22 maggio 2017 – Lettera aperta al sen. Pietro Grasso, Presidente del Senato

Egregio Presidente del Senato
“Chi nasce e studia qui è italiano”.
Abbiamo ascoltato con vivo apprezzamento  quanto da Lei dichiarato il 20 maggio alla marcia di Milano e perciò vogliamo proporLe una nostra considerazione cominciando da una ovvietà: per diventare cittadine/i di qualsivoglia stato bisogna esistere, non solo in virtù della propria presenza fisica ma anche per il riconoscimento della propria esistenza giuridica, garantita dal certificato di nascita..
Purtroppo dal 2009, a seguito della approvazione della legge 94/2009, ci sono persone cui la lettera g del comma 22 dell’art.1 di quella legge nega il certificato di nascita. Il mezzo con cui ciò avviene non è diretto ma obliquo: l’imposizione  al genitore che voglia registrare la nascita di un figlio della presentazione del permesso di soggiorno, documento di cui non dispone se migrante non comunitario irregolare. Per evitare questo vulnus di civiltà che, per essere affermato in legge tutti ci umilia, basterebbe tornare al regime precedente al 2009 nel rispetto di un diritto umano sancito anche dalla legge 176/1991, ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989)
Ci è noto che ora è all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali del Senato la norma già approvata dalla Camera “Disposizioni in materia di cittadinanza”  che – oltre ad agire positivamente sulla possibilità di acquisizione della cittadinanza  – con il comma 3 dell’art. 2 garantirebbe, se approvata, la cancellazione della norma che condanna alcuni nuovi nati in Italia all’inesistenza.
Sperando che il Senato riesca per tempo ad approvare quella norma così conforme, ci sembra, allo spirito di quanto da Lei affermato alla marcia di Milano, Le segnaliamo con viva urgenza e preoccupazione, la proposta di un emendamento soppressivo del comma 3 dell’art. 2, firmato da esponenti appartenenti a FI-PdL, che, se approvato, manterrebbe efficace l’atroce volontà di negare l’esistenza giuridica di alcuni neonati, vanificando per costoro anche il significato della volontà da Lei espressa a Milano.
Non sia superfluo ricordare che la mancata registrazione anagrafica di neonati comporta  una violazione multipla dei diritti umani, in quanto, oltre a negare il loro diritto alla registrazione al momento della nascita (art. 7 legge 176/1991), li rende particolarmente vulnerabili, esponendoli  alla apolidia e a varie forme di sfruttamento e crimini, tra cui la tratta di esseri umani nelle sue varie forme.

Contiamo su di lei

#Augusta De Piero  –  Udine  –
#Valentina Degano  –  Pasian di Prato (UD)
#Daniela Rosa  –   Udine –
#Chiara Gallo    –   Udine –
#Eugenia Benigni  – Udine –

