6 luglio 2013 – Dichiarazione di nascita entro il terzo giorno

Ho ricevuto dalla cortesia del Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna la relazione annuale dell’attività svolta. E’ una lettura confortante perché rivela una volontà di comunicare e chiarire che ne fa un piccolo manuale di utile informazione. Purtroppo non sono in grado (o non lo so fare o non è possibile) di inserire il documento in pfd in modo che lo si possa integralmente leggere e mi dispiace perché ci sono parecchie questioni che vorrei avessero la pur piccola diffusione che riesco ad assicurare con questo blog.
Una però non la voglio perdere.
Si tratta di un allegato con un documento che risale allo scorso anno e, a conclusione di una documentatissima analisi che ricopio, insiste sulla necessità che la dichiarazione di nascita sia fatta entro tre giorni dall’evento e questo per qualsiasi bambino a prescindere dalla nazionalità dei genitori.
Ma tanto per i sans papier non basta. Occorre prima una modifica di legge (e non sto a ripetere ciò che ho tante volte scritto e rinvio al tag anagrafe e al mio pezzo del 17 giugno dove è possibile legge la proposta di legge che, se fosse approvata, risolverebbe il problema).
Se ci fossero parlamentari e responsabili politici competenti e attenti alla tutela dovuta ai soggetti contrattualmente deboli qual è il garante dell’Emilia Romagna … ma è inutile continuare.
Se ci sono battano un colpo.

Documento del Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna (pag. 77)

 Dichiarazione di nascita e  convenzione diritti dei fanciulli    Bologna, 19 luglio 2012

Il vecchio e abrogato Ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939 n. 1238) prevedeva nell’art. 67 che la dichiarazione di nascita fosse fatta nei dieci giorni successivi al parto dal padre o dalla madre, o dall’ostetrica o da qualsiasi persona che avesse assistito al parto (art. 70). Nel caso di neonati figli di ignoti (o di madre che non voleva essere nominata) la dichiarazione veniva fatta dall’ostetrica e l’ufficiale di stato civile imponeva al bambino nome e cognome (art.71). 

Il vigente Regolamento “per la revisione e la semplificazione” dell’Ordinamento dello stato civile, emanato con d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 in attuazione della l. 15 maggio 1997 n. 127, conserva il vecchio termine di dieci giorni e introduce in alternativa il più breve termine di tre giorni quando la dichiarazione è fatta “presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita”. In tal caso essa può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale (art. 30 comma 4). 

A questo proposito si osserva che il vecchio termine di dieci giorni, riprodotto nell’art. 30 delle nuove disposizioni, appare in netto contrasto con il dettato dell’art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con la legge 27.5.1991 n. 176, il quale dispone che il fanciullo sia “registrato immediatamente al momento della nascita”, e che da allora abbia diritto al nome e alla cittadinanza”.
Benché anteriore, la norma convenzionale è stata del tutto ignorata dal d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, che per di più ha previsto per i genitori anche la facoltà di dichiarare la nascita entro dieci giorni nel proprio comune di residenza benché diverso dal comune di nascita. 

Tali disposizioni devono essere disapplicate, perché contrastano con l’art. 7 della Convenzione e con la legge di ratifica, che fonte normativa superiore al regolamento. Deve perciò ritenersi applicabile attualmente soltanto il più breve termine di tre giorni previsto come alternativo dall’art. 30 del regolamento, in quanto in armonia con il dettato della Convenzione e rispettoso del diritto del fanciullo ad avere al più presto un nome e uno status. Le direzioni sanitarie dei centri di nascita e delle case di cura con reparti ostetrici devono tutte attrezzarsi perché sia sempre possibile rispettare il termine predetto, anche in caso di nascita in prossimità con giorni festivi. 

Un ulteriore problema si può presentare all’atto delle dimissioni della puerpera. Se infatti la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento non è stata ancora effettuata, il neonato non può esserle affidato e non può lasciare il centro di nascita o la casa di cura. Manca ancora infatti lo stato di filiazione, ed il bambino, privo di nome e di identità, dal punto di vista giuridico sarebbe affidato ad un estraneo. Se la puerpera non provvede al riconoscimento e si allontana, occorre che la dichiarazione di nascita sia fatta dall’ostetrica entro il terzo giorno, con immediata segnalazione al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Sarà così possibile la nomina di tutore che rappresenti legalmente il neonato e possa agire in suo nomee per suo conto nel procedimento di adottabilità o in ogni altra esigenza. In ogni caso, la puerpera ha diritto di chiedere al tribunale per i minorenni un termine per provvedere al riconoscimento, e in tal caso il tribunale può sospendere il procedimento per un periodo massimo di due mesi (art. 11 l. 1983 n. 184 e 149 n. 2001). 

