15 gennaio 2018 – Un appello inutile ma doveroso

Per favore leggete e provate a far ragionare quelli che hanno accettato la legge del 2009 che nega il certificato di nascita ai nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno.
Era l’inizio
Ora stiamo avvicinandoci all’orlo del baratro e poi il baratro si aprirà.
Fra stermini e burocrazia si era già destreggiato Eichmann.
non cercate i malvagi, gli amanti di stragi e orrori ormai il marciume è diventato senso comune e ci affogherà

5 gennaio 2018_Elezioni in Lombardia, il candidato del centrodestra Attilio Fontana: “Razza bianca a rischio”

L’ex sindaco leghista di Varese scelto per il dopo-Maroni in diretta a Radio Padania: “Gli immigrati vogliono occupare il nostro territorio, dobbiamo ribellarci”
di ORIANA LISO

“Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate”. Meno di una settimana fa, quando è stato scelto dal centrodestra come candidato governatore della Lombardia dopo la rinuncia di Roberto Maroni, Attilio Fontana è stato presentato e raccontato come il “leghista moderato”, uomo di istituzioni e di governo, visti i suoi due mandati da sindaco di Varese (e uno da sindaco di Induno), l’incarico di presidente di Anci Lombardia, la presidenza del Consiglio regionale ai tempi di Formigoni. Ma in pochi giorni, allineandosi alle posizioni del suo leader Matteo Salvini, Fontana ha scelto posizioni tutt’altro che moderate.
E per esporre la sua posizione sulla questione immigrazione, ha scelto un collegamento con Radio Padania, domenica mattina, durante la trasmissione “Sulla strada della libertà”, condotta da Roberto Maggi. A una domanda sul tema, infatti, ha risposto senza mezzi termini che “uno Stato serio dovrebbe programmare e dire: noi vogliamo e riteniamo giusto che possono essere accolti 1, 100mila, 10 milioni di immigrati, dire come vogliamo assisterli, quali case, lavori e scuole vogliamo dare loro, a quel punto chiedere ai cittadini se sono d’accordo”. Fin qui, niente di diverso dalle tesi solite del centrodestra, anche di quello più moderato, appunto. Ma subito dopo Fontana attacca, con una frase netta di cui si è accorto per primo il blogger de L’Espresso Daniele Sensi, che già pochi giorni fa aveva raccontato della trasmissione in diretta di Radio Padania in cui si invitavano gli ascoltatori a chiamare per offendere Roberto Maroni, reo di aver criticato la linea di Salvini.

Quindi, ecco Fontana che spiega: “E’ un discorso demagogico e inaccettabile quello di dire che dobbiamo accettarli, è un discorso a cui dobbiamo reagire, dobbiamo ribellarci: non possiamo accettarli tutti. Vorrebbe dire che non ci saremmo più noi come realtà sociale e etnica, perché loro sono molti più di noi, perché loro sono molto più determinati di noi nell’occupare questo territorio. Di fronte a queste affermazioni dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle, perché qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, ma logici e razionali: non possiamo perché tutti non ci stiamo, quindi dobbiamo fare delle scelte, decidere se la nostra etnia, razza bianca, società deve continuare ad esistere o deve essere cancellata, è una scelta. Se la maggioranza degli italiani dovesse dire noi vogliamo autoeliminarci vorrà dire che noi che non vogliamo autoeliminarci ce ne andiamo da un’altra parte”.

Tra le prime reazioni, quella del candidato governatore del centrosinistra Giorgio Gori: “C’è chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa, senza isterismi e demagogia”.

http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/01/15/news/elezioni_lombardia_attilio_fontana_lega_razza_bianca-186527143/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1

 

15 Gennaio 2018Permalink

8 gennaio 2018 – Quando sperare è un dovere

Ho pubblicato le segnalazioni che trascrivo su facebook e inviato con lettera alla mia lista cieca.

Prima delle elezioni mi sembra il caso di sollecitare ancora l’interesse per i minori senza certificato di nascita.

Segnalo il link a un articolo del 2015, tutt’altro che inattuale per chi ancora voglia il rispetto dei diritti devastati dalla Shoà e oggi – pur proclamati dall’assemblea delle Nazioni Unite – ignorati se non apertamente beffati. L’ho trascritto nel mio blog il 4 gennaio e si può leggere da qui.
Nel 2015 l’autore svolgeva la funzione di Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, incarico che ha ricoperto dal 2011 al 2016.

LUIGI FADIGA : DA FIGLIO A BAMBINO. Il fanciullo come persona titolare di diritti
Pubblicato nella rivista: Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269

Luigi Fadiga è stato giudice del Tribunale per i minorenni dal 1970 al 1979, è passato al Tribunale civile e penale nei due anni successivi, poi ha diretto l’ Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero.
Negli ultimi otto anni ho dovuto constatare che, a proposito della fragilità indifesa dei diritti dei minori , non c’è limite al peggio.
Nell’approssimarsi delle elezioni, più che rammarico per la devastante esperienza vissuta, ho paura. Ho imparato che quando ci si confronta con soggetti fragili, che non hanno parola, non c’è limite al peggio.
La lettura dell’articolo di Fadiga può – a chi sia in buona fede – aiutare a definire i termini del problema.
Sarà possibile farlo conoscere a chi – forse – sta preparando un progetto per la prossima legislatura?
Il 5 gennaio, ho tentato alcuni richiami ai tentativi di affermare il cd ius soli, tentativi che si chiudono con una beffa perpetrata in Senato e non solo dalla destra. L’articolo si po’ leggere anche da qui

Ancora una segnalazione
Da lunedì 8 gennaio, #SandraToffolatti legge #AdAltaVoce IL DIARIO DI ETTY HILLESUM Radio3 Rai ore 17
Etty Hillesum è una giovane donna che ad Amsterdam legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È un’ebrea, ma non osservante anche se pensa, se non alla religione, a dio. E quando nella sua realtà comincia a entrare il quotidiano della persecuzione, Etty non pensa nemmeno per un momento a salvarsi. Deve parlare, deve osservare. Dal campo di Westerbork sarà mandata ad Auschwitz. A mano a mano che si avvicina la fine, la voce di Etty Hillesum diventa sempre più limpida e sicura, senza incrinature, anche nel pieno dell’orrore”.
Nel #MeseDellaMemoria, il ricordo della vita in tempo di guerra. Il diario è pubblicato da Adelphi Edizioni

Riprendo questa informazione, per me molto importante, perché la lettura di Etty Hillesum consente di conoscere una donna significativa nella cultura europea, voce poco nota della vicenda tragica che ha segnato irrimediabilmente la storia d’Europa.

8 Gennaio 2018Permalink

5 gennaio 2018 – La crudeltà stupida che appaga e paga.

Continuo a chiedermi come mai in otto anni non sia stato possibile cancellare interamente l’articolo del pacchetto sicurezza che nega il certificato di nascita ai nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno. E’ un articolo che propone una operatività da svolgersi nel disprezzo di ogni fondamento etico che impegni alla tutela del minore, dissociandosi di fatto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 176/1991.
In ogni caso viene compromesso il rispetto della Costituzione. La norma del ‘pacchetto sicurezza’, che ostacola la garanzia del certificato di nascita per ogni nato in Italia, nega il significato dell’art. 3 che promuove l’uguaglianza senza distinzioni di “sesso, di razza di lingua, di opinioni politiche “ e, per quello che qui ci interessa, “di condizioni personali e sociali”. E insieme si fa beffe dell’art. 10 per cui “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Del tutto estraneo invece ai dibattiti parlamentari (ma anche nella società civile) il significato della Convenzione che riconosce ogni essere umano come “titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio”.
Riprendo questa citazione da un articolo del 2015 di Luigi Fadiga, allora Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.
L’ho pubblicato interamente ieri nel mio blog [1]
L’articolo ricorda anche la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 la cui finalità è l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali (così erano definiti i nati fuori dal matrimonio). Cita poi molte norme del codice civile che può essere interessante conoscere per cui rimando all’articolo.