22 Maggio 2017Permalink

19 maggio 2017 – All’on Kyenge , lettera aperta

Gentile on. Kyenge

L’on. Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, è stato condannato dalla quarta sezione penale del tribunale di Milano per il reato di “diffamazione aggravata da discriminazione razziale” commesso nei suoi confronti. Mi permetta di considerare la sentenza emessa a Milano un riconoscimento dovuto alla sua persona (e di ciò sinceramente mi compiaccio) ma di aggiungere che è anche sostegno e conforto alla dignità di tutti noi, offesi dall’espressione di razzismo da parte di un componente di un’assemblea parlamentare. Come sappiamo l’on. Borghezio aveva usato grossolane espressioni offensive nei suoi confronti per essere lei di origini congolesi e prima ministra afroitaliana. Come lei stessa ha dichiarato: “L’odio razziale non può essere mai strumento di lotta politica perché avvelena la società e discrimina una persona, non giudicata degna di fare il ministro della Repubblica, per il solo colore della sua pelle”. E ha aggiunto di volere devolvere il risarcimento riconosciutole “a progetti di accoglienza e alla causa dell’antirazzismo”. Mi permetto ora di riferirmi a nostri precedenti incontri, durante un suo comizio a Udine e nel corso di una sua partecipazione a un’iniziativa di associazione di San Daniele del Friuli. Le avevo ricordato allora che dal 2009 una legge italiana nega ai nati in Italia, figli di migranti privi di permesso di soggiorno, il diritto (non solo umano ma anche affermato da convenzioni internazionali) ad avere il certificato di nascita. Come le è noto si tratta della legge 94/2009 che tanto prevede all’art. 1, comma 22, lettera g. Mi sembra che tale esclusione da un diritto altrimenti ineludibile possa rientrare nel quadro di una discriminazione ‘di razza’ per essere il legame con genitori “irregolari” ciò che caratterizza la colpa di questi piccoli. Il parlamento italiano ha ignorato le due proposte che avrebbero cancellato questo vulnus di civiltà (Camera 740/2013 e 1562/2014 Senato), proposte il cui significato essenziale sarebbe ora assicurato dalla approvazione della legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” dove compare come comma 3 dell’art. 2. Purtroppo la commissione Affari Costituzionali del Senato – dove la proposta è approdata dopo l’approvazione della Camera – lavora sul problema delle modifiche alla cittadinanza con una lentezza preoccupante e tutto il lavoro fatto finora rischia di essere affossato se non sarà concluso prima delle prossime elezioni. E c’è di peggio: la Commissione senatoriale infatti deve affrontare non solo la solita quantità di emendamenti presentati esclusivamente per essere ostacoli alla scorrevolezza del dibattito ma anche uno specifico emendamento soppressivo del comma 3 dell’art. 2 che cancellerebbe la decisione devastante della negazione dell’esistenza giuridica di nuovi nati in Italia (di cui ho scritto sopra)  . Ne sono firmatari otto senatori, tutti appartenenti a FI-PdL, partito che nel 2009 fu sodale (o dovrei dire complice?)  della Lega nel dichiarare inesistenti per legge i figli dei sans papier(non dimentichiamo che allora, quarto governo Berlusconi,  l’on. Maroni era Ministro dell’interno)  . Ora lei può parlare autorevolmente da vittima di un’offesa riconosciuta da un tribunale  italiano e di ciò sono felice. Ed è proprio in nome della autorevolezza che la sua parola ha e dell’ascolto privilegiato che in questo momento può avere che le chiedo di pronunciarsi solidale a piccole vittime che non hanno voce alcuna in un’esistenza volutamente negata per legge.

Conto su di lei
Augusta De Piero

19 Maggio 2017Permalink

29 aprile 2017 – Parole da salvare, pietre per costruire

 

 

Il 24 febbraio scorso ho ricopiato la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione “clandestini” cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio». Le parole infatti sono pietre che possono essere gettate per distruggere gli esseri umani inserendoli in categorie che li umiliano, imprigionandoli in una definizione che diventa senso comune fino a una condanna socialmente accettata.
Diceva Nelson Mandela “Disumanizzare l’altro significa inevitabilmente disumanizzare se stessi”

Farsi cura invece dell’altro umanizza anche noi stessi e ci rende capaci di pronunciare parole che danno senso alle relazioni fra umani troppo spesso negate dal prevalere di una discriminazione aggressiva e arrogante. E le parole sono il mezzo potente che abbiamo per comunicare, confrontare, far crescere pensieri che possano essere base di una responsabilità condivisa nel costruire una realtà diversa da quella che ci angoscia. Tante volte ho cercato di testimoniare nel mio blog vicende che dessero il senso di questa umanità consapevolmente viva, solidale e rispettosa. Non è facile perché fanno parte della quotidianità che non fa notizia e purtroppo lo diventa quando si manifesta nella tragedia quando vi siano catapultate persone normali, più indifese di chi – per svolgere un ruolo di potere – può giovarsi di qualche significativa forma di protezione.

A Parigi: non avrete il mio odio

Il 13 novembre 2015 l’attentato terroristico al Bataclan uccideva, tra gli altri, una giovane donna, madre di un bambino di due anni. Il vedovo esprimeva il suo dolore rivolgendosi agli assassini con una espressione straordinaria “non avrete il mio odio”. Originariamente inserita in una lettera, quella frase, diventata il titolo di un libro, è entrata in una specie di vocabolario dell’umanità che non si adegua alla barbarie, fino a dare un senso pieno a un linguaggio completamente alternativo rispetto a quello che sembra dominante dell’odio, della paura, dell’indifferenza. Quella espressione è stata ripresa, sempre a Parigi, da Etienne Cardile per ricordare Xavier Jugelé, il compagno poliziotto ucciso il 20 aprile sugli Champs Elysées: «Soffro ma senza odio. Perché quest’odio non ti somiglia». E infine è riuscito a salutarlo con un «ti amo», evocazione del loro spazio privato, immune dalla malvagità.