Va ricordato infine che sul piano della responsabilità civile, fino a che del neonato non sia dichiarata la nascita e non si sia provveduto al riconoscimento o alla nomina di un tutore, la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura potrebbe essere chiamate a rispondere ai sensi dell’art. 402 cod. civile dei danni subiti dal minore o della sua scomparsa.

6 Luglio 2013Permalink

3 luglio 2013 – Pregiudizi e libere riflessioni, da Giancarla Codrignani

Ho riportato più volte gli scritti che Giancarla mi ha inviato.
Questo mi sembra di notevole interesse sia per la natura delle argomentazioni che per lo stile. La Repubbblica cui Giancarla fa riferimento è l’edizione di Bologna, la città dove vive.

PREGIUDIZI             Repubblica    3 luglio 2013 (ridotto; qui originale)   Giancarla Codrignani

 Brutta cosa il pregiudizio. Perfino io, che traducevo a scuola sublimi versi greci di amanti inequivocabilmente omosessuali, mi sono resa conto che l’eterosessualità può impedire di cogliere l’autentico valore dell’uguaglianza nei diritti di libertà. Forse troppi  si commuovono leggendo il De Profundis di Oscar Wilde, ma provano solo compassione: è come  la tolleranza, che si sente buona, ma non legittima. Le parole giuste per la sentenza della Corte suprema che accoglie la diversità nel matrimonio e nella genitorialità le ha detta Obama: love is love, l’amore è l’amore.

Anche il sindaco Merola ritiene l’amore principio fondante delle relazioni interpersonali. Sembra che i cattolici si scandalizzino, ma bisognerà vedere quali. Perché almeno i cattolici LGTB – lesbiche, gay, transgender, bisessuali – o i loro genitori non saranno così unilaterali. Anche le chiese sanno quanto sia pressante la richiesta di riconoscimento dei gay cristiani organizzati: non sembra più una battuta dire che bisogna farci attenzione perché ormai sono i soli che si vogliono sposare in chiesa. Al funerale di don Gallo il cardinal Bagnasco ha dato la comunione a Luxuria: è il sacramento più grande, superiore al matrimonio, che, in sé, è invenzione umana che la chiesa innalza a sacramento, lasciando che non il prete, ma gli sposi siano ministri responsabili del rito. Sarebbe bene riflettere sulla cultura più umana che si viene esprimendo nel nostro tempo e interrogarsi se abbiamo ben compreso l’innovazione del Concilio Vaticano II che ha posto – per la prima volta nella tradizione cristiana (a me sembra ancora incredibile) – l’amore a principio fondante del matrimonio. Non altrettanto “fondanti”, infatti, appaiono finalmente la procreazione, il mutuo aiuto e il rimedio all’istintività sessuale (che Luz Maria Longoria, una delle “madri del Concilio”, denunciò ai padri conciliari: “con tutto il rispetto, le vostre madri vi hanno concepito non per la concupiscenza, ma nell’amore”). La richiesta dei fratelli “diversi” (ma noi siamo diversi ai loro occhi) ci dicono che senza amore non si dà relazione, che i figli, naturali o adottivi, debbono essere voluti responsabilmente,  che il rapporto umano supera il livello biologico degli istinti animali.

 Se Giovanardi menziona la Costituzione e la laicità, sarebbe bene che leggesse l’art. 29. Certo il matrimonio gay era ben lontano dall’immaginazione dei costituenti, ma oggettivamente scrissero che la famiglia è fondata sul matrimonio e non dissero quale (consapevolmente, invece, esclusero, dopo essersi guardati in faccia, il termine “indissolubile”). Quanto alla laicità sarebbe meglio che commentasse il card. Betori che, pensando in largo anticipo ad una mancata riconferma di Renzi, chiede garanzie cielline per il futuro sindaco.

Sui diritti civili – e morali – legati alla “naturalità” umana, l’attualità delle differenze (un tempo “devianze”) sessuali evoca l’altro problema, quello razziale, che persiste anche se la scienza ha dimostrato che la “razza” non esiste e nessuno si sogna di chiedere il colore di una trasfusione.

 Lunedì è stata a Bologna la ministra Cecile Kienge, per riferire le proposte parlamentari e di governo sullo ius soli. Anche in questo caso il pregiudizio confonde le menti e discrimina: i bimbi nati a Bologna, che parlano con il nostro accento e sono amici dei nostri figli, non sono stranieri, sono italiani. Nello ius sanguinis il sangue del diritto romano, a giudizio di noi moderni, potrebbe essere, semmai, quello della donna, mentre – sia per gli individui, sia per i popoli – il sangue che caratterizza presunte identità e pretende diritti nazionalistici è quello del patriarcato proprietario inventore dell’onore. Papa Francesco ha lavato i piedi a una donna “di colore” e islamica (a cui nessuno ha chiesto se “etero” o no) e vola a Lampedusa a incontrare da cristiano l’uguaglianza umana  e il diritto civile.

