15 maggio 2018 – Qualcuno si occuperà di esseri umani che la legge vuole fantasmi dalla nascita?

Premessa: le note non sono collegate per difficoltà del PC ma segnalate e si trovano in calce con i link funzionanti

Domenica 13 marzo a Udine abbiamo deciso il quadro politico del comune, pienamente conforme a quello della Regione il cui presidente appartiene alla Lega.
Non dimentichiamo che una norma diventata legge nel 2009 inquina ancora la nostra convivenza.
L’aveva voluta l’on. Maroni, ministro dell’interno nel quadro del quarto governo Berlusconi che se ne fece garante. Non ne è stata compresa la gravità e ha resistito impavida, scivolando dalla XVI legislatura alla XVII, assicurata dalla continuità dell’indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni.
Ora passerà alla XVIII legislatura nel contesto di un quadro politico che attraversa le istituzioni dallo stato al al Comune che potrebbe diventare il luogo in cui si nega esistenza a chi nasce sul nostro territorio.

Mi riferisco alla negazione per legge del certificato di nascita ai nati in Italia, figli dei migranti non comunitari privi del permesso di soggiorno.

Provo a ripercorrerne la storia di vicenda sconcertante

Provo a ripercorrerne la storia senza dimenticarne il riferimento indispensabile, l’art. 3 della Costituzione.

« Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Quando il fenomeno delle immigrazioni divenne ineludibile se ne occupò la cd legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6) indicando, tra l’altro, le circostanze in cui lo straniero non doveva esibire il permesso di soggiorno altrimenti necessario.
Il termine “fatta eccezione”, che ritroviamo nell’art. 6, diventerà determinante nel prosieguo del discorso perché su quelle due parole si fonda un segnale di riconoscimento dei diritti civili, affermato nella legge Turco Napolitano e vanificato poi da altre norme.

«Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. [NOTA 1]»

Alla legge Turco Napolitano fece seguito la cd Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) che, nonostante l’impegno ad appesantire le norme della legge precedente, non osò toccarne l’art.6.

Ma nel quadro del quarto governo Berlusconi l’allora ministro Maroni riuscì ad imporre la sua volontà e a far approvare il cd “pacchetto sicurezza” (ossia la legge 94/2009) con voto di fiducia che naturalmente garantì anche la norma che ora ricopio.

«Articolo 1 comma 22 lettera g
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»

Attenzione: le parole “sono sostituite” implicano la cancellazione delle parole oggetto della sostituzione e precisamente dell’espressione “fatta eccezione per i provvedimenti … inerenti gli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi”.
Di conseguenza la domanda di registrazione degli atti di stato civile da allora richiede la presentazione del permesso di soggiorno e l’assenza di quel documento potrebbe determinare l’espulsione di chi ne è privo come si può evincere dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [NOTA 2]

Fra doppiezza e indifferenza

E infine si arriva a misurare il significato dell’inclusione degli atti di stato civile fra quelli per cui risulti necessaria la presentazione del permesso di soggiorno facendo riferimento a un passaggio critico che, in prima battuta, si legge in una interrogazione dell’allora parlamentare Leoluca Orlando e nella risposta del sottosegretario di stato Michelino Davico. [NOTA 3]
Il 7 agosto 2009 era stata emanata la circolare n. 19 secondo la quale in Ministero dell’Interno, con una sorprendente interpretazione, affermava che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». [NOTA 4]

E’ molto interessante osservare che il sottosegretario firmatario della circolare apparteneva politicamente alla Lega – il partito che, nel quadro del quarto governo Berlusconi, poteva con governativo conforto impegnarsi coraggiosamente nella lotta al nemico più debole: i neonati. [NOTA 5]
Lo aveva fatto imponendo l’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’ con voto di fiducia (sostenuto con forza dall’allora Ministro dell’Interno on. Maroni), ed emanando immediatamente la circolare n. 19.

(Per il testo integrale della interrogazione dell’on. Orlando e relativa risposta vedi dossier 1).

Nel 2016 la Mozione, votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Udine, ben ne definì il significato sul piano giuridico (Per il testo integrale della mozione del Consiglio Comunale di Udine vedi dossier 2)
«Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge». [NOTA 6]

Ricordando anche le reiterate richieste del gruppo Convention on the Rights of the Child (gruppo CRC), perché la lettera g del comma 22 dell’art. 1 sia modificata, mi limito a proporne la pubblicazione più recente in cui il Gruppo CRC presenta il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia [NOTA 7] [NOTA 8]

«29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell’Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all’Italia:
a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;
b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;
c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.                                CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29».

E ancora. Il 7 giugno 2013 l’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) aveva pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava la pubblicazione di uno dei tanti rapporti CRC che contiene un passaggio di particolare interesse, ricopiato di seguito [NOTA 9]

«Le stime più recenti sulla presenza di immigrati in situazione irregolare fanno supporre che vi possa essere un numero significativo di gestanti in situazione irregolare che potrebbero, per paura di essere identificate, non accedere alle cure ospedaliere ed alla registrazione anagrafica del figlio. A seguito dell’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, risulta, infatti, un obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali che rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. Rispetto a questa tematica si deve nuovamente sottolineare come non sia stato sufficientemente pubblicizzato il contenuto della Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno, dove si specifica che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile). La raccomandazione del Comitato ONU in cui si incoraggia il Governo ad intraprendere una diffusa campagna di sensibilizzazione appare disattesa».

Facendo forza sulla esistenza della circolare 19, si è potuto ottenere la modifica di un dépliant dell’ospedale di Udine che, disponendo di un apposito servizio per la registrazione delle dichiarazioni di nascita, aveva in un primo tempo richiesto la presentazione del permesso di soggiorno salvo poi correggersi nel 2013.
Preciso che tanto è stato possibile a seguito di una segnalazione privata nell’assenza di interventi istituzionali.

Esistenti per la Camera, annullati in Senato

La preziosa mozione votata dal Comune di Udine (si veda nota 2 nel dossier finale) ricorda anche il ddl 2092 – trasferito al Senato il 13 0ttobre 2015 affermando:
«Preso atto che il “ripristino” del testo originario dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1988, n. 286, è stato recepito nel ddl n. 2092, avente ad oggetto: “Modifiche alla L. 5/2/92 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, approvato dalla Camera dei deputati il 13/10/2015 e trasmesso in pari data al Senato per l’esame da parte della competente Commissione che ha avviato i suoi lavori il 19/2/2016 » [NOTA 10]

Ecco il testo del ddl 2092 (art. 2 comma 3):

«3. Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

Come è evidente l’obiettivo del dl 2092, art. 2 comma 3 era quello di ripristinare le parole «per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». Se fosse stato approvato riconosciuto il diritto di esistere di tutti i nati in Italia secondo quanto affermato dall’art. 7 della legge 176/1991, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989.

«Legge 27 maggio 1991, n. 176 Art. 7     
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

Prima di chiarire la natura del comma 3 dell’art 2 del ddl 2092 e la particolarità della sua collocazione in altra norma (di cui si dirà più avanti) è importante segnalare due proposte di legge potenzialmente risolutive della questione. Il Parlamento le ignorò nell’indifferenza dei partiti di maggioranza in tutto il corso dei governo Monti (XVI legislatura), Letta, Renzi e Gentiloni (XVII legislatura che ora si chiude). [NOTA 11] [NOTA 12]

Per meglio capire torniamo al 2008.
Prima di considerare l’ascesa e caduta dell’articolo 2 comma 3 del ddl 2092 sarà opportuno far memoria della situazione alla fine del 2008 quando nacque la legge 94/2009.
In quel primo testo era prevista anche una norma secondo la quale i medici che avessero curato in una pubblica struttura un non comunitario privo di permesso di soggiorno avrebbero dovuto denunciarlo alle autorità di pubblica sicurezza.
Comunicato stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Udine: preoccupazione su proposta emendamento del c.d. “pacchetto sicurezza”.                       OMCeO Udine – 20 novembre 2008

« Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera” ».
E continua
« Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione». L’impegno nazionale e locale fece sì che il “pacchetto sicurezza” arrivasse in parlamento senza la figura del medico spia.

