20 luglio 2017 – Da Ilham alla CEI

Sventolando lo ius soli come una minaccia
Ogni volta che scrivo delle Disposizioni in materia di cittadinanza (senato ddl 2092) aggiungo “cd ius soli” rovesciando la vulgata corrente che con questa semplificazione linguistica diffonde una informazione falsa.
Infatti lo ius soli – il diritto ad avere automaticamente la cittadinanza del paese in cui si nasce – esiste solo negli USA e in Brasile.
Da noi il principio che informa la legge sulla cittadinanza in vigore (n.91/1992) è lo ius sanguinis che – sia pur temperato e arricchito dello ius culturae – informerebbe anche la norma già approvata dalla camera e che si giace al senato dal mese di ottobre 2015.
Dopo la gazzarra abilmente organizzata a Palazzo Madama e fuori il 15 giugno scorso, il dibattito sulle “Disposizioni in materia di cittadinanza” è scivolato fino ad essere previsto dopo la pausa estiva (eufemismo per sine die?).
Sostenuta anche da esibizioni di boxe non professionale l’ignoranza ha trionfato.
Ce lo ricorda anche Ilham Mounssif. Ne riprendo le parole da la Repubblica del 18 luglio;
«Da quando la legge è approdata in Senato è scoppiato il caos più totale: articoli, post su Facebook, foto del profilo pro o contro. Sui social festeggiano solo le destre e il M5S, ho letto tweet disgustosi. Sembra l’Italia di quaranta anni fa alle prese con la legge sul divorzio. Il linguaggio mediatico ha deciso per noi: “ius soli” non è il giusto modo di chiamare questa riforma. Sarebbe più appropriato parlare di ius soli temperato, ius culturae o semplicemente riforma della cittadinanza, che non prevede alcuno diritto di nascita automatico ma una sua forma temperata da rigidi criteri, proprio come avviene nel resto d’Europa. Un compromesso al ribasso, ma che salverebbe me e tanti come me.

Ilham non è italiana(!?)
Ne ho raccontato la storia anche nel mio blog del 19 marzo scorso.
Ilham è una ragazza venuta in Italia da Marrakesh quando aveva due anni. Da allora risiede con la sua famiglia, da Bari Sardo, provincia di Nuoro, e lì ha fatto tutte le scuole, fino a laurearsi con 110 e lode in Relazioni Internazionali .Lo scorso mese di marzo è stata scelta per rappresentarci al Rome Mun 2017 (Rome Model United Nations), un’iniziativa delle Nazioni Unite che simula una sessione dell’Onu mettendo insieme studenti di tutto il mondo. Nell’occasione è stata anche premiata. Dopo la cerimonia desiderava visitare Montecitorio Però non è italiana. I suoi genitori sono marocchini e, come vuole la legge è marocchina anche Ilham. Così all’ingresso è stata respinta: con il passaporto di un paese non europeo non si entra nell’aula del Parlamento italiano

Fra sangue e territorio, pregiudizio e paura trionfa l’ignoranza
A questo punto l’uso costante della espressione ius soli per indicare ciò che ius soli non è, e contemporaneamente diffondendo e lasciando diffondere il pregiudizio che equipara gli stranieri a una totale indiscriminata minaccia, affossa le Disposizioni in materia di cittadinanza (norma sintetizzata nel mio blog il 28 giugno).
Come fare per diffondere la consapevolezza del concetto di ius culturae?
Aiuterebbe i cittadini italiani ad essere coscienti di ciò che significherà l’affossamento delle ‘Disposizioni’.
E non dimentichiamo che quando ciò capiterà sarà ribadita la condanna dei figli dei sans papier che dal 2009, se nascono in Italia, non hanno diritto ad esistere giuridicamente.
Se ne ricordino anche i vescovi italiani improvvisamente loquaci in merito alla cittadinanza ma incapaci di dire una parola di dovuta solidarietà per questi piccoli cui è negata la famiglia che le loro eccellenze dicono di doversi sostenere. Appunto non possono avere famiglia sono solo persone senza possibilità di parola. Perché farsene carico?

FONTI
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/07/18/aspetto-da-ventanni-anche-lonu-mi-ha-premiata-e-tradita02.html?ref=search

19 marzo 2017 https://diariealtro.it/?p=4901

20 Luglio 2017Permalink

16 luglio 2017 – Fra ignoranza, razzismo e pratica della violenza –

continua – prima puntata: 13 luglio

Non sono Arianna ma il mio filo rosso non si spezza
Mentre in Senato la norma sulle “Disposizioni in materia di cittadinanza” (più nota come ius soli) è diventata un oggetto importante del contendere, pur se umiliata in un balletto fatto di scivolate verso un orizzonte che continuamente si sposta in avanti (e non dimentichiamo mai che si trova in Senato dal mese di ottobre 2015), mi aggancio al mio pezzo del 13 scorso per continuare con il mio ragionamento.
Registro poche partecipazioni a un possibile dialogo ma al mio confronto con me stessa ci tengo: è il mio filo rosso dal 2009 e i nuovi nati la cui esistenza è da allora è ostacolata per legge sono la mia cartina al tornasole.

Il filo non si spezza ma è strattonato
Il 16 novembre 2011 finiva il quarto governo Berlusconi, primo della XVI legislatura (era iniziato l’8 maggio 2008); gli sarebbe succeduto il governo Monti ( a sua volta uscito di scena il 27 aprile 2013).
Fra le tante decisioni del periodo lego- berlusconiano ne ricordo una: il riuscito peggioramento della legge Bossi Fini (che mi ha coinvolto e ancora mi coinvolge, per la questione dei nuovi nati in Italia da allora senza certificato di nascita per legge).
E’ stata una decisione che fa parte del sistema dell’uso vigliacco e protervo dei deboli come strumento per distruggere altri senza sporcarsi le mani. Infatti secondo l’iniziale progetto lego-berlusconiano i malati e gli infortunati sarebbero stati arma per provocare espulsioni assicurate da medici spia per legge se la dignità degli ordini professionali non avesse imposto la cancellazione di questa misura.
Purtroppo nel 2009 passò la legge 94 che condannò matrimoni misti e neonati (la presentazione imposta del permesso di soggiorno con la lettera g del comma 22 art. 1 faceva scattare il meccanismo di espulsione senza scomodare controlli ulteriori). Due anni dopo l’intervento della Corte Costituzionale – che si pronunciò quando il governo Berlusconi era ancora in carica – salvò la possibilità di registrare senza rischi le pubblicazioni di matrimonio.
Solo nel 2013 – governo Monti in carica – ci si ricordò (fuggevolmente e non a livello governativo) del nostro dovere nei confronti del principio del “superiore interesse dei minori” e – fra il 2013 e il 2014 – furono presentate due proposte di legge che avrebbero sanato la questione (senza oneri di spesa) se qualcuno si fosse impegnato per il loro dibattito: il che non avvenne.