I minori nella legislazione italiana, la mia cartina al tornasole
Ritorno ai minori senza certificato di nascita per legge come a cartine al tornasole, riferimento per il confronto con ogni norma che si voglia leggere avendo presenti i disvalori del razzismo e del disprezzo dei ‘figli degli altri’ già alla nascita.
Era un’espressione che avevo scritto non so più quanti anni fa considerando la negazione del certificato di nascita misura appartenente a una cultura con una radice razzista per aver identificato minori da penalizzare sul fondamento dell’etnia d’origine dei genitori e della loro irregolarità burocratica.
Purtroppo si tratta di una cultura ben accetta anche a livello d’opinione pubblica largamente influenzata dal lungo lavorio corruttivo perpetrato dalla Lega Nord

Lo spezzettamento dei minori
A questo punto torna utile considerare le varie norme che in anni piuttosto recenti hanno discriminato via via particolari categorie di minori, cui era negato ciò che a loro coetanei era ed è invece assicurato.
Punto di partenza fondamentale: la lettera g del comma 22 dell’art. 1 (Testo Unico sull’immigrazione D.lgs, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, art. 5 comma 2) quando fu imposta la presentazione del permesso di soggiorno per registrare le dichiarazioni di matrimonio e di nascita.
A ripristinare la possibilità di contrarre matrimonio senza presentare il permesso di soggiorno provvide la Corte Costituzionale con sentenza 245/2011.
Nulla di efficace fu fatto invece per i minori cui era ed è negata l’esistenza legale se nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno.
La diversità fra matrimoni e nascite a mio parere si può spiegare facendosi forza di tutto il cinismo che l’analisi di questa legge impone.
Mentre il ripristino della possibilità di contrarre matrimonio poteva avere come referenti del legislatore persone adulte con capacità di parola e di ascolto, i neonati nulla avevano di tutto questo né lo avevano i loro genitori, spaventati dal doversi dichiarare irregolari di fronte a un ufficiale di stato civile, disponibile ad usare i neonati come esca per cacciare i loro genitore
E dico disponibile perché in realtà si potrebbe giovare della circolare che, emanata contestualmente alla legge, afferma il contrario della legge stessa e, con tutta la precarietà di uno strumento amministrativo, consente ciò che la legge nega [2].
Ne ho diffusamente scritto più e più volte per concludere con un appello al presidente Gentiloni, pubblicato nel mio blog il 31 dicembre scorso, [3] perché vigili sull’applicazione della circolare nei tre mesi che ha davanti a sé.
Per capire occorre considerare la situazione con rispetto della logica e senza ricorso a non si sa quali buone intenzioni di un legislatore che si presume competente e corretto.
Vennero presentate due proposte di legge, n.740/2013 alla camera e 1562/2014 al senato e, sebbene fossero state affidate dalla presidente Boldrini e dal presidente Grasso alle rispettive commissioni Affari Costituzionali, non se ne fece nulla.
Sia chiaro che quelle proposte non prevedevano di condividere e dividere risorse. Entrambe senza oneri di spesa, riaffermavano solo un principio violato.
Nel 2015 la situazione cambiò ancora ma di ciò più avanti.
Ora è opportuno tornare a norme che hanno in comune il discrimine dei minori in base, in spregio alla Costituzione, alle loro ‘condizioni personali’.

Il diritto alla continuità affettiva
Per stabilire il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il Parlamento ha approvato la legge n. 173 del 2015, che ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e affidamento familiare. A tal fine riconosce alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nell’adozione [4].
Il diritto alla continuità degli affetti appartiene a tutti i minori indistintamente?
Non è facile farsi beffe dei nostri inflessibili eroi italici e quindi no.
Per tutti i nostri figli sì, per i figli degli altri … distinguiamo.
Se cessano di essere strumento per far danno ai loro genitori non ci servono più .. fuori da casa nostra con mamma e papà!

Ma anche in casa nostra …
L’occasione per costruire il caso esemplare si presentò ben presto, quando fu discussa la cd legge Cirinnà che venne approvata il 20 maggio 2016, n. 76 con il titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. [5]
La legge Cirinnà, che si applica alle coppie dello stesso sesso che hanno contratto all’estero matrimonio o istituto analogo alle unioni civili, inizialmente prevedeva la stepchild adoption, (“adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari, un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore. [6]
E’ ben chiaro che, se morisse o intervenisse altro radicale impedimento per il genitore il partner di costui o costei potrebbe assicurare al bambino cresciuto da entrambi la continuità affettiva prevista dalla legge 173/2015.
E invece no!
Il parlamento italiano si dimostrò incapace di riconosce ogni essere umano come “titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio”.
Ne approfittò per punire le coppie che avessero messo al mondo un figlio con il sistema della maternità surrogata e non seppero distinguere fra l’intento punitivo e i diritti del bambino che non è bagaglio appresso dei suoi genitori, quale che sia la condizione di costoro.
Così anche le unioni civili hanno la loro vittima sacrificale, ancora una volta un bambino.
L’estensione della norma del 2009 – nata per colpire i figli dei migranti non comunitari irregolari – colpisce anche i figli delle coppie omossessuali.
Ma esiste qualche possibilità di sfuggire all’implacabile scure dell’intento punitivo dei vari difensori di non so che e infatti lo scorso giugno la Cassazione ha approvato la stepchild adoption per una coppia di lesbiche: una di loro potrà adottare la figlia della compagna e risultare così madre della bambina. [7]
Altri piccoli fantasmi però si aggirano nelle aule del nostro insaziabile parlamento e sono ancora i figli dei sans papier e non sfuggono certamente all’occhio acuto e alla urla incontenibili dell’indimenticabile senatore Giovanardi, mentre altri intervengono con i mezzi che la tecnica legislativa assicura loro.

Lo ius soli deve sparire
Lo ius soli che non è ius soli [8] perché non prevede un automatismo nella concessione della cittadinanza al momento della nascita (come accade, per esempio, negli USA) è stato discusso ampiamente anche nei media per cui mi limito a considerarne un aspetto, non senza ricordare una ottima sintesi proposta dal senatore Dalla Zuanna [9].
Nel 2015 venne inserito nel testo che il parlamento aveva elaborato, recependo il testo a iniziativa popolare, un prezioso articoletto (comma 3 art. 2) che, se approvato, avrebbe riportato la registrazione delle dichiarazioni di nascita alla situazione precedente il pacchetto sicurezza e quindi anche i figli dei sans papier avrebbero avuto il loro certificato di nascita. Il comma 3 è morto con le ‘Disposizioni’ ma , per paura che fosse discusso e (Dio non voglia!) approvato, otto sentato di FI PdL avevano presentato un emendamento soppressivo.
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella mia memoria digitale che è il mio blog. 2.3 PAOLO ROMANI, BERNINI, GASPARRI, D’ALÌ, MALAN, PELINO, FLORIS, FAZZONE
Sono creature orrende ma quel che fanno è così strano da incuriosirmi.
Se li conoscessi chiederei ‘Perché?’ ma non li conosco. Meglio così

Il traghettatore
Chi ha seguito l’appassionato, intenso lavoro dei promotori dello ‘ius soli’ , protrattosi per anni, raccogliendo le firme necessarie, presentando la legge, verificando i lavori del Parlamento si chiederà dove finisce ora quella caterva di elaborati e di dibattiti.
E’ molto semplice: sparirà con la fine della legislatura.
Resterà un solo articolo: quello che appartiene al ‘pacchetto sicurezza’ perché norma di legge. Ancora una volta elemento di stabile certezza è il danno permanente ai neonati.
Lo ha voluto nel 2009 l’allora ministro Maroni (nel quadro del quarto governo Berlusconi), è transitato al governo Monti e, a conclusione della XVI legislatura lo ha ereditato il governo Letta che, serenamente lo ha passato al governo Renzi, che –fra una chiacchiera e l’altra – ne ha fatto carico al governo Gentiloni che ne sarà traghettatore alla XVIII legislatura.
Così va la storia degli italici squallori conforto di molte e molti!