Puoi sposarti ma se nasci non esisti

Spie della irregolarità-colpa dei genitori erano però i neonati che nel 2011 sarebbero rimasti soli ad esercitare la non commendevole funzione.
Infatti, considerando che gli atti di stato civile, oltre alla registrazione delle dichiarazione di nascita, comprend0no la registrazione della domanda di pubblicazioni di matrimonio, è opportuno ricordare che dal 2011 i matrimoni di sans papier o con sans papier erano stati messi al sicuro della Corte Costituzionale.[NOTA 13]
La subdola risposta del sottosegretario Davico (segnalata con nota 3) all’on. Orlando veniva così destituita di ogni fondamento. La pretesa che la norma del pacchetto sicurezza (cui dal 2009 era dovuta la modifica dell’ordinamento precedente) fosse finalizzata ai matrimoni di comodo veniva svelata come falsa nei fatti: a resistere come capro espiatorio da usare e distruggere non erano più gli sposi ma solo i neonati, strumento per indurre paura, mezzo surrettizio di governo di una politica securitaria avanzante.

Questa norma – che il mitico re Erode avrebbe potuto rivendicare – sarebbe stata corretta nel quadro della legge che il 13 ottobre 2015 passò al Senato dalla Camera che l’aveva approvata. [NOTA 14]
Purtroppo nulla fu fatto. I partiti di maggioranza non seppero –o meglio non vollero – farne un punto dei loro impegni. I Senatori se la tennero paciosamente in attesa finché, alla fine del 2017, venne lasciata cadere perché non c’erano i numeri per approvarla.
Per capire l’evolversi della situazione è opportuno ricordare che l’art. 2 comma 3 (il cui testo si legge a pag. 3) faceva parte delle Disposizioni in materia di cittadinanza, impropriamente chiamate ius soli, una proposta nata da iniziativa popolare e via via discussa. Le aspettative anche di molti ragazzi venero tradite e la beffa peggiore si può leggere in una dichiarazione dell’on. Boschi (settembre 2017) «… purtroppo, le cose stanno così. I numeri non ci sono, mi spiace molto. Speriamo nella prossima legislatura».
Quello che sarebbe stata la ‘prossima XVIII legislatura’ lo hanno dimostrato i fatti che una arroganza impudente prevedeva si sarebbero manifesti in una direzione che la realtà ha negato.

E non posso dimenticare, oltre alla governativa impudenza, l’atteggiamento esplicitamente punitivo ancora una volta riservato ai neonati nel quadro evidente del disprezzo “esemplare” di soggetti che si sono voluti deboli fino a negar loro il nome.
Infatti prima che le Disposizioni in materia di cittadinanza fossero dichiarate non votabili per mancanza di numeri c’era stato un inizio di dibattito e, a prescindere dalle migliaia di emendamenti del solito senatore Calderoli, il comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 aveva meritato un secco emendamento soppressivo.
Lo avevano firmato otto senatori di PdL, evidentemente complici di chi si era adoperato per questo sfregio di civiltà misurato sull’identità negata a nuovi nati in Italia
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella memoria digitale del mio blog.
Si tratta di Paolo Romani, Bernini, Gasparri, D’alì, Malan, Pelino, Floris, Fazzone.
D’Ali e Pelino non sono stati eletti.

A proposito del ‘superiore interesse del minore’ [NOTA 15]

Negli ultimi decenni non sono mancate leggi adatte a dare corpo ai diritti dei minori secondo il principio del ‘superiore interesse’ ma i neonati senza nome e senza identità sono trattati come uno di quei sassolini che si possono scalciare da parte senza che risulti compromessa l’estetica di un ordinato vialetto.
Vediamo alcune leggi
Nel 2012 venne approvata una legge che rendeva giustizia ai figli, quale che fosse la condizione (matrimoniale o meno) di chi li aveva generati e cancellava nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali» sostituendole con la dizione «figli». [NOTA 16]
Veniva inoltre modificata la legge sulle adozioni per assicurare l’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare, l’adozione del figlio del coniuge, l’adozione del minore per cui quali risulti la “constata impossibilità di affidamento preadottivo”. [NOTA 17]
Tutti ottimi provvedimenti ma in ognuno di questi restava l’angolo della negazione dei figli dei sans papier, inesistenti per legge nessun provvedimento poteva essere loro applicato.

Ma in questa situazione, che offende tanto la logica quanto l’etica, il peggio doveva ancora venire e fummo costretti a constatarlo quando fu discussa in Parlamento una legge importante, che affrontava apertamente situazioni di fatto relative alla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze». [NOTA 18]
Un punto dirimente riguardava ancora una volta i minori per cui era prevista la stepchild adoption [NOTA 19]
Su questo punto il dibattito raggiunse vertici tali da rendere imbarazzante l’ascolto delle sguaiataggini, urlate da alcuni parlamentari, incapaci di concentrarsi sul fatto che si sarebbero dovuti occupare del ‘superiore interesse del minore’ di fronte a minori esistenti. Coloro che erano stati capaci di ridurre a fantasmi i neonati e, ove questi minacciassero di diventare un corpo vivente con una propria identità, di ripetere l’infame manovra negazionista, non riuscendo ad impedire l’approvazione della legge sulle unioni civili, misurarono la propria vendetta sulla stepchild adoption.
Così mentre passavano le Unioni Civili restava ben chiaro che le famiglie che si formassero a seguito di quelle unioni dovevano costituire una situazione di pericolo per i minori su cui doveva rovesciarsi la paura del futuro. Solo con questo sacrificio al moloch dei benpensanti la legge passò.

E quanti sacrifici di minori chiederà il moloch del prossimo governo?

NOTE

[nota 1] legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 comma 8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell’Interno, in attuazione dell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[nota 2] Dlgs 286/1998 www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
Articolo 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148) 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

[nota 3] Atto presentato il 2/8/2010 cui fu data risposta il 31/1/2011.

[nota 4] http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009

[nota 5] Siamo nel quadro della XVI Legislatura (29 aprile 2008 – 23 dicembre 2012), è in carica il quarto Governo Berlusconi (8 maggio 2008 – 16 novembre 2011) sostenuto dalla coalizione politica PdL, Lega Nord e MpA

[nota 6] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

[nota 7] Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
Per vedere l’immagine dei presidenti delle organizzazioni con il 9° Rapporto CRC, cliccare qui.            http://www.gruppocrc.net/-chi-siamo-

[nota 8] http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/rapportocrc-x2017.pdf Cfr cap 3.1 pag. 60

[nota 9] http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=2760&l=it.html

[nota 10] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm
Si veda l’emendamento art. 2 comma 3

[nota 11] http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=740
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

[nota 12] XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012)
XVII Legislatura (dal 15/03/2013 fino allo scioglimento delle camere in vista delle elezioni del 4 marzo. Governi Letta ; Renzi; Gentiloni (dal 12/12/2016)

[nota 13] http://www.altalex.com/documents/news/2011/07/26/immigrati-consulta-anche-irregolari-possono -sposarsi

[nota 14] Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm

[nota 15] Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano.
Il principio, sancito dall’art. 3 della Convenzione, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.
Parimenti, l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.
Si va ora diffondendo, in opposizione al vetusto termine ‘fanciullo’ una diversa traduzione della parola Child, spesso resa in italiano come: infanzia e adolescenza.

[nota 16] Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

[nota 17] http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[nota 18] Si trattava della legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nota anche come legge Cirinnà.  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg

[nota 19] La stepchild adoption (in inglese “adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari è un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.