In Italia: “Portare pesi impossibili con le spalle dritte”

Lo ha detto il padre di Valeria Solesin, la ragazza italiana uccisa al Bataclan, cui la città di Venezia ha riservato il funerale in piazza San Marco, accogliendo una osservazione del papà di Valeria «Se la mia famiglia ha dato un segno di civiltà vuol dire che non è morta invano». E ancora il richiamo alla negazione dell’odio: «Non sono una persona capace di odiare. Io e Luciana (la moglie e mamma di Valeria n.d.r.) crediamo nel valori che non dividono le persone».
Insieme a loro voglio ricordare anche i genitori di Giulio Regeni che rivendicano il loro diritto a quella giustizia che impone di far conoscere la verità sulla morte del figlio. Chiedono giustizia non vendetta.

In Algeria, più di vent’anni fa
Mi torna alla mente il testamento di padre Christian de Chergé scritto a Tibihrine, il primo gennaio 1994, due anni prima del rapimento suo e dei suoi monaci, di cui furono trovate solo le teste. La conoscenza della violenza del passato coloniale dell’Algeria (non dimentichiamo che le vicende di Tibihrine precedono di più di vent’anni quello appena ricordate dei giorni nostri) fonda le sua capacità di previsione: « Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria,  vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. …Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza dell’anonimato .. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse … di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito».

A Gaza: Restate umani

Lo aveva detto Vittorio Arrigoni, attivista sostenitore della causa palestinese, la sera del 14 aprile 2011 venne rapito da un gruppo terrorista dichiaratosi afferente all’area jihādista salafita, all’uscita dalla palestra di Gaza nella quale era solito recarsi. In un video immediatamente pubblicato su YouTube, Arrigoni venne mostrato bendato e legato, mentre i rapitori accusavano l’Italia di essere uno “stato infedele” e l’attivista di essere entrato a Gaza “per diffondere la corruzione”. Il 15 aprile fu assassinato.

Gabriele Del Grande: la violenza istituzionale

Il giornalista arrestato in Turchia e fortunatamente rientrato in Italia che, ritrovandosi nella sua terra ci ha dato gioia e ci ha regalato una parola, o almeno l’ha regalata a me che ormai la considero una pietra di costruzione: violenza istituzionale. Ha precisato con consapevolezza e dignità di non aver subito violenze fisiche, di essere stato trattato con rispetto ma, dato che il suo non era un rapimento ma un arresto, di aver subito una violenza istituzionale.

Il parlamento italiano e i suoi complici nel perpetrare violenza istituzionale

Dopo che l’intervento della Corte Costituzionale aveva consentito alle coppie ‘ miste’ di chiedere la registrazione delle pubblicazioni di matrimonio senza cadere nella trappola tesa dal pacchetto sicurezza, restavano solo i nuovi nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno, a soddisfare il cannibalismo cartaceo organizzato durante il quarto governo Berlusconi dall’allora  Ministro Maroni. Per sanare la situazione furono presentate due proposte di legge ma vennero abbandonate al disinteresse parlamentare (forte dell’indifferenza dell’opinione pubblica) finché l’articolo potenzialmente risolutivo venne inserito nella proposta di legge sulla cittadinanza che, approvata alla Camera, gode non solo del disinteresse ma, a quanto pare, della determinazione della commissione Affari Costituzionali del Senato ad affossarla giocando sulla lentezza. Basterà infatti una mancata approvazione prima delle elezioni per annullare tutto il lavoro svolto. Di recente un gruppo di associazioni, singoli cittadini e alcuni assessori e consiglieri comunali udinesi ha chiesto l’approvazione rapida della norma con un appello che, proposto agli strumenti di informazione, non ha ottenuto nemmeno un riscontro.

Un filo rosso fra le parole

Per fortuna le parole di giustizia, rispetto del diritto e della legalità restano. Chissà se qualcuno vorrà trovare il filo che le colleghi offrendoci la possibilità di costruire il linguaggio della dignità che si diffonda opponendosi alla barbarie che ci insozza?

