4 luglio 2015 – Uno dei primi atti dell’amministrazione Brugnaro a Venezia.

Il neo-sindaco del capoluogo veneto ha dato l’ordine di ritirare da tutte le scuole dell’infanzia i libri illustrati che descrivono la famiglia come fondata da un genitore 1 e un genitore 2, non necessariamente donna e uomo.

Al riferimento alla notizia, illustrata con i link che trascrivo, faccio seguire un intelligente comunicato stampa

http://www.repubblica.it/cronaca/2015/07/04/news/venezia_nei_libri_all_indice_per_il_gender_anche_i_capolavori_dell_infanzia-118306936/

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/07/02/news/brugnaro-oggi-l-insediamento-consigliere-anziano-sara-crovato-1.11712583

** COMUNICATO STAMPA ** Liberi di leggere tutto, leggere per essere liberi

IBBY Italia, Nati per Leggere, la Commissione nazionale Biblioteche e servizi per ragazzi dell’Associazione Italiana Biblioteche guardano a queste due figure [* vedi nota], e a molte altre che ne hanno condiviso i principi, per il mandato di sostegno, educazione e promozione alla lettura che portano avanti. Un percorso che ha messo al centro, in tutte le azioni svolte in questi anni, il rispetto e il diritto di parola, di scrittura, di rappresentazione e il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. La scelta del sindaco di Venezia ci vede sconcertati, addolorati, arrabbiati. Come è possibile che nel 2015 venga stilata una lista di libri messi all’indice, libri straordinari, patrimonio di molte biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia in Italia e nel mondo? Libri cancellati dalle istituzioni educative della prima infanzia nella città che ospita il pluralismo artistico della Biennale, le diversità filmografiche del Festival del Cinema, in nome di una non ben chiara salvaguardia della famiglia. Ma cos’è una famiglia? L’etimologia ci dice, in prima istanza, che per famiglia si intendono le persone che abitano nella stessa casa, e aggiunge, poi, legate da vincoli di sangue, rapporti di parentela o affinità. I quarantanove libri raccontano lo stare assieme, raccontano cosa significa creare comunità, raccontano le scelte, raccontano la diversità e l’accoglienza, raccontano famiglie che si allargano e cambiano. Tutti libri che con le parole, ma in modo straordinario con le figure, trasmettono un senso di serenità, di condivisione, di incontro, di affetto: di famiglia. E allora perché impedire a bravi insegnanti di leggerli assieme, perché impedire a quei libri, buoni libri nella storia dell’editoria internazionale, di svolgere il loro ruolo primo, cioè quello di essere strumento necessario nella relazione adulto-bambino, utile a garantire una migliore qualità della vita, in nome della pluralità e del rispetto delle scelte?

– IBBY Italia – International Board on Books for Young People
– Nati per Leggere
– Associazione Italiana Biblioteche – Commissione nazionale Biblioteche e servizi per ragazzi

[*NOTA. Jella Lepman sceglie di usare i libri per cercare di ridare ai bambini tedeschi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un’idea di futuro e di speranza. Ai roghi che hanno caratterizzato il regime nazista, Jella sostituisce montagne di libri arrivati da tutto il mondo, in particolare libri con figure. Condivide l’avventura di quella che sarà (ed è) la Jugendbibliothek di Monaco di Baviera con lo scrittore tedesco Eric Kastner che nel libro La conferenza degli animali invita a una forma di pacifismo che non è solo opposizione al guerreggiare, ma apertura, rispetto, libertà di scelta e di vita]

4 Luglio 2015Permalink

3 luglio 2015 – Ricordando Alex Langer

Due giorni fa avevo inserito nel mio calendario la data della scomparsa di Alez Langer. Oggi trovo questo suo bel ricordo proposta da Mao Valpiana, Presidente Nazionale del Movimento Nonviolento e lo ricopio (il link per la fonte in fondo)

 3 luglio 1995-2015: vent’anni con Alexander Langer

“Chiedi chi erano i Beatles” cantavano gli Stadio nel 1984. In quel caso la risposta era molto facile. I Fab Four erano il miglior gruppo musicale del ‘900. Qualche giorno fa ad un convegno a Trento mi è stata posta la domanda: “Chiedi chi era Alex Langer“. E qui la risposta è più difficile. Perché Alex non è definibile con una sola categoria: è stato insegnate, intellettuale, traduttore, politico, giornalista, saggista, verde, europeista, leader di movimento… e via elencando. Lui si descrisse come un “portatore di speranza”.

Per me è sempre stato semplicemente una bella persona, un amico della nonviolenza. Oggi lo ricordiamo come colui che ha cercato di applicare la nonviolenza negli ambiti forse più difficili: la politica e le istituzioni. E’ stato detto, giustamente, che Alex era il più impolitico dei politici, eppure è stato il rappresentante istituzionale (consigliere regionale ed eurodeputato) di un vasto movimento ecologista e pacifista, che insieme a tante sconfitte ha raggiunto anche straordinari risultati concreti. Ha saputo attraversare cariche prestigiose senza rimanere invischiato nelle sabbie mobili del potere; ha trattato alla pari con capi di stato senza mai tradire la sua vocazione francescana. Ha fatto politica non per se stesso ma “per fare pace tra gli uomini e con la natura”. E c’è riuscito perché in lui c’era anche la dimensione profetica. Sapeva vedere al di là dell’orizzonte, e sapeva trasmettere la visione. Poi sapeva indicare la strada. Profeta e politico. Ma essere utopisti e realisti nello stesso tempo è un compito arduo.

Non si è mai definito “un pacifista”, ma piuttosto “un facitore di pace”, o meglio di “paci”, al plurale, poiché ogni conflitto è una storia a sé, richiede una soluzione particolare, specifica; non esiste una ricetta di pace che va sempre bene per tutto. La costruzione della pace è un cammino faticoso, spesso sconosciuto. E lui l’ha faticosamente ricercata in Sudtirolo come in Bosnia.

A vent’anni dalla sua disperata dipartita, sentiamo ancora intatta la nostalgia e anche il vuoto lasciato dalla sua assenza. Non c’è incontro, riunione, convegno, assemblea, congresso di movimento dove Alex non venga in qualche modo ricordato, citato, rimpianto. Ci manca. Ma lo sentiamo anche fortemente vicino, compresente. Alla domanda ricorrente “perché?” non ci può essere risposta, ma ognuno di noi un senso a quella morte lo vuole dare: forse a schiacciarlo è stato il troppo amore, la troppa compassione, il farsi carico senza limite dei pesi altrui. Come il suo amato San Cristoforo, Alex aveva preso sulle spalle un bambino per portarlo dall’altra parte, ma ancor prima della fine della traversata si è accorto che aveva accettato il compito più gravoso della sua vita, e che doveva mettercela tutta, con un estremo sforzo, per arrivare di là. Non ce l’ha fatta, Alex, a concludere la traversata del fiume, stanco e oberato ha religiosamente accettato il suo calvario; ma la preziosa eredità di idee ed azioni che ha lasciato, oggi la ritroviamo sparsa ovunque, persino nell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si'”.

