31 luglio 2015 – Un invito a farsi spie

Un appello

A commento del manifesto che riporto in calce e che ho trovato in rete, ho pubblicato su fb la nota che segue.
Per non perdere tempo, modificandolo in forma più consona al blog, ricopio quanto ho pubblicato su fb senza modifiche.

Restiamo umani! Evitiamo il moltiplicarsi dei casi Orzinuovi!
Gira sulla rete un manifesto della lega nord del comune di Orzinuovi (Brescia) che inizia dichiarando “Segnala il clandestino” e così continua “contattaci se vieni a sapere che enti, organizzazioni o altro stanno ospitando i clandestini. Non essere complice dell’invasione”.
E’ un invito alla delazione per facilitare l’espulsione di migranti irregolari (quale che sia la ragione dell’irregolarità).
Mentre mi associo alla richiesta di Paolo Limonta che l’ha reso noto di leggere e rileggere il manifesto di Orzinuovi, ricordo che esiste un altro luogo in cui la delazione può realizzarsi a norma di legge (e non solo di personali spiate come quelle che fra il 1943  il 1945 furono lo strumento privilegiato nella repubblica di Salò per inviare gli ebrei ai lager).
E’ l’ufficio anagrafe del comune.
Infatti dal 2009 chi non comunitario si presenti a chiedere la registrazione della nascita di un figlio deve presentare il permesso di soggiorno. Lo impone infatti il ‘pacchetto sicurezza’, legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera g.
Se non vi fosse stata l’opposizione dei professionisti della sanità (a partire dagli ordini dei medici) i luoghi per raccogliere le voci delle spie sarebbero stati dal 2009 anche gli ospedali e i presidi sanitari dove un migrante si fosse recato per necessità.
Ora restano gli uffici dell’anagrafe cui spetta registrare ogni nuovo nato sul territorio del comune e assicurargli così il certificato di nascita.
Nonostante la legge l’operazione dovrebbe essere impraticabile perché esiste una circolare del ministero dell’interno (n. 19/2009) che afferma il contrario di quella norma e quindi esclude la richiesta del permesso di soggiorno per la registrazione della nascita di un figlio.  Ma, come ci ricorda la relazione alla proposta di legge presentata in senato con il numero 1562, gli atti di stato civile sono, a seguito delle disposizioni del pacchetto sicurezza, “sottoposti così ad un dubbio interpretativo relativo alla necessità o meno dell’attestazione del soggiorno” e “il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all’anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni”.campagna antimmigrati_11760200_913545032044459_8147072619488403513_n
Per evitare che gli Orzinuovi si moltiplichino chiediamo anche la modifica del pacchetto sicurezza secondo quanto previsto dalla proposta di legge presentata in Senato con il numero 1562, analoga a quella presentata alla camera con il numero 740.

31 Luglio 2015Permalink

23 luglio 2015 – Il nuovo capro espiatorio: i nati in Italia dal 2009, figli di migranti irregolari

La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

Il 21 luglio 2015 la Corte di Strasburgo, nel censurare l’Italia perché la sua legislazione non tutela “le esigenze fondamentali di una coppia convivente dello stesso sesso impegnata in una relazione stabile”, ha ricordato al nostro paese che le unioni fra persone dello stesso sesso devono essere riconosciute in una forma che ne cancelli la discriminazione fondata appunto sull’orientamento sessuale

Il 22 luglio scriveva su la Repubblica il giurista Rodotà (in un articolo di cui non posso riportare il link perché on line è leggibile solo per chi sia iscritto al sito a pagamento e mi limito quindi a quanto ne ho manualmente ricopiato): «I giudici di Strasburgo hanno esplicitamente ricordato le loro precedenti decisioni sul riconoscimento delle unioni civili […]  Su questo punto la sentenza è chiarissima. I silenzi del Governo, la totale disattenzione di fronte ad espliciti inviti rivolti nel 2010 dalla Corte Costituzionale e nel 2013 dalla Corte di Cassazione , l’assoluta inazione del Parlamento hanno determinato una grave violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. […] La decisione della Corte non può essere facilmente aggirata ed è bene ricordare che è stata presa all’unanimità» 

Non dobbiamo dimenticare che la Corte europea agisce a seguito di denunce precise.

Nel caso specifico la vicenda che ha aperto la strada alla sentenza parte dalla denuncia di tre coppie, guidate da Enrico Oliari (Gaylib, associazione di gay liberali e di centrodestra), che, rivoltesi ai comuni di appartenenza, hanno visto negare il loro riconoscimento da parte dell’ente.

Il seguito è noto e perché ne sia chiaro il riferimento trascrivo l’art. 8 della Convenzione, citato da Rodotà:
«Articolo 8   Diritto al rispetto della vita privata e familiare

  1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
    2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui
    »

Quindi oggi, per penalizzare un’unione omossessuale, dovremmo ripristinare la concezione e la prassi praticate quando l’omosessualità era considerata reato (ricordiamo Oscar Wilde? le misure fasciste contro gli omossessuali che sono state anche oggetto di un film con Mastroianni e Sofia Loren?)

In risposta alla sentenza della CEDU, Avvenire (“quotidiano di ispirazione cattolica” come dice la testata) pubblica numerosi articoli con cui nega che alla sentenza di Strasburgo consegua di necessità il riconoscimento del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Non è una gran scoperta e neppure esclusiva ma Avvenire non si ferma qui e, nel timore di un ‘cedimento’ del governo italiano alla sentenza europea, si erge a paladino dell’autonomia del parlamento nei confronti del governo stesso. Evidentemente in questo contesto conta di più sulla propria possibile influenza  sul parlamento che sul governo. Ricopio, un po’ stupefatta, un passo dell’articolo di Avvenire (che si può leggere integralmente con il link riportato sotto)

23 luglio Unioni civili, chi è che alle Camere intima di «obbedire»?

«Di questi tempi, per molti, maternità e paternità hanno confini piuttosto labili. Sarà bene chiarire, però, di chi è ‘figlia’ la proposta di legge sulle unioni di fatto, il cosiddetto ‘Ddl Cirinnà’. Se nasce da un’iniziativa parlamentare o da una precisa volontà del governo.
Perché negli ultimi giorni la situazione si è fatta assai confusa e foriera di rischi, forse anche per la tenuta del quadro politico, certo per il libero e democratico esercizio dell’attività legislativa. Con il ministro dei Rapporti con il Parlamento che prende l’impegno ad approvare la legge entro l’anno». 

Che c’entra la chiesa cattolica nei rapporti politico istituzionali e che mettono in relazione governo e parlamento fino ad intervenire nell’agenda delle scadenze di discussioni di leggi? Non sentivamo da molti anni un  linguaggio così aggressivo e grossolano che meriterebbe per sé un’analisi, ma lasciamo perdere e veniamo all’argomento che per questo blog da molti anni è veramente centrale e dirimente. 

I diritti dei senza voce  – se nasce in Italia un figlio di sans papier  

Il 22 luglio Avvenire pubblicava un ampio editoriale del giurista Carlo Cardia intitolato ”Il bene decisivo è quello dei figli – I seri diritti da difendere”  (che si può leggere integralmente dal link riportato sotto) che riprende la tesi della non esclusività del matrimonio come scelta legislativa dovuta.

