9 giugno 2015 – Bambini ostinatamente invisibili

Faccio seguito alla relazione pubblicata il 2 maggio scorso inserendone una più completa proposta a fine maggio nel contesto delle iniziative del Festival della Costituzione di San Daniele del Friuli

Il certificato di nascita: un diritto personale assoluto

Dal 1991 è legge in Italia la ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che all’art. 3 recita: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi”. La registrazione alla nascita infatti, afferma Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell’Unicef « è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» ed «è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».  [i]

L’articolo 10 della Costituzione conferma la conformità dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [ii]  e, per ciò che riguarda il minore, l’art 3 della Convenzione e conseguentemente della legge 176/1991, precisa ancora che il suo superiore interesse debba essere la considerazione preminente, comunque, in ogni decisione [iii] . Ciò non bastasse anche Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata il 18 dicembre del 2000 riprende questi principi  [iv]

Sembra che l’alto significato etico e politico di queste norme sia entrato in qualche modo nella cultura del nostro paese e così quando mi capita di riferire che “Dall’8 agosto del 2009 ad alcuni bambini che nascono in Italia è ostacolata l’acquisizione del  certificato di nascita”  in alcuni interlocutori scattano anche atteggiamenti di democratico, fiducioso negazionismo. C’è chi infatti drasticamente rifiuta  tale possibilità, forse forte di una fresca o lontana memoria dell’avvenuta dichiarazione di nascita dei propri figli e della garanzia loro assicurata proprio dal certificato che li accompagnerà per  tutta la vita [v] . Purtroppo chi non crede nella legale possibilità del rifiuto del certificato di nascita ha torto ma per capire il pasticcio legislativo che conduce a tanto bisogna ripercorrere la storia della norma in questione.

Il permesso di soggiorno fra istituzione e legittimo abuso 

Il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi fu istituito nel 1998 con la cd legge Turco-Napolitano  [vi] . Ma non era un assoluto. Già in quella norma ne venivano indicate deroghe alla necessità di presentazione di quel documento  relative e chi venisse in Italia per esercitare “attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” e per chi richiedesse “atti di stato civile” (cioè la registrazione della dichiarazione di nascita, matrimonio e morte). La dichiarazione di nascita riguardava e riguarda evidentemente chi nasce in Italia, e non è cittadino italiano perché viene registrato necessariamente a seguito della cittadinanza dei genitori. Il permesso di soggiorno invece doveva – e deve – essere opportunamente esibito “agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero” Quattro anni dopo la norma  fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini  [vii] Sette anni dopo, nel 2oo9, il cd ‘pacchetto sicurezza’ cancellò le parole ‘inerenti agli atti di stato civile’, vanificando così l’eccezione già prevista,  e imponendo quindi la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli  [viii].  E insisto per evitare equivoci: “dei proprio figli che nascono in Italia”. L’aspetto surreale della questione è che il permesso di soggiorno viene chiesto anche a chi, essendo irregolare, non possiede quel documento per definizione ma nello stesso tempo deve assicurare la dichiarazione di nascita al proprio figlio perché essere registrato all’anagrafe è un diritto proprio del bambino.

La conseguenza della norma quale si presenta oggi è quella di offrire agli amministratori e alle forze dell’ordine l’opportunità di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere. A quei poveri cosini inconsapevoli è affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore.

In realtà la norma originaria era più radicale. Si prevedeva infatti che– in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessità a una struttura sanitaria- i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero  comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Evidentemente il legislatore di allora ignorava norme fondamentali della deontologia professionale dei medici e si manifestò quindi una reazione forte della categoria a livello nazionale  e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Non mancarono anche reazioni locali. Scriveva il dr. Conte, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e ripercorrendo nel suo comunicato un elenco che troviamo nell’art. 3 della Costituzione: «Il medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia”, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera» [ix]. La sua presa di posizione da noi ebbe solo il sostegno del Gruppo locale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ne diffuse lo slogan “Siamo medici e infermieri, non siamo spie”. Non accadde altrettanto invece per la questione degli atti di stato civile dando luogo a una situazione che in un suo scritto anche il dr. Salvatore Geraci, in quegli anni presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni,  [x]  definiva «inutile per aumentare sicurezza e dannosa per il convivere sociale».

Ma è tempo di tornare ai neonati che da allora – era il tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’interno l’on. Maroni – continuano ad essere presenti in legge come fragili ma implacabili presidi delle condizioni per l’espulsione dei loro genitori.

Ministro Maroni: un acrobata

Quando la legge 94 (il cd pacchetto sicurezza, approvata il 15 luglio 2009) entrò in vigore – era l’8 agosto – il ministero dell’interno aveva emanato da 24 ore una circolare, evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali, che affermava ciò che la legge negava e tuttora nega  [xi]. Ce ne illustra il significato una risposta data dal sottosegretario di stato Davico (della Lega Nord) ad una interrogazione presentata dall’allora parlamentare Leoluca Orlando (a tanto sollecitato dalla nostra corregionale Paola Schiratti, allora consigliera provinciale). Scriveva il sottosegretario: «Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 <…>, volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale  [xii], indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico». Quindi il governo di allora, dimostrandosi ben consapevole della funzione del certificato di nascita, sventolava lo spauracchio dei “matrimoni di comodo” come copertura dello sfregio costituito dalla negazione del certificato di nascita stesso. Certamente il problema dei matrimoni di comodo era reale e non poteva essere ignorato. Ciò che non sembra essere tollerabile è lo strumento scelto per provvedere e soprattutto  l’uso che ne venne fatto per creare un coacervo confuso in cui inserire anche i neonati. E’ buffo ma –per una piccola ma non insignificante eterogeneità dei fini – proprio lo scritto ministeriale che ho letto mi ha suggerito il titolo di questa relazione. Bambini che non esistono, diceva il sottosegretario. E io chioso: se non devono esistere non si vedono, sono invisibili.

Come dicevo a fronte di una legge negazionista fu approvata – probabilmente allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali – la circolare che consente ciò che la legge nega. Non dimentichiamo che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al parlamento, così come per atto unilaterale del ministero era stata stilata.

Il 10 luglio 2014 è stata presentata in senato una proposta di legge (e non è la sola) che ha lo scopo di cancellare la norma che nega un  diritto di nuovi nati in Italia e nella relazione che l’accompagna leggiamo che quella circolare non è per sé in grado di assicurare la certezza nel bloccare gli effetti perniciosi della legge: «… il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all’anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni. Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale». Analoghe affermazioni troviamo negli annuali rapporti del Gruppo Convention on the Rights of the Chid dove 80 associazioni, coordinate da Save the Children, affermano che [xiii]: «Il timore, …, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno  Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare». E non bastasse questo il 23 aprile 2014, durante una trasmissione di RAI 3, un avvocato del foro di Roma, membro dell’Associazione Giuridici Immigrazione dichiarava che: « c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno». [xiv] Non ho voluto ignorare questa inquietante testimonianza che aggrava certamente il problema ma di cui non è stato possibile sapere più nulla.

Torniamo alla  dichiarazione del sottosegretario Davico perché non  possiamo permetterci di trascurare un paradosso che vi è insito. Infatti lo spauracchio “matrimoni di comodo” (giustificativo – secondo il legislatore – della negazione del certificato di nascita anche ai neonati) non esiste più. Quindi gli unici penalizzati restano i neonati, dimenticati fra il segreto sanitario rispettato e i matrimoni  che non richiedono la presentazione del permesso di soggiorno.

Sì ai matrimoni con sans papier protetti. NO ai neonati

Ancora nel 2009 infatti una coppia ‘mista’ richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta – per lui, cittadino del Marocco – un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l’espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011  [xv], riportò la situazione a quella precedente il 2009 che non richiedeva la presentazione del permesso di soggiorno per presentare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio. I ‘promessi sposi’ erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunità negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, e insieme opportunità negate ai loro terrorizzati genitori.

