21 giugno 2013 – I.V.G. e non solo

Obiezione di coscienza: parole e silenzi

Non molto tempo fa in parlamento sono state presentate diverse mozioni a proposito della presenza abnorme (fino ad essere totalizzante) di medici obiettori negli ospedali italiani dove quindi l’interruzione volontaria di gravidanza non  è praticata (anche per chi avesse espletato le procedure previste per legge e ne avesse necessità e diritto). Inutile qui scrivere delle obiezioni più di comodo che di coscienza, purtroppo ci sono e certamente costituiscono uno stimolo per il ritorno alla clandestinità che avevamo tentato di superare in un lontano, fortissimi impegno … di coscienza.
Forse quelle mozioni non erano abbastanza attente e articolate nei confronti della legge 194 nel suo complesso che, non a caso si intitola, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza“.
Quel che conta ora è che il governo ha accolto parecchie di quelle mozioni e io non vedo comparire la domanda necessaria per continuare: ‘E ora che succede?’.
Per  quel che io ne so dovrebbero scaturirne linee di indirizzo.
Che fa il ministro, anzi la ministra, alla salute? Vengono sollecitate convocazioni delle commissioni ci competenza in proposito? Parlamentari d’ambo i sessi si preparano ad affrontare l’argomento con la competenza dovuta? A livello regionale – dove poi si dovrà legiferare e predisporre azioni conseguenti ed adeguate (se le linee di indirizzo lo meriteranno) – ci si predispone a farlo oltre una meccanicistica approvazione o un altrettanto meccanicistico rifiuto?
Spero prima o poi (meglio prima) di conoscere domande e di leggere risposte efficaci.
Presentare mozioni e verificarne l’accoglienza non è l’inizio di un rito magico ma di un lavoro urgente e importante.

Una riflessione di Giancarla Codrignani

PENSIERI PER UN  WEEKEND                      14 giugno 2013  Giancarla Codrignani

1) Donne italiane: le donne hanno superato i maschi nelle elezioni amministrative, dopo le solite dicerie (“le donne non votano le donne”) e l’ideologia delle “quote”.  Bastava la doppia preferenza….

2) Donne turche: che cosa scommettiamo che anche a Istambul questa protesta verrà ricordata come ecologica (“salviamo 800 alberi”) o laicista (“ci faranno una moschea”) o anche anticonsumista (“ci costruiscono un supermercato”)? Non c’è più traccia nei media della reazione di donne e giovani contro il divieto di bacio nelle strade e le minacciate “velature” delle donne. Come se il primo problema non fosse la violenza sessista: alla fine dello scorso anno una deputata ha scandalizzato il Parlamento mostrando sul suo corpo le lividure delle botte maritali. E la giallista Esmahan Aykol dice (su Repubblica di oggi) che in Turchia “non è difficile essere scrittrice, ma essere donne…ogni giorno ne vengono uccise tre “.

3) Donne cattoliche (e non solo): Papa Francesco è molto caro e dice cose entusiasmanti. Peccato che continui il culto dell’embrione tipico del maschilismo di un clero che, anche se non ha idee ben chiare su come nascono i bambini, dovrebbe rinunciare a chiedere a tutti i governi del mondo “la protezione giuridica” di ogni prodotto del concepimento. Pensare che le donne tentano di spiegare che cosa è la maternità “libera e responsabile” e che cos’è la violenza….

21 Giugno 2013Permalink

12 giugno 2013 – Obiezione di coscienza?

Riporto per intero anche se molto lungo il testo della mozione presentata in parlamento da un deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, su cui il Partito Democratico si è astenuto.
Io sono senza parole o meglio al momento quelle che mi verrebbero spontanee è preferibile non vengano scritte. In un messaggio alla deputata che ne ha dato notizia su facebook ho chiesto maggiori precisazioni sull’esito di questa votazione e sul futuro di un dibattito in merito.
Ne parleranno o no? E se in questo caso i deputati del Pd facessero un piccolo ragionamento sulla loro obiezione di coscienza a fronte di una indicazione che ha tutto il sapore della più vecchia – ma non dimenticata (almeno da me) – DC?
Se riceverò o troverò altre informazioni ne darò notizia.

 Mozione 1-00045 presentato da MIGLIORE Gennaro
testo di Giovedì 6 giugno 2013, seduta n. 30