E in conclusione così annota a proposito di questo ‘bene decisivo’ «  se ne deve discutere, guardando alla realtà. Una società che nega al bambino che nasce il calore del corpo e dell’abbraccio della madre, perché in casa ci sono due padri, o nega programmaticamente la presenza e la sicurezza della figura paterna, è una società malata, che emargina la maternità e la paternità a un ruolo secondario nella vita delle persone, che viola quel diritto alla doppia genitorialità che è la culla di tutti i diritti, la base per una crescita armonica della personalità, il presupposto per poter fruire di tanti altri diritti che la società del Novecento ha riconosciuto quando ha combattuto contro tutti i totalitarismi e tutti gli egoismi.

Stiamo parlando di un argomento che investe la vita intera della persona che nasce, che ha bisogno di tutto, e alla quale non si vuole dare niente, negandogli la madre o il padre. Si tratta di un tema cruciale per il futuro della società, che non può essere affrontato in un orizzonte ideologico, o di sperimentazione antropologica sulle generazioni future, ma attraverso un dibattito al quale dia il proprio contributo ciascuna di quelle tradizioni culturali e religiose che hanno favorito una storia più dolce dell’Italia rispetto ad altri Paesi, che l’hanno resa terra e fonte di un umanesimo che non può rinnegare le proprie basi fondamentali. Trovare la scusa, oggi di una sentenza, domani di un’altra, anche se estranee al tema specifico, per spingere una riforma legislativa verso sponde estremiste, può sembrare vantaggioso. Ma è più serio e proficuo discutere e impegnarsi per tutelare i diritti dei minori che chiedono alla società di poter conservare un solo grande bene: il diritto di avere un papà e una mamma come tutti i bambini del mondo, di qualunque latitudine, colore, religione, siano».

Cercando di riassumerne la tesi fondamentale, Cardia (in un editoriale non in un articolo delle pagine culturali o altro luogo meno impegnativo per la testata che lo ha ospitato) sembra equiparare il riconoscimento di figli di coppie omossessuali  (anche nella forma dell’adozione del figlio del compagno o della compagna) a una sottrazione di bambini alla genitorialità eterosessuale. Quando –in anni ormai molto lontani – mi interessavo alla modifica della legge sull’adozione tante ne ho sentite per giustificare allora la permanenza di bambini negli istituti ma questa trovata rappresenta veramente una sconcertante novità.
Non voglio dimenticare che la legge del 1983 aprì la strada alla cultura che si esprime nella legge 176/1991, ratifica della Convenzione di New Your sui diritti del minore (20 novembre 1989), affermando, per la prima volta in Italia, che ‘Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia’ dove, per propria famiglia, si intende anche quella adottiva.

(Per una breve storia delle norme in questioni si veda il link: per un cenno alla storia dei diritti del minore).

E finalmente il ‘capro espiatorio’

Non posso ignorare la scelta di un linguaggio emotivo che si riscontra nell’editoriale del 22 luglio. Sembra fatto per confondere le idee, già precarie, di tanta opinione pubblica che, non sentendosi più legittimata da una qualche evoluzione nella coscienza collettiva, alla ‘liberatoria’ volgarità punitiva del linguaggio stile Salvini, pure vuole continuare ad esprimere la propria distanza dai ‘diversi per identità sessuale’. Questo linguaggio teneramente emotivo vorrebbe indurci ad assumere la certezza di una chiesa madre e protettiva – anche nei silenzi omissivi e mirati a una precisa categoria – come madre e protettiva sarebbe la società  che a tale chiesa si conformi. Ma non è così.
C’è una pubblica opinione impegnata a prendere le distanze dall’affermazione di diritti in termini di uguaglianza e sembra che a questa appartenga anche l’opinione dei vescovi italiani nella loro omissiva scelta di ignorare chi, per essere figlio di migranti irregolari, non ha diritto al certificato di nascita (si veda link relativo del 9 giugno).
Non mi si dica che è questione di leggi e che sulla formulazione delle leggi i vescovi, rispettosi della laicità dello stato, non vogliono intervenire, pur mantenendo legittimamente fermo il loro diritto ad esprimere un giudizio.
Non io, ma le rabbiose, recenti pagine di Avvenire li smentiscono.
Essere buoni e accoglienti va bene ma, a propria garanzia, è meglio assicurarsi una possibile deroga. E se è in legge tanto meglio.
E’ una deroga che si sente esprimere in una formula ripetuta e diffusa che ecumenicamente unisce credenti e non, laici e laicisti, cristiani cattolici e d’altre chiese anch’esse silenti: ‘Io non sono razzista ma…”
E se c’è bisogno di tener ferma una rassicurante deroga quale miglior oggetto d’uso di bambini indifesi? Se si parla di donne queste insorgono (ah! il femminismo!), se si parla di omossessuali si uniscono e si coalizzano nella giusta difesa della propria identità, se si parla di migranti adulti qualcuno ci ricorda che fra loro ci sono i richiedenti asilo che pur di sfuggire alla guerra rischiano di annegare e annegano … ma i neonati no, non possono parlare né alcuno può parlare per loro: sono il silente capro espiatorio perfetto da gettare alla forza invadente del pregiudizio come un osso a un cane. (vedi link relativo)

Eccezioni?

Alcuni parlamentari e senatori hanno presentato due proposte di legge per correggere lo scempio di civiltà voluto nel 2009 (rispettivamente n. 740 camera e 1562 senato, leggibili dal mio link del 9 giugno 2015) e, infine, recentissimo, il vescovo mons Bruno Forte, segretario speciale dell’assemblea dei vescovi sulla famiglia, ha ripreso correttamente la questione.
Se vogliamo conoscere le sue parole non le troviamo però nelle roventi pagine di Avvenire ma ne Il Sole 24 ore del 28 giugno scorso (il testo è riportato nel mio link datato 29 giugno) ll prossimo mese di ottobre si riunirà il sinodo sulla famiglia. Spero che non ne escano ancora una volta bambini indicati (o taciuti, ma è lo stesso) per essere senza famiglia –capri espiatori per la sicurezza delle perfidie del comune buon senso che, se lo desidera,  può giovarsi del conforto di vescovili autorità. 