 

NOTA
Nel file la cui pubblicazione nel mio blog precede questo testo ho elencato le fonti con i link che permettono di raggiungerle. L’ho fatto per non appesantirne la lettura dove sarà possibile proporla.
https://diariealtro.it/?p=4976

29 Aprile 2017Permalink

29 aprile 2017 – Documentazione relativa al post “Parole da salvare, pietre per costruire”

 Premessa: Non ho fatto ricorso alle note a pie’ di pagina perché voglio diffondere il testo del post senza che la presenza delle note (in particolare su facebook) ne scoraggi la lettura.
Nello stesso tempo non voglio cedere alla pessima, diffusa abitudine di lanciare slogan che pretendo presentarsi per sé convincenti
Condanna del termine clandestino

24 febbraio 2017 – Il peso delle parole, dette e taciute.

Lettera di Antoine Leiris
http://www.lanotiziagiornale.it/non-avrete-mai-il-mio-odio-leggi-la-toccante-lettera-allisis-di-antoine-leiris-rimasto-vedovo-a-causa-della-strage-di-parigi/

Commemorazione poliziotto
http://www.repubblica.it/esteri/2017/04/25/news/champs-e_lyse_es_compagno_agente_ucciso_non_avrete_il_mio_odio_-163861708/

Padre di Valeria Solesin

6 dicembre 2015 – Alberto Solesin “No all’odio”

Padre Christian de Chergé scritto a Tibihrine
http://www.ora-et-labora.net/ecumenismotibhirine1994.html

Gabriele Del Grande, giornalista e blogger
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-04-24/chi-e-gabriele-grande-blogger-giornalista-indipendente-viaggiatore-155416.shtml?uuid=AExYhcAB

Primo articolo pubblicato sulla negazione del certificato di nascita ai figli dei sans papier
15 marzo 2011 https://diariealtro.it/?p=673

Sentenza Corte Costituzionale sulla legittimità della non presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione delle pubblicazioni di matrimonio

6 agosto 2011 – La situazione migliora ma io sono sempre turbata.

Commissione Affari Costituzionali senato
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1021619

Comunicato pubblicato il 4 aprile

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

29 Aprile 2017Permalink

22 aprile 2017 – Sapremo dar vita ai neonati fantasma?

Da Confronti, Mensile di religioni – politica – società.  (aprile 2017 pag. 37)

Una recente ordinanza del tribunale di Milano rigetta l’espressione “clandestino” come discriminatoria e denigratoria. La questione della legge sulla cittadinanza, ora all’esame del Senato.

Otto anni fa, quando si predisponeva la presentazione della legge chiamata poi ‘pacchetto sicurezza’– fortemente voluta dall’ on. Maroni, ministro del quarto governo Berlusconi – venne realizzata una significativa ricerca di ‘fragilità nemiche’ che fossero sfuggite anche alla precedente legge Bossi Fini, e che consentissero di esasperare condizioni già difficili dei soggetti interessati. La prima fragilità fu la salute: malati e infortunati non comunitari – che si fossero presentati senza titolo di soggiorno a un servizio sanitario pubblico – dovevano essere denunciati. Medici e personale sanitario, forti della propria consapevole deontologia professionale, bloccarono radicalmente la norma. Restò però l’obbligo a consegnare il permesso di soggiorno per celebrare matrimoni e registrare la dichiarazione di nascita dei figli di migranti non comunitari irregolari che venissero al mondo in Italia. Li chiamavano ‘clandestini’: una recente ordinanza del tribunale di Milano, rigetta finalmente questa espressione come “discriminatoria e denigratoria”. Due anni dopo l’entrata in vigore del ‘pacchetto sicurezza’ una sentenza della Corte costituzionale escluse la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse celebrare un matrimonio ma nessuno che ne avesse titolo pose la questione per i neonati che restarono ultimo brandello di una negazione di principio di diritti fondamentali. Ultimo brandello certo ma significativo per chi fondava e fonda la propria identità e successo sul rifiuto del ‘diverso’ a riprova – di fronte a una platea spesso succube – della propria fedeltà a un impegno di difesa della popolazione autoctona. Lo scorso anno è stata approvata alla camera la legge ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’, ora all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Nel testo approvato si legge un comma che cancella il vulnus di civiltà brevemente descritto. Se la norma completerà il suo iter avremo facilitato l’accesso alla cittadinanza di chi vive, studia e lavora in Italia e insieme negato la possibilità di costruire neonati fantasma, privi per la loro inesistenza giuridica anche di genitori che possano dire “questo è mio figlio!”
Augusta De Piero