3 Luglio 2013Permalink

27 giugno 2013 – Se Giovanni

Se Giovanni 
Notizia trovata nella rubrica Vento Largo di facebook, pubblicata da Lino di Gianni

Giovanni, morto al Cardarelli e lasciato nove giorni in obitorio

Non ha i soldi per pagarsi il funerale: lasciato nove giorni in obitorio

Giovanni, 55 anni, è morto all’ospedale Cardarelli il 17 giugno scorso. I parenti hanno chiesto il funerale comunale che in realtà non è mai arrivato. Negata anche la messa

Per maggiori informazioni:
http://www.today.it/citta/morto-nove-giorni-obitorio-cardarelli.html

Mi permetto un commento

Se Giovanni fosse stato un non comunitario privo di permesso di soggiorno quello che è avvenuto sarebbe a norma di legge, la stessa legge che nega la registrazione anagrafica ai figli dei sans papier *.
Se Giovanni fosse stato un non comunitario privo di permesso di soggiorno e avesse avuto parenti privi di permesso di soggiorno che si fossero recati in comune a registrare l’atto di morte, costoro sarebbero stati espulsi.
Se Giovanni fosse stato un non comunitario privo di permesso di soggiorno senza alcun legame, completamente solo … non so quale sarebbe stata la procedura a suo carico: l’espulsione della salma?
A Giovanni è toccata in sorte solamente l’inettitudine dei servizi comunali e l’assenza di pietà della chiesa.
* Per verificare vedi Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che all’art. 6 riprende la norma prevista alla lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 (il cd. pacchetto sicurezza)

Al mercato dei senatori (non tutti vi partecipano)

Si parla del processo De Gregorio – uno dei tanti derivati tossici del periodo berlusconiano secondo me tutt’altro che concluso.
Molti i riferimenti al 2008 – nell’agosto di quell’anno cadde il governo Prodi – e agli anni immediatamente precedenti quando fu organizzata la compravendita del sen. De Gregorio.
Una cosa che non si dice mai fu l’azione con cui nel 2006 il De Gregorio impedì che la sen. Menapace diventasse presidente della commistione difesa, presidenza che riuscì ad accaparrarsi forse dimostrando così la sua credibilità come merce per un successivo buon acquisto.
Allora non  ci furono proteste di movimenti di donne (silenti anche oggi: signore mie un ricordo a una coraggiosa donna eliminata da un uomo-merce non costa nulla!) e ricordo ancora con disgusto il silenzio e delle forse dell’allora maggioranza e dello stesso partito della senatrice, cui sempre penso con affetto e stima.
Per maggior informazioni un mio post (corredato da link) di qualche mese fa.

Un messaggio di Giancarla Codrignani.

Allora si rinviano anche gli F35. Bene, anche se…. Ma mi viene in mente che la prima volta che presi la parola a Montecitorio: sostenevo il voto contrario, per principio, agli MRCA Tornado (il Pci si astenne, perché il caccia era già in produzione). L’informazione non ha fatto molta strada: gli F35 sono aerei da combattimento di quinta generazione e la discussione al riguardo, iniziata nel 1997 si è conclusa nel 2002 (anzi nel 2007 con una correzione di spesa). Dovevano essere 131: per la spending review sono stati ridotti a 90. L’Italia partecipa al 5% dell’investimento (solo l’Inghilterra con il 10) e Robert Gates ha anticipato che, se entro due anni non si risolvono alcuni seri problemi di progettazione, gli Usa si ritirano. I soliti partiti potevano certo sforzarsi prima, ma anche noi dei “movimenti”, non potremmo cercare di conoscere i fatti al loro nascere e fare campagne più risolutive? Non possiamo scaricare tutto sulle spalle dei lavoratori di un settore che, ahinoi, “tira”, proprio quando una partita è in dirittura d’arrivo. 

Secondo: sono appena trascorse due date significative per l’impegno delle Nazioni Unite, il 13 la giornata dei rifugiati, il 26 quella contro la tortura. I rifugiati (e le rifugiate, che, oltre a tutti i rischi comuni, vengono anche violentate) non sono “immigrati”; ma diventa sempre più difficile distinguere chi corre pericolo per ragioni politiche (le donne sempre scomode: adesso chiederebbero l’asilo se fuggono dalle mutilazioni genitali femminili) o per non morire di fame o di guerra. Contro la tortura c’è una Convenzione: l’Italia l’ha ratificata dopo il Cile di Pinochet, ma non ha ancora una legge applicativa, senza la quale le ratifiche restano carte morali. Continueremo a produrre i casi Cucchi e le impunità? 