Link ai documenti citati 

– LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l176-91.htm

– come un osso a un cane – 18 giugno 2015
https://diariealtro.it/?p=3835

 

24 Luglio 2015Permalink

17 luglio 2015 – L’improbabile geografia esclusiva del sindaco di Alassio

Ricevo il testo di un’ordinanza del sindaco di Alassio che risale al primo luglio che allego e di cui ricopio, poche righe più avanti, la parte dispositiva. Credo che, per capire come un sindaco possa arrivare ad emettere un’ordinanza in cui viene affermato il fondamento razzista di una discriminazione, sia opportuno ripercorrere una storia che forse avrebbe prodotto effetti meno devastanti se qualche soggetto ritenuto autorevole se ne fosse interessato fin dall’inizio, quando nel 2009 fu approvato il ‘pacchetto sicurezza’ (legge 94). Lo faccio nella consapevolezza che quello che io posso proporre documentandolo è solo un filone di una vicenda più ampia ma è bene osservare le cose cercando di capirle punto per punto. Altri, che abbiano seguito altri filoni, ne parlino!
E così leggiamo ciò che il sindaco di Alassio

ORDINA:

«il divieto a persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive e trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale»  allegato1435748608 ALASSIO

A tanto si sono opposte una serie di organizzazioni  Cgil, Arci, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Terre des Hommes, Avvocato di Strada, Asgi, Comunità di San Benedetto, Campagna LasciateCIEntrare, Simm, in nome delle quali un’avvocata di Genova ha presentato una segnalazione al governativo Ufficio Nazionale  Anti discriminazioni Razziali (Largo Chigi, 19  00187 – Roma) (mi riservo di pubblicare in seguito il testo interessante della segnalazione).

Ora mi limito a una domanda: come si è potuti arrivare a un’ordinanza sindacale che discrimina le persone per provenienza geografica e – soprattutto – fonda la discriminazione su un improbabile documento sanitario? E sarei molto curiosa di sapere perché nordamericani, australiani (non comunitari) ed europei (comunitari) non possano essere senza fissa dimora e ‘a rischio di malattie infettive e trasmissibili’. Ma non esageriamo; restiamo al testo com’è per cercar di capire come a tanto  si è arrivati e come, finalmente, si riscontri una civile opposizione.

Una squallida storia che ci si ostina ad ignorare.

Nel 2009, prima che fosse approvato il pacchetto sicurezza , si tentò di introdurre un emendamento  in una norma che per emendamenti  procede. Si sarebbe dovuto cancellare il comma 5 dell’art. 35 (che è invece ancora in vigore) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Il comma 5, che trascrivo di seguito, faceva parte del testo unico a seguito della legge 6 marzo 1998, n. 40, la cd Turco Napolitano che , per questo aspetto, non era stata modificata neppure dalla successiva Bossi Fini  (2002/189). La proposta di cancellazione determinò un forte impegno dell’Ordine dei Medici (nazionale e nelle sedi provinciali) e del personale sanitario in genere, indisponibile a farsi spia e il comma 5 restò in vigore.

Diceva e dice il comma 5 dell’art. 35 del Testo Unico citato sopra: «L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano». Per leggere correttamente questo comma non dobbiamo dimenticare il precedente comma 3 che afferma: «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché’ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”. Segue l’elenco della tipologia degli interventi assicurati a chi sia privo di permesso di soggiorno.

Neonati e giullari.

Tutta questa storia l’ho raccontata in un articolo nel mese di marzo del 2011, pubblicandola nel mensile il Gallo di Genova che, ricopiato nel mio blog, si può leggere anche da qui.

Se un lavoro accorto, intenso, ragionevole e convinto dell’ordine dei medici e di varie organizzazioni legate alla sanità era riuscito a salvare il comma 5 riportato sopra, era rimasta nel dannato pacchetto una norma altrettanto grave che avrebbe dovuto trovare il dissenso della società civile invece del tutto indifferente, spudoratamente beffarda che fosse o biascicante non so che. Si trattava della lettera g del comma 22 dell’articolo 1 che, decodificato nella sua criptica formulazione, afferma che per accedere alla registrazione degli atti di stato civile è necessario presentare il permesso di soggiorno, che non è invece richiesto, ad esempio, per “l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo”. Quindi per dichiarare la nascita dei propri figli (e assicurare loro un’esistenza giuridicamente riconosciuta) e per sposarsi è necessario disporre del permesso di soggiorno, invece, per entrare in Italia a temporaneo divertimento dei residenti, no. Il ministro dell’Interno del IV governo Berlusconi (tale Maroni) sapeva bene che si possono penalizzare neonati che non interessano a nessuno ma non i giullari; ‘sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re’ cantava qualcuno che aveva capito.

Quando mi fu offerta l’opportunità di scriverne su Il Gallo (e sono sempre grata al suo direttore) me ne occupavo da due anni e mi ero con orrore resa conto che nessuno voleva saperne e che avevo bisogno di un punto fermo per non essere in seguito accusata di aver inventato tutto. La mia fiducia nella competenza democratica degli italiani in genere e degli autoctoni in particolare era arrivata allo zero, soprattutto se si trattasse di soggetti ‘buoni’ e pensavo ormai alla scrittura come documentata necessaria difesa a futura memoria.

Come un osso a un cane

Nel mese di luglio del 2011 la Corte Costituzionale modificava il codice civile, cancellandone la norma introdotta a seguito del pacchetto sicurezza decidendo ci si potesse sposare senza presentare il permesso di soggiorno. Anche questa vicenda si può leggere da qui

Quindi:- esclusa  fin dall’inizio la funzione di spionaggio sanitario e salvati i matrimoni – la penalizzazione esplicita e implacabile restava per i neonati che non hanno titolo a chiedere alcunché alla Corte Costituzionale, né lo hanno i loro terrorizzati genitori. La soluzione del loro caso sarebbe politica o meglio legislativa e, se intervenisse, ci ridarebbe un po’ di quella dignità che abbiamo buttato nel pattume ovunque presente.

L’on Maroni e i suoi complici –potenti o solo silenti- sapevano bene che mantenendo una simile norma rafforzavano le certezze della cultura che la Lega ormai aveva diffuso (e che ancora diffonde) oltre se stessa e che non avevano quindi prezzi da pagare a un’opinione pubblica ormai convinta alla necessità della paura dello ‘straniero’. E a questa ‘pubblica opinione’ si possono gettare alcuni ben definiti neonati come si getta un osso a un cane che infastidisce per renderlo ‘inoffensivo’.
Infatti anche le associazioni che si proclamano finalizzate alla tutela dei diritti umani potevano, con paciosa viltà, infischiarsene perché solo dal rapporto con adulti visibili e parlanti era ed è loro dato godere dei vantaggi del consenso che appaga e, a volte, paga.
I parlamentari così potevano – e possono- soddisfarsi delle proposte di legge presentate per rimediare allo scempio senza oneri di spesa, non impegnandosi a farle discutere e approvare

.Non torno a raccontare questa storia ampiamente e reiteratamente riportata nel mio blog dove faccio memoria anche dei pochi che se ne sono occupati da persone adulte, consapevoli e civili. Anche questo aspetto è ripreso nel blog il 9 giugno

Confortando il sindaco di Alassio

E così arriviamo alla grottesca ordinanza del sindaco di Alassio che sostanzialmente chiude il cerchio. Il signor sindaco è certamente consapevole di ciò che affermano anche  i rapporti del gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC). Esiste infatti una circolare che, affiancata al pacchetto sicurezza, consentirebbe ciò che la legge nega se, invece di risolvere il più semplice dei problemi, non creasse dubbi agli uffici, Probabilmente consapevole della possibilità che tali dubbi possano essere risolti nel peggiore dei modi e del silenzio dell’opinione pubblica il sindaco ha riaperto il cerchio ed è tornato alla norma originaria, negata nel 2009: le condizioni di salute vengano accertate per espellere! I neonati come strumenti di espulsione dei genitori sono stati e sono un ripiego. Manteniamolo, ma torniamo a pensare in grande. Sappiamo che la società, altrimenti civile, accetta e tace.