Sulla residua norma funzionale a penalizzare una definita categoria di neonati così si è espressa la dr. Mellina Bares, garante regionale in FVG dei diritti della persona  «l’attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità – in conseguenza dell’irregolarità del soggiorno dei genitori – con conseguenze gravissime per l’effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all’identità personale…) » e ha aggiunto, nella sua veste di garante regionale dei diritti della persona, che « ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,»  – che – «dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa»  [xvi].

E’ un importante passo avanti perché viene esplicitata la richiesta dell’approvazione delle proposte di legge già presentate, una alla camera [xvii] e l’altra in senato [xviii] (che ho ricordato poco fa), identiche nell’obiettivo e nella quasi totalità del testo (la proposta senatoriale contiene un elemento in più di cui dirò fra poco). Il problema della dichiarazione di nascita ostacolata nel pacchetto sicurezza sarebbe infatti risolto se venissero messe a calendario le due proposte che ripristinano la dizione che prima del 2009 escludeva la dichiarazione di nascita dalla presentazione del permesso di soggiorno e che non prevedono alcun onere di spesa. Ma così non è. [xix]

Proibiti in Svizzera, invisibili in Italia

Che i figli vengano divisi dai genitori è una tragedia non nuova nella storia d’Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Shoà, che strappò figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un’altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei “bambini proibiti”, come si intitola uno studio loro dedicato  [xx] .

Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perché la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacità lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non è accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando però la situazione aveva già conosciuto modifiche dovute all’efficace intervento della società civile, quell’intervento che in Italia oggi spesso si nega. Ripeto che a mia conoscenza solo la Società di Medicina delle Migrazioni si è espressa in Italia a sostegno della modifica di legge e più tardi le ha fatto eco anche l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione   [xxi]. Per il resto silenzio e, se voci di singoli parlano, restano inascoltate. E inascoltato è stato anche il piccolo mensile locale, Ho un sogno, che di tutto questo ha dato nel tempo puntuale informazione.

Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato già ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d’origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. I bambini penalizzati dalla legge italiana invece non devono esistere e perciò sono invisibili Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia,  invisibili perché inesistenti. E, insisto,  inesistenti per legge

Si può rimediare, ma …

Ho detto poco fa che la proposta di legge senatoriale contiene un elemento che non è presente nella proposta della camera e precisamente l’indicazione della non presentazione del permesso di soggiorno dei genitori che iscrivano i figli alla scuola dell’obbligo.

La precisazione della proposta senatoriale è in realtà ripetitiva della norma che si trova già nella legge in vigore, introdotta a suo tempo  su indicazione dell’allora presidente della camera, on. Fini  [xxii] Certamente quella norma, apparentemente solidale verso chi ha il diritto di andare a scuola ma rischiava di esserne escluso dalla condizione burocratica dei propri genitori (secondo lo stesso meccanismo che scatta ancora per le nascite), contiene un limite molto ambiguo. Si definisce infatti l’ambito del diritto all’istruzione nel quadro della scuola dell’obbligo e nulla si dice del nido e della scuola dell’infanzia dove l’apprendimento della lingua potrebbe trovare il suo luogo naturale in una adatta fase della vita infantile. E’ davvero conforme al superiore interesse del minore presentarsi alla scuola dell’obbligo con una scarsa conoscenza della lingua italiana? Costruire una situazione di grave difficoltà non contribuirà a quel fenomeno della dispersione scolastica che ci dicono essere fonte anche di danno finanziario? Come contabilizzeranno le conseguenze di questo problema i futuri presidi manager?. E quando finisce il tempo dell’obbligo che accade per l’iscrizione a scuola dei figli degli irregolari?

Invisibili a scuola

Su questo piano il prossimo anno scolastico si presenta come un anno particolare. Vi accederanno infatti i primi bambini nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno. Però il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) e la relazione alla proposta di legge del senato ci lasciano intendere che alcuni potrebbero non avere il certificato di nascita e saranno quindi privi persino di un nome legale. Ammesso che possano accedere alla scuola come potranno rivolgersi loro gli insegnanti?

Resi invisibili e anonimi per legge, rispuntano con autorevole provocazione fra due articoli della Costituzione, proprio quelli iniziali, il numero due e tre   [xxiii]     E’ chiesto alla Repubblica, quindi non all’entità astratta dello stato bensì a tutti noi, “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. E’ affidato alla Repubblica il compito di affermare con efficacia che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E’ sconvolgente pensare che per alcuni nuovi nati nella nostra terra gli ostacoli non derivano da una sorte avversa ma da norme che, insieme a loro ci umiliano tutti. E’ un  fatto che personalmente mi pesa in una forma insopprimibile perché rende vivo e attuale, sia pur nella forma lattiginosa dell’alba di un giorno cupo, il razzismo che ritenevo da noi solo fenomeno presente nella conoscenza dovuta allo studio. Per questo ringrazio la Società di Medicina delle Migrazioni (SIMM) che bloccò il primo sfregio e ha rilanciato la necessità di modificare la legge, il Gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC)  che a quella richiesta si associa e la cui voce viene sia pur tardivamente replicata dall’Associazione per gli Studi Giuridici dell’Immigrazione (ASGI) e ringrazio anche il piccolo mensile Ho un Sogno che di tutto ciò ha fatto negli anni costante memoria. E naturalmente ringrazio il direttore dr. Vecchiet chi mi ha dato la possibilità di parlare in questa sala e l’accoglienza nell’ambito degli incontri ‘Aspettando Festival Costituzione’, che precedono il Festival stesso, promosso dall’associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli.. L’approvazione della proposte legislative già presentate da deputati e senatori consapevoli risolverebbe la radice del problema. Chi gode di autorevolezza parli e solleciti il parlamento a provvedere.

NOTE

[i] http://www.unicef.it/doc/5228/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm   

[ii] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[iii] Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo –  New York, 20 novembre 1989 Ratificata in legge 27 maggio 1991, n.176 Articolo 3

  1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
  2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Preambolo alla Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonchè l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’articolo 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”, Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

 

[iv]  http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

http://www.sulleregole.it/approfondimenti/convenzioni-internazionali/carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

(2000/C 364/01)  Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

PROCLAMAZIONE SOLENNE Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso

Articolo 21  Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
  2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 24  Diritti del bambino

  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

 

[v] LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11-6-1991 – Suppl. Ordinario n.35,  Entrata in vigore della legge: 12/6/1991

Art. 7

  1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
  2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

art. 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
“Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di  una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».

 

[vi] legge 6 marzo 1998, n. 40. “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”  http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

[vii] legge 30 luglio 2002, n.189. “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

 

[viii] http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/57195” Atto a cui si riferisce: C.4/08314 [Tutela della maternità della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie] Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 All’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando. Risposta – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo». È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.  Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

 

[ix]  Comunicato stampa dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Udine   Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’  ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia.   <omissis >  OMCeO Udine – 20 novembre 2008

[x] www.saluteinternazionale.info › Aree di Salvatore Geraci  La nuova legge sulla sicurezza è ingiusta, dannosa e pericolosa. Inserito da Redazione SI on 12 luglio 2009 – 20:27 Nel merito, l’ultimo provvedimento prevede una serie di atti, a nostro avviso inutili per aumentare sicurezza e dannosi per il convivere sociale, e che schematicamente riassumiamo: Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità e scuola dell’obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita – bambini invisibili, riconoscimento del figlio naturale – figli invisibili, registrazione della morte)

[xi]  Settore: Anagrafe Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile in applicazione della legge 15 Luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[xii]  http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746

La cancellazione del riferimento al figlio ‘naturale’ è stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154 leggibile dal link

Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ciò che qui più ci interessa):

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

[xiii]  5° Rapporto CRC        I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2011-2012      –  capitolo III.1     pag.36 http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf

[xiv]  Tutta la città ne parla 23 aprile 2014

Giornalista: ….  C’è un punto …. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.  Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c’è stata un circolare che se non  abbiamo capito male ha rimosso questo  divieto perché, come diceva l’ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita è un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di più nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all’avv. Salvatore Fachile. Buongiorno Avvocato: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista: Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che più volte abbiamo ospitato qui a La Città, l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico ‘certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno’. Avvocato: Guardi, non c’è un problema relativo ai certificati di nascita, c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo è stato poi sventato in  parlamento perché  si è riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identità; però la normativa rimane una normativa valida. Per cui non è raro – purtroppo non è raro – il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilità di riconoscere il figlio senza documento di identità, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verità è che la normativa non è chiarissima. E’ chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non può che essere riconosciuto dalla madre  anche senza un documento di identità. Però nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che  succede è che .. Giornalista:  che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? Avvocato:  Il pericolo non è quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo è addirittura maggiore Giornalista:  E’ il mancato riconoscimento. Avvocato:  L’ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre … Giornalista:  Si diventa minori non accompagnati Avvocato: Diventa un minore assolutamente abbandonato, perché il bambino non viene fatto uscire dall’ospedale .. Giornalista: Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi però è interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? Avvocato: Abbiamo provato in più occasioni a capire numericamente ed è veramente impossibile perché si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d’Italia ovviamente […] e una prassi così diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile  con conseguenze drammatiche rispetto appunto all’impossibilità di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente è impossibile fare … Giornalista: avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#

Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c’è qualche complicazione tecnica che non so superare. E’ una testimonianza che introduce un elemento inquietante su cui non è stato possibile avere delucidazioni ulteriori. Voglio sottolineare però che il 28 agosto 2014, successivamente alla denuncia dell’avvocato Fachile, la sua associazione di appartenenza l’ASGI pe r la prima volta si pronunciava in favore della pdl 740 e faceva menzione del 7mo rapporto CRC http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

[xv]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

 

[xvi] Così la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, lettera  del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova però allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014      https://diariealtro.it/wp-content/uploads/2014/10/6918.pdf

 

[xvii]  Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013    “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=

 

[xviii] Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10  luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

 

[xix] Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell’Interno la nota informativa. La mia lettera e la scansione della risposta si trovano https://diariealtro.it/?p=3653

 

[xx]  Marina Frigerio Martina.  Bambini proibiti – Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine  Trento “Lo Statuto degli stagionali è stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)”.

 

[xxi]  http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

 

[xxii] La legge 94 è stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati ‘nell’era del pacchetto sicurezza’, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l’età, non frequentano la scuola dell’obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Però a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell’infanzia. Saranno stati  quindi gravemente penalizzati nell’uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della società civile proclamano l’uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l’apprendimento naturale?

 

[xxiii] Art. 2  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

10 Giugno 2015Permalink

7 marzo 2015 – Il mondo te ne chiede conto

Con fatica, ma ormai è diventato un modo di iniziare la giornata, leggo facebook e oggi ho trovato una riflessione-poesia di Lino Di Gianni che ricordo sempre con gratitudine perché nel lontano 2003, quando ero in Palestina e eravamo a contatto (non ricordo come fosse successo), mi costruì a distanza il primo sito su cui diffondere le informazioni che proponevo. Un nuovo grazie per il suo pedigree.

Pedigree

Un bebè che nasce
È il mondo che ti
Chiede conto…

È una bocca urlante
Che guarda e parla
A modo suo

È mamma latte
Pappa e cacca

Un bebè fortunato
Galleggia tra profumi
musiche e attenzioni

Un bebè senza permessi di soggiorno
affonda nel nero
dell’ Universo

(lino di gianni)

Un altro grazie

Insieme al contributo di Lino ricordo anche quello di Anna Luce penny 1Lenzi che, mentre lo scorso anno raccoglievo le firme per una povera petizione (finita senza esito), volle darmi un contributo per il lancio di quella iniziativa.

Le immagini di Anna Luce (predisposte da una sua sorella pittrice) diedero una significativa spinta alle adesioni per la petizione che comunque fu chiusa dopo un anno perché senza esito.

7 Marzo 2015Permalink

23 febbraio 2015 – Il Presidente risponde

Il 15 febbraio avevo scritto al presidente Mattarella la lettera che trascrivo.
Oggi ho ricevuto la risposta che allego

Lettera al Presidente.

Egregio Presidente,

Chi le scrive è una anziana cittadina italiana che si rivolge a Lei per porre alla Sua attenzione un fatto di cui non si parla mai e che le è causa di grave turbamento. Dal 2009 ai figli degli immigrati privi di permesso di soggiorno che nascono in Italia è negato per legge il certificato di nascita con tutto quello che questo comporta. L’obliqua misura discriminatoria è prevista dal comma 2 dell’art. 6 D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dalla lettera g, comma 22, art. 1 della  legge 94/2009, il cd ‘pacchetto sicurezza’. Eppure la registrazione alla nascita, diritto del bambino come persona, riguarda il modo in cui la società ne riconosce l’identità e l’esistenza. La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i loro diritti e che i loro genitori siano riconosciuti tali e possano esercitare sui loro piccoli la protezione di cui quelle creature necessitano. Per evitare penalizzazioni internazionali il governo italiano nel 2009, appena approvata la legge 94, fece immediato ricorso a una circolare che, affermando il contrario della legge, dovrebbe farsi garanzia della regolare concessione del certificato di nascita. Ma il diritto di un minore deve essere assicurato a norma di legge e non affidato alla labilità di una circolare. Oggi la paura dei migranti di esporsi a un espulsione dimostrandosi privi del permesso di soggiorno (quale che sia la causa di tale mancanza) ha determinato la situazione di cui fanno cenno i rapporti del gruppo CRC (Convention on the Rights of the Child): «… Il timore […] di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità […], nonché […] contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori». Di recente un gruppo di senatori ha presentato una proposta di legge (n. 1562) che se approvata (senza che ciò comporti conseguenze di spesa) rimedierebbe alla specifica situazione. Già nel 2013 un gruppo di deputati aveva presentato una proposta di legge (n. 740) – cui la proposta senatoriale è perfettamente conforme – ed entrambe sono assegnate alle rispettive commissioni Affari Costituzionali. Nulla viene fatto però perché siano dibattute e approvate. Di tanto si era occupato anche l’on Leoluca Orlando quando era deputato. Presentò una proposta di legge che decadde con la fine della legislatura, il cui testo venne poi ripreso nella pdl 740 (ancora all’attenzione della Camera dei deputati).. In precedenza lo stesso Orlando aveva presentato una interrogazione cui rispose l’allora sottosegretario Davico affermando che la legge 94, pur riguardando anche i nuovi nati,  era «volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”». Per quell’ironia con cui a volte la realtà ci mette di fronte alle nostre contraddizioni, a seguito della precisa istanza di una coppia cui era stata negata la possibilità di contrarre matrimonio, essendo lo sposo privo di permesso di soggiorno, la Corte Costituzionale (con sentenza n. 245/2011) sanò la situazione non solo nel caso specifico ma in termini generali, rimodificando il codice civile già modificato due anni prima a seguito della approvazione della legge 94. Nulla di efficace si è fatto invece per i neonati.
Personalmente non Le chiedo nulla ma desidero che Lei sappia che lo stato di cui è Presidente condanna (a causa della situazione burocratica dei genitori) alcuni bambini a non avere la possibilità di una vita di relazione giuridicamente riconosciuta e ad essere apolidi. Finora ho fatto quello che ritengo un dovere di cittadinanza cercando di sollecitare interventi istituzionali e diffondendo informazione nel mondo associativo, ma senza risultato alcuno. La ringrazio per l’attenzione  e Le auguro buon lavoro. Con rispetto e stima

Augusta De Piero
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Il Presidente risponde

 

 

 

 

 

 