Nota del 22 aprile: La Commissione Affari Costituzionali ha ripreso il dibattito sul ddl 2092, dibattito nel cui corso sono presenti emendamenti. Se verranno approvati la legge dovrà tornare alla Camera e i tempi si allungheranno tanto da far temere che un possibile precedente intervento delle elezioni farà decadere irrimediabilmente non solo la possibilità del voto ma tutto il lavoro fatto.

22 Aprile 2017Permalink

7 aprile 2017 – Se li cerchi li trovi …purtroppo sono sempre lì.

Mentre è stata approvata la legge sui ‘minori non accompagnati’ ho cercato di raggiungere i fantasmi, sperando fossero scomparsi mentre ci sono ancora e temo per la loro cancellazione. A tanto dovrebbe provvedere la Commissione Affari Costituzionali del Senato se approvasse le “Disposizioni in materia di cittadinanza” dove la rimozione della norma che dal 2009 infanga il nostro ordinamento è prevista al comma 3 dell’art. 2. Se finora l’ignavia e la malafede di molti legislatori nonché l’indifferenza dell’opinione pubblica hanno impedito che ciò avvenisse, l’elezione del presidente della commissioni Affari Costituzionali nella persona del senatore Torrisi non è confortante (oltre la vicenda che ho descritto ieri, 6 aprile). Anche se oggi da senatore fa parte (ma sembra ne sia stato espulso)  del gruppo  Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa (Ap-CpE), nel 2009 era deputato di Forza Italia, gruppo che votò il pacchetto sicurezza, compreso l’articolo che vuole distruggere l’esistenza giuridica dei nati da genitori non comunitari irregolari.

7 Aprile 2017Permalink

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

 La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l’articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook

Minori ‘non accompagnati’

La legge 07/04/2017 n° 47 era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo.
Si tratta delle “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” [1]. La notizia è molto buona. Speriamo lo sia anche l’applicazione della legge. Si afferma trattarsi del primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione di minorenni soli.
Il testo originario venne proposto nel mese di ottobre del 2013 dalla deputata Sandra Zampa che, a quanto mi consta, ne seguì attentamente l’iter, assicurando un interesse pubblico e facendo sì che non affondasse nell’indifferenza  e nel silenzio come spesso accade per le norme che riguardano i diritti dei soggetti fragili, che presentano una bassa contrattualità perché non favoriscono il successo di chi afferma occuparsi di loro.
Comunque la legge è stata approvata con 375 sì (maggioranza e 5 stelle), 13 no (lega)  e 41 astenuti (la cd “astensione critica” di Forza Italia, CoR e Fratelli d’Italia).

Vorrei poter pensare che, se l’impressionante e preoccupante numero di minori scomparsi dopo lo sbarco è stato certamente un incentivo al lavoro del parlamento, si sia anche tenuto conto del principio del ‘superiore interesse del minore’, affermato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [2] approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata con legge in Italia nel 1991.

Il diritto alla continuità affettiva

Negli anni più recenti il problema dei minori e particolarmente dei bambini è apparso più volte nei mezzi che mi piacerebbe chiamare di informazione, se spesso non fossero di disinformazione; e in particolare se ne è occupata la legge n. 173/2015  [3]  che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare, privilegiando quindi – quando si manifestino le condizioni per il passaggio dall’affido all’adozione – la certezza consolidata della famiglia affidataria.
Quando però venne approvata la legge sulle unioni civili [4] le urla scomposte e sconsiderate dell’on. Giovanardi e altri suoi simili aprirono alla ricerca violenta e volgare del capro espiatorio da proporre come residuo trofeo a chi quella legge non voleva, identificando, nei figli di famiglie omossessuali, creature non degne della continuità affettiva e fu loro negata la stepchild adoption [5].
Restava così aperta la strada dell’ineguaglianza del debole, abusato – nel quadro del diritto prima che in quello dell’ineguaglianza sociale – come un deterrente in una strategia per ora vincente, buona per menti fanatiche.