17 Luglio 2015Permalink

20 giugno 2015 – Casa mia è la bocca di uno squalo

Questa mattina ho trovato casualmente i versi di una poetessa nata in Kenya da genitori somali ed emigrata ancora piccola in Gran Bretagna. Li ho pubblicati così come li avevo trovati, a frammenti, impegnandomi a una ricerca del testo completo. Ho continuato quasi con furia perché ritengo che la poesia abbia capacità di sintesi fulminee e imperdibili e che la scrittura sia fondamentale nella costruzione della storia. E’ difficile confrontare ‘Casa’ di Warsan Shire con gli squallidi proclami di chi ha costruito abilmente paura fino a diffondere la viltà che gli appartiene e la smemoratezza della propria storia. Non lo volevo fare e poi mi sono detta che se gli eventi dei nostri giorni diventeranno, non so quando, memoria anche questi versi potranno essere una delle guide per capire, come lo è stato ed è ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi che ci ha concesso di conoscere un tempo oscuro del nostro passato e non ci permette di rimuoverlo. Ringrazio Walter Tomada che mi ha segnalato, commentando il mio blog senza ricorrere alla pigra banalità del ‘mi piace’, la nota e la traduzione che segue..  

Warsan Shire

Articolo di Eleonora Terrile, blogger accreditata nel 2010 per il Festival del settimanale Internazionale a Ferrara, leggibile anche da qui.

Il giornalista Tiziano Terzani, durante una delle sue ultime interviste, disse che gli piaceva immaginare una “Congiura dei Poeti”, un piccolo gruppo di persone che si preparasse a prendere in mano e a ribaltare le sorti del mondo. Perché i poeti? Perché “Solo chi lascia volare il cuore è capace di pensare diversamente”. Ascoltando e, soprattutto, sentendo la poetessa Warsan Shire durante la performance “La Diaspora in versi”, mi sono tornate in mente le parole di Terzani. Ora sogno anche io una “Congiura dei Poeti” e vorrei vederla nascere da questa giovane donna.

La poetessa Warsan Shire è nata nel 1988 in Kenya da genitori somali in fuga dalla guerra civile. Arrivata a Londra a sei mesi è cresciuta là, entrando poi a far parte del movimento letterario dei “Black British Poets” e vincendo diversi premi letterari alle “Slam Competitions”. Con i suoi versi dà voce ai rifugiati, agli immigrati, ai respinti, ai tanti uomini, donne e bambini in fuga e alla ricerca della salvezza, di un posto qualsiasi più sicuro di una casa che è “la bocca di uno squalo, la canna di un fucile”. Il 2 Ottobre, al Festival di Internazionale a Ferrara, Warsan Shire e la traduttrice delle sue poesie Paola Splendore hanno recitato in inglese e in italiano “La Diaspora in versi”. Fra le poesie: Casa; La Central Line è rossa, la Circle Line è gialla; La Bocca di Maymuun; Domande a Miriam; Piccola Zia.

Parti del componimento poetico sono stati letti (in altra traduzione) durante l’omelia del card. Antonio Maria Vegliò alla veglia di preghiera “Morire di speranza” organizzata dalla Comunità di S. Egidio.

In una Santa Maria in Trastevere piena all’inverosimile, mentre risuonano i canti della comunità etiope e di quella siriaca, una grande croce fatta con il legno delle barche naufragate al largo di Lampedusa, attraversa la navata e viene collocata sull’altare.

Inizia così la preghiera “Morire di speranza”, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio insieme al Pontificio Consiglio per i Migranti e i Rifugiati e un folto gruppo di associazioni cattoliche e di diverse denominazioni cristiane.

Quando si leggono i nomi di coloro che hanno perso la vita – e quanti sono i bambini tra di loro- in tanti si alzano silenziosamente dai banchi per andare ad accendere una candela. Tra il popolo ci sono anche i parenti di alcune delle vittime. E’ un momento di intensa commozione.

Segue il testo dell’omelia, leggibile anche da qui.

E infine la poesia di Warsan Shire

CASA  (traduzione di Paola Splendore)

Nessuno lascia la casa a meno che
la casa non sia la bocca di uno squalo

scappi al confine solo
quando vedi tutti gli altri scappare
i tuoi vicini corrono più veloci di te
il fiato insanguinato in gola
il ragazzo con cui sei andata a scuola
che ti baciava follemente dietro la fabbrica di lattine
tiene in mano una pistola più grande del suo corpo
lasci la casa solo
quando la casa non ti lascia più stare

Nessuno lascia la casa a meno che la casa non ti cacci
fuoco sotto i piedi
sangue caldo in pancia

qualcosa che non avresti mai pensato di fare
finché la falce non ti ha segnato il collo
di minacce
e anche allora continui a mormorare l’inno nazionale
sotto il respiro/a mezza bocca
solo quando hai strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto
singhiozzando a ogni boccone di carta
ti sei resa conto che non saresti più tornata.

devi capire
che nessuno mette i figli su una barca
a meno che l’acqua non sia più sicura della terra
nessuno si brucia i palmi
sotto i treni
sotto le carrozze
nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion
nutrendosi di carta di giornale a meno che le miglia percorse
non siano più di un semplice viaggio

nessuno striscia sotto i reticolati
nessuno vuole essere picchiato
compatito
nessuno sceglie campi di rifugiati
o perquisizioni a nudo che ti lasciano
il corpo dolorante

né la prigione
perché la prigione è più sicura
di una città che brucia
e un secondino
nella notte
è meglio di un camion pieno
di uomini che assomigliano a tuo padre

nessuno ce la può fare
nessuno può sopportarlo
nessuna pelle può essere tanto resistente

II

andatevene a casa neri
rifugiati
sporchi immigrati
richiedenti asilo
che prosciugano il nostro paese
negri con le mani tese
e odori sconosciuti
selvaggi
hanno distrutto il loro paese e ora vogliono
distruggere il nostro

come fate a scrollarvi di dosso
le parole
gli sguardi malevoli

forse perché il colpo è meno forte
di un arto strappato
o le parole sono meno dure
di quattordici uomini
tra le cosce
perché gli insulti sono più facili
da mandare giù
delle macerie
delle ossa
del corpo di tuo figlio
fatto a pezzi.

voglio tornare a casa,
ma casa mia è la bocca di uno squalo
casa mia è la canna di un fucile
e nessuno lascerebbe la casa
a meno che non sia la casa a spingerti verso il mare
a meno che non sia la casa a dirti
di affrettare il passo
lasciarti dietro i vestiti
strisciare nel deserto
attraversare gli oceani

annega
salvati
fai la fame
chiedi l’elemosina
dimentica l’orgoglio
è più importante che tu sopravviva

nessuno se ne va via da casa finché la casa è una voce soffocante
che gli mormora all’orecchio
vattene
scappa lontano adesso
non so più quello che sono
so solo che qualsiasi altro posto
è più sicuro di qua.