23 Febbraio 2015Permalink

2 gennaio 2015 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 4

Speravo di concludere prima questa miniserie , ma quest’ultima puntata mi ha un po’ tormentato. Comunque le precedenti si trovano nelle tre giornate che collego con link:
15 dicembre  https://diariealtro.it/?p=3501
16 dicembre  https://diariealtro.it/?p=3510
18 dicembre  https://diariealtro.it/?p=3522

L’imperativo categorico (mutilato)

Finalmente sono arrivata a Kant, di cui il  relatore n. 1 nel suo intervento aveva  citato integralmente la seconda formula dell’imperativo categorico «agisci in modo tale da considerare  l’umanità  in te e negli altri, sempre anche come un fine, mai soltanto come mezzo». Non ho nulla da obiettare sull’insieme della relazione anche se non apprezzo le citazioni decontestualizzate che, prese in sé, scatenano di regola non tanto la riflessione quanto l’esplosione dei buoni sentimenti e le fibrillazioni del cosiddetto buon senso che trova belle parole cui aggrapparsi spesso falsificandone il significato. Il mio problema è sorto a relazione conclusa quando ho chiesto ai presenti (relatori e garanti) ragione della loro eventuale soddisfazione per la sottrazione alla legge e la riduzione ad esecuzione di una circolare di un principio fondante la nostra civiltà, la garanzia del certificato di nascita. Per chiarezza premetto, ricordando l’art. 7 della Convention  on the Rights of the Child (in Italia legge 176/1991) ciò che autorevolmente ne dice Geeta Rao Gupta, Vicedirettore dell’UNICEF.  «La registrazione alla nascita è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino. La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione». Il relatore del 10 dicembre, riferendosi alla mia domanda, ha esordito così: «possiamo realizzare questo diritto e questo ideale che ci preme nel momento in cui troviamo una risposta anche a certe paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza»  «Cioè a me interessa portare a casa il risultato». *
Poi, evidentemente per concentrare l’attenzione su un cammino storicamente almeno in parte realizzato, ha segnalato contraddizioni originaria fra i principi della Costituzione degli Stati Uniti e il trattamento di neri e donne. Molto disinvoltamente ha così trasferito il ragionamento dall’esistenza giuridica che il certificato di nascita garantisce a specifici diritti negati a particolari categoria di persone, di cui però non è messa in dubbio l’esistenza, negazioni cui via via la storia ha posto un almeno parziale rimedio promuovendo un cammino verso l’uguaglianza. Ma per iniziare quel cammino negli USA si è dovuta negare la liceità della schiavitù e per farlo si è combattuta una guerra (guerra di secessione 1861-1865).
Il relatore ha fatto però due affermazioni molto gravi e fra loro connesse, a mio parere pericolosamente. Infatti la ricerca del risultato nulla ha a che fare con l’imperativo categorico di Kant alla cui seconda formula ha fatto esplicito riferimento (e questo spero che gli insegnanti presenti lo abbiano chiarito agli studenti al ritorno in classe) e ha subordinato il rispetto di quel diritto alle ‘paure’ di una parte della popolazione.

Kant ci viene ancora in aiuto.

Il nostro, che aveva pubblicato nel 1788 la Critica della ragion Pratica (da cui è stata tratta la formula dell’imperativo categorico citata il 10 dicembre), nel 1793 precisava in un prezioso breve saggio: «Si chiama teoria un complesso di regole anche pratiche, quando queste regole sono pensate come principi generali e si fa, inoltre, astrazione da una quantità di condizioni che pure hanno necessaria influenza sulla loro applicazione. Inversamente non si chiama pratica qualsiasi atto, ma solo quello che attua uno scopo ed è pensato in rapporto a certi principi della condotta rappresentati nella loro generalità» E fra teoria e pratica «deve aggiungersi un atto del giudizio per il quale l’uomo pratico distingue se il caso cade o non sotto la regola». **
Secondo il nostro relatore 1 quindi quell’atto di giudizio per cui dovremmo chiederci se la teoria, quale espressa nella funzione che attribuiamo al certificato di nascita deve realizzarsi per tutti gli esseri umani o solo per una parte di loro (grande o piccola che sia), ha un limite quantitativo: «Allora se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che è»

Strategie
Già perché  «Si pone il problema delle strategie. Allora le strategie richiedono di trovare modi di crescita culturale perché noi dobbiamo far sì che i principi e i diritti siano sentiti come significativi per tutta la popolazione. Faccio un esempio. Noi dobbiamo lottare perché indipendentemente da chi è tuo padre o da quelli che sono i […] di tuo padre  un bambino appena nato andrebbe riconosciuto. Ma possiamo realizzare questo diritto e questo ideale che ci preme nel momento in cui troviamo una risposta anche a certe paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza. Cioè a me interessa portare a casa il risultato». Come volevasi dimostrare, mi avevano insegnato a scrivere a conclusione della dimostrazione di un teorema, solo che l’obiettivo di ‘portare a casa un risultato’ è estraneo alla pura formalità dell’imperativo categorico e va considerato su altro piano..

Restiamo quindi al rapporto teoria – pratica .
Teoria: l’art. 7 della Convention (e conseguentemente della legge 176)
Art. 7 . Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
Pratica:  la lettera g del comma 22 dell’art 1 della legge 94/2009 che contraddice la generalità dell’art. 7
Domanda per pronunciare un giudizio:  Cade o no la limitazione imposta nel 2009 sotto la regola della teoria come espressa nell’art. 7 della legge 176/1991?

Il prezzo delle strategie
Articolo meglio la domanda retorica scritta sopra: la strumentalizzazione che la pratica impone quando subordina il diritto di un soggetto debole alle paure di una parte ‘forte’ della popolazione cade sotto la regola della teoria affermata nell’art. 7? Sia chiaro che blandire questa parte (che si è imposta nel 2009) nel caso specifico significa negare il riconoscimento dell’identità e dell’esistenza di un bambino.
Evidentemente c’è chi se la sente.

NOTE *  Chi volesse leggere integralmente la risposta del relatore1 potrà trovarla nel mio post del 15 dicembre nel capitoletto ‘Illusa da giovane, scema da vecchia’
** Sopra il detto comune: «Questo può essere giustificato in teoria, ma non vale per la pratica».

2 Gennaio 2015Permalink

18 dicembre 2014 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 3

 Prima di passare a Kant un po’ di storia.

Il parlamento italiano legiferava nella sua XVI legislatura.

Era precisamente il 2 agosto 2010, un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza e la notifica della circolare che precipitosamente, per la registrazione delle nascite, lo contraddiceva mantenendolo in vigore e un allora deputato interrogava: LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che:

in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;

questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese,

in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;

in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;

con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;

al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;

a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -:

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare.

Passavano altri sei mesi e l’interrogazione riceveva risposta

All’Interrogazione 4-08314 presentata da    LEOLUCA ORLANDO
Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «  fittizi  »   o di   «  comodo  »  .

È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.

Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.

Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico. (Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011    nell’allegato B della seduta n. 426)

Da parte mia la riportavo integralmente nell’articolo pubblicato in data 15 marzo 2011 dal mensile ‘Il Gallo’. Si può leggere anche da qui 

Passavano altri nove mesi (una gravidanza!) e il 7 novembre 2011 l’allora deputato  Orlando presentava la proposta di legge n.4756 

Proposta di legge: LEOLUCA ORLANDO: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (4756)

Non ne riporto il testo perché è identico a quello della pdl 740 che ho trascritto nel mio blog il 17 giugno 2013 e poi citato non so più quante volte.

Il parlamento italiano legifera anche nella XVII legislatura

La ripresentazione della pdl si era resa necessaria perché il 22 dicembre 2012 – a seguito delle dimissioni del governo Monti – il Presidente della Repubblica aveva sciolto le camere e si era andati a nuove elezioni. Iniziava così la XVII legislatura (15 marzo 2013). Durante il governo Letta (28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014) veniva presentata la pdl 740.
Si può leggere anche da qui. 