Ultimo: non posso non condividere la decisione della Corte americana. Finalmente l’amore viene, anche solo mentalmente, prima della riproduzione anche nell’istituto matrimoniale e familiare (per i cattolici, che l’amore è principio “fondante” l’ha detto il Vaticano II; prima era solo riproduzione, mutuo aiuto e quel remedium concupiscentiae che fa vergogna). Ma condivido una riflessione femminista formulata da un’etero che non si era accorta dell’abuso implicito nel sentirsi “normale” e che sente da gran tempo di doversi giustificare: il problema delle persone Lgbt è un problema di diritti umani, ma anche di ripensamento della storia. A me non era bastata l’emozione di leggere Oscar Wilde: era rimasta compassione. Occorre pensare ai milioni di persone perseguitate perché “diverse”, fuori dalla presunzione della “norma”. Degli uomini si è sempre saputo per la stupidità degli atteggiamenti convenzionali, ma nessuno ha mai posto, che io sappia, la questione del numero sterminato di donne che, nei secoli, hanno subito un ruolo precostituito, sono state sposate, hanno avuto figli senza conoscere il piacere, consolate dalla religione che le esentava dal peccato, che hanno deluso il marito senza neppure capire nulla di sé. Che fatica la costruzione della libertà responsabile non solo di sé.

27 Giugno 2013Permalink

25 giugno 2013 – Fra Lilli Gruber e Vladimiro Zagrebelsky

Un paio di sere fa, durante la trasmissione otto e mezzo condotta dall’ottima Lilli Gruber, ho ascoltato, anzi subito perché erano urlati e un po’ logicamente precari, gli interventi dell’on. Biancofiore. In particolare la sua intenzione di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani in difesa dell’amato cavaliere mi era sembrata impropria e sconnessa. Ma non avevo le argomentazioni per sostenere questa mia considerazione. Ora le ho trovate in un ottimo articolo del giurista Vladimiro Zagrebelsky.

Ne riporto l’incipit da La Stampa di ieri e il link per raggiungerne l’intero testo per chi fosse interessato

Il primato delle regole sul voto popolare –  Vladimiro Zagrebelsky

L’aspirazione dell’onorevole Biancofiore a ricorrere alla Corte europea dei diritti umani, in difesa del diritto di Silvio Berlusconi a un processo equo, non ha spazio nel sistema europeo di cui l’Italia è parte. Alla Corte europea possono ricorrere le vittime, non gli amici ed estimatori.

 http://www.lastampa.it/2013/06/24/cultura/opinioni/editoriali/il-primato-delle-regole-sul-voto-popolare-phRsOiKIXyeEjXChzvFZiN/pagina.html

25 Giugno 2013Permalink

24 giugno 2013 – DL 69 art 33 e pdl 740. L’inizio di un po’ di chiarezza?

Ieri ho ricevuto da Francesca Longo, mia vecchia amica e corrispondente su facebook, un’ottima notizia e precisamente la segnalazione del link per raggiungere l’art. 33 del decreto-legge 21 giugno 2013 , n. 69 .”Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
E’ un testo che potrà dare un contributo a meglio applicare le norme già in vigore per la cittadinanza e predisporrà un quadro normativo più ordinato se e quando verrà approvato, quale che ne sia il modo e il testo, il principio dello jus soli.

Dice l’art. 33 “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia”

1. Ai fini di cui all’art 4, comma 2, della  legge 5 febbraio 1992, n.91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli Uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato art. 4 della legge 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Come sempre per capire occorre far ricorso ai collages con le citazioni di altre norme.

Dice il comma 2 dell’art. 4 della legge 91 del 1992

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Quindi la possibilità di diventare cittadino italiano al momento del compimento del diciottesimo anno di età (proponendo una richiesta valida fino al compimento del diciannovesimo) esiste già.
Come mai una legge richiede un’altra legge che sembra dire la stessa cosa?
Qui mi aiuta il mio piccolo archivio, ho costruito anche con un glossario (che – a causa del linguaggio precostituito da cui il mio blog non si è potuto liberare – è strutturato con due voci: categorie e tag). Non è che mi piaccia tanto, ma è tutto quello che ho.

Rileggerlo mi consente di dare tutto il valore che merita all’espressione del comma 2 “Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti …”. I sindaci sono appunto tenuti a dare ai cittadini ‘stranieri’ al compimento dei 18 anni quelle informazioni che finora alcuni hanno dato, altri no e altri –pur fornendole – hanno proposto come un bel gesto nato dalla bontà del loro cuore e non come risposta a un diritto riconosciuto e definito.
Adesso è chiaro … la risposta è dovuta e conforta quanto avevo scritto il 21 maggio scorso, leggibile anche da qui. diariealtro.it/?p=2331

E l’espressione del comma 1, “eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli Uffici della Pubblica Amministrazione” , che riconosce la possibilità di errori in origine, risponde perfettamente al caso di Monnalisa di cui ho scritto il 22 marzo https://diariealtro.it/?p=2189

Per me vedere che le norme si adeguano alla realtà e cercano di correggere le storture di una legislazione non solo spesso peggio che discutibile ma comunque confusa e farraginosa è uno degli spiragli di speranza che la situazione consente e una gioia perché mi conforta nel lavoro di ricerca che faccio. Non sempre mi è offerta l’opportunità della verifica. Questa volta sì.