20 Giugno 2015Permalink

18 giugno 2015 – Come un osso a un cane

Quella che segue è una pagina che ho tratto dall’ottavo rapporto del Gruppo CRC (di cui molte volte ho scritto). Ho inserito di seguito alcune note che consentono di apprezzare meglio le modalità di presentazione del rapporto che ora propone come conclusione ciò che già sei anni fa auspicavo e che continua ad essere disatteso (si veda la relazione del 9 giugno). Fallito nel 2009 il tentativo di usare medici e operatori sanitari come spie per la segnalazione di chi si presentasse a una struttura sanitaria senza permesso di soggiorno, restava nella legge 94/2009 la lettera g del comma 22 dell’art. 1 che, sottoponendo la registrazione delle dichiarazioni di matrimonio e di nascita alla presentazione del permesso di soggiorno, rendeva inaccessibile il matrimonio e estremamente difficile la dichiarazione di nascita (si veda anche più avanti il distinguo relativo alla circolare n. 19 del 2009) per i sans papier Nel 2011 la Corte Costituzionale cancellava l’ostacolo del permesso di soggiorno per i matrimoni. Restava e resta problematico e pericoloso dichiarare la nascita del proprio figlio. Ci sono due proposte di legge che, se fossero discusse e approvate (non prevedono oneri di spesa), sanerebbero questa devastante situazione. Ma nessuno se ne occupa efficacemente. Alla voracità devastante e spregiudicata della Lega Nord e della cultura diffusa abilmente costruita (senza che l’operazione conoscesse ostacoli nella società civile) sono lasciati i neonati di cui nessuno si occupa perché non assicurano né voti né successo di pubblico. Vengono trattati come un osso gettato alla voracità di un cane perché si distragga e non  ti azzanni.

Gruppo CRC – dal Rapporto n. 8

Capitolo III DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ1. DIRITTO DI REGISTRAZIONE E CITTADINANZA

29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della Raccomandazione n. 40 durante l’Universal Periodic Review, al fine di attuare la L.91/1992 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono in Italia, raccomanda all’Italia:

a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;

   b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;

c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29

Come già riportato nei precedenti Rapporti CRC, l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con Legge n.94/2009, in combinato disposto con gli ex artt.361-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante. Tale obbligo rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio, per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. A questo riguardo si ricorda che, sebbene la Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno specifichi che non è necessario esibire documenti inerenti il soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita e dello stato civile), tale disposizione ha avuto una scarsa pubblicizzazione [1]  , così come è rimasto disatteso il sollecito sopra riportato del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, affinché l’Italia intraprenda una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dallo status giuridico dei genitori.

Rispetto al reato di ingresso e soggiorno illegale, tuttavia, si segnala l’approvazione della legge delega del 28 aprile 2014, n. 672, che prevede l’abolizione del reato di ingresso illecito in Italia, ma continua a mantenere in vigore l’arresto per i cittadini stranieri qualora rientrino nel nostro Paese dopo un provvedimento di espulsione o violino altre disposizioni, come ad esempio l’obbligo di firma in Questura.

La Fondazione Ismu ha stimato che al 1° gennaio 20143 la componente irregolare è ai minimi storici, il 6% del totale, pari a circa 300 mila unità. Tuttavia non si può escludere che tra gli immigrati in situazione di irregolarità vi possa essere anche un numero di gestanti che, per paura di essere identificate, potrebbero non richiedere le cure ospedaliere cui avrebbero diritto, né provvedere alla registrazione anagrafica del figlio.

Alla luce di tali considerazioni il Gruppo CRC raccomanda:1. Al Parlamento, una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;

2. Al Parlamento, di approvare entro il 2015 una riforma delle Legge 91/1992 che garantisca percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per i minorenni stranieri nati in Italia e per i minorenni stranieri arrivati nel nostro Paese in tenera età.

Nota 1 Si veda la proposta di legge Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”.

Note esplicative del testo CRC

Le Osservazioni Conclusive indirizzate dal Comitato ONU al Governo italiano nel 2011 in merito all’attuazione della Convenzione (CRC/C/ITA/CO/3-4) sono un utile strumento di lavoro per l’opera di monitoraggio intrapresa dal Gruppo  CRC, in quanto indicano la direzione che il Governo dovrebbe tenere per uniformare la politica e la legislazione interna sull’infanzia e l’adolescenza agli standard richiesti dalla CRC. Per questo motivo all’inizio di ogni paragrafo sono riportate le raccomandazioni relative alla tematica trattata.

Nota bene: alla fine di ogni paragrafo sono inserite le raccomandazioni che il Gruppo CRC rivolge alle istituzioni competenti. In bordeaux le raccomandazioni reiterate dagli anni precedenti e non ancora attuate.

WHO’s WHO

Seguono informazioni tratte dalle prime pagine del rapporto dove fra le 80 associazioni firmatarie del rapporto, coordinate da Save the Children Italia, si trovano anche il  Comitato italiano per l’Unicef Onlus e la Caritas Italiana. Organizzazioni rispettate e attive firmano l rapporto, come 80 altre associazioni ma non sprecano le loro energie per neonati che non sanno farsi utili, neppure come immagine.

Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza cui il gruppo CRC presenta il proprio annuale rapporto verifica i progressi compiuti dagli Stati che hanno ratificato la CRC nell’attuazione dei diritti in essa sanciti, attraverso la presentazione e relativa discussione a Ginevra di Rapporti periodici governativi e dei Rapporti Supplementari delle Ong.

CRC  Acronimo di Convention on the Rights of the Child la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo», ma nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente «Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».

Maggiori informazioni su www.gruppocrc.net

 

18 Giugno 2015Permalink

19 gennaio 2015 – Da Joseph Heller al pacchetto sicurezza, immortalità del paradosso del comma 22

Mostrami il documento che non  hai e, se non ci riesci, tuo figlio non esiste,

Mentre vedo sconsolatamente che si allontana la possibilità di far modificare la norma che – inserita nel ‘pacchetto sicurezza’ – impone la presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione delle nascite, sento la necessità di tornate alle fonti.
2009-2015 – sono sei anni che mi misuro con la norma che ha imposto agli immigrati che non hanno il permesso di soggiorno di presentarlo per poter registrare la nascita dei figli (ovviamente quando avvenga in Italia).
Da qualche anno ho anche la certezza che mi è stata assicurata dal gruppo Convention on the Rights of the Child (si veda la descrizione più recente del gruppo nel mio blog in data 7 dicembre 2014 ) che ci sono donne che partoriscono di nascosto e bambini conseguentemente nascosti per ‘sicurezza’ (movimenti di donne, organizzazioni finalizzate alla tutela dell’infanzia, se ci siete battete un colpettino). Non voglio elencare le decine e decine di citazioni che ne ho proposto, mi limito a suggerire (a chi le voglia leggere) la citazione che ne ho fatto alla Garante Regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

E torno alle prime fonti

Poco dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza i portatori della cultura razzista si sentirono rassicurati e alzarono la testa. Alcuni episodi furono segnalati anche dalla stampa nazionale e ne identificai due in particolare, riportandoli nel mio blog.

san martinoNel primo (22 novembre 2009), il comune di Coccaglio (BS) apriva una campagna  all’insegna del ‘bianco Natale’, trasformato in Natale per bianchi, invitando la popolazione a farsi parte attiva nella cacciata dei clandestini.