Il 22 febbraio 2014 entrava in carica il governo Renzi (sessantatreesimo Governo della Repubblica Italiana
) e l’11 settembre veniva presentato in Senato il ddl 1562: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione”.
La bella relazione che ne spiega il contenuto si può leggere nel mio blog in data 24 ottobre 2014. In quella pagina si trova anche il link per il testo, identico nell’obiettivo alla pdl 740 ma più ampiamente articolato. 

Tutta questa spiegazione avrebbe un che di ridicolo se non fosse in atto una specie di damnatio memoriae per cui su questo argomento molti sembrano svegliarsi ogni mattina segnalandone la novità se non  l’azzardo di fronte a un’opinione pubblica culturalmente impreparata (come è accaduto nella sede degli uffici udinesi della regione il 10 dicembre). La vicenda però ha anche un altro significativo risvolto perché

Questo matrimonio non s’ha da fare
L’allora sottosegretario Davico – per spiegare una circolare che imponeva un comportamento contrario a quello previsto dalla legge – aveva precisato all’on Leoluca Orlando che ciò che si voleva impedire non era l’iscrizione dei nuovi nati nei registri dello stato civile, interdizione – diceva con indecente improntitudine –  che “andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”.
Si voleva bensì verificare la “regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «fittizi» o di «comodo»  “.

A realizzare tale scopo provvedeva ormai il codice civile che, all’art 116 prescriveva: “Matrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.)”. Inoltre, a seguito del comma 15 dell’art. 1 della legge 94/2009, aveva aggiunto il seguente comma: “All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»”.

Per chiarezza e prudenza sono andata a verificare i contenuti deli articoli citati di cui riporto i titoli e il testo essenziale, facilmente verificabile
– Art. 85  Interdizione per infermità di mente Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
– Art. 86 Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
– Art. 87.Parentela, affinità, adozione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
– Art. 88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
– Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio

Correva l’anno 2009

e in Sicilia una coppia mista (lei italiana lui marocchino) aveva deciso di contrarre matrimonio. Ne riporto la storia dalla sentenza 245/2011della Corte Costituzionale, leggibile da qui.
Il giudice a quo di cui si legge nella sentenza è il magistrato che aveva bloccato il decreto di espulsione comminato al fidanzato marocchino che, per contrarre matrimonio, aveva scoperto l’irregolarità della sua presenza in Italia:

“Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.

1.2.— Tanto premesso in fatto, il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, giacché essa contrasterebbe:

con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;

con l’art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;

con l’art. 31 Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;

con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”.

 

La conclusione della sentenza dell’Alta Corte che si può leggere anche da qui: www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

La mia conclusione è una domanda che articolo in tre punti

I signori che ho ascoltato il 10 dicembre mi hanno fatto sapere che“se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che è”
E ancora: “se tu i diritti li imponi dall’alto e non c’è una comunità, un terreno che li riconosce e li implementa faremo un buco nell’acqua”. Si sentono codesti signori di dire all’Alta Corte che ha fatto un buco nell’acqua per non aver verificato la accettabilità della sua decisione con preventivo sondaggio? E se un sindaco di fede lego-razzista si rifiutasse di celebrare un matrimonio di cui uno dei due contraenti sia (come loro dicono) un clandestino – è già accaduto – che fare? Prevale la legge o la ‘sensibilità’ collettiva?

  1. Perché il Parlamento non approva le proposte di legge che consentirebbero il certificato di nascita ai nuovi nati in Italia (sia jus sanguinis o soli, la cittadinanza deve comunque essere registrata da qualche parte) facendo uso degli stessi argomenti con cui la Corte Costituzionale ha riscattato il diritto a sposarsi? Stiano tranquilli e continuino pure così: anche il Sinodo sulla famiglia dell’autorevole chiesa cattolica si è con paciosa autorevolezza disinteressato dei bambini cui è negato il certificato di nascita e non parliamo quindi delle aggregazioni politiche (si dicano partiti o movimenti) e delle associazioni che da anni ci raccontano di essere finalizzate a sostenere i diritti dei migranti, mentre non si accorgono di aver umiliato la propria dignità di cittadini proni a una norma razzista.
  2. Ho letto nei quotidiani del 1938 le cronache relative all’inizio dell’anno scolastico e –trovando descrizioni di insegnanti, direttori didattici, presidi e ispettori scolastici – che se ne stavano in piedi perché in ginocchio il saluto romano in cui si impegnavano sarebbe stato incongruo, ho sghignazzato. Elogiavano senza riserve la cacciata degli insegnanti e degli studenti dalla scuola, pronti ad affrontare gioiosamente le loro classi mutilate. Ho sghignazzato. Chi sghignazzerà di me fra 76 anni? e che ne sarà stato della vita di quei bambini cui dal 2009 neghiamo il diritto di esistere? 
18 Dicembre 2014Permalink

16 dicembre 2104 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 2

Il relatore di cui ho scritto ieri, parlando all’incontro del 10 dicembre ha citato esattamente la seconda formula dell’imperativo categorico kantiano che voglio trascrivere, coì come quel signore l’ha pronunciata: «Agisci in modo tale da considerare  l’umanità  in te e negli altri, sempre anche come un fine, mai soltanto come mezzo».
Forte delle argomentazioni che aveva offerto – e di quella citazione – più tardi ho illustrato brevemente il problema degli ostacoli frapposti alla registrazione alla nascita in Italia dei figli dei sans papier e ho chiesto ai presenti ragione della loro eventuale soddisfazione per un principio fondante di civiltà che, sottratto alla legge,  viene ridotto ad esecuzione di una circolare. E’ successo quello che ho già descritto e, in particolare, il fondamento etico di una relazione umana che provo ad esprimere così: “tu esisti come io esisto e come umano ti devo riconoscere” è stato strumentalizzato sotto il peso oscuro e fangoso del pregiudizio.

I neri non esistevano. Ma davvero?

‘Ni’ ha risposto il relatore che tanto ha affermato. Infatti così ha esordito: «possiamo realizzare questo diritto e questo ideale che ci preme nel momento in cui troviamo una risposta anche a certe paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza». Mentre cercavo un orientamento mentale che mi consentisse di decodificare quella affermazione sono arrivati gli esempi purtroppo chiarificatori del significato. Anche nella Costituzione degli Stati Uniti: « si dice che sono [..]  nati uguali in dignità e diritti sono […] dal loro creatore di diritti inalienabili. Poi uno va a vedere: è scritto nella Costituzione e I neri non esistevano, le donne non esistevano…». I puntini fra parentesi quadre riguardano qualche parola mal registrata ma il senso è chiaro e proprio non ci siamo. A me consta che neppure i razzisti più feroci abbiano mai negato l’esistenza dei neri. Ciò che negavano era che i neri fossero esseri umani con una loro propri identità mentre li riconoscevano ‘cose’ animate e utili per determinati lavori, proprietà dei loro padroni. Tanto ne avevano chiara l’esistenza che per far uscire la popolazione di colore dallo stato di schiavitù negli Stati Uniti si combatté una guerra feroce e lacerante. E anche in seguito tanta era la certezza della loro esistenza che il Ku Klux Klan ne organizzava il linciaggio tramite rogo, operazione non fattibile se non fossero stati riconosciuti esistenti. Il problema non era il passaggio dall’inesistenza all’esistenza ma da ‘cosa’ a essere umano.      E quel passaggio non significava né significa la soluzione automatica dei problemi sociali ma il riconoscimento di relazioni fondamentali di identità personale e nazionale, paternità e maternità, di famiglia, di tutela affidata a soggetti riconosciuti come genitori, formalmente, su quel dannato pezzo di carta che chiamiamo certificato di nascita.