Ora devo sperare che il dl 69 diventi norma approvata nei tempi dovuti e migliori il quadro di riferimento alla cittadinanza (sia jus sanguinisi che jus soli) e che la proposta 740 sulla registrazione divenga legge per correggere la stortura relativa alla registrazione anagrafica.
Vorranno i parlamentari darsi da fare e le forze politiche impegnarsi in  tal senso diffondendo, per quel che possono, informazioni esatte? e che ci siano mezzi di informazione che le raccolgono?
Non è che l’esperienza fatta finora mi consenta molta fiducia.

Codicillo del giorno dopo

Aggiungo un altro riferimento per scaricare il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. . http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2790&l=it

Lo segnalo anche perché nel sito di riferimento è scritto a chiare lettere ciò che io davo per noto ma implicito. Ed è un importante pro memoria

Si ricorda che il Decreto – Legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in questo caso 22 giugno), ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

24 Giugno 2013Permalink

23 giugno 2013 – Una proposta di legge che ho atteso molto

Finalmente nel sito del parlamento – Camera dei deputati è possibile leggere la proposta di legge 740, completa di firme e titolo “ROSATO ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (740)
Ne avevo riportato il testo integrale pochi giorni fa, leggibile da qui.
Per quello che mi riguarda io ho raggiunto l’obiettivo che mi ero proposta: vedere la presentazione ufficiale di un testo.
Arriveremo alla legge? Non lo so.
Quanto è accaduto nel corso di questi anni non consente grandi speranze a meno che i parlamentari che l’hanno firmata non si impegnino  a promuovere informazione attraverso i normali canali dei media e per il dibattito in commissione e in aula.
Ho scritto nella pochissima attenzione delle organizzazioni della società civile, raccogliendo le poche testimonianze che mi erano e sono note.

Un aspetto che fa ben sperare è l’assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 21 giugno 2013 (con il parere delle commissioni  II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura e XII Affari Sociali).
Mi ha sempre preoccupato una specie di riflesso condizionato per cui quando si parla di stranieri si pensa all’assistenza. In questo caso l’assistenza non c’entra proprio nulla.
Il ragionamento, a parer mio,  è su un diritto la cui mancanza di riconoscimento dovrebbe turbarci come una privazione di civiltà.

Tutto questo mi è tornato in  mente questa mattina ascoltando il dibattito che segue la rassegna stampa di Prima Pagina quando un’ascoltatrice, assolutamente contraria al matrimonio fra persone dello stesso sesso, ha tranquillamente affermato che per lei scopo del matrimonio è la procreazione che assicuri la continuità della razza. Ripeto ‘della RAZZA’.
Certamente figli di non comunitari sans papier non sono il meglio per continuare una razza: sono solo esseri umani.
La giornalista, che concludeva la sua conduzione settimanale, si è concentrata sull’aspetto omofobico della questione posta e nulla ha detto della parola razza.
Forse le scosse sismiche che oggi sembrano essere state particolarmente numerose e piuttosto intense dipendevano dai ribaltamenti nelle rispettive tombe dei Costituenti. Le cronache dell’epoca registrano una loro perplessità nell’uso della parola ‘razza’ all’art. 3 della Costituzione, dove pure è presentata fra gli ostacoli che “impediscono il pireno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Oggi la difesa e la promozione della razza, scopo del matrimonio, è stata presentata come valore positivo.

PS: Se le ho ben contate le firme dei deputati sono 134, il primo firmatario e cento parlamentari fanno parte del gruppo del Pd, 4 appartengono ad altri gruppi  e precisamente: gruppo misto-minoranze ligustiche, scelta civica per l’Italia (2) e SEL

23 Giugno 2013Permalink

21 giugno 2013 – I.V.G. e non solo

Obiezione di coscienza: parole e silenzi

Non molto tempo fa in parlamento sono state presentate diverse mozioni a proposito della presenza abnorme (fino ad essere totalizzante) di medici obiettori negli ospedali italiani dove quindi l’interruzione volontaria di gravidanza non  è praticata (anche per chi avesse espletato le procedure previste per legge e ne avesse necessità e diritto). Inutile qui scrivere delle obiezioni più di comodo che di coscienza, purtroppo ci sono e certamente costituiscono uno stimolo per il ritorno alla clandestinità che avevamo tentato di superare in un lontano, fortissimi impegno … di coscienza.
Forse quelle mozioni non erano abbastanza attente e articolate nei confronti della legge 194 nel suo complesso che, non a caso si intitola, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza“.
Quel che conta ora è che il governo ha accolto parecchie di quelle mozioni e io non vedo comparire la domanda necessaria per continuare: ‘E ora che succede?’.
Per  quel che io ne so dovrebbero scaturirne linee di indirizzo.
Che fa il ministro, anzi la ministra, alla salute? Vengono sollecitate convocazioni delle commissioni ci competenza in proposito? Parlamentari d’ambo i sessi si preparano ad affrontare l’argomento con la competenza dovuta? A livello regionale – dove poi si dovrà legiferare e predisporre azioni conseguenti ed adeguate (se le linee di indirizzo lo meriteranno) – ci si predispone a farlo oltre una meccanicistica approvazione o un altrettanto meccanicistico rifiuto?
Spero prima o poi (meglio prima) di conoscere domande e di leggere risposte efficaci.
Presentare mozioni e verificarne l’accoglienza non è l’inizio di un rito magico ma di un lavoro urgente e importante.