La Camera, premesso che:
nel nostro Paese, in ambito medico sanitario il diritto all’obiezione di coscienza è espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo: all’interruzione della gravidanza, laddove l’obiezione è riconosciuta dall’articolo 9 della legge n. 194 del 1978; alla sperimentazione animale, dove l’obiezione di coscienza è disciplinata dalla legge n. 413 del 1993; alla procreazione medicalmente assistita, dove l’obiezione di coscienza viene prevista e disciplinata dall’articolo 16 della legge n. 40 del 2004;
l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario in relazione all’interruzione volontaria di gravidanza riveste particolare importanza, per le sue ricadute socio-sanitarie sulle donne, e sulla stessa funzionalità del servizio sanitario nazionale;
ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 presentata al Parlamento dal Ministro della salute il 9 ottobre 2012 riporta – tra l’altro – i dati definitivi sull’obiezione di coscienza esercitata da ginecologi, anestesisti e personale non medico nel 2010. I dati che emergono sono molto eloquenti e impongono ancora una volta, e con forza, una seria riflessione sulla garanzia e la qualità del servizio per l’interruzione della gravidanza disciplinata dalla legge n. 194 del 1978;
la relazione dice che in Italia ben il 69,3 per cento dei ginecologi, del servizio pubblico è obiettore di coscienza. In pratica quasi sette medici ginecologi su dieci è obiettore. Se si analizzano i dati su base territoriale, si trova che, ad eccezione della Valle d’Aosta, dove i ginecologi obiettori sono solamente il 16,7 per cento, le percentuali regionali non scendono mai al di sotto del 51,5 per cento. I dati medi aggregati per Nord, Centro, Sud e Isole indicano percentuali di ginecologi obiettori di coscienza pari rispettivamente al 65,4 per cento; 68,7 per cento; 76,9 per cento; 71,3 per cento. Il maggior numero di ginecologi obiettori si trova al Sud, con la punta più alta in Molise, dove si raggiunge l’85 per cento;
i dati della relazione al Parlamento in realtà non riescono a fotografare lo stato reale della sua applicazione sul territorio nazionale, che risulta ben più grave di quella riferita dal Ministro pro tempore;
si ricordano, in tal senso, i dati resi noti da LAIGA (Libera associazione italiana dei ginecologi per l’applicazione della legge 194) il 14 giugno 2012, e risultanti da un attento monitoraggio dello stato di attuazione della legge nella regione Lazio dai quali emerge una situazione reale ben più grave di quanto riportato nella relazione del Ministro pro tempore: nel Lazio in 10 strutture pubbliche su 31 (esclusi gli ospedali religiosi che invocano una obiezione «di struttura» e le cliniche accreditate, la maggior parte delle quali ignora semplicemente il problema) non si eseguono interruzioni di gravidanza. Nella medesima regione ha posto obiezione di coscienza il 91,3 per cento dei ginecologi ospedalieri. In 3 province su 5 (Frosinone, Rieti, Viterbo) non è possibile eseguire aborti terapeutici, il che costringe le donne alla triste migrazione verso i pochi centri della capitale, sempre più congestionati, o in altre regioni, o all’estero;
molte strutture ospedaliere, per garantire l’applicazione della legge, ricorrono a specialisti esterni convenzionati con il sistema sanitario ed assunti esclusivamente per le interruzioni di gravidanza (medici SUMAI), o a medici «a gettone», con un significativo aggravio per il Sistema sanitario nazionale;
a livello nazionale, la principale conseguenza di un numero così elevato di obiettori di coscienza è quella di rendere sempre più difficoltosa la stessa applicazione della legge n. 194 del 1978, con effetti negativi sia per la funzionalità dei vari enti ospedalieri e quindi del sistema sanitario nazionale, sia per le donne che ricorrono all’interruzione volontaria di gravidanza;
la drammaticità dello stato di applicazione della legge comporta l’allungamento dei tempi di attesa, con maggiori rischi per la salute delle donne e maggiori rischi professionali per i pochi non obiettori, costretti loro malgrado ad una cattiva pratica clinica;
a fronte di questo stato «di emergenza» le donne devono spesso migrare da una regione all’altra o addirittura all’estero, e, soprattutto tra le immigrate, risulta necessario il ricorso all’aborto clandestino;
il diritto all’obiezione di coscienza in materia di aborto per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, è sancito dall’articolo 9 della suddetta legge n. 194 del 1978, che allo stesso tempo prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano «tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure e gli interventi di interruzione della gravidanza. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale»;
la legge n. 194 prevede quindi scelte individuali e responsabilità pubbliche. L’obiezione di coscienza è infatti un diritto della persona ma non della struttura;
al personale sanitario viene garantito di poter sollevare l’obiezione di coscienza. Ma quel che è un diritto del singolo non è diritto della struttura sanitaria nel suo complesso, che ha anzi l’obbligo di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie;
i dati suindicati sulle percentuali molto elevate di obiettori, comportano oltre che evidenti ricadute negative sulla stessa effettiva attuazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza e quindi sulle donne che rivendicano l’inviolabile libera scelta a farne ricorso, anche conseguenze oggettivamente pesanti sui sempre più pochi medici non obiettori, che spesso si ritrovano relegati a occuparsi quasi esclusivamente di interruzioni di gravidanza con il rischio più che concreto di una dequalificazione professionale, e conseguenti effetti penalizzanti sulle loro stesse possibilità di carriera;
il diritto della donna ad interrompere una gravidanza indesiderata, e quello del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza dovrebbero poter convivere affinché nessun soggetto veda negata la propria libertà. Di fatto, tale ipotesi, trova estrema difficoltà nel realizzarsi per i numeri esorbitanti dei medici obiettori che spesso si rifiutano anche di segnalare alle pazienti un medico non obiettore o un’altra struttura sanitaria autorizzata alla interruzione volontaria di gravidanza;
dal 2009 l’AIFA ha autorizzato l’immissione in commercio del mifepristone, o Ru486, per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, nel rispetto dei precetti normativi previsti dall’articolo 8 della legge n. 194 del 1978; tale articolo prevede che l’interruzione volontaria di gravidanza possa essere praticata in ospedali pubblici generali e specializzati, e «case di cura autorizzate e presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati». L’articolo 8 non precisa il regime in cui deve essere praticata l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica (ricovero ordinario, DH, prestazione ambulatoriale). Il Ministro della salute pro tempore, in data 24 febbraio 2010, ha chiesto in proposito il parere del Consiglio superiore di sanità; il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 marzo, ha individuato il ricovero ordinario come il regime più idoneo per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica;
i dati riportati dalla letteratura internazionale, nonché i dati della regione Emilia Romagna che ha adottato il regime di day hospital, non confermano la scelta e le raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità; gli stessi dati del Ministero della salute sull’interruzione volontaria di gravidanza medica dicono che dal 2005 al 2011 circa 15mila donne hanno scelto il metodo farmacologico, e che il 76 per cento delle pazienti ha scelto la dimissione volontaria dopo la somministrazione del mifepristone, senza che vi siano state complicazioni maggiori rispetto alle donne che sono state ricoverate fino all’espulsione;
risulta improrogabile la necessità di valorizzare e ridare piena centralità ai consultori, quale servizio per la rete di sostegno alla sessualità libera e alla procreazione responsabile. Come conferma anche l’ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, «nel tempo i Consultori familiari non sono stati, nella maggior parte dei casi, potenziati né adeguatamente valorizzati. In diversi casi l’interesse intorno al loro operato è stato scarso ed ha avuto come conseguenza il mancato adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi»,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto e la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale nel pieno riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, finalizzate all’assunzione di personale non obiettore al fine di garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza;
ad attivarsi, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare, come prevede la legge, il reale ed efficiente espletamento da parte di tutti gli enti ospedalieri e delle strutture private accreditate, delle procedure e gli interventi di interruzione della gravidanza chirurgica e farmacologica;
a garantire il pieno rispetto della legge da parte di ogni struttura pubblica o del privato accreditato (sia essa un ospedale o un consultorio), posto che solo a fronte di questo impegno può essere concesso l’accreditamento;
ad attivarsi perché l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia offerta come opzione a tutte le donne, che, entro i limiti di età gestazionale imposti dalla metodica, devono poter scegliere;
ad attivarsi perché l’interruzione volontaria di gravidanza medica possa essere praticata in regime di day hospital, che non comporta, come evidenziato dalla letteratura scientifica internazionale e dalla stessa relazione del Ministero della salute pro tempore, maggiori rischi per la salute, e che costa meno, considerato che l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica viene da tempo praticata in regime ambulatoriale o di day hospital negli altri Paesi europei e nella stessa regione Emilia Romagna;
ad assumere ogni iniziativa di competenza, affinché la gestione organizzativa e del personale delle strutture ospedaliere sia realizzata in modo da evitare che vi siano presìdi con oltre il 30 per cento di obiettori di coscienza, anche attraverso un controllo più stringente sull’attuazione delle previste procedure di mobilità del personale sanitario;
ad assumere iniziative per prevedere che il requisito della non obiezione sia introdotto per chi deve essere assunto o trasferito in presìdi, fissando la percentuale di personale sanitario non obiettore al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978;
ad assumere iniziative finalizzate a prevedere che il requisito della non obiezione sia condizione all’espletamento delle funzioni apicali nelle strutture di ostetricia e ginecologia dei presidi ospedalieri;
ad assumere iniziative volte a prevedere – anche ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e medici di base – che i medici di famiglia siano tenuti a comunicare agli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri ai quali sono iscritti, se intendono esercitare il loro diritto all’obiezione di coscienza, facendo si che da dette comunicazioni i suddetti ordini ricavino un apposito elenco pubblico;
ad assumere iniziative per valorizzare e ridare piena centralità ai consultori familiari, quale servizio fondamentale nell’attivare la rete di sostegno per la sessualità libera e la procreazione responsabile, nonché strutture essenziali per l’attivazione del percorso per l’interruzione volontaria di gravidanza;
a confermare e diffondere la conoscenza dei diritti in tema di contraccezione di emergenza, anche tramite adeguate azioni informative sull’esclusione del diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti.