Dichiarazioni dell’Unicef e stampa vaticana

Nel giorno del 67° anniversario dell’UNICEF (la cui istituzione da parte dell’ONU risale all’11 dicembre 1946), l’organizzazione ha lanciato un nuovo Rapporto secondo il quale circa 230 milioni di bambinisotto i 5 anni non sono stati mai registrati alla nascita – circa 1 su 3, a livello globale. «La registrazione alla nascita è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» spiega Geeta Rao Gupta, Vicedirettore dell’UNICEF. «La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».
Per approfondire: http://www.unicef.org/publications/index_71514.html

Il 5 dicembre ho riportato un interessante articolo de L’Osservatore Romano sulla tratta di minori e mi sembra che non sia il caso di rafforzare lo stravagante concetto per cui si nega il certificato di nascita – primo fondamento per la protezione di un’identità – anche nella consapevolezza dei rischi della tratta. Rinvio a quel testo e non ci torno su https://diariealtro.it/?p=3481

Non posso però fingere di non aver sentito (ma non potevo andare all’Ikea a comprare regali natalizi il 10 dicembre?) che  «le strategie richiedono di trovare modi di crescita culturale perché noi dobbiamo far sì che i principi e i diritti siano sentiti come significativi per tutta la popolazione».Quindi l’obiettivo sarebbe l’unanimità per poter riconoscere un diritto? Mi sembra un azzardo fuori della storia. Se quello fosse un obiettivo condivisibile per un impegno di civiltà non avremmo avuto per esempio la legge sulla violenza sessuale, che ha richiesto molti anni per essere approvata ma non è tata assicurata certamente dall’essere riconosciuta “significativa per tutta la popolazione”. Non lo è neppure oggi a 18 anni dall’approvazione di quella tardiva, fastidiosa legge. E così mi sono venute in mente le donne …

Nemmeno le donne esistevano, però

Già anche questo è stato detto anche se si intendeva che non votavano. Ma chi lo ha detto pensava davvero che nel giugno del 1946 l’Italia tutta fosse unanime nel riconoscere che un diritto era stato realizzato? Le donne esistevano eccome: si potevano violentare e poi sposare (matrimonio riparatore che, per essere celebrato, richiedeva anch’esso il certificato di nascita), era possibile licenziarle se restavano incinte, dovevano assolvere al ‘dovere coniugale’ con la consapevolezza di essere poco più di un’aspirina (remedium concupiscentiae nei confronti del vorace marito come l’aspirina nei confronti della febbre). Però esistevano, erano riconosciute esistenti senza bisogno di categorie e opportunistici distinguo. Nessuno mise in dubbio l’essitenza della compagna del corridore Coppi quando fu messa in prigione per adulterio. Come avrebbero potuto chiuderla in cella se non fosse stata esistente?

Ifigenia è sempre a disposizione.

Vorrei che quel 10 dicembre non fosse stato adoperato il verbo esistere per giocare con la pelle dei bambini, di alcuni bambini. Avrei preferito la lealtà sciagurata – ma almeno non travestita da realistica sensibilità – con cui fosse stato detto agli studenti che l’art. 3 della Costituzione è stato reso insignificante da un’abile campagna culturale che ha a suo promotore la Lega Nord (forte di tante complicità) e che l’opportunismo politico ha bisogno di vittime, meglio se deboli e indifese così non è faticoso mantenerle nella loro condizione appunto di utile bottino da esibire a un’opinione pubblica largamente forcaiola. Poi magari qualche insegnante poteva spiegare al ritorno in classe il mito di Ifigenia all’insegna del “è sempre stato così. E così è: il presidente del consiglio regionale ve lo ha fatto spiegare da esperti e politici tanto diligenti da trascorrere con voi un’intera mattina, cari figlioli”..

Non ho dimenticato Kant. Alla prossima terza puntata (continua)

Puntata precedente: https://diariealtro.it/?p=3501

 

 

 

16 Dicembre 2014Permalink

15 dicembre 2014 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 1

 Il 10 dicembre – per l’attenzione dovuta e condivisibile alla giornata in cui nel 1948 venne firmata la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo – i garanti della regione Friuli Venezia Giulia sono stati protagonisti di un incontro indetto dal presidente del consiglio regionale dal tema “Diritti umani e organismi di garanzia”.

Chi sono i garanti

Si tratta di tre persone esperte cui la regione affida con legge compiti precisi Trascrivo l’art. 1 della legge regionale  9/2014 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”: «La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale»

E all’art. 8 così ne precisa alcuni compiti su cui intendo soffermarmi

«a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all’istruzione e alla famiglia, all’educazione, all’ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;

b)sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti»

Naturalmente i compiti dei garanti non sono solo questi. Chi volesse conoscere gli altri può farlo anche da qui

Il 10 dicembre,

nell’auditorium della regione, sono stati convocati i garanti (purtroppo uno, il garante per le persone private della libertà personale, era malato) insieme a due competenti evidentemente di fiducia di chi aveva indetto la riunione. Il pubblico era costituito soprattutto da studenti. Ottime le due relazioni (il cui testo spero verrà pubblicato), di cui prendo in considerazione la prima intitolata “Alla radice dei diritti umani: spunti in prospettiva filosofica e bioetica”. Mi affido ai miei appunti e trascrivo un passaggio e mi permetto le virgolette perché sono in grado di assicurarne l’esattezza: «I diritti umani sono un’invenzione giuridica che serve a proteggere qualche cosa di importante che non è giuridico. […] L’origine dell’etica interpersonale è il riconoscimento che ciascun essere umano ha un valore che lo stato non pone, ma riconosce e si impegna a tutelare». Sembra persino ovvio dire che il primo valore è l’esistenza riconosciuta in un contesto di relazioni che ne preveda l’accoglienza dal momento della nascita, quando il nuovo nato si pone come corpo (traggo la terminologia legata alla constatazione della corporeità dalle affermazioni del relatore), corpo libero, corpo in relazione e vulnerabile. Si suppone quindi che si possa considerare superato l’antico culto romano della dea Levana, quando il padre decideva se sollevare o no il figlio che la levatrice gli metteva davanti, con un gesto che ne implicava il riconoscimento o il rifiuto. Sappiamo che non è così: dal 2009 in Italia per una certa categoria ben definita di neonati lo stato si sostituisce all’antico padre-padrone e ne ostacola il riconoscimento che li renderebbe Centri di Identificazione ed Espulsione di carne. Per l’ennesima volta trascrivo una citazione dal rapporto del gruppo Convention on the Rights of the Child: «… Il timore […] di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità […], nonché […] contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno. Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare»..
Ho scelto il passo di riferimento alla madre tanto per dire che lo stato italiano, nuovo Levana, gode se non di ampi consensi almeno di rassicurante indifferenza, ivi compresa quella dei movimenti di donne che non riescono a pensarsi in un contesto universale neppure in quanto partorienti e quindi si disinteressano della discriminazione fondamentalmente razzista.

Illusa da giovane, scema da vecchia

Questa sono io. Infatti, forte delle belle espressioni dell’esperto cui era stata affidata la prima relazione, sono malauguratamente intervenuta per chiedere a lor signori se si ritengano soddisfatti del fatto che il riconoscimento del bambino alla nascita, che anche l’ONU (CRC) afferma essere universale, in Italia sia invece limitato da un’eccezione a norma di legge e un principio di universalità sia affidato ad una circolare.
A questo punto sono piombata in una condizione di avvilimento che non riesco a superare, soprattutto perché il relatore parlava di fronte a giovani di cui non conoscevo le capacità di difesa. Infatti mi ha spiegato che « …sempre nella storia dobbiamo sapere che c’è un gap tra l’ideale che noi ci poniamo e il reale e il compito nobile della politica, della polis è di colmare questo gap. Si pone il problema delle strategie. Allora le strategie richiedono di trovare modi di crescita culturale perché noi dobbiamo far sì che i principi e i diritti siano sentiti come significativi per tutta la popolazione. Faccio un esempio. Noi dobbiamo lottare perché indipendentemente da chi è tuo padre o da quelli che sono i […] di tuo padre  un bambino appena nato andrebbe riconosciuto. […] Allora se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e ere il problema per quello che è».
La dott. Mellita Bares, presidente del piccolo comitato di garanti, nel far riferimento al mio intervento ha invece usato (e le sia reso onore) la parola ‘delitto’ in relazione al mancato riconoscimento anagrafico.
A questo punto, se ci sono strategie da identificare nel sistema di welfare che obbligano a considerare priorità in relazione alle risorse, come assicuriamo il valore del ‘corpo vulnerabile’ in una relazione che precede la legge (non l’ho detto io, l’ho ascoltato), nel riconoscimento dovuto ma molto discusso?