L’Italia sono anch’io
Già nel 2011 era stata promossa la campagna l’Italia sono anch’io, per la modifica della legge sulla cittadinanza al fine di migliorare il percorso di chi la chiede. La campagna fu sostenuta anche autorevolmente finché si trattava di andare in piazza in compagnia dei molti onesti e convinti partecipanti, usandone per esserne ripagati (forse o forse io sono maligna) dell’immagine che parecchi dei ‘promotori’ potevano costruirsi in belle piazze affollate.
Eccoli qui i promotori, elencati con una firma finale che leggo, Graziano Del Rio allora sindaco di Reggio Emilia, amante all’epoca delle piazze, oggi dei più discreti uffici del suo ministero. Comunque ecco l’elenco dei promotori
La Campagna L’Italia sono anch’io per i diritti di cittadinanza è promossa da :
Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Comune di Reggio Emilia, Comunità di Sant’Egidio, Coordinamento Enti Locali Per La Pace, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Legambiente, Libera, Lunaria Fondazione Migrantes, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 – Seconde Generazioni, Tavola della Pace, Terra del Fuoco, Ugl Sei, UIL, UISP e dall’editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.

Nel 2015, prima che le ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’ passassero al senato, fu aggiunto al testo poi approvato dalla Camera dei deputati il comma 3 dell’art. 2 che salverebbe i neonati dalla condanna a non esistere se venisse votato insieme alla legge reperibile con la sigla ‘senato ddl 2092’. Ma c’è anche la possibilità che nuovi cittadini e nuovi nati vengano rottamati insieme alla norma cui la toscana non limpida chiarezza di un nuovo linguaggio, rozzo ma efficace, offre il termine che può classificarli come oggetti da discarica.
Preciso ancora una volta che la ‘salvezza’ dei neonati comporta la loro esistenza giuridicamente riconosciuta attraverso il certificato di nascita non la cittadinanza italiana: nel certificato risulterebbe quella dei genitori, come vuole la legge in vigore.

E qui casca l’asino o meglio cascano gli asini
La Lega – con i sui seguaci ed estimatori forzitalici – ha capito che bisogna agire dentro le istituzioni (nel caso loro con operativo e sempre più condiviso disfattismo messo in opera da molti anni) e contemporaneamente fuori, mobilitando i simpatizzanti a diffondere i ritornelli che in un circolo vizioso subiscono e provocano paura nell’opinione pubblica (e mezzi di informazione compiacenti soccorrono con impegno costante pur se non ammirevole).
Un atteggiamento altrettanto determinato e consapevole, e opposto nei contenuti, non caratterizza però l’azione della cd sinistra, si qualifichi moderata, di centro o oltre tutto ciò.
Infatti in tutti questi anni nulla ha fatto nel caso specifico per diffondere non solo la conoscenza dei reali contenuti del cd ius soli ma anche la consapevolezza dei danni che intervengono per i nuovi nati privi del certificato che li rende giuridicamente esistenti.
L’impegno più significativo che la cd sinistra nel suo variegato panorama si è presa è stato di carattere quantitativo: la previsione del numero di seggiole che poteva assicurarsi assumendo l’una o l’altra delle ondivaghe decisioni via via emergenti. In ciò è stata validamente supportata dal sistema elettorale promosso dalla legge porcellum che, assicurando all’elettorato liste predisposte, incatenate dalle segreterie dei partiti, promuove l’elezione a norma di fedeltà, cancellando la responsabilità dell’eletto che la Costituzione vorrebbe ‘senza vincolo di mandato’ (art. 29). Così chi si mette in gioco per essere eletto può trovarsi incatenato, fino a lasciarsi privare di ogni senso di responsabilità, dal mandato della segreteria del suo partito che lo limita nella funzione di responsabile rappresentanza dei cittadini. Ci sono certo eccezioni che, da parte mia, ho cercato di conoscere e ho documentato più volte nel mio blog ma la linea dominante è quella che ho descritto.
Chi si aspettasse stimoli di consapevolezza dalla cd. società civile ormai sa che, soprattutto nelle forme associative in cui questa si organizza, è solo cassa di risonanza quale che sia, fosse pur quella efficacemente descritta da Dante Alighieri in un’espressione qui irripetibile (Inferno canto 21, v.139)

Quando ci si mettono i vescovi
Nel 2015 vi si riunì il Sinodo dei vescovi che discusse e approfondì i problemi della famiglia, “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, proponendo poi, il 24.10.2015, le conclusioni  del  proprio approfondimento e dibattito.
Il tema del capitolo terzo delle conclusioni era “Famiglia, inclusione e società”.
Nel documento finale gli aspetti problematici e critici per chi appartenesse a una famiglia vennero così elencati:
– in riferimento alle ‘persone con bisogni speciali’: Le persone non sposate, Migranti, profughi, perseguitati
– e in riferimento ad alcune ‘sfide peculiari’: i bambini, la donna, l’uomo, i giovani
Le criticità erano considerate solo all’essere in famiglia di questi soggetti con manifesto silenzio verso quei bambini cui la famiglia era negata.
Qualcuno mi spiegò che ciò riguardava una legge e che di leggi, strumenti della società civile, le organizzazioni ufficiali della Chiesa cattolica come tale non si occupano. Quel ‘qualcuno’ (lo si legga al plurale) oggi è ancora una volta smentito dato che i vescovi della CEI si sono espressi anche pubblicamente a favore delle ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’.