12 Giugno 2013Permalink

22 maggio 2013 – 1978: la legge 194

Il 22 maggio 1978 n. 194 fu promulgata la legge “NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA’ E SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA”
Nel 1981 sarebbe stata confermata con referendum

Trascrivo il messaggio inviatomi da Giancarla Codrignani, senatrice per la Sinistra Indipendente dal 1976 al 1990

Oggi 22 maggio fanno 35 anni di legge 194, sull’aborto. Non sto a rievocare le crudeltà sentite da maschi e dalle istituzioni e nemmeno il coraggio e la disperazione delle donne, sia quelle che, soprattutto le coniugate, per la prima volta denunciavano l’umiliazione, il ferro da calza e la morte, sia quelle che non conoscevano la proporzione di un fenomeno allora formalmente inesistente perché la doppia morale è la principale morale (mi spiace di dire “cattolica”) di questo paese.
Vorrei ricordare il manifesto dell’aprile 1971 in cui donne francesi di qualche fama come Simone di Beauvoir si autodenunciarono per dire che il patriarcato non è sovrano del nostro corpo. Sorelle alle nostre spalle. 

Non è finita.
Sappiamo il ricatto dell’obiezione di coscienza e la valorizzazione talebana dell’embrione. La nostra dignità non è mai al sicuro.Oggi – sapete che sono un po’ matta – voglio farmi carico della rivolta di Amina Tyler finita in carcere a Tunisi perché è reato di immoralità esporre il seno in pubblico. Penso che una ragazza che vive a pochi chilometri dalla Sicilia e ha una mamma regolarmente laureata ed è vissuta liberamente in un paese normale e che, dopo le speranze della rivoluzione dei gelsomini, veda cadere a pezzi l’autonomia delle donne, ha due vie, se non vuole “subire”: o spara o compie l’atto estremo della nonviolenza, denuda il peccato. Il topless non è un valore in sé; il seno sì. Se va bene da noi per moda, non può in nessun altro luogo essere impuro e criminalizzabile. Anche i salafiti sono stati allattati.

Informazioni su Giancarla nel sito del coordinamento delle teologhe italiane

Informazioni sul negato funzionamento della legge 194  http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2013/05/23/news/torna_l_aborto_clandestino-59480523/?ref=HRER2-1

22 Maggio 2013Permalink

11 febbraio 2013 – Giovani stranieri e giovani italiani, quel che conta è renderli innocui.

Voto agli studenti? NO

Leggo che agli studenti all’estero per un Erasmus è negato il voto nei consolati e pure il biglietto aereo low cost. Che disgusto!
Per informazione collego a un articolo di Repubblica.

Malato al CIE       

Lettera aperta al
Prefetto di Gorizia
dott. Maria Augusta Marrosu

Sulla stampa di questi giorni è possibile leggere una accorata segnalazione dei Medici per i Diritti Umani (MEDU) che denunciano le precarie condizioni sanitarie di un “ospite” del CIE, tal M., giovane migrante trattenuto in quelle strutture dal 2011.

Nel leggere l’odissea di questo ragazzo che fa la spola tra il CIE di Gradisca e quello di Trapani da 14 mesi, sono colto da un mix di fastidio e senso di impotenza anche perché, in quelle strutture, casi come questi si susseguono in un colpevole silenzio delle istituzioni.

Secondo i Medici per i Diritti Umani, che da tempo seguono il calvario di M, le condizioni psico-fisiche del giovane sono in costante peggioramento e incompatibili con il trattenimento all’interno del CIE. La grave sindrome depressiva reattiva di cui soffre il ragazzo lo ha portato a compiere più di un atto di autolesionismo grave e tale da richiedere dei brevi ricoveri ospedalieri, oltre che a determinare un calo ponderale di 10 Kg di peso.

Spiace ricordare come lo Stato troppo spesso si comporti con due pesi e due misure in rapporto al censo, e che in un caso analogo, certamente non unico, abbia provveduto alla scarcerazione dell’ex ministro della sanità Francesco De Lorenzo perché secondo i periti “emerge un significativo peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche, tale da far fondatamente ritenere il paziente in pericolo di morte, se non si interviene con adeguata terapia farmacologia e psicoterapica in ambiente (sia ben chiaro) radicalmente diverso da quello carcerario“.

Ora, se è difficile verificare quanto attestato dai medici del MEDU, è altrettanto vero che la procedura per entrare  al CIE sembra sia stata pensata esclusivamente per impedire agli eventuali visitatori un’accesso tempestivo alla struttura. Dico questo perché trovo inspiegabile il fatto che un consigliere regionale possa entrare anche nei carceri di massima sicurezza semplicemente esibendo il suo tesserino di riconoscimento e non possa fare altrettanto al CIE.