La figura di Langer oggi piace molto ai giovani. Lo sentono attuale, vero, coerente. Offre loro un’idea di politica così diversa e bella rispetto alla decadenza e alle miserie che hanno visto negli ultimi decenni. La forza di Alex sta nel fatto che viveva coerentemente con ciò che diceva. Nel suo “Tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica”, al punto 9 scrive (e sembra davvero scritto per noi oggi):

“Una necessità si erge pertanto imperiosa su tutte le altre: bandire ogni forma di violenza, reagire con la massima decisione ogni volta che si affacci il germe della violenza etnica, che – se tollerato – rischia di innescare spirali davvero devastanti e incontrollabili. Ed anche in questo caso non bastano leggi o polizie, ma occorre una decisa repulsa sociale e morale, con radici forti: un convinto e convincente no alla violenza.”

Il “convinto e convincente no alla violenza” è per me una definizione essenziale della nonviolenza. Langer descrive e interpreta la nonviolenza senza mai nominarla esplicitamente. Di sicuro è una scelta voluta e motivata. La ricerca di strumenti efficaci per la convivenza interetnica, ha portato alla nonviolenza, il cui cuore sta proprio nel rifiuto della violenza. No alla violenza, dice Langer. E non aggiunge altro. Non ha bisogno di specificare “senza se e senza ma”, o – come più probabilmente avrebbe fatto – “con tanti se e tanti ma”. Dice solo “no alla violenza”, e tutti capiscono cosa significhi. E’ un no chiaro e deciso. Ma deve essere anche “convinto e convincente”. “Convinto”: chi rifiuta la violenza deve aver fatto un percorso interiore, deve esserne intimamente convinto, persuaso direbbe Capitini, deve rifiutare innanzitutto la propria violenza, quella che viene da dentro di sé, prima di poter ripudiare quella esterna, quella degli altri. “Convincente”: il rifiuto della violenza non può essere uno slogan, una bandiera, un precetto. Diventa un messaggio convincente solo se chi lo riceve ne vede l’utilità, ne capisce l’importanza decisiva. Diventa convincente un messaggio di cui si vede l’efficacia, oltre alla bontà della testimonianza.

Se si è convinti si riesce ad essere convincenti. E si è convincenti solo se si è davvero convinti. Alex era un convinto della nonviolenza, nella parola e nell’azione, e perciò ancor oggi la sua testimonianza è convincente.

http://www.huffingtonpost.it/mao-valpiana/ventanni-con-alexander-langer_b_7712362.html

3 Luglio 2015Permalink

18 giugno 2015 – Come un osso a un cane

Quella che segue è una pagina che ho tratto dall’ottavo rapporto del Gruppo CRC (di cui molte volte ho scritto). Ho inserito di seguito alcune note che consentono di apprezzare meglio le modalità di presentazione del rapporto che ora propone come conclusione ciò che già sei anni fa auspicavo e che continua ad essere disatteso (si veda la relazione del 9 giugno). Fallito nel 2009 il tentativo di usare medici e operatori sanitari come spie per la segnalazione di chi si presentasse a una struttura sanitaria senza permesso di soggiorno, restava nella legge 94/2009 la lettera g del comma 22 dell’art. 1 che, sottoponendo la registrazione delle dichiarazioni di matrimonio e di nascita alla presentazione del permesso di soggiorno, rendeva inaccessibile il matrimonio e estremamente difficile la dichiarazione di nascita (si veda anche più avanti il distinguo relativo alla circolare n. 19 del 2009) per i sans papier Nel 2011 la Corte Costituzionale cancellava l’ostacolo del permesso di soggiorno per i matrimoni. Restava e resta problematico e pericoloso dichiarare la nascita del proprio figlio. Ci sono due proposte di legge che, se fossero discusse e approvate (non prevedono oneri di spesa), sanerebbero questa devastante situazione. Ma nessuno se ne occupa efficacemente. Alla voracità devastante e spregiudicata della Lega Nord e della cultura diffusa abilmente costruita (senza che l’operazione conoscesse ostacoli nella società civile) sono lasciati i neonati di cui nessuno si occupa perché non assicurano né voti né successo di pubblico. Vengono trattati come un osso gettato alla voracità di un cane perché si distragga e non  ti azzanni.

Gruppo CRC – dal Rapporto n. 8

Capitolo III DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ1. DIRITTO DI REGISTRAZIONE E CITTADINANZA

29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della Raccomandazione n. 40 durante l’Universal Periodic Review, al fine di attuare la L.91/1992 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono in Italia, raccomanda all’Italia:

a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;

   b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;

c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29

Come già riportato nei precedenti Rapporti CRC, l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con Legge n.94/2009, in combinato disposto con gli ex artt.361-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante. Tale obbligo rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio, per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. A questo riguardo si ricorda che, sebbene la Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno specifichi che non è necessario esibire documenti inerenti il soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita e dello stato civile), tale disposizione ha avuto una scarsa pubblicizzazione [1]  , così come è rimasto disatteso il sollecito sopra riportato del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, affinché l’Italia intraprenda una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dallo status giuridico dei genitori.

Rispetto al reato di ingresso e soggiorno illegale, tuttavia, si segnala l’approvazione della legge delega del 28 aprile 2014, n. 672, che prevede l’abolizione del reato di ingresso illecito in Italia, ma continua a mantenere in vigore l’arresto per i cittadini stranieri qualora rientrino nel nostro Paese dopo un provvedimento di espulsione o violino altre disposizioni, come ad esempio l’obbligo di firma in Questura.

La Fondazione Ismu ha stimato che al 1° gennaio 20143 la componente irregolare è ai minimi storici, il 6% del totale, pari a circa 300 mila unità. Tuttavia non si può escludere che tra gli immigrati in situazione di irregolarità vi possa essere anche un numero di gestanti che, per paura di essere identificate, potrebbero non richiedere le cure ospedaliere cui avrebbero diritto, né provvedere alla registrazione anagrafica del figlio.

Alla luce di tali considerazioni il Gruppo CRC raccomanda:1. Al Parlamento, una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;

2. Al Parlamento, di approvare entro il 2015 una riforma delle Legge 91/1992 che garantisca percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per i minorenni stranieri nati in Italia e per i minorenni stranieri arrivati nel nostro Paese in tenera età.

Nota 1 Si veda la proposta di legge Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”.

Note esplicative del testo CRC

Le Osservazioni Conclusive indirizzate dal Comitato ONU al Governo italiano nel 2011 in merito all’attuazione della Convenzione (CRC/C/ITA/CO/3-4) sono un utile strumento di lavoro per l’opera di monitoraggio intrapresa dal Gruppo  CRC, in quanto indicano la direzione che il Governo dovrebbe tenere per uniformare la politica e la legislazione interna sull’infanzia e l’adolescenza agli standard richiesti dalla CRC. Per questo motivo all’inizio di ogni paragrafo sono riportate le raccomandazioni relative alla tematica trattata.