Una fugace comparsa di vescovo eticamente responsabile e del quotidiano della CEI
Poiché già durante il dibattito del Sinodo avevo avuto sentore che la dichiarata inclusione per i piccoli figli dei sans papier si concretasse in esclusione, quando scoprii che il papa aveva nominato segretario speciale del Sinodo mons Bruno Forte, vescovo di Chieti e Vasto e teologo noto e stimato gli scrissi e, in pochi giorni comparve un suo articolo nel merito, pubblicato dal Sole 24 ore, quotidiano su cui ancora mons Forte regolarmente interviene.
L’articolo (datato 28 giugno 2015) si può leggere nel mio blog. Afferma tra l’altro
«La cecità di fronte al fenomeno migratorio tocca a volte vertici che, se non fossero drammatici, rasenterebbero il ridicolo: per limitarsi a un solo esempio, che è di estrema gravità, si potrebbe citare il caso del rifiuto della registrazione della dichiarazione di nascita in Italia dei figli di migranti privi di permesso di soggiorno! Su questo fatto c’è stato a lungo un assordante silenzio (con poche eccezioni, come ad esempio la raccomandazione proposta nel congresso del 2014 dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni). Eppure, da diversi anni, nei rapporti firmati anche dalla Caritas Nazionale, il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) segnala questo problema e ne raccomanda una soluzione a livello istituzionale»
Rassicurata da quell’articolo (era il mese di giugno. Le conclusioni non erano ancora pubblicate: lo sarebbero state tre mesi dopo) mi rivolsi al quotidiano dei vescovi, Avvenire, uscendone vittima di una grottesca operazione di sfruttamento. Mi recai a Milano per un colloquio accettato da una giornalista di Avvenire (a mie spese, nulla ho mai avuto ne avrei accettato per il sostegno che da cittadina responsabile cerco di dare ai piccoli condannati ad essere fantasmi).
Fra il 30 agosto e il primo settembre 2015 uscirono tre documentati articoli (anche questi leggibili nel mio blog): la giornalista che li firmò a mia richiesta mi assicurò il sostegno del direttore.
Pensavo ne uscisse una indicazione per affrontare civilmente il problema.
Nulla: un lampo di responsabilità e poi il silenzio.

Purtroppo devo dire che il mancato ordine dall’alto (garanzia di sicurezza nella ‘verità’?) assicura nelle parrocchie il silenzio dei fedeli, amanti dei propri bambini e cinicamente indifferenti a quelli degli altri soprattutto se figli di ‘poveracci’, ridotti al silenzio per il circolo perverso che ho cercato di descrivere tenendomene fuori.
Devo però onestamente considerare che su questo problema c’è una piena consonanza ecumenica (anche le chiese protestanti tacciono) e la garanzia di non essere colpevolmente silenti deriva dalla possibilità di sparire nell’oceano di una società (in)civile che di tanto si disinteressa dal livello politico, all’informazione, alla base.
Tacciono anche le donne delle commissioni pari opportunità per cui le madri, cui è negato essere tali, non sono soggetti da essere riconosciuti pari almeno nelle opportunità.
Eppure anche l’oscurità imposta può essere violenza.

FONTI
13 luglio – puntata precedente https://diariealtro.it/?p=5082

Determinazioni in materia di cittadinanza.
testo   ddl2092 senato
sintesi        https://diariealtro.it/?p=5047

15 luglio: ultimo –ma non l’ultimo – scivolamene senatoriale registrato:
http://www.repubblica.it/politica/2017/07/15/news/ius_soli_il_pd_frena_per_il_rischio_crisi-170819771/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1

2008 L’ordine dei medici dice no https://diariealtro.it/?p=4831

21 luglio 2011 – La corte costituzionale salva i matrimoni:
http://www.guidelegali.it/sentenze-in-immigrazione-diniego-sanzioni-e-processo/corte-costituzionale-sentenza-n-245-del-25-luglio-2011-illegittimita-costituzionale-dell-articolo-116-primo-comma-del-co.aspx

Un saggio sul ‘superiore interesse dei minori’
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/N_%20Di%20Lorenzo_%20Il%20principio%20del%20superiore%20interesse%20del%20minore%20all%27inetrno%20delle%20relazioni%20familiari.pdf

Proposte legge non considerate né dal parlamento né dalla società più o meno civile:

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma


https://diariealtro.it/?p=3401

L’Italia sono anch’io   http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=521

Synod15 – Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco.  24.10.2015
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

29 giugno 2015 – risposta mons Forte https://diariealtro.it/?p=3863

2015 Link articoli avvenire https://diariealtro.it/?p=4045

 

16 Luglio 2017Permalink

28 giugno 2017 –L a proposta di legge sulla cittadinanza – per saperne di più.

Il  19 giugno  avevo trascritto lo schema costruito da Domenico Stimolo oggi aggiungo quello del sen. Gianpiero Della Zuanna, che ho trovato nella newsletter  del sen. Ichino

LA LEGGE SULLO IUS SOLI ALL’ESAME DEL SENATO
Una legge equilibrata, che su questa materia allinea il nostro ordinamento a quelli tedesco, britannico e francese, ma più restrittiva rispetto agli ordinamenti statunitense e brasiliano

Nota sul disegno di legge in tema di cittadinanza per i minori immigrati (testo approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato) a cura del senatore Gianpiero Dalla Zuanna..

Ora: secondo la legge 91/1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

È una delle leggi più restrittive d’Europa. Per non parlare di Paesi come USA e Brasile, dove la cittadinanza si acquisisce, automaticamente, con la nascita.

La legge 91/1992 viene modificata per accelerare la concessione della cittadinanza ai bambini e ai giovani secondo due diverse procedure.

Primo canale: ius soli temperato.
La cittadinanza italiana può essere concessa al nato in Italia con almeno un genitore con permesso di soggiorno permanente (che si ottiene dopo almeno 5 anni di soggiorno continuativo).

Secondo canale: ius culturae, secondo due modalità
La cittadinanza italiana può essere concessa:

  1. al minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro i 12 anni che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo.

    – Esempio 1: bambino entrato a 3 anni, che completa con successo il ciclo elementare, può ottenere la cittadinanza a 10 anni, dopo aver finito le elementari.
    – Esempio 2: bambino entrato a 8 anni, che frequenta regolarmente le scuole, può ottenere la cittadinanza a 13 anni.

2. allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

– Un ragazzo entra in Italia a 16 anni, frequenta un corso triennale di formazione professionale e consegue il titolo a 20 anni, può ottenere la cittadinanza a 22 anni.
Con queste regole, l’Italia si allinea – con alcune sfumature – alla legislazione attualmente vigente nei grandi Paesi dell’Europa occidentale: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna.

Alcuni miti da sfatare

Non è vero che la cittadinanza verrà concessa in modo incondizionato.
Anche per le fattispecie previste da questo d.d.l. resta in vigore il comma 1 dell’articolo 6 della legge 91/1992, secondo cui precludono l’acquisto della cittadinanza:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Ovviamente ciò avrà poca rilevanza per i bambini, ma potrà averne molta per l’acquisizione della cittadinanza di adolescenti e maggiorenni grazie al conseguimento di un titolo di studio.

Inoltre, sempre alla luce della legge 91/1992, la cittadinanza viene in ogni caso concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno, ossia con una procedura che rende effettivi i controlli.

Non è vero che i genitori stranieri acquisiscono automaticamente la cittadinanza una volta che il figlio l’ha ottenuta. Infatti l’Art. 14 della citata legge 91/1992 recita:

  1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana (…)
    ma non si dice nulla sul caso opposto! Quindi per gli adulti resta il requisito di 10 anni di permanenza continuativa, oltre ai requisiti del comma 1 dell’articolo 6 (no condanne e no rischio per l’ordine pubblico).

Considerazioni conclusive

Negli ultimi anni è molto cresciuto il numero di stranieri che ha ottenuto la cittadinanza italiana (202 mila nel solo 2016). Molti sono minori, che l’hanno ottenuta grazie all’appena citato art. 14 della legge 91/1992. Perché c’è bisogno di queste nuove disposizioni?

Perché si sono accumulati moltissimi adolescenti “italiani senza cittadinanza”. Si sentono italiani, parlano spesso solo l’italiano, non hanno praticamente contatti con il loro paese di origine. La cittadinanza è una cosa seria, e proprio per questo non è bene la mancata coincidenza fra status di fatto e status giuridico;
Perché la condizione di straniero dà al giovane tutta una serie di seccature e di limitazioni. Ad esempio per andare all’estero (gite scolastiche …). Inoltre il giovane deve rinnovare ogni anno il suo permesso di soggiorno, con la relativa perdita di tempo e di denaro;
Perché l’appesantimento burocratico per le questure è enorme. La legge del 1992 è stata scritta quando i minori stranieri in Italia erano un numero minimo rispetto a oggi …
Un’ultima cosa. La propaganda contraria a questa legge dice che – concedendo con più larghezza la cittadinanza ai bambini e ai giovani – acceleriamo in modo artificiale il processo di integrazione, costruendo integrazione posticcia, addirittura rischiosa, evocando spettri terroristici. In realtà, tutto fa pensare che con questa legge si favorisca l’integrazione vera, perché la cittadinanza non viene affatto concessa in modo incondizionato. Non si tratta affatto di uno ius soli simile a quello degli USA o del Brasile.

Va infatti ribadito che con questa legge la cittadinanza NON viene concessa …

A chi nasce in Italia “per caso”: quindi non viene concessa ai figli partoriti dalle donne appena arrivate sui barconi;
ai bambini stranieri appena arrivati in Italia (sui barconi o in altro modo);
ai giovani ritenuti pericoloso per la sicurezza pubblica;
ai nati di genitori che non lavorano (condizione necessaria per il permesso di soggiorno permanente);
ai giovani che non frequentano con profitto la scuola;
se il giovane e/o i suoi genitori non sono in Italia da almeno cinque/sei anni
Insomma, questa è una legge equilibrata. Che accelera l’integrazione vera, dei figli di chi sta in Italia per lavorare e di chi in Italia studia con profitto. I tempi e i modi di concessione della cittadinanza sono tali da garantire che ciò accada.

FONTI:

http://www.pietroichino.it/?p=45659   –  la newsletter

https://diariealtro.it/?p=5032                  –  schema di Domenico Stim

28 Giugno 2017Permalink

29 aprile 2017 – Parole da salvare, pietre per costruire

 

 

Il 24 febbraio scorso ho ricopiato la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione “clandestini” cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio». Le parole infatti sono pietre che possono essere gettate per distruggere gli esseri umani inserendoli in categorie che li umiliano, imprigionandoli in una definizione che diventa senso comune fino a una condanna socialmente accettata.
Diceva Nelson Mandela “Disumanizzare l’altro significa inevitabilmente disumanizzare se stessi”

Farsi cura invece dell’altro umanizza anche noi stessi e ci rende capaci di pronunciare parole che danno senso alle relazioni fra umani troppo spesso negate dal prevalere di una discriminazione aggressiva e arrogante. E le parole sono il mezzo potente che abbiamo per comunicare, confrontare, far crescere pensieri che possano essere base di una responsabilità condivisa nel costruire una realtà diversa da quella che ci angoscia. Tante volte ho cercato di testimoniare nel mio blog vicende che dessero il senso di questa umanità consapevolmente viva, solidale e rispettosa. Non è facile perché fanno parte della quotidianità che non fa notizia e purtroppo lo diventa quando si manifesta nella tragedia quando vi siano catapultate persone normali, più indifese di chi – per svolgere un ruolo di potere – può giovarsi di qualche significativa forma di protezione.

A Parigi: non avrete il mio odio

Il 13 novembre 2015 l’attentato terroristico al Bataclan uccideva, tra gli altri, una giovane donna, madre di un bambino di due anni. Il vedovo esprimeva il suo dolore rivolgendosi agli assassini con una espressione straordinaria “non avrete il mio odio”. Originariamente inserita in una lettera, quella frase, diventata il titolo di un libro, è entrata in una specie di vocabolario dell’umanità che non si adegua alla barbarie, fino a dare un senso pieno a un linguaggio completamente alternativo rispetto a quello che sembra dominante dell’odio, della paura, dell’indifferenza. Quella espressione è stata ripresa, sempre a Parigi, da Etienne Cardile per ricordare Xavier Jugelé, il compagno poliziotto ucciso il 20 aprile sugli Champs Elysées: «Soffro ma senza odio. Perché quest’odio non ti somiglia». E infine è riuscito a salutarlo con un «ti amo», evocazione del loro spazio privato, immune dalla malvagità.