I bambini fantasma per legge

Un passo fondamentale nella strada della affermazione della ineguaglianza del debole era stata l’approvazione del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ [6] sul cui punto specifico riguardante i minori l’allora deputato on. Orlando nel 2011 aveva presentato un’interrogazione parlamentare. Ne era stato sollecitato da Paola Schiratti,  consigliera provinciale di Udine, una donna competente e capace di andare oltre la ricerca del consenso da valutarsi con la conta di voti ricercati comunque. Ora purtroppo Paola non c’è più.
A quella interrogazione aveva risposto il sottosegretario Michelino Davico (componente della Lega Nord) che, per il suo ruolo, non avrebbe potuto all’epoca proporre beceri slogan (ricordo che siamo nel tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Interno on. Maroni e la lega fa parte del governo).
Eccone il testo : “Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico. Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia. Il sottosegretario di stato (Miche1ino Davico)”.

Resta misteriosa la ragione per cui, l’opposizione ai ‘matrimoni di comodo’ ne comportasse l’estensione dei danni a neonati, ridotti ad esistere a norma di circolare e non di legge. La mia interpretazione (che nessuna delle numerose persone con cui ho parlato ha mai smentito) è che si attendesse il momento opportuno per far decadere anche la foglia di fico della circolare che venne immediatamente emanata per affermare ciò che la legge diceva … ma questa è solo un’opinione mia [7].

La storia però è capace di ironie impreviste e nel 2011 il ricorso di una coppia verso l’espulsione comminata al ‘lui’ (nordafricano senza permesso di soggiorno) approdò alla Corte Costituzionale che riportò il Cadice civile alla situazione precedente il 2009 e il permesso di soggiorno scomparve dalla lista dei documenti necessari per la richiesta di pubblicazioni matrimonio nell’albo comunale  [8].
Restava la penalizzazione dei neonati per rimediare alla quale  furono presentate due proposte di legge finalizzate a cancellare il vulnus introdotto dalla legge 94 ma nessuno si prese cura di sostenerne l’iter e restarono inevase [9]

Parlamento incapace e opinione pubblica connivente

Le due proposte di legge che, se approvate, avrebbero potuto risolvere il problema furono ampiamente ignorate anche dai loro firmatari pur se inserite, dai presidenti di camera e senato, negli oggetti all’attenzione delle rispettive commissioni Affari costituzionali. Il disinteresse dell’opinione pubblica garantì la pigrizia e l’insipienza parlamentare.
Lo trovo così umiliante che non elenco neppure i tanti, troppi esempi che mi vengono alla mente, salvo uno dove al danno del silenzio si unisce la beffa di chi dichiara nella forma più ufficiale il proprio interesse per la ‘famiglia’.
Mi riferisco alla chiesa cattolica che nel 2015 celebrò il Sinodo della famiglia, conclusosi con un ampio documento. In quel testo si considerano con attenzione le criticità della vita familiare, si elencano con  puntualità i soggetti che più soffrono di tali criticità e si voltano le spalle (in associazione con spalle laiche e altrettanto sciagurate) di fronte ai bambini cui, per il solo fatto di nascere da genitori con particolari caratteristiche burocratiche, la famiglia giuridicamente riconosciuta è negata in parallelo all’impossibilità di madri e padri di dichiararsi giuridicamente tali .[10].
Quando scoprii che il  ‘segretario speciale del sinodo’ era un arcivescovo di cui avevo stimato alcuni scritti (mons . Bruno Forte) gli mandai un messaggio e pochi giorni dopo trovai un suo articolo, molto chiaro anche sul problema della negazione del certificato di nascita, pubblicato su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 [11].
Nei documenti sinodali non se ne trova traccia

Oggi: ancora uno spiraglio. Ottimismo esagerato? Probabilmente sì

E’ presente nei documenti della commissione Affari Costituzionali del senato il ddl 2096 già approvato dalla Camera che titola ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’. Presente, ma ignorato da un anno almeno, nell’art. 2 comma 3 contiene un passaggio che, se approvato, risolverebbe l’ormai annoso problema dei bambini fantasma almeno per il futuro. [12]. Certamente i danni che quella noma produce non potranno essere rimediati per il passato mentre continuano ad avere il loro spazio di operatività nel presente.