[1] Articolo Fadiga https://diariealtro.it/?p=5482
[2] Circolare 19 /2009 Ministero dell’interno
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2019%20-%202009.pdf
[3] Dal blog diari e altro 31 dicembre 2017 https://diariealtro.it/?p=5462
[4] http://www.camera.it/leg17/522?tema=diritto_alla_continuit__affettiva_dei_bambini_e_delle_bambine_in_affido_familiare_
[5] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
[6] http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/27/stepchild-adoption-coppie-omosessuali
[7] http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gay-nato-con-eterologa-estero-Gran-Bretagna-gay-lesbiche-cittadine-italiane-coniugate-in-Gran-Bretagna-4b30625f-3214-4209-b315-e6703991c32e.html
[8] Disegno di legge S 2092 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza. Titolo breve: Disposizioni in materia di cittadinanza .
[9] 28 giugno 2017 sintesi Dalla Zuanna https://diariealtro.it/?p=5047

5 Gennaio 2018Permalink

4 gennaio 2018 – Essere minori in Italia – Un saggio del 2015

Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti
                                                      Luigi Fadiga
(Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna)

1. La CRC e la sua ratifica
Con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, il Parlamento italiano ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (Convention on the Rights of the Child adottata a New York il 20 novembre 1989, di sèguito CRC). Con il deposito degli strumenti di ratifica, avvenuto il 5 settembre 1991, la CRC ha acquisito il valore di legge dello Stato italiano. In forza degli obblighi internazionali così assunti dall’Italia, le sue disposizioni che non richiedono modifiche della legge interna sono immediatamente applicabili nel nostro Paese, e a loro volta le norme interne incompatibili con le disposizioni della CRC sono abrogate.

2. Un problema non solo linguistico
Il testo ufficiale della CRC è redatto in due lingue: inglese e francese. Il nostro legislatore si è trovato subito di fronte a un problema: come tradurre in lingua italiana il termine inglese child,o il corrispondente francese enfant? Con la parola “bambino”? Ma la Convenzione si applica a tutto l’arco della minore età e dunque fino al diciottesimo anno. “Ragazzo”? Ma sorge il problema inverso: non si può chiamare ragazzo un bimbo di un anno, e meno che mai un neonato. “Minorenne” o “minore”? Ma quei sostantivi provengono da un aggettivo diminutivo e hanno un evidente sapore semantico riduttivo e limitativo. La scelta è caduta così sul desueto termine “fanciullo”, che ricorda il libro Cuore e che a rigore non è applicabile ai bambini piccolissimi, né ai giovani prossimi alla maggiore età.
Questa iniziale divagazione è filologica solo in apparenza. Essa infatti cerca di dimostrare come nella lingua, nel diritto, nella cultura e nel costume italiani, non si disponga di un termine che designi (per usare le parole della CRC) “ogni essere umano avente un’età da zero a diciotto anni”. In sostanza e paradossalmente si tratta di termini intraducibili, come intraducibile era la parola single, che è entrata nell’uso non potendo certo essere tradotta con “zitella”, per di più indeclinabile al maschile.
Un’altra apparente divagazione deve essere fatta, non di carattere linguistico ma sociologico. La sociologia dell’infanzia (Saporiti, Sgritta, Qvortrup1) ha messo in luce che le persone minori dei diciotto anni rappresentano ormai l’unica fascia sociale debole priva di un sistema di rappresentanza. I minorenni non votano, non hanno sindacati, non hanno partiti politici, non hanno l’arma dello sciopero. Per questa fascia sociale la nostra lingua nemmeno possiede un termine appropriato. L’unica via che hanno i suoi appartenenti per far sentire la loro voce è quella che passa attraverso il filtro degli adulti che per legge li rappresentano: genitori, tutori, organismi socio-assistenziali e simili.
La voce del fanciullo è quindi una voce necessariamente mediata, ma non da un interprete (che se sbaglia traduzione lo fa per insufficiente professionalità), bensì da coloro che hanno su di lui un potere, quanto meno di fatto.

3. Figlio o persona minorenne?
Dal punto di vista giuridico si giunge a conclusioni analoghe. Infatti nel Libro primo del Codice civile e fino all’entrata in vigore d.lgs. 154/2013 (vale a dire fino al 7 febbraio 2014) il soggetto minorenne è sempre stato preso in considerazione unicamente come figlio. Ciò significa che egli è stato ed è pensato come membro di uno status (lo status filiationis), a prescindere dalla sua minore età. E a questo proposito va ricordato che negli status le persone non sono considerate nella loro individualità ma come membri di un certo gruppo sociale (es.: lo status civitatis), cosicché è la loro appartenenza al gruppo a determinarne diritti e doveri, e non il loro essere persona.
Caratteristica dello status filiationis è una relazione intergenerazionale, che nel caso di figlio minorenne è una relazione di subordinazione. Solo recentemente il bimillenario istituto giuridico della patria potestas è stato messo in ombra dall’art. 1 della legge 10 dicembre 2012 n.219 e dal d.lgs. 154/2013 sopra citato. La riforma così operata ha abolito ogni differenza tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio (art. 316), e ha sostituito al termine “potestà” quello di “responsabilità”. Ma soprattutto ha introdotto nel codice civile due norme di grandissimo rilievo, che aprono orizzonti nuovi anche all’interprete. Si tratta dell’art. 315 bis e dell’art. 336 bis. Nel primo, accanto ai doveri del figlio verso i genitori si parla dei suoi diritti nei loro confronti: diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti; diritto di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano. Nel secondo, e cioè nell’art. 336 bis relativo al diritto all’ascolto2, per la prima volta si prende in considerazione la persona minorenne in quanto tale, anche a prescindere dal suo status di figlio.
Dunque, e contrariamente a quanto accadeva prima della recente riforma, il diritto all’ascolto è divenuto la via maestra che permette alla fascia sociale delle persone di minore età ed ai suoi singoli appartenenti di far sentire la loro voce e di esprimere in prima persona bisogni e desideri.

4. L’ottica della CRC
Proprio quest’ultimo è l’approccio della CRC, dove il fanciullo è preso in considerazione in quanto persona: egli è, come si è detto, “un essere umano avente un’età da zero a diciotto anni”, e in quanto tale è titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio. Ne consegue che quei diritti valgono anche nei confronti degli altri membri del gruppo di appartenenza e possono essere fatti valere anche in contrasto o in conflitto con loro. Per di più, sin dai primissimi articoli viene sancito dalla CRC il criterio della preminenza dell’interesse del minore (art. 3) e il dovere dei genitori di dare al fanciullo “l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione”. Viene così introdotto un dovere dei genitori che in qualche misura tocca le loro stesse scelte educative di fondo: chi pretende di educare il figlio come cosa propria e insindacabilmente si pone fuori dalla Convenzione e dai suoi obblighi.
A questo proposito una giurisprudenza coraggiosa portata avanti dai Tribunali per i minorenni della Calabria ordina l’allontanamento dal nucleo familiare dei ragazzi appartenenti a famiglie della ‘ndrangheta, sul presupposto che occorre sottrarli all’influenza dei boss mafiosi, di per se stessa lesiva del diritto all’educazione. A prescindere dagli aspetti procedurali, certamente complessi, la sostanziale conformità di tale giurisprudenza alla CRC non può essere messa in dubbio.
In tutt’altro contesto e situazione ma con ottica non dissimile, assai di recente la Procura per i minorenni di Torino ha chiesto al Tribunale misure civili di protezione nei confronti di bambini collocati dai genitori fuori dalla famiglia in un convitto di una comunità Yoga. E a questo proposito va ricordato che a norma della legge 184/1983 e s.m., i genitori non hanno più il potere di collocare il figlio fuori della casa familiare, e che non è consentito il ricovero dei minori in istituto.