In Italia: “Portare pesi impossibili con le spalle dritte”

Lo ha detto il padre di Valeria Solesin, la ragazza italiana uccisa al Bataclan, cui la città di Venezia ha riservato il funerale in piazza San Marco, accogliendo una osservazione del papà di Valeria «Se la mia famiglia ha dato un segno di civiltà vuol dire che non è morta invano». E ancora il richiamo alla negazione dell’odio: «Non sono una persona capace di odiare. Io e Luciana (la moglie e mamma di Valeria n.d.r.) crediamo nel valori che non dividono le persone».
Insieme a loro voglio ricordare anche i genitori di Giulio Regeni che rivendicano il loro diritto a quella giustizia che impone di far conoscere la verità sulla morte del figlio. Chiedono giustizia non vendetta.

In Algeria, più di vent’anni fa
Mi torna alla mente il testamento di padre Christian de Chergé scritto a Tibihrine, il primo gennaio 1994, due anni prima del rapimento suo e dei suoi monaci, di cui furono trovate solo le teste. La conoscenza della violenza del passato coloniale dell’Algeria (non dimentichiamo che le vicende di Tibihrine precedono di più di vent’anni quello appena ricordate dei giorni nostri) fonda le sua capacità di previsione: « Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria,  vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. …Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza dell’anonimato .. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse … di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito».

A Gaza: Restate umani

Lo aveva detto Vittorio Arrigoni, attivista sostenitore della causa palestinese, la sera del 14 aprile 2011 venne rapito da un gruppo terrorista dichiaratosi afferente all’area jihādista salafita, all’uscita dalla palestra di Gaza nella quale era solito recarsi. In un video immediatamente pubblicato su YouTube, Arrigoni venne mostrato bendato e legato, mentre i rapitori accusavano l’Italia di essere uno “stato infedele” e l’attivista di essere entrato a Gaza “per diffondere la corruzione”. Il 15 aprile fu assassinato.

Gabriele Del Grande: la violenza istituzionale

Il giornalista arrestato in Turchia e fortunatamente rientrato in Italia che, ritrovandosi nella sua terra ci ha dato gioia e ci ha regalato una parola, o almeno l’ha regalata a me che ormai la considero una pietra di costruzione: violenza istituzionale. Ha precisato con consapevolezza e dignità di non aver subito violenze fisiche, di essere stato trattato con rispetto ma, dato che il suo non era un rapimento ma un arresto, di aver subito una violenza istituzionale.

Il parlamento italiano e i suoi complici nel perpetrare violenza istituzionale

Dopo che l’intervento della Corte Costituzionale aveva consentito alle coppie ‘ miste’ di chiedere la registrazione delle pubblicazioni di matrimonio senza cadere nella trappola tesa dal pacchetto sicurezza, restavano solo i nuovi nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno, a soddisfare il cannibalismo cartaceo organizzato durante il quarto governo Berlusconi dall’allora  Ministro Maroni. Per sanare la situazione furono presentate due proposte di legge ma vennero abbandonate al disinteresse parlamentare (forte dell’indifferenza dell’opinione pubblica) finché l’articolo potenzialmente risolutivo venne inserito nella proposta di legge sulla cittadinanza che, approvata alla Camera, gode non solo del disinteresse ma, a quanto pare, della determinazione della commissione Affari Costituzionali del Senato ad affossarla giocando sulla lentezza. Basterà infatti una mancata approvazione prima delle elezioni per annullare tutto il lavoro svolto. Di recente un gruppo di associazioni, singoli cittadini e alcuni assessori e consiglieri comunali udinesi ha chiesto l’approvazione rapida della norma con un appello che, proposto agli strumenti di informazione, non ha ottenuto nemmeno un riscontro.

Un filo rosso fra le parole

Per fortuna le parole di giustizia, rispetto del diritto e della legalità restano. Chissà se qualcuno vorrà trovare il filo che le colleghi offrendoci la possibilità di costruire il linguaggio della dignità che si diffonda opponendosi alla barbarie che ci insozza?

 

NOTA
Nel file la cui pubblicazione nel mio blog precede questo testo ho elencato le fonti con i link che permettono di raggiungerle. L’ho fatto per non appesantirne la lettura dove sarà possibile proporla.
https://diariealtro.it/?p=4976

29 Aprile 2017Permalink

29 aprile 2017 – Documentazione relativa al post “Parole da salvare, pietre per costruire”

 Premessa: Non ho fatto ricorso alle note a pie’ di pagina perché voglio diffondere il testo del post senza che la presenza delle note (in particolare su facebook) ne scoraggi la lettura.
Nello stesso tempo non voglio cedere alla pessima, diffusa abitudine di lanciare slogan che pretendo presentarsi per sé convincenti
Condanna del termine clandestino

24 febbraio 2017 – Il peso delle parole, dette e taciute.

Lettera di Antoine Leiris
http://www.lanotiziagiornale.it/non-avrete-mai-il-mio-odio-leggi-la-toccante-lettera-allisis-di-antoine-leiris-rimasto-vedovo-a-causa-della-strage-di-parigi/

Commemorazione poliziotto
http://www.repubblica.it/esteri/2017/04/25/news/champs-e_lyse_es_compagno_agente_ucciso_non_avrete_il_mio_odio_-163861708/

Padre di Valeria Solesin

6 dicembre 2015 – Alberto Solesin “No all’odio”

Padre Christian de Chergé scritto a Tibihrine
http://www.ora-et-labora.net/ecumenismotibhirine1994.html

Gabriele Del Grande, giornalista e blogger
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-04-24/chi-e-gabriele-grande-blogger-giornalista-indipendente-viaggiatore-155416.shtml?uuid=AExYhcAB

Primo articolo pubblicato sulla negazione del certificato di nascita ai figli dei sans papier
15 marzo 2011 https://diariealtro.it/?p=673

Sentenza Corte Costituzionale sulla legittimità della non presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione delle pubblicazioni di matrimonio

6 agosto 2011 – La situazione migliora ma io sono sempre turbata.