 DOSSIER 1
Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363
 LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »; questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure; in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana; con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»; a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426
All’Interrogazione 4-08314 presentata da  LEOLUCA ORLANDO
Risposta. – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

DOSSIER 27 giugno 2016 – La mozione 48 in sintesi

Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all’unanimità la mozione n. 48 Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti”, prima firmataria la consigliera comunale Chiara Gallo

Si può leggere da qui   https://diariealtro.it/?p=4424

15 Maggio 2018Permalink

22 aprile 2018 – Ancora una lettera probabilmente inutile

Egregio On. Di Maio
ho ascoltato dal sito de La Repubblica la sua breve dichiarazione titolata “Con la Lega di Salvini si possono fare grandi cose” e ne ho recuperato l’URL per garantirmene l’ascolto ripetuto, assicurandola anche a coloro che leggeranno questa lettera. Si trova in fondo al testo che invierò ad amici affidabili.
Non sono una elettrice del Movimento 5 stelle ma ho ancora consapevole attenzione a ciò che viene detto come progetto politico su cui potrebbe reggersi il governo del Paese in cui sono nata, dove vivo, osservo e conosco non per adeguarmi a una riscrittura della storia di cui lei registra l’opportunità che può ritrovarsi in una recente importantissima sentenza. Potrebbe essere occasione per cogliere in quella storia anche gli aspetti gravi, negativi e preoccupanti e cercare di capire quanto ancora radicano e inquinano il nostro presente. E insieme fare attenzione a ciò che non possiamo permetterci di perdere a partire dai principi fondamentali della Costituzione. Potrebbe ma non è detto sia così.
Dal 2009 considero un punto, frutto della determinazione dell’on Maroni, allora ministro dell’Interno che riuscì a fare di un elemento di orrore legge, assicurata dal voto di fiducia nel quadro a lui consono del IV governo Berlusconi.
Si stabilì allora che i migranti non comunitari privi di permesso di soggiorno fossero obbligati – nel momento in cui chiedevano la registrazione della dichiarazione di nascita (in Italia!) del loro bambino – a presentare il documento di cui non disponevano “per la contraddizion che nol consente”.
Così si trasformavano creature umane indifese in spie della condizione dei genitori al fine di determinarne l’espulsione. Nello stesso tempo si costruiva un segnale forte, tale da indurre i genitori a nascondere questo essere che la legge italiana vuole ridurre a un nulla.
Se mai avesse figli (non conosco la sua biografia) e se ne riconoscesse responsabilmente padre, si sarebbe recato doverosamente in Comune per registrarne la dichiarazione di nascita, garantendo doverosamente i loro diritti: al nome, all’identità che ne assicura un’esistenza legalmente riconosciuta, ad avere genitori come tali riconosciuti nel certificato di nascita che alla registrazione consegue, alla cittadinanza (che, nel caso di cittadini stranieri, sarebbe e quella dei genitori non quella italiana, come le banalità peggio che pressapochiste da anni si raccontano inducendo molti a credervi).
Non è una piccola cosa come molti mi dicono irridendo alla mia insistenza di cui ora anche lei, se leggerà questa lettera che comunque cercherò di diffondere, forse si farà carico, ma una risposta dovuta a ogni essere umano che nasca in Italia di cui l’art. 3 della Costituzione descrive puntigliosamente gli ostacoli a rispettare i diritti che gli spettano.
La storia ci documenta che nell’anno della mia nascita furono approvate le leggi razziste intese a distruggere ogni ebreo che nella vulgata del tempo si voleva nemico. Nascevano quelle leggi da una cultura che negava la dignità umana del nemico dichiarato. Ne seguì la distruzione fisica che la senatrice Segre conobbe bambina e oggi testimonia con la sua presenza che fa onore al parlamento, un onore che un senatore leghista si è rifiutato di riconoscere rimanendo ostentatamente seduto all’atto della proclamazione di senatrice a vita quale la senatrice è.
E finalmente le ragioni del mio scritto stimolato da un minuto e quarantasette secondi della sua dichiarazione.
Lei nel suo breve intervento ha parlato di contratto alla tedesca e fra i punti di quel contratto (che svelerà a breve) ha indicato l’ineludibile elemento della lotta alla disoccupazione. Ma ha anche parlato di sicurezza e diritti sociali, ignorando nel silenzio i diritti civili, che tali sono solo in termini di uguaglianza, impraticabili all’interno del motto, caro alla Lega e ampiamente diffuso, ‘prima gli italiani’, cui la legge, implacabilmente mantenuta in vigore da nove anni, assicura anche la discriminazione al diritto di esistere.
Appartengo a una generazione che per i diritti civili si è impegnata.
Non voglio intrattenerla su un tema che mi sembra estraneo alla Lega e non solo.
Provi a fare un rapido banale esercizio. Metta in parallelo gli articoli del Codice civile attinenti il diritto di famiglia quali erano prima della riforma del 1975 e dopo.
Ne tragga le conclusioni estranee al dettato imposto dalle fascinose (!?) sirene della paura.
Non so se lo farà ma se mai ne fosse interessato vedrà che se ne esce segnati da riflessioni altrimenti trascurate.
A questo punto è mio dovere citarle anche la norma cui ho fatto riferimento in questa lettera:
Testo unico sull’immigrazione. Decreto legislativo, 25/07/1998 n° 286, nel cui art. 6 comma 2 è transitata la lettera g del comma 22 dell’art.1 della legge 94/2009.
Augusta De Piero

http://www.repubblica.it/politica/2018/04/21/news/berlusconi_prova_a_frenare_salvini_e_il_nostro_leader_mai_detto_governo_col_pd_-194462952/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1

 

22 Aprile 2018Permalink

10 marzo 2018 – Quando le radici nutrono la corruzione

Da tempo mi chiedo e chiedo perché il Parlamento non sia stato capace, nel corso della successione di quattro governi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, di estirpare dalla nostra legislazione la norma introdotta nel 2009 (era al potere il quarto governo Berlusconi e la norma specifica fu sostenuta con forza fino al voto di fiducia dell’allora ministro dell’interno, tale on. Maroni, Lega Nord allora oggi Lega tout court).
Per molta opinione pubblica, succube dell’ignoranza introdotta dalla paura costruita e perseguita dai sodali del Maroni di cui sopra, fu l’effetto di una comunicazione pervasiva e insistita che investì anche i vescovi cattolici, cui non poteva essere tolta la voce che li vuole caritatevoli ma resi muti nella dignità che li avrebbe fatti capaci (ma impopolari) di praticare il sostegno dell’uguaglianza del diritto all’esistenza legale come affermato dal certificato di nascita, quel documento ad alcuni negato.
Così la volontà di privare i nuovi nati nel nostro stato del certificato di nascita in termini di uguaglianza si è arricchita dell’autorevolezza del silenzio dei monsignori associati nella Conferenza Episcopale Italiana e la legge che propone la disuguaglianza dei deboli marcia imperterrita verso la XVIII legislatura. [link Nota 3]
In calce il mio link al messaggio che ho inviato al presidente Gentiloni lo scorso dicembre quando la fine delle Disposizioni in materia di cittadinanza (cd ius soli) fu sancita dal Senato.
L’ho riportato nel mio blog lo scorso febbraio. [link Nota 2]
Ora il teologo biblista Alberto Maggi propone considerazioni che condivido totalmente [link Nota 1] .

Alberto Maggi Radici cristiane? “Radici marce”

La riflessione del biblista Alberto Maggi si rivolge a chi “rivendica le radici cristiane della nostra civiltà guardando a un passato più ideale che reale, a una società dove l’ordine era garantito dall’obbedienza e dalla sottomissione”. Ma “se queste sono le radici, c’è solo da vergognarsene, e occorre estirparle”.
Anche perché “il disegno del Signore non è quello di una società tutta cristiana, utopia irrealizzabile e neanche auspicabile…”. E ancora: “Gesù non invita i suoi a occupare o sostituirsi alle strutture sulle quali si regge la società, ma di infiltrarsi, come il sale e come il lievito, per dare sapore, per dilatarle, per renderle sempre più umane e attente ai bisogni e alle sofferenze degli uomini”