Nota bene: alla fine di ogni paragrafo sono inserite le raccomandazioni che il Gruppo CRC rivolge alle istituzioni competenti. In bordeaux le raccomandazioni reiterate dagli anni precedenti e non ancora attuate.

WHO’s WHO

Seguono informazioni tratte dalle prime pagine del rapporto dove fra le 80 associazioni firmatarie del rapporto, coordinate da Save the Children Italia, si trovano anche il  Comitato italiano per l’Unicef Onlus e la Caritas Italiana. Organizzazioni rispettate e attive firmano l rapporto, come 80 altre associazioni ma non sprecano le loro energie per neonati che non sanno farsi utili, neppure come immagine.

Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza cui il gruppo CRC presenta il proprio annuale rapporto verifica i progressi compiuti dagli Stati che hanno ratificato la CRC nell’attuazione dei diritti in essa sanciti, attraverso la presentazione e relativa discussione a Ginevra di Rapporti periodici governativi e dei Rapporti Supplementari delle Ong.

CRC  Acronimo di Convention on the Rights of the Child la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo», ma nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente «Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».

Maggiori informazioni su www.gruppocrc.net

 

18 Giugno 2015Permalink

19 maggio 2015 – Il clandestino esce dall’utero valigia

Avevo scritto la prima parte di questa storia il 9 maggio e si può leggere anche da qui

Dal notiziario si rai news 24 del 18 maggio 2015
Una corsa, l’abbraccio, le lacrime. Questa volta di gioia. Finisce nel migliore dei modi l’incredibile viaggio del piccolo Adou Ouattara, il bimbo ivoriano di otto anni scovato all’interno di una valigia alla frontiera adoudell’enclave spagnola di Ceuta. La ‘foto’ scattata dai macchinari ai raggi X ha fatto il giro del mondo e l’attenzione dei media ha fatto il resto. Così Adou ha potuto riabbracciare la madre, Lucie Ouattara, arrivata in nave da Algeciras per riprenderselo. “E’ stato molto toccante”, ha detto a El Mundo l’avvocato della famiglia, Juan Isidro Fernández. “Il bambino è corso incontro alla madre, che è scoppiata a piangere”. Ora, nel giro di 15-20 giorni, i documenti necessari saranno messi a punto e Adou potrà ufficialmente risiedere in Spagna. “Era la nostra battaglia”, ha sottolineato Fernández. Il passo successivo è quello di occuparsi del padre Alí, finito in prigione dopo che i poliziotti spagnoli lo avevano individuato come il destinatario ultimo di quella ‘consegna eccezionale’ tentata – su compenso – da una giovane marocchina di 19 anni. Una volta passata la frontiera – questo era il piano – la ragazza avrebbe affidato il piccolo al padre che vive a Las Palmas, alle Canarie, con un regolare permesso di soggiorno. Invece l’uomo è stato arrestato qualche ora più tardi, mentre tentava di raggiungere il figlio a Ceuta, con l’accusa di aver messo in pericolo la vita di un minore. Non solo. Sulle prime i giudici avevano mostrato più di un dubbio sulle dichiarazioni rese dall’uomo dopo l’arresto, soprattutto per quanto riguarda le modalità del trasporto del bimbo in territorio spagnolo. Che Adou sarebbe stato infilato in una valigia, dove peraltro non respirava bene, Alí non sembrava esserne al corrente. Circostanza che ha insospettito i magistrati e ha fatto balenare l’ipotesi di un traffico di minori. Invece era solo disperazione. “Cercheremo di tirarlo fuori dalla galera in settimana”, ha detto ancora Fernández. “E’ una bravissima persona, solo una vittima in più di questa storia”. La mamma di Adou, dal canto suo, ha portato la documentazione ai magistrati locali per dimostrare il rapporto di parentela con Adou e lasciare un campione di saliva per la prova del Dna – così da escludere ogni possibile sospetto di tratta dei minori. Il piccolo resterà affidato ora alle cure dei servizi sociali mentre le pratiche burocratiche verranno ultimate. La madre, nel frattempo, risiederà a Fuerte ventura con la figlia. Poi, tra un paio di settimane, tornerà per riabbracciare Adou una volta per tutte. – Si può leggere anche da qui

Una domanda che – ormai lo so – non avrà risposta.
Il bambino nella valigia aveva un nome riconosciuto ed evidente un certificato di nascita che attesta le generalità dei genitori. Il suo nome infatti viene scritto e pronunciato con sicurezza, come fosse uno dei ‘nostri’ bambini. (Se qualcuno legge mi scuso per il possessivo che ho usato solo per chiarezza).
Il dna in questo caso (per quel che si capisce della notizia comunque reperibile anche su la Repubblica) dovrebbe accertare l’identità già nota e dichiarata del bambino anche con una prova biologica.
Se un bambino, quel bambino fosse nato in Italia e si fosse trovato senza certificato di nascita negatogli per legge cosa sarebbe accaduto?

19 Maggio 2015Permalink

5 maggio 2015 – Thugs di lontana, salgariana memoria

baltimoreriots

Ho rubato la fotografia che pubblico dalla pagina del primo maggio di Max Mauro: “My home is where I’m happy“ di cui riporto il link perché c’è altro di interessante da vedere (oltre che da leggere)  https://maxmauro.wordpress.com/

Poiché non ero certa della mia interpretazione di un termine nel cartello fotografato, ho scritto a Max che mi ha gentilmente subito risposto.
«Il cartello fa riferimento alla definizione di ‘thugs’ (malviventi, delinquenti) che è stata usata da commentatori di destra negli USA (tipo  … Donald Trump) per i ragazzi neri che protestavano contro l’uccisione di Freddy Gray. Gray è morto il 19 aprile dopo un arresto, sei poliziotti sono attualmente indagati per questo. Il ragazzo che tiene il cartello è un giocatore di football americano dell’Università del Maryland. Il collage football è molto popolare e profittevole per le università, i loro sponsor, e gli allenatori. I giocatori, invece, in gran parte neri, ça va sans dire, sono trattati e (non) pagati da studenti ma devono comportarsi da professionisti. Una molto moderna forma di sfruttamento, ma questa è un’altra storia».

5 Maggio 2015Permalink

2 maggio 2015 – Bambini invisibili: una relazione integrata

Faccio seguito all’impegno che avevo preso con me stessa il 27 aprile quando ho presentato nella sede della Casa delle donne di Udine (che ringrazio per l’opportunità offertami) una relazione sul problema dei ‘bambini invisibili’, i figli dei sans papier per cui la legge italiana vuole che l’acquisizione del certificato di nascita conosca gravissimi ostacoli.
Per la prima volta, da che ho iniziato ad impegnarmi in proposito sei anni fa, sono riuscita a proporre un intervento organico a un pubblico diverso da quello già incontrato in qualche sede ‘specialistica’ e così attento e reattivo da costringermi a una felice modificazione del testo della relazione che pubblico ora integrata da alcuni commenti raccolti che mi sono sembrati significativi e che si possono leggere anche in nota. Ringrazio anche gli amici di Ho un sogno, il piccolo mensile udinese che hanno condiviso questo problema nello spazio di informazione che teniamo vivo da più di vent’anni.