Considerato che nel momento stesso in cui un cittadino viene privato della libertà personale è compito dello Stato occuparsi della sua salute e garantirgli le cure adeguate, con la presente sono a chiederLe di verificare la fondatezza delle notizie apprese a mezzo stampa e, nel caso, adottare gli stessi provvedimenti che hanno permesso a suo tempo la scarcerazione dell’onorevole Francesco De Lorenzo.

Distinti saluti.

Stefano Pustetto
Consigliere regionale SEL

Un commento inutile

Mi fa piacere che un consigliere regionale sia entrato al CIE e ne abbia dato pubblicamente conto (la lettera aperta mi è stata girata da un’amica che ringrazio). Mi fa piacere anche perché in questo caso si è seguita la strada più corretta, quella che, se praticata con costanza, può dare qualche risultato.
Un esponente dell’istituzione regionale si è assunto la sua responsabilità e ne ha dato pubblica ragione.
E’ ben diverso dalle pigre populistiche abitudini dei politici che si aggregano alle manifestazioni di piazza, stile ‘uno fra voi’. Il loro ruolo non può risolversi in una esibizione, peggio se da consenso pre elettorale.
E adesso attendiamo la risposta del Prefetto.

11 Febbraio 2013Permalink

16 gennaio 2013 – Le notizie si affollano

Minori, pediatri e permessi di soggiorno.

In due precedenti articoli avevo scritto del caso di una bambina che, priva del permesso di soggiorno, non otteneva l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per poter fruire delle cure di un pediatra..
Quella notizia si è intrecciata con la ‘promessa’, da parte del Ministero della Sanità, alla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni di un documento che rendesse obbligatoria l’iscrizione per i minori al Servizio Sanitario Nazionale. Il documento si è poi sostanziato in una circolare del Ministero della Sanità che ha reso possibile la regolare iscrizione al SSN della piccola cui in prima battuta era stato negato (entrambi i passaggi sono reperibili nel mio blog il 3 e il 6 gennaio- Questo dimostra tra l’altro l’importanza della circolazione corretta e puntuale delle informazioni che non vengano ridotte a facile attività di tipo deprecatorio).
E’ necessaria comunque una precisazione: il permesso di soggiorno assicurato ha la validità di tre mesi, secondo una prassi consolidata e identica per cittadini italiani e stranieri. La scelta ha aspetti ovvii: la mancanza del permesso di soggiorno è facilmente collegabile alla temporaneità. se non alla precarietà, della residenza e cerca di corrispondere a questa situazione. Mi assicurano comunque che i tre mesi, almeno per esigenze di tipo pediatrico,  sono rinnovabili con procedura praticamente automatica.
Resta però una osservazione obbligata: considerato che la legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti del minore (legge n. 176 /1991) identifica l’attenzione ai minori come un valore prioritario e incondizionato, senza distinzioni di sesso, di religione ecc. ecc., rispecchiando perfettamente l’art. 3 della Costituzione, è evidente che la legislazione italiana necessita di un aggiornamento radicale e rapido.
La gimcana virtuosa fra circolari e direttive fa onore ai professionisti che vi si dedicano con competenza e rispetto dei soggetti di cui si occupano ma non a chi, politicamente, se ne disinteressa o peggio.
A questo punto non posso non esprimere la mia dissennata speranza che il prossimo parlamento legiferi e trovi una soluzione anche alla norma che vuole neonati del tutto inesistenti sempre per ragioni burocratiche. Ne ho parlato tante volte nel mio blog che non mi ripeto.
Se i candidati alle prossime elezioni hanno una qualche consuetudine alla lettura (cosa di cui dubito) affido loro la notizia e la mia – temo improbabile- speranza.

Il fulmine che attraversa i pastrocchi e arriva alla sintesi

Due giorni fa scrivevo della bambina affidata alla mamma e della canea scatenata attorno alla sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato la priorità dei diritti del minore su ogni altra considerazione. Ho già inserito il link e non mi ripeto, ma voglio segnalare la pubblicazione della sentenza nel sito dell’Asgi. limitandomi a trascrivere la sintesi che ne propone la stessa associazione.

La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza n. 601/2013 depositata l’11 gennaio 2013, ha respinto il ricorso proposto da un padre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva confermato il decreto del Tribunale dei Minorenni con il quale veniva disposto l’affidamento esclusivo del figlio naturale alla madre, con diritto di visita del padre regolato e vigilato dai servizi sociali territoriali.

Il padre aveva sostenuto che il provvedimento andava censurato perché, tra l’altro, il nucleo familiare della madre del bambino era composto da due donne, legate tra di loro da una relazione lesbica e pertanto, non sarebbe stato adeguatamente motivato se tale fatto fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore in relazione al suo diritto di “essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio”. Ulteriormente, il ricorrente sosteneva che l’affido del minore alla madre convivente in una relazione omosessuale sarebbe di pregiudizio al diritto fondamentale di entrambi i genitori di provvedere all’educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose e culturali, non potendosi prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana.

I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso sostenendo che considerare dannoso di per sé all’equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, a prescindere da dati di esperienza riferibili alla situazione concreta, equivarrebbe a sancire un mero pregiudizio discriminatorio, così come i principi costituzionali del diritto di entrambi i genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni educative e religiose non possono essere fatti valere in astratto, in maniera generica e non concludente, ma debbono essere calati nella realtà concreta dei rapporti relazionali genitori-figli, secondo il principio della valutazione del superiore interesse del minore.

Pertanto, la Cassazione ricorda che non si può avallare il pregiudizio nei confronti delle coppie omosessuali, secondo il quale quel contesto familiare sarebbe di per sé inidoneo per lo sviluppo equilibrato di un minore, senza che nella situazione concreta venissero invece specificate quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino.

A tale riguardo, la Cassazione rileva che nel caso in specie, la Corte di Appello aveva correttamente valutato negativamente il comportamento del padre, il quale aveva esercitato violenza fisica nei confronti della convivente della madre del bambino, in presenza di quest’ultimo, con conseguente disagio manifestato dal minore; fatto di cui doveva tenersi in adeguato conto nell’interesse del minore essendo la convivente della madre comunque una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà del ricorrente di accettare, date la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva, non poteva essere considerata circostanza alleviante la gravità della sua condotta.