Molti di quelli che rivendicano le radici cristiane della nostra civiltà guardando a un passato più ideale che reale, a una società cristiana dove l’ordine era garantito dall’obbedienza e dalla sottomissione, della moglie e dei figli al capofamiglia, dei sudditi ai governanti e dei fedeli alle autorità religiose, in una gerarchia di valori indiscussa, da tutti accettata o subita.
Costoro sono i nostalgici di un passato, quando le chiese erano piene di cattolici che assistevano alla messa domenicale perché precettati (l’unica alternativa possibile era commettere peccato mortale e finire all’inferno per tutta l’eternità). Alcuni rimpiangono la famiglia cattolica, quando l’educazione religiosa alle spose le invitava ad accettare con cristiana rassegnazione anche i maltrattamenti da parte del coniuge (ancora negli anni ’60 era in voga un manuale della sposa cattolica, dove tra i doveri delle mogli si elencava quello di obbedire al marito come a un superiore, tacendo quando lo si vedeva alterato, ed essere sottomessa alla suocera).
Altri vorrebbero ritornasse quel tempo in cui i treni viaggiavano in orario, non c’era la delinquenza, e si poteva lasciare la chiave sulla porta di casa, in un ordine sociale garantito dall’obbedienza all’indiscusso capo, un uomo sempre inviato dalla Provvidenza, in risposta al bisogno atavico degli uomini di barattare la propria libertà con la sicurezza che offre la sottomissione acritica al potente di turno.
Le radici di questa società saranno state anche cristiane, ma i frutti evidentemente no, e in questo clima di soggezione a ogni forma di potere, la libertà era vista come uno spauracchio, una minaccia all’ordine costituito dai potenti e sempre sostenuto e benedetto dalla Chiesa. Obbedienza, sottomissione sono vocaboli assenti nel linguaggio di Gesù, il quale invece di rifarsi al passato, alle radici, invita a osservare i frutti (“dai loro frutti li riconoscerete”, Mt 7,20). Per Gesù “ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi” (Mt 7,17). L’albero che non produce frutti buoni è immagine di quanti non hanno cambiato vita a contatto con il suo messaggio; oppure hanno simulato tale cambiamento e continuano ad essere complici dell’ingiustizia della società. Più che di radici bisognerebbe parlare di catene. Questa civiltà, tanto cristiana e tanto cattolica, all’insegna dell’ordine e dell’obbedienza, ha da sempre temuto la libertà, vista più come una minaccia che come un dono del Signore (Gv 8,32-36): “Cristo ci ha liberati per la libertà!” (Gal 5,1). E la Chiesa, anziché promuovere la dignità umana e il diritto alla libertà, cercò, finché le fu possibile, di sopprimerli, basta pensare a Gregorio XVI, il papa che nell’Enciclica Mirari vos, nel 1832, arrivò a parlare di quella “perversa opinione…errore velenosissimo” [pestilentissimo errori] o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza” (Denz. 2730).
C’è da chiedersi quale frutto perverso queste radici cristiane possano aver generato, se papi come Niccolò V, nella bolla Dum Diversas (1452), ribadita poi con la bolla Romanus Pontifex nel 1454, arrivò ad autorizzare i regnanti cattolici a “invadere e conquistare regni, ducati, contee, principati; come pure altri domini, terre, luoghi, villaggi, campi, possedimenti e beni di questo genere a qualunque re o principe essi appartengano e di ridurre in schiavitù i loro abitanti”. Forte della sua autorità il papa, a difesa delle sue parole, conclude la bolla con questa minaccia: “Se qualcuno oserà attaccarla, sappia di stare per incorrere nello sdegno di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo”. Queste aberranti e disumane dichiarazioni furono purtroppo confermate e convalidate dai pontefici successivi, sempre in nome di Cristo, naturalmente.
Se queste sono le radici c’è solo da vergognarsene, e occorre estirparle, liberando il terreno sassoso dalle pietre che non hanno permesso il loro sviluppo e dai rovi che le hanno soffocate e tornare a seminare a loro posto la buona notizia di Gesù (Mt 13,3-23), il cui progetto non è volto a conservare il mondo così com’è, ma a cambiarlo (“Convertitevi!”, Mt 4,17). Il disegno del Signore non è quello di una società tutta cristiana, utopia irrealizzabile e neanche auspicabile (il disastro di ogni teocrazia è evidente), ma Gesù chiede ai suoi seguitori di influire positivamente nel mondo, e per questo usa immagini come il sale e il lievito (Mt 5,13; 13,33), elementi che anche in minima quantità possono influire nella massa liberando tutte le loro potenzialità. Gesù non invita i suoi a occupare o sostituirsi alle strutture sulle quali si regge la società, ma di infiltrarsi, come il sale e come il lievito, per dare sapore, per dilatarle, per renderle sempre più umane e attente ai bisogni e alle sofferenze degli uomini. Per questo la fedeltà al Cristo non può essere rivendicata a parole (“Non chiunque mi dice: “Signore, Signore…”, Mt 7,21), ma solo nei fatti (“Colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”, Mt 7,21). Non sono gli attestati di ortodossia la garanzia di vita cristiana, ma un comportamento il cui unico distintivo è l’amore; non basta rivendicare la sacralità del vangelo, ma è necessario che il credente diventi la buona notizia per ogni persona che si incontra. I cristiani non si riconoscono per i distintivi religiosi ostentati (“Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filatteri e allungano le frange”, Mt 23,5), ma per l’umanità che li rende attenti, sensibili e solleciti ai bisogni e necessità degli emarginati e di tutti gli esclusi della società: “Ero straniero e mi avete accolto… ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,35).

Nota 1
https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.it/2018/03/alberto-maggi-radici-cristiane-radici.html#more

Nota 2: https://diariealtro.it/?p=5574

Nota 3:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

10 Marzo 2018Permalink

06 marzo 2016_ La strada stretta fra i laici sacerdoti del razzismo pervasivo e i vescovi italiani, custodi rassicuranti della chiesa preconciliare.

La faccia laica di una brutta storia a modo mio
Ogni storia deve avere un punto di partenza e la mia storia ne ha due, uno nel campo laico (2009) e uno nel campo ecclesiastico (2015).
Nel 2009, regnante il quarto governo Berlusconi, fu approvato il cd ‘pacchetto sicurezza’, una significativa modifica in peggio della legge Bossi Fini.
Chi voglia verificare l’ingresso delle modifiche introdotte nel Testo unico sull’immigrazione (Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286) può servirsi dell’utilissimo sito di cui trascrivo il link alla Nota 1.
Io mi soffermo sul solito problema del certificato di nascita negato ai ‘figli degli altri’ con il trucco impudicamente, spietatamente beffardo di dover esibire per la registrazione della nascita di un figlio in Italia la presentazione del permesso di soggiorno che i migranti non comunitari irregolari non hanno.
Quindi ci sono persone cui è negata anche l’identità legalmente riconosciuta che subiscono, in condizioni che ne escludono qualsiasi possibilità di difesa, le conseguenze della situazione burocratica dei loro genitori.
Condannati non per colpe espresse ma per ciò che sono i loro genitori, in cosa si differenzia la loro collocazione dalle conclamate categorie dal razzismo?
Il 24 febbraio non era difficile prevedere il peggio che ieri ha avuto la sua aperta manifestazione. Avevo scritto una lettera aperta al presidente Gentiloni naturalmente senza riscontro perché una è una e solo i numeri interessano.
Ritenevo necessario cominciare a costruire una difesa di persone assolutamente fragili usate spietatamente per farne parte attiva di una devastazione. Così non è stato [Nota 2].
I più deboli pagheranno il costo più alto ma tutti pagheremo le conseguenze dell’inciviltà diventata dominio: la frana continuerà.

La faccia ecclesiastica di una brutta storia a modo mio
Nel 2015 si svolse nella chiesa cattolica il Sinodo della Famiglia che si concluse con una relazione finale, “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. [Nota 3]
Nel documento erano puntualmente identificate le criticità della famiglia quindi dei soggetti che ne soffrivano, a una condizione: che avessero una famiglia.
Coloro che ne avrebbero avuto diritto ma non l’avevano furono puntigliosamente ignorati per creare una categoria perfettamente consona anche in un quadro religioso a quella identificata nel 2009 dal voto di fiducia del parlamento italiano.
Un solo vescovo (mons Bruno Forte, che aveva il titolo di segretario speciale del Sinodo) se ne accorse e pubblicò un articolo dove la legge del 2009 veniva abbondantemente citata ma lo fece su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 e non su un organo vaticano.
Ne riportai il testo dell’articolo il 29 giugno 2015 nel mio blog. [Nota 4]
Il risultato dell’intervento fu nullo e i vescovi continuarono nella loro omissione – mancante di ogni etica della solidarietà – seguiti da un pedissequo ‘popolo di Dio’.
Per capire la gravità della cosa (o almeno quella che io ritengo tale) bisogna fare una capriola all’indietro e tornare al Concilio Vaticano II