Bambini invisibili

In Italia esistono bambini cui la legge nega l’esistenza, non l’esistenza fisica ma quella giuridica e quindi, per cominciare, il legame con la propria famiglia pur desiderosa di accoglierli: sono i bambini invisibili. E’ una tragedia non nuova nella storia d’Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Shoà, che strappò figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un’altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei “bambini proibiti”, come si intitola uno studio loro dedicato  [i] .

Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perché la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacità lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non è accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando però la situazione aveva già conosciuto modifiche dovute all’intervento della società civile, quell’intervento che in Italia oggi si nega.

Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato già ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d’origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo-svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia,  invisibili perché inesistenti. E inesistenti per legge

Come è possibile che una legge sottragga un nuovo nato alla condizione di esistente? L’iter è già sufficientemente chiarito nella locandina a vostra disposizione (stesa – in occasione di un recente convegno della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni [ii]  con la confortante collaborazione di Chiara Gallo che ringrazio) ma ricordiamo tale procedura cominciando dalle modalità che assicurano – o meglio dovrebbero assicurare ad ogni bambino –  l’esistenza giuridica. Il documento che l’attesta è il certificato di nascita. Così lo descrive Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell’Unicef [iii]:

«La registrazione alla nascita è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» ed «è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».

Dal 2009, in Italia, questo diritto, altrimenti universale e assoluto, è negato ai figli di coloro che non hanno il permesso di soggiorno. In Italia quindi ci sono bambini che, per legge, non esistono, non si vedono o meglio non si devono vedere.

Per capire come ciò avvenga è utile  percorrere l’itinerario che assicura la registrazione alla nascita. Quando nasce un bambino viene compilato l’atto di nascita in cui vengono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Se si tratta di bambini con genitori ignoti, sarà compito dell’ufficiale di stato civile attribuire al piccolo il nome ed il cognome. Nell’atto viene descritto anche il modo di accertamento della nascita. A ciò provvede il personale medico presente al parto o un sanitario che, pur non avendo direttamente assistito al parto, sia intervenuto successivamente. Era in questo momento che i bambini partoriti dalle prigioniere nelle carceri argentine al tempo del regime dei colonnelli venivano sottratti alle mamme dagli sgherri del regime. Le mamme poi venivano uccise, spesso gettate nell’oceano da apparecchi in volo. Così si creavano, fondandosi su un originario falso sanitario, le condizioni per false attribuzioni di genitorialità. E’ un crimine di cui ancora si parla per l’intervento delle “nonne di piazza di maggio” che cercano i nipoti, figli dei figli e delle figlie perduti. Ma torniamo a noi ribadendo che in questo contesto non ci occuperemo di minori che arrivano in Italia con i genitori richiedenti asilo, dei minori non accompagnati né dei minori infradiciottenni che possono presentare la richiesta di cittadinanza ma solo di bambini che nascono in Italia i cui genitori – o uno dei due – non hanno o hanno perso il permesso di soggiorno. E’ buona norma, quando si voglia affrontare un problema, definirne i termini e delimitarne il significato. Ciò non significa sottovalutare gli altri problemi, ma solo trarne uno da un groviglio che, se abbandonato alle nostre emozioni, potrebbe diventare inestricabile.

Il  23 aprile 2014 un avvocato del foro di Roma, facente parte dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) telefonò alla trasmissione di Radio3-Rai, Tutta la città ne parla’, segnalando un problema molto grave che, a suo dire, sarebbe intervenuto e che si colloca proprio a questo punto della vicenda: l’assenza di un documento di riconoscimento (p.es. il passaporto) impedirebbe in assoluto il riconoscimento del figlio pur intervenendo l’evento del parto in Italia. Ho raccolto il testo della telefonata che riporto in nota  [iv] Dopo la formulazione dell’atto di nascita interviene obbligatoriamente la dichiarazione di nascita che assicura l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile. A ciò provvedono, se lo riconoscono, i genitori o uno di essi o, in assenza, altri soggetti. E finalmente il bambino dispone del certificato di nascita dove risulterà anche la sua cittadinanza che sarà quella dei genitori e non quella italiana, perché così vuole la legge. Se un domani la legge fosse modificata e “chi nasce in Italia diventa italiano” (come fu detto con uno slogan tanto accattivante quanto confusamente inesatto) il problema si porrebbe lo stesso perché anche gli italiani devono essere muniti di regolare certificato di nascita. Oggi tutto potrebbe avvenire nella sicurezza della legalità, i nuovi nati avrebbero il certificato di nascita e sarebbero ‘visibili’ (per restare al titolo della relazione) se nel 2009 non fosse intervenuto il cd ‘pacchetto sicurezza’ (era il quarto governo Berlusconi e ministro dell’interno – che volle con forza questa norma e la impose con voto di fiducia– era l’on Maroni, oggi governatore della Lombardia). [v] La ratio della norma è quella di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere: a quei poveri cosini inconsapevoli è affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore. In realtà la norma originaria era più radicale. Si prevedeva infatti che– in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessità a una struttura sanitaria – i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero  comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Per fortuna vi fu una reazione – in nome dell’etica inerente la professione medica che impone doveri precisi (ricordo un bel comunicato dell’allora presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Udine [vi] ) – e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Il logo che accompagnò l’impegno – forte e pubblico – degli operatori sanitari tutti, “siamo medici e infermieri, non siamo spie”, aveva anche il contributo della società civile attraverso, per esempio, l’illustrazione che ne aveva fatto Altan.

Restò però la subdola lettera g del comma 22 dell’articolo 1 del  cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ che fu approvato nel mese di luglio 2009 come legge 94. Questa norma ha una formulazione obliqua, che bisogna decodificare e tale non insuperabile difficoltà richiede però un qualche impegno ed è forse una delle ragioni per cui la pigrizia giornalistica, l’indifferenza della società civile, l’irresponsabilità politica o la ripugnanza che sgomenta e invita a sorvolarne il significato, inducono ad ignorarne gli effetti. Purtroppo la società civile (e conseguentemente i mezzi di informazione che vogliono assicurarsi vendite e ascolti) si eccita solo a seguito di episodi sanguinolenti e di situazioni violente, quantitativamente significative e possibilmente mortali, ignorando l’efficacia grigia e sordida della burocrazia che pur nella storia europea ha già avuto un ruolo ben noto. Cito solo la figura di Eichmann (così efficacemente analizzata da Hanna Arendt ne La banalità del male). Vediamo di capire. La prima norma relativa ai migranti che giungevano in Italia fu la cd legge Turco-Napolitano  [vii]  che istituiva il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi e, nello stesso tempo, indicava la possibilità di non presentare tale documento per chi venisse in Italia per esercitare “attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” e per chi richiedesse “atti di stato civile”. Il permesso di soggiorno invece doveva essere opportunamente esibito “agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero” Quindi la norma che escludeva dalla presentazione del permesso di soggiorno chi richiedesse atti di stato civile fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini  [viii] Abilmente il pacchetto sicurezza del 2oo9 cassò invece le parole ‘inerenti agli atti di stato civile’, cancellando così l’eccezione già prevista e imponendo la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli  [ix] . Introdusse invece, su indicazione dell’allora presidente della camera, on. Fini, la garanzia della possibilità di iscrizione alla scuola dell’obbligo senza necessità di presentare il premesso di soggiorno [x]