Immanuel Kant perdonaci

Su questo tornerò perché non è mancata la citazione dotta ed esatta della seconda formula del kantiano imperativo categorico ma, secondo un uso irritante e diffuso, non è stata contestualizzata, bensì proposta come un bell’aforisma piombato da chissà quale cielo remoto dove si ignorano le strategie. E meno male che nessuno si è ricordato di quel pazzerellone di Cesare Beccaria che 250 anni fa pubblicava “Dei delitti e delle pene” in cui si pronunciava contro la tortura e la pena di morte del tutto immemore (cito sempre dalla risposta che mi è stata data) delle “paure reali e irrazionali che le persone hanno rispetto alla loro sicurezza” che a quel tempo non dovevano mancare se non mancano neppure oggi. Mi dispiace per gli studenti: Kant non meritava di essere trattato, almeno davanti a loro,  con un’approssimazione che alla mia vecchia mente maligna fa venire in mente l’inesausta casalinga di Voghera, simbolo del buon senso comune.. Ma di questo scriverò ancora perché non è una modalità che io possa digerire in silenzio.
(1 continua).

15 Dicembre 2014Permalink

27 novembre 2014 – Quel che è troppo è troppo

Oggi l’Osservatore Romano ha pubblicato un lungo articolo finalizzato a far conoscere l’istituzione della giornata di preghiera contro la tratta (8 febbraio 2015)
Ne riporto il testo nella sua forma breve, quale appare in rete, raggiungibile anche da qui.

«Un terzo delle vittime della tratta di esseri umani è rappresentato da bambini. Lo rivela un rapporto pubblicato ieri a Vienna dall’Unodoc, l’agenzia dell’Onu contro la droga e il crimine e riferito al triennio 2010-2012., precisando che si tratta di una quota è in aumento del cinque per cento rispetto al 2007-2009. Il rapporto sottolinea che questo aspetto è particolarmente accentuato in Africa e in Medio Oriente dove i bambini sono il 62 delle vittime della tratta. Ma nessun Paese è immune: sono almeno 152 quelli di origine quelli di destinazione del traffico di esseri umani. La tratta si verifica soprattutto all’interno dei confini nazionali o della stessa regione, mentre il traffico transcontinentale si dirige soprattutto verso i Paesi ricchi. «Purtroppo, non c’è posto al mondo nel quale i bambini, le donne e gli uomini siano al sicuro da questo pericolo», ha detto il direttore esecutivo dell’Unodc, Yury Fedotov, presentando il rapporto. «I dati ufficiali riferiti dalle autorità nazionali rappresentano solo ciò che è rilevabile. Ma è chiaro che si tratta solo della parte emersa dell’iceberg», ha aggiunto. L’Unodoc parla di 21 milioni di vittime, che ogni anno aumentano di due milioni e mezzo. In Asia orientale e nel Pacifico la destinazione delle vittime è invece soprattutto il mercato del lavoro forzato. A questo si aggiungono arte forme di sfruttamento, dalla servitù domestica, al matrimonio forzato, alle adozioni illegali, fino a quella atroce dell’espianto di organi per i trapianti.»

Se la scelta delle argomentazioni è sincera (ma non ne sono sicura) è comunque incompleta. Infatti a fronte dei dati abbondanti, a fronte della chiarezza nell’uso del termine crimine (cui, nella più ampia edizione a stampa si aggiunge anche il problema della impunità) nulla si dice della prevenzione. Un caso? Dopo cinque anni che me ne occupo non sono più disposta a ritenerlo tale.

Prevenire, reprimere o rimandare la responsabilità altrove?

Tanto più grave appare il silenzio sulla prevenzione se andiamo a leggere (Avvenire – 11 novembre 2014) quanto disse il card. Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella sua prolusione all’Assemblea della Conferenza stessa il 10 novembre ad Assisi. Ne riporto il passo relativo alla famiglia dove le espressioni in grassetto non  sono mie ma si trovano alla fonte: «Per questo è irresponsabile indebolire la famiglia, creando nuove figure – seppure con distinguo pretestuosi che hanno l’unico scopo di confondere la gente e di essere una specie di cavallo di troia di classica memoria – per scalzare culturalmente e socialmente il nucleo portante della persona e dell’umano. L’amore non è solo sentimento – è risuonato nell’Aula sinodale – è decisione; i figli non sono oggetti né da produrre né da pretendere o contendere, non sono a servizio dei desideri degli adulti: sono i soggetti più deboli e delicati, hanno diritto a un papà e a una mamma.»

Non si dica che il cardinale si occupa di sommi principi e non di legislazione italiana. Anche senza l’indicazione delle fonti precise (anno, numero della legge, eventuale indicazione di altra fonte) il giochetto di Sua Eminenza è chiaro. Il richiamo al diritto del bambino “a un papà e a una mamma” è un modo obliquo per indicare come scelta univoca quella della famiglia tradizionale su cui la Lega Nord sta sprecando le sue confuse e populistiche, ma coincidenti,  energie. Il cardinale si chiude quindi a quelle che lui stesso chiama ‘nuove figure’ ma non solo. E dei bambini che hanno un papà e una mamma ma cui è negato farsi famiglia che ne facciamo? Lasciamo che Sua Eminenza ci chiuda gli occhi e intorpidisca la mente? Io non ci sto e per l’ennesima volta riporto un passo dal Rapporto 5 (2011-12) del gruppo CRC, di cui fanno  parte anche la Caritas italiana, l’AGESCI e altre organizzazioni gradite nell’ambito cattolico: «Il timore di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori.

Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare».
(per verificare i rapporti CRC trasferire su un motore di ricerca l’indirizzo che segue: http://www.gruppocrc.net/-documenti-)

Al di là dell’analisi della lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 (che l’ONU ci chiede  esplicitamente di modificare come ci informa il 7mo rapporto CRC) ci viene testimoniata l’esistenza del problema che unisce molti nell’indifferenza creando legami insospettabili. Chi avrebbe detto di veder insieme, uniti nell’intento di voltare la testa dall’altra parte, le loro eminenze e i gruppi di sostegno alle donne che mai del problema delle gestanti costrette – vuoi dalla paura vuoi da minacce percepite nell’ambiente in cui vivono –  a nascondersi, a partorire di nascosto e a nascondere il proprio nato?

Nel memorabile recente discorso di Strasburgo il papa ha detto, probabilmente invano, ignaro forse o impotente di fronte al vescovil disinteresse ben forte nella base cattolica sempre unita dal legame razzista a molti laici  (questa volta il grassetto è mio)

«Nel mondo politico attuale dell’Europa risulta sterile il dialogo solamente interno agli organismi (politici, religiosi, culturali) della propria appartenenza. La storia oggi chiede la capacità di uscire per l’incontro dalle strutture che “contengono” la propria identità al fine di renderla più forte e più feconda nel confronto fraterno della trasversalità. Un’Europa che dialoghi solamente entro i gruppi chiusi di appartenenza rimane a metà strada; c’è bisogno dello spirito giovanile che accetti la sfida della trasversalità. < omissis> Parimenti sono numerose le sfide del mondo contemporaneo che necessitano di studio e di un impegno comune, a partire dall’accoglienza dei migranti, i quali hanno bisogno anzitutto dell’essenziale per vivere, ma principalmente che venga riconosciuta la loro dignità di persone.»

Aggiungo:” e quale maggior ferita alla dignità della negazione dei legami fondamentali dell’esistenza umana?”.