5. Genitori e care givers
È da notare che, nel testo dell’articolo 5 della CRC, le responsabilità “dei tutori o di altre persone legalmente responsabili del fanciullo”sono equiparate alle responsabilità dei genitori. Nel nostro diritto interno ciò non avviene. I poteri del genitore nella qualità di legale rappresentante del figlio sono assai maggiori di quelli del tutore, che ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una lunga serie di atti considerati eccedenti l’ordinaria amministrazione (cfr. artt. 374-375 cod. civ. in rel. all’art. 320 stesso codice). Parallelamente, i controlli sull’esercizio della potestà sono assai meno invasivi di quelli sull’esercizio della tutela, e sono sempre controlli ex post e mai ex ante. Occorre cioè che la condotta del genitore abbia prodotto un grave pregiudizio del figlio (art. 330) o sia comunque pregiudizievole al figlio (art. 333), e dunque occorre che un danno si sia già verificato. Manca infatti nel nostro diritto la nozione di enfant en danger propria del diritto minorile francese, dove il pericolo di pregiudizio è sufficiente a legittimare un intervento preventivo di protezione.
Ciò si spiega con la radicata presunzione che le scelte dei genitori siano sempre coincidenti con l’interesse del figlio, fatta eccezione per quelle di carattere patrimoniale. Per queste infatti l’art. 320 cod. civ., rubricato significativamente “Rappresentanza e amministrazione”, prevede in modo esplicito l’ipotesi del conflitto di interessi patrimoniali e la conseguente nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare. Manca invece nel codice civile analoga esplicita previsione per il conflitto di interessi non patrimoniali, e la giurisprudenza di merito ha dovuto sudare non poco per dare spazio a questa ipotesi, che nella nostra società attuale è ben più frequente e non meno pregiudizievole dell’altra.
Lo squilibrio è diretta conseguenza di un diritto minorile e di famiglia incapaci di rinnovarsi secondo un disegno organico di largo respiro, capaci invece e soltanto di interventi settoriali incompleti e non coordinati. Ne è un buon esempio la meccanica sostituzione del termine “potestà genitoriale” con quello di “responsabilità genitoriale”, operato dal d.lgs. 2013 n. 154 in attuazione della delega di cui alla l. 2012 n. 219 senza che vi sia stata una contestuale ridefinizione generale dei doveri e poteri dei genitori. L’equivalenza genitori/care givers di cui vi è traccia nella CRC è invece diretta conseguenza di un approccio tutto basato sul diritto della persona di minore età ai diritti primari di essere curato ed educato, e quindi di un approccio costruito su una relazione di responsabilità e non su una relazione di potere.

6. Freni e acceleratori
Nel nostro Paese l’adeguamento della normativa interna diretta alla integrale applicazione della CRC è caratterizzata da grande lentezza. Basti considerare che risale al 1975 l’ultima riforma organica del diritto di famiglia, e che gli interventi successivi – compresi quelli più recenti – hanno tutti un approccio parziale e di settore. Esistono fattori frenanti che rallentano il processo evolutivo del nostro diritto, e gli impediscono di tenere il passo con i profondi mutamenti dei modelli familiari che sono in atto. Si tratta di fattori di ordine culturale sociale e politico, tra i quali è oggettivamente difficile trovare una scelta sufficientemente condivisa. E d’altra parte esistono anche fattori di accelerazione, che si sviluppano nella giurisprudenza e nell’attività dell’interprete.
Tra i freni si possono individuare due percorsi che vanno in senso contrario alla CRC o quanto meno al suo spirito: quello del figlio come ‘dono’ e quello del figlio come ‘diritto’. Il primo non è privo di suggestioni positive. Esso tuttavia ha dei rischi, perché trova radici nella concezione tradizionale della potestà genitoriale e ne rappresenta in certo modo l’ultimo stadio: da figlio come ‘proprietà privata’ a figlio come ‘forza militare’ o ‘forza lavoro’; da figlio come ‘erede’ e ‘continuatore della stirpe’, o come ‘aiuto per la vecchiaia’ a figlio come ‘dono’. Nessuna di queste immagini considera prioritaria la persona, e la stessa immagine del dono evoca necessariamente la res, cioè la cosa che viene donata, della quale si diventa domini a tutti gli effetti.
Il secondo percorso che si sviluppa in senso contrario alla CRC e ne costituisce un freno è più insidioso. Esso infatti porta alla conseguenza che il figlio va considerato come un diritto, cosicché il desiderio di genitorialità si trasforma in un ‘diritto alla genitorialità’. Si tratta di un radicale capovolgimento di prospettiva, che trova causa nella nozione di salute così come intesa e proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia o di infermità. In una definizione così vasta, che per certi versi evoca quella del diritto alla felicità della Costituzione degli Stati Uniti d’America, trova largo spazio il concetto di fertilità/infertilità e di ogni possibile rimedio. Gli enormi progressi della biologia e della riproduzione assistita rinforzano questa nuova concezione del figlio come diritto, che reifica il fanciullo ancor di più della concezione del figlio come dono. Essa meriterebbe riflessioni ben maggiori di quante se ne facciano. Ma una prima riflessione è agevole: in questo quadro, la nozione di fanciullo così come intesa dalla CRC acquista un’importanza ancora maggiore: non basta più parlare di diritti del figlio, occorre parlare di diritti del fanciullo.

7. Qualcosa si muove
Sarebbe sbagliato tacere dei segnali di attenzione che provengono dalla giurisprudenza a questo proposito. Il primo e il più lontano va individuato nella notissima sentenza 2002/1 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto al minorenne la qualità di parte in senso sostanziale nei procedimenti civili che lo riguardano. Si tratta di una decisione che ha indicato al legislatore il percorso mancante, e che ha aperto all’interprete larghi spazi non ancora del tutto utilizzati. Il più recente segnale può invece essere indicato nella giurisprudenziale di legittimità e di merito concernente il cosiddetto “danno endo-familiare”.
La nozione di danno endo-familiare, e cioè della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari, è oggetto di una profonda rielaborazione diretta alla tutela dei diritti fondamentali della persona. La Corte di Cassazione con la sentenza 2013/26205 e da ultimo con la sentenza 3070/2015 ha confermato la condanna di un padre al risarcimento del danno con decorrenza dalla nascita a favore dei figli che non aveva voluto riconoscere come suoi, rifiutando la responsabilità di dare loro assistenza morale e materiale. I giudici di legittimità hanno precisato che la privazione degli elementi fondanti dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell’obbligo costituzionale sancito dall’art. 30 della Costituzione “nel senso rafforzato dall’integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell’Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo”. Pertanto, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. E questo perché “il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita”: preesiste dunque allo status di figlio e ha riguardo soltanto al suo essere persona titolare di diritti.