L’altro – San Martino dall’argine (Mn) – rafforzava l’idea con un manifesto che ho conservato -e ricopio -ad almeno mia futura memoria (nascere ogni mattina è faticoso, meglio una solida continuità.

 

 

Fra beneficenza e legalità

Nella mia fissazione che le realtà debba essere osservata – e conoscendo i limiti della mia sfera d’osservazione ( non sono una funzionaria delle Nazioni Unite) – ho cominciato a guardarmi attorno e ho via via constatato e riconstatato che

  • l’aspetto legale delle registrazione di nascita non interessa quasi a nessuno salvo a singole persone che, pur appartenendo ad organizzazioni varie, non riescono a coinvolgerle. Per correttezza segnalo come eccezioni le raccomandazioni della SIMM a conclusione dell’ultimo congresso e le considerazioni che si trovano nel sito della Associazioni Studi Giuridici Immigrazione in data 26 agosto 2014. Aggiungo che l’unico organo di stampa che ha riportato a livello locale le relative informazioni è il mensile Ho un sogno. C’è stato poi un articolo nel sito del CIDI e del MoVi e in precedenza un intervento dei giornalisti Canetta e  Pruneddu (tutto in rete) I materiali si trovano – e sono reperibili – nel blog.
  • molte persone (anche con responsabilità politiche e nell’amministrazione locale) confondono la certificazione anagrafica con la cittadinanza e quindi ritengono che, quando passeremo dallo ius sanguinis allo ius soli (cosa che guardano con serena faciloneria) la questione sarà risolta. La mia sconcertata domanda: “Ma dove scrivere e scriverete la cittadinanza, quale che sia e sarà?”, non ha mai avuto risposta.
  • il richiamo alla legge dà fastidio e a quello viene contrapposta una beneficenza operante, spesso presentata come il ‘fare’ contro la mia chiacchiera. Indubbiamente ci sono iniziative positive e rispettabili (ma mi sforzo di non pensare all’uso che si può fare dei ‘senza diritti’ come hanno dimostrato recenti scandali relativi a cooperative) ma il diritto alla registrazione anagrafica appartiene alle persone non è la coloritura del buonismo di chi si chini pietosamente su coloro che ne sono stati  privati

Il punto di partenza -Un articolo di legge beffato  legge 176/1991 – art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Di recente a Milano c’è stato un convegno sulla famiglia (presente il governatore della regione che nel 2009 aveva voluto l’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’). Cerchiamo almeno di essere consapevoli che quella ‘famiglia’ – pur nel sul falsificato modello a una sola tradizionale direzione – è per legge mutilata della presenza di nuovi nati cui l’esserne parte è negato.
E‘ molto significativo il titolo di quel convegno: «Difendere la famiglia per difendere la comunità» dove la difesa dell’istituzione va in parallelo con la negazione (ignorata ma reale) di alcuni figli della medesima famiglia, più soggetta a epurazione che a difesa..
Mi sembra perfettamente in linea con le origini della vicenda, quando il sindaco di un centro lombardo stravolgeva il bianco Natale in natale per bianchi con caccia all’uomo per strada.

Codicillo
Aggiungo il link a un articolo di Repubblica che dà una significativa immagine del clima culturale del convegno lombardo  http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/01/19/news/prete_pedofilo_al_convegno_anti_gay_maroni_prende_le_distanze_presenza_inopportuna-105288666/?ref=HREC1-1

19 Gennaio 2015Permalink

2 gennaio 2015 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 4

Speravo di concludere prima questa miniserie , ma quest’ultima puntata mi ha un po’ tormentato. Comunque le precedenti si trovano nelle tre giornate che collego con link:
15 dicembre  https://diariealtro.it/?p=3501
16 dicembre  https://diariealtro.it/?p=3510
18 dicembre  https://diariealtro.it/?p=3522

L’imperativo categorico (mutilato)

Finalmente sono arrivata a Kant, di cui il  relatore n. 1 nel suo intervento aveva  citato integralmente la seconda formula dell’imperativo categorico «agisci in modo tale da considerare  l’umanità  in te e negli altri, sempre anche come un fine, mai soltanto come mezzo». Non ho nulla da obiettare sull’insieme della relazione anche se non apprezzo le citazioni decontestualizzate che, prese in sé, scatenano di regola non tanto la riflessione quanto l’esplosione dei buoni sentimenti e le fibrillazioni del cosiddetto buon senso che trova belle parole cui aggrapparsi spesso falsificandone il significato. Il mio problema è sorto a relazione conclusa quando ho chiesto ai presenti (relatori e garanti) ragione della loro eventuale soddisfazione per la sottrazione alla legge e la riduzione ad esecuzione di una circolare di un principio fondante la nostra civiltà, la garanzia del certificato di nascita. Per chiarezza premetto, ricordando l’art. 7 della Convention  on the Rights of the Child (in Italia legge 176/1991) ciò che autorevolmente ne dice Geeta Rao Gupta, Vicedirettore dell’UNICEF.  «La registrazione alla nascita è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino. La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione». Il relatore del 10 dicembre, riferendosi alla mia domanda, ha esordito così: «possiamo realizzare questo diritto e questo ideale che ci preme nel momento in cui troviamo una risposta anche a certe paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza»  «Cioè a me interessa portare a casa il risultato». *
Poi, evidentemente per concentrare l’attenzione su un cammino storicamente almeno in parte realizzato, ha segnalato contraddizioni originaria fra i principi della Costituzione degli Stati Uniti e il trattamento di neri e donne. Molto disinvoltamente ha così trasferito il ragionamento dall’esistenza giuridica che il certificato di nascita garantisce a specifici diritti negati a particolari categoria di persone, di cui però non è messa in dubbio l’esistenza, negazioni cui via via la storia ha posto un almeno parziale rimedio promuovendo un cammino verso l’uguaglianza. Ma per iniziare quel cammino negli USA si è dovuta negare la liceità della schiavitù e per farlo si è combattuta una guerra (guerra di secessione 1861-1865).
Il relatore ha fatto però due affermazioni molto gravi e fra loro connesse, a mio parere pericolosamente. Infatti la ricerca del risultato nulla ha a che fare con l’imperativo categorico di Kant alla cui seconda formula ha fatto esplicito riferimento (e questo spero che gli insegnanti presenti lo abbiano chiarito agli studenti al ritorno in classe) e ha subordinato il rispetto di quel diritto alle ‘paure’ di una parte della popolazione.

Kant ci viene ancora in aiuto.