Una gerarchia che sceglie di essere preconciliare, forse per comodità forse per convinzione.
Il 7 dicembre 1965 papa Paolo VI promulgò la quarta Costituzione apostolica, la Gaudium et spes, che era stata approvata con 2.111 voti favorevoli su 2.373, 251 contrari e 11 nulli, [Nota 5]
Il giorno successivo il Concilio si sarebbe chiuso.
Il punto 4 della Costituzione (Speranze e angosce) introduceva il termine, Segni dei tempi, che papa Giovanni XXIII aveva usato nell’enciclica Pacem in terris.
Secondo il teologo Karl Rahner, l’espressione “segni dei tempi” è “una delle tre o quattro formule più significative del Concilio, al centro dei suoi lavori come anche all’origine della sua ispirazione”. Essa ha avuto come impatto quello di aprire la coscienza della Chiesa alla sua dimensione storica di dialogo con il mondo.
E ancora la costituzione conciliare. “Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche”.
Il mondo moderno che aveva alle spalle secoli di vaticane condanne veniva sdoganato e nulla impediva di considerare fra positivi segni dei tempi gli strumenti acquisiti di laica democrazia e, fra questi, il riconoscimento dell’identità dei nuovi nati da intendersi come loro diritto di persone.
Il silenzio gerarchico fa pensare che le loro eccellenze ed eminenze non abbiano interesse alcuno a che a ogni nuovo nato sia assicurata un’identità legalmente riconosciuta, soprattutto se le loro famiglie non sono quelle con cui costruirsi un’immagine di riconosciuta ‘bontà’.
E se non interessa ad eccellenze ed eminenze perché dovrebbe interessare ad adulti usi ad obbedire, convinti che il vescovil consenso sia una garanzia di confortante ‘verità’?

Un cardinale fra beneficenza da ammirare e diritti negati.
Nel 2005 fallì il referendum sulla legge 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”). Il card Ruini, segretario di stato, aveva invitato ad astenersi dal voto intaccando un segno dei tempi importante: l’uso referendario del voto.
Pensavo che gli italiani avrebbero rivendicato la loro adulta cittadinanza. Non è stato così
Quel referendum conobbe una bassissima percentuale di votanti, ben lontana dal raggiungimento del quorum: un punto di forza per aggregazioni politiche che traggono ancora forza e conforto dalla cultura non spenta che nel 2005 aveva res0 vincente la ruinica eversione
E la norma che condanna alcuni neonati all’inesistenza ha attraversato i governi Monti, Letta, Renzi e ora viene traghettata dal presidente Gentiloni alla prossima legislatura.
La mamma (ne ho scritto il 3 marzo) i cui figli adottivi subiscono minacce e insulti ci avverte: non più solo i figli degli altri, ma anche i figli di cittadini italiani possano pagare il prezzo della loro pelle scura. Chi li insulta è forte del consenso creato sulla paura dal lavorio della Lega. [Nota 7]
Chi sarà il prossimo da penalizzare?
Non so, ma so che ci sarà. Di un diverso da distruggere hanno bisogno, laici e gerarchie ecclesiastiche che hanno lasciato perdere la teologia dei segni dei tempi..
Certo possiamo assicurare al ‘diverso’ benefici che nascono dalla nostra bontà ma non diritti.
Il vantaggio d’essere benefattore se lo può permettere chi può donare senza riconoscere se stesso nell’altro.
Farsi difensori di diritti fondamentali non crea immagine sentimentalmente appagante né il ritorno di vantaggi di genere alcuno.

NOTA 1
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

NOTA 2      https://diariealtro.it/?p=5574
(Chi voglia trovare altre notizie può servirsi del tag anagrafe nel mio blog diariealtro.it)

Nota 3;
http://it.radiovaticana.va/news/2015/10/25/sinodo_relazione_finale_famiglia,_luce_del_mondo/1181877

Nota 4:  https://diariealtro.it/?p=3863

Nota 5: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html

Nota 6: “Quando si fa sera, voi dite: “Bel tempo, perché il cielo rosseggia”; 3e al mattino: “Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo”. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? (Mt 16, 3)

Nota 7:  https://diariealtro.it/?p=5588

6 Marzo 2018Permalink

4 febbraio 2018 – Trattenere la memoria oltre le esternazioni occasionali potrebbe aiutare a capire (forse)

Di fronte alla disperazione della madre di una ragazza assassinata e non solo non è possibile dire nulla anzi è doveroso tacere ma di fronte alla sottovalutazione con cui si è guardato ai problemi delle migrazioni è doveroso dire, documentare, testimoniare, ragionare.
Il diario che io mi sono costruita come mio pro-memoria mi aiuta a fare una narrazione coerente che si rifiuta all’occasionalità.
Oltre il mio senso della decenza so che probabilmente non servirà a nulla

Premessa: tutti i documenti che cito hanno un link che si trova in fondo a questo testo

Comincio da una lettera che spiega (otto mesi fa!) cui fanno seguito un articolo di pochi giorni successivo alla lettera e le esternazioni di un parlamentare europeo, votato dagli italianmi.

22 maggio 2017 – Lettera aperta al sen. Pietro Grasso, Presidente del Senato
(lettera inevasa e ignorata)

Egregio Presidente del Senato
“Chi nasce e studia qui è italiano”.
Abbiamo ascoltato con vivo apprezzamento quanto da Lei dichiarato il 20 maggio alla marcia di Milano e perciò vogliamo proporLe una nostra considerazione cominciando da una ovvietà: per diventare cittadine/i di qualsivoglia stato bisogna esistere, non solo in virtù della propria presenza fisica ma anche per il riconoscimento della propria esistenza giuridica, garantita dal certificato di nascita..
Purtroppo dal 2009, a seguito della approvazione della legge 94/2009, ci sono persone cui la lettera g del comma 22 dell’art.1 di quella legge nega il certificato di nascita. Il mezzo con cui ciò avviene non è diretto ma obliquo: l’imposizione al genitore che voglia registrare la nascita di un figlio della presentazione del permesso di soggiorno, documento di cui non dispone se migrante non comunitario irregolare. Per evitare questo vulnus di civiltà che, per essere affermato in legge tutti ci umilia, basterebbe tornare al regime precedente al 2009 nel rispetto di un diritto umano sancito anche dalla legge 176/1991, ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989)
Ci è noto che ora è all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali del Senato la norma già approvata dalla Camera “Disposizioni in materia di cittadinanza” che – oltre ad agire positivamente sulla possibilità di acquisizione della cittadinanza – con il comma 3 dell’art. 2 garantirebbe, se approvata, la cancellazione della norma che condanna alcuni nuovi nati in Italia all’inesistenza.
Sperando che il Senato riesca per tempo ad approvare quella norma così conforme, ci sembra, allo spirito di quanto da Lei affermato alla marcia di Milano, Le segnaliamo con viva urgenza e preoccupazione, la proposta di un emendamento soppressivo del comma 3 dell’art. 2, firmato da esponenti appartenenti a FI-PdL, che, se approvato, manterrebbe efficace l’atroce volontà di negare l’esistenza giuridica di alcuni neonati, vanificando per costoro anche il significato della volontà da Lei espressa a Milano.
Non sia superfluo ricordare che la mancata registrazione anagrafica di neonati comporta una violazione multipla dei diritti umani, in quanto, oltre a negare il loro diritto alla registrazione al momento della nascita (art. 7 legge 176/1991), li rende particolarmente vulnerabili, esponendoli alla apolidia e a varie forme di sfruttamento e crimini, tra cui la tratta di esseri umani nelle sue varie forme.
Contiamo su di lei
#Augusta De Piero – Udine –
#Valentina Degano – Pasian di Prato (UD)
#Daniela Rosa – Udine –
#Chiara Gallo – Udine –
#Eugenia Benigni – Udine

30 maggio 2017 Cittadinanza a bambini stranieri, Pd: «Grasso fermi l’emendamento del centrodestra»

I consiglieri Dem firmano una lettera al presidente del Senato contro «un provvedimento che condanna alcuni nuovi nati in Italia all’inesistenza»
«Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai bambini stranieri nati in Italia è un atto di civiltà. Il presidente del Senato, Grasso fermi l’emendamento del centrodestra che ci farebbe fare un netto passo indietro nel campo dei diritti». A dirlo è la consigliera regionale del Pd Silvana Cremaschi, prima firmataria di una lettera rivolta al presidente del Senato, Pietro Grasso, sottoscritta da tutta la maggioranza consiliare.
Il documento riprende l’appello inviato da un gruppo di donne attive nel campo di diritti sociali, tra cui Augusta De Piero, già vice presidente del Consiglio regionale. «Ci è noto che ora è all’attenzione della Commissione affari costituzionali del Senato – si legge nella lettera al presidente Grasso – la norma già approvata dalla Camera “Disposizioni in materia di cittadinanza” che – oltre ad agire positivamente sulla possibilità di acquisizione della cittadinanza – con il comma 3 dell’art. 2 garantirebbe, se approvata, la cancellazione della norma che condanna alcuni nuovi nati in Italia all’inesistenza».