La sentenza della Cassazione è dunque importante perché sancisce il fondamentale principio del divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale nell’ambito della vita privata e familiare, ma anche perché fornisce alcune sommarie ma importanti considerazioni sul limite, anche sotto il profilo giudiziale, che può trovare il riconoscimento della diversità culturale e religiosa nel momento in cui entrano in gioco i principi e i valori dell’autonomia e responsabilità personale e del superiore interesse del minore.

Per quanto concerne il primo punto, la sentenza della Cassazione appare pienamente conforme ed in linea con gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’Uomo che si è espressa sul divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, in relazione anche a questioni di adozione e affido dei minori. Ad esempio, nella causa E.B. c. Francia (sentenza 22 gennaio 2008 n. 43546/02), la domanda di adozione della ricorrente era stata respinta in ragione del fatto che nella sua famiglia non era presente una figura maschile. Il diritto nazionale francese permetteva le adozioni da pater di genitori single e la Corte di Strasburgo ha constatato che la decisione delle autorità era principalmente basata sul fatto che la ricorrente aveva una relazione e conviveva con una donna. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che si trattava di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale vietata dall’art. 14 CEDU in collegamento con l’art. 8 (protezione vita privata e familiare).                                                      a cura di Walter Citti

Credo sia importante leggere l’intera sentenza anche se ne esce con una sensazione di amarezza: c’era bisogno che si sventolasse questa povera bambina come una bandiere, da una parte contro il ‘matrimonio’ di omossessuali, dall’altra come argomento a favore?

Un comune si corregge.

Sempre dal sito ASGI in data 15 gennaio:

A seguito della segnalazione del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Pordenone ha annunciato che verrà modificato il Regolamento comunale per l’assegnazione di borse di studio per studenti universitari meritevoli appartenenti a famiglie in condizione di bisogno economico dal lascito testamentario “Mior-Brussa”, alle quali possono attualmente concorrere solo gli studenti di cittadinanza italiana residenti nel comune di Pordenone da almeno cinque anni.

L’Assessore all’Istruzione, Ines Flavia Rubino, ha annunciato che i requisiti di cittadinanza italiana e di anzianità di residenza verranno tolti a partire dal prossimo bando che verrà indetto nel settembre 2013, consentendo la partecipazione a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di bisogno, residenti nel Comune di Pordenone e a prescindere dalla loro nazionalità.

L’Assessore ha precisato che non vi era un intenzione dell’Amministrazione di discriminare gli studenti stranieri, ma che i requisiti ‘discriminatori’ erano stati previsti originariamente sulla base del contenuto del lascito testamentario. L’Amministrazione comunale ha condiviso le osservazioni mosse dall’ASGI che una pubblica amministrazione non può ritenersi vincolata da un negozio giuridico privato a mettere in atto una discriminazione contraria ai principi costituzionali fondamentali.

L’ASGI esprime apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione comunale di Pordenone.

16 Gennaio 2013Permalink

6 gennaio 2013 – In salute ma inesistenti?

Ricevo dal dr. Pitzalis, responsabile del GrIS del Friuli Venezia Giulia il comunicato del Ministero della salute che trascrivo di seguito, collegandomi a quanto avevo scritto il 26 dicembre scorso e il 3 gennaio.

Io però continuo a domandarmi quale perversione mentale, quale vuoto etico, quale sostanziale incompetenza impedisca ai parlamentari italiani (anzi abbia impedito visto che ora sono in scadenza) di affrontare il problema della registrazione anagrafica dei figli di un papà senza permesso di soggiorno..

Comunicato n. 1
02 Gennaio 2013

Comunicato stampa

Ministro Balduzzi su accordo Stato-Regioni per sanità stranieri: “Nessuno sia escluso da assistenza”

Il Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi, sottolinea – dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel quale il Capo dello Stato ha ricordato come un Paese solidale deve avere cura “dei soggetti più deboli, garantendoli dal timore della malattia e dell’isolamento” – l’importanza dell’Accordo sancito nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni per l’applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari. L’Accordo reca il titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”. Il Ministro Balduzzi spiega che esso va nella direzione dell’accoglienza di “chi arriva in Italia per cercare protezione da profugo o lavoro da immigrato e offrendo l’apporto di nuove risorse umane per il nostro sviluppo”, così come affermato dal Presidente Napolitano. Si è reso necessario realizzare iniziative più efficaci per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il Ministro Balduzzi spiega che si è dovuto “raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari, poiché sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata, che può essere in contrasto con l’art. 32 della Costituzione”. Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche, come quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma, sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011). Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti. Infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e nella Pubblica Amministrazione. Va ricordato che a seguito della Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le Regioni sono gli enti di programmazione cui spetta la competenza legislativa in termini di tutela della salute, ma, compito dello Stato è quello di garantire l’equità nell’attuazione di questo diritto sancito dalla Costituzione, svolgendo un ruolo di garante della realizzazione di risposte efficaci ai bisogni di salute di tutti i gruppi di popolazione, particolarmente di quelli vulnerabili, attraverso un costante confronto con le Regioni. L’accordo prevede tra l’altro l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno. Il Ministero della Salute nel recente riparto dei fondi destinati ai cosiddetti obiettivi di piano ha previsto una cifra vincolata di 30 milioni di euro per la tutela della salute degli stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Il Ministro Balduzzi a questo proposito dichiara: “Si tratta di iniziative che concretizzano l’art. 32 della Costituzione, perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un’ottica di equità e di giustizia”.

Ufficio Stampa Ministero della Salute
Tel.: 06/59945293-5397 mail: ufficiostampa@sanita.it
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

 

6 Gennaio 2013Permalink

3 gennaio 2013 – Neonati, pediatri e aspiranti parlamentari.

Pediatra o non pediatra?

Mi viene segnalato che in un’ASL della regione Friuli Venezia Giulia è stata rifiutata l’iscrizione al Servizio Sanitario a una bambina di otto anni perché il padre non ha il permesso di soggiorno non so per quali ragioni.
Non ne so molto di più e comunque mi sento di dover proteggere chi mi ha riferito la notizia della cui veridicità sono certa e, attraverso chi mi ha informato, l’identità dei protagonisti.
Le sono state negate anche le cure? Se ciò è avvenuto spero che nessuno leggendo abbia un sobbalzo di inaccettabile meraviglia: “ma come! Non si curano i bambini!”.
No, capita che non si curino e molti si adeguano senza sapere che ciò è illegale.
Nella nostra regione esiste dal 2007 una delibera (n. 340) che prevede l’ “Assistenza primaria pediatrica a favore di minori di anni 14, figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno”. (Ringrazio il dr. Pitzalis, responsabile del GrIS del FVG per avermene segnalato l’esistenza). Quindi quella delibera ha garantito ai bambini senza permesso di soggiorno il diritto alla assistenza pediatrica dei pediatri di base come per i loro coetanei iscritti al Servizio Sanitario, ma non l’iscrizione al Servizio stesso.
Ovviamente, com’è giusto, il servizio pediatrico era regolarmente retribuito.
E tutto ciò nel rispetto della legge 27.5.1991, n. 176 che è la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei minori.