Il nostro, che aveva pubblicato nel 1788 la Critica della ragion Pratica (da cui è stata tratta la formula dell’imperativo categorico citata il 10 dicembre), nel 1793 precisava in un prezioso breve saggio: «Si chiama teoria un complesso di regole anche pratiche, quando queste regole sono pensate come principi generali e si fa, inoltre, astrazione da una quantità di condizioni che pure hanno necessaria influenza sulla loro applicazione. Inversamente non si chiama pratica qualsiasi atto, ma solo quello che attua uno scopo ed è pensato in rapporto a certi principi della condotta rappresentati nella loro generalità» E fra teoria e pratica «deve aggiungersi un atto del giudizio per il quale l’uomo pratico distingue se il caso cade o non sotto la regola». **
Secondo il nostro relatore 1 quindi quell’atto di giudizio per cui dovremmo chiederci se la teoria, quale espressa nella funzione che attribuiamo al certificato di nascita deve realizzarsi per tutti gli esseri umani o solo per una parte di loro (grande o piccola che sia), ha un limite quantitativo: «Allora se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che è»

Strategie
Già perché  «Si pone il problema delle strategie. Allora le strategie richiedono di trovare modi di crescita culturale perché noi dobbiamo far sì che i principi e i diritti siano sentiti come significativi per tutta la popolazione. Faccio un esempio. Noi dobbiamo lottare perché indipendentemente da chi è tuo padre o da quelli che sono i […] di tuo padre  un bambino appena nato andrebbe riconosciuto. Ma possiamo realizzare questo diritto e questo ideale che ci preme nel momento in cui troviamo una risposta anche a certe paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza. Cioè a me interessa portare a casa il risultato». Come volevasi dimostrare, mi avevano insegnato a scrivere a conclusione della dimostrazione di un teorema, solo che l’obiettivo di ‘portare a casa un risultato’ è estraneo alla pura formalità dell’imperativo categorico e va considerato su altro piano..

Restiamo quindi al rapporto teoria – pratica .
Teoria: l’art. 7 della Convention (e conseguentemente della legge 176)
Art. 7 . Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
Pratica:  la lettera g del comma 22 dell’art 1 della legge 94/2009 che contraddice la generalità dell’art. 7
Domanda per pronunciare un giudizio:  Cade o no la limitazione imposta nel 2009 sotto la regola della teoria come espressa nell’art. 7 della legge 176/1991?

Il prezzo delle strategie
Articolo meglio la domanda retorica scritta sopra: la strumentalizzazione che la pratica impone quando subordina il diritto di un soggetto debole alle paure di una parte ‘forte’ della popolazione cade sotto la regola della teoria affermata nell’art. 7? Sia chiaro che blandire questa parte (che si è imposta nel 2009) nel caso specifico significa negare il riconoscimento dell’identità e dell’esistenza di un bambino.
Evidentemente c’è chi se la sente.

NOTE *  Chi volesse leggere integralmente la risposta del relatore1 potrà trovarla nel mio post del 15 dicembre nel capitoletto ‘Illusa da giovane, scema da vecchia’
** Sopra il detto comune: «Questo può essere giustificato in teoria, ma non vale per la pratica».

2 Gennaio 2015Permalink

25 dicembre 2014 – Due notizie natalizie o forse no.

Prima notizia – E dopo il rinvio attendiamo il giudizio

http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/12/24/news/insulti_razzisti_all_ex_ministro_kyenge_a_milano_chiesto_il_processo_per_i_leghisti_borghezio_e_boso-103666308/?ref=HREC1-11

da La Repubblica 24 dicembre

“Insulti razzisti all’ex ministro Kyenge”, chiesto il processo per i leghisti Borghezio e Boso

I due politici sotto inchiesta a Milano per aver propagandato “idee fondate sull’odio razziale ed etnico”. Fra le frasi incriminate; “Gli africani appartengono a un’etnia molto diversa dalla nostra”

Il procuratore aggiunto milanese Maurizio Romanelli ha chiesto il rinvio a giudizio per l’europarlamentare leghista Mario Borghezio e per Erminio Boso, ex senatore del Carroccio, indagati per aver propagandato “idee fondate sull’odio razziale ed etnico” in relazione ad alcune frasi pronunciate contro l’ex ministro dell’Integrazione Cecile Kyenge alla trasmissione di Radio24 La Zanzara. Borghezio, intervistato il 29 aprile 2013 sulla nomina di Kyenge, aveva detto fra le altre cose che “gli africani sono africani e appartengono a un’etnia molto diversa dalla nostra”. E ancora: “Non siamo congolesi, abbiamo un diritto ultramillenario” e “Kyenge fa il medico, gli abbiamo dato un posto in una Asl che è stato tolto a qualche medico italiano”. Frasi finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Milano, così come quelle pronunciate da Boso, intervistato qualche giorno dopo. Sempre parlando di Kyenge, Boso aveva affermato che l’allora ministro doveva “rimanere a casa sua, in Congo”, definendola “un’estranea a casa mia”. Poi aveva ammesso di essere “razzista”. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata dal procuratore aggiunto Romanelli, che lo scorso 22 ottobre chiuso le indagini preliminari, vengono individuate come persone offese l’ex ministro e la presidenza del consiglio dei ministri. Borghezio e Boso sono accusati di discriminazione razziale in base alla legge 85 del 2006.

Seconda notizia – Gesù bambino come arma impropria

da www.ildialogo.org http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/scuola/notizie_1419426783.htm

ANPI Sicilia condanna il grave “connubio” tra strutture scolastiche in provincia di Ragusa e un’organizzazione politica dell’estrema destra di ANPI SICILIA

Gravissimo e fortemente inquietante l’evento che si è verificato pochi giorni addietro a Scicli e Modica.

Giorno 21 dicembre, come riportato da organi di informazione locali, “Presidi e dirigenti scolastici di alcune scuole dei due comuni hanno accolto rappresentanti di Forza Nuova per la consegna di 2500 “ bambin Gesù” da distribuire agli alunni”. Compreso l’Istituto comprensivo Poidomani di Modica. Un fatto incredibile che lede i principi fondamentali, normativi e regolamenti che disciplinano la missione, e i codici comportamentali di organismi pubblici. A maggior ragione se trattasi di strutture scolastiche che svolgono l’inderogabile ruolo di fondamentale formazione delle giovani coscienze in assoluto rispetto ed insegnamento dei valori civili e democratici comandati dalla Costituzione. Ancor più non si possono accettare regali da chi non ossequia nella propria pratica quotidiana i Valori costituzionali e il percorso di nascita della nostra Repubblica nata dalla lotta al nazi-fascismo, compreso in particolare il rispetto dei migranti, dei diseredati che sfuggendo a dittature e a guerre cercano solidarietà e diritto d’asilo. Così come categoricamente imposti dall’art. 10 e 3 della nostra Costituzione che proclamano accoglienza e rigettano qualsiasi forma di discriminazione e di razzismo. La succitata struttura politica, in molti casi verificatosi nell’ambito nazionale, compreso nell’area ragusana con la manifestazione organizzata a Pozzallo il 16 novembre dello scorso anno, ha assunto atti e proclami diametralmente divergenti. Si evidenzia, inoltre, che nella cultura della religione cattolica il “ bambin Gesù” è rappresentazione di fratellanza, solidarietà e rispetto per tutti gli esseri umani. Ben altro che la lotta ad altri, donne, bambini e uomini. L’ ANPI SICILIA con la massima urgenza opererà nei riguardi degli Organi scolastici ed istituzionali interessati tutti gli interventi necessari di chiarificazione e condanna.
Palermo, 23 dicembre 2014

Nota mia

Lo stile della comunicazione dell’ANPI Sicilia non mi piace. Avrei preferito ricordassero la Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  che dal 1991 in Italia è legge (n.176). Però la notizia è importante. Probabilmente segna l’avvio della penetrazione della cultura della lega Nord nel Sud come voluto da M. Salvini.