Una riflessione di Giancarla Codrignani

PENSIERI PER UN  WEEKEND                      14 giugno 2013  Giancarla Codrignani

1) Donne italiane: le donne hanno superato i maschi nelle elezioni amministrative, dopo le solite dicerie (“le donne non votano le donne”) e l’ideologia delle “quote”.  Bastava la doppia preferenza….

2) Donne turche: che cosa scommettiamo che anche a Istambul questa protesta verrà ricordata come ecologica (“salviamo 800 alberi”) o laicista (“ci faranno una moschea”) o anche anticonsumista (“ci costruiscono un supermercato”)? Non c’è più traccia nei media della reazione di donne e giovani contro il divieto di bacio nelle strade e le minacciate “velature” delle donne. Come se il primo problema non fosse la violenza sessista: alla fine dello scorso anno una deputata ha scandalizzato il Parlamento mostrando sul suo corpo le lividure delle botte maritali. E la giallista Esmahan Aykol dice (su Repubblica di oggi) che in Turchia “non è difficile essere scrittrice, ma essere donne…ogni giorno ne vengono uccise tre “.

3) Donne cattoliche (e non solo): Papa Francesco è molto caro e dice cose entusiasmanti. Peccato che continui il culto dell’embrione tipico del maschilismo di un clero che, anche se non ha idee ben chiare su come nascono i bambini, dovrebbe rinunciare a chiedere a tutti i governi del mondo “la protezione giuridica” di ogni prodotto del concepimento. Pensare che le donne tentano di spiegare che cosa è la maternità “libera e responsabile” e che cos’è la violenza….

21 Giugno 2013Permalink

18 giugno 2013 – Cercando di rendere visibili i bambini fantasma.

Ieri nel mio blog ho scritto dei bambini fantasma, considerando la proposta di legge di cui ho riportato il testo come un primo possibile sguardo su di loro o almeno per non  essere coloro che si rendono disponibili a produrne.
Oggi ne ho scritto al Sindaco di Udine. So bene che non è compito suo votare leggi, ma sollecitare iniziative necessarie a tutela dei soggetti più deboli sì.
Ne ho mandato copia anche ad alcuni assessori e consiglieri comunali.
Se qualche cosa accadrà ne darò notizia.

Lettera aperta

Egregio prof Honsell,
con questa lettera mi rivolgo al Sindaco della città dove sono nata e vivo per segnalare una questione che da anni mi tormenta.
Nel 2009 quando fu approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza venne introdotta una modifica, secondo me di squallida portata storica, alla norma che era stata introdotta con la legge Turco Napolitano e rispettata persino dalla Bossi Fini.
Precedentemente al 2009 infatti il testo unico sull’immigrazione non richiedeva l’esibizione del permesso di soggiorno per alcuni documenti tra cui gli atti di stato civile o inerenti l’accesso a pubblici servizi.
Nel 2009, con la legge 94 (lettera g, comma 22, art. 1) si impose la presentazione del permesso di soggiorno anche per la registrazione degli atti di stato civile.
Lo stesso governo che aveva voluto quella norma, blindandola con un voto di fiducia, non potendo violare norme internazionali che impongono la registrazione anagrafica per ogni nuovo nato, intervenne con una circolare ‘interpretativa’ che consente ciò che la legge nega.
Vedo in questo anche un vulnus al ruolo del sindaco, custode dell’evidenza della popolazione del suo comune, che non può rifiutare ai nuovi nati il certificato di nascita, accontentandosi della labilità di una circolare che potrebbe essere abrogata senza intervento parlamentare.

So che ora si propongono iniziative non solo per il passaggio dal principio di jus sanguinis a quello di jus soli, come fondamento della cittadinanza, ma anche per ripristinare il regime precedente il 2009 per ciò che concerne la registrazione anagrafica, registrazione che non consegue automaticamente dall’attribuzione della cittadinanza, quale che sia, come ho scoperto essere convinzione di molti (per chiarezza mi riferisco alla pdl 740/2013).