Commissione Affari Costituzionali senato
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1021619

Comunicato pubblicato il 4 aprile

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

29 Aprile 2017Permalink

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

 La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l’articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook

Minori ‘non accompagnati’

La legge 07/04/2017 n° 47 era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo.
Si tratta delle “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” [1]. La notizia è molto buona. Speriamo lo sia anche l’applicazione della legge. Si afferma trattarsi del primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione di minorenni soli.
Il testo originario venne proposto nel mese di ottobre del 2013 dalla deputata Sandra Zampa che, a quanto mi consta, ne seguì attentamente l’iter, assicurando un interesse pubblico e facendo sì che non affondasse nell’indifferenza  e nel silenzio come spesso accade per le norme che riguardano i diritti dei soggetti fragili, che presentano una bassa contrattualità perché non favoriscono il successo di chi afferma occuparsi di loro.
Comunque la legge è stata approvata con 375 sì (maggioranza e 5 stelle), 13 no (lega)  e 41 astenuti (la cd “astensione critica” di Forza Italia, CoR e Fratelli d’Italia).

Vorrei poter pensare che, se l’impressionante e preoccupante numero di minori scomparsi dopo lo sbarco è stato certamente un incentivo al lavoro del parlamento, si sia anche tenuto conto del principio del ‘superiore interesse del minore’, affermato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [2] approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata con legge in Italia nel 1991.

Il diritto alla continuità affettiva

Negli anni più recenti il problema dei minori e particolarmente dei bambini è apparso più volte nei mezzi che mi piacerebbe chiamare di informazione, se spesso non fossero di disinformazione; e in particolare se ne è occupata la legge n. 173/2015  [3]  che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare, privilegiando quindi – quando si manifestino le condizioni per il passaggio dall’affido all’adozione – la certezza consolidata della famiglia affidataria.
Quando però venne approvata la legge sulle unioni civili [4] le urla scomposte e sconsiderate dell’on. Giovanardi e altri suoi simili aprirono alla ricerca violenta e volgare del capro espiatorio da proporre come residuo trofeo a chi quella legge non voleva, identificando, nei figli di famiglie omossessuali, creature non degne della continuità affettiva e fu loro negata la stepchild adoption [5].
Restava così aperta la strada dell’ineguaglianza del debole, abusato – nel quadro del diritto prima che in quello dell’ineguaglianza sociale – come un deterrente in una strategia per ora vincente, buona per menti fanatiche.

I bambini fantasma per legge

Un passo fondamentale nella strada della affermazione della ineguaglianza del debole era stata l’approvazione del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ [6] sul cui punto specifico riguardante i minori l’allora deputato on. Orlando nel 2011 aveva presentato un’interrogazione parlamentare. Ne era stato sollecitato da Paola Schiratti,  consigliera provinciale di Udine, una donna competente e capace di andare oltre la ricerca del consenso da valutarsi con la conta di voti ricercati comunque. Ora purtroppo Paola non c’è più.
A quella interrogazione aveva risposto il sottosegretario Michelino Davico (componente della Lega Nord) che, per il suo ruolo, non avrebbe potuto all’epoca proporre beceri slogan (ricordo che siamo nel tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Interno on. Maroni e la lega fa parte del governo).
Eccone il testo : “Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico. Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia. Il sottosegretario di stato (Miche1ino Davico)”.

Resta misteriosa la ragione per cui, l’opposizione ai ‘matrimoni di comodo’ ne comportasse l’estensione dei danni a neonati, ridotti ad esistere a norma di circolare e non di legge. La mia interpretazione (che nessuna delle numerose persone con cui ho parlato ha mai smentito) è che si attendesse il momento opportuno per far decadere anche la foglia di fico della circolare che venne immediatamente emanata per affermare ciò che la legge diceva … ma questa è solo un’opinione mia [7].

La storia però è capace di ironie impreviste e nel 2011 il ricorso di una coppia verso l’espulsione comminata al ‘lui’ (nordafricano senza permesso di soggiorno) approdò alla Corte Costituzionale che riportò il Cadice civile alla situazione precedente il 2009 e il permesso di soggiorno scomparve dalla lista dei documenti necessari per la richiesta di pubblicazioni matrimonio nell’albo comunale  [8].
Restava la penalizzazione dei neonati per rimediare alla quale  furono presentate due proposte di legge finalizzate a cancellare il vulnus introdotto dalla legge 94 ma nessuno si prese cura di sostenerne l’iter e restarono inevase [9]

Parlamento incapace e opinione pubblica connivente

Le due proposte di legge che, se approvate, avrebbero potuto risolvere il problema furono ampiamente ignorate anche dai loro firmatari pur se inserite, dai presidenti di camera e senato, negli oggetti all’attenzione delle rispettive commissioni Affari costituzionali. Il disinteresse dell’opinione pubblica garantì la pigrizia e l’insipienza parlamentare.
Lo trovo così umiliante che non elenco neppure i tanti, troppi esempi che mi vengono alla mente, salvo uno dove al danno del silenzio si unisce la beffa di chi dichiara nella forma più ufficiale il proprio interesse per la ‘famiglia’.
Mi riferisco alla chiesa cattolica che nel 2015 celebrò il Sinodo della famiglia, conclusosi con un ampio documento. In quel testo si considerano con attenzione le criticità della vita familiare, si elencano con  puntualità i soggetti che più soffrono di tali criticità e si voltano le spalle (in associazione con spalle laiche e altrettanto sciagurate) di fronte ai bambini cui, per il solo fatto di nascere da genitori con particolari caratteristiche burocratiche, la famiglia giuridicamente riconosciuta è negata in parallelo all’impossibilità di madri e padri di dichiararsi giuridicamente tali .[10].
Quando scoprii che il  ‘segretario speciale del sinodo’ era un arcivescovo di cui avevo stimato alcuni scritti (mons . Bruno Forte) gli mandai un messaggio e pochi giorni dopo trovai un suo articolo, molto chiaro anche sul problema della negazione del certificato di nascita, pubblicato su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 [11].
Nei documenti sinodali non se ne trova traccia

Oggi: ancora uno spiraglio. Ottimismo esagerato? Probabilmente sì

E’ presente nei documenti della commissione Affari Costituzionali del senato il ddl 2096 già approvato dalla Camera che titola ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’. Presente, ma ignorato da un anno almeno, nell’art. 2 comma 3 contiene un passaggio che, se approvato, risolverebbe l’ormai annoso problema dei bambini fantasma almeno per il futuro. [12]. Certamente i danni che quella noma produce non potranno essere rimediati per il passato mentre continuano ad avere il loro spazio di operatività nel presente.