 

25 Dicembre 2014Permalink

18 dicembre 2014 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 3

 Prima di passare a Kant un po’ di storia.

Il parlamento italiano legiferava nella sua XVI legislatura.

Era precisamente il 2 agosto 2010, un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza e la notifica della circolare che precipitosamente, per la registrazione delle nascite, lo contraddiceva mantenendolo in vigore e un allora deputato interrogava: LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che:

in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;

questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese,

in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;

in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;

con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;

al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;

a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -:

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare.

Passavano altri sei mesi e l’interrogazione riceveva risposta

All’Interrogazione 4-08314 presentata da    LEOLUCA ORLANDO
Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «  fittizi  »   o di   «  comodo  »  .

È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.

Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.

Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico. (Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011    nell’allegato B della seduta n. 426)

Da parte mia la riportavo integralmente nell’articolo pubblicato in data 15 marzo 2011 dal mensile ‘Il Gallo’. Si può leggere anche da qui 

Passavano altri nove mesi (una gravidanza!) e il 7 novembre 2011 l’allora deputato  Orlando presentava la proposta di legge n.4756 

Proposta di legge: LEOLUCA ORLANDO: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (4756)

Non ne riporto il testo perché è identico a quello della pdl 740 che ho trascritto nel mio blog il 17 giugno 2013 e poi citato non so più quante volte.

Il parlamento italiano legifera anche nella XVII legislatura

La ripresentazione della pdl si era resa necessaria perché il 22 dicembre 2012 – a seguito delle dimissioni del governo Monti – il Presidente della Repubblica aveva sciolto le camere e si era andati a nuove elezioni. Iniziava così la XVII legislatura (15 marzo 2013). Durante il governo Letta (28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014) veniva presentata la pdl 740.
Si può leggere anche da qui

Il 22 febbraio 2014 entrava in carica il governo Renzi (sessantatreesimo Governo della Repubblica Italiana
) e l’11 settembre veniva presentato in Senato il ddl 1562: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione”.
La bella relazione che ne spiega il contenuto si può leggere nel mio blog in data 24 ottobre 2014. In quella pagina si trova anche il link per il testo, identico nell’obiettivo alla pdl 740 ma più ampiamente articolato. 

Tutta questa spiegazione avrebbe un che di ridicolo se non fosse in atto una specie di damnatio memoriae per cui su questo argomento molti sembrano svegliarsi ogni mattina segnalandone la novità se non  l’azzardo di fronte a un’opinione pubblica culturalmente impreparata (come è accaduto nella sede degli uffici udinesi della regione il 10 dicembre). La vicenda però ha anche un altro significativo risvolto perché

Questo matrimonio non s’ha da fare
L’allora sottosegretario Davicoper spiegare una circolare che imponeva un comportamento contrario a quello previsto dalla legge – aveva precisato all’on Leoluca Orlando che ciò che si voleva impedire non era l’iscrizione dei nuovi nati nei registri dello stato civile, interdizione – diceva con indecente improntitudine –  che “andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”.
Si voleva bensì verificare la “regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «fittizi» o di «comodo»  “.

A realizzare tale scopo provvedeva ormai il codice civile che, all’art 116 prescriveva: “Matrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.)”. Inoltre, a seguito del comma 15 dell’art. 1 della legge 94/2009, aveva aggiunto il seguente comma: “All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»”.

Per chiarezza e prudenza sono andata a verificare i contenuti deli articoli citati di cui riporto i titoli e il testo essenziale, facilmente verificabile
– Art. 85  Interdizione per infermità di mente Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
– Art. 86 Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
– Art. 87.Parentela, affinità, adozione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
– Art. 88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
– Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio

Correva l’anno 2009

e in Sicilia una coppia mista (lei italiana lui marocchino) aveva deciso di contrarre matrimonio. Ne riporto la storia dalla sentenza 245/2011della Corte Costituzionale, leggibile da qui.
Il giudice a quo di cui si legge nella sentenza è il magistrato che aveva bloccato il decreto di espulsione comminato al fidanzato marocchino che, per contrarre matrimonio, aveva scoperto l’irregolarità della sua presenza in Italia:

“Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.

1.2.— Tanto premesso in fatto, il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, giacché essa contrasterebbe:

con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;

con l’art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;

con l’art. 31 Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;

con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”.

 

La conclusione della sentenza dell’Alta Corte che si può leggere anche da qui: www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

La mia conclusione è una domanda che articolo in tre punti

I signori che ho ascoltato il 10 dicembre mi hanno fatto sapere che“se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che è”
E ancora: “se tu i diritti li imponi dall’alto e non c’è una comunità, un terreno che li riconosce e li implementa faremo un buco nell’acqua”. Si sentono codesti signori di dire all’Alta Corte che ha fatto un buco nell’acqua per non aver verificato la accettabilità della sua decisione con preventivo sondaggio? E se un sindaco di fede lego-razzista si rifiutasse di celebrare un matrimonio di cui uno dei due contraenti sia (come loro dicono) un clandestino – è già accaduto – che fare? Prevale la legge o la ‘sensibilità’ collettiva?

  1. Perché il Parlamento non approva le proposte di legge che consentirebbero il certificato di nascita ai nuovi nati in Italia (sia jus sanguinis o soli, la cittadinanza deve comunque essere registrata da qualche parte) facendo uso degli stessi argomenti con cui la Corte Costituzionale ha riscattato il diritto a sposarsi? Stiano tranquilli e continuino pure così: anche il Sinodo sulla famiglia dell’autorevole chiesa cattolica si è con paciosa autorevolezza disinteressato dei bambini cui è negato il certificato di nascita e non parliamo quindi delle aggregazioni politiche (si dicano partiti o movimenti) e delle associazioni che da anni ci raccontano di essere finalizzate a sostenere i diritti dei migranti, mentre non si accorgono di aver umiliato la propria dignità di cittadini proni a una norma razzista.
  2. Ho letto nei quotidiani del 1938 le cronache relative all’inizio dell’anno scolastico e –trovando descrizioni di insegnanti, direttori didattici, presidi e ispettori scolastici – che se ne stavano in piedi perché in ginocchio il saluto romano in cui si impegnavano sarebbe stato incongruo, ho sghignazzato. Elogiavano senza riserve la cacciata degli insegnanti e degli studenti dalla scuola, pronti ad affrontare gioiosamente le loro classi mutilate. Ho sghignazzato. Chi sghignazzerà di me fra 76 anni? e che ne sarà stato della vita di quei bambini cui dal 2009 neghiamo il diritto di esistere? 
18 Dicembre 2014Permalink