere esercitato quindi indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e dalla cittadinanza [1].
Torniamo ora alle dichiarazioni di nascita per cui non sembra esserci stato il tipo di interesse meritato dalle pubblicazioni di matrimonio, ma è chiaro che i genitori di un neonato, costretti a vedere in lui una minaccia alla loro permanenza in Italia, privi di mezzi per avvicinare un legale che ne sostenga la causa, non possono che agire in conseguenza della propria paura.
Certamente la mamma che partorisca in ospedale e riconosca il proprio bambino è protetta dall’obbligo al segreto sanitario (fermamente difeso dalle categorie professionali interessate) che in un primo tempo la Lega N0rd avrebbe voluto cancellare, con il complice consenso dei partiti di maggioranza e che è stato mantenuto nell’elenco delle eccezioni alla presentazione del permesso di soggiorno, confermando la permanenza dell’articolo già presente nella normativa precedente la legge 94 e non cancellato:

 5, L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul     soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia     obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Però la registrazioni anagrafica non si ferma qui: la nascita e l’eventuale paternità deve essere dichiarata anche in Comune.
In virtù della circolare ricordata sopra l’immigrato irregolare non deve esibire il permesso di soggiorno, ma, presentandosi pubblicamente,  può rendersi visibile ad un anonimo denunciante. Il meccanismo che crea tale situazione e attraversa subdolamente leggi e burocrazie è stato svelato da un fatto preciso [2]. Il 28 novembre 2010 la questura di Milano ha denunciato un medico  per  favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I soccorsi erano stati prestati a un egiziano irregolare che si era sentito male durante la protesta alla ex Carlo Erba a Milano. Il silenzio dovuto del medico era stato aggirato da una denuncia che, anche se anonima, aveva determinato la reazione dei pubblici uffici garanti della sicurezza.
E’ chiaro che il problema della registrazione anagrafica  potrebbe essere risolto assicurando la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia, soluzione certamente auspicabile ma di lungo percorso cui non sarebbe di ostacolo la soluzione del piccolo problema della registrazione anagrafica di cui il governo è a piena conoscenza. Ne fa fede la risposta ad una recente interrogazione parlamentare:

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”.
E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc .), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   (Miche1ino Davico)”

Il Ministero è quindi consapevole che la situazione di irregolarità dei genitori non deve negare i diritti del bambino, ma il problema non si risolve finché permane l’obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno che pubblicano la condizione di chi si presenta con el conseguenze di cui si è detto. Finora istituzioni e società civile non hanno dimostrato interesse al problema.
Ma .. non è mai troppo tardi! 


[1] Il provvedimento trentino è stato segnalato dal prezioso sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione e la relativa ordinanza può essere letta all’indirizzo: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/giudice_pace_tn_
ord_680_2010.pdf

[2] All’indirizzo  http://www.simmweb.it(sito della Società Italiana di medicina delle Migrazioni) la notizia in questione si trova in data 30 novembre, mentre in data 10  gennaio 2011. è riportata la dichiarazione dell’ordine dei medici della provincia interessata.

15 Marzo 2011Permalink

15 dicembre 2010 – Se l’istituzione è forte, è più forte della politica – 4

Una data importante: 10 dicembre

Nel mio scritto del 6 dicembre riportavo un passo della relazione ‘Bambini e Migrazioni’ del Convegno Congiunto della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) e del Gruppo di Lavoro Nazionale Bambino Immigrato (GLNBI –SIP, dove SIP sta per Società Italiana di Pediatria).
Quella relazione è diventata la base per il documento conclusivo (che potete leggere qui) e che significativamente è stato così sottoscritto: “Formulato il 20 novembre 2010, 21mo anniversario della Convenzione di New York sui Diritti dell’Infanzia – Sottoscritto il 10 dicembre 2010, Giornata Mondiale sui Diritti Umani a 62 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”        

Ora l’impegno culturale e civile, unito alla competenza professionale dei firmatari, offrono un grosso contributo a chi voglia occuparsi del problema migratorio da cittadino e non da benefattore, ma resteranno inefficaci – se non all’interno di qualche dimensione privata – se le istituzioni politiche (dal parlamento ai comuni) non se ne faranno carico.

A questo processo potranno dare un significativo apporto le associazioni di settore, informando, stimolando, verificando, senza limitarsi, come alcune fanno, a promuovere la propria immagine.
In questi giorni sono invasa da messaggi postali (grosse buste che getto con rabbia prima di aprirle: mi basta il nome del mittente) e da e-mail destinate alla cancellazione senza lettura, che mi chiedono denaro.
Non darò un euro a chi non si colloca in un processo dove tutti concorrono a un obiettivo condiviso e ognuno fa, consapevolmente, la sua parte, nel contesto di una cultura che non sfugge né ai doveri di solidarietà né ai comportamenti propri di una moderna concezione della cittadinanza.