8. Diritti ma anche doveri
Tra i freni che in qualche modo si frappongono a una piena e convinta attuazione nel nostro Paese della CRC e dei suoi principi sui diritti del fanciullo va messa l’obiezione di quanti non riescono a condividere un approccio alle nuove generazioni basato sui diritti e non anche sui doveri, e vedono specialmente nei diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione un attentato alle responsabilità educative dei genitori.
Circa quest’ultimo aspetto, se è vero che la CRC delinea un tipo di “fanciullo” che non ci è familiare, occorre però sottolineare che l’art. 14 della stessa CRC riafferma il diritto-dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell’esercizio di quei diritti in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità; che per l’art. 29 l’educazione del fanciullo deve avere tra l’altro come finalità quella di sviluppare in lui il rispetto dei diritti dell’uomo e il rispetto dei genitori e altresì quella di prepararlo ad assumere le responsabilità della vita. Dunque, come già rilevava un maestro del diritto minorile, Carlo Alfredo Moro, la CRC non è soltanto un codice di norme giuridiche, bensì un vero programma pedagogico di educazione alla libertà e alla responsabilità basata sul rispetto: e in quest’ottica riesce molto difficile non condividerla.
Si aggiunga che nel contesto italiano, per una serie di tradizioni e ragioni culturali cui si sono ora aggiunte ragioni economiche, l’uscita dei figli dalla famiglia avviene con fortissimo ritardo rispetto agli altri paesi europei. Secondo i dati del censimento del 1991 il 91% dei giovani maschi di 20-24 anni e il 75% delle giovani donne della stessa fascia di età si trovava ancora nella casa dei genitori. Appena il 3% dei maschi e il 2% delle donne vivevano soli. Negli ultimi censimenti (2001 e 2011) il fenomeno risulta in espansione. Cifre di questa chiarezza mostrano che nelle giovani generazioni di italiani è presente una forte resistenza all’assunzione di responsabilità proprie della vita adulta, e una conseguente spinta al rinvio di quel momento. Ovvio che la crisi economica abbia favorito il fenomeno, che tuttavia ha radici più profonde e strutturali.
Circa l’obiezione che la CRC concede diritti ma si dimentica dei doveri, la risposta è più facile. Basta infatti notare (e far notare) che se io ho diritto al gioco e al riposo, anche l’altro ha uguale diritto; se io ho diritto a non essere oggetto di derisione o di atti di bullismo, anche il mio compagno di banco ha lo stesso diritto; che se io ho diritto a non essere discriminato per motivi di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione o di qualsiasi altra mia diversità, uguale diritto hanno tutti i miei compagni di scuola e ciascuno di essi.
Per concludere su questo punto, un’educazione alla libertà comporta necessariamente consapevolezza di responsabilità e di reciprocità: cosicché, insieme ai diritti del fanciullo, essa ne riafferma e ne rafforza tutti i doveri.

9. Ruolo dei garanti
Non molti anni addietro, nel 2006, in tutto il nostro Paese erano appena tre i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza: quelli del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, e delle Marche. Da allora sono più che quintuplicati, e ormai solamente la Sicilia, la Sardegna e il Piemonte con la Valle d’Aosta ne sono privi. Un simile sviluppo deve fare riflettere sulle sue ragioni e sulle sue prospettive.
Quanto alle prime, alcune sembrano da sottolineare. In primo luogo, si è verificato nel Paese un progressivo aumento di conoscenza e di consapevolezza dei nuovi diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dell’esigenza di dar loro concreta attuazione sul territorio regionale. Un forte stimolo in questa direzione è stato dato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, “Diritto del minore ad una famiglia”, che ha riaffermato tra l’altro il dovere delle Regioni di sostenere i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l’abbandono; di promuovere iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione; di organizzare corsi di aggiornamento professionale degli operatori sociali (art. 1, co. 3). Anche la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha contribuito nel senso predetto. In Emilia-Romagna va ricordata la l.r. 12 marzo 2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Quanto alle seconde, e più in generale, alcuni fattori hanno fatto emergere l’esigenza di specifiche figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza. Tra questi il rapido mutamento dei modelli familiari; il progressivo sganciamento del rapporto genitore-figlio dall’appartenenza genetica; la presa di coscienza che il bambino è persona titolare di diritti prima ancora di essere figlio; che può esservi conflitto di interessi anche non patrimoniali tra diritti del figlio e genitore legale rappresentante; che la rigida presunzione di coincidenza tra volontà del genitore e diritti del figlio si è fatta sempre più debole.
Infine, la necessità di mantenere una stretta interazione tra protezione socio-assistenziale, protezione giudiziaria e territorio ha accelerato il processo. Quell’interazione infatti, già assicurata dai poteri ufficiosi attribuiti fin dal 1983 al tribunale per i minorenni, era stata fortemente compromessa dalla legge 149/2001 con l’attribuzione al solo pubblico ministero minorile dei poteri di iniziativa in materia di stato di abbandono.
È recente la nomina del garante infanzia della Regione Lombardia, cosicché si può ritenere ormai prossimo il completamento della rete dei garanti regionali. Ciò costituisce un segnale preciso della rilevanza acquisita da queste figure e delle prospettive di sviluppo che esse possono avere nell’ambito del sistema pubblico di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. La legge 12 luglio 2011 n. 112, istitutiva dell’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha previsto una Conferenza nazionale composta da tutti i Garanti regionali o da altre figure analoghe. Ad essa spetta il compito di promuovere linee comuni di azione in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di individuare forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

10. Possibili prospettive
La domanda che ci si deve porre a questo punto sembra essere la seguente: potrebbe l’accelerazione dei cambiamenti nei modelli familiari e nel comportamento delle giovani generazioni favorire la presa di coscienza che le persone minori di età sono titolari di diritti prima ancora di diventare giuridicamente figli?
La risposta non è semplice. Il processo sociale e culturale sintetizzato nel titolo di quese note (“Da figlio a bambino”) non pare arrestabile, ma lasciato a se stesso non è esente da rischi anche gravi di far retrocedere anziché avanzare i diritti delle persone di minore età, e specialmente di quelle della prima e primissima infanzia. La scienza offre ormai la possibilità di costruirsi un figlio su misura, scegliendone a priori le caratteristiche psicosomatiche e anche genetiche, attraverso la selezione dei donatori di gameti. È una possibilità assai vicina a inquietanti nuove forme di selezione della “razza”.
Tutto ciò comporta l’esigenza di studiare e sperimentare, per le persone minori dei diciotto anni e per i loro diritti, forme di protezione più appropriate e più adeguate ai tempi. Un ruolo importante portebbe essere svolto in questo dalle nuove figure di garanzia. Il legislatore potrebbe riconoscere ai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza il ruolo e le funzioni di tutori pubblici dei minorenni, con facoltà del giudice di deferire a loro la tutela. Nella Regione Veneto sono state fatte esperienze a tale riguardo. Altro campo di sviluppo è quello della curatela. Anche là dove il genitore conserva la rappresentanza legale del figlio, si possono verificare conflitti di interesse tali da giustificare la nomina di un curatore, e la necessità di una sua costituzione in giudizio. L’ufficio del Garante regionale potrebbe svolgere questo compito.
Un ulteriore possibile scenario, che tuttavia presuppone modifiche a livello di normativa statale, è la legittimazione dei garanti regionali ad intervenire nei procedimenti penali dove il minore è vittima. A questo proposito si ricorda che già l’art. 3 della legge regionale 2005 nr. 9 dell’Emilia-Romagna prevede la facoltà del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di intervenire nei procedimenti amministrativi ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini o ragazzi, di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. Ma più ancora si ricorda che gli artt. 91 e segg. Cod. proc. pen. conferiscono agli enti che hanno finalità di tutela degli interessi lesi dal reato il potere di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Non parrebbe fuori luogo dunque una norma di legge dello Stato che riconoscesse ai garanti regionali, nella loro qualità di enti pubblici di garanzia, poteri analoghi.
Le prospettive di sviluppo delle figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza sopra indicate non sono certo esaustive. Disegnare un sistema che favorisca uno sviluppo corretto dei diritti delle persone di minore età richiede un approccio di ampio respiro, impossibile in questa sede. Tuttavia, va sottolineato che quelle prospettive, come ogni altra proposta in questo campo, sono condizionate dai risultati raggiunti in questa prima fase di operatività dai garanti regionali, dagli ostacoli che hanno incontrato, e dal tipo di sviluppo che potranno avere nei prossimi anni quelle figure specializzate. La partita rimane aperta: ma sarebbe un peccato perdere questa occasione senza averla adeguatamente coltivata e sperimentata.