Un tentativo organizzato di impegno civile

Di recente un  gruppo di associazioni, sostenute nel loro impegno da alcuni cittadini, consiglieri comunali e assessori del Comune di Udine, ha inviato a mezzi di informazione nazionali e locali, nonché ai componenti della commissione Affari Costituzionali del senato, un comunicato che – in una specie di attività condivisa del ‘voltar le spalle- nessuno ha pubblicato. A futura e forse inutile memoria (se non della tristezza che provoca la fermezza del rifiuto) ne trascrivo il testo:

Diritto al certificato di nascita

La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge. Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),

chiediamo

con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.

Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori

4 Aprile 2017Permalink

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma – Note

 I numeri in parentesi quadre si riferiscono al testo che precede e che ho preferito spezzare per facilitarne la pubblicazione su facebook

[1]. Valide esposizioni sintetiche della legge  07/04/2017 n. 47 http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/29/minori-stranieri-non-accompagnati http://www.pietroichino.it/?p=44468

[2] La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È il documento che riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti. L’Italia ha ratificato la Convenzione  con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 introducendo purtroppo traducendo ‘child’ con il melenso ‘fanciullo’. Oggi si usa più spesso la dizione ‘infanzia e adolescenza’

Gli strumenti internazionali a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate.  Tali strumenti internazionali però non definiscono il principio di superiore interesse  che enunciano e cui pur si richiamano. Ricordo, per il significato che hanno in questo contesto, gli artt. 3 e 7 della Convenzione come tradotti nella legge 176/1991.

Articolo 3  In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Articolo 7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Non dimentichiamo che anche l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

[3] LEGGE  19 ottobre 2015, n. 173   Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (15G00187)   Trascrivo i link per raggiungere rispettivamente il testo della legge e la presentazione dei contenuti. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[4] LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

[5] Il bel commento di Michela Marzano sulla negazione della stepchild adoption   https://diariealtro.it/?p=4432

[6] Legge 94/2009 art.1 comma 22 lettera g Ne descrissi i contenuti  in un articolo, pubblicato dal mensile genovese Il gallo nel 2011, che si può leggere con questo link:  https://diariealtro.it/?p=673 15 marzo 2011 – quaderni de Il Gallo, periodico genovese Marzo 2011  – Anno XXXV  (LXV) N. 710   NORME DI LEGGE LESIVE DI UMANITÀ (pag. 12)

[7] Circolare Ministero dell’Interno n. 19/2009 http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-19-del-7-agosto-2009.html#.WOOYw-RU3v8

[8] http://www.meltingpot.org/Corte-Costituzionale-illegittimo-il-requisito-della.html#.WOKLieRU3v8 Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della regolarità del soggiorno ai fini del matrimonio sentenza 245/2011

[9]  Camera -Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”  (740) (presentata il 13 aprile 2013). Senato – Lo Giudice ed altri: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione  (1562) (presentata  10 luglio 2014)

Nota: la citazione numerica 286 nei titoli delle leggi è dovuta al fatto che le norme  sull’immigrazione confluiscono appunto al Testo Unico286/1998, via via modificato.. Per leggerne il testo coordinato: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

[10]  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

[11] https://diariealtro.it/?p=3863

[12] ddl2092 senato  Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm

 

4 Aprile 2017Permalink

29 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 2

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

Il superiore interesse del minore: una beffa?

Recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione fu ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. Purtroppo però da noi il principio del “superiore interesse del fanciullo” sembra non aver avuto fortuna. Restiamo agli esempi più evidenti.

Mentre già aveva ascolto il dibattito sulle Unioni Civili  (che sarebbero diventate legge n. 76 il 20 maggio 2016) era stata approvata la legge n. 173/2015 che riconosce il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. Si sa bene quanto lunghe siano le procedure per un’adozione – e quindi quanto penose le liste d’attesa – ma, quando per un minore in affido si realizzino le condizioni per l’adozione, il piccolo non viene tolto alla famiglia che lo ha ospitato ma questa è la prima ad essere considerata per evitagli un altro strappo nella vita che ne è già segnata.. Sembrava ovvio quindi che, nel caso di una coppia gay con un figlio, il genitore non riconosciuto tale per legge lo potesse adottare.  Quindi,  se un qualche evento sfortunato avesse interrotto la continuità della vita familiare, si sarebbe affermato quel  “diritto alla continuità affettiva” da poco diventato legge. Sarebbe stata la stepchild adoption.. E invece no. Vi fu chi nel dibattito sulle Unioni Civili riuscì a prevaricare e a imporre – a segno della propria squallida vittoria – il capro espiatorio, identificato nel piccolo che rimanesse senza genitore e quindi condannato per legge allo stato di abbandono, non avendo l’altro papà diritto alcuno a prendersene cura.