E, se tanto non bastasse, il 20 dicembre 2012 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato un Accordo sul documento  “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”. In tale documento, constatato che sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata, vengono definiti alcuni punti che richiedono uniformità e, fra questi si trova l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno’.
Il problema della piccola quindi dovrebbe essere risolto ma se l’Asl di competenza abbia informato il padre di questa opportunità non lo so. Se mai verrò a saperlo ne scriverò.

Per chi volesse verificare il testo dell’Accordo segnalo che la prima organizzazione a darne notizia è stata la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, come riportato in questo blog il 26 dicembre scorso (è leggibile anche da qui ) e dal 2 gennaio si trova anche nel sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione (leggibile anche da qui).

Certificato di nascita e cure

La bambina di cui ho scritto all’inizio aveva evidentemente un papà (che altrimenti la richiesta dell’iscrizione al servizio sanitario non avrebbe potuto essere presentata da chi a questo ha provveduto). Per avere un papà doveva avere un atto di nascita su cui si potesse leggere l’identità dei genitori, doveva –in definitiva – essere stata registrata all’anagrafe del comune di nascita.
Chi pratica questo blog sa che ci sono bambini per cui la legge italiana ha stabilito che di tale certificato e di tutto ciò che ne consegue devono essere privi (vedi alla voce anagrafe e, in particolare, quanto ho scritto il 15 marzo 2011).
Che poi la norma possa essere fortunatamente aggirata con l’uso di circolari è un fatto (finché un governo prossimo venturo non decida di abrogarle senza che debba darne notizia al parlamento, appunto perché di circolari si tratta) ed è un fatto anche che operatori consapevoli e competenti informano gli interessati in modo da  rendere possibile la registrazione anagrafica.
Ma è una misura sempre e uniformemente applicata su tutto il territorio nazionale?
Credo di no, ma c’è di peggio

I candidati alle primarie, vincenti o perdenti

Poiché mi piace sapere qual è il livello di competenza di chi mi rappresenta, mi rappresenterà o vorrebbe rappresentarmi ho cercato di contattare, via facebook, candidati alle ‘primarie’ del Pd e di Sel (o almeno chi della loro propaganda si è fatto carico) con risultati squallidi. La maggior parte non ha nulla da dire, qualcuno/a si scoccia perché sembra non si debba andare oltre il consenso, l’applauso, gli auguri (mi sembra si chiamasse culto della personalità), uno/a di loro mi ha spiegato che questa è questione da affrontarsi di in termini di solidarietà con una nuova legge sull’immigrazione. E no signor/signora mio/a. Io, con queste premesse, non ti voterò mai. Non è una questione di migranti: stiamo giocando con diritti civili fondamentali che vanno salvati oggi (anzi dovevano esserlo ieri) e lo possiamo fare senza modifiche complessive pur, per altre ragioni, necessarie. Ci basta la Costituzione letta nel rispetto delle norme internazionali che abbiamo ratificato: siamo nel campo dei diritti inviolabili dell’uomo caratterizzati dall’universalità (si veda il mio pezzo del 31 luglio 2011).

La società (in)civile 

Se chi vorrebbe rappresentarci può permettersi di proclamare sciocchezze lo fa certamente in virtù di una basilare incompetenza ma anche perché la società (in)civile glielo permette.
E’ passato da poco il Natale e chiese e grandi magazzini si sono uniti nelle più dolciastre delle promozioni di beni materiali ed emotivi.

Vogliamo vedere se corrispondono almeno ai testi dei Vangeli canonici?
Giuseppe, che era un uomo giusto (Vangelo di Matteo cap. 1, 19) si fece carico di un bimbo non suo e cui fu messo il  nome di Gesù (Vangelo di Luca cap. 2, 21).
Il che significa che fin dall’antichità si conoscevano i modi di una responsabilità verso i neonati oltre la generazione e la dignità di un nome che identifica una persona.
Oggi anche la legge ce ne dà strumenti che vorrebbero essere certi.
Il legislatore italiano non è d’accordo? Sarebbe bene che chi vuole entrare in Parlamento ci facesse un pensierino.

3 Gennaio 2013Permalink

26 dicembre 2012 – Un regalo di Natale

Ricevo dal dott. Pitzalis, responsabile del Gruppo Immigrazione e salute del Friuli Venezia Giulia e membro del Consiglio di presidenza della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni la notizia che pubblico subito senza commenti, riservando i miei commenti a un prossimo intervento.
Ora non voglio sottrarre nemmeno un minuto al momento in cui è possibile diffonderla, per quel poco che il mio blog viene letto.
Potrete vedere il teso che trascrivo anche nel sito simmweb.it

27 dicembre 2012. La Conferenza Stato-Regioni sancisce un Accordo per l’applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 definisce un Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” considerato che:
– sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;

è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza;
– è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari.

Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche (vedi quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma) sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011) e che ha visto la SIMM una competente protagonista. L’approvazione di tale documento è stata richiesta formalmente al Ministro della salute nell’incontro con il Presidente della SIMM l’11 maggio 2012 e tale volontà è stata ribadita dal Ministro stesso nel video messaggio al Congresso nazionale SIMM del 12 ottobre 2012. Un’analisi dettagliata dei contenuti del documento sarà pubblicata nei prossimi giorni, elenchiamo di seguito le novità principali (ricordiamo che non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A.):

  • iscrizione obbligatoria al SSN      dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno;
  • iscrizione obbligatoria al SSN      dei regolarizzandi;
  • iscrizione obbligatoria al SSN      anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che      danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN;
  • iscrizione volontaria al SSR      per gli over 65enni con tariffe attuali;
  • garanzia agli STP delle cure      essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo      completo alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche      eventuali trapianti;
  • rilascio preventivo del codice      STP per facilitare l’accesso alle cure;
  • definizione del codice di esenzione      X01 per gli STP;
  • iscrizione obbligatoria di      genitore comunitario di minori italiani;
  • iscrizione volontaria per i      comunitari residenti;
  • iscrizione volontaria per      studenti comunitari con il solo domicilio;
  • equiparazione dei livelli      assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI;
  • proposta di estensione del      tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora      previsto.

Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per i GrIS per quell’azione di advocacy perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un’ottica di equità e giustizia sociale (SG).

26 Dicembre 2012Permalink

17 novembre 2012 – La logica ci salverebbe ma se ne sono perse le tracce

Non era questa la strada che volevo seguire nel far sintesi ancora una volta della questione della registrazione anagrafica dei figli di persone senza permesso di soggiorno e dei loro diritti alle cure pediatriche ma, a seguito di quanto ho pubblicato il 15 novembre scorso, ho ricevuto un’informazione preziosa, la scheda che in Friuli Venezia Giulia viene illustrata ai mediatori di comunità che si occupano anche degli stranieri senza permesso di soggiorno (quelli identificati con il codice STP – stranieri temporaneamente presenti).
Ecco la scheda che illustra la possibilità di cure pediatriche (fino a 14 anni) ai figli di persone senza permesso di soggiorno facendo riferimento a una delibera della giunta regionale, emanata dalla giunta precedente quella ora in carica.

SCHEDA

Alcuni bambini rischiano di rimanere ai margini del sistema sanitario:

se viene loro negata l’iscrizione al SSN, le conseguenze possono essere:

–  accessi impropri ai Pronto Soccorso

– carenza di interventi di prevenzione  quali screening e bilanci di salute

– carenza di interventi di educazione

Assistenza primaria pediatrica a favore dei minori di anni 14 figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno nella regione Friuli Venezia Giulia –

delibera Giunta Regionale n° 340 del 23.02.2007 

Considerando che il numero totale dei minori di anni 14 STP, presenti in Regione al 31.12.2006, secondo i dati forniti dall’INSIEL, ammonta a 57 unità e  ipotizzando un numero massimo di 5 visite annuali

1. I pediatri di libera scelta convenzionati dovranno effettuare le visite ambulatoriali e domiciliari anche favore dei minori di anni 14 in possesso del codice STP;

2. I pediatri di libera scelta convenzionati che effettueranno le visite occasionali a favore dei minori di cui sopra, saranno compensati con gli importi e secondo le modalità previste, rispettivamente, dai commi 3 e 4, dell’art. 56, dell’Accordo collettivo nazionale di cui in premessa.

3. I bisogni socio – sanitari, riscontrati nelle viste pediatriche occasionali, saranno segnalati, dai pediatri di libera scelta convenzionati, alle competenti strutture socio –sanitarie territoriali e ospedaliere;

 La DGR n. 340 27 febbraio  2007 è ’stata promulgata  tenendo conto delle:
Politiche internazionali, nazionali e regionali di tutela della salute dei minori
Indicazioni contenute nel documento finale della IX Consensus Conference e VII Congresso Nazionale SIMM ( aprile 2006)

Criticità rilevate nei confronti dell’assistenza sanitaria ai bambini stranieri STP che indicavano accessi impropri al PS e soprattutto carenza di interventi di prevenzione e di educazione alla salute

Garantisce l’ “Assistenza primaria pediatrica a favore dei minori di anni 14 figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno” tramite l’accesso ai Pediatri di Libera Scelta

Le prestazioni dei PLS, nei confronti di minori in possesso di codice STP, sono configurate quali visite occasionali e sono retribuite dalle Aziende Sanitarie nell’ambito del finanziamento indistinto annualmente assegnato alle medesime e destinato alle attività istituzionali

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Quindi

–        non solo il ministro Balduzzi è al corrente dell’esistenza degli immigrati senza permesso di soggiorno (la cui mancanza non inibisce la possibilità di procreare) e dei loro figli ma anche i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia i quali con sciagurata negligenza non conoscono il contenuto delle delibere giuntali o fingono di non conoscerlo;

–        la regione FVG scarica la patata bollente a un’associazione che agisce al meglio ma non ha fra i suoi compiti quello di promuovere una campagna di informazione per i sindaci né di sollecitare i parlamentari ad assicurare  il ritorno alla legislazione precedente il 2009 il che, ripristinando la possibilità di registrare anche i figli dei sans papier, semplificherebbe tutte le procedure relative ai minori (oppure nelle istituzioni tutti sono complici di un turpe gioco alle scimmie non sagge: non vedo, non sento, non parlo?).

Ma su tutto questo tornerò.
Per ora mi limito a riportare una notizia per cui rinvio a un mio scritto del 31 luglio 2011  per consentirne una miglior comprensione

Don Abbondio risorge nel bergamasco.

Sebbene la Corte Costituzionale abbia cancellato la modifica intervenuta nel 2009 nel codice civile e reintrodotto l’assenza di obbligo di presentazione del permesso di soggiorno per i matrimoni, il sindaco di Terno d’Isola (BG) ha rifiutato di celebrare il matrimonio di un cittadino del Marocco privo di permesso di soggiorno.
Poi la questione è stata sanata e il matrimonio è stato celebrato da un’impiegata dell’ufficio anagrafe.
Per maggiori informazioni collego ai link de la Repubblica e de Il giorno.

17 Novembre 2012Permalink

15 novembre 2012 – Il mio parziale accordo con il Ministro della salute

Il 26 ottobre l’agenzia Adkronos  pubblicava un  comunicato che diceva:

“A tutti i bambini spetta il pediatra, con o senza permesso di soggiorno. Grazie alla proposta avanzata dal ministro della Salute Renato Balduzzi. Un’altra vittoria a favore del diritto alla salute per tutti”. Ad affermarlo in una nota è Foad Aodi, presidente dell’Associazione medici stranieri in Italia (Amsi). Ad eliminare la discriminazione per i figli di immigrati irregolari è un documento di indirizzo sull’assistenza ai cittadini stranieri che, una volta approvato in Conferenza Stato-Regioni, avrà applicazione immediata”.

Ho verificato sul sito dell’Amsi e ho trovato conferma con una precisazione importante
«Finalmente vengono rispettate la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e si definisce un obbligo morale e materiale l’assistenza pediatrica per tutti i bambini immigrati, senza distinzioni tra chi ha il permesso e chi no».

Il testo, che porta la stessa data della comunicazione d’agenzia, si può raggiungere anche da qui.