1 Si vedano: A. Saporiti, G.B. Sgritta, La staffetta – una ricerca sui rapporti generazionali, Roma, ed. Lavoro, 1997; G.B. Sgritta, La condizione dell’infanzia. Teorie, politiche, rappresentazioni sociali, Milano, FrancoAngeli, 1988; J. Qvortrup, Social Studies of Childhood Developments since the 1980s, relazione tenuta a Firenze, Istituto degli Innocenti, il 24 novembre 2009 in occasione del Seminario in memoria di Angelo Saporiti sul tema “I diritti di bambini e ragazzi a vent’anni dalla Convenzione Onu”.
2 Si veda al riguardo il contributo di Francesca Baraghini in questo Forum.

Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269
http://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/fadiga.html

4 Gennaio 2018Permalink

2 gennaio 2018 – Emma Bonino e la lista Europa

La mia stima e gratitudine a Emma Bonino che con un impegno personale riuscì a risolvere il caso Shalabayeva,  riportando in Italia la piccola che era stata deportata con la sua mamma.
E’ colpa di chi ne fu responsabile per cui la mia ripugnanza non demorde. Fa parte della politica usa ad adoperare i bambini come arma impropria per creare paura nei loro genitori.
Al tempo ne scrissi molto nel mio blog.
Riporto tre pagine che mi sembrano significative e presentano anche caratteri di attualità.
Sono lieta che il mio blog mi consenta una memoria ordinata e documentata in una realtà dove in molti nascono ogni mattina con una memoria già formata dall’apporto di sondaggi spesso scelti fra quelli comodi

27 novembre 2015                https://diariealtro.it/?p=4100  ;
30 novembre 2015            https://diariealtro.it/?p=4105 
;
27 settembre 2017            https://diariealtro.it/?p=5267 ;

 

2 Gennaio 2018Permalink

1 gennaio 2018 – Calendario

.1 gennaio 1948 – Italia, entra in vigore la Costituzione
.1 gennaio 1959 – Inizio della rivoluzione cubana
.1 gennaio 2017 – Strage in un nightclub di Istanbul
.2 gennaio 1979 – Brasile, assassinio di Francisco Jentel, difensore dei contadini
…………………………………….indios
.2 gennaio 2016 – Entra in vigore l’accordo fra la Santa Sede e lo stato di
…………………………………….Palestina firmato il 26 giugno 2015
.3 gennaio 1964 – New York, 500mila studenti in piazza contro l’apartheid
.4 gennaio 2005 – La Corte Suprema del Cile autorizza il processo a Pinochet
.5 gennaio 1942 – Morte di Tina Modotti.
.5 gennaio 1948 –  Nasce Peppino Impastato. Cosa Nostra lo eliminerà a 30 anni
5 gennaio 1968 –  Inizio della primavera di Praga   [nota 1]
.5 gennaio 1984 – ‘Cosa nostra’ uccide il giornalista Giuseppe Fava.
.5 gennaio 2017 –  Muore Tullio De Mauro
.6 gennaio 1907 –  Maria Montessori apre la prima casa dei bambini
.6 gennaio 1980 –  Assassinio del presidente della regione Sicilia, Piersanti
………………………………Mattarella
.6 gennaio 1992 –  Il Consiglio di sicurezza dell’ONU condanna all’unanimità Israele
………………………………..per la deportazione di Palestinesi (risoluzione n. 726)
.7 gennaio – ……….Natale ortodosso e copto
.7 gennaio 2015 – Parigi, strage alla redazione di Charlie Hebdo
.8 gennaio 1642 – Morte di Galileo
.8 gennaio 1913 – Sudafrica: Nasce l’African National Congress (Anc)
.8 gennaio 2015 – Romero è riconosciuto ‘martire’ dalla chiesa cattolica (era stato
……………………………….. assassinato il 24 marzo 1980)
10 gennaio 1948 – Prima assemblea generale delle Nazioni Unite a Londra
11 gennaio 1947 – Scissione di Palazzo Barberini (nascita Psdi)
11 gennaio 2014 – Morte di Ariel Sharon
12 gennaio 1948 – La Corte Suprema USA dichiara l’uguaglianza fra neri e bianchi
14 gennaio – ………Capodanno ortodosso e copto
14 gennaio 2011 – Tunisia, cade il regime di Ben Alì
15 gennaio 1929 – Nascita di Martin Luther King
15 gennaio 1993 – Arresto di Totò Riina
16 gennaio 1992 – Firma degli accordi di pace in El Salvador
17 gennaio 1961 – Congo, assassinio di Patrice Lumumba
17 gennaio 1991 – Inizia la prima Guerra del Golfo
18 gennaio 1919 – Luigi Sturzo fonda il Partito Popolare Italiano
18 gennaio 2017 – Valanga a Rigopiano – distruzione albergo
19 gennaio 1969 – Praga, morte di Jan Palach
20 gennaio 1996 – Arafat eletto presidente dell’Anp
21 gennaio 1924 – Morte di Lenin
21 gennaio 1984 – Brasile: nasce il Movimento Sem Terra
25 gennaio 2015 – Rapimento di Giulio Regeni
26 gennaio 1564 – Pubblicazione delle conclusioni del Concilio di Trento
27 gennaio -……….Giornata mondiale in memoria delle vittime della Shoa
29 gennaio 1895 – José Martì inizia la guerra per l’indipendenza di Cuba
30 gennaio 1948 – Assassinio di Gandhi a Nuova Delhi
31 gennaio 1929 – L’Urss esilia Lev Trotsky
31 gennaio 2015 – Sergio Mattarella, dodicesimo presidente della repubblica
31 gennaio 2018 – Entra in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219
…………………………….N
orme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento.

[nota 1]
Primavera di Praga: iniziò  quando il riformista slovacco Alexander Dubček salì al potere, proseguendo fino al 20 agosto dello stesso anno.

1 Gennaio 2018Permalink

31 dicembre 2017 – Dopo lo squallore che il senato ci ha imposto il 23 dicembre

Appello al Presidente Gentiloni

Signor Presidente
potrà tranquillamente esimersi dalla lettura di questa lettera aperta che porta una sola firma, firma probabilmente inutile e che però corrisponde al vizio di affermare la propria competente responsabilità, almeno per la propria dignità se altro non rimane.
Ci sono principi cui non si addice il silenzio.
Ho trovato nel sito del senato il testo dell’Articolo 3 della Costituzione in una forma che ha il merito (per ogni termine che è definizione precisa di una condizione) di segnalare i successivi articoli che quel termine evoca.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Un solo termine manca di ogni riferimento, quello che suona ‘condizioni personali e sociali’.
Fra le tante ‘condizioni’ personali che è possibile evocare c’è anche l’età, un fatto oggettivo che oggi però ha la sua precisazione nell’art 7 della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che in Italia è legge (n.176 del 1991).

Art. 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Quindi il minore è portatore di diritti propri la cui garanzia è affidata agli stati (comma 2 dell’art. 7). Nello specifico ha diritto ad esistere.
Con la norma ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’ (cd ius soli) che il Senato non ha voluto approvare c’erano studenti della nostra scuola che – per poter vivere pienamente il loro diritto allo studio – chiedevano fosse considerato lo ‘ius culturae’ un principio nuovo, inserito in quella norma cui anche 29 senatori di un partito di maggioranza hanno voltato irrispettosamente le spalle.
E dico ‘irrispettosamente’ perché il diritto allo studio appartiene a tutti, anche ai ‘figli degli altri’ e non solo ai ‘figli nostri’, come vuole una cultura diffusa che cerca di obbligarci a un salto all’indietro che fa paura perché ci costringe ad affacciarci su un baratro di cui conosciamo i frutti perversi che hanno devastato l’Europa tutta.

In quella norma cancellata c’era però anche un comma (comma 3 dell’art. 2) che riguardava l’esistenza giuridicamente riconosciuta di ogni nuovo nato in Italia.