Un tentativo organizzato di impegno civile

Di recente un  gruppo di associazioni, sostenute nel loro impegno da alcuni cittadini, consiglieri comunali e assessori del Comune di Udine, ha inviato a mezzi di informazione nazionali e locali, nonché ai componenti della commissione Affari Costituzionali del senato, un comunicato che – in una specie di attività condivisa del ‘voltar le spalle- nessuno ha pubblicato. A futura e forse inutile memoria (se non della tristezza che provoca la fermezza del rifiuto) ne trascrivo il testo:

Diritto al certificato di nascita

La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge. Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),

chiediamo

con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.

Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori

4 Aprile 2017Permalink

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma – Note

 I numeri in parentesi quadre si riferiscono al testo che precede e che ho preferito spezzare per facilitarne la pubblicazione su facebook

[1]. Valide esposizioni sintetiche della legge  07/04/2017 n. 47 http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/29/minori-stranieri-non-accompagnati http://www.pietroichino.it/?p=44468

[2] La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È il documento che riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti. L’Italia ha ratificato la Convenzione  con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 introducendo purtroppo traducendo ‘child’ con il melenso ‘fanciullo’. Oggi si usa più spesso la dizione ‘infanzia e adolescenza’

Gli strumenti internazionali a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate.  Tali strumenti internazionali però non definiscono il principio di superiore interesse  che enunciano e cui pur si richiamano. Ricordo, per il significato che hanno in questo contesto, gli artt. 3 e 7 della Convenzione come tradotti nella legge 176/1991.

Articolo 3  In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Articolo 7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Non dimentichiamo che anche l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

[3] LEGGE  19 ottobre 2015, n. 173   Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (15G00187)   Trascrivo i link per raggiungere rispettivamente il testo della legge e la presentazione dei contenuti. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[4] LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

[5] Il bel commento di Michela Marzano sulla negazione della stepchild adoption   https://diariealtro.it/?p=4432

[6] Legge 94/2009 art.1 comma 22 lettera g Ne descrissi i contenuti  in un articolo, pubblicato dal mensile genovese Il gallo nel 2011, che si può leggere con questo link:  https://diariealtro.it/?p=673 15 marzo 2011 – quaderni de Il Gallo, periodico genovese Marzo 2011  – Anno XXXV  (LXV) N. 710   NORME DI LEGGE LESIVE DI UMANITÀ (pag. 12)

[7] Circolare Ministero dell’Interno n. 19/2009 http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-19-del-7-agosto-2009.html#.WOOYw-RU3v8

[8] http://www.meltingpot.org/Corte-Costituzionale-illegittimo-il-requisito-della.html#.WOKLieRU3v8 Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della regolarità del soggiorno ai fini del matrimonio sentenza 245/2011

[9]  Camera -Rosato ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”  (740) (presentata il 13 aprile 2013). Senato – Lo Giudice ed altri: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione  (1562) (presentata  10 luglio 2014)

Nota: la citazione numerica 286 nei titoli delle leggi è dovuta al fatto che le norme  sull’immigrazione confluiscono appunto al Testo Unico286/1998, via via modificato.. Per leggerne il testo coordinato: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione

[10]  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

[11] https://diariealtro.it/?p=3863

[12] ddl2092 senato  Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm

 

4 Aprile 2017Permalink

24 febbraio 2017 – Il peso delle parole, dette e taciute.

Parole dette Riporto di seguito la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione clandestini cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio».

23/02/2017  “La parola clandestini è denigratoria”, condannata la Lega Nord Chiara Baldi

Sentenza del tribunale di Milano: sanzione di 10 mila euro per dei manifesti affissi a Saronno

La parola “clandestini” è discriminatoria. È quanto ha stabilito ieri una sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Milano, che ha condannato la Lega Nord al pagamento di diecimila euro (5mila per il partito nazionale e altrettanti per quello cittadino di Saronno, in provincia di Varese).

Lo scorso aprile, infatti, il partito del sindaco Alessandro Fagioli – che è alla guida della città varesotta dal giugno 2015 – aveva tappezzato le strade di Saronno di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi: nel comune di Fagioli, secondo una richiesta della Caritas, sarebbero infatti dovuti arrivare 32 migranti, che sarebbero stati alloggiati nella ex sede distaccata del liceo G.B Grassi, in via Bruno Buozzi. Ma poiché lo stesso Fagioli si era detto contrario – dichiarando che «non voleva africani maschi vicino alle scuole» – i profughi in città non sono mai arrivati.

La sentenza del giudice Martina sottolinea «il carattere discriminatorio e denigratorio dell’espressione clandestini». Ma ancora più importante è il fatto che questa sentenza potrebbe creare un precedente importante, dal momento che nel partito di Matteo Salvini non manca l’abitudine a chiamare “clandestini” i profughi. A partire proprio dal segretario del Carroccio.

Il processo era stato intentato dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e dal Naga, che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri. Come spiegano gli avvocati dell’Asgi in una nota – pubblicata anche sul loro sito – «l’associazione dei termini clandestini (ossia di coloro che entrano/permangono irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull’ingresso e il soggiorno) e richiedenti asilo (ossia di coloro esercitano un diritto fondamentale ovvero quello di chiedere asilo in quanto nel loro paese “temono, a ragione, di essere perseguitati) oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile».

Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica».

Per leggere la sentenza del tribunale di Milano:  ASGI + NAGA – BORGHI DAVIDE + 2 – TRIBUNALE DI MILANO – ORDINANZA DEL 22.2.2017

La storia di parole pensate per essere dette e taciute…fino a creare neonati fantasma.