Ma torniamo ai nostri neonati: Contemporaneamente all’entrate in vigore della legge  il Ministro dell’interno emanò una circolare evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali. La funzione della circolare venne così descritta dal sottosegretario di stato Davico in risposta a un’interrogazione dell’allora deputato Leoluca Orlando, che l’aveva presentata sollecitato da Paola Schiratti, allora consigliera provinciale e oggi vicepresidente della commissione regionale Pari Opportunità..

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 <…>, volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale  [xi], indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”. A questo punto il testo della circolare fa riferimento alla Convenzione di New York del 1989 di cui si dirà più avanti. E’ già possibile però segnalare, insieme al richiamo all’inesistenza del minore privo di certificato di nascita (bambino invisibile!,  come dal mio titolo) un paradosso. A fronte di una legge negazionista fu approvata – probabilmente come ho detto allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali – la circolare che consente ciò che la legge nega. Non dimentichiamo però che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al Parlamento, così come per atto unilaterale del ministero è stata stilata.

La circolare inoltre prevede un importante distinguo. Se i nuovi nati in Italia ne vengono (con tutta la precarietà del caso) tutelati, permane la penalizzazione per i matrimoni se uno dei due sposi non abbia il permesso di soggiorno e siano quindi suscettibili di essere considerati “matrimoni di comodo”. E a questo punto la realtà si è fatta beffe della pur maligna intenzione del legislatore. Ancora nel 2009 infatti una coppia ‘mista’ richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta – per lui, cittadino del Marocco – un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l’espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011  [xii], riportò la situazione a quella precedente l’inserimento degli effetti della perversa lettera g. I ‘promessi sposi’ erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunità negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, opportunità negate insieme ai loro terrorizzati genitori.

Quindi, se ci rifacciamo ai ‘valori’ proclamati dal sottosegretario di stato, cadde allora ogni riferimento al pretesto dei matrimoni di comodo, ma restò inalterata la violazione del diritto del minore la cui certezza di esistere restava e resta appesa alla labilità di una circolare. Così si è espressa in merito la dr. Mellina Bares, garante regionale dei diritti della persona «l’attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità – in conseguenza dell’irregolarità del soggiorno dei genitori – con conseguenze gravissime per l’effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all’identità personale…) » e quindi « ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,»  – che – «dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa»  [xiii].

Prima di concludere non posso però dimenticare un altro problema, quello delle madri che, paralizzate dalla paura di ciò che potrebbe loro accadere al momento della richiesta della dichiarazione di nascita, sfuggono alle garanzie sanitarie dovute  per legge all’atto del parto. Ce ne parlano i rapporti stilati da un network di più di 80 associazioni che, coordinate dall’organizzazione Save the Children, da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e si sono fatte carico di monitorare le politiche riferibili alla Convenzione di New York del 1989, dal 1991 legge in Italia. [xiv] Loro obiettivo prioritario è quello di preparare il Rapporto sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

E’ presente all’incontro Majda Badaoui, mediatrice ci comunità, che sollecita (come anche il gruppo CRC) la diffusione della conoscenza della Circolare 19 come prima difesa per le madri. Infatti se, a norma della citata circolare, il migrante privo di permesso di soggiorno non deve presentare il documento che non possiede per assicurare al figlio la dichiarazione di nascita, la mamma ha diritto a una protezione supplementare. Presentando il passaporto potrà rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica per ottenere  al compimento della dodicesima settimana di gravidanza, un certificato che attesti il suo stato. Avrà un permesso di soggiorno per motivi sanitari fino al parto, permesso che sarà poi rinnovato fino al compimento del sesto mese del neonato.

Ma ci sono donne per cui tale possibilità non è sufficiente. Nel 5° rapporto del gruppo Convention on the Rights of the Child   [xv]  leggiamo: «Il timore, …, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno  Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare».

Così scriveva il gruppo CRC nel 2012 e, nel 2014, ripetendo la considerazione appena letta, nel suo settimo rapporto segnala che

«Il Comitato ONU è preoccupato per le restrizioni  legali e pratiche al diritto dei minorenni di origine straniera di essere registrati alla nascita. In particolare, il Comitato esprime preoccupazione per come la L. 94/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per i non cittadini mostrare il permesso di soggiorno per gli atti inerenti il registro civile»

e chiede ancora all’Italia:

«a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia; b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori; »  [xvi] 

E’ chiaro quindi che la soluzione è politica: si tratta di ripristinare in legge un brevissimo passaggio cancellato nel 2009. Ci sono due proposte, una presentata da un centinaio di parlamentari nel 2013 [xvii] (durante il governo Monti) e l’altra da una decina di senatori (nessuno della nostra regione) nel 2014  [xviii]

Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell’Interno la nota informativa. [xix] Quindi il parlamento ha i mezzi per modificare la norma, le commissioni Affari Costituzionali di entrambe le camere ne sono investite e così pure ne è investito il governo. Se la legge passasse (e non prevede onere alcuno di spesa) verrebbe rispettato l’art. 7 della Convenzione di New York, norma disattesa nello stato italiano che recita: 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché’ questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Se impegnarsi al superamento della norma che dal 2009 ostacola la dichiarazione di nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno è azione che promuove la solidarietà politica dichiarata dall’art. 2 della Costituzione, è però anche azione che salvaguarda la nostra dignità di cittadine/i. E al razzismo non ci si nega con le circolari.

Ce lo ha ricordato il 27 aprile, nel dialogo che ha coinvolto molti dei presenti, Adriana Libanetti sottolineando che così com’è la norma, che subordina l’esistenza legale di un figlio allo status e alla nazionalità dei genitori, ha un fondamento razzista che tutti ci offende.

NOTE:

[i]  Marina Frigerio Martina.  Bambini proibiti – Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine  Via Taramelli n.8 – 38122 Trento “Lo Statuto degli stagionali è stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)”.