E’ bene ricordare che nel 2009 il ‘pacchetto sicurezza’ (legge 94) introdusse un principio nuovo che assicurava alla cultura del disprezzo e dell’odio la possibilità di rendere impraticabili due atti di stato civile: il matrimonio e la registrazione delle dichiarazioni di nascita (quella dichiarazione che assicura a ogni nuovo nato il certificato di nascita).

A sanare il problema matrimonio provvide la Corte Costituzionale che nel 2011, con sentenza 245, cancellò il permesso di soggiorno dai documenti necessari per presentare la richiesta di contrarre matrimonio.
Restavano i nati in Italia, figli di migranti non comunitari, irregolari perché senza permesso di soggiorno e a questi nulla fu perdonato, restarono e restano eredità disperata di un principio che dal quarto governo Berlusconi, ha attraversato inamovibile i governi Monti, Letta, Renzi per approdare al governo che Lei ancora presiede.

Se le Disposizioni fossero state approvate anche quel vulnus alla nostra civiltà sarebbe stato sanato e il suo governo non dovrebbe misurarsi con questa misura di inciviltà che invece anche Lei lascerà in eredità a chi uscirà vincitore dalle elezioni del 4 marzo
Il 23 dicembre infatti è paradossalmente sfuggito alla bocciatura, altrimenti operata dalle ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’, solo l’articolo discriminatorio introdotto nel 2009 perché quello è legge – mentre tutto il resto, tutto l’impegno per sostenere il cd ‘ius soli’, tutti i concetti elaborati e discussi, tutta la passione di chi aveva capito il senso di quella norma e si era adoperato a sostenerla è stato radicalmente vanificato, flatus vocis avrebbero detto con sintetica efficacia i filosofi medievali.

L’approvazione mancata il
23 dicembre ha assicurato ai cristiani
un Natale di cui è protagonista indiscusso re Erode, lo stragista d’epoca. Gesù Bambino nulla ha da dire perché è stato nascosto e salvato con la fuga (nel caso d’epoca in Egitto).
Però, egregio Presidente, se il suo impegno per lo ‘ius soli’ è stato reale, conforma a quanto andava dicendo, c’è una cosa che ancora può fare nei tre mesi che sono a disposizione prima delle elezioni.

 

E così vengo, finalmente, all’appello

Quando fu approvata la lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94 (ormai presente anche nel Testo unico sull’immigrazione come art. 6 comma 2) persino il governo di allora (quarto Berlusconi) ricorse a una misura che lo tutelasse da penalizzazioni internazionali ed emanò immediatamente una circolare che, in materia di registrazione anagrafica, diceva e dice il contrario della legge, concedendo quindi, con misura amministrativa, il certificato di nascita che la legge negava e nega (Ministero dell’interno, circolare n. 19 del 2009).

Mentre ho la dolorosa consapevolezza che per ciò che riguarda lo ’ius soli’ tutto ormai sarà da rifare, so che l’articolo di legge negazionista resterà in vigore fintanto che altra legge non lo cancelli (e che lei – oggettivamente – ne sarà traghettatore alla prossima legislatura come i suoi predecessori sono stati per la sua) e che la circolare 19 resterà in vigore almeno per i prossimi tre mesi (non so se dopo le elezioni scomparirà o resterà).

In questi tre mesi se ne faccia garante, pubblicizzi la circolare 19, verifichi che tutti i comuni la applichino regolarmente, ne faccia consapevoli i soggetti interessati, assicuri loro una tutela se ci fossero comuni che ne ostacolassero il rispetto.
Quando altro non resta anche una sola vita salvata ha un senso.

Augusta De Piero
Udine

31 Dicembre 2017Permalink

26 dicembre 2017 – Una lettera al presidente

Conservo la lettera del 25 dicembre: é una delle mie tante, inutili ma necessarie obiezioni al rifiuto a ricordare

Lo Ius soli è stato rinviato al prossimo 9 gennaio ma se – come sembra ormai probabile – il presidente della Repubblica scioglierà le Camere il 28 dicembre, il provvedimento sulla cittadinanza non potrà diventare legge. 

#ItalianiSenzaCittadinanza
MOVIMENTO DI FIGLIE E FIGLI DI IMMIGRATI CRESCIUTI IN ITALIA MA SENZA PASSAPORTO ITALIANO #ITALIANISENZACITTADINANZA FACEBOOK.COM/ITALIANISENZACITTADINANZA – Italianisenzacittadinanza@gmail.com –  Insaf Dimassi 3342582757 Marwa Mahmoud 3498016627 Paula Baudet Vivanco 3339872148

Oggetto: lettera aperta del Movimento #ItalianiSenzaCittadinanza in merito al ddl 2092 di riforma della legge della cittadinanza italiana, l. n. 91 del 1992.

Al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella,

Egregio Presidente della Repubblica,
Oggi, 27 dicembre, ricorrono i settant’anni della promulgazione della Costituzione del nostro Paese. In una giornata così bella e fondamentale per le nostre vite e per la nostra democrazia, è nostro dovere ricordarLe come molte e molti di noi abbiano imparato a conoscerla tra i banchi di scuola, imparandone i valori fondamentali di libertà, uguaglianza, pace, rispetto, imparando a diventare di fatto cittadini e non più sudditi, secondo gli auspici di Piero Calamandrei e le opportune circolari ministeriali che spingono i docenti a seminare semi di cittadinanza attiva nei loro allievi e nelle loro allieve.
Tutti e tutte noi l’abbiamo letta, riletta e riscoperta in questo anno di mobilitazione a favore della riforma della cittadinanza, ci siamo riconosciuti profondamente nei suoi valori, e in particolare nell’articolo 3, il cui secondo, magnifico comma, concepito dal padre costituente Lelio Basso, che recitando ” […] E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” , prospetta un orizzonte di riduzione delle diversità e di accesso ai diritti fra le varie componenti della Nazione e di progressivo ampliamento dei diritti e della platea degli aventi diritto come inscritto nell’intelaiatura profonda della Repubblica.

Caro Presidente, concorderà con noi che il 23 dicembre la Repubblica ha fallito nella rimozione di questi “ostacoli”, mantenendo di fatto una distinzione netta tra cittadini e non, basata su una concezione prettamente elitaria ed economica della cittadinanza.
La cittadinanza è qualcosa di più di un diritto. La grande filosofa Hannah Arendt l’ha definita «il diritto ad avere diritti» in quanto solo il riconoscimento della cittadinanza trasforma un individuo in un soggetto giuridico detentore di diritti.
Non lasci che questa battaglia, iniziata con le prime mobilitazioni della Rete Nazionale Antirazzista nel 1997, quando molti e molte di noi non erano ancora nati, cada in un nulla di fatto. Anche perché così non è. Il quadro che consegnerebbe al Paese la rinuncia a discutere in aula la riforma della cittadinanza è ben diverso da quello che si presentava all’inizio della legislatura. In questi mesi, forze oscure che puntano a indebolire le ragioni della convivenza e dello stato di diritto sono cresciute, proprio cavalcando le ragioni del fronte del no alla riforma, riattivando la memoria di parole d’ordine che credevamo dimenticate, legate al fascismo e del colonialismo.
Qui, non si parla di una battaglia che punta semplicemente alla conquista di un accesso
alla cittadinanza più semplificato, con la nostra battaglia puntiamo ad ottenere, finalmente, il nostro riconoscimento come categoria sociale finora ignorata e dimenticata; con la nostra battaglia puntiamo ad una politica di ampio respiro, al passo con i tempi e che soprattutto sappia riconoscere i cambiamenti sociali e culturali del proprio Paese. Con la nostra battaglia, inoltre, puntiamo ad ottenere un’applicazione ancora più incisiva della nostra Costituzione Italiana.
Talvolta le autorità di un Paese democratico sono chiamate dalla Storia a promuovere leggi che possono apparire divisive ma che in realtà sono necessarie a potenziare gli anticorpi e a creare argini contro la deriva di forze antidemocratiche e destabilizzanti.
Non lasciateci soli ancora una volta.
RingraziandoLa della Sua attenzione, cogliamo l’occasione per augurarLe buone feste.
Con Rispetto,
Il Movimento #ItalianiSenzaCittadinanza