Fra i vuoti della politica e gli svolazzi dei buoni sentimenti.

Sabato scorso, a conclusione della manifestazione indetta dal Pd, l’on Bersani, segretario del partito, ha ripetuto una espressione che aveva già proferito nella trasmissione di Fazio ‘ Vieni via con me’. Ha detto di volere leggi  “che impediscano che il disordine dell’immigrazione ricada sulla parte più debole della nostra popolazione e che dicano finalmente ad un bambino qui e figlio di immigrati: tu sei dei nostri, sei un italiano”.

Come temevo ho verificato purtroppo che molti ascoltatori si sono commossi, ne hanno ammirato la bontà d’animo (come se la cittadinanza avesse a che fare con un sentimento) e, soddisfatti della loro occasione di piccola catarsi stagionale, si sono fermati lì.
Nobile sogno (e così lo ha chiamato Bersani) quello di trasferire il concetto di cittadinanza dallo jus sanguinis allo jus loci, praticabile certo in un paese civile che però, a voler essere sfrenatamente ottimisti, a noi richiederebbe tempi lunghissimi per farsi realtà. E io spero si faccia realtà.
Io chiedevo solo di impegnarci in una corretta amministrazione dell’anagrafe, impegno altrettanto nobile, anche se meno esaltante, che non è certamente ostacolo alla modifica delle modalità di fondo del concetto di cittadinanza, anzi potrebbe facilitarne l’approccio.
E allora perché tanta difficoltà a cogliere il senso di una proposta così modesta?
Ho una mia interpretazione

Non sanno riconoscere il razzismo

L’idea mi è venuta quando, parlandone con qualche giornalista, mi sono sentita chiedere la segnalazione di un caso, perché altrimenti le mie considerazioni –pur condivise dagli interlocutori – non avrebbero potuto costituire notizia.
Quindi per i giornalisti, almeno per quelli che ho interpellato, l’esistenza di un principio razzista in legge non fa notizia, le notizie devono emozionare e perciò vogliono il loro cadaverino fresco di giornata.
Non si rendono conto che una persona che, per proteggere il neonato e se stesso, nasconda la nascita di un figlio non viene certo a raccontare pubblicamente il fatto e non sono al corrente che, intrecciando con solidale competenza varie disposizioni e circolari, chi si occupa dei migranti può riuscire ad allungare il periodo di permanenza in Italia di persone pur identificate irregolari.
Ma se questo risultato è risposta a un impegno attento e intelligente non può bastare a chi considera la realtà con il filtro della politica (intesa come faccenda della polis e non del gioco delle tre seggiole) e non ignora la storia (che non si riduce a tramandare usanze popolari e ad esaltare il conseguente ‘buon senso’, trasformando il pregiudizio in luogo comune).
Una prassi non può sostituire l’affermazione di un principio fondativo.
E invece basta. Perché?
E’ un altro tema che voglio affrontare in una prossima, e spero ultima, puntata
Ho bisogno di dar ordine ai miei pensieri sempre più turbati.

continua

15 Dicembre 2010Permalink

8 dicembre 2010 – Se l’istituzione è forte, è più forte della politica – 3

Una frase chiave

La frase chiave per comprendere il crimine che la legge sulla sicurezza pubblica rende praticabile anche dai benpensanti è stata scritta dal sottosegretario Michelino Davico (origine Lega Nord – ora Sottosegretario di Stato per l’ interno dal 12 maggio 2008)

Ricopio la frase, anche se l’intero testo della comunicazione Davico si trova nel mio pezzo del 6 dicembre.

E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.

Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc .), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.

L’inequivoca valutazione del ‘’diritto assoluto’ del neonato (suo, come persona non come grazioso bagaglio della sua famiglia) – espressa da un membro del governo in carica – nasce dallo stimolo proposto da un’interrogazione parlamentare (nella fattispecie dell’on. Orlando – vedasi i miei scritti del 6 dicembre e del 19 agosto).
Prima domanda: perché nessun altro parlamentare si é mosso, salvo –a mia conoscenza – qualcuno (ricordo in particolare l’on. Capano) durante il dibattito del 2008 e 2009 su quello che allora chiamavamo ‘pacchetto sicurezza’, diventato poi legge 94/2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica?
Tentar di rispondere a questa domanda implica l’aprirsi di una catena di infamie silenziose che arriva fino agli enti locali e, ai mezzi di informazione e quindi alle organizzazioni di una società sedicente civile, alle chiese, ai gruppi di ispirazione religiosa genericamente intesi.