Se ne trova un riferimento anche nelle raccomandazioni finali del XII congresso della Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM Viterbo, 10-12 ottobre 2012) raggiungibile anche da qui.
Ne ho già scritto il 21 ottobre

Stabilito che non farnetico, cosa che ormai molti sospettano anche se –con educata ipocrisia non me lo dicono – vediamo di analizzare la sintetica espressione del Balduzzi pensiero.

Il ministro e i pediatri (e, forse, i neonati)

Prima significativa notizia: “A tutti i bambini spetta il pediatra, con o senza permesso di soggiorno” dice il ministro (sempre che l’agenzia adkronos lo abbia correttamente citato, ma non mi constano smentite e, tra l’altro, la tutela della salute del minore è legge in Italia dal 1991 con il provvedimento che ratifica la relativa convenzione ONU).
Quindi esistono, almeno come autorevolmente contemplata possibilità, bambini figli di immigrati senza permesso di soggiorno e perciò non registrabili (è chiaro che non considero quelli che arrivano ‘non accompagnati’ perché vengono identificata all’arrivo e la legge impone di provvedere con le tutele specificatamente previste, per quanto operativamente sgradite siano anche ai cittadini consapevolmente o inconsapevolmente legadipendenti).
Il ministro lo sa e, almeno in questa battuta, non fa menzione della famosa circolare che – Ministro Maroni regnante – pretese sanarne la situazione.
In ogni caso, anche se rispettata, la circolare, ammesso che non si frappongano ostacoli alla sua applicazione, non è fonte primaria del diritto è di conseguenza può essere modificata o revocata dal potere esecutivo senza bisogno di alcun passaggio parlamentare.
Inoltre la circolare, per il fatto stesso di esistere, indica una voragine della legge italiana che – come espressione di una cultura razzista in quanto prevede di produrre ineguaglianza alla nascita – dovrebbe offenderci tutti a prescindere dal fatto che i neonati danneggiati o minacciati siano tanti o pochi (si veda il mio pezzo del 15 marzo 2011, raggiungibile anche da qui, o si evidenzi il tag anagrafe).

Seconda significativa notizia: ‘A tutti i bambini spetta il pediatra’.
Sembra una limpida certezza, ma proviamo ad analizzarla.
Il pediatra è un diritto dei bambini fino ai sei anni, poi – su richiesta dei genitori che non vogliano affidare il bambino al medico di famiglia (che i sans papier non hanno –  tale garanzia può essere estesa fino ai 12 anni (o 14, non mi ricordo bene ma non ha grande importanza).
Quando il bambino compie sei anni il pediatra che l’assiste – che a questo punto non è un volontario ma un medico pagato, come è giusto, dal servizio sanitario anche per questa specifica funzione –  cessa dalle sue funzioni se un genitore non ne chiede il prolungamento. Ma come può farlo un genitore senza permesso di soggiorno?
Non dubito che un regolamento possa risolvere questo problema, ma vorrei conoscerlo.
Due anni fa il Gruppo Immigrazione e Salute del Friuli Venezia Giulia (GrIS) aveva detto una cosa molto chiara che ricopio dal mio blog (testo raggiungibile anche da qui).
«La Corte Costituzionale ci ha recentemente ricordato che i diritti inviolabili dell’uomo, di cui leggiamo negli artt. 2 e 3 della Costituzione, appartengono “ai singoli, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. Non possiamo perciò accettare che il diritto alla salute, di cui anche come operatori del settore siamo garanti, e ogni altro diritto inviolabile che appartiene ad ogni essere umano, sia affidato per alcuni bambini alla labilità di una circolare e non a una norma di legge che regoli la nostra convivenza civile.
Chiediamo perciò al Parlamento italiano di modificare con la necessaria urgenza la lettera g) del comma 22 dell’art. 1 della legge 94 del 2009 (cd. pacchetto sicurezza)
».

Allora ho atteso con molta speranza il successivo Congresso Simm: pensavo avrebbe avvolto la richiesta del GrIS, ma così non è stato.
Nel recente Congresso SIMM di Viterbo è apparsa solo la raccomandazione e il riferimento alla posizione ministeriale come ho riferito sopra.
Come cittadina italiana – consapevole che è proprio all’impegno di questa organizzazione di operatori di settore che dobbiamo il mantenimento del segreto sanitario in legge (durante il regno Maroni lo si voleva sopprimere)– spero che la proposta Balduzzi sia accolta dalla Conferenza stato regioni e stimoli il parlamento a una modifica della legge che discrimina i neonati (non più gli sposi che, fino all’intervento della Corte Costituzionale,  subivano la stessa sorte (si veda il mio pezzo del 2 dicembre 2011, raggiungibile anche da qui

Un promemoria

  1. Rinvio quanto vorrei scrivere a proposito dei sindaci (che in questo campo hanno tradito il loro ruolo) costruendo un piccolo promemoria su ciò che è garantito ancora per legge in merito al diritto alla scuola e alla salute:
    1. scuola – E’ possibile accedere alla scuola dell’obbligo senza presentare il permesso di soggiorno (si veda la lettera g del comma 22 dell’art. 1). Per dovere, ma con molta tristezza, segnalo che questa affermazione è dovuta a un emendamento voluto dal presidente della Camera dei Deputati e presentato dall’on. Mussolini. Questi signori non si sono accorti che esiste un periodo fondamentale per la crescita di un bambino che è quello della scuola dell’infanzia, preceduta, se c’è, dal nido. Ai senza permesso di soggiorno sono evidentemente negati. E poi blaterano di integrazione!
    2. salute – Alle persone prive di permesso di soggiorno sono comunque dovuti (e protetti dal segreto sanitario) i seguenti interventi; (già previsti e non cancellati dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 33):
    – le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

    1. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
    2. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
    3. le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
    4. gli interventi di profilassi internazionale, .la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai

Dice l’art. 32 della Costituzione:  La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Considerazione finale (per oggi): Se un bambino che abbia compiuto i sei anni e vada a scuola (è suo diritto) privo di assistenza pediatrica (cessata per età senza che sia potuta intervenire la normale assistenza medica)  prenda una qualsiasi della malattie tipiche dell’età infantile e della fanciullezza (gli orecchioni!), fermo restando l’assoluta priorità del suo diritto alla tutela della salute, come si tutela l’interesse della collettività (nel caso specifico classe scolastica) se nessuno è abilitato a produrre una diagnosi?

 

15 Novembre 2012Permalink