26 Dicembre 2017Permalink

20 dicembre 2017 – Vittorio Emanuele III, la maestra Stella e un suo alunno

Dalla rubrica Invece Concita (La Repubblica) di Concita De Gregorio

Grazie a Stella Salvatori, insegnante
Nei giorni del rientro in Italia della salma di Vittorio Emanuele III, trasferita in Italia da Alessandria d’Egitto a bordo di un volo militare e ora tumulata nel santuario di Vicoforte, Cuneo, a fianco della moglie, la regina Elena, ricevo questa mail da un’anziana insegnante in pensione. Il rientro delle spoglie di Vittorio Emanuele, re complice del regime fascista, hanno suscitato molte polemiche e la protesta della comunità ebraica. La maestra Stella Salvatori ricorda di quando, nel 1985, portò la sua classe – una quinta elementare – in visita a Roma alle Fosse Ardeatine. Furono ricevuti dal presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini. I bambini e la maestra cercarono nel sacrario la tomba del padre di un’antica compagna di classe dell’insegnante. Oggi uno di quei bambini, diventato uomo, ha fatto una telefonata alla sua vecchia maestra, telefonata che lei trascrive per noi, anticipandola con un suo commento. Ecco le parole della maestra Stella e del suo alunno.
“Nell’atrio del Palazzo Comunale di Cuneo c’è una epigrafe di Piero Calamandrei. Si sciolgono sulla pietra i suoi versi. ‘Lo avrai/ camerata Kesselring/ il monumento che pretendi da noi italiani/ ma con che pietra si costruirà / a deciderlo tocca a noi/ Non coi sassi affumicati/ dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio/ non colla terra dei cimiteri/ dove i nostri compagni giovinetti/ riposano in serenità. Ma soltanto col silenzio dei torturati più duro di un macigno decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo’”.  
“Questa poesia, nella sua totale stesura fu memorizzata dai miei ragazzi in procinto di essere ricevuti dal presidente Sandro Pertini al Quirinale. Era il1985. Frequentavano la quinta elementare. Furono condotti, quei ragazzi e i loro genitori, nelle cave delle Fosse Ardeatine dove, nel sacrario, cercarono la tomba del padre di Giovanna Margioni, mia compagna di collegio. Lì, in silenzio composto sostarono a lungo. Ieri mi ha telefonato uno di quei ragazzi. Mi ha detto: ‘Maestra – i miei ragazzi continuano per tutta la vita a chiamarmi maestra, anche da adulti, e questo mi fa tanto piacere – Maestra, credo che l’infame patto fra il re Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini sia stato dimenticato. La farsa della marcia su Roma trasformata in regime, dissolta. E poi il Patto d’Acciaio. La firma apposta sulla legislazione razziale… Maestra… La guerra! Quanto ci ha parlato di quella guerra che le ha portato via metà della sua famiglia! Il re in fuga. Ricorda il filmato che ci mostrò? La fila di auto sulla via Appia? Il re, il figlio Umberto, il Maresciallo Badoglio. Ricorda quanto ridemmo perché alcuni ‘dignitari’ erano aggrappati alle auto con lo sportello semi chiuso? Come si può pensare di mettere una pietra su tanta indifferenza di quel re sulle sorti della nostra patria. Patria. Terra dei padri. Quel re non merita un solo pensiero di accoglienza .Dobbiamo meditare che questo è stato. Grazie di avercelo insegnato’. Grazie a voi, ragazzi miei, di ricordarlo”.

http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2017/12/20/vittorio-emanuele-iii-la-maestra-stella-e-un-suo-alunno/?ref=RHPPRB-BH-I0-C4-P2-S1.4-T1

20 Dicembre 2017Permalink

18 dicembre 2017 – La chiamano umana pietà

Dal Corriere della sera – link in calce

Vittorio Emanuele III salma a Cuneo di Dino Martirano
Tecnicamente si è trattato di un volo militare operato da un C130 (cargo) della 46a Brigata aerea dislocata a Pisa San Giusto. Il personale militare imbarcato era a conoscenza della destinazione finale (Egitto) ma fino al momento dell’atterraggio tutti ignoravano il vero scopo della missione. Nessuno sapeva che quel velivolo, di solito adibito a trasporti sanitari d’urgenza o al trasferimento di mezzi, avrebbe di lì a poco riportato sul suolo italiano la salma di Vittorio Emanuele III di Savoia.
Senza arrivare alla suggestione degli ordini contenuti in una busta con la ceralacca consegnata all’equipaggio, è vero che l’intera operazione è stata condotta con un altissimo livello di segretezza. Un vincolo mantenuto da decine di persone — coinvolti gli appartai di Quirinale, Palazzo Chigi, Farnesina, Viminale e Difesa — che sul finale è stato rotto soltanto dall’abate di Vicoforte, don Meo Bessone. C’ è stato infatti un improvviso slittamento temporale di 48 ore tra il rientro da Montpellier della salma della regina Elena e quella di Vittorio Emanuele III. Venerdì, quando la parte francese dell’operazione era completata (e rivelata dall’abate), la missione egiziana era ancora in alto mare con tutti i rischi del caso.
L’operazione è stata «agevolata politicamente» dal Quirinale — che lavora da un anno dopo aver ricevuto la richiesta umanitaria da parte dei Savoia — ma il braccio operativo ce l’ha messo il governo. La cabina di regia è stata del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri (ad Alessandria, al momento dell’imbarco della salma, era presente l’ambasciatore Giampaolo Cantini) ma erano al corrente i militari (Difesa), vari prefetti (Viminale) e Palazzo Chigi. L’aiuto assicurato ai Savoia ha suscitato le critiche dell’Unione delle comunità ebraiche sulla circostanza che Vittorio Emanuele III firmò le leggi razziali nel ‘38. Ma c’è anche l’atto di accusa di Carlo Smuraglia, presidente dell’Associazione nazionale partigiani: «Quello dei Savoia lo considero un problema chiuso da molto tempo. Smettiamo di parlarne. Ritengo che portare la salma in Italia con solennità e volo di Stato è qualcosa che urta le coscienze di chi custodisce una memoria storica. E non si parli più neanche di questa ipotesi di mettere le loro salme nel Pantheon».
Molto duro anche il deputato Giulio Marcon (Sinistra italiana-Liberi e Uguali): «Qualcuno dovrà spiegare a noi, alla Corte dei Conti e agli italiani per quale motivo sia stato usato un aereo dell’Aeronautica militare, un volo di Stato per riportare in Italia la salma di colui che non si oppose all’ avvento della dittatura fascista, firmò la vergogna delle leggi razziali contro gli ebrei». Sui costi, oltre al volo militare senza il quale il rientro non sarebbe stato possibile, al Quirinale osservano che tutto ciò che ha riguardato esumazione, trasferimento e inumazione delle salme in Francia, in Egitto e in Italia è a carico dei Savoia. Sulle ore di volo del C130, infine, si fa notare che quegli aerei si levano in volo comunque tutti giorni per motivi di addestramento.

www.corriere.it/cronache/17_dicembre_17/vittorio-emanuele-iii-salma-cuneo-polemica-volo-militare-il-rientro-salma-chi-ha-pagato-nipote-me-non-arrivata-fattura-dfec57aa-e364-11e7-b314-d3981516e8be.shtml

http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=www.corriere.it/cronache/17_dicembre_17/vittorio-emanuele-iii-salma-cuneo-polemica-volo-militare-il-rientro-salma-chi-ha-pagato-nipote-me-non-arrivata-fattura-dfec57aa-e364-11e7-b314-d3981516e8be.shtml

18 Dicembre 2017Permalink