 

[ii] www.simmweb.it Per il gruppo Immigrazione e Salute del Friuli Venezia Giulia (GrIS) http://www.simmweb.it/index.php?id=373

[iii] http://www.unicef.it/doc/5228/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm

 

[iv] Tutta la città ne parla 23 aprile 2014

Giornalista: ….  C’è un punto …. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.  Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c’è stata un circolare che se non  abbiamo capito male ha rimosso questo  divieto perché, come diceva l’ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita è un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di più nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all’avv. Salvatore Fachile. Buongiorno Avvocato: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista: Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che più volte abbiamo ospitato qui a La Città, l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico ‘certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno’. Avvocato: Guardi, non c’è un problema relativo ai certificati di nascita, c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo è stato poi sventato in  parlamento perché  si è riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identità; però la normativa rimane una normativa valida. Per cui non è raro – purtroppo non è raro – il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilità di riconoscere il figlio senza documento di identità, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verità è che la normativa non è chiarissima. E’ chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non può che essere riconosciuto dalla madre  anche senza un documento di identità. Però nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che  succede è che .. Giornalista:  che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? Avvocato:  Il pericolo non è quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo è addirittura maggiore Giornalista:  E’ il mancato riconoscimento. Avvocato:  L’ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre … Giornalista:  Si diventa minori non accompagnati Avvocato: Diventa un minore assolutamente abbandonato, perché il bambino non viene fatto uscire dall’ospedale .. Giornalista: Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi però è interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? Avvocato: Abbiamo provato in più occasioni a capire numericamente ed è veramente impossibile perché si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d’Italia ovviamente […] e una prassi così diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile  con conseguenze drammatiche rispetto appunto all’impossibilità di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente è impossibile fare … Giornalista: avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#

Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c’è qualche complicazione tecnica che non so superare. Di questo particolare ci ha fatto memoria Mary Silva Remonato (che ringrazio) che ci ha detto di aver scritto all’avv. Fachile, invitandolo – con la sua associazione – a farsi parte diligente di una denuncia che, pur proteggendo le persone in questione, creasse condizioni per il superamento della ‘lettera g)’ ma non ha mai ricevuto  risposta

[v] Legge 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm

 

[vi]  COMUNICATO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE    PREOCCUPAZIONE SU PROPOSTA EMENDAMENTO DEL C.D. “PACCHETTO SICUREZZA” Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’  ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia. <omissis >  OMCeO Udine – 20 novembre 2008

[vii] legge 6 marzo 1998, n. 40. “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”

http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

[viii] legge 30 luglio 2002, n.189. “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

 

[ix] http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/57195” Atto a cui si riferisce:  C.4/08314 [Tutela della maternità della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie] Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011     nell’allegato B della seduta n. 426     All’Interrogazione 4-08314 presentata da    LEOLUCA ORLANDO     Risposta.   –   Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «  fittizi  »   o di   «  comodo  »  .     È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.     Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.     Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

 

[x] Una interlocutrice, Marisa Duca, pone un problema che finora non sembra aver suscitato alcun interesse. La legge 94 è stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati ‘nell’era del pacchetto sicurezza’, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l’età, non frequentano la scuola dell’obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Però a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell’infanzia. Saranno stati  quindi gravemente penalizzati nell’uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della società civile proclamano l’uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l’apprendimento naturale?

 

[xi]  http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746

La cancellazione del riferimento al figlio ‘naturale’ è stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154 leggibile dal link

Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ciò che qui più ci interessa):

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

[xii]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

 

[xiii] Così la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, lettera  del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova però allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014      https://diariealtro.it/wp-content/uploads/2014/10/6918.pdf

 

[xiv] Convenzione 20 novembre 1989.  In Italia è ratificata con legge 176 del 1991, http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convnewyork_201189.pdf

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

 

[xv] Rapporto CRC        I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2011-2012      –  capitolo III.1     pag.36 http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf

[xvi] Rapporto CRC  I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia anno 2013-2014    cap. III.1     pag. http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf

[xvii] Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013    “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=

[xviii] Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10  luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

[xix] Corrispondenza leggibile nel mio blog   https://diariealtro.it/?p=3653

 

 

2 Maggio 2015Permalink

29 aprile 2015 – Forse un passo avanti nella consapevolezza

Il 27 aprile ho presentato nella sede della Casa delle donne di Udine una relazione sul problema dei ‘bambini invisibili’, i figli dei sans papier per cui la legge italiana vuole che l’acquisizione del certificato di nascita conosca gravissimi ostacoli.
Per la prima volta, da che ho iniziato ad impegnarmi in proposito sei anni fa, sono riuscita a proporre un intervento organico a un pubblico diverso da quello già  incontrato in qualche sede ‘specialistica’ e così attento e reattivo da costringermi a una felice modificazione del testo della relazione che pubblicherò quanto prima integrata da alcuni commenti raccolti.
Ho poi voluto rivisitare ancora il passato e ho trovato questo vecchio, ma sempre attuale documento che propongo immediatamente segnalando che alcune affermazioni sono state superate da interventi vari (anche della Corte Costituzionale).

12 luglio 2009 – Immigrati. La nuova legge sulla sicurezza è ingiusta, dannosa e pericolosa

Inserito da Redazione SI on 12 luglio 2009 – logo gris

di Salvatore Geraci

Il reato di ingresso e soggiorno irregolare crea una condizione di ambiguità estremamente pericolosa anche in sanità: nella nuova legge non è prevista alcuna abrogazione del “divieto di segnalazione” ma, a fronte di un reato perseguibile d’ufficio come è quello introdotto, l’operatore (medico, infermiere, amministrativo,…) in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è tenuto alla denuncia dello straniero della cui condizione di irregolarità venga a conoscenza nell’esercizio della propria funzione.

“Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate.” [1]

don Lorenzo Milani (1965)

Il 2 luglio 2009 il Senato Italiano ha approvato, dopo tre voti di fiducia, con 157 sì (Pdl e Lega), 3 astenuti e 124 no (Pd, Idv, Udc), il disegno di legge 773-B, il cosiddetto “pacchetto sicurezza”. [2] Si avvia così alla conclusione (si aspetta ancora la firma del Presidente della Repubblica), l’ultimo dei provvedimenti in materia di sicurezza pubblica varati dal Governo nella seduta straordinaria del Consiglio dei Ministri tenutosi a Napoli il 21 maggio 2008. Dopo il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, dopo le ordinanze presidenziali sui campi nomadi, dopo i due correttivi ai decreti legislativi in materia di ricongiungimento familiare (d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160) e rifugiati (d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159), dopo il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 3, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” (peraltro emendato della disposizione sul prolungamento del trattenimento nei CIE in sede di conversione, poi di nuovo reintrodotta nel decreto sicurezza), il Parlamento ha licenziato il pacchetto più complesso – ed anche il più controverso – recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” con numerose modifiche alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero, nonché alcuni “correttivi” alla legge sulla cittadinanza ed alle disposizioni sulla protezione internazionale.

Una prima considerazione nel metodo: senza una nuova legge sull’immigrazione (l’ultima approvata, ed ancora in vigore, è la cosiddetta legge Bossi-Fini del 2002), si modificano sostanzialmente le politiche sull’immigrazione nel nostro paese, considerando anche le iniziative per il respingimento in mare, essenzialmente a “colpi decreti e di fiducia” e ciò, per la delicatezza del tema, ci sembra francamente inquietante.