Purtroppo per la questione dello jus soli il significato delle proposte è affogato dentro un bellissimo slogan ‘L’Italia sono anch’io’ che spesso nasconde il necessario approccio al tema, che merita certamente adesione ma deve accompagnato da quella consapevolezza critica che è la condizione necessaria per ogni efficace attuazione di un principio.
Per la registrazione anagrafica non è così. La modifica necessaria e – a mio parere anche urgente- della norma in vigore passa attraverso la correttezza della legge, per non ridursi a fonte di emozioni, piacevoli a viversi ma inutili a dare dignità alla vita stessa di coloro cui il riconoscimento di tale dignità è sottratto all’origine. E in una operazione del genere il linguaggio è tecnico. Altrimenti si riduce a beffa.

La prego quindi di fare, ciò che è possibile avvalendosi dell’autorevolezza che il suo ruolo consente, per sostenere lo spirito di tali iniziative e assicurare quindi ai nuovi nati nel comune di Udine il diritto (non la conseguenza di una benevolenza burocratica) a disporre di quel certificato di nascita che li rende legalmente  componenti di una famiglia, riconoscendone ai genitori il diritto – dovere di tutela,  e che li rende cittadini italiani (o d’altro stato finché viga il principio dello jus sanguinis)

Ora ce lo chiede anche il 6o Rapporto del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) – rapporto presentato al Parlamento all’inizio del mese – che raccomanda al Parlamento: “ …di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori” (Cap 3.1).
Il Rapporto dello scorso anno così descriveva la condizione di famiglie naturali e non legalmente riconosciute di bambini non registrati all’anagrafe: “ … la scarsa conoscenza dei contenuti di questa circolare, in primo luogo tra le donne immigrate prive di permesso di soggiorno, rende necessario  promuovere una reale e diffusa campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita senza che questo comporti alcun rischio per le loro famiglie. Si deve comunque sottolineare come la Circolare Ministeriale non sia una fonte primaria del diritto e di conseguenza sia suscettibile di essere modificata o revocata dal potere esecutivo senza bisogno di alcun passaggio parlamentare.
Il timore, quindi, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori”.

Ringraziandola per l’attenzione porgo distinti saluti
Augusta De Piero

18 Giugno 2013Permalink

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma

Il GrIS, una premessa

Prima di proporre il testo della p.d.l. 740 sulla registrazione anagrafica dei figli dei sans papier voglio segnalare un  passo della relazione con cui il responsabile regionale dott. Pitzalis ha informato in merito al lavoro svolto sin qui nel 2013:

Il Gris Fvg continuerà ad impegnarsi affinché per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non debbano essere esibiti documenti inerenti il soggiorno, chiedendo una modifica delle norme legislative in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori, così come richiesto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art.7) e dal rapporto del gruppo CRC (cap.3.1). 

Chi volesse sapere qualche cosa di più sul GrIS può andare della Società di Medicina delle migrazioni (www.simmweb.it) dove, in calce alla nota del 6 giugno troverà anche il testo del 6o Rapporto CRC citato sopra. 

Una proposta di legge che meriterebbe di essere approvata

Ringrazio l’impegno autorevole della dr. Alajmo, coordinatrice del gruppo locale di Libertà e Giustizia, che mi ha permesso di acquisire il testo completo della p.d.l. che elimina il divieto alla registrazione anagrafica dei figli degli immigrati senza permesso di soggiorno.
La proposta è accompagnata da un’ottima relazione esplicativa che trascrivo volentieri perché l’aspetto necessariamente tecnico dell’unico articolo (approvabile senza oneri finanziari) non è per sé di immediata comprensione.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 740

PROPOSTA DI LEGGE   d’iniziativa del deputato ROSATO 

Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno 

Presentata il 13 aprile 2013 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Con il termine di straniero si intende, agli effetti del citato testo unico, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea e l’apolide.

Le disposizioni del capo I del titolo II riguardano l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio italiano. All’articolo 5 viene disciplinato il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 6 è rubricato « Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno ».

Infatti, il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo e familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (articolo 6, comma 1).
Nella sua versione originale, poi, il successivo comma 2, imponeva a carico dello straniero l’obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La disposizione faceva salvi da questo obbligo i soli provvedimenti riguardanti: 1) le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo; 2) gli atti di stato civile o inerenti l’accesso a pubblici servizi.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, è intervenuta modificando l’articolo 6 originario del decreto legislativo di cui sopra. In particolare, la lettera g) del comma 22, dell’articolo 1, ha sostituito la prima parte del comma 2 « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione… » con una nuova formulazione che recita: « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione (…) ».

L’articolo 35, infatti, riguarda le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno. Queste riguardano, in breve sintesi, la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Il comma 5 dell’articolo dispone che l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità. Viene fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Questa norma e la modifica che ha mantenuto salve le prestazioni sanitarie dall’obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno hanno permesso di tutelare – anche nei casi di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale – un principio fondamentale quale il diritto alle cure mediche urgenti, il diritto alla maternità e il diritto alla salute. Risulta inoltre tutelato il diritto alla salute inteso come interesse della collettività.