La legge Turco Napolitano (Legge 6 marzo 1998, n. 40) prevedeva la necessità di presentare il permesso di soggiorno per i non comunitari che entrassero in Italia (art. 4 comma 1) ma faceva eccezione per i «provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi». Nessuna modifica interveniva a seguito della legge Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) ma a peggiorare persino quella norma si impegnava l’allora ministro Maroni nel quadro del quarto governo Berlusconi. Il colpo di teatro fu la soppressione furbescamente non dichiarata, ma sostituita da una ridondante positiva accettazione, dell’espressione «e per quelli inerenti agli atti di stato civile». Alcuni dei risultati di questa norma vennero via via modificati se non cancellati dalla Corte Costituzionale. In particolare l’Alta Corte ha dichiarato illegittimo il divieto di contrarre matrimonio per gli stranieri in posizione irregolare (sentenza 245/211) ma nulla venne fatto per le registrazioni delle dichiarazione di nascita, ottenendo così di produrre per legge ***, ciò che non si può giustamente dire secondo il tribunale di Milano.

Alcuni giorni fa un gruppo di cittadini, consiglieri comunali di Udine e associazioni ha inviato alla stampa regionale e nazionale il comunicato che trascrivo e che fa il punto della situazione

Diritto al certificato di nascita

«La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge. Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),

chiediamo

con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.

Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all’articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori.»

Fonti di parole dette

http://www.lastampa.it/2017/02/23/edizioni/milano/la-parola-clandestini-denigratoria-condannata-la-lega-nord-T458dE7P0MtxLWBARbauzI/pagina.html

http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/02/23/news/clandestini_lega_condanna_discriminazione_profughi-158956059/

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-condannata-lega-manifesto-clandestini

FONTI di parole taciute

Per leggere le norme citate sopra con le modifiche via via introdotte , può essere utile leggere il Testo unico sull’immigrazione Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286

http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/08/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2

Sentenza della Corte Costituzionale  245/2011 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245#

Interviene il  dialogo
Il 25 febbraio, il periodico on line ildialogo ha pubblicato questa pagina del blog
http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/norazzismo/notizie_1488054984.htm

24 Febbraio 2017Permalink

9 febbraio 2017 – Muri già costruiti in Europa

Trovo su facebook una serie di foto di  Miloš Malinić.
Dopo aver condiviso  ricopio 

Finché i muri
passeranno
attraverso le nostre teste
troveremo sempre i soldi
per costruirli.

 

 

 

 

In Italia abbiamo battuto ogni record: già nel 2009 abbiamo costruito un  muro a costo zero. Si è imposto in legge l’obbligo di presentazione del permesso di soggiorno a chi (immigrato non comunitario irregolare) volesse registrare la dichiarazione di nascita in Italia dei propri figli.
All’indecenza dell’invisibile muro si unisce la vigliaccheria di usare creature indifese per minacciare i genitori; quei piccoli, ridotti a CIE di carne ne determinerebbero l’espulsione. Il prezzo che i neonati pagano è quello di non avere un’esistenza giuridicamente riconosciuta, ridotti a fantasmi non c’è impegno efficace per abolire quella norma e garantire  loro la dignità di persone.

9 Febbraio 2017Permalink

25 gennaio 2017 – Due donne scrivono alla Senatrice Doris Lo Moro

Gentile Senatrice Doris Lo Moro

Le scriviamo come cittadine dopo aver letto la Sua dichiarazione, come riportata da La Repubblica, di oggi:  “porteremo la riforma a casa”. Nel nostro sforzo di essere responsabilmente consapevoli ci rendiamo conto che nella commissione Affari Costituzionali del Senato si è creato una sorta di ingorgo istituzionale per cui  sono contemporaneamente all’attenzione della commissione stessa due ddl, il n. 2092 e il numero 2583 IL primo porta il titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, il secondo “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Sembrano due soggetti dissociati e non lo sono: ci permettiamo di segnalare un filo che li unisce e connette e che impone lo sforzo pesante e difficile  ma necessario dell’approvazione di entrambi. Chi siano i minori non  accompagnati lo sappiamo: la guerra, la violenza, la fame li cacciano dai loro paesi esponendoli al rischio di annegare e, quando arrivano, di sparire nell’oscurità dove protagoniste si fanno le più infami forme di tratta. Ce lo testimonia anche la relazione al ddl 2583 sopra citato. Nel ddl 2092 invece, insieme alla chiarezza del diritto alla cittadinanza per chi nasce o almeno trascorre un significativo tempo di vita nel nostro paese (senza che neppure conosca quello che è origine sua e dei suoi genitori), si sottolinea la creazione di una categoria  di bambini cui è negata alla nascita non la cittadinanza ma la stessa esistenza giuridicamente riconosciuta. Sono i figli dei migranti senza permesso di soggiorno che la legge 94/2009 art. 1, comma 22, lettera g ha voluto ridurre a fantasmi. Chiediamo a Lei e ai suoi colleghi nella commissione Affari Costituzionali di non cedere sul rispetto del comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 che, modificando la norma del 2009,  riconosce a questi piccoli la dignità di persone e toglie a noi tutti la responsabilità (dolorosa e, per chi vi consente, infamante) di sostenere una norma sostanzialmente razzista.

Cordialmente Augusta De Piero e Adriana Libanetti – Udine

NOTA 1:  La senatrice ha immediatamente ringraziato

NOTA 2: La senatrice Lo Moro è stata relatrice al Senato della legge approvata dalla Camera e diventata oggetto, ignorato da un anno, del silenzio della Commissione Affari costituzionali del Senato. Porta il titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” (ddl 2092) e contiene il comma 3 dell’art. 2 che, se la norma fosse approvata anche dal Senato, salverebbe i bambini fantasma. Ho l’impressione che, con il conforto di un’opinione pubblica sbrindellata e neghittosa, non accadrà nulla e con l’intervenire delle elezioni tutto finirà nel baratro delle cose non fatte. Quindi cercherò di pubblicare rapidamente materiali secondo me importanti che vado raccogliendo per salvare dalla certezza del prossimo  buio, memorie – che saranno probabilmente tradite – di tentativi di affermazione di una civile responsabilità

26 Gennaio 2017Permalink