3 febbraio 2018 Raid razzista a Macerata, Salvini: “Colpa di chi ci riempie di clandestini”.
Il ministro dell’Interno Minniti: “Nessuno pensi di farsi giustizia da solo”. Grasso: “Fermare spirale di odio e violenza”. Saviano contro il leader della Lega: “È lui mandante morale”di PIERA MATTEUCCI
ROMA – “Non vedo l’ora di andare al governo per riportare sicurezza in tutta Italia, giustizia sociale, serenità. Chiunque spari è un delinquente, a prescindere dal colore della pelle”. Matteo Salvini, leader della Lega Nord, partito per il quale l’autore della sparatoria a Macerata, Luca Traini, era candidato alle Comunali di Corridonia nel 2017, commenta così il raid contro gli immigrati. Alla condanna, però, aggiunge che “è chiaro ed evidente che un’immigrazione fuori controllo, un’invasione come quella organizzata, voluta e finanziata in questi anni, porta allo scontro sociale”.

3 febbraio 2018 – Spero che nessuno usi delle parole della mamma di Pamela per farne una parte in gioco. Non metto link

Link alla lettera del 22 maggio 2017 https://diariealtro.it/?p=5000

Link all’articolo del 30 maggio 2017
http://www.triesteprima.it/politica/cittadinanza-bambini-stranieri-pd-grasso-fermi-emendamento-centrodestra-30-maggio-2017.html

Link all’articolo del 3 febbraio 2018
http://www.repubblica.it/politica/2018/02/03/news/raid_razziale_a_macerata_salvini_chiunque_spari_e_un_delinquente_-187953469/

4 Febbraio 2018Permalink

17 gennaio 2018 – Fra ONU e Regione spuntano i bambini-persona

Una proposta di legge del Friuli Venezia Giulia
Mentre mi apprestavo a pubblicare nel blog la nota che segue ho avuto dalla Consigliera regionale Silvana Cremaschi la notizia del deposito della la proposta di legge “Crescere in Friuli Venezia Giulia: Armonizzazione delle politiche regionali per il benessere dei bambini e degli adolescenti”
Noto con piacere la conformità della norma al linguaggio del Comitato ONU, un segno di presa di distanza da terminologia arcaiche e dolciastre che ancora sono care a molti.

Dopo una immediata lettura frettolosa (ma sarà un testo di cui seguire l’iter sperando che l’approvazione intervenga in tempo prima delle elezioni) propongo una sola nota.
Il comma 3 dell’art. 2 alla lettera f recita “assicura il diritto delle giovani generazioni a essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e a esprimere la propria cultura;”
A me sembrerebbe preferibile un richiamo alle persone interessate piuttosto che alle “generazioni” e mi piacerebbe che al diritto all’espressione “della propria cultura” venisse unito il diritto alla pronuncia delle proprie opinioni.
Ma queste sono quisquilie rispetto agli indirizzi proposti che aprono strade importanti nelle politiche di riferimento.

La prossima legislatura sarà capace di raccogliere le raccomandazioni che seguono e farne norme di civiltà?.

Il gruppo CRC (www.gruppocrc.net) nel mese di dicembre dello scorso anno ha presentato il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, alla cui redazione hanno contribuito 144 operatori delle 96 associazioni del network.

Il gruppo CRC (Convention on the rights of the Child, Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) è un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
Il Gruppo si è costituito nel dicembre 2000 con l’obiettivo prioritario di preparare il Rapporto sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Da anni ne riporto una particolare raccomandazione che subito trascriverò anche se ci troviamo in una situazione ridicola. Infatti il Gruppo pubblicava nel proprio sito il 3o Rapporto , raccomandando l’approvazione dell’impegno “sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori” , mentre il Senato di apprestava ad affossare la proposta di legge (lo scempio sarebbe avvenuto il 23 dello stesso mese con la chiusura dell’attività parlamentare).
Il comma 3 dell’articolo 2, che avrebbe soddisfatto la raccomandazione del Gruppo e del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, finirà nel nulla quando la conclusione della legislatura segnerà la scomparse di tutto ciò che, pur elaborato nella legislatura, non rappresenta una legge approvata.
Resterà, ferma, inamovibile, approvata al tempo del quarto governo Berlusconi, tutelata da tre governi e ora traghettata dal governo Gentiloni alla prossima legislatura, solo la norma che le raccomandazioni di cui copierò in calce il testo chiedono di abrogare da anni.

Raccomandazione del Comitato ONU (Capitolo 3.1)
29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell’Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all’Italia:
a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;
b) di intraprendere una campagna di sensibiliz¬zazione sul diritto di tutti i bambini a esse¬re registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;
c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

Raccomandazione del Gruppo CRC
Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:
1. Al Parlamento, alla luce dell’urgenza di ottenere una riforma che faciliti l’ac¬quisto della cittadinanza italiana per i minorenni di origine straniera, di ap¬provare in via definitiva, prima della fine dell’attuale Legislatura, il disegno di legge S. 2092 – “Modifiche alla leg¬ge 5 febbraio 1992 n. 91 e altre dispo¬sizioni in materia di cittadinanza” – già approvato in prima lettura alla Camera nel 2015;
2. Al Parlamento di legiferare in modo da garantire il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, in¬dipendentemente dalla situazione am¬ministrativa dei genitori, adeguando in tal senso l’ordinamento interno.

17 Gennaio 2018Permalink

13 luglio 2017 – Fra ignoranza, razzismo e pratica della violenza

Nel caos folle e repellente che sembra aver colpito come un’epidemia incontenibile il discorso politico italiano fino al parlamento si colloca anche l’insulto che unisce (e non sarebbe possibile altrimenti) antisemitismo e volgarità insostenibile.
Stupidamente mi chiedo come sia stato possibile anche se so (o mi illudo) di saperlo ma voglio ragionarci con ordine.

E per far ordine bisogna partire da principio dal giorno in cui lo stordito esponente di una dinastia rozza e ignorante, Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia Imperatore d’Etiopia, firmò il
R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 – Provvedimenti per la difesa della razza italiana
Lo sciagurato sovrano che cinque anni dopo sarebbe fuggito dalla capitale con bagagli e famiglia (compreso l’erede al trono, ufficiale dell’esercito!) aveva già approvato un decreto che garantiva la cacciata dalla scuola (a partire dalla scuola materna – come allora si diceva e uso questo termine perché nella nostra storia ha un senso preciso che non abbiamo voluto dismettere) di insegnanti e allievi ‘di razza ebraica’
Lo aveva fatto in fretta, prima ancora che si esprimesse il Gran Consiglio del fascismo con la Dichiarazione sulla razza, che fu votata il 6 Ottobre 1938

Il 6 ottobre infatti l’’Italia si era liberata dal suo peggior nemico da un mese perché i
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
erano stati approvati con R.D.L. il 5 settembre 1938 – XVI, n. 1390
quando il provvido Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d’Italia Imperatore d’Etiopia, ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana, udito il Consiglio dei Ministri; aveva decretato:
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Così, sgombrato il campo dai nemici più pericolosi, poteva, con il
Regio Decreto – Legge 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, affermare
Art. 8 Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; c) è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1º ottobre 1938 – XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
Art. 9 L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione

Arriviamo ai giorni nostri
Ignorando la storia e zampettando con disinvoltura oltre la Costituzione nello spregio diretto degli articoli 3 e 10 arriviamo al 2009, quando nel contesto del quarto governo Berlusconi l’allora ministro Maroni fece fare un passo avanti rispetto alla legge Bossi Fini stabilendo che, per ottenere la registrazione degli atti di stato civile, i migranti non comunitari dovessero presentare il permesso di soggiorno. Impossibilitati a garantirsi ciò che per definizione non potevano avere i migranti subirono le conseguenze di un effetto voluto, non di una conseguenza casuale della legge.
Due anni dopo la corte Costituzionale, a tanto interpellata, ripristinò la certezza dei diritti civili di chi volesse contrarre matrimonio (sentenza 245) ma, poiché nessuno legittimato a farlo si occupò di chi nasceva in Italia a rischio inesistenza, i neonati restarono vittime di quella norma, capaci di produrre solo indifferenza e anche peggio, degni successori degli occupanti della ‘scuola materna’ cacciati nel 1938. A quelli era negata anche la scuola materna a questi le madri!
Per la verità fra il 2013 e 2014 furono presentate, nel disinteresse generale e garantite la nulla dalla indifferenza degli stessi presentatori, due proposte di legge che avrebbero potuto rimediare alla situazione se qualcuno se ne fosse presa cura. Il che non fu.