Nel merito, l’ultimo provvedimento prevede una serie di atti, a nostro avviso inutili per aumentare sicurezza e dannosi per il convivere sociale, e che schematicamente riassumiamo:

  1. Introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale.
  2. Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità e scuola dell’obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita – bambini invisibili, riconoscimento del figlio naturale – figli invisibili, registrazione della morte).
  3. Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in Italia.
  4. Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell’idoneità abitativa dell’alloggio ai fini del ricongiungimento.
  5. Introduzione del permesso a punti (“accordo di integrazione”).
  6. Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.
  7. Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento della maggiore età, alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale.
  9. Estensione da sei mesi a due anni del periodo di residenza in Italia richiesto ai fini dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio.
  10. Abolizione del regime di silenzio-assenso ai fini del rilascio di nulla-osta per il ricongiungimento.
  11. Legalizzazione delle ronde.

Tutte queste norme avranno come unico effetto, come egregiamente spiegato da Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale e docente universitario, “… di fare terra bruciata attorno agli stranieri irregolari, impedendo loro od ostacolando l’accesso a prestazioni e servizi pubblici. Così però si rischia di attentare a diritti fondamentali della persona, e in ogni caso l’unico effetto pratico probabile di queste misure sarà far scomparire ancor più le persone nella clandestinità invece di farle emergere. … Si inseguono e si alimentano paure quotidiane di cittadini indotti a considerare l’immigrazione come una sorta di flagello da cui difendersi solo con misure di ordine pubblico, invece che avere il coraggio di affermare come necessarie, e di cominciare a praticare, politiche di lungo periodo che mirino alle radici del problema …”.[3]

Come operatori sanitari siamo stati coinvolti in prima persona, tra ottobre 2008 ed aprile 2009, per la proposta emendativa al “pacchetto sicurezza” di 5 senatori leghisti che volevano abrogare il divieto di segnalazione nei confronti di immigrati privi di permesso di soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie (comma 5, art. 35 del D.ivo 286 del 1998). Da quel giorno un impegno costante per contrastare una simile iniziativa ha aggregato nel tempo gruppi, associazioni, sindacati, ordini professionali … parlamentari di tutti gli schieramenti. Quell’articolo specifico, dopo una prima approvazione in Senato il 5 febbraio 2009, a seguito anche di una forte mobilitazione di piazza, anzi di piazze (era il 17 marzo 2009 e si è manifestato contemporaneamente in quasi 50 città italiane – “noi non segnaliamo day”, nell’ambito della campagna nazionale, promossa anche da OISG, “Divieto di segnalazione”), è stato stralciato dal disegno di legge il 27 aprile 2009. Vedi post Il diritto alla salute non ha bisogno di documenti a cura di Di Thiene del 26 gennaio 2009; e il post Noi non segnaliamo: la posizione ufficiale dei medici di Di Thiene e Marceca del 24 febbraio 2009.

Tra gli operatori socio-sanitari un successo forse, ma amaro: non si è riusciti ad opporsi con eguale efficacia alla proposta di fare della presenza irregolare nel nostro paese un reato, punibile amministrativamente ma pur sempre un reato. E così il “pacchetto sicurezza” regala una società più “cattiva”, inutilmente cattiva perchè non se la prende con i delinquenti, ma crea un reato per colpire chi è in cerca di un futuro, di una vita dignitosa, di una speranza. L’irregolarità giuridica è spesso l’anticamera forzata per futuri e possibili percorsi regolari (le nostre leggi rendono quasi impossibile un ingresso regolare, di fatto per chiamata nominativa: ma chi affiderebbe i propri figli o i genitori a persone non conosciute?) o è la caduta accidentale, il ritornare indietro rispetto alla regolarità, per strozzature delle norme o delle amministrazioni (overstayers). La stragrande maggioranza delle centinaia di migliaia di pazienti visitati nelle strutture per gli immigrati irregolari in questi anni, oggi vivono regolarmente nel nostro paese, sono inseriti nella vita produttiva, sociale e culturale accanto ed insieme a noi.

Ma il reato di ingresso e soggiorno irregolare, anche in sanità, crea una condizione di ambiguità estremamente pericolosa: come detto nella nuova legge non è prevista alcuna abrogazione del “divieto di segnalazione” ma, a fronte di un reato perseguibile d’ufficio come è quello introdotto, l’operatore (medico, infermiere, amministrativo,…) in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è tenuto alla denuncia dello straniero della cui condizione di irregolarità venga a conoscenza nell’esercizio della propria funzione (artt. 361 e 362 codice penale). Due norme contrastanti – divieto di segnalazione e obbligo di denuncia – che creano confusione, ambiguità e discrezionalità. In questo senso è da leggere la presa di posizione della FNOMCeO che ha ipotizzato una eventuale “disobbedienza civile” da parte dei medici ed ha esplicitato una azione di sostegno per i medici denunciati perché ‘non denuncianti’.

Noi siamo convinti che la permanenza del divieto di segnalazione della norma del 1998 sia sufficiente per tutelare gli immigrati (e gli operatori) nel settore sanitario (a conforto di ciò ci sono i pareri di illustri costituzionalisti), ma in attesa di una consolidata giurisprudenza in materia il rischio di discrezionalità e, soprattutto, il diffuso timore da parte degli immigrati, ridurrà significativamente l’accesso ai servizi con rischio di danno per la salute sia individuale che collettiva.

Comunque, a sostegno del “divieto di segnalazione” nelle strutture sanitarie, anche in presenza del “reato di clandestinità”, è da ricordare che:

  1. a) il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo “nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto” (sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);
  2. b) l’articolo 6, comma 2, del testo unico sull’immigrazione – come modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera g), del disegno di legge sulla sicurezza – prevede una espressa esenzione dall’obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 del testo unico sull’immigrazione;
  3. c) nell’ambito dell’accesso e fruizione dei servizi sanitari, la perdurante disposizione di cui all’art. 35 comma 5 del Testo Unico opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell’obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

Partendo da queste sollecitazioni ci auguriamo (in attesa di un radicale ripensamento delle politiche) che a livello statale (già su vari punti del pacchetto sicurezza si prevedono aggiustamenti o chiarimenti politico-amministrativi) o a livello locale (note, circolari o leggi regionali), si possa chiaramente fornire una chiave di lettura univoca ed inclusiva. Inclusivo come è stato fino ad oggi il nostro sistema sanitario nei confronti degli immigrati a qualsiasi condizione giuridica appartenessero, e che ha fatto dell’Italia, in questo specifico ambito, esempio e riferimento in Europa. [4]

Bibliografia

  1. L’obbedienza non è più una virtù. Documenti del processo di Don Milani, Firenze: Libreria Editrice Fiorentina, 1965.
  2. Disegno di legge 773-B – pacchetto sicurezza [PDF: 408 Kb]
  3. Valerio Onida. Le vie del mare e le vie della legge. Il Sole24Ore 19.05.2009
  4. Cure agli irregolari, Italia da imitare Intervista a Heiko Waller. Metropoli di La repubblica 28.06.2009