L’esonero relativo ai provvedimenti inerenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, invece, garantisce il rispetto del diritto fondamentale all’istruzione e all’educazione, più volte sancito dalla nostra Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 2maggio 1991, n. 176.

La nuova formulazione, però, escludendo gli atti « di stato civile » o inerenti « all’accesso a pubblici servizi », ha lasciato dubbi interpretativi circa l’applicabilità dell’esonero ad alcune fattispecie di provvedimento quali, ad esempio, gli atti di nascita, di famiglia e di morte dello straniero.

Se, da un lato, infatti, il testo unico riconosce la specificità delle prestazioni sanitarie urgenti – quindi anche di pronto soccorso – e tutela il diritto alla maternità (il citato articolo 35), dall’altra parte non riconosce i provvedimenti che possono derivare dalla prestazione sanitaria medesima ovvero l’atto di nascita e l’atto di morte. La legge 15 luglio 2009, n. 94, nell’intervenire sull’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha esplicitamente omesso – anzi ha sostituito – il richiamo agli atti di stato civile. Ha fatto, quindi, emergere la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.

La necessità urgente di chiarimenti ha portato il Ministero dell’interno ad emettere una circolare già il 7 agosto 2009 (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che, al punto 3, recita: « Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto ».

Poi la circolare, nel medesimo punto 3, ribadisce che « l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 ».

Quindi, il testo della circolare non risulta essere del tutto risolutivo ed anzi appare, per certi versi, anche contraddittorio.

Alcuni enti locali ritengono che l’articolo 6 sia abbastanza esplicito nel definire quali sono i documenti esenti da obbligo e non riscontrano nella circolare alcun beneficio interpretativo, ma al contrario registrano un intento di modificare il tenore della norma oltre la reale portata giuridica di una circolare.

Altre uffici, nel dubbio rispetto a quale norma devono applicare, rifiutano ancora oggi di registrare la nascita da parte di genitori extracomunitari presenti sul territorio nazionale illegalmente. Secondo alcuni, infatti, la circolare non rappresenterebbe un sufficiente scudo giuridico per giustificare l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 6.

Il Ministero dell’interno ha, comunque, rassicurato che il riconoscimento della nascita e dello status di nascituro vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarità del soggiorno dello straniero in territorio nazionale.

Lo stesso Ministero è consapevole che una differente interpretazione lederebbe un diritto assoluto del figlio, il quale, in assenza di atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.

Si richiama, a tal proposito, l’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l’Italia ha ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione dichiara che « Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi ».

Lo Stato deve quindi garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all’atto di nascita. Per fare ciò occorre accogliere l’interpretazione della circolare di cui si diceva, la quale inseriva anche la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione tra i provvedimenti che non dovrebbero richiedere l’esibizione da parte dello straniero dei documenti di soggiorno, così da consentire anche agli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale di effettuare tale registrazione.

La circolare non è riuscita a dirimere il dubbio circa l’interpretazione del citato articolo 6 e, va aggiunto, non potrebbe evitare il contrasto della norma con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Per ottenere la piena efficacia dell’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessità di una modifica legislativa dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Illustrare le motivazioni giuridiche e sociali per le quali è corretta l’interpretazione esposta nella circolare e valutata la necessità di riformulare l’attuale articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo unico della presente proposta di legge si limita a reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno.

Va sottolineato che tale proposta di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1. 

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati»

17 Giugno 2013Permalink

13 giugno 2013 – ‘Libertà e Giustizia’ per la registrazione anagrafica dei sans papier

Loredana Alajmo, coordinatrice del Circolo territoriale di Udine e provincia ‘Libertà e Giustizia’, ha inviato ai parlamentari Pd e SEL del Friuli Venezia Giulia la lettera di cui ho riportato il testo in questo blog il 9 giugno. segnalando la fondamentale raccomandazione
al Parlamento dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza per «attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori».
Ritengo – e Loredana Alajmo mi conferma che la valutazione del circolo è analoga – questo invio di grande importanza perché si tratta del primo coinvolgimento nel problema specifico di un gruppo caratterizzato dall’impegno per una cultura politica attenta alla Costituzione.
Già il 24 ottobre 2011 avevo documentato la condivisione del GrIS, gruppo locale che opera nell’ambito della Società italiana di Medicina della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.  Ora la SIMM propone nel suo sito (www.simmweb.it) l’intero testo del Sesto rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2012-2013, come elaborato dal Gruppo di lavoro a ciò dedicato, quel Rapporto che è stato presentato in Parlamento dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e da cui è tratta la citazione riportata sopra.
Risponderanno i parlamentari? Vedremo e conto che Loredana Alajmo se riceverà risposte ce le farà conoscere. Io mi limito a ricordare l’unica indiretta risposta ricevuta, l’interrogazione Rosato, di cui ho scritto il 29 aprile scorso e per cui non ho trovato tracce di un qualsiasi seguito

13 Giugno 2013Permalink