Qualcuno mi chiede perché … e attende una risposta convincente
Secondo me c’è poco da attendere. La risposta è nelle cose.
Decisi ad usare i più deboli come arma contro i forti – una novità efficace – leghisti e complici (ritrovabili in uno spettro ampio di campioni del neorazzismo) provarono a mettere in gioco prima il personale sanitario chiamato a farsi spia degli ‘irregolari’ (ma in questo caso fallirono. Nel 2008 la deontologia ebbe ancora la capacità di determinare una reazione), poi gli atti di stato civile.
Per i matrimoni i nostri eroi riuscirono a tenere la posizione per due anni ma poi, essendo coloro che vogliono contrarre matrimonio adulti, legati a cittadini italiani, in grado di sollecitare protezione anche con strumenti che ancora la legge offre, intervenne la Corte Costituzionale a ripristinare la dignità dell’esercizio di un diritto fondamentale.
Restavano i neonati, figli di irregolari impauriti perché la registrazione della nascita per loro significava e significa rischio di espulsione: l’esercizio di un diritto si è fatto causa di devastazione.
C’è la circolare che, se applicata, può salvare ma l’informazione in proposito è scarsa e io continuo a trovare indecente che un diritto fondamentale come quello di esistere giuridicamente sia affidato a un atto che può essere cancellato senza che ciò richieda neppure l’intervento del parlamento.
E così torniamo alla ‘scuola materna’ negata nel 1938 e anche oggi a chi non può avere un certificato in cui sia scritto il nome della madre e del padre.
La continuità della storia è assicurata.
La devastazione dei neonati ha preceduto l’infamia dell’insulto recente e se ne è fatta garante.
Si poteva e si può!

FONTI
leggi 1938
https://it.wikisource.org/wiki/R.D.L._17_novembre_1938,_n._1728_-_Provvedimenti_per_la_difesa_della_razza_italiana

https://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_sulla_razza,_votata_dal_Gran_Consiglio_del_Fascismo_il_6_Ottobre_1938

http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=643&son=1&figlio=558&level=6#

la corte costituzionale salva i matrimoni

http://www.guidelegali.it/sentenze-in-immigrazione-diniego-sanzioni-e-processo/corte-costituzionale-sentenza-n-245-del-25-luglio-2011-illegittimita-costituzionale-dell-articolo-116-primo-comma-del-co.aspx

proposte legge abbandonate:

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma

24 ottobre 2014 – Una proposta di legge antirazzista. La facciamo approvare?

13 Luglio 2017Permalink

29 aprile 2017 – Parole da salvare, pietre per costruire

 

 

Il 24 febbraio scorso ho ricopiato la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione “clandestini” cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio». Le parole infatti sono pietre che possono essere gettate per distruggere gli esseri umani inserendoli in categorie che li umiliano, imprigionandoli in una definizione che diventa senso comune fino a una condanna socialmente accettata.
Diceva Nelson Mandela Disumanizzare l’altro significa inevitabilmente disumanizzare se stessi

Farsi cura invece dell’altro umanizza anche noi stessi e ci rende capaci di pronunciare parole che danno senso alle relazioni fra umani troppo spesso negate dal prevalere di una discriminazione aggressiva e arrogante. E le parole sono il mezzo potente che abbiamo per comunicare, confrontare, far crescere pensieri che possano essere base di una responsabilità condivisa nel costruire una realtà diversa da quella che ci angoscia. Tante volte ho cercato di testimoniare nel mio blog vicende che dessero il senso di questa umanità consapevolmente viva, solidale e rispettosa. Non è facile perché fanno parte della quotidianità che non fa notizia e purtroppo lo diventa quando si manifesta nella tragedia quando vi siano catapultate persone normali, più indifese di chi – per svolgere un ruolo di potere – può giovarsi di qualche significativa forma di protezione.

A Parigi: non avrete il mio odio

Il 13 novembre 2015 l’attentato terroristico al Bataclan uccideva, tra gli altri, una giovane donna, madre di un bambino di due anni. Il vedovo esprimeva il suo dolore rivolgendosi agli assassini con una espressione straordinaria “non avrete il mio odio”. Originariamente inserita in una lettera, quella frase, diventata il titolo di un libro, è entrata in una specie di vocabolario dell’umanità che non si adegua alla barbarie, fino a dare un senso pieno a un linguaggio completamente alternativo rispetto a quello che sembra dominante dell’odio, della paura, dell’indifferenza. Quella espressione è stata ripresa, sempre a Parigi, da Etienne Cardile per ricordare Xavier Jugelé, il compagno poliziotto ucciso il 20 aprile sugli Champs Elysées: «Soffro ma senza odio. Perché quest’odio non ti somiglia». E infine è riuscito a salutarlo con un «ti amo», evocazione del loro spazio privato, immune dalla malvagità.

In Italia: “Portare pesi impossibili con le spalle dritte”

Lo ha detto il padre di Valeria Solesin, la ragazza italiana uccisa al Bataclan, cui la città di Venezia ha riservato il funerale in piazza San Marco, accogliendo una osservazione del papà di Valeria «Se la mia famiglia ha dato un segno di civiltà vuol dire che non è morta invano». E ancora il richiamo alla negazione dell’odio: «Non sono una persona capace di odiare. Io e Luciana (la moglie e mamma di Valeria n.d.r.) crediamo nel valori che non dividono le persone».
Insieme a loro voglio ricordare anche i genitori di Giulio Regeni che rivendicano il loro diritto a quella giustizia che impone di far conoscere la verità sulla morte del figlio. Chiedono giustizia non vendetta.

In Algeria, più di vent’anni fa
Mi torna alla mente il testamento di padre Christian de Chergé scritto a Tibihrine, il primo gennaio 1994, due anni prima del rapimento suo e dei suoi monaci, di cui furono trovate solo le teste. La conoscenza della violenza del passato coloniale dell’Algeria (non dimentichiamo che le vicende di Tibihrine precedono di più di vent’anni quello appena ricordate dei giorni nostri) fonda le sua capacità di previsione: « Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria,  vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. …Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza dell’anonimato .. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse … di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito».

A Gaza: Restate umani

Lo aveva detto Vittorio Arrigoni, attivista sostenitore della causa palestinese, la sera del 14 aprile 2011 venne rapito da un gruppo terrorista dichiaratosi afferente all’area jihādista salafita, all’uscita dalla palestra di Gaza nella quale era solito recarsi. In un video immediatamente pubblicato su YouTube, Arrigoni venne mostrato bendato e legato, mentre i rapitori accusavano l’Italia di essere uno “stato infedele” e l’attivista di essere entrato a Gaza “per diffondere la corruzione”. Il 15 aprile fu assassinato.

Gabriele Del Grande: la violenza istituzionale

Il giornalista arrestato in Turchia e fortunatamente rientrato in Italia che, ritrovandosi nella sua terra ci ha dato gioia e ci ha regalato una parola, o almeno l’ha regalata a me che ormai la considero una pietra di costruzione: violenza istituzionale. Ha precisato con consapevolezza e dignità di non aver subito violenze fisiche, di essere stato trattato con rispetto ma, dato che il suo non era un rapimento ma un arresto, di aver subito una violenza istituzionale.