Ancora un po’ di esegesi di testi non sacri 

Il convincimento governativo relativo al diritto del neonato, come espresso dal sottosegretario Davico –origine Lega Nord- è inequivocabile.

Quindi gli sciagurati consapevoli (non tutto è ignoranza, anche se il livello di ignoranza montante non è un rassicurante spettacolo) sanno quello che fanno quando scrivono “all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»” (art. 1, comma 22, lettera g della legge 94/2009). 

Decripto il testo non tanto artatamente astruso, quanto conforme a una sciatta abitudine di legiferare per modifiche delle norme precedenti  “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e  «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie», i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.Ne riassumo il senso per l’aspetto che ci interessa.

Le registrazioni degli atti di stato civile –nascite, matrimoni, morte –che venivano assicurate senza esibizione del permesso di soggiorno a norma del Testo Unico sull’immigrazione, Dlgs 286/1998, a seguito della legge 94 vengono concesse a condizione dell’esibizione del permesso stesso.

Di conseguenza l’immigrato irregolare (sia irregolarmente entrato o diventato tale a seguito della perdita del lavoro) non potrebbe avere figli che siano riconosciuti come suoi (se non fosse intervenuta la precaria garanzia della circolare interpretativa di cui ho scritto il 6 dicembre), non può sposarsi, non può uscire dal mondo dei vivi perché non gli è concessa la registrazione della morte.
Un essenziale documento di cui può disporre è la tessera Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) che gli garantisce una serie di misure sanitarie (a tutela sua e della comunità in cui vive), contro cui, almeno in Friuli Venezia Giulia, la Lega Nord ha espresso un’opposizione feroce.
Inoltre gli è assicurato l’accesso alla scuola dell’obbligo a seguito di un emendamento dell’on. Mussoline, accolto nella legge 94. Se poi è capace e meritevole e vuol proseguire gli studi … torniamo all’esibizione del permesso di soggiorno.

Se i diritti dei nascituri non ci interessano, il trastullo offerto dai giullari invece

Tra l’altro la richiesta di un documento che l’irregolare non può avere “per la contraddizion che nol consente” (Dante, Inferno, XXVII, 118-120) sembra una incongruenza folle, quasi che la numerazione 22 del comma tante volte citato fosse una scelta sarcastica e non una casualità. Certamente la pretesa che i cittadini italiani, ancorché parlamentari, per dimostrare la loro buona integrazione nella società debbano conoscere il vecchio romanzo di Heller non ha senso e quindi possiamo tranquillamente accettare come casuale la numerazione del comma 22.
E, in ogni caso, non preoccupiamoci perché sempre allegri bisogna stare, come cantava Jannacci, “che il nostro piangere fa male al re / fa male al ricco e al cardinale / diventan tristi se noi piangiam!”.
E a garanzia della serenità di chi se la può permettere la presenza dei giullari è assicurata; infatti chi eserciti ‘attività sportive e ricreative a carattere temporaneo’ non deve esibire il permesso che non ha.

Il candore di un leghista a collocazione ministeriale.


Nell’incipit della risposta all’on. Orlando firmata dal sottosegretario Davico possiamo leggere che la legge 94 è “volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”.

Così. per arginare il fenomeno dei matrimoni di comodo, il provvedimento governativo diventato legge a seguito di voto parlamentare, ha creato un’ampia voragine che probabilmente soddisfa il più osceno e volgare populismo, quello che condivide un razzismo profondo che l’esito, pur noto, delle leggi razziali del 1938 non ha evidentemente spento.
Non dimentichiamo però che il giudice di pace di Trento ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità di un provvedimento di espulsione di una immigrata – che si era scoperta criminale chiedendo le pubblicazioni di matrimonio con un cittadini italiano – ricordando che il diritto a contrarre matrimonio ha carattere di universalità e può essere esercitato quindi indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e dalla cittadinanza.
Possiamo sperare nell’alta corte per il diritto sia degli sposi che dei neonati?

Continua

8 Dicembre 2010Permalink

6 dicembre 2010 – Se l’istituzione è forte, è più forte della politica – 2

L’argomento che scelgo diventa un’anguilla  

Ogni volta che cerco di affrontare la seconda puntata delle mie riflessioni la realtà mi impone cambiamenti rispetto a quello che avevo pensato fino a poco prima.  

Continuo a tenere come filo conduttore la questione della problematica iscrizione anagrafica dei figli degli immigrati irregolari.
Credo non ci sia misura più vergognosamente razzista della discriminazione di un neonato, che per legge diventa, per il solo fatto di essere nato, un pericolo per i propri genitori e per sé.  