E non basta. Nel 2009, quando fu approvato il così detto ‘pacchetto sicurezza’, si decise che per registrare la dichiarazione di nascita di un figlio, fosse necessario presentare il permesso di soggiorno che evidentemente i migranti irregolari non hanno. Dal 2009 quindi figli che loro nascano in Italia diventano centri di identificazione ed espulsione (di carne e senza oneri per lo stato) dei loro genitori, inducendoli forse a occultarli per non vederseli strappare. In sette anni il parlamento non è riuscito ad abrogare poche parole che negano l’esistenza giuridicamente riconosciuta di un bambino e il suo rapporto con sua madre e suo padre..

Quando e dove si realizza quel superiore interesse cui siamo tenti per legge? Un recentissimo caso ha riproposto il problema. Due cittadini italiani. omossessuali che vivono in Gran Bretagna, dove hanno celebrato il loro matrimonio, hanno recentemente ottenuto la registrazione in Italia dell’adozione di due piccoli figli, regolarmente avvenuta in Inghilterra secondo la legge di quello stato. Ora quei bambini, oltre ai due genitori, hanno anche nonni e zii cui possono far visita in Italia senza correre il rischio di poter essere sottratti ai loro genitori, inesistenti come tali prima della registrazione dell’adozione. Naturalmente a tanto ha provveduto la magistratura che sembra diventata il soggetto idoneo a supplire alle incapacità decisionali del parlamento. Forse non era questa l’ipotesi di Montesquieu.

29 Marzo 2017Permalink

28 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 1

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

LE PAROLE SONO PIETRE 

Afferma la Costituzione all’art. 10: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».
Va precisato che dal 1967 «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

Naturalmente in 70 anni il tempo e le mutate condizioni internazionali hanno modificato – anche in termini normativi – l’attenzione al problema delle migrazioni, siano queste legate a scelte intese a migliorare la propria condizione di vita o a circostanze drammatiche (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) che inducono alla fuga. Fugge chi è costretto, senza sua scelta, a trasformarsi in profugo, fugge chi abbandona il paese d’origine per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza politica. Proprio la pressione migratoria ha costretto il legislatore italiano a dar ordine a una materia che comunque la realtà continuamente trasforma. Lo ha fatto dal 1998 quando la legge nota come Turco Napolitano introdusse il ‘permesso di soggiorno’ per i non comunitari che entrassero in Italia.

Non può dirsi utile semplificazione il successivo uso grossolano di termini arbitrariamente confusi per indicare categorie diverse fino alla presenza, consueta nel linguaggio comune  e favorita da poco professionali mezzi di informazione, del termine clandestino che ormai sembra associare lo straniero a una categoria minacciosa e per sé illegale. Dare il nome alle ‘cose’ è anche strumento per mettere ordine nei nostri pensieri o condannarli al disordine se il ‘nome’ non è tale da far chiarezza.

Diventa così particolarmente importante conoscere la sentenza del Tribunale di Milano, emessa lo scorso mese di febbraio, che considerando discriminatorio e denigratorio l’uso della parola “clandestini”, ha condannato il comune di Saronno, che  aveva tappezzato le strade di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi, a una multa di 10.000 euro.  Il processo era stato intentato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e dalla Associazione Volontaria di Assistenza Socio sanitaria e per i Diritti di Cittadini stranieri, Rom e Sinti (Naga), che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri

Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica».

Le parole possono essere pietre e le pietre possono essere lanciate per distruggere o messe una accanto all’altra per costruire. E’ opportuno che qualcuno autorevolmente lo ricordi.

Per leggere l’ordinanza del tribunale di Milano:

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ASGI-NAGA-BORGHI-DAVIDE-2-TRIBUNALE-DI-MILANO-ORDINANZA-DEL-22.2.2017.pdf

28 Marzo 2017Permalink