Il parlamento italiano e i suoi complici nel perpetrare violenza istituzionale

Dopo che l’intervento della Corte Costituzionale aveva consentito alle coppie ‘ miste’ di chiedere la registrazione delle pubblicazioni di matrimonio senza cadere nella trappola tesa dal pacchetto sicurezza, restavano solo i nuovi nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno, a soddisfare il cannibalismo cartaceo organizzato durante il quarto governo Berlusconi dall’allora  Ministro Maroni. Per sanare la situazione furono presentate due proposte di legge ma vennero abbandonate al disinteresse parlamentare (forte dell’indifferenza dell’opinione pubblica) finché l’articolo potenzialmente risolutivo venne inserito nella proposta di legge sulla cittadinanza che, approvata alla Camera, gode non solo del disinteresse ma, a quanto pare, della determinazione della commissione Affari Costituzionali del Senato ad affossarla giocando sulla lentezza. Basterà infatti una mancata approvazione prima delle elezioni per annullare tutto il lavoro svolto. Di recente un gruppo di associazioni, singoli cittadini e alcuni assessori e consiglieri comunali udinesi ha chiesto l’approvazione rapida della norma con un appello che, proposto agli strumenti di informazione, non ha ottenuto nemmeno un riscontro.

Un filo rosso fra le parole

Per fortuna le parole di giustizia, rispetto del diritto e della legalità restano. Chissà se qualcuno vorrà trovare il filo che le colleghi offrendoci la possibilità di costruire il linguaggio della dignità che si diffonda opponendosi alla barbarie che ci insozza?

 

NOTA
Nel file la cui pubblicazione nel mio blog precede questo testo ho elencato le fonti con i link che permettono di raggiungerle. L’ho fatto per non appesantirne la lettura dove sarà possibile proporla.
https://diariealtro.it/?p=4976

29 Aprile 2017Permalink

25 gennaio 2017 – Due donne scrivono alla Senatrice Doris Lo Moro

Gentile Senatrice Doris Lo Moro

Le scriviamo come cittadine dopo aver letto la Sua dichiarazione, come riportata da La Repubblica, di oggi:  “porteremo la riforma a casa”. Nel nostro sforzo di essere responsabilmente consapevoli ci rendiamo conto che nella commissione Affari Costituzionali del Senato si è creato una sorta di ingorgo istituzionale per cui  sono contemporaneamente all’attenzione della commissione stessa due ddl, il n. 2092 e il numero 2583 IL primo porta il titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, il secondo “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Sembrano due soggetti dissociati e non lo sono: ci permettiamo di segnalare un filo che li unisce e connette e che impone lo sforzo pesante e difficile  ma necessario dell’approvazione di entrambi. Chi siano i minori non  accompagnati lo sappiamo: la guerra, la violenza, la fame li cacciano dai loro paesi esponendoli al rischio di annegare e, quando arrivano, di sparire nell’oscurità dove protagoniste si fanno le più infami forme di tratta. Ce lo testimonia anche la relazione al ddl 2583 sopra citato. Nel ddl 2092 invece, insieme alla chiarezza del diritto alla cittadinanza per chi nasce o almeno trascorre un significativo tempo di vita nel nostro paese (senza che neppure conosca quello che è origine sua e dei suoi genitori), si sottolinea la creazione di una categoria  di bambini cui è negata alla nascita non la cittadinanza ma la stessa esistenza giuridicamente riconosciuta. Sono i figli dei migranti senza permesso di soggiorno che la legge 94/2009 art. 1, comma 22, lettera g ha voluto ridurre a fantasmi. Chiediamo a Lei e ai suoi colleghi nella commissione Affari Costituzionali di non cedere sul rispetto del comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 che, modificando la norma del 2009,  riconosce a questi piccoli la dignità di persone e toglie a noi tutti la responsabilità (dolorosa e, per chi vi consente, infamante) di sostenere una norma sostanzialmente razzista.

Cordialmente Augusta De Piero e Adriana Libanetti – Udine

NOTA 1:  La senatrice ha immediatamente ringraziato

NOTA 2: La senatrice Lo Moro è stata relatrice al Senato della legge approvata dalla Camera e diventata oggetto, ignorato da un anno, del silenzio della Commissione Affari costituzionali del Senato. Porta il titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” (ddl 2092) e contiene il comma 3 dell’art. 2 che, se la norma fosse approvata anche dal Senato, salverebbe i bambini fantasma. Ho l’impressione che, con il conforto di un’opinione pubblica sbrindellata e neghittosa, non accadrà nulla e con l’intervenire delle elezioni tutto finirà nel baratro delle cose non fatte. Quindi cercherò di pubblicare rapidamente materiali secondo me importanti che vado raccogliendo per salvare dalla certezza del prossimo  buio, memorie – che saranno probabilmente tradite – di tentativi di affermazione di una civile responsabilità

26 Gennaio 2017Permalink

1 dicembre 2016 – Fantasma a Moncalieri

Ricopio con disagio profondo la notizia che segue

A Moncalieri vive un bambino fantasma, ha 7 anni ma non esiste: “Mai registrato alla nascita”

Il piccolo non frequenta alcuna scuola, né è stato sottoposto a vaccinazioni. La madre: “Il mio compagno mi ha sempre detto di averlo registrato alla nascita”. Il padre è irreperibile

Giuseppe Legato Moncalieri   Pubblicato il 01/12/2016 (Ultima modifica il 01/12/2016 alle ore 19:29)

Un bambino invisibile. Mai registrato all’anagrafe, mai iscritto a scuola. Ha 7 anni. Lo hanno trovato i carabinieri di Moncalieri martedì scorso all’interno di una casa in una borgata delle precollina. Viveva con la mamma, il padre è irreperibile. I militari dovevano notificare un atto giudiziario alla donna, e quando hanno visto il piccolo hanno chiesto chi fosse (dai loro controlli anagrafici risultava una sola persona in quell’alloggio). Cinzia F., 48 anni ha risposto senza esitare: «E’ mio figlio». Ma il minore, nato all’ospedale di Moncalieri nel 2009, non esiste per lo Stato italiano.

Non ha frequentato la scuola, non ha mai fatto le vaccinazioni obbligatorie. Un fantasma. La donna ha sostenuto di averlo partorito a Moncalieri e i riscontri fatti dai carabinieri confermano. «Il mio compagno mi aveva detto che ci avrebbe pensato lui», ha raccontato lei ai militari.

Sia lei sia il padre – irreperibile al momento – sono stati denunciati per inosservanza dell’obbligo di istruzione. Secondo quanto si apprende dai carabinieri il bambino è in buone condizioni di salute ed è stato visitato all’ospedale Regina Margherita e trasferito in una località protetta. Stessa sorte per la madre, affidata ai servizi socio-assistenziali: dietro a questa storia c’è un retroscena di disagio familiare.

2009: una data significativa

Il bambino è nato nel 2009, nell’anno in cui fu approvata la legge 94 che all’art. 1 comma 22 lettera g) impone la presentazione del permesso di soggiorno per registrare gli atti di nascita. I primi bambini penalizzati da quella norma infame oggi avrebbero appunto sette anni, come il piccolo fantasma casualmente trovato a Moncalieri dai carabinieri.

Il padre irreperibile
E’ italiano o non comunitario privo di permesso di soggiorno e quindi in una condizione burocratica tale per la legge italiana da suggerirgli, se così fosse, di non registrare la dichiarazione di nascita del figlio per non incorrere nel rischio di espulsione?
Situazione di disagio familiare dice l’asettica notizia, tale però da suggerire il trasferimento del piccolo in una località protetta ‘provvedendo’ allo stesso modo alla madre.
Sono sette anni che inseguo fantasmi costruiti a norma di legge (si veda nel mio blog il tag anagrafe).
Se questo piccolo fosse uno di quei fantasmi dove dovrebbero recarsi i carabinieri? In Parlamento?

FONTE

http://www.lastampa.it/2016/12/01/cronaca/a-moncalieri-vive-un-bambino-fantasma-ha-anni-ma-non-esiste-mai-registrato-alla-nascita-6dirmTCoc6GuJJaTLTCN6M/pagina.html

1 Dicembre 2016Permalink