E più tardi
successivamente al lontano testo di Salvatore Geraci, la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni presentò la richiesta di esenzione dalla presentazione del permesso di soggiorno per registrare la nascita dei propri figli

RACCOMANDAZIONI FINALI DEL XIII CONGRESSO SIMM (Agrigento, 14–‐17 maggio 2014)
 – approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–‐amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario;

 Inoltre ho trascritto in questo blog, non appena ne ho avuto il testo il 13 novembre 2014, l’intervento del Gruppo Immigrazione e Salute del Friuli Venezia Giulia. Penso sia stato determinante per la formulazione della raccomandazione che ho trascritto sopra. Si puo leggere anche da qui

http://diariealtro.it/?p=3437

29 Aprile 2015Permalink

16 marzo 2015 – Hijab in Germania

La Corte Costituzionale tedesca e il velo islamico Hijab - Vanity Fair

Le insegnanti musulmane potranno di nuovo indossare il velo nelle scuole pubbliche. Lo ha stabilito la corte costituzionale tedesca con l’abolizione di una legge del 2003, che impediva alle insegnanti di indossare il velo a scuola, mentre permetteva alle suore di indossare l’abito religioso e i crocifissi nelle aule.

La corte si è pronunciata su un caso di una donna musulmana alla quale era stato negato un posto di lavoro a causa del velo: “I simboli religiosi possono essere vietati solo quando pongono un rischio concreto di turbare la tranquillità della scuola”, dice la sentenza

http://www.internazionale.it/notizie/2015/03/13/germania-velo-scuola

http://it.euronews.com/2015/03/13/germania-la-corte-costituzionale-da-il-via-libera-alle-insegnanti-con-il-velo/

http://www.vanityfair.it/news/mondo/15/02/01/giornata-mondiale-hijab

NB. L’immagine è ripresa dal sito di Vanity Fair

 

16 Marzo 2015Permalink

22 febbraio 2015 – Un altro ‘no’ a possibilità di educazione alla pace.

E’ una storia triste, un altro indice dell’indifferenza cara a quell’attività che viene chiamata politica, una storia di rifiuto di ciò che non rende vantaggi in immagine. Poteva essere una storia di educazione alla pace e alla conoscenza reciproca ma si è detto no.
In calce i link alle informazioni precedenti che il mensile udinese Ho un sogno aveva seguito passo passo e questo blog riportato.

PULFERO: NULLA DI FATTO PER IL NIDO TRANSFRONTALIERO

Dal 2012 abbiamo seguito con estremo interesse lo svolgersi di una scelta dei sindaci di Pulfero e Caporetto che avevano congiuntamente proposto la “realizzazione, in Comune di Pulfero, di un asilo nido che possa costituire punto di riferimento sia per le famiglie delle Valli del Natisone che dei territori contermini oltreconfine”. Si erano perciò impegnati “ad attuare una collaborazione istituzionale per il raggiungimento dell’obiettivo della indicata proposta progettuale, qualora la stessa venga ammessa a finanziamento”. Il finanziamento non era particolarmente impegnativo dato che si trattava di realizzare piccole modifiche in un edificio ancora in buono stato, una delle numerose strutture finalizzate ad accogliere i bambini nell’età della scuola per l’infanzia ed elementare ma ormai vuote per la mancanza dei piccoli valligiani. Nel 2013 avevamo salutato con gioia la disponibilità di un finanziamento regionale perché pensavamo a quel nido come ad uno strumento per aiutare i bambini a crescere insieme da cittadini europei di fatto, residenti in due comuni che, per essere collocati ormai nell’area Schengen, non conoscono più i controlli confinari. Purtroppo il rigore intervenuto nel processo di razionalizzazione della spesa pubblica ha allungato i tempi utili per la realizzazione del progetto fino a vanificarlo a seguito delle elezioni locali che hanno assicurato altre presenze alla conduzione del comune di Pulfero. Sappiamo bene che le sbarre abbattute resistono nella mente di troppe persone e ci auguriamo che vi sia interesse a riprendere con rispetto intelligente e attenzione senza pregiudizi l’iniziativa che al momento sembra essersi  conclusa senza esito.

gennaio 2013 – Condividere da buoni vicini E’ il titolo dell’articolo pubblicato su Ho un sogno
29 ottobre 2012    https://diariealtro.it/?p=1875
18 settembre 2010   https://diariealtro.it/?p=556

 

 

22 Febbraio 2015Permalink

12 febbraio 2015 – Due donne contro il razzismo e l’esclusione

All’Onorevole Cécile Kyenge

Desidero unirmi a tutti quei cittadini e cittadine italiani che Le hanno espresso e continuano ad esprimerLe la più viva e sentita solidarietà, di fronte ai gravi ed insensati insulti che Le sono stati rivolti dal Senatore Roberto Calderoli, esponente di spicco della Lega Nord, che in più momenti non ha esitato a manifestare atteggiamenti e comportamenti razzisti.
Ma Le assicuro di aver provato rinnovati e forti sentimenti di indignazione anche quando, alcuni giorni orsono, la Giunta Senatoriale delle Elezioni e delle Immunità parlamentari ha ritenuto il ” non luogo a procedere” nei confronti di Calderoli, che invece dovrebbe essere tenuto a rispondere, assumendosene la piena responsabilità, di quanto ha detto in sede pubblica ed ufficiale.
Purtroppo tra i dodici componenti la Giunta c’erano anche quattro membri del Partito Democratico, cosa che mi ha suscitato ancor più rabbia e grande amarezza.
Sappia comunque che moltissimi cittadini italiani hanno apprezzato e continuano ad apprezzare tutte le Sue attività volte ad un’accoglienza migliore possibile ed all’integrazione di tutti coloro che, provenienti da diverse parti del pianeta, raggiungono il nostro paese alla ricerca del riconoscimento di diritti fondamentali come il diritto ad una casa, ad un lavoro, all’istruzione, al ricongiungimento familiare, ecc insomma, ad un’inclusione sociale a tutti gli effetti.
Le rinnovo la mia solidarietà e Le porgo distinti saluti,
Adriana Libanetti

Gent.ma Adriana,
La ringrazio infinitamente per il suo messaggio di vicinanza e solidarietà dal quale traggo nuova forza nella mia lotta quotidiana contro ogni forma di discriminazione.
Il suo sostegno è la testimonianza che siamo in molti a difendere i valori costituzionali, a partire dal primato e dalla dignità della persona, qualunque sia il colore della sua pelle e il suo credo.
Con affetto, Cécile Kyenge

NOTA MIA:
Esco finalmente dal silenzio cui un’irresponsabile politica della Telecom mi aveva condannato (ne scriverò anche per far conoscere ad altri la metodologia dell’intervento che mi ha causato il disagio).
Ora c’è un problema più importante. Anch’io avevo scritto a Cécile Kyenge ricevendone risposta, ma la lettera di Adriana è così ben articolata che spero pubblicandola di darne diffusione

12 Febbraio 2015Permalink