Tornando al punto di partenza Se un bambino che non esiste sarà rapito da bande pedofile come potranno denunciarne la scomparsa i suoi genitori che non possono nemmeno dimostrare di essere tali  se non  c’è documento che lo certifichi? So che nessuno vorrà rispondermi ma io la domanda la pongo lo stesso come un messaggio in una bottiglia.

27 Novembre 2014Permalink

21 novembre 2014 – Il destino è ironico quando non grottesco.

Il comma 22 è sempre in vigore

Nel 2009 avevo constatata la paradossale grottesca vicenda per cui il voto di fiducia al pacchetto sicurezza aveva imposto una numerazione che trasformava quella degli articoli del progetto di legge in numeri da attribuirsi ai commi di un unico emendamento-articolo (quello appunto su cui si sarebbe espresso il voto di fiducia).
L’articolo precedente la decisione del voto di fiducia portava il numero 45.
Il nuovo articolo si identifica nel punto specifico come comma 22 e voglio ripeterne la formulazione originaria quale pro memoria:
«Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo».
Gli aviatori americani di stanza su un’isoletta del Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale cercavano così di difendere la propria vita, ma il cerchio era invalicabile e la vita spesso si perdeva. Il parlamento italiano nel 2009 (ma la situazione attuale è in piena paciosa, irresponsabile continuità) ha inventato un nuovo comma 22 che provo a formulare secondo attualità:
«Chi non dichiara la nascita del proprio figlio distrugge la propria paternità quale registrata per legge  ma a chi ne dichiara la nascita la paternità sarà distrutta per legge».
Praticamente questo è il senso imposto dalla legge 94/2009 con la lettera g, dell’articolo 1 del comma 22 che anche l’ONU ci chiede invano di modificare. Si veda il 7mo rapporto ONU a pag. 47
http://www.gruppocrc.net/7o-Rapporto-CRC-infanzia-e

Come non smontare il neo comma 22
La strada di cui tante volte ho scritto sarebbe la modifica dello specifico articolo del ‘pacchetto sicurezza’. Di recente il senato ha proposto un disegno di legge che porta il n. 1562 (da friulana sottolineo che nessun senatore/trice indigeno/a l’ha firmata). Per conoscerne il testo e l’ottima relazione si veda il mio blog del 24 ottobre scorso

Precedentemente era stata presentata alla Camera la pdl 740.
Avevo cercato un anno fa di promuoverne la calendarizzazione con una petizione pubblicata su change [punto] org che in un anno ha raccolto 673 firme. Poche certamente ma sono state strappate una ad una, con qualche significativo appoggio che ho sempre segnalato nel mio blog, ma le associazioni che contano in una cultura diffusa non hanno voluto assumersi responsabilità che portassero spezzare il muro che riesce ad assumere in sé le funzioni del cemento e della gomma e ostacola la calendarizzazione di entrambe le proposte facendone elemento quasi eroico di difesa nazionale per gli aderenti alla lega nord e il lega-dipendenti

Il nuovo paradosso del comma 22 si chiama 20 novembre

Il 20 novembre l’organizzazione di change mi comunica (nel rispetto delle proprie regole) che la raccolta di firme per la mia petizione si chiude (a meno che io non la rinnovi con una nuova) perché è trascorso un anno dalla presentazione della proposta stessa. Il 20 novembre è la giornata ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data è stata scelta perché coincide con l’approvazione della Convenzione che in Italia è legge n. 176 dal 1991 Ne trascrivo l’art. 7, finora condannato irrispettosamente all’inefficacia programmata per una precisa e definita categoria di nuovi nati, costruita a norma del nostro comma 22:
Art. 7 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

21 Novembre 2014Permalink

16 novembre 2016 – La memoria che voglio viva di Reyhaneh Jabbari

Una petizione al sindaco di Roma

Ho chiesto a molti amici, usando dell’invio automatico di firmare la petizione che si raggiunge anche da qui
La petizione (che oggi, 16 novembre, è prossima alle 5000 firme) si rivolge al sindaco di Roma e dice:

« Abbiamo appreso dagli organi di stampa l’orrendo destino che le leggi dello Stato islamico dell’Iran hanno riservato a Reyhaneh Jabbari, cittadina iraniana. Subendo un tentativo di stupro, riuscì a liberarsi solo uccidendo il suo aggressore, ma le implacabili e distorte leggi della teocrazia iraniana, invece di difenderla, la hanno uccisa, condannandola a una tragica pena capitale, eseguita…

Abbiamo appreso dagli organi di stampa l’orrendo destino che le leggi dello Stato islamico dell’Iran hanno riservato a Reyhaneh Jabbari, cittadina iraniana. Subendo un tentativo di stupro, riuscì a liberarsi solo uccidendo il suo aggressore, ma le implacabili e distorte leggi della teocrazia iraniana, invece di difenderla, la hanno uccisa, condannandola a una tragica pena capitale, eseguita tramite impiccagione. Dopo la condanna, le venne offerta la possibilità di chiedere perdono al figlio del suo aggressore: costui le sottopose un orrendo ricatto: il suo perdono in cambio di una dichiarazione dove discolpava il morto dall’accusa di stupro! Lei non si piegò al ricatto, e l’infame ebbe “l’onore” di scalciare lo sgabello sotto i piedi della povera donna. Costernati, chiediamo al Comune di Roma di ribadire l’indignazione generale di chiunque abbia appreso la notizia, tramite un’azione nonviolenta che riproponga quotidianamente, allo Stato islamico dell’Iran, l’onta che lo ha ricoperto, e proponiamo quindi che il tratto della Via Nomentana compreso tra la Via di Sant’Agnese e la via Massaua (tratto dove, ai numeri civici 361 e 363, sono gli uffici rispettivamente dell’Ambasciata e del Consolato della Repubblica islamica dell’Iran), venga ridenominato: “Viale Reyhaneh Jabbari / 1988 ca. – 25 ottobre 2014 / Vittima della violenza dello Stato che doveva difenderla”».

Non solo a Roma

Così ho scritto nel messaggio che ho inviato a parecchi amici chiedendo di sostenere la mia povera petizione che ha raggiunto in un anno le 660 firme. Penso che il mio povero risultato sia dovuto al fatto che non chiedo di promuovere rifiuto di una realtà estranea ma solo della cattiva, incompetente coscienza della politica italiana e dell’ipocrita, opportunistica ostentazione di indifferenza della società (in)civile. «Mi sembra che l’intitolazione della strada a una donna ammazzata perché si è trovata a tutelare da sola la sua dignità di persona segni  – se accolta dal sindaco di Roma e dalla sua giunta – la consapevolezza di un ruolo alto delle istituzioni molto più che amministratori garanti di una burocrazia che può ridursi a cieco meccanismo. Abbandonare la memoria che vuole essere viva di Reyhaneh Jabbari significa la derubricazione del reato di violenza sessuale a giochino consuetudinario sostanzialmente tollerato se non guardato con maligna ostentazione di presa di distanza ipocrita. Ho ben chiaro che quando c’è stato in Italia un vero consapevole impegno della società civile a promuovere la legge sulla violenza sessuale le risposte erano di indifferenza e di sostanziale tutela verso i violentatori e i loro complici in nome di una cultura consuetudinaria. Ma allora c’è stata una classe politica che non si è avvilita sui sondaggi ma ha saputo affermare un principio. Quindi vi prego, firmate per intitolare una strada, quella specifica strada, a Reyhaneh Jabbari ma non solo contro l’Iran ma anche perché considerate voi stessi e il sindaco che per primo vi rappresenta strumenti consapevoli per dar voce a chi non ne ha nella difesa dei propri diritti e della propria dignità. Vi prego di sollecitare i rappresentati delle istituzioni italiane ad ogni livello di assicurare la modifica della legge che ostacola l’attribuzione del certificato di nascita ai figli di chi non ha il permesso di soggiorno o almeno di firmare anche la petizione che tante volte ho cercato di promuovere e si raggiunge anche da qui.».

16 Novembre 2014Permalink