Quando le istituzioni esprimono forza  

Il mio blog, anche nella sua precedente edizione, segue questa faccenda ormai da più di due anni e, solo da pochi mesi, ho ottenuto una prova di interesse da parte di un parlamentare che ha presentato un’interrogazione sull’argomento (Leoluca Orlando – vedi qui)
Decisa a fare tutto ciò che potevo perché quell’interrogazione non cadesse nel vuoto, il 7 settembre pubblicavo la lettera che avevo scritto al Presidente della Camera chiedendogli di adoperarsi affinché l’interrogazione avesse una risposta tempestiva precisando “e questo esito, ritengo, Le appartenga mentre evidentemente non Le appartiene l’indirizzo di ciò che il Ministro dirà”.
La lettera è leggibile integralmente anche da qui  

Il 5 novembre la segreteria del Presidente della Camera mi scriveva:
“Si comunica che il Presidente ha disposto la trasmissione della Sua e-mail alla Commissione parlamentare competente, affinché i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune”.    

Non solo politici 

Il 19 e 20 novembre si svolgeva a Chieti il quarto convegno congiunto SIMM e SIP – GLNBI su “Bambini e Migrazioni”.

Una breve digressione dentro la digressione perché a me piace informare non proclamare.
Potete trovare notizie sul Convegno nel sito della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM- www.simmweb.it) .
E ricordo anche il significato delle altre sigle:
Sip (società italiana di pediatria http://www.sip.it/)
GLNBI (Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Immigrato http://www.glnbi.org/
  

Una delle relazioni centrali di quel convegno (Bambini stranieri in Italia: di quali leggi abbiamo bisogno. Intervento di Geraci e Mazzetti – potete leggerla da qui)  inseriva finalmente il riferimento al problema della registrazione anagrafica, dichiarando: Di fondo, ci sembra anche assolutamente necessario affrontare in modo definitivo la questione della iscrizione anagrafica dei figli degli immigrati irregolari oggi garantita grazie ad una circolare del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2009 prot. 0008899: il “diritto umano” alla iscrizione anagrafica viene “prima” della questione della cittadinanza e attiene ai diritti civili fondamentali dei bambini (vedi le campagne per l’iscrizione anagrafica che molte ong conducono in vari paesi africani etc) e ci sembra fondamentale assumere iniziative che attribuiscano valore normativo al contenuto specifico di tale circolare fornendo così strumenti più sicuri e incontestabili per garantire tale diritto”.   

Il ministro risponde  

E torniamo così alla comunicazione del Presidente della Camera. Il 3 dicembre inaspettatamente (confesso il mio pessimismo) potevo scoprire che aveva centrato l’obiettivo e, tramite l’on. Orlando, ricevevo il testo che ricopio:
“Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”.
E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc .), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   (Miche1ino Davico)”  

 Un po’ di esegesi di testi non sacri  

Nella ministerial risposta sono dette chiaramente due cose importanti, mentre una –altrettanto importante –è taciuta.

Vediamo per ordine:  

1. L’inconsulta esclusione degli atti di stato civile (registrazione dell’atto di nascita, del matrimonio e di morte) da quelli per cui non è necessario presentare il permesso di soggiorno era stata progettata per “arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”.
E allora per non fare la fatica di immaginare un ostacolo a un percorso improprio si era creata una voragine ampia e – a parere del legislatore ignorante e in malafede – risolutiva del problema.  

2.  L’on. Sottosegretario si dimostrava informato sul fatto che: “Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc .), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie”  

3.  Ma ostentava di ignorare i rischi cui si espone un immigrato irregolare denunciando la nascita di un figlio, rischi che neppure il paravento della burocrazia può permettersi di cancellare.  

Infatti, e ce ne dà documentazione proprio il prezioso sito della SIMM, il 28 novembre la questura di Milano denunciava il medico che aveva soccorso un immigrato irregolare che partecipava su una gru alla protesta contro la ex Carlo Erba, senza che sia chiaro se la denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina si estenda anche al medico dell’Ospedale San Paolo che aveva preso in cura l’immigrato. 

E’ doveroso ricordare a questo punto che l’immigrazione cd ‘clandestina’ (perché non la chiamano irregolare?) a seguito della legge 94 è reato (vedi).

Lo schema dei rischi è chiaro  

I denuncianti non sono i medici (rispettosi del segreto sanitario che la Lega Nord e complici dei partiti di maggioranza non sono riusciti ad abolire) ma qualcuno che ha assistito all’attività di soccorso.
Lo stesso potrebbe avvenire per una persona (papà o mamma) che si rechi in Comune a denunciare la nascita di un figlio.
Proprio la Simm aveva creato il logo per una lunga battaglia per il rispetto del segreto sanitario, ma qui il  mio argomento anguilla si snoda e si allunga e lo devo rimandare a una prossima puntata.

 

6 Dicembre 2010Permalink